CA
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/02/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1912-2020
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di ZE,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera,
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1
con l'Avv. di Arezzo, Parte_2
appellante nei confronti di
Controparte_1
[...]
Convenute in appello
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di ZE;
in materia di opposizione ex art. 615 c.p.c. a cartella di pagamento portante somma oggetto di revoca agevolazione precedentemente concessa ex
L. num. 341\1995 e succ. modif.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d' Appello di ZE , adversis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 417/2020 pronunciata dal Tribunale di ZE in composizione monocratica in data 11 febbraio 2020 e depositata in Cancelleria in data 12 febbraio
2020 nella causa recante il n. 14668 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2017, nel merito;
a) accertare e dichiarare che il diritto vantato dal Controparte_1
è prescritto ed è comunque infondato e che l'appellante
[...] nulla deve a tale titolo;
conseguentemente annullare Parte_1
e/o dichiarare nulli e di nessun effetto il provvedimento di revoca addì 11 giugno 2016 e la correlata cartella di pagamento n.
00720170005352917 nella parte relativa al Ruolo n. 2017/001345;
b) in subordine, nella contrastata e denegata ipotesi di conferma della legittimità della revoca dell'agevolazione concessa alla signora
scomputare dalla somma richiesta l'ammontare Parte_1 degli interessi maturati dal giorno 04 giugno 2001 sino al giorno 10 novembre 2006 stante l'intervenuta prescrizione degli stessi. Con vittoria di competenze professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la convenuta: “Piaccia
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con atto di citazione notificato al , Controparte_1
proponeva opposizione avverso la cartella di Parte_1 pagamento n. 007 2017 005352917 che le era stata in precedenza notificata e con la quale le era stato richiesto il pagamento dell'importo di euro 54.965,29 a seguito della revoca dell'agevolazione concessa ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 244/1995 alla ricorrente quale titolare della impresa individuale IC IC.
La sosteneva l'inesistenza del “diritto” di revoca, peraltro Pt_1
2 adottata a distanza di oltre quindici anni dalla erogazione e senza che fossero intervenuti atti interruttivi della prescrizione, con piena lesione del legittimo affidamento in capo al beneficiario.
Contestava poi la legittimità della revoca, esercitata in assenza dei presupposti di merito.
Veniva quindi disposta l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di quale soggetto Controparte_2 agente della riscossione della somma.
Sia il che l' rimanevano contumaci. CP_1 Controparte_1
Disposta la sospensione della efficacia ese cutiva della cartella opposta, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'esito del giudizio, il Tribunale respingeva l'opposizione proposta in quanto ritenuta infondata sulla base delle seguenti considerazioni.
I. Gli importi di cui alla cartella di pagamento sono relativi alla sola revoca della agevolazione per le attività produttive di cui alla L. num. 140/1997, senza alcuna previsione di sanzioni aggiuntive per cui il credito dall'Amministrazione doveva ritenersi “azionato” per la sola ripetizione di quanto indebitamente percepito a titolo di agevolazioni economiche, talché la materia del contendere andava ricondotta alla ripetizione dell'indebito (e non alle opposizioni a sanzione amministrativa).
II. Il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie doveva ritenersi ex art. 2946 c.c. quello ordinario e decennale (si veda ad esempio Cass. N. 24040/2019, che, in materia di aiuti comunitari nel settore della agricoltura, ha precisato che per l'ordinamento italiano la restituzione di quanto indebitamente
3 versato avviene secondo la disciplina dell'azione di ripetizione
“dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della l. n. 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti.”)
III. Quanto alla decorrenza, il procedimento di revoca è stato avviato con nota del 2007 – 26.11.2007 - per poi concludersi nel 2017, ma il dies a quo doveva essere individuato in quello del decreto di revoca (si veda sul punto Cass. sez.
6 -1 civ. ord.
n. 23603/17 secondo la quale “in tema di contr ibuti pubblici, qualora il difetto della “causa solvendi” sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento del la revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione” e nello stesso senso anche Cass, Civ., n.15207/2012).
IV. La disposta revoca della erogazione della agevolazione risultava basata sulla circostanza, sopravvenuta alla erogazione stessa, secondo la quale la beneficiaria aveva posto in essere atti di destinazione a terzi del macchinario all'acquisto del quale la erogazione era finalizzata, e ciò compiendo entro tre anni dalla domanda di fruizione.
V. Pertanto, alla data di notifica della cartella di pagamento opposta, non essendo decorsi dieci anni dalla revoca dell'agevolazione, alcun termine di prescrizione era maturato (il detto termine non sarebbe spirato nemmeno a individuare, quale dies a quo, il giorno in cui la pubblica amministrazione ha ricevuto comunicazione dal Gestore dell'esistenza di condizioni
4 ostative all'erogazione del contributo (segnatamente, il
26.11.2007).
I. Quanto all'eccepita decadenza del dalla possibilità di decretare la CP_1
revoca di una agevolazione concessa 15 anni prima, facendo prevalere “il legittimo affidamento del privato sulla positiva conclusione della vicenda rispetto all'interesse pubblico alla rimozione dell'atto (eventualmente) illegittimo” la aveva invocato una Pt_1
giurisprudenza non applicabile alla fattispecie (la sentenza del giudice amministrativo indicata, riguardava il caso di una revoca comunicata 6 anni dopo la concessione del finanziamento, sulla base di una contestazione circa l'ammissibilità della domanda non effettuata al momento della valutazione della stessa;
la revoca qui contestata era invece stata determinata da comportamenti della beneficiaria successivi all'erogazione del finanziamento di cui la stessa era stata resa edotta sin dal
2007).
II. Il Tribunale riteneva fosse da escludersi il riconoscimento di un diritto della a trattenere la somma erogatale, atteso che Pt_1
“come correttamente rilevato dall'Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato con la sentenza n. 6 del 6 del 2014 “nel caso della revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche non viene in rilievo il generale potere di autotutela pubblicistica (fondato sul riesame della legittimità o dell'opportunità dell'iniziale provvedimento cli attribuzione del ipotesi[...], con il quale, nell'ambito di un rapporto ormai paritetico, l'Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall'inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione. L'atto in questione si configura come declaratoria della sopravvenienza di un fatto cui la legge ricollega l'effetto di determinare la decadenza dal diritto di godere del beneficio e trova ragione non già in una rinnovata ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma nell'asserito inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario e nella verifica dei presupposti di esigibilità del credito”. Da ciò consegue che se il superamento
5 di un arco temporale “ragionevole” non inficia la legittimità dell'atto di revoca di cui all'articolo 21 -quinquies della Legge n.
241/1990, avente natura massimamente discrezionale, a maggior ragione il limite cronologico non può incidere in alcun modo laddove, come nella fattispecie in esame, la revoca sia
“doverosa” o “dovuta”, cioè una scelta, di fatto, obbligata p er la Pubblica Amministrazione.”
III. L'interesse del beneficiario alla conservazione della disponibilità delle somme erogate e alla percezione di quelle residue assume consistenza di diritto soggettivo di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. tutte le volte in cui tale posizione si puntualizzi in provvedimenti che, quale che sia la loro configurazione formale, trovino fondamento non in una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma nell'asserito inadempimento, da parte del beneficiario dell'erogazione, degli obblighi derivanti dal provvedimento attributivo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 5617/2003; Cass. n.
15941/2014; Cass. n. 3057/2016). Occorre e d è possibile da parte del giudice ordinario, quindi, valutare l'effettiva sussistenza delle irregolarità riscontrate e la rilevanza ai fini della revoca adottata. Segnatamente, nel decreto di revoca viene correttamente richiamato il punto 2.15 della circo lare del
Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato n. 900355 del 16 ottobre 1998, che espressamente prevedeva: “Fermo restando l'obbligo per l'impresa di non alienare, cedere o distrarre per il periodo di sussistenza del vincolo triennale dalla domanda di fruizione, i beni nell'unità locale indicata in sede di dichiarazione-domanda di prenotazione, ammessa l'installazione
o l'utilizzazione dei medesimi beni in altra unità locale della stessa impresa beneficiaria, a condizione che detta unità produttiva sia collocata in area con identico o più favorevole trattamento agevolativo e che ne sia data preventiva
6 comunicazione, con raccomandata con avviso di ricevimento, al
Gestore concessionario”.
Ciò posto, proprio dal doc. 9 e doc. 10 prodotto dalla att rice emerge che, due anni dopo la proposizione della domanda, il complesso dei beni utilizzati da sono stati in effetti oggetto di Parte_1 contratto di affitto di azienda in favore di , Parte_3 quindi in favore di una società avente autonoma personalità giuridica e distinta dalla beneficiaria della erogazione: non pare quindi fondata sul punto la difesa di parte opponente, secondo cui la stipula del contratto di affitto di azienda non avrebbe determinato alcuna distrazione o spostamento dei beni, essendo i beni acquistati con le agevolazioni stati posti a disposizione di soggetto ( Parte_3
) del tutto diverso da chi aveva ottenuto tale contributo
[...] pubblico (IC IC di RI ICtta IT individuale ).
Anche sotto tale profilo, quindi, la opposizione non è fondata, né la contumacia dei convenuti e, soprattutto del Controparte_1
, è idonea a modificare le valutazioni fino a qui svolte.
[...]
Con l'odierno ricorso in appello, la ha impugnato davanti a Pt_1 questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado emessa inter partes dal Tribunale di ZE (n. 417/2020 addì
11 febbraio 2020, depositata in cancelleria in data 12 febbraio 2020).
Ai fini di agevolare la Corte adita nella comprensione e ricostruzione della vicenda per cui è causa, è opportuno reiterare l'esposizione dei fatti e del correlato sviluppo processuale.
L'odierna appellante è stata la titolare della impresa individuale denominata 'IC IC', corrente in Bibbiena (Arezzo), Via San
Francesco nn. 7/9, sino al 13 ottobre 2006 allorquando la IT è cessata (cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado).
7 Tale impresa in data 02 settembre 1998 stipulò con la società 'Locat
s.p.a.', sedente in Milano, Viale Bianca Maria n. 4, un contratto di locazione finanziaria relativo all'intervenuto acquisto da parte di quest'ultima società di due (2) macchine di maglieria automatiche rettilinee marca 'Universal', tipo MC 844, per un totale di lire
360.000.000 (trecentosessanta milioni), così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegato al documento
7) del fascicolo di primo grado.
In ragione di ciò in data 30 novembre 1998 1 (cfr. doc. 2 del fascicolo di primo grado), l'odierna appellante, nella sua qualità di titolare della succitata impresa, avanzò al
[...]
domanda di fruizione delle risorse Controparte_3 finanziarie-agevolazioni, previste dall'art. 1 del D.L. n. 244/1995, convertito con modificazioni nella legge 341/1995 e successivi adeguamenti di cui all'art. 8, comma 1°, della legge 266/1997.
L'art. 8 (incentivi automatici) della legge 266/1997 prevedeva, infatti, la possibilità per tutte le imprese di richiedere al competente
, degli Controparte_3 incentivi – sotto la forma del credito d'imposta – a fronte di investimenti, anche effettuati sotto la forma di locazione finanziaria, volti '… all'acquisizione, tra le altre cose, di macchinari ed impianti generali a supporto di quelli produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione..'.
Il comma 1, punto e), di tale norma prevedeva peraltro che '… le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti effettuati da non oltre un anno 1 E quindi non in epoca successiva come (12 marzo
2001) come erroneamente indicato nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca addì 26 novembre 2007 (cfr. doc. 5 del fascicolo di primo grado)
antecedente la data di presentazione della dichiarazione per la prenotazione delle risorse finanziarie ..'
8 Al punto B6 (acquisizione in locazione finanziaria) di detta domanda, redatta su modulo predisposto dallo stesso Ministero, l'odierna appellante indicò, espressamente, che la stessa aveva ad oggetto dei beni acquistati dalla società di leasing 'Locat L'agevolazione CP_2 richiesta di lire 54.931.362 – da erogarsi, come detto, sotto forma di credito d'imposta - venne ritenuta ammissibile, in considerazione dei limiti di disponibilità del , per la sola somma di lire CP_1
41.198.522 (cfr. doc. 2 bis) ditalchè, con decreto ministeriale n.
341F088 del 04 giugno 2001 (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado) la domanda di fruizione venne liquidata nei limiti sopra indicati e l'impresa fu ammessa ai benefici richiesti. Successivamente, in data
02 luglio 2001, il Gestore Concessionario comunicò che la domanda era stata oggetto di controllo sugli elementi esposti nella dichiarazione per l'accesso ai benefici e che tale verifica aveva avuto esito positivo (cfr. doc. 4 del fascicolo di primo grado).
Pertanto nel corso dell'anno fiscale 2001 l'impresa 'IC IC' utilizzo il beneficio accordatogli sotto forma di credito d'imposta per un controvalore di Euro 21.276,99. Orbene in data 26 novembre 2007
(cfr. doc. 5 del fascicolo di primo grado), a distanza, quindi, di oltre sei anni dalla data di liquidazione del succitato beneficio, il
[...]
Controparte_4
- comunicò all'odierna esponente l'avvio del
[...] procedimento di revoca dell'agevolazione accordata in ragione della contestata avvenuta distrazione dei beni acquistati nel termine di tre anni dalla concessione dell'agevolazione stessa (distrazione ravvisata nella stipula di un contratto di affitto d'azienda intervenuto in data
15 maggio 2003), nel mancato riscontro della iscrizione del Dott
(professionista che aveva predisposto e curato Persona_1
l'inoltro al Ministero della richiesta di agevolazione) all'Albo dei
Revisori dei Conti e sulla mancanza nelle fatture di acquisto e nei canoni di leasing della apposita dicitura (annullo) con scrittura
9 indelebile attestante l'intervenuta erogazione delle provvidenze di cui sopra.
In risposta a tale contestazioni l'odierna appellante presentò una memoria difensiva (cfr. doc. 6 del fascicolo di primo grado) nella quale diede prova documentale dell'iscrizione del Dott. Per_1 nell'Albo dei Revisori Contabili, fornì, sotto forma di
[...] dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'attestazione della società 'Locat in ordine ggetto, alla stipula dei CP_2 Pt_4 Pt_5 contratto di locazione finanziaria ed allo stato - regolare – di pagamento dei canoni del di leasing relativo ai macchinari Parte_6 acquistati da quest'ultimo su indicazione della IT 'IC IC'
e, per che più ne occupa, che l'affitto d'azienda Pt_7 Pt_8 oggetto di contestazione era stato effettuato a favore di una società comunque riconducibile alla famiglia della signora - Parte_1 amministratrice, peraltro, di detta società – e che tale operazione non poteva certo configurarsi come una distrazione dei beni oggetto della agevolazione che ne occupa e che, infine, detti beni erano rimasti fisicamente collocati nel medesimo immobile ove erano allocati sin dalla data del loro acquisto.
Con l'invio di tale memoria l'odierna appellante ha quindi ritenuto di aver chiarito ogni questione in ordine alla paventata revoca dell'incentivo concessole anche perchè, per oltre nove (9) anni non ha più ricevuto alcuna comunicazione in proposito né da 'Medio
Centrale s.p.a.' - come sopra esposto Gestore Incentivi e
Concessionario del Ministero dello Sviluppo – né dal
[...]
. Solamente in data 11 novembre 2016, del tutto Controparte_1 inopinatamente, l'odierna appellante ha ricevuto una comunicazione da parte del con la quale veniva Controparte_1 informata che con decreto direttoriale n. 1936 del 08 maggio 2015, motivato sulla sola scorta della relazione inoltrata dal succitato
, era stata disposta la revoca della Controparte_4 agevolazione concessa ben quindici (15) anni prima, e si invitava 10 l'odierna appellante a versare, a titolo di recupero dell'agevolazione concessa, l'ammontare del credito d'imposta liquidato in data 04 giugno 2001 – pari ad Euro 21.277,26 – maggiorato degli interessi al saggio del 9,50% annuo da calcolarsi dal giorno 06 giugno 2000 (????
- in aperto contrasto con quanto indicato nel decreto direttoriale nel quale la decorrenza degli interessi iniziava dalla data di liquidazione e cioè dal 04 giugno 2001) – per un totale di Euro 52.272,98 (cfr. doc. 7 del fascicolo di primo grado).
Ritenendo del tutto illegittima la richiesta e comunque ormai prescritto qualsiasi eventuale – e denegato – diritto di credito della
Pubblica Amministrazione, l'appellante non ha proceduto al pagamento di quanto richiesto ditalchè in data 27 agosto 2017 le è stata notificata la cartella esattoriale n. 007 2017 00053529 17 (cfr. doc. 8 del fascicolo di primo grado) portante l'intimazione di pagamento della complessiva somma di Euro 54.965,29.
Avverso tale cartella esattoriale è stata quindi proposta formale opposizione ex art. 615 c.p.c. e radicato dinanzi al Tribunale di
ZE il giudizio oggetto del presente gravame, conclusosi, nella contumacia delle parti opposte, con il deposito della sentenza impugnata. Tale sentenza che ne occupa, depositata in data 12 febbraio 2020, appare ingiusta e gravatoria e l'appellante ne richiede la totale riforma per i motivi di seguito esposti.
Sulle legittimità della revoca dell'incentivo automatico per cui
è causa La sentenza impugnata merita innanzitutto censura laddove, statuisce che '....occorre ed è possibile da parte del giudice ordinario valutare l'effettiva sussistenza delle irregolarità riscontrate e la loro rilevanza ai fini della revoca adottata. Segnatamente nel decreto di revoca viene correttamente richiamato il punto 2.15 della circolare del Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato n. 900355 del
16 ottobre 1998, che espressamente prevedeva ''…. Fermo restando
l'obbligo per l'impresa di non alienare, cedere o distrarre per il
11 periodo di sussistenza del vincolo triennale dalla domanda di fruizione, i beni nell'unità locale indicata in sede di dichiarazione- domanda di prenotazione, ammessa l'installazione o l'utilizzazione dei medesimi beni in altra unità locale della stessa impresa beneficiaria, a condizione che detta unità produttiva sia collocata in area con identico o più favorevole trattamento agevolativo e che ne sia data preventiva comunicazione, con raccomandata con avviso di ricevimento, al Gestore concessionario' …'' Ciò posto proprio dai docc. 9 e dal doc. 10 prodotti da parte attrice emerge che, due anni dopo la proposizione della domanda, il complesso dei beni utilizzati da sono stati in effetti oggetto di contratto di affitto Parte_1 di azienda in favore di 'Fureria quindi a favore Parte_3 di una società avente autonoma personalità giuridica e distinta dalla beneficiaria della erogazione: non pare quindi fondata la difesa di parte opponente secondo cui la stipula del contratto di affitto di azienda non avrebbe determinato alcuna distrazione o spostamento dei beni, essendo i beni acquistati con le agevolazioni stati posti a disposizione di soggetto ( ) del tutto Parte_3 diverso da chi aveva ottenuto tale contributo pubblico (IC
IC di RI ICtta IT individuale) ..'. Tale assunto non è minimamente condivisibile in quanto la corretta lettura ed interpretazione di detta circolare, dei documenti allegati da parte dell'odierna opponente – segnatamente i documenti n. 1
( dichiarazione-domanda di prenotazione per le agevolazioni ),
n. 6 ( memoria difensiva contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta da 'Locat s.p.a. '), n. 9 ( visura
CCIAA della società ') e n. 10 ( contratto di affitto Parte_3 di azienda RI ICtta/Fureria s.r.l. ) sopra richiamati - avrebbe dovuto indurre il giudice di prime cure ad una ben diversa ed opposta determinazione.
Innanzitutto occorre osservare come la circolare ministeriale sopra richiamata faccia decorrere il termine triennale di vigenza del divieto
12 di alienazione, cessione e/o distrazione dei beni oggetto di incentivo dalla data di presentazione della domanda di fruizione del beneficio.
Nel caso di specie è documentalmente provato che la domanda di prenotazione del beneficio è stata presentata dalla signora Parte_1 in data 30 novembre 1998.
[...]
Ne consegue che detto termine triennale è spirato in data 30 novembre 2001 e cioè 17 mesi prima della stipula del contratto di affitto d'azienda intercorso in data 15 maggio 2003 tra la signora e la società 'Fureria s.r.l.'. Invero non è dato Parte_1 comprendere come nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca relativo all'incentivo automatico che ne occupa addì 26 novembre 2007 (cfr. doc. 5 del fascicolo di primo grado) tale termine sia stato indicato nel giorno 12 marzo 2001 e come anche il provvedimento di revoca medesimo addì 22 maggio 2015 (cfr. doc. 7 del fascicolo di primo grado) abbia riportato acriticamente detto dato temporale senza fare alcuna automa verifica. Peraltro è opportuno evidenziare che i beni oggetto del beneficio in questione - come detto più volte di proprietà della società 'Locat s.p.a.' e quindi solo concessi in locazione finanziaria alla signora - non sono stati Parte_1 ricompresi nell'oggetto del succitato contratto di affitto di azienda stipulato dal Notaio di Arezzo in data 15 Persona_2 maggio 2003 (cfr. doc. 10 del fascicolo di primo grado, in calce al quale è riportato l'elenco integrale dei beni costituenti l'azienda locata dal cui novero sono esclusi quelli di proprietà della 'Locat').
Infine è opportuno anche osservare, ancorchè ad colorandum, che, come risulta dalla visura camerale della 'Fureria s.r.l.' (cfr. doc. 9 del fascicolo di primo grado) detto contratto di affitto di azienda si è risolto automaticamente in data 06 dicembre 2004 allorquando la società 'Fureria è posta e successivamente Pt_3 Pt_9 Parte_3 cancellata dal Registro delle Imprese. Conclusivamente è a dire che, sulla scorta di tali inconfutabili circostanze, comprovate dai documenti prodotti, il Giudice di primo grado avrebbe 13 dovuto accogliere la domanda di accertamento della nullità e/o annullabilità del provvedimento di revoca addì 11 giugno 2016
e della correlata cartella di pagamento n. 00720170005352917 nella parte relativa al Ruolo n. 2017/001345. Sull'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione degli incentivi per cui è causa Fermo ed esauriente quanto sopra dedotto, la sentenza impugnata merita censura anche laddove afferma che '…. quanto tuttavia alla decorrenza del termine di prescrizione decennale, se è vero che il procedimento di revoca è stato avviato con nota del 2007 per poi concludersi nel 2017, deve ritenersi che il dies a quo del termine decennale di prescrizione vada individuato in quello del decreto di revoca (cfr. Cass. Sez.
6-1 civ. ord. n. 23603/2017).
Facendo applicazione del principio nel caso in esame, la motivazione della revoca della erogazione della agevolazione risulta ben indicata nella circostanza, sopravvenuta all'erogazione stessa, che il beneficiario ha posto in essere atti di destinazione a terzi del macchinario all'acquisto del quale la erogazione era finalizzata e cioè entro tre anni dalla domanda di fruizione...'.. Anche tale statuizione merita ferma censura in quanto, come sopra esposto, il dies a quo del termine triennale comportante il divieto di compimento di atti di disposizione dei beni oggetto dell'incentivo deve ritenersi spirato in data 30 novembre 2001
e comunque perché l'odierna appellante non ha compiuto mediante la stipula del contratto di affitto di azienda addì 15 maggio 2003 alcun atto dispositivo.
Nessuno si è costituito in giudizio per le amministrazioni convenute.
La Corte, all'odierna udienza, sulle conclusioni come in atti formulate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
14
La riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sent . num. 8400\2018- “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grad o, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav.
1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo c apo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).”
Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi minimi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore tra 1.000.000 e 2.000.000 euro, aumentati del
10% per la presenza di più parti aventi però, sostanzialmente, una
15 medesima posizione processuale e giuridica, oltre che esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Atteso anche l'accoglimento sia pur parziale dell'impugnazione proposta, attesa la soccombenza reciproca (attesa l'impossibilità di ravvisare una prevalente anche per la natura della lite) e l'obbiettiva controvertibilità delle questioni poste in materia di addebito, le spese dell'intero giudizio possono essere compensate.
In ragione dell'esito del giudizio, nel quale residua un credito di, oggettivamente, modesta entità, a favore della IT appaltatrice poi fallita, deve ritenersi ricorrente un caso di soccombenza reciproca/accoglimento parziale della domanda (sono, infatti, state riconosciute la gran parte delle ragioni del la debitrice originaria opponente al decreto ingiuntivo, richiesto immotivatamente per un importo di gran lunga più elevato).
Le spese di giudizio possono essere quindi integralmente compensate e quelle di CTU, che restano solidalmente a carico di entramb e le parti, nei rapporti interni vanno poste definitivamente a carico di queste nella misura del 50% ciascuna.
C.U.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Non trova qui applicazione, la disciplina di cui all'art. 13, comma 1 quater del TU spese di Giustizia (vedi Cassazione,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016 – secondo la quale “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.p.r. n. 115 del
16 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n.
228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del per l'inapplicabi lità dello Parte_10 speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n. 206 del 2004).”
PQM
in parziale riforma della sentenza impugnata (capo 1 e capo 4 del dispositivo) n. 2825\2022 emessa inter partes dal Tribunale di
ZE, pubbl. il g. 11.10.2022:
- RESPINGE la domanda di addebito formulata da Parte_11
nei confronti di;
[...] CP_5
- RESPINGE nel resto l'appello come in atti proposto;
- CONDANNA l'appellante a rimborsare ai convenuti, le spese del giudizio di appello, che liquida in co mplessivi Euro 13.236,30 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
tale somma va distratta in favore del difensore – Avv. Bernardo Neto – dichiaratosi antistatario;
- COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
17 - DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in ZE, all'esito della camera di consiglio del
10.3.2023.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i da ti sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
18
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di ZE,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera,
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1
con l'Avv. di Arezzo, Parte_2
appellante nei confronti di
Controparte_1
[...]
Convenute in appello
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di ZE;
in materia di opposizione ex art. 615 c.p.c. a cartella di pagamento portante somma oggetto di revoca agevolazione precedentemente concessa ex
L. num. 341\1995 e succ. modif.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d' Appello di ZE , adversis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 417/2020 pronunciata dal Tribunale di ZE in composizione monocratica in data 11 febbraio 2020 e depositata in Cancelleria in data 12 febbraio
2020 nella causa recante il n. 14668 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2017, nel merito;
a) accertare e dichiarare che il diritto vantato dal Controparte_1
è prescritto ed è comunque infondato e che l'appellante
[...] nulla deve a tale titolo;
conseguentemente annullare Parte_1
e/o dichiarare nulli e di nessun effetto il provvedimento di revoca addì 11 giugno 2016 e la correlata cartella di pagamento n.
00720170005352917 nella parte relativa al Ruolo n. 2017/001345;
b) in subordine, nella contrastata e denegata ipotesi di conferma della legittimità della revoca dell'agevolazione concessa alla signora
scomputare dalla somma richiesta l'ammontare Parte_1 degli interessi maturati dal giorno 04 giugno 2001 sino al giorno 10 novembre 2006 stante l'intervenuta prescrizione degli stessi. Con vittoria di competenze professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la convenuta: “Piaccia
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con atto di citazione notificato al , Controparte_1
proponeva opposizione avverso la cartella di Parte_1 pagamento n. 007 2017 005352917 che le era stata in precedenza notificata e con la quale le era stato richiesto il pagamento dell'importo di euro 54.965,29 a seguito della revoca dell'agevolazione concessa ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 244/1995 alla ricorrente quale titolare della impresa individuale IC IC.
La sosteneva l'inesistenza del “diritto” di revoca, peraltro Pt_1
2 adottata a distanza di oltre quindici anni dalla erogazione e senza che fossero intervenuti atti interruttivi della prescrizione, con piena lesione del legittimo affidamento in capo al beneficiario.
Contestava poi la legittimità della revoca, esercitata in assenza dei presupposti di merito.
Veniva quindi disposta l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di quale soggetto Controparte_2 agente della riscossione della somma.
Sia il che l' rimanevano contumaci. CP_1 Controparte_1
Disposta la sospensione della efficacia ese cutiva della cartella opposta, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'esito del giudizio, il Tribunale respingeva l'opposizione proposta in quanto ritenuta infondata sulla base delle seguenti considerazioni.
I. Gli importi di cui alla cartella di pagamento sono relativi alla sola revoca della agevolazione per le attività produttive di cui alla L. num. 140/1997, senza alcuna previsione di sanzioni aggiuntive per cui il credito dall'Amministrazione doveva ritenersi “azionato” per la sola ripetizione di quanto indebitamente percepito a titolo di agevolazioni economiche, talché la materia del contendere andava ricondotta alla ripetizione dell'indebito (e non alle opposizioni a sanzione amministrativa).
II. Il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie doveva ritenersi ex art. 2946 c.c. quello ordinario e decennale (si veda ad esempio Cass. N. 24040/2019, che, in materia di aiuti comunitari nel settore della agricoltura, ha precisato che per l'ordinamento italiano la restituzione di quanto indebitamente
3 versato avviene secondo la disciplina dell'azione di ripetizione
“dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della l. n. 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti.”)
III. Quanto alla decorrenza, il procedimento di revoca è stato avviato con nota del 2007 – 26.11.2007 - per poi concludersi nel 2017, ma il dies a quo doveva essere individuato in quello del decreto di revoca (si veda sul punto Cass. sez.
6 -1 civ. ord.
n. 23603/17 secondo la quale “in tema di contr ibuti pubblici, qualora il difetto della “causa solvendi” sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento del la revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione” e nello stesso senso anche Cass, Civ., n.15207/2012).
IV. La disposta revoca della erogazione della agevolazione risultava basata sulla circostanza, sopravvenuta alla erogazione stessa, secondo la quale la beneficiaria aveva posto in essere atti di destinazione a terzi del macchinario all'acquisto del quale la erogazione era finalizzata, e ciò compiendo entro tre anni dalla domanda di fruizione.
V. Pertanto, alla data di notifica della cartella di pagamento opposta, non essendo decorsi dieci anni dalla revoca dell'agevolazione, alcun termine di prescrizione era maturato (il detto termine non sarebbe spirato nemmeno a individuare, quale dies a quo, il giorno in cui la pubblica amministrazione ha ricevuto comunicazione dal Gestore dell'esistenza di condizioni
4 ostative all'erogazione del contributo (segnatamente, il
26.11.2007).
I. Quanto all'eccepita decadenza del dalla possibilità di decretare la CP_1
revoca di una agevolazione concessa 15 anni prima, facendo prevalere “il legittimo affidamento del privato sulla positiva conclusione della vicenda rispetto all'interesse pubblico alla rimozione dell'atto (eventualmente) illegittimo” la aveva invocato una Pt_1
giurisprudenza non applicabile alla fattispecie (la sentenza del giudice amministrativo indicata, riguardava il caso di una revoca comunicata 6 anni dopo la concessione del finanziamento, sulla base di una contestazione circa l'ammissibilità della domanda non effettuata al momento della valutazione della stessa;
la revoca qui contestata era invece stata determinata da comportamenti della beneficiaria successivi all'erogazione del finanziamento di cui la stessa era stata resa edotta sin dal
2007).
II. Il Tribunale riteneva fosse da escludersi il riconoscimento di un diritto della a trattenere la somma erogatale, atteso che Pt_1
“come correttamente rilevato dall'Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato con la sentenza n. 6 del 6 del 2014 “nel caso della revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche non viene in rilievo il generale potere di autotutela pubblicistica (fondato sul riesame della legittimità o dell'opportunità dell'iniziale provvedimento cli attribuzione del ipotesi[...], con il quale, nell'ambito di un rapporto ormai paritetico, l'Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall'inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione. L'atto in questione si configura come declaratoria della sopravvenienza di un fatto cui la legge ricollega l'effetto di determinare la decadenza dal diritto di godere del beneficio e trova ragione non già in una rinnovata ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma nell'asserito inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario e nella verifica dei presupposti di esigibilità del credito”. Da ciò consegue che se il superamento
5 di un arco temporale “ragionevole” non inficia la legittimità dell'atto di revoca di cui all'articolo 21 -quinquies della Legge n.
241/1990, avente natura massimamente discrezionale, a maggior ragione il limite cronologico non può incidere in alcun modo laddove, come nella fattispecie in esame, la revoca sia
“doverosa” o “dovuta”, cioè una scelta, di fatto, obbligata p er la Pubblica Amministrazione.”
III. L'interesse del beneficiario alla conservazione della disponibilità delle somme erogate e alla percezione di quelle residue assume consistenza di diritto soggettivo di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. tutte le volte in cui tale posizione si puntualizzi in provvedimenti che, quale che sia la loro configurazione formale, trovino fondamento non in una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma nell'asserito inadempimento, da parte del beneficiario dell'erogazione, degli obblighi derivanti dal provvedimento attributivo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 5617/2003; Cass. n.
15941/2014; Cass. n. 3057/2016). Occorre e d è possibile da parte del giudice ordinario, quindi, valutare l'effettiva sussistenza delle irregolarità riscontrate e la rilevanza ai fini della revoca adottata. Segnatamente, nel decreto di revoca viene correttamente richiamato il punto 2.15 della circo lare del
Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato n. 900355 del 16 ottobre 1998, che espressamente prevedeva: “Fermo restando l'obbligo per l'impresa di non alienare, cedere o distrarre per il periodo di sussistenza del vincolo triennale dalla domanda di fruizione, i beni nell'unità locale indicata in sede di dichiarazione-domanda di prenotazione, ammessa l'installazione
o l'utilizzazione dei medesimi beni in altra unità locale della stessa impresa beneficiaria, a condizione che detta unità produttiva sia collocata in area con identico o più favorevole trattamento agevolativo e che ne sia data preventiva
6 comunicazione, con raccomandata con avviso di ricevimento, al
Gestore concessionario”.
Ciò posto, proprio dal doc. 9 e doc. 10 prodotto dalla att rice emerge che, due anni dopo la proposizione della domanda, il complesso dei beni utilizzati da sono stati in effetti oggetto di Parte_1 contratto di affitto di azienda in favore di , Parte_3 quindi in favore di una società avente autonoma personalità giuridica e distinta dalla beneficiaria della erogazione: non pare quindi fondata sul punto la difesa di parte opponente, secondo cui la stipula del contratto di affitto di azienda non avrebbe determinato alcuna distrazione o spostamento dei beni, essendo i beni acquistati con le agevolazioni stati posti a disposizione di soggetto ( Parte_3
) del tutto diverso da chi aveva ottenuto tale contributo
[...] pubblico (IC IC di RI ICtta IT individuale ).
Anche sotto tale profilo, quindi, la opposizione non è fondata, né la contumacia dei convenuti e, soprattutto del Controparte_1
, è idonea a modificare le valutazioni fino a qui svolte.
[...]
Con l'odierno ricorso in appello, la ha impugnato davanti a Pt_1 questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado emessa inter partes dal Tribunale di ZE (n. 417/2020 addì
11 febbraio 2020, depositata in cancelleria in data 12 febbraio 2020).
Ai fini di agevolare la Corte adita nella comprensione e ricostruzione della vicenda per cui è causa, è opportuno reiterare l'esposizione dei fatti e del correlato sviluppo processuale.
L'odierna appellante è stata la titolare della impresa individuale denominata 'IC IC', corrente in Bibbiena (Arezzo), Via San
Francesco nn. 7/9, sino al 13 ottobre 2006 allorquando la IT è cessata (cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado).
7 Tale impresa in data 02 settembre 1998 stipulò con la società 'Locat
s.p.a.', sedente in Milano, Viale Bianca Maria n. 4, un contratto di locazione finanziaria relativo all'intervenuto acquisto da parte di quest'ultima società di due (2) macchine di maglieria automatiche rettilinee marca 'Universal', tipo MC 844, per un totale di lire
360.000.000 (trecentosessanta milioni), così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegato al documento
7) del fascicolo di primo grado.
In ragione di ciò in data 30 novembre 1998 1 (cfr. doc. 2 del fascicolo di primo grado), l'odierna appellante, nella sua qualità di titolare della succitata impresa, avanzò al
[...]
domanda di fruizione delle risorse Controparte_3 finanziarie-agevolazioni, previste dall'art. 1 del D.L. n. 244/1995, convertito con modificazioni nella legge 341/1995 e successivi adeguamenti di cui all'art. 8, comma 1°, della legge 266/1997.
L'art. 8 (incentivi automatici) della legge 266/1997 prevedeva, infatti, la possibilità per tutte le imprese di richiedere al competente
, degli Controparte_3 incentivi – sotto la forma del credito d'imposta – a fronte di investimenti, anche effettuati sotto la forma di locazione finanziaria, volti '… all'acquisizione, tra le altre cose, di macchinari ed impianti generali a supporto di quelli produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione..'.
Il comma 1, punto e), di tale norma prevedeva peraltro che '… le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti effettuati da non oltre un anno 1 E quindi non in epoca successiva come (12 marzo
2001) come erroneamente indicato nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca addì 26 novembre 2007 (cfr. doc. 5 del fascicolo di primo grado)
antecedente la data di presentazione della dichiarazione per la prenotazione delle risorse finanziarie ..'
8 Al punto B6 (acquisizione in locazione finanziaria) di detta domanda, redatta su modulo predisposto dallo stesso Ministero, l'odierna appellante indicò, espressamente, che la stessa aveva ad oggetto dei beni acquistati dalla società di leasing 'Locat L'agevolazione CP_2 richiesta di lire 54.931.362 – da erogarsi, come detto, sotto forma di credito d'imposta - venne ritenuta ammissibile, in considerazione dei limiti di disponibilità del , per la sola somma di lire CP_1
41.198.522 (cfr. doc. 2 bis) ditalchè, con decreto ministeriale n.
341F088 del 04 giugno 2001 (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado) la domanda di fruizione venne liquidata nei limiti sopra indicati e l'impresa fu ammessa ai benefici richiesti. Successivamente, in data
02 luglio 2001, il Gestore Concessionario comunicò che la domanda era stata oggetto di controllo sugli elementi esposti nella dichiarazione per l'accesso ai benefici e che tale verifica aveva avuto esito positivo (cfr. doc. 4 del fascicolo di primo grado).
Pertanto nel corso dell'anno fiscale 2001 l'impresa 'IC IC' utilizzo il beneficio accordatogli sotto forma di credito d'imposta per un controvalore di Euro 21.276,99. Orbene in data 26 novembre 2007
(cfr. doc. 5 del fascicolo di primo grado), a distanza, quindi, di oltre sei anni dalla data di liquidazione del succitato beneficio, il
[...]
Controparte_4
- comunicò all'odierna esponente l'avvio del
[...] procedimento di revoca dell'agevolazione accordata in ragione della contestata avvenuta distrazione dei beni acquistati nel termine di tre anni dalla concessione dell'agevolazione stessa (distrazione ravvisata nella stipula di un contratto di affitto d'azienda intervenuto in data
15 maggio 2003), nel mancato riscontro della iscrizione del Dott
(professionista che aveva predisposto e curato Persona_1
l'inoltro al Ministero della richiesta di agevolazione) all'Albo dei
Revisori dei Conti e sulla mancanza nelle fatture di acquisto e nei canoni di leasing della apposita dicitura (annullo) con scrittura
9 indelebile attestante l'intervenuta erogazione delle provvidenze di cui sopra.
In risposta a tale contestazioni l'odierna appellante presentò una memoria difensiva (cfr. doc. 6 del fascicolo di primo grado) nella quale diede prova documentale dell'iscrizione del Dott. Per_1 nell'Albo dei Revisori Contabili, fornì, sotto forma di
[...] dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'attestazione della società 'Locat in ordine ggetto, alla stipula dei CP_2 Pt_4 Pt_5 contratto di locazione finanziaria ed allo stato - regolare – di pagamento dei canoni del di leasing relativo ai macchinari Parte_6 acquistati da quest'ultimo su indicazione della IT 'IC IC'
e, per che più ne occupa, che l'affitto d'azienda Pt_7 Pt_8 oggetto di contestazione era stato effettuato a favore di una società comunque riconducibile alla famiglia della signora - Parte_1 amministratrice, peraltro, di detta società – e che tale operazione non poteva certo configurarsi come una distrazione dei beni oggetto della agevolazione che ne occupa e che, infine, detti beni erano rimasti fisicamente collocati nel medesimo immobile ove erano allocati sin dalla data del loro acquisto.
Con l'invio di tale memoria l'odierna appellante ha quindi ritenuto di aver chiarito ogni questione in ordine alla paventata revoca dell'incentivo concessole anche perchè, per oltre nove (9) anni non ha più ricevuto alcuna comunicazione in proposito né da 'Medio
Centrale s.p.a.' - come sopra esposto Gestore Incentivi e
Concessionario del Ministero dello Sviluppo – né dal
[...]
. Solamente in data 11 novembre 2016, del tutto Controparte_1 inopinatamente, l'odierna appellante ha ricevuto una comunicazione da parte del con la quale veniva Controparte_1 informata che con decreto direttoriale n. 1936 del 08 maggio 2015, motivato sulla sola scorta della relazione inoltrata dal succitato
, era stata disposta la revoca della Controparte_4 agevolazione concessa ben quindici (15) anni prima, e si invitava 10 l'odierna appellante a versare, a titolo di recupero dell'agevolazione concessa, l'ammontare del credito d'imposta liquidato in data 04 giugno 2001 – pari ad Euro 21.277,26 – maggiorato degli interessi al saggio del 9,50% annuo da calcolarsi dal giorno 06 giugno 2000 (????
- in aperto contrasto con quanto indicato nel decreto direttoriale nel quale la decorrenza degli interessi iniziava dalla data di liquidazione e cioè dal 04 giugno 2001) – per un totale di Euro 52.272,98 (cfr. doc. 7 del fascicolo di primo grado).
Ritenendo del tutto illegittima la richiesta e comunque ormai prescritto qualsiasi eventuale – e denegato – diritto di credito della
Pubblica Amministrazione, l'appellante non ha proceduto al pagamento di quanto richiesto ditalchè in data 27 agosto 2017 le è stata notificata la cartella esattoriale n. 007 2017 00053529 17 (cfr. doc. 8 del fascicolo di primo grado) portante l'intimazione di pagamento della complessiva somma di Euro 54.965,29.
Avverso tale cartella esattoriale è stata quindi proposta formale opposizione ex art. 615 c.p.c. e radicato dinanzi al Tribunale di
ZE il giudizio oggetto del presente gravame, conclusosi, nella contumacia delle parti opposte, con il deposito della sentenza impugnata. Tale sentenza che ne occupa, depositata in data 12 febbraio 2020, appare ingiusta e gravatoria e l'appellante ne richiede la totale riforma per i motivi di seguito esposti.
Sulle legittimità della revoca dell'incentivo automatico per cui
è causa La sentenza impugnata merita innanzitutto censura laddove, statuisce che '....occorre ed è possibile da parte del giudice ordinario valutare l'effettiva sussistenza delle irregolarità riscontrate e la loro rilevanza ai fini della revoca adottata. Segnatamente nel decreto di revoca viene correttamente richiamato il punto 2.15 della circolare del Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato n. 900355 del
16 ottobre 1998, che espressamente prevedeva ''…. Fermo restando
l'obbligo per l'impresa di non alienare, cedere o distrarre per il
11 periodo di sussistenza del vincolo triennale dalla domanda di fruizione, i beni nell'unità locale indicata in sede di dichiarazione- domanda di prenotazione, ammessa l'installazione o l'utilizzazione dei medesimi beni in altra unità locale della stessa impresa beneficiaria, a condizione che detta unità produttiva sia collocata in area con identico o più favorevole trattamento agevolativo e che ne sia data preventiva comunicazione, con raccomandata con avviso di ricevimento, al Gestore concessionario' …'' Ciò posto proprio dai docc. 9 e dal doc. 10 prodotti da parte attrice emerge che, due anni dopo la proposizione della domanda, il complesso dei beni utilizzati da sono stati in effetti oggetto di contratto di affitto Parte_1 di azienda in favore di 'Fureria quindi a favore Parte_3 di una società avente autonoma personalità giuridica e distinta dalla beneficiaria della erogazione: non pare quindi fondata la difesa di parte opponente secondo cui la stipula del contratto di affitto di azienda non avrebbe determinato alcuna distrazione o spostamento dei beni, essendo i beni acquistati con le agevolazioni stati posti a disposizione di soggetto ( ) del tutto Parte_3 diverso da chi aveva ottenuto tale contributo pubblico (IC
IC di RI ICtta IT individuale) ..'. Tale assunto non è minimamente condivisibile in quanto la corretta lettura ed interpretazione di detta circolare, dei documenti allegati da parte dell'odierna opponente – segnatamente i documenti n. 1
( dichiarazione-domanda di prenotazione per le agevolazioni ),
n. 6 ( memoria difensiva contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta da 'Locat s.p.a. '), n. 9 ( visura
CCIAA della società ') e n. 10 ( contratto di affitto Parte_3 di azienda RI ICtta/Fureria s.r.l. ) sopra richiamati - avrebbe dovuto indurre il giudice di prime cure ad una ben diversa ed opposta determinazione.
Innanzitutto occorre osservare come la circolare ministeriale sopra richiamata faccia decorrere il termine triennale di vigenza del divieto
12 di alienazione, cessione e/o distrazione dei beni oggetto di incentivo dalla data di presentazione della domanda di fruizione del beneficio.
Nel caso di specie è documentalmente provato che la domanda di prenotazione del beneficio è stata presentata dalla signora Parte_1 in data 30 novembre 1998.
[...]
Ne consegue che detto termine triennale è spirato in data 30 novembre 2001 e cioè 17 mesi prima della stipula del contratto di affitto d'azienda intercorso in data 15 maggio 2003 tra la signora e la società 'Fureria s.r.l.'. Invero non è dato Parte_1 comprendere come nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca relativo all'incentivo automatico che ne occupa addì 26 novembre 2007 (cfr. doc. 5 del fascicolo di primo grado) tale termine sia stato indicato nel giorno 12 marzo 2001 e come anche il provvedimento di revoca medesimo addì 22 maggio 2015 (cfr. doc. 7 del fascicolo di primo grado) abbia riportato acriticamente detto dato temporale senza fare alcuna automa verifica. Peraltro è opportuno evidenziare che i beni oggetto del beneficio in questione - come detto più volte di proprietà della società 'Locat s.p.a.' e quindi solo concessi in locazione finanziaria alla signora - non sono stati Parte_1 ricompresi nell'oggetto del succitato contratto di affitto di azienda stipulato dal Notaio di Arezzo in data 15 Persona_2 maggio 2003 (cfr. doc. 10 del fascicolo di primo grado, in calce al quale è riportato l'elenco integrale dei beni costituenti l'azienda locata dal cui novero sono esclusi quelli di proprietà della 'Locat').
Infine è opportuno anche osservare, ancorchè ad colorandum, che, come risulta dalla visura camerale della 'Fureria s.r.l.' (cfr. doc. 9 del fascicolo di primo grado) detto contratto di affitto di azienda si è risolto automaticamente in data 06 dicembre 2004 allorquando la società 'Fureria è posta e successivamente Pt_3 Pt_9 Parte_3 cancellata dal Registro delle Imprese. Conclusivamente è a dire che, sulla scorta di tali inconfutabili circostanze, comprovate dai documenti prodotti, il Giudice di primo grado avrebbe 13 dovuto accogliere la domanda di accertamento della nullità e/o annullabilità del provvedimento di revoca addì 11 giugno 2016
e della correlata cartella di pagamento n. 00720170005352917 nella parte relativa al Ruolo n. 2017/001345. Sull'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione degli incentivi per cui è causa Fermo ed esauriente quanto sopra dedotto, la sentenza impugnata merita censura anche laddove afferma che '…. quanto tuttavia alla decorrenza del termine di prescrizione decennale, se è vero che il procedimento di revoca è stato avviato con nota del 2007 per poi concludersi nel 2017, deve ritenersi che il dies a quo del termine decennale di prescrizione vada individuato in quello del decreto di revoca (cfr. Cass. Sez.
6-1 civ. ord. n. 23603/2017).
Facendo applicazione del principio nel caso in esame, la motivazione della revoca della erogazione della agevolazione risulta ben indicata nella circostanza, sopravvenuta all'erogazione stessa, che il beneficiario ha posto in essere atti di destinazione a terzi del macchinario all'acquisto del quale la erogazione era finalizzata e cioè entro tre anni dalla domanda di fruizione...'.. Anche tale statuizione merita ferma censura in quanto, come sopra esposto, il dies a quo del termine triennale comportante il divieto di compimento di atti di disposizione dei beni oggetto dell'incentivo deve ritenersi spirato in data 30 novembre 2001
e comunque perché l'odierna appellante non ha compiuto mediante la stipula del contratto di affitto di azienda addì 15 maggio 2003 alcun atto dispositivo.
Nessuno si è costituito in giudizio per le amministrazioni convenute.
La Corte, all'odierna udienza, sulle conclusioni come in atti formulate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
14
La riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sent . num. 8400\2018- “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grad o, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav.
1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo c apo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).”
Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi minimi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore tra 1.000.000 e 2.000.000 euro, aumentati del
10% per la presenza di più parti aventi però, sostanzialmente, una
15 medesima posizione processuale e giuridica, oltre che esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Atteso anche l'accoglimento sia pur parziale dell'impugnazione proposta, attesa la soccombenza reciproca (attesa l'impossibilità di ravvisare una prevalente anche per la natura della lite) e l'obbiettiva controvertibilità delle questioni poste in materia di addebito, le spese dell'intero giudizio possono essere compensate.
In ragione dell'esito del giudizio, nel quale residua un credito di, oggettivamente, modesta entità, a favore della IT appaltatrice poi fallita, deve ritenersi ricorrente un caso di soccombenza reciproca/accoglimento parziale della domanda (sono, infatti, state riconosciute la gran parte delle ragioni del la debitrice originaria opponente al decreto ingiuntivo, richiesto immotivatamente per un importo di gran lunga più elevato).
Le spese di giudizio possono essere quindi integralmente compensate e quelle di CTU, che restano solidalmente a carico di entramb e le parti, nei rapporti interni vanno poste definitivamente a carico di queste nella misura del 50% ciascuna.
C.U.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Non trova qui applicazione, la disciplina di cui all'art. 13, comma 1 quater del TU spese di Giustizia (vedi Cassazione,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016 – secondo la quale “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.p.r. n. 115 del
16 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n.
228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del per l'inapplicabi lità dello Parte_10 speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n. 206 del 2004).”
PQM
in parziale riforma della sentenza impugnata (capo 1 e capo 4 del dispositivo) n. 2825\2022 emessa inter partes dal Tribunale di
ZE, pubbl. il g. 11.10.2022:
- RESPINGE la domanda di addebito formulata da Parte_11
nei confronti di;
[...] CP_5
- RESPINGE nel resto l'appello come in atti proposto;
- CONDANNA l'appellante a rimborsare ai convenuti, le spese del giudizio di appello, che liquida in co mplessivi Euro 13.236,30 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
tale somma va distratta in favore del difensore – Avv. Bernardo Neto – dichiaratosi antistatario;
- COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
17 - DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in ZE, all'esito della camera di consiglio del
10.3.2023.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i da ti sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
18