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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6846/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6846/2024 tra
Parte_1
Parte_2
RICORRENTI e
CP_1 Controparte_2
[...]
RESISTENTE
Oggi 18 febbraio 2025 ad ore 12,30 innanzi alla dott.ssa Anna Bellesi, sono comparsi:
Per 'avv. VALENTINA CORRADI Parte_1
Contr Per l'avv. VALENTINA CORRADI Parte_3
Parte_4 Controparte_2
l'avv. ELENA MORELLI in sostituzione dell'avv.
[...]
SIMONA FALCONIERI
È altresì presente personalmente il sig. Parte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione I procuratori delle parti illustrano le rispettive difese;
l'avv. Corradi rileva la carenza di elemento soggettivo e chiede che vengano considerati la buona fede e l'errore scusabile;
l'avv. Morelli si ripota alle proprie difese e precisa che non sussiste ne bis in idem
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Anna Bellesi pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6846/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. SILVIA PREDA e dell'avv. VALENTINA CORRADI, elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Piacenza, Via Pietro Giordani, 2;
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. SILVIA PREDA e dell'avv. VALENTINA CORRADI, elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Piacenza, Via Pietro Giordani, 2;
RICORRENTI contro
Controparte_5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
SIMONA FALCONIERI e dell'avv. PAOLO GARAVAGLIA, elettivamente domiciliata presso la sede legale della di , Corso Controparte_5 CP_2
Italia n. 52;
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex artt.22 L.689/1981 e 6 D.Lgs. 150/2011
pagina 2 di 11 CONCLUSIONI
RICORRENTI:
“- IN VIA PRELIMINARE sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
- NEL MERITO dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile e comunque porre nel nulla l'ordinanza ingiunzione di pagamento Numero Protocollo 0013133/24 del 22/01/2024 emesso dalla Agenzia di Controparte_2
nei confronti del sig. e dell CP_2 Parte_1 Controparte_6
[...]
Con vittoria di spese e compensi, come per legge”.
RESISTENTE:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previe le declaratorie più opportune, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, così giudicare In via preliminare e pregiudiziale Respingere l'istanza di sospensiva dell'esecuzione della ordinanza-ingiunzione impugnata in quanto priva dei presupposti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora” Nel merito: respingere il ricorso avverso l'ordinanza – ingiunzione di pagamento emessa dalla
[...]
con atto n 13133/2024 del 22.01.2024, in quanto Controparte_5 infondato in fatto ed in diritto,
e confermare, conseguentemente, il provvedimento impugnato. In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso di controparte, compensare le spese di giudizio in considerazione dell'agire corretto nell'interesse pubblico, sulla scorta della normativa e giurisprudenza richiamate. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre ad oneri riflessi (trattandosi di avvocatura interna dell'ATS).”
pagina 3 di 11 Ragioni della decisione
1. Con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa depositato ai sensi degli artt. 22
l. 689/1981 e 6 d.lgs. n. 150/2011, in proprio e nella Parte_1
sua qualità di legale rappresentante dell ha chiesto, Controparte_6
previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, di dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile l'ordinanza ingiunzione di pagamento numero protocollo
0013133/24 del 22.1.2024 emessa dall Controparte_2
nei confronti del medesimo e dell'
[...] CP_2 Controparte_6
per la violazione dell'art. 14, terzo comma lettera b) del d.lgs. 158/2006.
[...]
In particolare, il ricorrente ha esposto di essere stato sanzionato per aver portato al macello una bovina del proprio allevamento sottoposta a trattamento con la molecola ossitetraciclina senza rispettare il periodo di sospensione prescritto dalla legge.
Tuttavia, precisa il ricorrente, la violazione contestatagli non sussiste, in quanto la bovina soltanto apparentemente è stata avviata al macello prima del termine consentito, avendo lo stesso inserito per mero errore materiale una data non corretta nel Pt_1
registro informatico utilizzato per la registrazione del trattamento dal 18 gennaio 2024, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 218/2023, emanato in attuazione del
Regolamento UE 625/2017. Da tale data, infatti, ogni registrazione deve essere effettuata in via telematica, tramite il portale www.vetinfo.it e non è più possibile servirsi dei registri cartacei precedentemente utilizzati dagli allevatori. ha allegato di avere inviato la bovina al macello basandosi solo sul proprio Parte_1
brogliaccio aziendale del 24 maggio 2019 e non sul sistema informatico VetInfo in quanto non funzionante. Ha però evidenziato che il valore rilevato era sotto il limite di legge. La bovina [...], macellata il 22 maggio 2019, era stata sottoposta al trattamento farmacologico con ossitetraciclina in data 12 febbraio 2019 e non, come erroneamente risultante dal sistema informatico, in data 28 aprile 2019. A quell'epoca, infatti, nessun filtro del sistema informatico poteva ancora impedire di inserire una data pagina 4 di 11 futura. Così quando, qualche mese dopo, in data 22 maggio 2019, fu necessario abbattere la bovina, dalla somministrazione dell'ossitetraciclina erano trascorsi 99 giorni e cioè un tempo ben superiore al periodo di sospensione previsto dalla legge per tale farmaco, che è di 39 giorni. L'ATS , tuttavia, utilizzando i dati inseriti in vetinfo, CP_2
ha contestato all di aver inviato al macello un animale con Controparte_6
valori di ossitetraciclina superiori a quelli previsti dalla legge e senza rispettare il periodo di sospensione.
Ad avviso del ricorrente, l'errore è dimostrato dalla circostanza che il Rapporto di Prova
N. 2019/243871 del 10.6.2019 emesso da ZS – Reparto Chimica degli Alimenti di
Origine Animale- Sezione di Brescia, all'esito dell'effettuazione delle analisi richieste della stessa ha rilevato un residuo di ossitetraciclina di 35,3 CP_5
microgrammi/kg, ben al di sotto del limite previsto dal Regolamento n.37/2010, che è di
100 microgrammi /kg.
In ogni caso, il ricorrente ha rilevato di essere stato sottoposto a procedimento penale per la stessa vicenda (36874/2019 RGNR Mod. 21) e ha pertanto invocato il principio del ne bis in idem, lamentandone la violazione. Contr 2. L si è costituita, contestando gli assunti del ricorrente.
La stessa ha in particolare rilevato che il controllo è stato effettuato ai fini della verifica del corretto utilizzo del farmaco in allevamento, a seguito della ricezione del rapporto di prova n. 2019/243871 dell'ZS (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia Romagna) per un prelievo effettuato, presso il macello Calzi, su una bovina proveniente dall a seguito di una macellazione speciale Controparte_6
d'urgenza, nell'ambito sospetto del Piano Nazionale Residui (PNR).
Il Piano Nazionale Residui, precisa la resistente, è un piano di controllo che si attua per ricercare i residui delle sostanze farmacologicamente attive e dei contaminanti chimici negli animali vivi, nei loro escrementi e nei fluidi biologici, negli alimenti per animali e nell'acqua di abbeveraggio, nonché nei tessuti e negli alimenti di origine animale. Il campionamento si effettua nella fase di allevamento degli animali e nella fase di prima pagina 5 di 11 trasformazione dei prodotti di origine animale al fine di perseguire l'obiettivo di svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate, evidenziare i casi di somministrazione di sostanze non autorizzate o utilizzate a condizioni diverse da quelle autorizzate e verificare la conformità degli alimenti rispetto ai limiti massimi di residui e tenori massimi, fissati dalle norme comunitarie e nazionali, per i medicinali veterinari, per i prodotti fitosanitari e per i contaminanti ambientali.
Con il processo verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa n.
BGGSLV2019/26350-V del 26 luglio 2019, è stata contestata all la Controparte_6
violazione dell'art. 14, terzo comma del d.lgs. n. 158/2006, sanzionato dall'art. 32, primo comma del medesimo decreto, in ragione del fatto che il trattamento con la molecola ossitetraciclina “non risulta riportato nell'allegato Elenco dei Trattamenti del
Mod. 4 n. 30/2019 del 22.05.2019”; è stato quindi rilevato “l'invio al macello della medesima, con mancato rispetto del periodo di sospensione per il farmaco ossitetraciclina”.
Sentito ai sensi dell'art. 18 Legge 689/1981, ha riconosciuto che la bovina Parte_1
era stata inviata al macello basandosi solo sul proprio brogliaccio aziendale del 24 maggio 2019 e non sul sistema informatico VetInfo, in quanto non funzionante, ma ha evidenziato che il valore rilevato era sotto il limite di legge.
L'ATS della , ritenendo comunque fondato l'accertamento Controparte_2
delle violazioni amministrative, ha emesso l'ordinanza – ingiunzione n. 13133/2024 del
22.1.2024, notificata a mezzo PEC il 26 gennaio 2024.
Quanto all'eccepita violazione del principio del ne bis in idem, la resistente ha osservato che i principi espressi nelle sentenze della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo
“Grande Stevens” del 2014 e “Zolotukhin” del 2009 richiamate dal ricorrente sono stati oggetto di rivisitazione da parte della stessa Corte nel caso A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016 (ricorsi nn. 24130/11 e 29758/11) nel quale si ammise la possibilità di un doppio binario sanzionatorio (senza che si possa riscontrare in tal caso la violazione dell'art. 4 Prot. 7 CEDU).
pagina 6 di 11 Il principio dell'ammissibilità del doppio binario, aggiunge la resistente, è stato recepito anche dalla giurisprudenza di legittimità, laddove ha stabilito che non vi è violazione del principio ne bis in idem per il doppio procedimento amministrativo e penale, – addirittura nel caso di irrogazione di una sanzione amministrativa per il medesimo fatto per cui vi era già stata condanna a sanzione penale - se fra i due vi è una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta.
In ogni caso, l'iter sanzionatorio amministrativo si rivolge anche nei confronti della società che come tale è obbligata in solido al pagamento della sanzione amministrativa.
La responsabilità penale e quella amministrativa (pur di natura penale) sono istituti diversi che rispondono a esigenze diverse.
Nel caso di specie, inoltre, l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio ha preceduto l'avvio del procedimento penale e si è già concluso con l'adozione della Contr ordinanza ingiunzione dell n. 13133/2024 del 22 gennaio 2024.
Quest'ultima ha puntualmente evidenziato che il verbale di ispezione n.
BGGSLV2019/20504-V del 14 giugno 2019 rilevava l'avvenuta annotazione, da parte dell'allevatore, nella sezione "Elenco Trattamenti", del Modello 4 n. 30/2019 del 22 maggio 2019, del trattamento della bovina ITO 15990346493 con il solo farmaco
Mamyzin A, senza indicare altri trattamenti;
in particolare non risultava il trattamento con OX Long IN. Inoltre, dalla visione del registro dei trattamenti VETINFO, allegato al verbale di ispezione n. BGGSLV2019/20504-V del 14 giugno 2019, risultava che la bovina ITO 15990346493 in data 28 aprile 2019 era stata trattata con il farmaco
OX Long IN, farmaco veterinario a base del principio attivo Oxitetraciclina
Cloridrato, i cui tempi di sospensione nelle carni e nei visceri sono di 39 giorni. La comunicazione rapporto di prova n.2019/243871 da parte dell' ZS di Brescia consentiva di apprendere che la bovina ITO 15990346493, presentava un valore di 35,3 microgrammi/Kg in riferimento alla molecola di ossitetraciclina.
L'ATS rileva poi che quel che viene imputato al ricorrente è la non corretta redazione del mod. 4 (dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali) in quanto il pagina 7 di 11 trattamento con la molecola ossitetraciclina “non risulta riportato nell'allegato Elenco dei Trattamenti del Mod. 4 n. 30/2019 del 22.05.2019”. Tale documento, osserva la resistente, avrebbe potuto essere lo strumento per indicare la rettifica della data di somministrazione del farmaco OX Long IN ove fosse stato effettivamente somministrato nella data evidenziata nel ricorso. Da qui la prima violazione.
In capo alla bovina è stata riscontrata la presenza di 35,3 microgrammi/kg per
Ossitetraciclina. L'alto tasso di presenza della sostanza è indice di un trattamento farmacologico effettuato non molti giorni prima della verifica.
La presenza di un valore rilevato di 35,3 microgrammi/kg è compatibile con una somministrazione del farmaco avvenuta 24 giorni prima della verifica del campione
(inferiore al periodo di sospensione di 39 giorni in relazione a tale sostanza) e non con una somministrazione avvenuta 99 giorni prima della macellazione. La condotta sanzionata in tal caso è indubitabilmente la violazione del rispetto del periodo di attesa
(c.d. “sospensione”). Le violazioni sono duplici: l'incompleta compilazione del modello
4 (documento di trasporto) e la mancata osservanza dell'art. 14, terzo comma d.lgs.
193/06, che ha comportato la sanzione dell'art. 32 del d.lgs. citato.
3. Respinte l'istanza di sospensione e le richieste istruttorie dei ricorrenti, la causa è stata rinviata per la discussione.
4. L'opposizione è infondata e non può essere accolta per le ragioni di seguito precisate.
4.1. L'argomento principale della tesi sviluppata dalla parte ricorrente è basato sull'errore materiale commesso nel momento in cui venne inserito, all'atto della registrazione nel sistema informatico, il dato relativo all'epoca di somministrazione dell'antibiotico, l'OX Long IN, a base di principio attivo Ossitetraciclina
Cloridrato.
In base al registro informatico, la data della somministrazione indicata è quella del 28 aprile 2019, tuttavia sostiene che la data effettiva di somministrazione del Parte_1
farmaco è quella del 12 febbraio 2019.
pagina 8 di 11 Solo relativamente a quest'ultima data risulterebbe rispettato il termine di sospensione di 39 giorni, stabilito per tale farmaco, tra la fine del trattamento e la data della commercializzazione del bovino, poiché la macellazione risale al 22 maggio 2019.
I ricorrenti invocano la buona fede e l'errore scusabile, ma non provano, né offrono di provare, che si sia trattato effettivamente di un mero errore materiale.
Sembra anzi che la buona fede debba escludersi sulla base dell'ulteriore circostanza che, come precisato nel verbale d'ispezione n. BGGSLV2019/2054-V del 14 giugno 2019, il
Modello 4 n.30/2019 del 22 maggio 2019 contiene l'annotazione, da parte dell'allevatore, nella sezione “Elenco Trattamenti”, del trattamento della bovina
[...] con il farmaco Mamyzin A, ma non reca alcuna traccia di altri trattamenti, in particolare, del trattamento con OX Long IN (doc. 2 di parte resistente).
Alla luce delle risultanze del verbale d'ispezione, correttamente, con il processo verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa n. BGGSLV2019/26350-V del 26 luglio 2019, è stata contestata all la violazione dell'art. 14, Controparte_6
terzo comma, lettera b) del d.lgs. n. 158/2006 (ora secondo comma lettera b), a seguito di modifica della norma disposta con il d.lgs. del 2 febbraio 2021, n. 27), che prescrive che il responsabile delle aziende e degli stabilimenti può commercializzare soltanto
“animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di attesa prescritto”.
Poiché il trattamento con la molecola ossitetraciclina non è stato annotato nell'allegato
Elenco dei Trattamenti del Mod. 4 n. 30/2019 del 22 maggio 2019 e poiché è stato constatato l'invio al macello della bovina, senza il rispetto del periodo di sospensione per il farmaco ossitetraciclina, la sanzione irrogata appare legittima.
Infatti, ai sensi dell'art. 32, primo comma del medesimo d.lgs. n. 158/2006 “Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, commi 5 e 6, 5, commi 3 e 5, 7, comma 3, 10, 14, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.329 euro a 61.974 euro”.
pagina 9 di 11 Del resto, come ha evidenziato la parte resistente, ben avrebbe potuto il sig. Pt_1
rimediare all'errore che asserisce di aver commesso in fase di registrazione informatica, rettificando la data di somministrazione del farmaco OX Long IN in sede di redazione del modello 4.
I ricorrenti asseriscono che, contrariamente a quanto sostenuto dall'ATS , il sig. CP_2
ha rispettato il periodo di sospensione previsto dalla legge (39 giorni), in quanto Pt_1
il farmaco era stato somministrato in data 12 febbraio 2019, ben 99 giorni prima della macellazione dell'animale in questione. Tale circostanza tuttavia, come si è detto, è rimasta sfornita di prova.
Né vale sostenere, come sostiene la parte ricorrente, che il farmaco contenente ossitetraciclina, sulla base del rapporto di prova n. 2019/243871 del 10 giugno 2019 emesso da ZS – Reparto chimica degli Alimenti di Origine Animale – Sezione di
Brescia, era ancora presente nell'organismo dell'animale nella misura di 35,3 microgrammi/Kg, quindi in misura inferiore rispetto al limite di 100 microgrammi/Kg previsto dal Regolamento (CE) n.37/2010.
Il punto, infatti, è che la bovina non avrebbe dovuto presentare alcun residuo di ossitetraciclina. Come si evince dal verbale di ispezione prodotto dalla resistente (doc.2), le risultanze che hanno dato luogo alla contestazione dell'ATS riguardano il mancato rispetto dei tempi di sospensione per OX Long IN (R1) e la mancata dichiarazione del trattamento della bovina [...] con tale farmaco nell'allegato al modello
4 n. 30/2019 del 22 maggio 2019 (R2).
Sotto tale profilo, l'irrogazione della sanzione appare legittima.
4.2. Quanto, infine, all'eccepita violazione del principio del ne bis in idem, va innanzitutto osservato che nessun procedimento penale riguarda la ricorrente
[...]
Per quanto riguarda invece il sig. prima ancora di indagare Controparte_6 Pt_1
la fondatezza dell'eccezione, deve rilevarsi che non è stato prodotto alcun documento che attesti nei suoi confronti il passaggio in giudicato di un provvedimento penale relativo al medesimo fatto contestato in questa sede.
pagina 10 di 11 Infatti si osserva che, oltre alla produzione del decreto di citazione a giudizio, allegato al ricorso quale doc.9, la parte ricorrente, alla scorsa udienza dell'11 febbraio, ha esibito documentazione relativa alla sospensione del procedimento con messa alla prova, chiedendo di essere autorizzata a depositare la comunicazione dell'esito positivo della stessa, in quanto documento formatosi successivamente al deposito del ricorso. Pur essendo stata ammessa tale produzione dal giudice, con invito al deposito telematico, tuttavia, nulla è stato prodotto.
L'eccezione va pertanto disattesa.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e va confermata l'ordinanza ingiunzione opposta.
6. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, secondo i criteri fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e dovranno pertanto essere rifuse dalla parte ricorrente all'ATS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge il ricorso, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) condanna e l' in Parte_1 Controparte_6
solido a rifondere all' Controparte_5
le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre
[...]
15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri riflessi come per legge.
Milano, 18 febbraio 2025
Il giudice
Anna Bellesi
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6846/2024 tra
Parte_1
Parte_2
RICORRENTI e
CP_1 Controparte_2
[...]
RESISTENTE
Oggi 18 febbraio 2025 ad ore 12,30 innanzi alla dott.ssa Anna Bellesi, sono comparsi:
Per 'avv. VALENTINA CORRADI Parte_1
Contr Per l'avv. VALENTINA CORRADI Parte_3
Parte_4 Controparte_2
l'avv. ELENA MORELLI in sostituzione dell'avv.
[...]
SIMONA FALCONIERI
È altresì presente personalmente il sig. Parte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione I procuratori delle parti illustrano le rispettive difese;
l'avv. Corradi rileva la carenza di elemento soggettivo e chiede che vengano considerati la buona fede e l'errore scusabile;
l'avv. Morelli si ripota alle proprie difese e precisa che non sussiste ne bis in idem
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Anna Bellesi pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6846/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. SILVIA PREDA e dell'avv. VALENTINA CORRADI, elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Piacenza, Via Pietro Giordani, 2;
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. SILVIA PREDA e dell'avv. VALENTINA CORRADI, elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Piacenza, Via Pietro Giordani, 2;
RICORRENTI contro
Controparte_5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
SIMONA FALCONIERI e dell'avv. PAOLO GARAVAGLIA, elettivamente domiciliata presso la sede legale della di , Corso Controparte_5 CP_2
Italia n. 52;
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex artt.22 L.689/1981 e 6 D.Lgs. 150/2011
pagina 2 di 11 CONCLUSIONI
RICORRENTI:
“- IN VIA PRELIMINARE sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
- NEL MERITO dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile e comunque porre nel nulla l'ordinanza ingiunzione di pagamento Numero Protocollo 0013133/24 del 22/01/2024 emesso dalla Agenzia di Controparte_2
nei confronti del sig. e dell CP_2 Parte_1 Controparte_6
[...]
Con vittoria di spese e compensi, come per legge”.
RESISTENTE:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previe le declaratorie più opportune, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, così giudicare In via preliminare e pregiudiziale Respingere l'istanza di sospensiva dell'esecuzione della ordinanza-ingiunzione impugnata in quanto priva dei presupposti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora” Nel merito: respingere il ricorso avverso l'ordinanza – ingiunzione di pagamento emessa dalla
[...]
con atto n 13133/2024 del 22.01.2024, in quanto Controparte_5 infondato in fatto ed in diritto,
e confermare, conseguentemente, il provvedimento impugnato. In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso di controparte, compensare le spese di giudizio in considerazione dell'agire corretto nell'interesse pubblico, sulla scorta della normativa e giurisprudenza richiamate. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre ad oneri riflessi (trattandosi di avvocatura interna dell'ATS).”
pagina 3 di 11 Ragioni della decisione
1. Con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa depositato ai sensi degli artt. 22
l. 689/1981 e 6 d.lgs. n. 150/2011, in proprio e nella Parte_1
sua qualità di legale rappresentante dell ha chiesto, Controparte_6
previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, di dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile l'ordinanza ingiunzione di pagamento numero protocollo
0013133/24 del 22.1.2024 emessa dall Controparte_2
nei confronti del medesimo e dell'
[...] CP_2 Controparte_6
per la violazione dell'art. 14, terzo comma lettera b) del d.lgs. 158/2006.
[...]
In particolare, il ricorrente ha esposto di essere stato sanzionato per aver portato al macello una bovina del proprio allevamento sottoposta a trattamento con la molecola ossitetraciclina senza rispettare il periodo di sospensione prescritto dalla legge.
Tuttavia, precisa il ricorrente, la violazione contestatagli non sussiste, in quanto la bovina soltanto apparentemente è stata avviata al macello prima del termine consentito, avendo lo stesso inserito per mero errore materiale una data non corretta nel Pt_1
registro informatico utilizzato per la registrazione del trattamento dal 18 gennaio 2024, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 218/2023, emanato in attuazione del
Regolamento UE 625/2017. Da tale data, infatti, ogni registrazione deve essere effettuata in via telematica, tramite il portale www.vetinfo.it e non è più possibile servirsi dei registri cartacei precedentemente utilizzati dagli allevatori. ha allegato di avere inviato la bovina al macello basandosi solo sul proprio Parte_1
brogliaccio aziendale del 24 maggio 2019 e non sul sistema informatico VetInfo in quanto non funzionante. Ha però evidenziato che il valore rilevato era sotto il limite di legge. La bovina [...], macellata il 22 maggio 2019, era stata sottoposta al trattamento farmacologico con ossitetraciclina in data 12 febbraio 2019 e non, come erroneamente risultante dal sistema informatico, in data 28 aprile 2019. A quell'epoca, infatti, nessun filtro del sistema informatico poteva ancora impedire di inserire una data pagina 4 di 11 futura. Così quando, qualche mese dopo, in data 22 maggio 2019, fu necessario abbattere la bovina, dalla somministrazione dell'ossitetraciclina erano trascorsi 99 giorni e cioè un tempo ben superiore al periodo di sospensione previsto dalla legge per tale farmaco, che è di 39 giorni. L'ATS , tuttavia, utilizzando i dati inseriti in vetinfo, CP_2
ha contestato all di aver inviato al macello un animale con Controparte_6
valori di ossitetraciclina superiori a quelli previsti dalla legge e senza rispettare il periodo di sospensione.
Ad avviso del ricorrente, l'errore è dimostrato dalla circostanza che il Rapporto di Prova
N. 2019/243871 del 10.6.2019 emesso da ZS – Reparto Chimica degli Alimenti di
Origine Animale- Sezione di Brescia, all'esito dell'effettuazione delle analisi richieste della stessa ha rilevato un residuo di ossitetraciclina di 35,3 CP_5
microgrammi/kg, ben al di sotto del limite previsto dal Regolamento n.37/2010, che è di
100 microgrammi /kg.
In ogni caso, il ricorrente ha rilevato di essere stato sottoposto a procedimento penale per la stessa vicenda (36874/2019 RGNR Mod. 21) e ha pertanto invocato il principio del ne bis in idem, lamentandone la violazione. Contr 2. L si è costituita, contestando gli assunti del ricorrente.
La stessa ha in particolare rilevato che il controllo è stato effettuato ai fini della verifica del corretto utilizzo del farmaco in allevamento, a seguito della ricezione del rapporto di prova n. 2019/243871 dell'ZS (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia Romagna) per un prelievo effettuato, presso il macello Calzi, su una bovina proveniente dall a seguito di una macellazione speciale Controparte_6
d'urgenza, nell'ambito sospetto del Piano Nazionale Residui (PNR).
Il Piano Nazionale Residui, precisa la resistente, è un piano di controllo che si attua per ricercare i residui delle sostanze farmacologicamente attive e dei contaminanti chimici negli animali vivi, nei loro escrementi e nei fluidi biologici, negli alimenti per animali e nell'acqua di abbeveraggio, nonché nei tessuti e negli alimenti di origine animale. Il campionamento si effettua nella fase di allevamento degli animali e nella fase di prima pagina 5 di 11 trasformazione dei prodotti di origine animale al fine di perseguire l'obiettivo di svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate, evidenziare i casi di somministrazione di sostanze non autorizzate o utilizzate a condizioni diverse da quelle autorizzate e verificare la conformità degli alimenti rispetto ai limiti massimi di residui e tenori massimi, fissati dalle norme comunitarie e nazionali, per i medicinali veterinari, per i prodotti fitosanitari e per i contaminanti ambientali.
Con il processo verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa n.
BGGSLV2019/26350-V del 26 luglio 2019, è stata contestata all la Controparte_6
violazione dell'art. 14, terzo comma del d.lgs. n. 158/2006, sanzionato dall'art. 32, primo comma del medesimo decreto, in ragione del fatto che il trattamento con la molecola ossitetraciclina “non risulta riportato nell'allegato Elenco dei Trattamenti del
Mod. 4 n. 30/2019 del 22.05.2019”; è stato quindi rilevato “l'invio al macello della medesima, con mancato rispetto del periodo di sospensione per il farmaco ossitetraciclina”.
Sentito ai sensi dell'art. 18 Legge 689/1981, ha riconosciuto che la bovina Parte_1
era stata inviata al macello basandosi solo sul proprio brogliaccio aziendale del 24 maggio 2019 e non sul sistema informatico VetInfo, in quanto non funzionante, ma ha evidenziato che il valore rilevato era sotto il limite di legge.
L'ATS della , ritenendo comunque fondato l'accertamento Controparte_2
delle violazioni amministrative, ha emesso l'ordinanza – ingiunzione n. 13133/2024 del
22.1.2024, notificata a mezzo PEC il 26 gennaio 2024.
Quanto all'eccepita violazione del principio del ne bis in idem, la resistente ha osservato che i principi espressi nelle sentenze della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo
“Grande Stevens” del 2014 e “Zolotukhin” del 2009 richiamate dal ricorrente sono stati oggetto di rivisitazione da parte della stessa Corte nel caso A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016 (ricorsi nn. 24130/11 e 29758/11) nel quale si ammise la possibilità di un doppio binario sanzionatorio (senza che si possa riscontrare in tal caso la violazione dell'art. 4 Prot. 7 CEDU).
pagina 6 di 11 Il principio dell'ammissibilità del doppio binario, aggiunge la resistente, è stato recepito anche dalla giurisprudenza di legittimità, laddove ha stabilito che non vi è violazione del principio ne bis in idem per il doppio procedimento amministrativo e penale, – addirittura nel caso di irrogazione di una sanzione amministrativa per il medesimo fatto per cui vi era già stata condanna a sanzione penale - se fra i due vi è una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta.
In ogni caso, l'iter sanzionatorio amministrativo si rivolge anche nei confronti della società che come tale è obbligata in solido al pagamento della sanzione amministrativa.
La responsabilità penale e quella amministrativa (pur di natura penale) sono istituti diversi che rispondono a esigenze diverse.
Nel caso di specie, inoltre, l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio ha preceduto l'avvio del procedimento penale e si è già concluso con l'adozione della Contr ordinanza ingiunzione dell n. 13133/2024 del 22 gennaio 2024.
Quest'ultima ha puntualmente evidenziato che il verbale di ispezione n.
BGGSLV2019/20504-V del 14 giugno 2019 rilevava l'avvenuta annotazione, da parte dell'allevatore, nella sezione "Elenco Trattamenti", del Modello 4 n. 30/2019 del 22 maggio 2019, del trattamento della bovina ITO 15990346493 con il solo farmaco
Mamyzin A, senza indicare altri trattamenti;
in particolare non risultava il trattamento con OX Long IN. Inoltre, dalla visione del registro dei trattamenti VETINFO, allegato al verbale di ispezione n. BGGSLV2019/20504-V del 14 giugno 2019, risultava che la bovina ITO 15990346493 in data 28 aprile 2019 era stata trattata con il farmaco
OX Long IN, farmaco veterinario a base del principio attivo Oxitetraciclina
Cloridrato, i cui tempi di sospensione nelle carni e nei visceri sono di 39 giorni. La comunicazione rapporto di prova n.2019/243871 da parte dell' ZS di Brescia consentiva di apprendere che la bovina ITO 15990346493, presentava un valore di 35,3 microgrammi/Kg in riferimento alla molecola di ossitetraciclina.
L'ATS rileva poi che quel che viene imputato al ricorrente è la non corretta redazione del mod. 4 (dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali) in quanto il pagina 7 di 11 trattamento con la molecola ossitetraciclina “non risulta riportato nell'allegato Elenco dei Trattamenti del Mod. 4 n. 30/2019 del 22.05.2019”. Tale documento, osserva la resistente, avrebbe potuto essere lo strumento per indicare la rettifica della data di somministrazione del farmaco OX Long IN ove fosse stato effettivamente somministrato nella data evidenziata nel ricorso. Da qui la prima violazione.
In capo alla bovina è stata riscontrata la presenza di 35,3 microgrammi/kg per
Ossitetraciclina. L'alto tasso di presenza della sostanza è indice di un trattamento farmacologico effettuato non molti giorni prima della verifica.
La presenza di un valore rilevato di 35,3 microgrammi/kg è compatibile con una somministrazione del farmaco avvenuta 24 giorni prima della verifica del campione
(inferiore al periodo di sospensione di 39 giorni in relazione a tale sostanza) e non con una somministrazione avvenuta 99 giorni prima della macellazione. La condotta sanzionata in tal caso è indubitabilmente la violazione del rispetto del periodo di attesa
(c.d. “sospensione”). Le violazioni sono duplici: l'incompleta compilazione del modello
4 (documento di trasporto) e la mancata osservanza dell'art. 14, terzo comma d.lgs.
193/06, che ha comportato la sanzione dell'art. 32 del d.lgs. citato.
3. Respinte l'istanza di sospensione e le richieste istruttorie dei ricorrenti, la causa è stata rinviata per la discussione.
4. L'opposizione è infondata e non può essere accolta per le ragioni di seguito precisate.
4.1. L'argomento principale della tesi sviluppata dalla parte ricorrente è basato sull'errore materiale commesso nel momento in cui venne inserito, all'atto della registrazione nel sistema informatico, il dato relativo all'epoca di somministrazione dell'antibiotico, l'OX Long IN, a base di principio attivo Ossitetraciclina
Cloridrato.
In base al registro informatico, la data della somministrazione indicata è quella del 28 aprile 2019, tuttavia sostiene che la data effettiva di somministrazione del Parte_1
farmaco è quella del 12 febbraio 2019.
pagina 8 di 11 Solo relativamente a quest'ultima data risulterebbe rispettato il termine di sospensione di 39 giorni, stabilito per tale farmaco, tra la fine del trattamento e la data della commercializzazione del bovino, poiché la macellazione risale al 22 maggio 2019.
I ricorrenti invocano la buona fede e l'errore scusabile, ma non provano, né offrono di provare, che si sia trattato effettivamente di un mero errore materiale.
Sembra anzi che la buona fede debba escludersi sulla base dell'ulteriore circostanza che, come precisato nel verbale d'ispezione n. BGGSLV2019/2054-V del 14 giugno 2019, il
Modello 4 n.30/2019 del 22 maggio 2019 contiene l'annotazione, da parte dell'allevatore, nella sezione “Elenco Trattamenti”, del trattamento della bovina
[...] con il farmaco Mamyzin A, ma non reca alcuna traccia di altri trattamenti, in particolare, del trattamento con OX Long IN (doc. 2 di parte resistente).
Alla luce delle risultanze del verbale d'ispezione, correttamente, con il processo verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa n. BGGSLV2019/26350-V del 26 luglio 2019, è stata contestata all la violazione dell'art. 14, Controparte_6
terzo comma, lettera b) del d.lgs. n. 158/2006 (ora secondo comma lettera b), a seguito di modifica della norma disposta con il d.lgs. del 2 febbraio 2021, n. 27), che prescrive che il responsabile delle aziende e degli stabilimenti può commercializzare soltanto
“animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di attesa prescritto”.
Poiché il trattamento con la molecola ossitetraciclina non è stato annotato nell'allegato
Elenco dei Trattamenti del Mod. 4 n. 30/2019 del 22 maggio 2019 e poiché è stato constatato l'invio al macello della bovina, senza il rispetto del periodo di sospensione per il farmaco ossitetraciclina, la sanzione irrogata appare legittima.
Infatti, ai sensi dell'art. 32, primo comma del medesimo d.lgs. n. 158/2006 “Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, commi 5 e 6, 5, commi 3 e 5, 7, comma 3, 10, 14, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.329 euro a 61.974 euro”.
pagina 9 di 11 Del resto, come ha evidenziato la parte resistente, ben avrebbe potuto il sig. Pt_1
rimediare all'errore che asserisce di aver commesso in fase di registrazione informatica, rettificando la data di somministrazione del farmaco OX Long IN in sede di redazione del modello 4.
I ricorrenti asseriscono che, contrariamente a quanto sostenuto dall'ATS , il sig. CP_2
ha rispettato il periodo di sospensione previsto dalla legge (39 giorni), in quanto Pt_1
il farmaco era stato somministrato in data 12 febbraio 2019, ben 99 giorni prima della macellazione dell'animale in questione. Tale circostanza tuttavia, come si è detto, è rimasta sfornita di prova.
Né vale sostenere, come sostiene la parte ricorrente, che il farmaco contenente ossitetraciclina, sulla base del rapporto di prova n. 2019/243871 del 10 giugno 2019 emesso da ZS – Reparto chimica degli Alimenti di Origine Animale – Sezione di
Brescia, era ancora presente nell'organismo dell'animale nella misura di 35,3 microgrammi/Kg, quindi in misura inferiore rispetto al limite di 100 microgrammi/Kg previsto dal Regolamento (CE) n.37/2010.
Il punto, infatti, è che la bovina non avrebbe dovuto presentare alcun residuo di ossitetraciclina. Come si evince dal verbale di ispezione prodotto dalla resistente (doc.2), le risultanze che hanno dato luogo alla contestazione dell'ATS riguardano il mancato rispetto dei tempi di sospensione per OX Long IN (R1) e la mancata dichiarazione del trattamento della bovina [...] con tale farmaco nell'allegato al modello
4 n. 30/2019 del 22 maggio 2019 (R2).
Sotto tale profilo, l'irrogazione della sanzione appare legittima.
4.2. Quanto, infine, all'eccepita violazione del principio del ne bis in idem, va innanzitutto osservato che nessun procedimento penale riguarda la ricorrente
[...]
Per quanto riguarda invece il sig. prima ancora di indagare Controparte_6 Pt_1
la fondatezza dell'eccezione, deve rilevarsi che non è stato prodotto alcun documento che attesti nei suoi confronti il passaggio in giudicato di un provvedimento penale relativo al medesimo fatto contestato in questa sede.
pagina 10 di 11 Infatti si osserva che, oltre alla produzione del decreto di citazione a giudizio, allegato al ricorso quale doc.9, la parte ricorrente, alla scorsa udienza dell'11 febbraio, ha esibito documentazione relativa alla sospensione del procedimento con messa alla prova, chiedendo di essere autorizzata a depositare la comunicazione dell'esito positivo della stessa, in quanto documento formatosi successivamente al deposito del ricorso. Pur essendo stata ammessa tale produzione dal giudice, con invito al deposito telematico, tuttavia, nulla è stato prodotto.
L'eccezione va pertanto disattesa.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e va confermata l'ordinanza ingiunzione opposta.
6. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, secondo i criteri fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e dovranno pertanto essere rifuse dalla parte ricorrente all'ATS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge il ricorso, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) condanna e l' in Parte_1 Controparte_6
solido a rifondere all' Controparte_5
le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre
[...]
15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri riflessi come per legge.
Milano, 18 febbraio 2025
Il giudice
Anna Bellesi
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