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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9811/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno PERLA Presidente dott.ssa Roberta CINOSURO Giudice Rel. dott.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 9811/2024 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
- (c.f. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1 Monterenzio (BO) in Via della Costituzione n. 6, rappresentato e difeso dall'Avvocata NASSETTI CARLA del Foro di Bologna E
- (c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avvocata TASCA ELENA del Foro di Bologna
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 31.07.2024; rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figlie, il 08.08.2017 e il 10.05.2019; Per_1 Per_2 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 10.12.2020 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 08.09.2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole;
visto l'intervento del P.M. in data 25.09.2024; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nato a [...] Parte_1 il 14.09.1966, e nata a [...] il [...], celebrato a Controparte_1 LOIANO (BO) il 17.07.2016 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LOIANO (BO) al n. 613 parte 2, serie C/1, anno 2016;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. Le figlie minori e rimarranno affidate in via esclusiva alla madre, presso la quale Per_1 Per_2 saranno collocate e manterranno la residenza;
la madre potrà pertanto assumere da sola, in conformità all'art. 337-quater c.c., le decisioni di maggiore interesse per le minori, relative all'istruzione, educazione, sanità e residenza tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
2. la casa familiare rimane assegnata alla madre in ragione del collocamento delle minori presso di lei;
3. la frequentazione del padre con le figlie rimane sospesa e potrà essere riattivata, qualora il Sig. lo richieda, solo previa valutazione positiva da parte dei Servizi Sociali sino alla maggiore Pt_1 età delle figlie, fatto salvo il caso in cui siano le figlie, divenute maggiori di anni 16 a richiedere di poter frequentare il padre, nel qual caso dovranno essere concordati dai genitori o, in mancanza di accordo, stabiliti dal Tribunale tempi e modalità di visita. I Servizi Sociali continueranno a tenere monitorata la situazione delle minori – per tre anni dalla pubblicazione della sentenza avvenuta nel settembre 2023- e a garantire alle bambine, alla madre e al padre - ove ne faccia richiesta - ogni intervento di sostegno ritenuto necessario o anche solo opportuno. I Servizi Sociali sono tenuti altresì a segnalare all'Autorità giudiziaria competente ogni situazione di grave pregiudizio che dovessero riscontrare;
4. Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo per il mantenimento delle minori, la somma di € 920,00= (novecentoventi), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat al settembre di ogni anno, prossimo aggiornamento Istat sarà a settembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie debitamente comunicate e documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, senza autorizzazione del Sig. , in ragione dell'affidamento Parte_1 rafforzato alla madre, già stabilito dal Tribunale con la sentenza di separazione, che attribuisce alla sola Sig.ra l'assunzione di tutte le decisioni per le figlie, sia ordinarie che Controparte_1 straordinarie, attinenti istruzione, educazione, sanità e residenza;
5. Come conseguenza dell'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, l'assegno unico per le figlie minori continuerà ad essere percepito dalla Sig.ra al 100%; Controparte_1
6. Le parti dichiarano reciprocamente di essere entrambe economicamente autosufficienti e di non avere alcuna pretesa economica nei confronti dell'altra;
7. Le parti dichiarano, inoltre, di non avere beni mobili e/o immobili in comunione/comproprietà, e che con l'esatta esecuzione delle condizioni contenute nel presente ricorso essi hanno conferito un definitivo assetto ai loro rapporti economici e patrimoniali e di non aver nulla più a che pretendere l'una dall'altra né per il titolo della separazione né per quello del divorzio e di rilasciarsi ora per allora ampia liberatoria;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di LOIANO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. Le spese e i compensi professionali sono compensati fra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13/8 L.P.F. Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.07.2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE DOTT. BRUNO PERLA dott.ssa Roberta Cinosuro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno PERLA Presidente dott.ssa Roberta CINOSURO Giudice Rel. dott.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 9811/2024 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
- (c.f. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1 Monterenzio (BO) in Via della Costituzione n. 6, rappresentato e difeso dall'Avvocata NASSETTI CARLA del Foro di Bologna E
- (c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avvocata TASCA ELENA del Foro di Bologna
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 31.07.2024; rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figlie, il 08.08.2017 e il 10.05.2019; Per_1 Per_2 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 10.12.2020 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 08.09.2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole;
visto l'intervento del P.M. in data 25.09.2024; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nato a [...] Parte_1 il 14.09.1966, e nata a [...] il [...], celebrato a Controparte_1 LOIANO (BO) il 17.07.2016 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LOIANO (BO) al n. 613 parte 2, serie C/1, anno 2016;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. Le figlie minori e rimarranno affidate in via esclusiva alla madre, presso la quale Per_1 Per_2 saranno collocate e manterranno la residenza;
la madre potrà pertanto assumere da sola, in conformità all'art. 337-quater c.c., le decisioni di maggiore interesse per le minori, relative all'istruzione, educazione, sanità e residenza tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
2. la casa familiare rimane assegnata alla madre in ragione del collocamento delle minori presso di lei;
3. la frequentazione del padre con le figlie rimane sospesa e potrà essere riattivata, qualora il Sig. lo richieda, solo previa valutazione positiva da parte dei Servizi Sociali sino alla maggiore Pt_1 età delle figlie, fatto salvo il caso in cui siano le figlie, divenute maggiori di anni 16 a richiedere di poter frequentare il padre, nel qual caso dovranno essere concordati dai genitori o, in mancanza di accordo, stabiliti dal Tribunale tempi e modalità di visita. I Servizi Sociali continueranno a tenere monitorata la situazione delle minori – per tre anni dalla pubblicazione della sentenza avvenuta nel settembre 2023- e a garantire alle bambine, alla madre e al padre - ove ne faccia richiesta - ogni intervento di sostegno ritenuto necessario o anche solo opportuno. I Servizi Sociali sono tenuti altresì a segnalare all'Autorità giudiziaria competente ogni situazione di grave pregiudizio che dovessero riscontrare;
4. Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo per il mantenimento delle minori, la somma di € 920,00= (novecentoventi), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat al settembre di ogni anno, prossimo aggiornamento Istat sarà a settembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie debitamente comunicate e documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, senza autorizzazione del Sig. , in ragione dell'affidamento Parte_1 rafforzato alla madre, già stabilito dal Tribunale con la sentenza di separazione, che attribuisce alla sola Sig.ra l'assunzione di tutte le decisioni per le figlie, sia ordinarie che Controparte_1 straordinarie, attinenti istruzione, educazione, sanità e residenza;
5. Come conseguenza dell'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, l'assegno unico per le figlie minori continuerà ad essere percepito dalla Sig.ra al 100%; Controparte_1
6. Le parti dichiarano reciprocamente di essere entrambe economicamente autosufficienti e di non avere alcuna pretesa economica nei confronti dell'altra;
7. Le parti dichiarano, inoltre, di non avere beni mobili e/o immobili in comunione/comproprietà, e che con l'esatta esecuzione delle condizioni contenute nel presente ricorso essi hanno conferito un definitivo assetto ai loro rapporti economici e patrimoniali e di non aver nulla più a che pretendere l'una dall'altra né per il titolo della separazione né per quello del divorzio e di rilasciarsi ora per allora ampia liberatoria;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di LOIANO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. Le spese e i compensi professionali sono compensati fra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13/8 L.P.F. Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.07.2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE DOTT. BRUNO PERLA dott.ssa Roberta Cinosuro