Articolo 3 della Legge 30 giugno 1950, n. 536
Articolo 2
Versione
16 agosto 1950
Art. 3.
Alla copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento si provvede, per tutta la durata, della validita del provvedimento medesimo, con i normali fondi a disposizione delle singole Amministrazioni per il pagamento delle "indennita' di trasferimento e per il rimborso delle spese di trasporto al personale di ruolo di nuova nomina e a quello collocato a riposo e alle famiglie degli impiegati morti in attivita' di servizio".

Entrata in vigore il 16 agosto 1950