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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2294/2018 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Vincenzo Proiti, che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(p.i. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Silvana Cannistraci, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Fabio Pulsoni, per procura in atti,
resistente
I.O.M.I. “F. Scalabrino” di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore,
resistente contumace
e nei confronti di
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 domiciliato in Messina presso gli uffici dell'avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_3 dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale,
terzo chiamato in causa
oggetto: crediti da rapporto di lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 2 maggio 2018, adiva questo giudice del Parte_1
lavoro e, premesso di aver prestato dal 2005 attività lavorativa alle dipendenze della CP_4
successivamente trasformata nella a sua volta
[...] Controparte_5 incorporata nel 2011 dalla presso i locali dello I.O.M.I. “F. Scalabrino” di Controparte_1
Messina, in forza di una serie di contratti di collaborazione libero professionale, l'ultimo dei quali risolto dalla resistente a decorrere dal 1 gennaio 2018, sosteneva che tali pattuizioni celassero in realtà la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di medico responsabile della branca di fisiatria-fisiokinesiterapia, avendo ella svolto la propria attività a tempo pieno in maniera esclusiva e continuativa alle dipendenze dell' Controparte_6
secondo l'organizzazione, le turnazioni e gli orari (40 ore settimanali per
[...]
cinque giorni, dalle ore 8:30 alle 13:15 e, per due volte alla settimana, dalle ore 15:30 alle 18:00) da essa imposti. Sosteneva, altresì, la mancanza di autonomia in ordine alla fruizione delle assenze e alla programmazione del periodo di godimento delle ferie, l'utilizzo esclusivo della strumentazione della società resistente per l'espletamento dell'attività professionale, nonché la predeterminazione della retribuzione mensile e la sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della natura subordinata del dedotto rapporto di lavoro alle dipendenze della con CP_1
condanna della stessa alla riassunzione a far data dall'instaurazione del rapporto di lavoro, nonché al pagamento in proprio favore delle retribuzioni maturate dal momento della cessazione del rapporto (gennaio 2018) sino alla reintegra, oltre interessi e rivalutazione.
Chiedeva, inoltre, la condanna della società resistente al pagamento di tutte le spettanze e differenze retributive e contributive scaturenti dalla qualificazione del rapporto di lavoro come di natura subordinata, oltre rivalutazione e interessi, comprese tredicesima, quattordicesima, tfr, ferie e permessi non goduti, scatti di anzianità e ogni ulteriore indennità prevista dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Nella resistenza della convenuta, contumace l' veniva ordinata Controparte_7
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , quale litisconsorte necessario, che si CP_2
costituiva in giudizio. Quindi, espletata la prova testimoniale e sostituita l'udienza del 18 marzo
2025 dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo per difetto del requisito previsto dall'art. 414, n. 3, c.p.c.
Invero, nel rito del lavoro, ai fini della declaratoria di nullità dell'atto introduttivo per la mancata determinazione dell'oggetto della domanda ovvero per la carente esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche sui quali la stessa si fonda, non è sufficiente l'omessa indicazione formale di tali elementi, ma è necessario che gli stessi risultino assolutamente incerti all'esito del complessivo esame dal ricorso e dei documenti ad esso allegati (cfr. Cass. n. 3816/2020; n.
7199/2018).
2 Nel caso in esame, il ricorso permette, unitamente ai documenti allegati, la sufficiente determinazione degli elementi della domanda, ivi compresa la qualifica professionale rivendicata (responsabile di raggruppamento e/o servizio di cui all'art. 7 del C.C.N.L. di riferimento), e ciò ha ben consentito alla resistente di approntare compiutamente le sue difese.
3.- Nel merito, occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il tratto distintivo del modello legale tipico del lavoro subordinato rispetto a quello autonomo è costituito dalla soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e suo inserimento nell'altrui organizzazione produttiva (v. Cass. n. 7024/2015).
Il ricorso ai c.d. indici secondari (e rilevatori) della subordinazione (quali la continuità della prestazione lavorativa, l'osservanza di un orario di lavoro, la forma della retribuzione,
l'assenza di rischio e di un'organizzazione imprenditoriale – elementi in sé compatibili anche con rapporti di collaborazione autonoma) è autorizzato quale criterio di valutazione complementare e secondario e impone una valutazione probatoria che, sia pur alla stregua del canone della probabilità, consenta di risalire dal fatto noto a quello ignoto sulla base di un esame complessivo degli indizi stessi, da apprezzare nella loro gravità, precisione e concordanza.
In particolare, in presenza di prestazioni con elevato contenuto professionale o intellettuale, la Suprema Corte ha costantemente affermato che ai fini della qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale, potendosi ricorrere altresì, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della situazione della subordinazione quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il vincolo di orario,
l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato (v. Cass. n. 22320/2023, n. 24780/2020). Ad es. con riferimento alla prestazione d'opera di natura intellettuale resa da professori d'orchestra in esecuzione di contratti conclusi in relazione a specifici programmi, al fine di individuare gli indici sintomatici della subordinazione la Corte ha chiarito che non può essere attribuita rilevanza assorbente all'obbligo di rispettare rigidamente gli orari (sia con riguardo alle prove che agli spettacoli) né alla soggezione alle direttive provenienti dal direttore, perché funzionali alla realizzazione dell'opera, garantita dal coordinato apporto di ciascuno dei musicisti, e al luogo della prestazione, dovendosi piuttosto apprezzare la sussistenza di un potere direttivo del datore di disporre pienamente della prestazione altrui, nell'ambito delle esigenze della propria
3 organizzazione produttiva, da escludersi se i lavoratori sono liberi di accettare le singole proposte contrattuali e sottrarsi alle prove in caso di variazioni assunte in corso d'opera a fronte di pregressi impegni e di assumerne anche nei confronti dei terzi.
Ne deriva che laddove il lavoratore agisca per ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto e il conseguente diritto alle connesse differenze retributive e contributive, grava sullo stesso, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la sussistenza dei predetti indici rilevatori.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti si evince che la ricorrente svolgeva attività libero professionale presso i locali dell'Istituto Ortopedico “F.
Scalabrino” di Messina con la qualifica di responsabile di fisiokinesiterapia, per 32 ore settimanali, senza alcun vincolo di subordinazione e con piena autonomia decisionale e libertà di determinazione delle modalità esecutive della prestazione resa, emettendo regolari fatture composte da una quota fissa contrattualmente determinata in 36.000 euro annui lordi e una quota variabile di 10 euro in funzione del numero di pazienti visitati, oltre un bonus di 1.500 e poi 3.000 a fine semestre. Nei contratti stipulati a far data dal 2013 le parti espressamente dichiaravano “che per l'oggetto e le modalità delle prestazioni il rapporto ivi disciplinato è da considerarsi rapporto di lavoro autonomo a tutti gli effetti, non essendo comunque intenzione delle parti instaurare un rapporto avente natura diversa da quella qui espressamente indicata
e pattuita né assumere obbligazioni diverse da quelle che scaturiscono da una prestazione di lavoro autonomo”. Risulta, altresì, che la ricorrente poteva liberamente assentarsi senza fornire alcuna giustificazione, dovendo soltanto comunicare l'assenza alla direzione. Alcun cenno viene fatto nel compendio documentale in atti alla rigida predeterminazione del periodo annuale di godimento delle ferie, né può rilevarsi, più in generale, alcun indice testuale dal quale possa desumersi la soggezione della al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell' , Pt_1 CP_3
il quale poteva soltanto rivolgere dei consigli professionali.
Nonostante le indicazioni contenute nei documenti contrattuali non siano vincolanti ai fini della qualificazione della natura del rapporto di lavoro, potendo certamente essere superate dalla allegazione e dimostrazione che il rapporto nella concreta esecuzione assume i caratteri della subordinazione, deve tuttavia essere rilevato che le asserzioni di parte ricorrente, relative alla sottoposizione della stessa a un presunto potere di controllo della struttura presso la quale prestava la sua attività risultano sfornite di prova documentale e appaiono, altresì, smentite o, comunque, non dimostrate dalle risultanze della prova orale esperita.
Invero, le dichiarazioni di tutti i testimoni escussi – (coordinatrice di Tes_1
fisioterapia in pensione, intimata dall'istante), (assistente di riabilitazione Testimone_2
e attualmente responsabile, intimato dalla società), (impiegata amministrativa, Tes_3
4 teste comune), (vice direttore amministrativo, intimata dalla resistente), Tes_4 Tes_5
(fisioterapista, intimato dall'istante) – convergono nel senso di escludere qualsiasi
[...]
ingerenza dell' nell'attività svolta dalla che consisteva nella visita dei pazienti e CP_3 Pt_1
nella conseguente predisposizione del piano terapeutico, emergendo soltanto la necessità che la ricorrente comunicasse le assenze per esigenze di carattere organizzativo, al solo fine di garantire la continuità nell'esecuzione del servizio reso ai pazienti della struttura.
In particolare la ha dichiarato in proposito: “sono a conoscenza che le ferie, non Per_1 venivano imposte, ma si organizzava un programma di ferie nel periodo estivo in agosto” e inoltre che “nell'organizzazione del lavoro vi era una collaborazione tra la ricorrente e la Tes_ Dott.ssa ; mentre la ha dichiarato che la ricorrente “… non aveva un impegno orario Tes_4
ben definito e quando mancava lo comunicava per spostare gli appuntamenti, ove ve ne fossero”; “confermo che alla mai è stato imposto un numero minimo o massimo di Pt_1 pazienti da visitare;
non ho mai saputo di provvedimenti disciplinari a carico della ”. Pt_1
Tes_ La ha dichiarato: “io come coordinatrice seguivo i fisioterpaisti … il lavoro veniva coordinato con i terapisti e veniva controllato da me stessa;
la direzione non c'entrava … ”, aggiungendo di non comprendere in cosa potesse consistere il potere disciplinare, atteso che il lavoro all'interno della struttura veniva svolto in équipe, con lo scambio di consigli reciproci durante le riunioni;
“… nessuno controllava il lavoro della … la dr.ssa tramite Pt_1 Pt_1
me ed assieme alla segretaria essendo responsabile, decidevamo qualsiasi Tes_3 problematica, era sempre un lavoro di equipe”. Ha riferito, inoltre, che le ferie venivano godute tra la fine di luglio e l'inizio di agosto per il minor carico di lavoro incombente in quel periodo
(“… ci avvisava quando andava in ferie o prendeva permessi, non so se lo concordava con la direzione, o col dottore …”) e ha escluso che l'attività svolta all'interno della struttura Per_2 venisse sottoposta al controllo dalla direzione dell' . CP_3
Quanto al dedotto mancato coinvolgimento nelle scelte di acquisto dei macchinari utilizzati dalla struttura, i testi escussi sul punto hanno dichiarato che la ricorrente, eccetto la scrivania e la sedia di proprietà della I.O.M.I. (teste ), non faceva uso di macchinari, Tes_2
che erano invece destinati all'attività terapeutica svolta dal personale con qualifica di fisioterapista, atteso che l'attività professionale della ricorrente si limitava soltanto alla visita del paziente e alla predisposizione del piano terapeutico (teste ). Tes_3
Dall'istruttoria compiuta non emergono, insomma, elementi chiari, precisi e concordanti a sostegno delle pretese attoree.
Non risulta, in particolare, assolutamente provata la sottoposizione della al potere Pt_1
direttivo, organizzativo e disciplinare della resistente (c.d. eterodirezione) – pur inteso in forma attenuata – tale da consentire a quest'ultima di disporre pienamente della prestazione della
5 professionista, nell'ambito delle proprie esigenze organizzative e produttive (cfr. Cass. n.
6042/2024).
Né, come sopra chiarito, possono rilevare in senso contrario la semplice comunicazione all' delle assenze e il previo accordo circa il periodo dell'anno in cui godere delle ferie CP_3
maturate, trattandosi di misure funzionali a garantire le esigenze di cura dei pazienti della struttura.
In definitiva, è emerso un quadro indiziario non convergente in maniera certa nel senso dell'esistenza di un rapporto subordinato e, piuttosto, compatibile con una lunga collaborazione di tipo autonomo fondata sul carattere fiduciario del rapporto.
4.1.- Quanto alla dedotta applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, va rilevato che tale disposizione non riguarda le professioni sanitarie, poiché il legislatore ha espressamente escluso dall'ambito di operatività della norma le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali (comma 2, lett. b) – quale è certamente quella svolta dalla ricorrente – in considerazione della sussistenza in capo a tali professionisti di un potere contrattuale idoneo a renderli immuni da eventuali pratiche elusive e di sfruttamento, nonché della disomogeneità di tale categoria di lavoratori rispetto a quelli privi di un tale statuto professionale (cfr. Cass. n.
28274/2024).
Le domande vanno quindi integralmente respinte, con assorbimento di ogni altra eccezione.
5.- La controvertibilità della questione giustifica tuttavia nei rapporti con la la CP_1
compensazione per metà delle spese processuali che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i., in ragione dell'attività difensiva spiegata e del valore indeterminato della controversia in 4.629 euro, oltre accessori. Appare equo, invece, compensarle per intero nei rapporti con l' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia del I.O.M.I. “F.
Scalabrino” di Messina, rigetta la domanda proposta da e la condanna a Parte_1
rimborsare alla metà delle spese del giudizio, liquidata in 4.629 euro, oltre Controparte_1
spese generali, iva e cpa;
compensandole per il resto.
Messina, 19.03.2025
6 Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. Alfio Impellizzeri, magistrato ordinario in tirocinio.
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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