TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 257
TAR
Sentenza 11 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 191 D.lgs. 152/2006

    Il Collegio ritiene che il ricorso all'ordinanza sindacale sia stato ultroneo e illegittimo, poiché la continuità del servizio era garantita dalla possibilità di ricorrere alla proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, senza necessità di utilizzare lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente.

  • Rigettato
    Illegittimità della proroga tecnica disposta con determina dirigenziale

    Il Collegio ritiene che la proroga tecnica sia stata correttamente disposta, in quanto la determina dirigenziale è intervenuta mentre il servizio era già in regime di proroga (sebbene disposta irregolarmente con ordinanza sindacale) e la revoca di quest'ultima ha avuto effetto ex nunc. La proroga è ritenuta compatibile con i principi europei e nazionali, essendo stata indetta la procedura selettiva e necessaria a garantire la continuità del servizio.

  • Rigettato
    Revoca dell'ordinanza sindacale n. 27 del 28 aprile 2023

    La revoca dell'ordinanza sindacale n. 27 del 28 aprile 2023 è intervenuta successivamente alla determina dirigenziale n. 170 del 16 giugno 2023, che ha disposto la proroga tecnica. La revoca, avendo effetto ex nunc, non inficia la legittimità della proroga disposta dalla determina dirigenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 257
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 257
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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