TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12534 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 4.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 27498/2025 R.G. cont. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Palma e Elisa Parte_1
Cacciato Insilla, giusta procura in atti, presso il cui studio in Roma, via della Giuliana n.18
è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, giusta procura ge- nerale alle liti, con cui domicilia presso l'Avvocatura Metropolitana dell'istituto in Roma via
AR AR n.29
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.7.2025, parte ricorrente chiedeva l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art.1 legge 222/1984 dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore di- chiaratosi antistatario.
Deduceva parte ricorrente a sostegno della domanda:
- di avere presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo a fronte della mancata convocazione a visita da parte dell;
CP_1
- che il consulente tecnico nominato in sede di ATP, dott. riteneva non Persona_1 sussistente il requisito sanitario per il beneficio richiesto;
- che le conclusioni del CTU appaiono erronee, frutto di una inadeguata e minimalistica valutazione medico-legale delle patologie che affliggono il periziato, che non tengono con- to dell'impegno funzionale delle stesse e della loro interazione ed incidenza in relazione al tipo di attività lavorativa svolta, in specie sottovalutando il disturbo bipolare;
di avere tempestivamente formalizzato specifico atto di dissenso, cui era seguita la propo- sizione del presente ricorso a norma dell'art.445 bis cpc.
Concludeva, pertanto, chiedendo, previo rinnovo della CTU, l'accertamento della sussi- stenza dei requisiti per il diritto alla suddetta provvidenza a decorrere dalla domanda am- ministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite, da di- strarsi in favore del difensore antistatario.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l chiedeva la reiezione della domanda, ec- CP_1 cependo la mancanza di idonee e specifiche contestazioni delle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, genericamente censurato di er- roneità ed inadeguatezza nella valutazione diagnostica.
Non ritenendosi necessario l'espletamento di una nuova consulenza medico-legale, all'odierna udienza, esaurita la discussione, la causa è stata, quindi, decisa come da di- spositivo.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
L'unica contestazione mossa alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento di ATP, dr. riguarda l'asserita inadeguata e minimalistica va- Persona_1 lutazione delle conseguenze invalidanti delle singole patologie certificate con conseguente
2 sottovalutazione percentuale dello stato di invalidità, in definitiva per non avere riconosciu- to quanto richiesto.
In realtà non vi è alcuna prospettazione di valide argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, peraltro motivate in modo convincente ed esaustivo.
Invero, il CTU nominato nella fase preventiva ha dato conto delle patologie riscontrate in tale sede, riportando fedelmente le certificazioni prodotte e svolgendo la propria valutazio- ne del livello di invalidità conseguente, secondo scienza e coscienza.
In particolare il CTU ha ampiamente argomentato in ordine all'irrilevanza del 67% già rico- nosciuto ai fini dell'esenzione dal ticket sanitario: “Deve peraltro evidenziarsi come non sussista diretta una sovrapponibilità del giudizio medico-legale reso in ambito di invalidità CP_ civile ed in ambito di pensionistica : il grado pari al 67%,espresso in tema di invalidità civile, non può essere quindi “sic et sempliciter” traslato in riferimento alla pensionistica in CP_ ambito trattandosi , di due tutele con ambiti di riferimento legislativo diverso. La sup- posta sovrapponibilità è infatti solo in termini meramente matematici (il 67% è di fatto i 2/3 di 100), ma del tutto diverse sono le premesse giuridiche e medico-legali per la quantifica- zione dell'invalidità inerenti le due fattispecie giuridiche: la L. 118/71 e succ. mod. per l'invalidità civile e la L. 222/84 per il diritto all'assegno ordinario di invalidità, essendo la prima prestazione assistenziale e la seconda prestazione previdenziale, con attenzione maggiore, di quest'ultima, verso l'incidenza del deficit funzionale sull'attività lavorativa pre- stata e sulle eventuali occupazioni confacenti alle attitudini.
Ciò premesso, per quanto risultante dalla disamina della documentazione prodotta e da quanto di riscontro con il presente accertamento, nel caso in esame pur nella rilevanza del quadro patologico da cui il periziando è affetto, questo non risulta di incidenza ed espres- sività da ritenere configurate le previsioni di cui all'art. 1 della legge 222/84.
Dell'attuale età di anni 58 (è nato il [...]), prima addetto alle pulizie quindi da circa venti anni servizio di portierato, è affetto da diabete mellito tipo 2 in trattamento farmacolo- gico con discreto compenso metabolico ed in assenza di oggettivate complicazioni (riferi- sce valori della glicemia a digiuno di 120 mg/dl).
Presenta inoltre ipertensione arteriosa in terapia farmacologica con riscontro di un discreto controllo dei valori pressori.”.
3 Il CTU ha ulteriormente ritenuto non incidente sulla capacità lavorativa specifica il disturbo bipolare, diagnosticato, ma non riscontrato in sede di visita come ostativo ad un proficuo relazionarsi con gli altri.
Difettano dunque, al di là del mero dissenso diagnostico, le necessarie e puntuali conte- stazioni dell'iter logico medico seguito dal CTU sulla base della documentazione prodotta in sede di ATP e dell'esame diretto del periziato (in tal senso Cass. 22154/2004), peraltro collimanti con quanto accertato dalla Commissione medica dell' . CP_1
Poiché parte ricorrente ha reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: rigetta la domanda.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma, 4.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
4