Articolo 47 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 46Articolo 48
Versione
13 aprile 1963
Art. 47.
Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali per quanto riguarda l'incompatibilita' ed il divieto di cumulo di impieghi, sono applicabili le disposizioni contenute sugli articoli 60, 61, 62, 63, 64 e 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3 .
La diffida di cui al primo comma dell'articolo 63 del citato decreto presidenziale viene rivolta al dipendente dal direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente e la decadenza viene dichiarata dal Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.
La denuncia dei casi di incompatibilita' di cui all'articolo 64 del succitato testo unico deve essere fatta al direttore centrale dal direttore provinciale competente per territorio.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963