Art. 5.
Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonche' dai diritti catastali.
Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonche' i diritti e i compensi spettanti agli Uffici di registro e delle imposte dirette e agli Uffici tecnici erariali e del catasto.
Per conseguire le agevolazioni tributario, stabilite dalla presente legge, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione della Amministrazione dei lavori pubblici che esso e' stipulato ai fini della legge medesima.
Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonche' dai diritti catastali.
Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonche' i diritti e i compensi spettanti agli Uffici di registro e delle imposte dirette e agli Uffici tecnici erariali e del catasto.
Per conseguire le agevolazioni tributario, stabilite dalla presente legge, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione della Amministrazione dei lavori pubblici che esso e' stipulato ai fini della legge medesima.