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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/02/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 596/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente estensore
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 596 del Ruolo generale dell'anno 2023,
promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Fabrizio Cipollini (fax: 0736.781739; pec: Email_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ascoli Piceno, Via delle Torri,
n. 13;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Vinicio Simoni (fax: 0734/995517; pec:
1 ed elettivamente domiciliata presso il Email_2
suo studio in Porto Sant'Elpidio, Via Monte Rosa, n. 5;
-appellata-
E
, in persona del suo liquidatore Controparte_2
(C.F. ; CP_2 C.F._2
-appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 90/2023 del Tribunale di Ascoli
Piceno, pubblicata in data 22.2.2023 e non notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) riformare la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 90/2023 (RGN
970/2018), giudice dott.ssa Enza Foti, depositata il 22.2.2023, non notificata nella parte in cui omette di riconoscere che il sinistro del 9.9.2015 per cui è causa avveniva per responsabilità prevalente del sig. in misura CP_3
pari al 70% ovvero in quella diversa misura da disporsi a cura dell'adita Corte, condannando quindi in solido ai sensi del 144 D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 la , in persona del liquidatore sig. Controparte_2 CP_2
, e la in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_1
tempore, a risarcire in favore dell'appellante, per i titoli dedotti in narrativa, la
somma complessiva che parrà di Giustizia anche alla luce della riforma richiesta per i successivi capi della sentenza;
2 2) riformare altresì la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 90/2023 (RGN
970/2018), giudice dott.ssa Enza Foti, depositata il 22.2.2023, non notificata nella parte in cui non riconosce in capo all'appellante sig. tutti i Parte_1
profili risarcitori ad egli spettanti con particolare riguardo alla liquidazione del
c.d. danno morale nei termini esposti nella narrativa;
3) riformare altresì la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 90/2023 (RGN
970/2018), giudice dott.ssa Enza Foti, depositata il 22.2.2023, non notificata nella parte in cui non riconosce in capo all'appellante sig. tutti i Parte_1
profili risarcitori ad egli spettanti con particolare riguardo alla liquidazione del
c.d. danno patrimoniale emergente disponendone la liquidazione se del caso in
via equitativa nei termini esposti nella narrativa;
4) riformare infine la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 90/2023 (RGN
970/2018), giudice dott.ssa Enza Foti, depositata il 22.2.2023, non notificata nella parte in cui compensa le spese di lite, le anticipazioni e le spese di ctu;
5) condannare per l'effetto delle suesposte richieste, le controparti alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio ai sensi del D.M. n. 55/2014 così
come modificato dal D.M. 37/2018 e D.M. 147/2022, oltre spese ed oneri accessori di ogni fase del giudizio.
Il tutto entro il limite dichiarato di € 26.000.”
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
NEL MERITO rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 90/2023 nei confronti della compagnia
[...
[...] in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di Controparte_4
spese e competenze del grado di giudizio ex articolo 91 cpc.”
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 90/2023 il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva parzialmente la domanda ex art. 144 D. Lgs. n. 209/2005 proposta da nei Parte_1
confronti di e , Controparte_1 Controparte_2
dichiarando la pari responsabilità ex art. 2054 c.c. in capo all'attore ed al conducente del veicolo in relazione al sinistro occorso in data 9.9.2015.
L'attore assumeva che, mentre percorreva la via del Commercio di Ascoli Piceno alla guida del motociclo BMW R1200, tg. BV00547, con direzione Ovest-Est, era stato sorpassato dall'autocarro Peugeot, tg. BL380GK, di proprietà della
[...]
assicurato con la compagnia e condotto da CP_2 Controparte_1
il quale improvvisamente aveva svoltato a destra, omettendo di CP_3
azionare l'indicatore di direzione e ponendosi improvvisamente davanti alla direzione di marcia del veicolo condotto dall'attore.
Il giudice di primo grado, in particolare, rilevato che nessuno dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro aveva fornito prova idonea a superare la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.p.c., riconosceva la pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro. Per l'effetto, il Tribunale riduceva della metà gli importi dovuti ad quantificati in Parte_1
complessivi 4.269,75 €, somma già rivalutata, a titolo di danno non patrimoniale e 425,55 €, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di danno patrimoniale.
4 Avverso detta sentenza propone appello chiedendo riconoscersi Parte_1
la responsabilità prevalente di e condannarsi, per l'effetto, la CP_3 [...]
e in solido, ai sensi dell'art. 144 Controparte_2 Controparte_1
D. Lgs. n. 209/2005, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante,
comprensivi del danno morale e del danno patrimoniale emergente, con solidale condanna delle appellate alla rifusione delle spese di lite.
Si costituisce chiedendo il rigetto dell'avverso gravame. Controparte_1
La , contumace in primo grado, non si è Controparte_2
costituita neppure nel presente grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello censura la sentenza impugnata Parte_1
nella parte in cui il primo giudice, ritenendo che nessuna delle parti avesse fornito prova idonea a superare la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2,
c.c., dichiarava la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro.
L'appellante deduce al riguardo che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la condotta posta in essere dal conducente del furgone aveva avuto un'incidenza causale maggiore rispetto alla propria, avendo l'autocarro effettuato una manovra di svolta repentina.
Tale circostanza sarebbe comprovata dal punto d'urto, localizzato nella parte anteriore-laterale dell'autocarro, oltre che dalle tracce di scorrimento di 18 metri
5 lasciate sull'asfalto dal motoveicolo: elementi che dimostrerebbero che l'appellante non aveva avuto il tempo di azionare i freni.
Per l'effetto, parte appellante chiede quindi di riconoscere la responsabilità prevalente di con conseguente condanna della compagnia CP_3
assicurativa e del proprietario del veicolo al risarcimento dei danni subita in misura pari al 70%, ovvero nella diversa misura ritenuta congrua.
1.1. Il motivo appare infondato.
1.2. Non sussistono elementi di prova certi da cui poter desumere la responsabilità esclusiva dell'uno o dell'altro dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, né per poter determinare la diversa incidenza causale delle condotte colpose di ciascuno, sicché deve affermarsi la corresponsabilità di Parte_1
e ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. e, dunque, in misura
[...] CP_3
paritaria.
1.3. Non risulta anzitutto provata la dedotta manovra di sorpasso da parte del conducente dell'autocarro.
1.4. Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel rapporto redatto dagli agenti intervenuti in occasione del sinistro risulta infatti che il motociclo condotto dall'attore si sia immesso (all'altezza dell'intersezione con via dei
Peschi) nella via del Commercio, con la stessa direzione di marcia dell'autocarro; successivamente l'autocarro aveva svoltato a destra ed il motociclo era andato a collidere con la fiancata anteriore destra dell'autocarro; l'attore perdeva dunque il controllo del mezzo e cadeva a terra, l'autocarro si fermava invece
6 lasciando 2,20 mt di frenata (sulle ruote anteriori), mentre il motociclo si arrestava dopo 18 metri di scarrocciamento sull'asfalto.
Nelle stesse dichiarazioni rese dal ai Carabinieri di Ascoli Piceno, del Pt_1
resto, egli ha riferito che il motoveicolo da lui condotto si era immesso sulla via percorsa dall'autocarro, procedendo dapprima “affiancato” ed in seguito rimanendo “leggermente dietro lo stesso”.
Risulta dunque che egli abbia omesso di mantenere la prescritta distanza di sicurezza o, comunque una distanza idonea a consentire l'arresto del mezzo, nonchè di tenere una condotta di guida ed in particolare una velocità adeguata alle condizioni dei luoghi, considerando la prossimità dell' incrocio, come confermato dal lungo scarrocciamento( 18 mt.) del motoveicolo da lui condotto.
1.5. Del pari, ha effettuato una manovra di svolta a destra senza CP_3
assicurarsi dell'assenza di veicoli che procedevano in quella direzione. Né, d'altra parte, risulta dimostrato che il guidatore abbia segnalato la svolta a destra con gli indicatori direzionali.
1.6. Pertanto, l'espletata istruttoria non consente di accertare in che misura le condotte – entrambe colpose - dei due conducenti abbiano contribuito a cagionare l'evento dannoso e, conseguentemente, di attribuire la misura delle rispettive responsabilità del sinistro.
Ne deriva l'operatività della presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c.
7 2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole che il primo giudice non abbia riconosciuto la sussistenza di un danno morale, avendo egli dimostrato la compromissione emotivo-soggettiva subita a causa del sinistro.
2.1. Il motivo risulta infondato.
2.2. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di denominazioni diverse in relazione a pregiudizi identici (Sez. U, 11/11/2008, n. 26972).
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la Cassazione ha inoltre chiarito che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base
8 medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass., 27/03/2018, n. 7513).
A ciò si aggiunga che la misura "standard" del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute, prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento. (Cass.,
09/12/2024, n. 31681).
2.3. Nel caso di specie, non ha provato l'esistenza di un danno Parte_1
non patrimoniale – nella forma della particolare sofferenza interiore – diverso e maggiore rispetto alle ordinarie ripercussioni negative che qualsiasi altro soggetto, nella medesima condizione, avrebbe subito in conseguenza dell'evento dannoso.
2.4. Ne deriva che alcun aumento del danno non patrimoniale subito dall'appellante, e quantificato dal c.t.u. in misura pari al 10% di invalidità permanente, può essere riconosciuto rispetto alla misura standard prevista dalla
Tabelle di Milano, in quanto già comprensiva di tutte le conseguenze pregiudizievoli subite dal danneggiato.
3. Parimenti infondato risulta il terzo motivo d'appello, con cui Parte_1
lamenta l'omesso riconoscimento, da parte del primo giudice, del danno
9 patrimoniale emergente, relativo alle spese sostenute, a fronte dell'inattività lavorativa conseguente al sinistro, per avvalersi delle prestazioni professionali di terzi, rese necessarie per far fronte agli impegni professionali assunti.
3.1. L'appellante non ha infatti fornito la prova dell'immediata e diretta derivazione delle spese sostenute dall'evento dannoso.
3.2. In particolare, non risulta dimostrato che la necessità di avvalersi dell'opera di terzi sia dipesa dall'inattività lavorativa conseguente al sinistro, non potendo escludersi il ricorso pregresso, da parte del a collaborazioni esterne, Pt_1
oltre che in considerazione della natura essenzialmente intellettuale dell'attività lavorativa svolta e dei complessivi giorni di invalidità temporanea riconosciuti dal c.t.u. (7 giorni di invalidità totale, 30 giorni di invalidità parziale al 75%, 20 giorni di invalidità al 50% e 20 giorni di invalidità al 25%).
3.3. Né, d'altra parte, tale prova può essere raggiunta mediante ammissione delle testimonianze richieste, in quanto dirette ad accertare circostanze già documentalmente provate, quali l'emissione di fatture in favore della commercialista e della DL Service, ma comunque inidonea a CP_5
dimostrare la diretta derivazione di tali collaborazioni dall'infortunio subito da
Pt_1 Pt_1
4. Infine, con il quarto motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha compensato tra le parti le spese di lite e di c.t.u., chiedendo la condanna degli appellati, in ragione della loro prevalente soccombenza, all'integrale rifusione delle spese processuali, nonché di quelle relative alla c.t.u. medico-legale.
10 4.1. Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
4.2. Nel caso di specie, la rilevante riduzione dell'importo risarcitorio riconosciuto rispetto a quello chiesto dall'appellante – sia per l'accertato concorso di colpa che per il ridimensionamento/esclusione di alcune voci di danno - giustificano la compensazione solo parziale delle spese di lite, in misura di 2\3, mentre, considerato l'esito complessivo, le stesse vanno poste a carico degli appellati in solido, maggiormente soccombenti, per la quota residua, che si liquida come da dispositivo.
4.3. Per le medesime ragioni appare altresì congruo porre a carico degli appellati in solido le spese dell'espletata c.t.u.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
90/2023 del Tribunale di Ascoli, proposto da nei confronti di Parte_1
e , e nella contumacia di Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello dispone la compensazione tra appellante ed appellati in solido, delle spese di entrambi i gradi in ragione di 2\3, ponendo a carico degli appellati in solido la quota residua, che liquida, per l'intero, per il primo grado, in 3.300,00 €, di cui 270,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge e per il presente grado in 3.600,00 €, di cui 600,00 € per esborsi, oltre a rimborso
11 forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Spese di Ctu a carico degli appellati in solido.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 13.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente estensore
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 596 del Ruolo generale dell'anno 2023,
promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Fabrizio Cipollini (fax: 0736.781739; pec: Email_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ascoli Piceno, Via delle Torri,
n. 13;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Vinicio Simoni (fax: 0734/995517; pec:
1 ed elettivamente domiciliata presso il Email_2
suo studio in Porto Sant'Elpidio, Via Monte Rosa, n. 5;
-appellata-
E
, in persona del suo liquidatore Controparte_2
(C.F. ; CP_2 C.F._2
-appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 90/2023 del Tribunale di Ascoli
Piceno, pubblicata in data 22.2.2023 e non notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) riformare la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 90/2023 (RGN
970/2018), giudice dott.ssa Enza Foti, depositata il 22.2.2023, non notificata nella parte in cui omette di riconoscere che il sinistro del 9.9.2015 per cui è causa avveniva per responsabilità prevalente del sig. in misura CP_3
pari al 70% ovvero in quella diversa misura da disporsi a cura dell'adita Corte, condannando quindi in solido ai sensi del 144 D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 la , in persona del liquidatore sig. Controparte_2 CP_2
, e la in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_1
tempore, a risarcire in favore dell'appellante, per i titoli dedotti in narrativa, la
somma complessiva che parrà di Giustizia anche alla luce della riforma richiesta per i successivi capi della sentenza;
2 2) riformare altresì la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 90/2023 (RGN
970/2018), giudice dott.ssa Enza Foti, depositata il 22.2.2023, non notificata nella parte in cui non riconosce in capo all'appellante sig. tutti i Parte_1
profili risarcitori ad egli spettanti con particolare riguardo alla liquidazione del
c.d. danno morale nei termini esposti nella narrativa;
3) riformare altresì la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 90/2023 (RGN
970/2018), giudice dott.ssa Enza Foti, depositata il 22.2.2023, non notificata nella parte in cui non riconosce in capo all'appellante sig. tutti i Parte_1
profili risarcitori ad egli spettanti con particolare riguardo alla liquidazione del
c.d. danno patrimoniale emergente disponendone la liquidazione se del caso in
via equitativa nei termini esposti nella narrativa;
4) riformare infine la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 90/2023 (RGN
970/2018), giudice dott.ssa Enza Foti, depositata il 22.2.2023, non notificata nella parte in cui compensa le spese di lite, le anticipazioni e le spese di ctu;
5) condannare per l'effetto delle suesposte richieste, le controparti alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio ai sensi del D.M. n. 55/2014 così
come modificato dal D.M. 37/2018 e D.M. 147/2022, oltre spese ed oneri accessori di ogni fase del giudizio.
Il tutto entro il limite dichiarato di € 26.000.”
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
NEL MERITO rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 90/2023 nei confronti della compagnia
[...
[...] in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di Controparte_4
spese e competenze del grado di giudizio ex articolo 91 cpc.”
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 90/2023 il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva parzialmente la domanda ex art. 144 D. Lgs. n. 209/2005 proposta da nei Parte_1
confronti di e , Controparte_1 Controparte_2
dichiarando la pari responsabilità ex art. 2054 c.c. in capo all'attore ed al conducente del veicolo in relazione al sinistro occorso in data 9.9.2015.
L'attore assumeva che, mentre percorreva la via del Commercio di Ascoli Piceno alla guida del motociclo BMW R1200, tg. BV00547, con direzione Ovest-Est, era stato sorpassato dall'autocarro Peugeot, tg. BL380GK, di proprietà della
[...]
assicurato con la compagnia e condotto da CP_2 Controparte_1
il quale improvvisamente aveva svoltato a destra, omettendo di CP_3
azionare l'indicatore di direzione e ponendosi improvvisamente davanti alla direzione di marcia del veicolo condotto dall'attore.
Il giudice di primo grado, in particolare, rilevato che nessuno dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro aveva fornito prova idonea a superare la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.p.c., riconosceva la pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro. Per l'effetto, il Tribunale riduceva della metà gli importi dovuti ad quantificati in Parte_1
complessivi 4.269,75 €, somma già rivalutata, a titolo di danno non patrimoniale e 425,55 €, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di danno patrimoniale.
4 Avverso detta sentenza propone appello chiedendo riconoscersi Parte_1
la responsabilità prevalente di e condannarsi, per l'effetto, la CP_3 [...]
e in solido, ai sensi dell'art. 144 Controparte_2 Controparte_1
D. Lgs. n. 209/2005, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante,
comprensivi del danno morale e del danno patrimoniale emergente, con solidale condanna delle appellate alla rifusione delle spese di lite.
Si costituisce chiedendo il rigetto dell'avverso gravame. Controparte_1
La , contumace in primo grado, non si è Controparte_2
costituita neppure nel presente grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello censura la sentenza impugnata Parte_1
nella parte in cui il primo giudice, ritenendo che nessuna delle parti avesse fornito prova idonea a superare la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2,
c.c., dichiarava la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro.
L'appellante deduce al riguardo che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la condotta posta in essere dal conducente del furgone aveva avuto un'incidenza causale maggiore rispetto alla propria, avendo l'autocarro effettuato una manovra di svolta repentina.
Tale circostanza sarebbe comprovata dal punto d'urto, localizzato nella parte anteriore-laterale dell'autocarro, oltre che dalle tracce di scorrimento di 18 metri
5 lasciate sull'asfalto dal motoveicolo: elementi che dimostrerebbero che l'appellante non aveva avuto il tempo di azionare i freni.
Per l'effetto, parte appellante chiede quindi di riconoscere la responsabilità prevalente di con conseguente condanna della compagnia CP_3
assicurativa e del proprietario del veicolo al risarcimento dei danni subita in misura pari al 70%, ovvero nella diversa misura ritenuta congrua.
1.1. Il motivo appare infondato.
1.2. Non sussistono elementi di prova certi da cui poter desumere la responsabilità esclusiva dell'uno o dell'altro dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, né per poter determinare la diversa incidenza causale delle condotte colpose di ciascuno, sicché deve affermarsi la corresponsabilità di Parte_1
e ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. e, dunque, in misura
[...] CP_3
paritaria.
1.3. Non risulta anzitutto provata la dedotta manovra di sorpasso da parte del conducente dell'autocarro.
1.4. Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel rapporto redatto dagli agenti intervenuti in occasione del sinistro risulta infatti che il motociclo condotto dall'attore si sia immesso (all'altezza dell'intersezione con via dei
Peschi) nella via del Commercio, con la stessa direzione di marcia dell'autocarro; successivamente l'autocarro aveva svoltato a destra ed il motociclo era andato a collidere con la fiancata anteriore destra dell'autocarro; l'attore perdeva dunque il controllo del mezzo e cadeva a terra, l'autocarro si fermava invece
6 lasciando 2,20 mt di frenata (sulle ruote anteriori), mentre il motociclo si arrestava dopo 18 metri di scarrocciamento sull'asfalto.
Nelle stesse dichiarazioni rese dal ai Carabinieri di Ascoli Piceno, del Pt_1
resto, egli ha riferito che il motoveicolo da lui condotto si era immesso sulla via percorsa dall'autocarro, procedendo dapprima “affiancato” ed in seguito rimanendo “leggermente dietro lo stesso”.
Risulta dunque che egli abbia omesso di mantenere la prescritta distanza di sicurezza o, comunque una distanza idonea a consentire l'arresto del mezzo, nonchè di tenere una condotta di guida ed in particolare una velocità adeguata alle condizioni dei luoghi, considerando la prossimità dell' incrocio, come confermato dal lungo scarrocciamento( 18 mt.) del motoveicolo da lui condotto.
1.5. Del pari, ha effettuato una manovra di svolta a destra senza CP_3
assicurarsi dell'assenza di veicoli che procedevano in quella direzione. Né, d'altra parte, risulta dimostrato che il guidatore abbia segnalato la svolta a destra con gli indicatori direzionali.
1.6. Pertanto, l'espletata istruttoria non consente di accertare in che misura le condotte – entrambe colpose - dei due conducenti abbiano contribuito a cagionare l'evento dannoso e, conseguentemente, di attribuire la misura delle rispettive responsabilità del sinistro.
Ne deriva l'operatività della presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c.
7 2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole che il primo giudice non abbia riconosciuto la sussistenza di un danno morale, avendo egli dimostrato la compromissione emotivo-soggettiva subita a causa del sinistro.
2.1. Il motivo risulta infondato.
2.2. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di denominazioni diverse in relazione a pregiudizi identici (Sez. U, 11/11/2008, n. 26972).
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la Cassazione ha inoltre chiarito che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base
8 medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass., 27/03/2018, n. 7513).
A ciò si aggiunga che la misura "standard" del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute, prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento. (Cass.,
09/12/2024, n. 31681).
2.3. Nel caso di specie, non ha provato l'esistenza di un danno Parte_1
non patrimoniale – nella forma della particolare sofferenza interiore – diverso e maggiore rispetto alle ordinarie ripercussioni negative che qualsiasi altro soggetto, nella medesima condizione, avrebbe subito in conseguenza dell'evento dannoso.
2.4. Ne deriva che alcun aumento del danno non patrimoniale subito dall'appellante, e quantificato dal c.t.u. in misura pari al 10% di invalidità permanente, può essere riconosciuto rispetto alla misura standard prevista dalla
Tabelle di Milano, in quanto già comprensiva di tutte le conseguenze pregiudizievoli subite dal danneggiato.
3. Parimenti infondato risulta il terzo motivo d'appello, con cui Parte_1
lamenta l'omesso riconoscimento, da parte del primo giudice, del danno
9 patrimoniale emergente, relativo alle spese sostenute, a fronte dell'inattività lavorativa conseguente al sinistro, per avvalersi delle prestazioni professionali di terzi, rese necessarie per far fronte agli impegni professionali assunti.
3.1. L'appellante non ha infatti fornito la prova dell'immediata e diretta derivazione delle spese sostenute dall'evento dannoso.
3.2. In particolare, non risulta dimostrato che la necessità di avvalersi dell'opera di terzi sia dipesa dall'inattività lavorativa conseguente al sinistro, non potendo escludersi il ricorso pregresso, da parte del a collaborazioni esterne, Pt_1
oltre che in considerazione della natura essenzialmente intellettuale dell'attività lavorativa svolta e dei complessivi giorni di invalidità temporanea riconosciuti dal c.t.u. (7 giorni di invalidità totale, 30 giorni di invalidità parziale al 75%, 20 giorni di invalidità al 50% e 20 giorni di invalidità al 25%).
3.3. Né, d'altra parte, tale prova può essere raggiunta mediante ammissione delle testimonianze richieste, in quanto dirette ad accertare circostanze già documentalmente provate, quali l'emissione di fatture in favore della commercialista e della DL Service, ma comunque inidonea a CP_5
dimostrare la diretta derivazione di tali collaborazioni dall'infortunio subito da
Pt_1 Pt_1
4. Infine, con il quarto motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha compensato tra le parti le spese di lite e di c.t.u., chiedendo la condanna degli appellati, in ragione della loro prevalente soccombenza, all'integrale rifusione delle spese processuali, nonché di quelle relative alla c.t.u. medico-legale.
10 4.1. Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
4.2. Nel caso di specie, la rilevante riduzione dell'importo risarcitorio riconosciuto rispetto a quello chiesto dall'appellante – sia per l'accertato concorso di colpa che per il ridimensionamento/esclusione di alcune voci di danno - giustificano la compensazione solo parziale delle spese di lite, in misura di 2\3, mentre, considerato l'esito complessivo, le stesse vanno poste a carico degli appellati in solido, maggiormente soccombenti, per la quota residua, che si liquida come da dispositivo.
4.3. Per le medesime ragioni appare altresì congruo porre a carico degli appellati in solido le spese dell'espletata c.t.u.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
90/2023 del Tribunale di Ascoli, proposto da nei confronti di Parte_1
e , e nella contumacia di Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello dispone la compensazione tra appellante ed appellati in solido, delle spese di entrambi i gradi in ragione di 2\3, ponendo a carico degli appellati in solido la quota residua, che liquida, per l'intero, per il primo grado, in 3.300,00 €, di cui 270,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge e per il presente grado in 3.600,00 €, di cui 600,00 € per esborsi, oltre a rimborso
11 forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Spese di Ctu a carico degli appellati in solido.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 13.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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