Art. 3.
La garanzia assicura il riacquisto della valuta necessaria al rimborso del prestito ottenuto, per capitale e interessi, al cambio applicato alla cessione della valuta estera ricevuta in prestito piu' o meno un due per cento, restando a debito o a credito del Tesoro le eventuali maggiori differenze che si verificassero tra il cambio del giorno di cessione e quello del giorno di acquisto.
La garanzia assicura il riacquisto della valuta necessaria al rimborso del prestito ottenuto, per capitale e interessi, al cambio applicato alla cessione della valuta estera ricevuta in prestito piu' o meno un due per cento, restando a debito o a credito del Tesoro le eventuali maggiori differenze che si verificassero tra il cambio del giorno di cessione e quello del giorno di acquisto.