TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2297/2022 Oggetto: Responsabilità amministratori liquidatori di s.n.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento
in composizione collegiale con i magistrati:
MARCO SALVATORI Presidente
SILVIA CAPITANO Giudice Rel./Est.
FEDERICA VERRO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2297 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
Parte_1 nato a [...] il [...], con l'avv. RAIMONDO TRIPODO;
-ATTORE -
nei confronti di:
Controparte_1 nato a [...] il [...], con l'avv. SIMONE LANDRI;
- CONVENUTO -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 29/08/2022 ha convenuto in giudizio il fratello Parte_1
chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_1 quest'ultimo n.q. di liquidatore della società Controparte_2
” e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno quantificato in €
[...]
80.000,00 per aver posto in essere attività volte al depauperamento della suddetta società; per aver avviato – durante la fase della liquidazione - altre quattro società aventi lo stesso
1 oggetto sociale e, quindi, in diretta concorrenza rispetto a quella da liquidare;
di aver distratto in favore di dette altre società il “know-how” acquisito, anche con distrazione del “portafoglio clienti”; in ultimo, per aver omesso di portare a conoscenza del socio i bilanci intermedi di liquidazione, il rendiconto annuale, il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto.
Il convenuto si è costituito contestando le allegazioni di parte avversa evidenziando che i due soci amministratori, con poteri disgiunti, avevano concordemente deciso di porre in liquidazione la società in nome collettivo per la difficoltà di raggiungere gli scopi sociali;
ha contestato lo svolgimento dell'attività concorrenziale evidenziando che l'attore ne era ben a conoscenza per aver prestato attività lavorativa dal 21/02/2007 al 16/02/2010 con la qualifica di “elettricista” alle dipendenze della costituita dallo stesso convenuto Controparte_3 in seguito allo scioglimento della società di persone: rapporto di lavoro conclusosi con un licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
ha dunque chiesto il rigetto di ogni domanda.
Il procedimento, istruito a mezzo di produzioni documentali, ordine di esibizione e consulenza tecnica d'ufficio è stato posto in decisione dal G.I., per essere collegialmente deciso ai sensi dell'art. 50bis comma 1 n. 5) c.p.c. nel testo ante riforma Cartabia.
***
Così brevemente sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, emerge dagli atti di causa che con atto del 12 dicembre 2006 in Notaio (Rep. 27328 – Raccolta 9616) Per_1
e agendo nella qualità di unici soci della ” Parte_1 Controparte_1 [...]
”, hanno dichiarato di sciogliere anzitempo la Controparte_2 società medesima, riconoscendo concordemente l'opportunità di sospendere prima della scadenza della durata fissata l'attività sociale, per la palese difficoltà di raggiungere gli scopi sociali. I soci hanno nominato quale liquidatore il convenuto che ha accettato la carica conferitagli.
L'attore ha allegato, quindi, la responsabilità del convenuto per le condotte perpetrate quale liquidatore;
in primo luogo per la protrazione della liquidazione sociale per oltre un decennio, ovvero fino al 28 ottobre 2019, data di cancellazione della società dal registro imprese;
per la mancata comunicazione al socio del bilancio finale di liquidazione, dell'eventuale piano di riparto del residuo attivo, evidenziando di non essere venuto mai a conoscenza dell'eventuale vendita dei beni sociali e/o strumentali. Ha lamentato poi che l'“know-how” e il “portafoglio clienti” della Controparte_2
sarebbero transitati nel patrimonio di altre quattro società costituite dal convenuto
[...]
aventi analogo oggetto sociale e, dunque, in diretta concorrenza rispetto a Controparte_1 quella da liquidare, con pregiudizio per le ragioni attoree.
2 In punto di diritto va osservato che la domanda formulata, finalizzata all'accertamento della responsabilità e all'eventuale condanna al risarcimento del danno, è astrattamente ammissibile;
difatti premesso che la responsabilità dei liquidatori ha le stesse caratteristiche della responsabilità degli amministratori, la giurisprudenza ha dato risposta positiva alla questione se, oltre alla responsabilità verso la società, sia configurabile una responsabilità degli amministratori di persone verso i singoli soci;
è stato così precisato che l'art. 2260 c.c. - che concede alla società di persone la facoltà di agire contro gli amministratori per rivalersi del danno subito a causa del loro inadempimento ai doveri fissati dalla legge e dall'atto costitutivo
- non esclude il diritto di ciascun socio di pretendere il risarcimento del danno direttamente ricevuto a causa del comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi, in base alle disposizioni generali dell'art. 2043 c.c. (C. 2846/1996; C. 12272/1995; C. 2872/1992; T.
Milano 16.4.1992; sostanzialmente conforme, prevedendo inoltre l'applicazione analogica dell'art. 2395 c.c: C. 16416/2007).
Così, la parte che agisce deve dimostrare: 1) l'addebitabilità all'amministratore di omissioni e condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita;
2) i danni patrimoniali diretti subìti; 3) il nesso eziologico tra gli addebiti formulati ed i danni prospettati.
Inoltre, sul piano del danno rilevante, l'azione esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio (o al terzo) come conseguenza immediata della condotta degli amministratori/liquidatori.
Ciò premesso in punto di diritto va innanzitutto dato atto dell'insufficienza delle produzioni dell'attore, già socio e amministratore in s.n.c. in amministrazione disgiuntiva: non è stato depositato il conto della gestione alla data di scioglimento della società né l'inventario né altra documentazione utile a provare le asserite condotte che sarebbero state perpetrate dal convenuto in termini di distrazione di beni strumentali, clienti e “know how” aziendale e sostanziare il danno subito in conseguenza dell'asserita mancata corretta liquidazione della società.
Per altro verso, non può sottacersi che il convenuto, oltre a non fornire alcuna concreta giustificazione sull'eccessiva protrazione della fase di liquidazione della società, è rimasto inadempiente all'ordine di esibizione della documentazione sociale formulato dal GI (rendiconti annuali dalla messa in liquidazione fino all'anno 2019, i bilanci liquidazione, bilancio finale di liquidazione della società e l'eventuale piano di riparto fra i soci dell'attivo residuo), allegando di non rinvenire i citati documenti: la sua condotta va certamente stigmatizzata poiché in violazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 2312 c.c. che prevede un obbligo di
3 conservazione della documentazione sociale per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro imprese (cancellazione nel caso di specie avvenuta il 28.10.2019).
Non vi è dubbio difatti che le circostanze relative alle concrete modalità di svolgimento delle operazioni di liquidazione, e, segnatamente, la redazione del bilancio finale di liquidazione,
l'esistenza o meno di un residuo attivo, i pagamenti eventualmente eseguiti a favore dei creditori ecc., ricadevano incontrovertibilmente nella sfera di azione del liquidatore oggi convenuto, il quale era tenuto a documentare ogni operazione svolta durante la fase di liquidazione ed era onerato della relativa prova.
La mancanza della documentazione sociale e, specificamente di quella attinente le diverse fasi della liquidazione, ha precluso qualsiasi concreto approfondimento tecnico, avendo il c.t.u nominato, nella persona del dr. , riscontrato l'impossibilità di verificare se il liquidatore Per_2 abbia correttamente adempiuto agli obblighi di legge sullo stesso incombenti;
con conseguente impossibilità di quantificare, eventualmente, il più probabile danno patito dal socio.
Vi è da dire, peraltro, che il c.t.u. ha dato atto che le ispezioni ipocatastali hanno escluso l'intestazione di immobili in capo alla società alla data di messa in liquidazione;
per altro verso le ispezioni al PRA hanno permesso di verificare l'esistenza, alla data di messa in liquidazione, di un solo automezzo (Autocarro/Furgone Marca CITROEN), acquistato in data 11/10/1994, ma tuttavia gravato da “fermo amministrativo”, che ha completamente azzerato il valore di liquidazione dell'automezzo stesso, in favore dell'Agente di Riscossione, rispettivamente in data
09/01/2007 per l'importo di € 211.386,57 e 11/03/2011 per l'importo di € 158.365,13.
Si ignora la genesi della suddetta esposizione debitoria dovendo rammentarsi che
[...]
e erano soci amministratori con poteri di amministrazione Parte_1 Controparte_1 disgiuntiva.
Così stando le cose, la domanda spiegata è rimasta priva di adeguato sostegno probatorio.
Le prove testimoniali articolate sono apparse del tutto inconducenti, avendo sostanzialmente il fine mettere in evidenza una sorta di ingenuità e mancanza di avvedutezza dell'attore stesso che, addirittura, non avrebbe compreso il contenuto dell'atto redatto dal
Notaio di scioglimento della società di persone, senza che ciò sia stato mai Per_1 accompagnato da specifiche deduzioni in ordine ad eventuali vizi del consenso.
Per altro verso in ordine alle allegazioni sullo svolgimento di attività concorrenziale da parte delle società di nuova costituzione del convenuto va richiamato quanto affermato in materia dalla S.C. secondo cui 'una società in fase di liquidazione rimane in vita al solo fine di definire i rapporti in corso, estinguere le passività e ripartire le eventuali attività residue, mentre non è abilitata ad intraprendere nuovi affari, e, quindi, restando esclusa dal novero delle imprese in rapporto di concorrenza nell'ambito di un determinato settore di mercato, non può essere
4 soggetto passivo di atti di concorrenza sleale per sviamento di clientela o sottrazione di dipendenti' (cfr. anche in motivazione, Cass. 1994 n. 7577).
Si evidenzia infatti che 'lo sviamento di clientela e la sottrazione di dipendenti, nei riguardi di una società in fase di liquidazione, non possono configurare, nemmeno astrattamente, concorrenza sleale, in assenza del presupposto della sussistenza di un rapporto concorrenziale fra autore e vittima del fatto, vale a dire della qualità di entrambi di imprenditori operanti nello stesso settore di mercato od in settori connessi (cfr. Cass. n. 4787 del 9 novembre 1977 e n. 136 del 25 gennaio 1965). Tale qualità, infatti, non è ravvisabile in capo a società in liquidazione, la quale non è abilitata ad intraprendere nuovi affari, resta in vita con il solo obiettivo di definire i rapporti in corso, estinguere le passività e ripartire le attività residue e, quindi, esce dal novero delle imprese in potenziale conflitto'.
Senza contare peraltro che, effettivamente, era ben a conoscenza dello Parte_1 svolgimento di attività con oggetto sociale analogo, avendo prestato attività lavorativa di tipo subordinato sin dal 2007 - e dunque nelle more della liquidazione della -, con la qualifica CP_2 di “elettricista”, assunto dalla costituita dal convenuto (v. modello Controparte_3
Unilav prodotto dal convenuto e contenuto della denuncia allegata alla memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. dell'attore).
Infine, in relazione agli inadempimenti del convenuto non può ritenersi che l'omessa conservazione delle scritture contabili sia condotta che può essere assunta, per sé sola, quale fonte di un diritto al risarcimento;
invero la tenuta irregolare dei libri e delle scritture contabili, sebbene accertata, non è causa di responsabilità risarcitoria dell'amministratore ove non sia dimostrato che dette irregolarità abbiano comportato effettivamente il depauperamento del patrimonio sociale.
L'omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili è dunque condotta che non può essere assunta quale fonte di un diritto al risarcimento ove non si dimostri che essa sia stata causa di violazioni che hanno prodotto un danno alla società, ai creditori o ai terzi (così fra le tante Cass. S.U. n. 9100/20152): rapporto di causalità e danno che, però, nel caso di specie, non sono stati neppure specificamente allegati, con la conseguenza che nulla può essere riconosciuto in favore dell'attore a tale titolo.
In definitiva, pertanto, la domanda spiegata dall'attore, rimasta priva di adeguato supporto probatorio, va respinta.
L'inadempimento perpetrato dal convenuto e la violazione dell'ultimo comma dell'art. 2312
c.c. nei termini già precisati costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite;
per le medesime ragioni sono poste definitivamente a carico del convenuto le spese per la c.t.u. già liquidate con separato decreto.
5
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_1 così dispone:
RESPINGE ogni domanda dell'attore; DICHIARA compensate le spese di lite;
PONE definitivamente a carico del convenuto le spese per la c.t.u. liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento
in composizione collegiale con i magistrati:
MARCO SALVATORI Presidente
SILVIA CAPITANO Giudice Rel./Est.
FEDERICA VERRO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2297 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
Parte_1 nato a [...] il [...], con l'avv. RAIMONDO TRIPODO;
-ATTORE -
nei confronti di:
Controparte_1 nato a [...] il [...], con l'avv. SIMONE LANDRI;
- CONVENUTO -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 29/08/2022 ha convenuto in giudizio il fratello Parte_1
chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_1 quest'ultimo n.q. di liquidatore della società Controparte_2
” e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno quantificato in €
[...]
80.000,00 per aver posto in essere attività volte al depauperamento della suddetta società; per aver avviato – durante la fase della liquidazione - altre quattro società aventi lo stesso
1 oggetto sociale e, quindi, in diretta concorrenza rispetto a quella da liquidare;
di aver distratto in favore di dette altre società il “know-how” acquisito, anche con distrazione del “portafoglio clienti”; in ultimo, per aver omesso di portare a conoscenza del socio i bilanci intermedi di liquidazione, il rendiconto annuale, il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto.
Il convenuto si è costituito contestando le allegazioni di parte avversa evidenziando che i due soci amministratori, con poteri disgiunti, avevano concordemente deciso di porre in liquidazione la società in nome collettivo per la difficoltà di raggiungere gli scopi sociali;
ha contestato lo svolgimento dell'attività concorrenziale evidenziando che l'attore ne era ben a conoscenza per aver prestato attività lavorativa dal 21/02/2007 al 16/02/2010 con la qualifica di “elettricista” alle dipendenze della costituita dallo stesso convenuto Controparte_3 in seguito allo scioglimento della società di persone: rapporto di lavoro conclusosi con un licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
ha dunque chiesto il rigetto di ogni domanda.
Il procedimento, istruito a mezzo di produzioni documentali, ordine di esibizione e consulenza tecnica d'ufficio è stato posto in decisione dal G.I., per essere collegialmente deciso ai sensi dell'art. 50bis comma 1 n. 5) c.p.c. nel testo ante riforma Cartabia.
***
Così brevemente sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, emerge dagli atti di causa che con atto del 12 dicembre 2006 in Notaio (Rep. 27328 – Raccolta 9616) Per_1
e agendo nella qualità di unici soci della ” Parte_1 Controparte_1 [...]
”, hanno dichiarato di sciogliere anzitempo la Controparte_2 società medesima, riconoscendo concordemente l'opportunità di sospendere prima della scadenza della durata fissata l'attività sociale, per la palese difficoltà di raggiungere gli scopi sociali. I soci hanno nominato quale liquidatore il convenuto che ha accettato la carica conferitagli.
L'attore ha allegato, quindi, la responsabilità del convenuto per le condotte perpetrate quale liquidatore;
in primo luogo per la protrazione della liquidazione sociale per oltre un decennio, ovvero fino al 28 ottobre 2019, data di cancellazione della società dal registro imprese;
per la mancata comunicazione al socio del bilancio finale di liquidazione, dell'eventuale piano di riparto del residuo attivo, evidenziando di non essere venuto mai a conoscenza dell'eventuale vendita dei beni sociali e/o strumentali. Ha lamentato poi che l'“know-how” e il “portafoglio clienti” della Controparte_2
sarebbero transitati nel patrimonio di altre quattro società costituite dal convenuto
[...]
aventi analogo oggetto sociale e, dunque, in diretta concorrenza rispetto a Controparte_1 quella da liquidare, con pregiudizio per le ragioni attoree.
2 In punto di diritto va osservato che la domanda formulata, finalizzata all'accertamento della responsabilità e all'eventuale condanna al risarcimento del danno, è astrattamente ammissibile;
difatti premesso che la responsabilità dei liquidatori ha le stesse caratteristiche della responsabilità degli amministratori, la giurisprudenza ha dato risposta positiva alla questione se, oltre alla responsabilità verso la società, sia configurabile una responsabilità degli amministratori di persone verso i singoli soci;
è stato così precisato che l'art. 2260 c.c. - che concede alla società di persone la facoltà di agire contro gli amministratori per rivalersi del danno subito a causa del loro inadempimento ai doveri fissati dalla legge e dall'atto costitutivo
- non esclude il diritto di ciascun socio di pretendere il risarcimento del danno direttamente ricevuto a causa del comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi, in base alle disposizioni generali dell'art. 2043 c.c. (C. 2846/1996; C. 12272/1995; C. 2872/1992; T.
Milano 16.4.1992; sostanzialmente conforme, prevedendo inoltre l'applicazione analogica dell'art. 2395 c.c: C. 16416/2007).
Così, la parte che agisce deve dimostrare: 1) l'addebitabilità all'amministratore di omissioni e condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita;
2) i danni patrimoniali diretti subìti; 3) il nesso eziologico tra gli addebiti formulati ed i danni prospettati.
Inoltre, sul piano del danno rilevante, l'azione esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio (o al terzo) come conseguenza immediata della condotta degli amministratori/liquidatori.
Ciò premesso in punto di diritto va innanzitutto dato atto dell'insufficienza delle produzioni dell'attore, già socio e amministratore in s.n.c. in amministrazione disgiuntiva: non è stato depositato il conto della gestione alla data di scioglimento della società né l'inventario né altra documentazione utile a provare le asserite condotte che sarebbero state perpetrate dal convenuto in termini di distrazione di beni strumentali, clienti e “know how” aziendale e sostanziare il danno subito in conseguenza dell'asserita mancata corretta liquidazione della società.
Per altro verso, non può sottacersi che il convenuto, oltre a non fornire alcuna concreta giustificazione sull'eccessiva protrazione della fase di liquidazione della società, è rimasto inadempiente all'ordine di esibizione della documentazione sociale formulato dal GI (rendiconti annuali dalla messa in liquidazione fino all'anno 2019, i bilanci liquidazione, bilancio finale di liquidazione della società e l'eventuale piano di riparto fra i soci dell'attivo residuo), allegando di non rinvenire i citati documenti: la sua condotta va certamente stigmatizzata poiché in violazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 2312 c.c. che prevede un obbligo di
3 conservazione della documentazione sociale per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro imprese (cancellazione nel caso di specie avvenuta il 28.10.2019).
Non vi è dubbio difatti che le circostanze relative alle concrete modalità di svolgimento delle operazioni di liquidazione, e, segnatamente, la redazione del bilancio finale di liquidazione,
l'esistenza o meno di un residuo attivo, i pagamenti eventualmente eseguiti a favore dei creditori ecc., ricadevano incontrovertibilmente nella sfera di azione del liquidatore oggi convenuto, il quale era tenuto a documentare ogni operazione svolta durante la fase di liquidazione ed era onerato della relativa prova.
La mancanza della documentazione sociale e, specificamente di quella attinente le diverse fasi della liquidazione, ha precluso qualsiasi concreto approfondimento tecnico, avendo il c.t.u nominato, nella persona del dr. , riscontrato l'impossibilità di verificare se il liquidatore Per_2 abbia correttamente adempiuto agli obblighi di legge sullo stesso incombenti;
con conseguente impossibilità di quantificare, eventualmente, il più probabile danno patito dal socio.
Vi è da dire, peraltro, che il c.t.u. ha dato atto che le ispezioni ipocatastali hanno escluso l'intestazione di immobili in capo alla società alla data di messa in liquidazione;
per altro verso le ispezioni al PRA hanno permesso di verificare l'esistenza, alla data di messa in liquidazione, di un solo automezzo (Autocarro/Furgone Marca CITROEN), acquistato in data 11/10/1994, ma tuttavia gravato da “fermo amministrativo”, che ha completamente azzerato il valore di liquidazione dell'automezzo stesso, in favore dell'Agente di Riscossione, rispettivamente in data
09/01/2007 per l'importo di € 211.386,57 e 11/03/2011 per l'importo di € 158.365,13.
Si ignora la genesi della suddetta esposizione debitoria dovendo rammentarsi che
[...]
e erano soci amministratori con poteri di amministrazione Parte_1 Controparte_1 disgiuntiva.
Così stando le cose, la domanda spiegata è rimasta priva di adeguato sostegno probatorio.
Le prove testimoniali articolate sono apparse del tutto inconducenti, avendo sostanzialmente il fine mettere in evidenza una sorta di ingenuità e mancanza di avvedutezza dell'attore stesso che, addirittura, non avrebbe compreso il contenuto dell'atto redatto dal
Notaio di scioglimento della società di persone, senza che ciò sia stato mai Per_1 accompagnato da specifiche deduzioni in ordine ad eventuali vizi del consenso.
Per altro verso in ordine alle allegazioni sullo svolgimento di attività concorrenziale da parte delle società di nuova costituzione del convenuto va richiamato quanto affermato in materia dalla S.C. secondo cui 'una società in fase di liquidazione rimane in vita al solo fine di definire i rapporti in corso, estinguere le passività e ripartire le eventuali attività residue, mentre non è abilitata ad intraprendere nuovi affari, e, quindi, restando esclusa dal novero delle imprese in rapporto di concorrenza nell'ambito di un determinato settore di mercato, non può essere
4 soggetto passivo di atti di concorrenza sleale per sviamento di clientela o sottrazione di dipendenti' (cfr. anche in motivazione, Cass. 1994 n. 7577).
Si evidenzia infatti che 'lo sviamento di clientela e la sottrazione di dipendenti, nei riguardi di una società in fase di liquidazione, non possono configurare, nemmeno astrattamente, concorrenza sleale, in assenza del presupposto della sussistenza di un rapporto concorrenziale fra autore e vittima del fatto, vale a dire della qualità di entrambi di imprenditori operanti nello stesso settore di mercato od in settori connessi (cfr. Cass. n. 4787 del 9 novembre 1977 e n. 136 del 25 gennaio 1965). Tale qualità, infatti, non è ravvisabile in capo a società in liquidazione, la quale non è abilitata ad intraprendere nuovi affari, resta in vita con il solo obiettivo di definire i rapporti in corso, estinguere le passività e ripartire le attività residue e, quindi, esce dal novero delle imprese in potenziale conflitto'.
Senza contare peraltro che, effettivamente, era ben a conoscenza dello Parte_1 svolgimento di attività con oggetto sociale analogo, avendo prestato attività lavorativa di tipo subordinato sin dal 2007 - e dunque nelle more della liquidazione della -, con la qualifica CP_2 di “elettricista”, assunto dalla costituita dal convenuto (v. modello Controparte_3
Unilav prodotto dal convenuto e contenuto della denuncia allegata alla memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. dell'attore).
Infine, in relazione agli inadempimenti del convenuto non può ritenersi che l'omessa conservazione delle scritture contabili sia condotta che può essere assunta, per sé sola, quale fonte di un diritto al risarcimento;
invero la tenuta irregolare dei libri e delle scritture contabili, sebbene accertata, non è causa di responsabilità risarcitoria dell'amministratore ove non sia dimostrato che dette irregolarità abbiano comportato effettivamente il depauperamento del patrimonio sociale.
L'omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili è dunque condotta che non può essere assunta quale fonte di un diritto al risarcimento ove non si dimostri che essa sia stata causa di violazioni che hanno prodotto un danno alla società, ai creditori o ai terzi (così fra le tante Cass. S.U. n. 9100/20152): rapporto di causalità e danno che, però, nel caso di specie, non sono stati neppure specificamente allegati, con la conseguenza che nulla può essere riconosciuto in favore dell'attore a tale titolo.
In definitiva, pertanto, la domanda spiegata dall'attore, rimasta priva di adeguato supporto probatorio, va respinta.
L'inadempimento perpetrato dal convenuto e la violazione dell'ultimo comma dell'art. 2312
c.c. nei termini già precisati costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite;
per le medesime ragioni sono poste definitivamente a carico del convenuto le spese per la c.t.u. già liquidate con separato decreto.
5
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_1 così dispone:
RESPINGE ogni domanda dell'attore; DICHIARA compensate le spese di lite;
PONE definitivamente a carico del convenuto le spese per la c.t.u. liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
6