Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Segue verbale d'udienza del 10/4/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281- sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 9152/2021 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato a margine dell'atto di Parte_1 citazione, dall'avv. Gaetano Ferrante e dall'avv. Davide Nitto, presso il cui studio elettivamente domicilia in S. Egidio del Monte Albino (SA), alla via Nazionale n. 253;
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 generali alle liti per notaio di del 16.12.2019, rep. N. 79987, dall'avv. Francesco Persona_1 CP_1
Tedesco, con il quale elettivamente domicilia in , al l.go Pioppi n. 1. CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Entrambe le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale allegato.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.11.2021, conveniva dinanzi al Tribunale Parte_1 di Salerno la e il . Controparte_1 Controparte_2
Ed invero, l'odierno attore esponeva di essere proprietario di un terreno con piccolo fabbricato, corte esclusiva, box/ripostiglio ed annesso terreno siti nel Comune di Capaccio (SA), alla via Litoranea
Foce Sele, confinanti sul lato est con la S.P. n. 175 e sul lato nord con un terreno di proprietà dell' . Controparte_3
Rappresentava che in diverse occasioni, verificatesi a partire dall'anno 2016, detti beni venivano danneggiati a causa della caduta di rami, arbusti o tronchi di albero provenienti dai richiamati terreni
più in particolare, dopo aver riferito di alcuni eventi dannosi accaduti tra l'anno 2016 e l'anno 2020, evidenziava che gli episodi più gravi si verificavano all'inizio dell'anno 2021, allorquando la caduta di alcuni alberi determinava ingenti danni ai propri beni e la materiale impossibilità di utilizzo degli stessi. Provvedeva pertanto a segnalare l'accadimento alla Polizia Municipale di Capaccio che, intervenuta in sopralluogo in data 16.2.2021, accertava la caduta nella proprietà del di un Parte_1 albero di grosso fusto proveniente dal terreno di proprietà dell'Ente Provincia di Salerno.
L'evento in esame veniva quindi segnalato alla che comunicava al Comune di Controparte_1
Capaccio (SA) ed al Comando del Corpo Forestale dello Stato la prossima rimozione di alcuni alberi presenti lungo la scarpata di sua pertinenza alla via Foce Sele ritenuti un pericolo per l'incolumità di cose e/o persone, intervento che tuttavia non veniva poi realizzato.
L'odierno attore esponeva, inoltre, che nel medesimo periodo la caduta di alcuni alberi, rami e arbusti provenienti dal terreno al confine nord della sua proprietà danneggiava il fabbricato ivi presente determinandone l'impossibilità di utilizzo, circostanza segnalata all'Ente competente, e cioè l'
[...]
senza ottenere alcun riscontro. Controparte_3
Evidenziati gli interventi posti in essere a proprie spese per far fronte ai danni subiti in occasione dei richiamati eventi dannosi, concludeva chiedendo che fosse accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della e del quale titolare dell' CP_1 CP_1 Controparte_2 [...]
per i fatti di causa, con conseguente condanna della prima al pagamento della somma Controparte_3 di € 1.532,00, e del secondo al pagamento della somma di € 8.800,41 a titolo di risarcimento dei danni rispettivamente cagionati al proprio fondo, con condanna solidale dei convenuti al pagamento dell'ulteriore somma di € 416,00 per rimborso spese sostenute per CTP e della somma da determinarsi in corso di causa a titolo di risarcimento del danno morale e del danno da mancato utilizzo dei beni in parte
qua, oltre rivalutazione e interessi, vinte le spese di lite con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.3.2022, si costituiva in giudizio la , eccependo preliminarmente la prescrizione di ogni Controparte_1
pregiudizio subito dall'attore anteriormente al quinquennio precedente la notifica della citazione.
Evidenziando, nel merito, l'insussistenza di una propria responsabilità per i fatti di causa e contestando l'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, concludeva chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.3.2022, si costituiva in giudizio il
[...]
eccependo preliminarmente la carenza della propria legittimazione Controparte_2
passiva; in particolare, evidenziava come le agenzie fiscali siano autonomi soggetti di diritto in grado di resistere nelle controversie instaurate successivamente alla loro costituzione a mezzo del direttore che ne ha la rappresentanza. Rilevava, inoltre, che non potesse comunque configurarsi alcuna responsabilità in capo all'Amministrazione statale non essendo la stessa titolare degli oneri di manutenzione del fondo oggetto di causa, il quale risultava essere riportato in Catasto in ditta “Demanio Pubblico dello Stato – Ramo
Bonifiche”, con conseguente competenza gestoria attribuita alla Regione Campania ai sensi del d.lgs.
112/1998 e del d.lgs. 96/1999 in attuazione della legge 59/1997.
Contestando, infine, la genericità dell'avversa pretesa e l'inesistenza del danno patrimoniale asseritamente patito da controparte, concludeva instando per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 2.11.2022 veniva rigettata la richiesta di chiamata in causa dell Controparte_3 formulata per conto dell'attore e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
Con successiva ordinanza del 9.3.2023, ritenuto opportuno, in via del tutto preliminare rispetto alle richieste istruttorie delle parti, statuire con sentenza circa il potenziale difetto di titolarità passiva del rapporto per cui è causa in capo al convenuto in giudizio, la causa veniva rinviata per la CP_2 precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 20.9.2023.
Sicché, con sentenza parziale del 20.9.2023, veniva rigettata la domanda di risarcimento formulata da parte attrice nei confronti del;
veniva rigettata la domanda Controparte_2 di condanna del al pagamento della somma di € 416,00 per Controparte_2 la redazione della CTP dell'arch. ; veniva disposta la condanna dell'attore alla refusione delle Per_2 spese di lite in favore del e la causa veniva rimessa sul ruolo Controparte_2
per la prosecuzione de giudizio con riguardo alle ulteriori domande formulate da parte attrice nei confronti della . Controparte_1
Svolta l'istruttoria orale, con ordinanza dell'11.9.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'odierna udienza, ove le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale allegato.
La domanda è fondata nei limiti di quanto si dirà.
In linea del tutto preliminare, occorre rilevare l'inutilizzabilità della documentazione depositata dall'attore in allegato alla nota del 20.11.2023, i quanto prodotta oltre i termini previsti dall'art. 183
c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis alla presente controversia.
Con ordinanza del 20.9.2023, veniva infatti segnalata la circostanza che non risultavano prodotti in atti i documenti pure indicati in allegato all'atto di citazione alle lett. b); e); f); g); h); i); j).
Con successiva nota del 20.11.2023, il procuratore di parte attrice depositava comunque tale documentazione dichiarando che: “nell'atto di citazione si dichiarava il deposito in fascicolo telematico di alcuni documenti che, per mera dimenticanza non venivano effettivamente allegati”.
Ne deriva, pertanto, l'inutilizzabilità di tale documentazione, né venivano allegati, prima ancora che provati, gli elementi costitutivi dell'istituto di cui all'art. 153, II comma c.p.c. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione formulata da parte dell'ente convenuto in relazione ai pregiudizi subiti dall'attore anteriormente al quinquennio precedente alla data di notifica dell'atto di citazione.
Sul punto, occorre rilevare che i danni di cui il chiede il ristoro in questa sede sono stati Parte_1 causati, secondo quanto ricostruito dallo stesso attore in citazione, da eventi verificatisi all'inizio dell'anno 2021.
A pagina 3 dell'atto di citazione, infatti, l'attore riferiva che: “all'inizio dell'anno 2021, verificata la caduta di diversi alberi radicati nei detti fondi di pertinenza dei convenuti nella sua CP_4 proprietà ed il pesante danneggiamento dei fabbricati all'interno della detta sua proprietà, provvide
a segnalare alla Polizia Municipale di Capaccio gli accadimenti, ottenendo l'intervento in sopralluogo da parte degli Agenti e in data 16/2/21. Detti Agenti CP_5 Controparte_6
di P.M. provvidero a comunicare alla Provincia di , con nota prot. n° 81/2021 quanto CP_1 poterono verificare ed attestare, ovvero che l'albero di grosso fusto, radicato sulla scarpata di via
Foce Sele, era caduto nella proprietà del signor L'albero caduto e radicato sulla Parte_1 scarpata risultava sulla proprietà dell'Ente Provincia di ”. CP_1
Sempre dalla lettura dell'atto di citazione, è possibile evincere che i lavori eseguiti sulla proprietà del sig. in seguito ai danni subiti per la caduta di alberi provenienti dal confine est della sua Parte_1 proprietà, e dei quali l'attore chiedeva il ristoro nei confronti della quale ente Controparte_1 proprietario della S.P. 175, venivano realizzati in diretta conseguenza di eventi verificatisi nell'anno
2021.
Allo stesso modo, infine, il teste dichiarava di aver eseguito lavori edili Testimone_1 in favore dell'attore tre il 2021 ed il 2022 e riferiva: “Ricordo che effettivamente vi era un albero caduto dal lato di confine con il terreno della Provincia sul fondo dell'attore”.
Tanto premesso, alcun dubbio si pone in merito al fatto che per il diritto al risarcimento così formulato non risulta maturato il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c.
Inoltre, deve rilevarsi che l'odierno attore si doleva dei danni patiti dai beni siti all'interno del proprio fondo in conseguenza della caduta di alberi piantumati sulla scarpata della S.P. 175, lungo il confine est della propria proprietà.
Sotto tale specifico profilo, quindi, instava per il risarcimento del danno invocando sia il titolo di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., che il paradigma generale della responsabilità aquiliana rappresentato dall'art. 2043 c.c.
Con riguardo allo speciale regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., occorre in questa sede ribadire come l'istituto in commento presupponga il fatto che il danno sia cagionato da una cosa nei cui confronti il soggetto chiamato a risponderne eserciti un concreto potere di custodia. In tal senso, fondamentale elemento costitutivo di tale specifica tipologia di illecito civile, risulta l'intrinseca potenzialità offensiva della res: ed invero, pur non essendo necessario che la cosa sia pericolosa (Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2002, n. 10641), occorre accertare che la res sia la causa diretta del danno, nel senso cioè dell'idoneità della stessa a cagionare potenzialmente la lesione pregiudizievole di una situazione giuridica subiettiva.
In altre parole, è necessario che la causa diretta del danno sia la res e che la stessa non costituisca soltanto la mera occasione del sinistro, come ad esempio nel caso in cui la cosa venga utilizzata dall'azione dell'uomo per cagionare il danno, trovando in tal caso applicazione il più generale disposto di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, 15.2.2000, n. 1682).
Ulteriore elemento costitutivo dell'illecito risulta la sussistenza di un potere di custodia intercorrente tra la cosa ed il soggetto chiamato a rispondere del danno da essa cagionato.
In tal senso, risulta sufficiente la concreta disponibilità del bene da parte del custode, secondo un'effettiva relazione di fatto, cui si accompagni un potere di governo della cosa, di tal guisa da legittimare un concreto dovere di controllo sulla stessa, a prescindere dal fatto che sia stata assunta una specifica obbligazione custodiale stricto sensu intesa da parte del responsabile (Cass. Civ., Sez.
III, 2.12.2021, n. 38089).
Sicché, si è avuto modo di ribadire come il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia carattere obiettivo, essendo sufficiente, per il danneggiato, la dimostrazione di aver subito un danno eziologicamente riconducibile alla res su cui venga esercitato un concreto potere di custodia da parte del soggetto responsabile (Cass. Civ., Sez. VI, 30.10.2018, n. 27724).
Sotto tale specifico profilo, invero, non v'è dubbio circa il fatto che l'accertamento causale sia improntato al paradigma penalistico degli artt. 40 e 41 c.p.: in tal senso, la riconducibilità eziologica del danno-evento alla condotta oggetto di contestazione presuppone che, alla stregua della legge scientifica di copertura - ovvero di una massima di esperienza, nel caso della causalità “psichica”-,
l'evento concreto sia effettivamente ricollegabile alla condotta, secondo un elevato livello di probabilità logica.
Pertanto, non rileva tanto la probabilità statistica di verificazione di quel determinato evento, date quelle specifiche condizioni di fatto, sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura: appare invece decisivo il riscontro dell'esclusione di eventuali fattori alternativi di causazione dello specifico evento concreto oggetto di contestazione.
In tal senso, tanto maggiore risulta la percentuale statistico-probabilistica di verificazione dell'evento sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura, tanto minore risulterà lo sforzo motivazionale atto a dimostrare l'insussistenza di eventuali fattori alternativi che in concreto abbiano potuto incidere sulla verificazione dell'evento. E, inversamente, basse percentuali statistico- probabilistiche di verificazione dell'evento alla stregua dell'applicazione della legge scientifica non escludono la possibilità di ritenere accertato in concreto il nesso causale in parte qua, laddove sia opportunamente dimostrata l'esclusione di fattori concreti alternativi di causazione dell'evento, di tal guisa da far ritenere, in concreto, che l'effettiva verificazione dell'evento sia riconducibile, secondo un adeguato livello di probabilità logica, a quel concreto antecedente causale, quantunque lo stesso, in astratto, non avesse significative probabilità statistiche di cagionare quel determinato tipo di evento.
E non v'è dubbio circa il fatto che se in sede penalistica lo standard probatorio necessario per ritenere accertata la sussistenza del nesso eziologico in parte qua debba ispirarsi al principio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. Pen., SS.UU., 11.9.2002, n. 30328), diversamente dicasi per quanto concerne il paradigma probatorio proprio del giudizio civile, ispirato al criterio del “più probabile che non”.
Infine, il principio condizionalistico, alla base dell'elaborazione giuridica del nesso eziologico, deve necessariamente contemperarsi, con specifico riguardo ai decorsi causali atipici, con il paradigma della causalità adeguata, dovendosi pertanto escludere la riconducibilità eziologica di eventi del tutto avulsi dal fattore causale, secondo un giudizio di prevedibilità da formularsi ex ante, alla stregua del criterio dell'id quod plerumque accidit.
Tanto premesso, una volta accertata l'esistenza del nesso eziologico intercorrente tra il danno e la cosa in custodia, graverà sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, che abbia efficacia determinante nella causazione dell'evento dannoso: in tal senso, per imprevedibilità dovrà intendersi l'oggettiva inverosimiglianza dell'evento, laddove invece l'eccezionalità attiene alla straordinarietà, sotto il profilo della verificazione statistica dell'evento, dato quel determinato antecedente causale.
Se tant'è, quindi, una volta accertati i presupposti de quibus, incomberà sul custode la prova contraria dell'inesistenza del nesso causale in parte qua, ovvero la riconducibilità dell'evento concreto ad un fatto concretamente non prevedibile, né evitabile.
Venendo al caso di specie, occorre rilevare come ha costituito oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale la possibilità applicativa dell'istituto di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. con riferimento ai beni rientranti nella sua disponibilità.
Ed invero, secondo una prima impostazione, nelle ipotesi in esame avrebbe dovuto escludersi l'applicabilità dell'illecito de quo anzitutto tenuto conto del fatto che, per definizione, considerata l'entità e l'estensione dei beni rientranti nella disponibilità della P.A., alcuna possibilità di controllo sugli stessi sarebbe risultata possibile in parte qua, così dovendosi escludere un rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. Di qui l'elaborazione attinente al concetto di “insidia” o “trabocchetto”, la cui sussistenza avrebbe costituito elemento discriminante per verificare, in concreto, la sussistenza di una culpa in capo alla
P.A. custode del bene pubblico, in virtù del paradigma generale di cui all'art. 2043 c.c.
Tale orientamento è stato progressivamente superato, alla stregua di un'impostazione costituzionalmente orientata (a partire da Cort. Cost., 10.5.1999, n. 156), nella logica secondo cui la sola natura pubblica del bene non possa escludere la configurabilità del rapporto di custodia, dovendo quindi essere oggetto di rigoroso accertamento la sussistenza di elementi atti a riscontrare l'insuscettibilità del bene demaniale, per la sua dimensione, ovvero per le sue caratteristiche ontologiche, ad essere oggetto di un rapporto di custodia.
Sulla scorta di tali presupposti, quindi, si è ritenuto effettivamente configurabile in capo alla P.A. un potere-dovere di custodia avente ad oggetto beni pubblici, secondo lo schema di cui all'art. 2051 c.c.
(ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 18.06.2019, n. 16295).
Con riguardo all'onere della prova gravante sull'ente pubblico titolare del bene sottoposto alla sua custodia, lo stesso dovrà quindi consistere, in concreto, nel dare atto che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che la stessa res abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 14.7.2020, n. 6826).
Resta comunque ferma la possibilità, da parte del danneggiato, di invocare il più generale parametro di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., dovendo in tal senso onerarsi di dare prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano;
si è avuto modo di rilevare come incomba sul danneggiato l'onere di un'opzione chiara, benché anche solo di alternatività o reciproca subordinazione, tra l'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. e quella della responsabilità ex art. 2051 c.c., considerata la diversità degli elementi costitutivi dei due diversi titoli di responsabilità (Cass. Civ., Sez. III,
1.2.2018, n. 2480).
Sicché, sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche dovrà valutarsi il caso concreto dedotto in parte qua.
In via preliminare, deve anzitutto evidenziarsi che quest'ultima aveva dedotto in maniera del tutto generica, nella propria comparsa di costituzione e risposta, che l'abitazione del sig. Parte_1 danneggiata dall'evento descritto in citazione, si trovava ad una distanza di circa 15 mt. dal confine provinciale e che fosse presumibile che: “visto lo stato dei luoghi e la distanza del fondo attoreo dal con-fine stradale, che i danni, anche ove dimostrati, siano attribuibili ad essenze erboree provenienti da
terreni vicini e, secondo la prospettazione di controparte, appartenenti alla ovvero Controparte_3 essi siano riconducibili ad eventi atmosferici non prevedibili e quindi a caso fortuito.”
Occorre rilevare, inoltre, nel verbale di sopralluogo del 28.2.2022 depositato in atti da parte della convenuta, era dato rilevare che “all'inizio del 2021 si sono verificati nella proprietà e sugli immobili dell'attore episodi di caduta alberi molto più gravi e pericolosi, che determinarono, da un lato, ingenti danni alla proprietà detta e, dall'altro, la materiale impossibilità di utilizzo degli stessi immobili da parte dell'attore e della famiglia. Inoltre, gli agenti di P.M. provvidero a continuare a sollecitare la , con nota prot. n. 81/2021, quanto potevano verificare ed attestare, Controparte_1
ovvero" che l'albero di grosso fusto, radicato sulla scarpata di via Foce Sele, era caduto nella proprietà del sig. L'albero caduto e radicato sulla scarpata, risultava sulla proprietà Parte_1
dell'Ente , e comunicarono la pericolosità di altri alberi. Da sopralluogo Controparte_1
effettuato il giorno 02.12.2021 alle ore 14.30 circa, si è costatato che nella scarpata proprietà di questo Ente Provincia vi sono radicate alcune essenze di alberi tra le quali " Controparte_7
di alto fusto, qualche albero di Eucalipto è stato abbattuto, dallo stesso proprietario
[...]
dell'immobile confinante la scarpata. Con molta probabilità, la caduta degli stessi è stata dovuta ai forti venti e temporali abbattutosi nella zona, si ritiene pertanto che l'evento sia dovuto ad un caso fortuito. Si precisa inoltre che dagli atti disponibili, vedi anche richiesta verbale autorità, che il giorno 03.03.2021 con prot. 7954 il comando Vigili Urbani di Capaccio interveniva sul luogo e redigeva apposito verbale di costatazione, riferendo lo stato dei luoghi e precisamente che gli alberi che si trovavano sulla scarpata erano pericolosi, insecchiti, e cadenti richiedevano ulteriore sopralluogo per verificarne lo stato di pericolosità delle essenze di piante ad alto fusto radicate sulla scarpata di proprietà provinciale”.
Ancora, risulta prodotta in atti la comunicazione inoltrata alla Provincia di dal comando della CP_1
Polizia Municipale di Capaccio, allegata alla nota depositata da parte attrice in data 25.11.2021. Con tale comunicazione, veniva riferito che gli agenti intervenuti sui luoghi di causa in servizio di sopralluogo il giorno 16.2.2021, alle ore 10:45, su segnalazione dell'attore, avevano verificato che:
“l'albero di grosso fusto, radicato sulla scarpata di via Foce Sele, era caduto nella proprietà del signor L'albero caduto e radicato sulla scarpata risultava sulla proprietà dell'Ente Parte_1
Provincia di Salerno.
Considerato che
, su detta scarpata, insistono altri alberi che possono rappresentare pericolo, si richiede un Vs. tempestivo intervento al fine di rimuovere l'albero caduto
e di impedire ulteriore pericolo a cose e persone derivante dall'eventuale caduta di altri alberi”.
Sicché, sulla scorta degli elementi di prova in atti, è senz'altro adeguatamente provato che l'albero di grosso fusto oggetto di contestazione era innestato “sulla scarpata di via Foce Sele”, così ricadendo nella proprietà dell'ente convenuto.
Sotto tale profilo, invero, alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che la scarpata posta lungo il confine della S.P. 175 rappresentasse una pertinenza della strada provinciale (arg., ex plurimis, da
Cass. Civ., Sez. III, 10.1.2017, n. 260), così rientrando nell'alveo della proprietà provinciale. Inoltre,
è provata l'effettiva disponibilità in fatto dell'immobile in capo alla Provincia di;
per altro CP_1
verso, posta la sua intrinseca pericolosità, in considerazione della sua funzione, oltre che del relativo potere di custodia che su di essa vanta il proprietario della strada, deve senz'altro ritenersi che l'ente convenuto sia custode della res in esame, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ.,
Sez. 20.11.2020, n. 26527).
Né, a fronte di tali significativi elementi di prova, risulta in altro modo allegato, prima ancora che provato che, per contro, tale pertinenza non rientrasse nell'alveo della disponibilità in fatto del predetto ente territoriale.
Inoltre, alcun dubbio può porsi in merito all'effettiva concreta controllabilità dell'immobile in esame, posta la sua materiale inerenza ad una strada pubblica, destinata al transito anche veicolare. Non sono stati in alcun modo dedotti significativi riscontri atti, per contro, a rilevare non solo l'assoluta impossibilità di controllo del bene in esame, ma che, tra l'altro, lo stesso danno dovesse imputarsi a fattori terzi del tutto irriducibili alla sfera di sorveglianza dell'odierno convenuto.
Né risultano in alcun modo allegati, prima ancora che provati, gli elementi costitutivi del caso fortuito.
Ne consegue, pertanto, come risulti sufficientemente provata la versione dei fatti prospettata dall'attore, con conseguente riscontro del nesso eziologico intercorrente tra il danno da questi lamentato e la cosa in custodia, dal momento che la condotta omissiva dell'ente convenuto, consistita nell'omessa manutenzione della scarpata pertinenziale alla S.P. 175 e confinante con il fondo del
[...]
, alla stregua degli elementi di prova in atti, ha determinato la verificazione dell'evento Pt_1 dannoso oggetto di contestazione. Sicché, alla stregua delle generiche deduzioni prospettate dall'ente provinciale sul punto, è ragionevole ritenere che, laddove la scarpata fosse stato oggetto di corretta manutenzione, l'evento non si sarebbe verificato nelle modalità oggetto di contestazione in questa sede.
Non è stata inoltre in alcun modo riscontrata la generica doglianza prospettata per conto di parte convenuta secondo cui gli alberi sarebbero caduti, invece, da altri fondi.
Risultano pertanto integrati tutti gli elementi costitutivi del titolo di responsabilità di cui all'art. 2051
c.c.
Né l'ente convenuto ha dato prova che la verificazione del sinistro fosse addebitabile, come visto, al caso fortuito;
sotto tale specifico profilo, infatti, la si limitava genericamente a Controparte_1 dedurre, nella propria comparsa di costituzione e risposta, che i danni denunciati erano riconducibili:
“ad eventi atmosferici non prevedibili e quindi a caso fortuito”, volendo far intendere che l'eccezionale natura del fenomeno atmosferico dedotto avrebbe interrotto il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed i danni subiti dall'attore.
Tuttavia, parte convenuta non forniva alcuna prova a sostegno delle proprie asserzioni, non essendo in grado di dimostrare che l'intensità del vento sarebbe stata di tale portata da essere in grado, da sola, di causare i danni lamentati da controparte anche nell'ipotesi di scrupolosa manutenzione e pulizia della scarpata e degli alberi ivi piantumati, dovendo ritenersi che un evento temporalesco di particolare forza ed intensità, tale da caratterizzarsi come evento eccezionale rispetto ai normali canoni della meteorologia, possa astrattamente integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, solo quando costituisca causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (cfr., in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 24.9.2015, n. 18877).
Accertata la responsabilità della in relazione al danno subito dall'attore, la Controparte_1
convenuta va dunque condannata al risarcimento dei danni patrimoniali arrecati al fondo del sig.
[...]
, secondo quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata. Pt_1
Sul punto, viene in rilievo quanto dichiarato dal teste , il quale riferiva, in relazione ai lavori Tes_1 eseguiti sul fondo dell'attore in conseguenza dell'evento dannoso in parte qua: “ho svolto i lavori di sistemazione parziale del tetto, nonché il parziale rifacimento dell'intonaco, oltre alla pitturazione dell'intonacato per conto dell'attore. Per tali lavori sono stato pagato previo versamento dell'importo di
€ 1.342,00, regolarmente fatturato in favore dell'attore”.
Risulta pertanto adeguatamente provato che, a seguito della caduta dell'albero oggetto di contestazione,
l'odierno attore fosse stato costretto a sostenere la spesa di € 1.342,00.
Né risulta essere stato prospettato da parte dell'ente convenuto alcun elemento di segno contrario finalizzato a determinare una diversa quantificazione degli importi in esame, a fronte del quadro probatorio così riscontrato in atti;
tra l'altro, alcuna specifica contestazione veniva dedotta con riguardo alla congruità dell'importo in esame.
Tanto premesso, la va condannata al ristoro del danno patrimoniale patito Controparte_1 dall'attore, quantificato nella somma di € 1.342,00, emersa all'esito dell'istruttoria.
Trattandosi di debito di valore, va preliminarmente rilevato che, quanto alla liquidazione del danno patrimoniale, tale importo va rivalutato anno per anno dalla data del 31.7.2021, in cui veniva dedotto l'esborso, secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Sulla somma progressivamente rivalutata sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (Cass.
Civ., SS.UU., 17.2.1995, n. 1712), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Del tutto sfornita di prova risulta altresì la domanda di risarcimento del danno “morale da pericolo e da mancato utilizzo del fabbricato di proprietà dell'attore”.
Sotto tale profilo, infatti, non risulta in alcun modo allegata la configurabilità di uno specifico pregiudizio di natura non patrimoniale nel caso di specie patito da parte dell'odierno attore.
È infine inammissibile la domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato utilizzo degli immobili nella disponibilità dell'attore. Trattasi, invero, di domanda tardivamente formulata soltanto in sede di nota conclusiva, avendo l'attore formulato in sede di citazione la sola richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale derivante “da mancato utilizzo dell'immobile e da pericolo”.
Per altro verso, e a tutto voler concedere, a fronte degli elementi di prova in atti, non risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato che, tenuto conto della tipologia di danno patito da parte dell'odierno attore, obiettivamente imputabile alla , effettivamente non Controparte_1
risultassero utilizzabili gli immobili nella disponibilità del sig. . Parte_1
Sono inoltre inammissibili le domande di risarcimento del danno derivante dagli esborsi sostenuti per l'importo di € 3.000,00, in virtù della fattura n° 26 del 21/7/2021, nonché dell'importo di € 3.050,00 in virtù della fattura n° 44 del 18/7/2022. Sotto tale profilo, infatti, trattasi di voci di danno richieste per la prima volta nei confronti della soltanto in sede di nota conclusiva. Tra Controparte_1
l'altro, e a tutto voler concedere, non v'è nemmeno prova dell'esborso tenuto conto della tardiva produzione in atti delle fatture indicate in allegato alla nota conclusiva.
Le spese di lite devono essere compensate per la quota dei tre quarti tenuto conto del limitato accoglimento delle istanze di parte attrice;
la restante quota di un quarto segue la soccombenza dell'ente provinciale ed è liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi del relativo scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., corrispondente alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto della natura giuridica delle questioni prospettate dalle parti, nonché della complessità della lite, con attribuzione in favore dell'avv. Gaetano Ferrante e dell'avv. Davide Nitto.
Devono infine essere rimborsate tra le spese vive del giudizio anche gli esborsi necessari per il conferimento dell'incarico di consulenza di parte, per l'importo complessivo di € 416,00: sotto tale profilo, deve ritenersi congruamente provata l'onerosità della prestazione, nonché l'effettivo esborso così dedotto, tenuto conto della notula prodotta in allegato alla nota conclusiva (arg., ex plurimis, da
Cass. Civ., SS.UU., 10.7.2007, n. 16990; Sez. III, 15.10.2024, n. 26729).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'interesse di nei Parte_1 confronti della , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1
provvede:
1) condanna la , al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di € Controparte_1
1.342,00 oltre rivalutazione ed interessi come precisato in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
3) dichiara l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato utilizzo degli immobili, nonché di quella attinente al danno derivante dagli esborsi sostenuti per l'importo di € 3.000,00, in virtù della fattura n° 26 del 21/7/2021, nonché dell'importo di € 3.050,00 in virtù della fattura n° 44 del 18/7/2022, tardivamente formulate in sede di nota conclusiva;
4) compensa per la quota di tre quarti le spese di lite e condanna la alla Controparte_1 refusione della restante quota di un quarto delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in € 680,00 per spese vive ed in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Davide Nitto e dell'avv. Gaetano Ferrante.
Così deciso in Salerno, il 10.4.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato