TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/10/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1032/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. UC RE Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1032/2025 promossa da:
( ) rappresentata e difesa, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti Gabriele Pica Alfieri ed Elisabetta Niccolai e presso di loro elettivamente domiciliata
e
( ) rappresentato e difeso, anche Parte_2 C.F._2 disgiuntamente fra loro dagli Avv.ti Beatrice Venturini e Francesca Palermiti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesca Palermiti
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-
INTERVENUTO NECESSARIO
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI pagina 1 di 7 Le parti congiuntamente: “ 1. Affidamento condiviso del figlio con Persona_1 collocazione presso la madre . I genitori assumeranno di comune Parte_1 accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori si impegnano
a porre in essere ogni sforzo affinchè completi il corso di studi sino al Per_1 raggiungimento della maturità e, auspicabilmente, intraprenda un percorso universitario.
2. Assegnazione della casa familiare posta in Prato via A. Righi n. 3, di esclusiva proprietà del sig. con tutti gli arredi e corredi, alla sig.ra che vi Pt_2 Parte_1 rimarrà a vivere con il figlio , sino al raggiungimento della indipendenza Per_1 economica e comunque, indipendentemente da questa, almeno sino al compimento del
20esimo anno di età di , ma non oltre il 25esimo anno, al fine di garantire a Per_1 Per_1 di mantenere lo stesso habitat domestico anche durante il suo percorso di studio. Il sig. lascerà l'abitazione familiare, ritirando i propri effetti personali entro il Pt_2
30.09.2025 e trasferirà la propria residenza altrove.
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno dieci di ogni Pt_2 Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento di la somma di €. 650,00 rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Il sig. provvederà altresì al rimborso in favore della sig.ra del 100% di Pt_2 Pt_1 tutte le spese aventi natura straordinaria, sostenute in favore del figlio, entro quindici giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione, ovvero provvederà direttamente al pagamento delle stesse sempre nella misura del 100%.
Sono da considerarsi spese straordinarie quelle indicate nel protocollo in materia di diritto di famiglia sottoscritto dal Tribunale di Prato e dall'Ordine degli Avvocati di
Prato e precisamente: a) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di
pagina 2 di 7 acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute); attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
b) spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista provato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione) uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.
Il sig. manifesta sin d'ora il consenso a sostenere tutte le spese straordinarie nella Pt_2 misura del 100% come sopra elencate al punto 4 lettera a) per il figlio.
5. Il sig. provvederà inoltre all'acquisto di tutto quanto necessario per Pt_2
l'abbigliamento del figlio, sostenendone interamente le spese. Le parti infatti concordano che tale spesa non rientra nell'assegno di mantenimento versato dal sig. per il Pt_2 figlio.
6. Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno dieci di ogni Pt_2 Parte_1 mese la somma di €. 200,00 a titolo di contributo per il pagamento delle utenze dell'abitazione di via A. Righi n. 3.
7. La sig.ra percepirà interamente l'Assegno unico. Parte_1
8. Il sig. si impegna a costituire un deposito vincolato in favore del figlio , Pt_2 Per_1 con le modalità ritenute più convenienti, in base ai prodotti offerti dagli istituti di credito:
a tal fine, il sig. si impegna ad accantonare la somma annua di €. 3.000,00 per Pt_2 almeno 10 anni in favore del figlio a partire dal 01.12.2025. Le somme versate Per_1 dal padre costituiranno un contributo di cui solo avrà la disponibilità per Per_1
l'acquisto in proprietà esclusiva di un immobile abitativo per il figlio.
pagina 3 di 7 9. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio tenendo in considerazione le Per_1 esigenze scolastiche, sportive ed i desideri di , due fine settimana alternati al mese Per_1 dal sabato alle ore 14,00 alla domenica sera alle ore 21,00 e durante la settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:00 fino alle ore 22:00, salvo le esigenze ed i desideri manifestati da . Per_1
Per le vacanze pasquali, il minore trascorrerà un anno il Sabato Santo e la S. Pasqua con la madre e la PA con il padre;
per le festività natalizie il minore trascorrerà il 24 e 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre, il 31 dicembre ed il 1° gennaio con la madre, il 6 gennaio con il padre;
l'anno successivo il Sabato Santo e la S. Pasqua con il padre e la PA con la madre, per le festività natalizie il 24 e 25 dicembre con la madre, il 26 dicembre, il 31 dicembre ed il 1° gennaio con il padre, il 6 gennaio con la madre e così via ad anni alterni, salvo diverso accordo dei genitori, valutate le loro esigenze e quelle del figlio;
- per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé per un periodo di 15 giorni Per_1 consecutivi, nel mese di agosto, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
10. I sig.ri e prestano il consenso necessario per il rilascio e/o rinnovo Pt_1 Pt_2 della carta di identità e/o del passaporto del figlio e di ogni altro documento valido per
l'espatrio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 24.07.2025 i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2 depositato ricorso avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale del figlio nato fuori dal matrimonio chiedendo al Giudice adito di pronunciarsi sull'affidamento, collocamento e contribuzione al mantenimento del minore , nata il [...] Per_1 dall'unione delle parti le quali sono state sentimentalmente legate per 15 anni.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
L'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore , Per_1 al suo collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale può essere pagina 4 di 7 omologato, non essendo riscontrabili dagli atti e dai documenti prodotti motivi ostativi al recepimento delle condizioni concordate: queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto della diversa capacità reddituale dei genitori e del tempo trascorso con ciascuno di essi. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A. omologa l'accordo di seguito trascritto:
1. Affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre Persona_1 Pt_1
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative
[...] all'educazione, all'istruzione ed alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori si impegnano a porre in essere ogni sforzo affinchè completi il corso di studi sino al Per_1 raggiungimento della maturità e, auspicabilmente, intraprenda un percorso universitario.
2. Assegnazione della casa familiare posta in Prato via A. Righi n. 3, di esclusiva proprietà del sig. con tutti gli arredi e corredi, alla sig.ra che vi rimarrà a vivere con Pt_2 Parte_1 il figlio , sino al raggiungimento della indipendenza economica e comunque, Per_1 indipendentemente da questa, almeno sino al compimento del 20esimo anno di età di , Per_1 ma non oltre il 25esimo anno, al fine di garantire a di mantenere lo stesso habitat Per_1 domestico anche durante il suo percorso di studio. Il sig. lascerà l'abitazione familiare, Pt_2 ritirando i propri effetti personali entro il 30.09.2025 e trasferirà la propria residenza altrove.
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno dieci di ogni mese, a Pt_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento di la somma di €. 650,00 rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT.
4. Il sig. provvederà altresì al rimborso in favore della sig.ra del 100% di tutte Pt_2 Pt_1 le spese aventi natura straordinaria, sostenute in favore del figlio, entro quindici giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione, ovvero provvederà direttamente al pagamento delle stesse sempre nella misura del 100%. Sono da considerarsi spese straordinarie quelle pagina 5 di 7 indicate nel protocollo in materia di diritto di famiglia sottoscritto dal Tribunale di Prato e dall'Ordine degli Avvocati di Prato e precisamente: a) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute); attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
b) spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione:iscrizioni scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista provato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione) uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.
Il sig. manifesta sin d'ora il consenso a sostenere tutte le spese straordinarie nella misura Pt_2 del 100% come sopra elencate al punto 4 lettera a) per il figlio.
5. Il sig. provvederà inoltre all'acquisto di tutto quanto necessario per l'abbigliamento del Pt_2 figlio, sostenendone interamente le spese. Le parti infatti concordano che tale spesa non rientra nell'assegno di mantenimento versato dal sig. per il figlio. Pt_2
6. Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno dieci di ogni mese la Pt_2 Parte_1 somma di €. 200,00 a titolo di contributo per il pagamento delle utenze dell'abitazione di via
A. Righi n. 3.
7. La sig.ra percepirà interamente l'Assegno unico. Parte_1
pagina 6 di 7 9. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio tenendo in considerazione le esigenze Per_1 scolastiche, sportive ed i desideri di , due fine settimana alternati al mese dal sabato alle Per_1 ore 14,00 alla domenica sera alle ore 21,00 e durante la settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:00 fino alle ore 22:00, salvo le esigenze ed i desideri manifestati da . Per_1
Per le vacanze pasquali, il minore trascorrerà un anno il Sabato Santo e la S. Pasqua con la madre e la PA con il padre;
per le festività natalizie il minore trascorrerà il 24 e 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre, il 31 dicembre ed il 1° gennaio con la madre, il 6 gennaio con il padre;
l'anno successivo il Sabato Santo e la S. Pasqua con il padre e la PA con la madre, per le festività natalizie il 24 e 25 dicembre con la madre, il 26 dicembre, il 31 dicembre ed il 1° gennaio con il padre, il 6 gennaio con la madre e così via ad anni alterni, salvo diverso accordo dei genitori, valutate le loro esigenze e quelle del figlio;
- per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé per un periodo di 15 giorni Per_1 consecutivi, nel mese di agosto, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
B. Prende altresì atto delle seguenti condizioni:
8. Il sig. si impegna a costituire un deposito vincolato in favore del figlio , con le Pt_2 Per_1 modalità ritenute più convenienti, in base ai prodotti offerti dagli istituti di credito: a tal fine, il sig. si impegna ad accantonare la somma annua di €. 3.000,00 per almeno 10 anni in Pt_2 favore del figlio a partire dal 01.12.2025. Le somme versate dal padre costituiranno un Per_1 contributo di cui solo avrà la disponibilità per l'acquisto in proprietà esclusiva di un Per_1 immobile abitativo per il figlio.
10. I sig.ri e prestano il consenso necessario per il rilascio e/o rinnovo della carta Pt_1 Pt_2 di identità e/o del passaporto del figlio e di ogni altro documento valido per l'espatrio
C. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
D. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025, su relazione della dott.
UC RE.
Il Presidente est.
UC RE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. UC RE Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1032/2025 promossa da:
( ) rappresentata e difesa, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti Gabriele Pica Alfieri ed Elisabetta Niccolai e presso di loro elettivamente domiciliata
e
( ) rappresentato e difeso, anche Parte_2 C.F._2 disgiuntamente fra loro dagli Avv.ti Beatrice Venturini e Francesca Palermiti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesca Palermiti
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-
INTERVENUTO NECESSARIO
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI pagina 1 di 7 Le parti congiuntamente: “ 1. Affidamento condiviso del figlio con Persona_1 collocazione presso la madre . I genitori assumeranno di comune Parte_1 accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori si impegnano
a porre in essere ogni sforzo affinchè completi il corso di studi sino al Per_1 raggiungimento della maturità e, auspicabilmente, intraprenda un percorso universitario.
2. Assegnazione della casa familiare posta in Prato via A. Righi n. 3, di esclusiva proprietà del sig. con tutti gli arredi e corredi, alla sig.ra che vi Pt_2 Parte_1 rimarrà a vivere con il figlio , sino al raggiungimento della indipendenza Per_1 economica e comunque, indipendentemente da questa, almeno sino al compimento del
20esimo anno di età di , ma non oltre il 25esimo anno, al fine di garantire a Per_1 Per_1 di mantenere lo stesso habitat domestico anche durante il suo percorso di studio. Il sig. lascerà l'abitazione familiare, ritirando i propri effetti personali entro il Pt_2
30.09.2025 e trasferirà la propria residenza altrove.
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno dieci di ogni Pt_2 Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento di la somma di €. 650,00 rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Il sig. provvederà altresì al rimborso in favore della sig.ra del 100% di Pt_2 Pt_1 tutte le spese aventi natura straordinaria, sostenute in favore del figlio, entro quindici giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione, ovvero provvederà direttamente al pagamento delle stesse sempre nella misura del 100%.
Sono da considerarsi spese straordinarie quelle indicate nel protocollo in materia di diritto di famiglia sottoscritto dal Tribunale di Prato e dall'Ordine degli Avvocati di
Prato e precisamente: a) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di
pagina 2 di 7 acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute); attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
b) spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista provato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione) uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.
Il sig. manifesta sin d'ora il consenso a sostenere tutte le spese straordinarie nella Pt_2 misura del 100% come sopra elencate al punto 4 lettera a) per il figlio.
5. Il sig. provvederà inoltre all'acquisto di tutto quanto necessario per Pt_2
l'abbigliamento del figlio, sostenendone interamente le spese. Le parti infatti concordano che tale spesa non rientra nell'assegno di mantenimento versato dal sig. per il Pt_2 figlio.
6. Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno dieci di ogni Pt_2 Parte_1 mese la somma di €. 200,00 a titolo di contributo per il pagamento delle utenze dell'abitazione di via A. Righi n. 3.
7. La sig.ra percepirà interamente l'Assegno unico. Parte_1
8. Il sig. si impegna a costituire un deposito vincolato in favore del figlio , Pt_2 Per_1 con le modalità ritenute più convenienti, in base ai prodotti offerti dagli istituti di credito:
a tal fine, il sig. si impegna ad accantonare la somma annua di €. 3.000,00 per Pt_2 almeno 10 anni in favore del figlio a partire dal 01.12.2025. Le somme versate Per_1 dal padre costituiranno un contributo di cui solo avrà la disponibilità per Per_1
l'acquisto in proprietà esclusiva di un immobile abitativo per il figlio.
pagina 3 di 7 9. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio tenendo in considerazione le Per_1 esigenze scolastiche, sportive ed i desideri di , due fine settimana alternati al mese Per_1 dal sabato alle ore 14,00 alla domenica sera alle ore 21,00 e durante la settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:00 fino alle ore 22:00, salvo le esigenze ed i desideri manifestati da . Per_1
Per le vacanze pasquali, il minore trascorrerà un anno il Sabato Santo e la S. Pasqua con la madre e la PA con il padre;
per le festività natalizie il minore trascorrerà il 24 e 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre, il 31 dicembre ed il 1° gennaio con la madre, il 6 gennaio con il padre;
l'anno successivo il Sabato Santo e la S. Pasqua con il padre e la PA con la madre, per le festività natalizie il 24 e 25 dicembre con la madre, il 26 dicembre, il 31 dicembre ed il 1° gennaio con il padre, il 6 gennaio con la madre e così via ad anni alterni, salvo diverso accordo dei genitori, valutate le loro esigenze e quelle del figlio;
- per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé per un periodo di 15 giorni Per_1 consecutivi, nel mese di agosto, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
10. I sig.ri e prestano il consenso necessario per il rilascio e/o rinnovo Pt_1 Pt_2 della carta di identità e/o del passaporto del figlio e di ogni altro documento valido per
l'espatrio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 24.07.2025 i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2 depositato ricorso avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale del figlio nato fuori dal matrimonio chiedendo al Giudice adito di pronunciarsi sull'affidamento, collocamento e contribuzione al mantenimento del minore , nata il [...] Per_1 dall'unione delle parti le quali sono state sentimentalmente legate per 15 anni.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
L'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore , Per_1 al suo collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale può essere pagina 4 di 7 omologato, non essendo riscontrabili dagli atti e dai documenti prodotti motivi ostativi al recepimento delle condizioni concordate: queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto della diversa capacità reddituale dei genitori e del tempo trascorso con ciascuno di essi. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A. omologa l'accordo di seguito trascritto:
1. Affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre Persona_1 Pt_1
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative
[...] all'educazione, all'istruzione ed alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori si impegnano a porre in essere ogni sforzo affinchè completi il corso di studi sino al Per_1 raggiungimento della maturità e, auspicabilmente, intraprenda un percorso universitario.
2. Assegnazione della casa familiare posta in Prato via A. Righi n. 3, di esclusiva proprietà del sig. con tutti gli arredi e corredi, alla sig.ra che vi rimarrà a vivere con Pt_2 Parte_1 il figlio , sino al raggiungimento della indipendenza economica e comunque, Per_1 indipendentemente da questa, almeno sino al compimento del 20esimo anno di età di , Per_1 ma non oltre il 25esimo anno, al fine di garantire a di mantenere lo stesso habitat Per_1 domestico anche durante il suo percorso di studio. Il sig. lascerà l'abitazione familiare, Pt_2 ritirando i propri effetti personali entro il 30.09.2025 e trasferirà la propria residenza altrove.
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno dieci di ogni mese, a Pt_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento di la somma di €. 650,00 rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT.
4. Il sig. provvederà altresì al rimborso in favore della sig.ra del 100% di tutte Pt_2 Pt_1 le spese aventi natura straordinaria, sostenute in favore del figlio, entro quindici giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione, ovvero provvederà direttamente al pagamento delle stesse sempre nella misura del 100%. Sono da considerarsi spese straordinarie quelle pagina 5 di 7 indicate nel protocollo in materia di diritto di famiglia sottoscritto dal Tribunale di Prato e dall'Ordine degli Avvocati di Prato e precisamente: a) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute); attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
b) spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione:iscrizioni scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista provato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione) uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.
Il sig. manifesta sin d'ora il consenso a sostenere tutte le spese straordinarie nella misura Pt_2 del 100% come sopra elencate al punto 4 lettera a) per il figlio.
5. Il sig. provvederà inoltre all'acquisto di tutto quanto necessario per l'abbigliamento del Pt_2 figlio, sostenendone interamente le spese. Le parti infatti concordano che tale spesa non rientra nell'assegno di mantenimento versato dal sig. per il figlio. Pt_2
6. Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno dieci di ogni mese la Pt_2 Parte_1 somma di €. 200,00 a titolo di contributo per il pagamento delle utenze dell'abitazione di via
A. Righi n. 3.
7. La sig.ra percepirà interamente l'Assegno unico. Parte_1
pagina 6 di 7 9. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio tenendo in considerazione le esigenze Per_1 scolastiche, sportive ed i desideri di , due fine settimana alternati al mese dal sabato alle Per_1 ore 14,00 alla domenica sera alle ore 21,00 e durante la settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:00 fino alle ore 22:00, salvo le esigenze ed i desideri manifestati da . Per_1
Per le vacanze pasquali, il minore trascorrerà un anno il Sabato Santo e la S. Pasqua con la madre e la PA con il padre;
per le festività natalizie il minore trascorrerà il 24 e 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre, il 31 dicembre ed il 1° gennaio con la madre, il 6 gennaio con il padre;
l'anno successivo il Sabato Santo e la S. Pasqua con il padre e la PA con la madre, per le festività natalizie il 24 e 25 dicembre con la madre, il 26 dicembre, il 31 dicembre ed il 1° gennaio con il padre, il 6 gennaio con la madre e così via ad anni alterni, salvo diverso accordo dei genitori, valutate le loro esigenze e quelle del figlio;
- per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé per un periodo di 15 giorni Per_1 consecutivi, nel mese di agosto, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
B. Prende altresì atto delle seguenti condizioni:
8. Il sig. si impegna a costituire un deposito vincolato in favore del figlio , con le Pt_2 Per_1 modalità ritenute più convenienti, in base ai prodotti offerti dagli istituti di credito: a tal fine, il sig. si impegna ad accantonare la somma annua di €. 3.000,00 per almeno 10 anni in Pt_2 favore del figlio a partire dal 01.12.2025. Le somme versate dal padre costituiranno un Per_1 contributo di cui solo avrà la disponibilità per l'acquisto in proprietà esclusiva di un Per_1 immobile abitativo per il figlio.
10. I sig.ri e prestano il consenso necessario per il rilascio e/o rinnovo della carta Pt_1 Pt_2 di identità e/o del passaporto del figlio e di ogni altro documento valido per l'espatrio
C. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
D. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025, su relazione della dott.
UC RE.
Il Presidente est.
UC RE
pagina 7 di 7