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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 4621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4621 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11814/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, all'esito conclusioni delle parti come in atti, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11814 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F. ), rappresentato e difeso dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Pasqualino Miraglia del Foro di Modena ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Modena, Via Rainusso n. 118, in virtù di procura in calce dell'atto di citazione in opposizione OPPONENTE E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Luigi Maria Prisco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, Via Podgora n. 15, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - prestito personale CONCLUSIONI Per parte opponente:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE
- previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Milano, in data 30 gennaio 2024 portante il n. 1607/2024, R.G. 41437/2023, notificato in data 05.02.224; NEL MERITO
- revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Milano, in data 30 gennaio 2024 portante il n. 1607/2024, R.G. 41437/2023, notificato in data 05.02.224;
- rigettare la domanda di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in diritto per i motivi meglio in atti esplicitati e dichiarare il SI. tenuto al versamento della minor somma allo Pt_1 stato attuale non aggiornato in attesa dei risc EXI (Doc. 10) e senza tener conto delle spese comuni da dividere come da file di Excel prodotti (Doc.2 lettera b e C) è pari ad Euro 26.194,69 (come da spese tracciate Doc.2 lettera a) o alla diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano pagina 1 di 8 - confermare il decreto opposto
- rigettare qualsiasi altra domanda dell'attore opponente
- rifuse le spese anche della fase di opposizione come da nota separata”. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Premessa
Con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Milano di ingiungere a il pagamento immediato ai sensi dell'art. 642 c.p.c. Parte_1 dell'importo di € 73.000,00 oltre interessi legali, corrisposto dalla ricorrente a titolo di prestito personale per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà di debito, Parte_1 peraltro, riconosciuto da quest'ultimo con la scrittura privata del 21.1.2022. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1607/2024 del 30 gennaio 2024, il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso, ingiungeva a il pagamento Parte_1 immediato nei termini richiesti dalla ricorrente, oltre alle spese del giudizio monitorio. Con atto di citazione ritualmente notificato l'ingiunto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiedendone, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e, nel merito, la revoca previo accertamento della debenza della minore somma di euro 26.194,69, con vittoria di spese. L'opponente costituendosi in giudizio, nel confermare di avere ricevuto il prestito di € 73.000,00, deduceva l'esistenza di un accordo con la affinché, dal prestito ricevuto CP_1 per la ristrutturazione dell'abitazione fossero detratte le somme pagate per le spese comuni di casa che ammontavano ad € 48.626,37. Inoltre, affermava di avere parzialmente Pt_1 estinto il debito eseguendo, su indicazione della SI. , versamenti di importi di vario CP_1 tipo nelle mani di terzi. In particolare, il sig. ichiarava di aver versato al SI. Pt_1 Per_1
in data 17.01.2023 euro 700,00, ed euro 550,00 nel novembre 2023; di aver eseguito
[...] bonifici periodici mensili sul conto corrente intestato alla SI.ra come da Persona_2 esplicita richiesta della SI.ra , per l'ammontare di € 2.995,00 e di aver versato € CP_1
1.500,00 alla sig.ra in data 26.01.2024, tutti importi corrisposti a parziale Persona_3 estinzione del debito. A queste somme si aggiungevano le spese di gestione dei cani di proprietà della SI.ra per un ammontare complessivo di Euro 9.764,09 a cui CP_1 dovevano aggiungersi € 988,91 per servizi svolti dalla sig,ra quale dog sitter per la Per_4 gestione dei tre cani, oltre all'importo di € 22.911,31, versato in contanti alla a titolo CP_1 di spese di ricariche telefoniche e di viaggio, pagamento tasse con modelli F24, spese relative all'auto vettura Fiat Strada, Euro 1.740,00, per bollette relative alle utenze intestate alla SI.ra prima della residenza nell'abitazione del avvenuta nel 2013, Euro CP_1 Pt_1
1.600,00 per l'assistenza, fino al 2018, di Tutti questi esborsi, affermava Persona_5
l'opponente, erano stati effettuati a titolo di parziale estinzione del debito di € 73.000,00. Dunque, le spese sostenute dal in parziale adempimento dell'obbligo restitutorio Pt_1 del prestito, ammontavano ad euro 46.805,31 complessivi, da detrarre dall'importo di € 73.000,00, residuando così la somma complessiva di euro 26.194,69. L'opponente concludeva, quindi per la revoca del decreto ingiuntivo con coseguente accertamento della debenza della minore somma di € 26.194,69. L'opposta si costituiva in giudizio contestando le deduzioni dell'opponente e ritenendo che le somme versate dal erano state corrisposte in adempimento di obbligazioni Pt_1 naturali sorte durante la convivenza more uxorio durata dieci anni. Inoltre la CP_1 contestava l'efficacia probatoria dei files excel formati unilateralmente dall'opponente pagina 2 di 8 inidonei a documentare i pagamenti eseguiti e, in ogni caso, deduceva l'inopponibilità del controcredito eccepito in compensazione giudiziale ai sensi dell'art. 1243, II comma c.c., in quanto non era certo né liquido né esigibile e concludeva per il rigetto dell'opposizione. Veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e la causa veniva istruitamediante interrogatorio formale della ed escussione di tre testimoni. CP_1
All'udienza di rimessione della causa in decisione, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata rimessa in decisione. In primo luogo va osservato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità,
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria” (Cass., 9.05.2002, n. 6663; Cass., 12.08.2005 n. 16911). In altre parole, ove sulla domanda di condanna proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), il giudice adito ha il potere-dovere di decidere anche sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (così, Cass., 16 gennaio 2013 n. 951). La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità
o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Cass., 5 gennaio 2010, n. 28). Va quindi evidenziato che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371). Tali conclusioni vanno poi coordinate con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. che assume rilievo nella fattispecie concreta, in particolare, in ordine alla circostanza del prestito personale di denaro tra la SI.ra e il SI. Pt_2 Pt_1
Tanto premesso, oggetto del presente giudizio è un credito di euro 73.000,00, vantato dalla SI.ra , nei confronti del SI. titolo di restituzione di un prestito personale, Pt_2 Pt_1 consistito nella dazione della somma di € 73.000,00 richiesta a titolo di contributo per la ristrutturazione dell'immobile sito in Cornaredo (MI), Via Cristoforo Colombo n. 59, di proprietà del SI. ex convivente di parte opposta. Pt_1
pagina 3 di 8 Il prestito personale è pacifico in quanto non contestato dal che ha ammesso sia di Pt_1 avere ricevuto l'importo ingiunto a titolo di prestito sia di avere assunto l'obbligo di restituzione nei confronti della . In particolare, oltre ad aver riconosciuto, CP_1 Pt_1 con atto scritto del 21.01.2022 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio), di essere debitore di Pt_2 per avere ricevuto in prestito la somma di € 73.000,00, nel costituirsi in giudizio ha ammesso di avere ricevuto dall'opposta la somma azionata in via monitoria, a titolo di prestito. Inoltre, il SI. rendeva dichiarazioni all'udienza del 2.10.2024, ove affermava che la sig.ra Pt_1
prestava “… l'importo di € 73.000 per i lavori di ristrutturazione e io ho assunto l'impegno CP_1 di restituirli” e confermava di avere sottoscritto il documento n. 1 allegato al ricorso monitorio che gli veniva rammostrato e che aveva ad oggetto il riconoscimento del debito. Parte opponente, al fine di contrastare la pretesa monitoriamente azionata ha eccepito la parziale estinzione del debito restitutorio assunto per avere corrisposto alla CP_1
l'importo complessivo di euro 48.626,37 e la compensazione del credito restitutorio con il controcredito maturato con riferimento a spese anticipate da nell'interesse della Pt_1 opposta (sino all'anno 2023) da sottrarre alla cifra complessiva di euro 73.000,00 azionata. In particolare, parte opponente affermava di avere corrisposto:
➢ nei confronti del SI. in data 17.01.2023 la somma di euro 700,00, a cui Persona_1 deve aggiungersi la somma pari ad euro 550,00 data brevi manu dal SI. l Pt_1
SI. nel novembre 2023; Per_1
➢ nei confronti della SI.ra amica di parte opposta, esborsi Persona_2 mensili, a saldo parziale del debito residuo, mediante bonifici periodici alla stessa, come da esplicita richiesta della SI.ra in data 11.01.2023 (doc. 3 CP_1 parte opponente), per un totale di euro 2.995,00 (doc. 4);
➢ nei confronti della SI.ra come autorizzato in data 26.01.2024 dalla Persona_3
SI.ra della somma pari ad euro 500,00 in parziale acconto di CP_1 quanto da lui dovuto a titolo del debito, nonché dell'ulteriore versamento di euro 1.000,00 (doc. 5 parte opponente);
➢ per le spese di gestione dei cani di proprietà della SI.ra per un CP_1 ammontare complessivo di euro 9.764,09, a cui devono aggiungersi euro 988,91, per i servizi svolti dalla SI.ra quale Dog Sitter per la gestione Parte_3 dei tre cani d'affezione;
➢ nei confronti della SI.ra somme in contanti, per ricariche CP_1 telefoniche, pagamento di tasse con modelli F24, rimborso COVID patito da
[...] spese relative al veicolo Fiat Strada DE534TW e biglietti di viaggio in Pt_1
Italia ed all'estero per un ammontare complessivo di euro 22.911,31;
➢ per bollette relative alle utenze intestate alla SI.ra prima della CP_1 residenza nell'abitazione del avvenuta nel 2013, a parziale saldo del Pt_1 debito per un ammontare complessivo di euro 1.740,00;
➢ spese legali per una denuncia penale contro – poi Pt_1 CP_1 archiviata avente nr. 36464/2018 R.G.N.R. per un ammontare complessivo di euro
2.226,00;
➢ infine, nei confronti di per un ammontare complessivo di euro Parte_4
pagina 4 di 8 1.600,00 per l'assistenza, fino al 2018, di persona tetraplegica ed Persona_5 ex marito di parte opposta.
Sulla base di tali premesse il sig. affermava di essere debitore del minore importo Pt_1 avente ad oggetto la somma di € 26.194,69, poi ridotto ad € 24.163,63 nelle conclusioni della memoria ex art. 173 ter n. 1 c.p.c.. La sig. , nel costituirsi in giudizio, contestava le somme evidenziate da controparte e CP_1 poste in compensazione del credito da lei vantato, in quanto si trattava di somme risultanti da documentazione interamente formata da parte opponente e, pertanto, priva di rilevanza probatoria. Inoltre, l'opposta contestava che le asserite spese erano invero esborsi utilizzati per il menage familiare durante gli anni della convivenza e quindi costituenti obbligazioni naturali, caratterizzati peraltro da occasionalità. La questione controversa nel presente giudizio riguarda l'ammontare del credito restitutorio spettante alla . CP_1
La documentazione prodotta in giudizio, le reciproche difese, nonché l'esame dei testimoni consentono di ricostruire i rapporti personali e patrimoniali fra i conviventi come segue. Dalle dichiarazioni rese alla prima udienza dal sig. è emerso che la relazione Pt_1 sentimentale e di convivenza more uxorio fra i sigg. e è durata circa 10 Pt_1 CP_1 anni (dal 2013 al dicembre 2023). È altresì pacifico, che l'immobile sito in Cornaredo dove abitava la coppia era di proprietà dall'ex marito della sig.ra , SI. CP_1 Persona_5 che l'aveva venduta al sig. che per ristrutturare l'immobile aveva chiesto ed Pt_1 ottenuto dalla il prestito di € 73.000,00. CP_1
Parte opponente affermava che l'intesa tra le parti era quella di detrarre da tale debito le somme pagate dal SI. er spese comuni di casa, nonché le somme versate a soggetti Pt_1 terzi previamente autorizzate da parte opposta. Di tale accordo non vi è traccia in atti e parte opposta ne ha negato l'esistenza in sede di interrogatorio formale. Quanto alle somme versate a terzi, in sede di comparsa di costituzione, parte opposta non ha preso specificamente posizione non offrendo una versione alternativa alla causale restitutoria del prestito prospettata dall'opponente sulle somme versate dal lla sig.ra a Pt_1 Per_2 mezzo bonifico. Infatti, la si limitava a contestare i pagamenti eseguiti dal CP_1 Pt_1 alle signore e senza negare di avere ricevuto tali somme dal ramite Per_3 Per_2 Pt_1 le due donne e senza chiarire a che titolo aveva ricevuto tali pagamenti. Peraltro, sono tardive tutte le circostanze di fatto in merito a tali importi dedotte nella memoria depositata ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c. per essere già maturate le preclusioni assertive con il deposito della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.. Con riferimento agli importi ricevuti dalla e da non vi è prova degli Per_3 Persona_1 esborsi effettuati dal sig. n quanto è stato ammesso dall'opponente che si è trattato Pt_1 di versamenti di danaro in contanti e nessuna ricevuta con quietanza di pagamento è stata prodotta in giudizio, pertanto tali somme non possono essere detratte dal credito ingiunto. Né le dichiarazioni rese dai testimoni possono sopperire alle carenze documentali. Invero, il testimone sentito all'udienza del 20.11.2024, affermava che Testimone_1
“ricordo che il sig. è venuto da me a Monza una sola volta e mi ha consegnato in contanti 700 Pt_1 euro, non ricordo la data”, aggiungendo che “nulla so circa i rapporti di credito/debito tra le parti, posso solo riferire che quanto ricevuto dal signor era relativo alla spedizioni di effetti personali Pt_1
pagina 5 di 8 della signora in Perù; ricordo che la signora si trovava già in Perù”. Il testimone ha reso CP_1 dichiarazioni genuine e per nulla contraddittorie in quanto ricordava chiaramente di avere di ottenuto la consegna del danaro relativamente a spedizioni di effetti personali dell'odierna opposta da effettuare all'estero. Invece nulla riferisce in merito al pagamento di euro 550 che il sig. afferma di avere dato in contanti al SI. nel mese di novembre. Tali Pt_1 Per_1 dazioni venivano effettuate brevi manu, come espressamente affermato dall'opponente, e pertanto si considerano priva di qualsivoglia prova documentale, stante l'assenza di una quietanza di pagamento e, pertanto non possono essere detratte dal maggior credito, essendo dubbia in tal caso anche l'imputazione del pagamento al debito restitutorio in quanto il testimone ha fatto riferimento ad una “spedizione di effetti personali” per cui si deve escludere che i versamenti fossero stati eseguiti a parziale estinzione del debito restitutorio del prestito. Quanto, invece, alle somme ricevute dalla sig.ra è emerso dall'istruttoria orale e Per_2 documentale (doc. n. 4 e All. Q fascicolo opponente) che nel periodo ricompreso fra il 2020 ed il 2023 versava, mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra Pt_1 [...]
l'importo di € 4.375,00 in tranches mensili dell'importo talvolta di € 255,00, talaltra di € Per_2
405,00 somme che, come dichiarato in sede di esame testimoniale dalla venivano Per_2 trasferite alla che si trovava in Perù, tramite l'agenzia di trasferimento fondi che si CP_1 trovava nei pressi dell'abitazione della teste. Inoltre, nel messaggio di testo inoltrato da tramite “Whats up” all'opponente in data 11.1.2023 ( doc. 3 fascicolo opponente) CP_1 emerge che l'opposta forniva al le coordinate bancarie della per farsi Pt_1 Per_2 trasmettere l'importo di € 250,00 indicato anche nel testo della comunicazione mail del 26.1.2024 (doc. n. 5 fascicolo opponente) in cui, a fronte della richiesta avanzata al Pt_1 della dell'importo di € 500,00 a titolo di restituzione del debito ( nella mail inviata CP_1 dalla la stessa usa l'espressione in spagnolo “ de lo que me debes” che significa “di CP_1 quello che mi devi”) da trasmettere mediante bonifico alla ispondeva Persona_3 Pt_1 che “da più di un anno ti do circa € 250 al mese, di più non posso e non mi sono dimenticato”. Il contenuto della mail è chiaramente da intendere, da un lato come richiesta di pagamento di una piccola parte del credito restitutorio e dall'altra di adempimento a tale obbligo mediante versamenti mensili che è stato accertato, venivano eseguiti tramite bonifico alla che li Per_2 inoltrava a sua volta alla a titolo di restituzione del debito. Tale comunicazione del CP_1
26.1.2024 (doc. 5 fascicolo opponente) rappresenta un ulteriore riscontro probatorio della imputazione al debito restitutorio dei pagamenti eseguiti dal ediante bonifico sul Pt_1 conto corrente della sig. come dimostrato dalle contabili ( doc. n. 4 e lett. Q fascicolo Per_2 opponente). Alla luce di tali argomentazioni emerge che il in adempimento del Pt_1 proprio obbligo restitutorio versava alla , tramite la sig. l'importo CP_1 Per_2 complessivo di € 4.375,00 da imputare alla restituzione del debito contratto per effetto del prestito ricevuto di € 73.000,00. Tali pagamenti effettuati a titolo restitutorio, a favore di soggetti terzi indicati dalla SI.ra si ritiene che siano assimilabili all'istituto dell'indicazione di pagamento ex CP_1 art. 1188 c.c. e, pertanto, intesi dalle parti quali forma di adempimento dell'obbligo restitutorio. L'art. 1188 c.c. (“destinatario del pagamento”) prevede che il pagamento vada fatto al creditore, al suo rappresentante, a persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo (comma 1) e che “il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato” (comma 2 dell'art. 1188 c.c.). Nel
pagina 6 di 8 caso in esame, l'istruttoria orale ha confermato che la dazione di denaro è avvenuta nei confronti di un soggetto terzo – la rispetto al creditore, da questi indicato Per_2 espressamente al Non avendo la negato di avere indicato al ad Pt_1 CP_1 Pt_1 eseguire il pagamento a lei spettante, mediante l'esecuzione di bonifici sul conto corrente dell'amica e non avendo parte opposta negato di avere ricevuto le somme versate Per_2 dall'opponete alla e non avendo negato di averle ricevute a titolo di restituzione del Per_2 prestito, si deve ritenere che l'importo di € 4.375,00 debba essere detratto dal maggior credito restitutorio vantato dalla , parzialmente estinto. CP_1
Sul punto, le dichiarazioni rese dall'opposta in udienza in sede di interpello sono state documentalmente smentite dalle indicazioni fornite dalla stessa SI.ra tramite mail CP_1
e messaggi “whatsapp” presenti in atti. Sul punto, parte opposta non ha offerto una plausibile ricostruzione alternativa dei fatti, litandosi ad affermare “non è vero” rispetto a tali circostanze e contestare genericamente i docc. numeri 4 e 5 di parte opponente. Infine, il sig. fferma di aver versato alla SI.ra la somma pari ad Pt_1 Persona_3 euro 500,00 in parziale acconto di quanto da lui dovuto a titolo del debito riconosciuto e, inoltre, di aver versato ulteriori euro 1.000,00 sempre nei confronti della SI.ra a Per_3 parziale saldo del debito vantato dall'opposta. In relazione a queste circostanze, veniva sentita la SI.ra in qualità di testimone all'udienza del 16.01.2025, ove nulla riferiva in Per_3 merito a tali dazioni e affermava “di aver prestato, senza pretendere la restituzione e senza ricevere nulla, la somma di euro 500# alla signora nel 2023 quando doveva partire per il Perù. Per me CP_1 era una donazione”. Sul punto, la documentazione in atti non consente di ritenere che sia stata provata tale dazione, stante il fatto che la mail allegata da parte opponente (doc. 5) fornisce la prova dell'indicazione di pagamento effettuata dalla creditrice, ma nulla prova circa l'effettiva dazione di tali somme da parte del SI. alla ne consegue che tali Pt_1 Per_3 importi non possono essere detratti dal maggior credito non essendovi prova né del loro esborso da parte del é dell'imputazione di pagamento al debito restitutorio. Pt_1
Quanto alle spese minuziosamente elencate nei fogli Excel ( docc. nn. 2 a), 2 b) e 2 c) si deve escludere che possano essere decurtate dal maggior credito in quanto si tratta di importi unilateralmente indicati dal e relativamente ai quali non risulta essere stato Pt_1 raggiunto un accordo con la relativo alla imputazione dell'obbligo restitutorio del CP_1 prestito al pagamento di spese personali della opposta. L'atto di riconoscimento di debito in cui si richiama il foglio Excel con l'elenco delle spese avrebbe dovuto essere sottoscritto anche dalla che avrebbe dovuto riconoscere di avere imputato le somme ricevute per CP_1 spese a titolo personale all'adempimento dell'obbligo restitutorio del Ma manca la Pt_1 sottoscrizione della alla dichiarazione di riconoscimento del debito del e CP_1 Pt_1 conseguentemente manca la prova dell'accordo, né tale prova può desumersi, come prospettato dall'opponente nell'invio del foglio excel con le spese mediante messaggio “whats up” sul cellulare dell'opponente, in quanto la ricezione del messaggio non equivale a manifestazione di consenso in ordine alla parziale estinzione del debito. Inoltre deve osservarsi che con riferimento a tali spese personali che parte opponente afferma essere state sostenute per la gestione e il mantenimento degli animali di affezione, nonché per i viaggi, nazionali ed internazionali della , per le ricariche telefoniche e per le tasse CP_1 che, secondo la prospettazione dell'opponente dovrebbero essere detratte dal credito restitutorio azionato dall'opposta, si deve ritenere che oltre ad essere spese avvenute in costanza del rapporto di convivenza tra le parti, non ne è stato documentato l'esborso pagina 7 di 8 essendosi parte opponente limitata a produrre “files” unilateralmente predisposti dal contenenti conteggi non supportati dalla documentazione contabile relativa agli Pt_1 esborsi. Mancando la prova dei pagamenti e mancando la dimostrazione dell'accordo intercorso tra le parti in merito ad una estinzione parziale del debito restitutorio mediante il pagamento di spese personali della si deve ritenere che il credito azionato non possa CP_1 essere ridotto ad € 26.194,69 come richiesto dall'opponente, ma può essere ridotto soltanto della somma di € 4.375,00 accertata come eseguita a parziale estinzione del debito restitutorio. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione e domanda, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso. Il decreto ingiuntivo emesso per il maggiore importo di € 73.000,00 deve, pertanto, essere revocato e l'opponente va condannato al pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di euro 68.625,00 oltre agli interessi legali dalla domanda
[...] giudiziale – deposito del ricorso in data 23.11.2023- al saldo effettivo. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto e dell'attività effettivamente svolta, conformemente alla nota spese depositata da parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 1607/2024 del Parte_1
30.01.2024 emesso dal Tribunale di Milano in favore di così Controparte_1 provvede: a. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1607/2024 del 30.01.2024 e condanna
[...]
l pagamento in favore di della somma di Pt_1 Controparte_1 euro 68.625,00 oltre agli interessi legali dal 23.11.2023 al saldo effettivo;
b. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese processuali che liquida nella somma complessiva di € 10.701,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Giorgia Carbone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, all'esito conclusioni delle parti come in atti, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11814 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F. ), rappresentato e difeso dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Pasqualino Miraglia del Foro di Modena ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Modena, Via Rainusso n. 118, in virtù di procura in calce dell'atto di citazione in opposizione OPPONENTE E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Luigi Maria Prisco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, Via Podgora n. 15, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - prestito personale CONCLUSIONI Per parte opponente:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE
- previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Milano, in data 30 gennaio 2024 portante il n. 1607/2024, R.G. 41437/2023, notificato in data 05.02.224; NEL MERITO
- revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Milano, in data 30 gennaio 2024 portante il n. 1607/2024, R.G. 41437/2023, notificato in data 05.02.224;
- rigettare la domanda di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in diritto per i motivi meglio in atti esplicitati e dichiarare il SI. tenuto al versamento della minor somma allo Pt_1 stato attuale non aggiornato in attesa dei risc EXI (Doc. 10) e senza tener conto delle spese comuni da dividere come da file di Excel prodotti (Doc.2 lettera b e C) è pari ad Euro 26.194,69 (come da spese tracciate Doc.2 lettera a) o alla diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano pagina 1 di 8 - confermare il decreto opposto
- rigettare qualsiasi altra domanda dell'attore opponente
- rifuse le spese anche della fase di opposizione come da nota separata”. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Premessa
Con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Milano di ingiungere a il pagamento immediato ai sensi dell'art. 642 c.p.c. Parte_1 dell'importo di € 73.000,00 oltre interessi legali, corrisposto dalla ricorrente a titolo di prestito personale per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà di debito, Parte_1 peraltro, riconosciuto da quest'ultimo con la scrittura privata del 21.1.2022. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1607/2024 del 30 gennaio 2024, il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso, ingiungeva a il pagamento Parte_1 immediato nei termini richiesti dalla ricorrente, oltre alle spese del giudizio monitorio. Con atto di citazione ritualmente notificato l'ingiunto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiedendone, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e, nel merito, la revoca previo accertamento della debenza della minore somma di euro 26.194,69, con vittoria di spese. L'opponente costituendosi in giudizio, nel confermare di avere ricevuto il prestito di € 73.000,00, deduceva l'esistenza di un accordo con la affinché, dal prestito ricevuto CP_1 per la ristrutturazione dell'abitazione fossero detratte le somme pagate per le spese comuni di casa che ammontavano ad € 48.626,37. Inoltre, affermava di avere parzialmente Pt_1 estinto il debito eseguendo, su indicazione della SI. , versamenti di importi di vario CP_1 tipo nelle mani di terzi. In particolare, il sig. ichiarava di aver versato al SI. Pt_1 Per_1
in data 17.01.2023 euro 700,00, ed euro 550,00 nel novembre 2023; di aver eseguito
[...] bonifici periodici mensili sul conto corrente intestato alla SI.ra come da Persona_2 esplicita richiesta della SI.ra , per l'ammontare di € 2.995,00 e di aver versato € CP_1
1.500,00 alla sig.ra in data 26.01.2024, tutti importi corrisposti a parziale Persona_3 estinzione del debito. A queste somme si aggiungevano le spese di gestione dei cani di proprietà della SI.ra per un ammontare complessivo di Euro 9.764,09 a cui CP_1 dovevano aggiungersi € 988,91 per servizi svolti dalla sig,ra quale dog sitter per la Per_4 gestione dei tre cani, oltre all'importo di € 22.911,31, versato in contanti alla a titolo CP_1 di spese di ricariche telefoniche e di viaggio, pagamento tasse con modelli F24, spese relative all'auto vettura Fiat Strada, Euro 1.740,00, per bollette relative alle utenze intestate alla SI.ra prima della residenza nell'abitazione del avvenuta nel 2013, Euro CP_1 Pt_1
1.600,00 per l'assistenza, fino al 2018, di Tutti questi esborsi, affermava Persona_5
l'opponente, erano stati effettuati a titolo di parziale estinzione del debito di € 73.000,00. Dunque, le spese sostenute dal in parziale adempimento dell'obbligo restitutorio Pt_1 del prestito, ammontavano ad euro 46.805,31 complessivi, da detrarre dall'importo di € 73.000,00, residuando così la somma complessiva di euro 26.194,69. L'opponente concludeva, quindi per la revoca del decreto ingiuntivo con coseguente accertamento della debenza della minore somma di € 26.194,69. L'opposta si costituiva in giudizio contestando le deduzioni dell'opponente e ritenendo che le somme versate dal erano state corrisposte in adempimento di obbligazioni Pt_1 naturali sorte durante la convivenza more uxorio durata dieci anni. Inoltre la CP_1 contestava l'efficacia probatoria dei files excel formati unilateralmente dall'opponente pagina 2 di 8 inidonei a documentare i pagamenti eseguiti e, in ogni caso, deduceva l'inopponibilità del controcredito eccepito in compensazione giudiziale ai sensi dell'art. 1243, II comma c.c., in quanto non era certo né liquido né esigibile e concludeva per il rigetto dell'opposizione. Veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e la causa veniva istruitamediante interrogatorio formale della ed escussione di tre testimoni. CP_1
All'udienza di rimessione della causa in decisione, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata rimessa in decisione. In primo luogo va osservato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità,
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria” (Cass., 9.05.2002, n. 6663; Cass., 12.08.2005 n. 16911). In altre parole, ove sulla domanda di condanna proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), il giudice adito ha il potere-dovere di decidere anche sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (così, Cass., 16 gennaio 2013 n. 951). La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità
o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Cass., 5 gennaio 2010, n. 28). Va quindi evidenziato che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371). Tali conclusioni vanno poi coordinate con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. che assume rilievo nella fattispecie concreta, in particolare, in ordine alla circostanza del prestito personale di denaro tra la SI.ra e il SI. Pt_2 Pt_1
Tanto premesso, oggetto del presente giudizio è un credito di euro 73.000,00, vantato dalla SI.ra , nei confronti del SI. titolo di restituzione di un prestito personale, Pt_2 Pt_1 consistito nella dazione della somma di € 73.000,00 richiesta a titolo di contributo per la ristrutturazione dell'immobile sito in Cornaredo (MI), Via Cristoforo Colombo n. 59, di proprietà del SI. ex convivente di parte opposta. Pt_1
pagina 3 di 8 Il prestito personale è pacifico in quanto non contestato dal che ha ammesso sia di Pt_1 avere ricevuto l'importo ingiunto a titolo di prestito sia di avere assunto l'obbligo di restituzione nei confronti della . In particolare, oltre ad aver riconosciuto, CP_1 Pt_1 con atto scritto del 21.01.2022 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio), di essere debitore di Pt_2 per avere ricevuto in prestito la somma di € 73.000,00, nel costituirsi in giudizio ha ammesso di avere ricevuto dall'opposta la somma azionata in via monitoria, a titolo di prestito. Inoltre, il SI. rendeva dichiarazioni all'udienza del 2.10.2024, ove affermava che la sig.ra Pt_1
prestava “… l'importo di € 73.000 per i lavori di ristrutturazione e io ho assunto l'impegno CP_1 di restituirli” e confermava di avere sottoscritto il documento n. 1 allegato al ricorso monitorio che gli veniva rammostrato e che aveva ad oggetto il riconoscimento del debito. Parte opponente, al fine di contrastare la pretesa monitoriamente azionata ha eccepito la parziale estinzione del debito restitutorio assunto per avere corrisposto alla CP_1
l'importo complessivo di euro 48.626,37 e la compensazione del credito restitutorio con il controcredito maturato con riferimento a spese anticipate da nell'interesse della Pt_1 opposta (sino all'anno 2023) da sottrarre alla cifra complessiva di euro 73.000,00 azionata. In particolare, parte opponente affermava di avere corrisposto:
➢ nei confronti del SI. in data 17.01.2023 la somma di euro 700,00, a cui Persona_1 deve aggiungersi la somma pari ad euro 550,00 data brevi manu dal SI. l Pt_1
SI. nel novembre 2023; Per_1
➢ nei confronti della SI.ra amica di parte opposta, esborsi Persona_2 mensili, a saldo parziale del debito residuo, mediante bonifici periodici alla stessa, come da esplicita richiesta della SI.ra in data 11.01.2023 (doc. 3 CP_1 parte opponente), per un totale di euro 2.995,00 (doc. 4);
➢ nei confronti della SI.ra come autorizzato in data 26.01.2024 dalla Persona_3
SI.ra della somma pari ad euro 500,00 in parziale acconto di CP_1 quanto da lui dovuto a titolo del debito, nonché dell'ulteriore versamento di euro 1.000,00 (doc. 5 parte opponente);
➢ per le spese di gestione dei cani di proprietà della SI.ra per un CP_1 ammontare complessivo di euro 9.764,09, a cui devono aggiungersi euro 988,91, per i servizi svolti dalla SI.ra quale Dog Sitter per la gestione Parte_3 dei tre cani d'affezione;
➢ nei confronti della SI.ra somme in contanti, per ricariche CP_1 telefoniche, pagamento di tasse con modelli F24, rimborso COVID patito da
[...] spese relative al veicolo Fiat Strada DE534TW e biglietti di viaggio in Pt_1
Italia ed all'estero per un ammontare complessivo di euro 22.911,31;
➢ per bollette relative alle utenze intestate alla SI.ra prima della CP_1 residenza nell'abitazione del avvenuta nel 2013, a parziale saldo del Pt_1 debito per un ammontare complessivo di euro 1.740,00;
➢ spese legali per una denuncia penale contro – poi Pt_1 CP_1 archiviata avente nr. 36464/2018 R.G.N.R. per un ammontare complessivo di euro
2.226,00;
➢ infine, nei confronti di per un ammontare complessivo di euro Parte_4
pagina 4 di 8 1.600,00 per l'assistenza, fino al 2018, di persona tetraplegica ed Persona_5 ex marito di parte opposta.
Sulla base di tali premesse il sig. affermava di essere debitore del minore importo Pt_1 avente ad oggetto la somma di € 26.194,69, poi ridotto ad € 24.163,63 nelle conclusioni della memoria ex art. 173 ter n. 1 c.p.c.. La sig. , nel costituirsi in giudizio, contestava le somme evidenziate da controparte e CP_1 poste in compensazione del credito da lei vantato, in quanto si trattava di somme risultanti da documentazione interamente formata da parte opponente e, pertanto, priva di rilevanza probatoria. Inoltre, l'opposta contestava che le asserite spese erano invero esborsi utilizzati per il menage familiare durante gli anni della convivenza e quindi costituenti obbligazioni naturali, caratterizzati peraltro da occasionalità. La questione controversa nel presente giudizio riguarda l'ammontare del credito restitutorio spettante alla . CP_1
La documentazione prodotta in giudizio, le reciproche difese, nonché l'esame dei testimoni consentono di ricostruire i rapporti personali e patrimoniali fra i conviventi come segue. Dalle dichiarazioni rese alla prima udienza dal sig. è emerso che la relazione Pt_1 sentimentale e di convivenza more uxorio fra i sigg. e è durata circa 10 Pt_1 CP_1 anni (dal 2013 al dicembre 2023). È altresì pacifico, che l'immobile sito in Cornaredo dove abitava la coppia era di proprietà dall'ex marito della sig.ra , SI. CP_1 Persona_5 che l'aveva venduta al sig. che per ristrutturare l'immobile aveva chiesto ed Pt_1 ottenuto dalla il prestito di € 73.000,00. CP_1
Parte opponente affermava che l'intesa tra le parti era quella di detrarre da tale debito le somme pagate dal SI. er spese comuni di casa, nonché le somme versate a soggetti Pt_1 terzi previamente autorizzate da parte opposta. Di tale accordo non vi è traccia in atti e parte opposta ne ha negato l'esistenza in sede di interrogatorio formale. Quanto alle somme versate a terzi, in sede di comparsa di costituzione, parte opposta non ha preso specificamente posizione non offrendo una versione alternativa alla causale restitutoria del prestito prospettata dall'opponente sulle somme versate dal lla sig.ra a Pt_1 Per_2 mezzo bonifico. Infatti, la si limitava a contestare i pagamenti eseguiti dal CP_1 Pt_1 alle signore e senza negare di avere ricevuto tali somme dal ramite Per_3 Per_2 Pt_1 le due donne e senza chiarire a che titolo aveva ricevuto tali pagamenti. Peraltro, sono tardive tutte le circostanze di fatto in merito a tali importi dedotte nella memoria depositata ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c. per essere già maturate le preclusioni assertive con il deposito della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.. Con riferimento agli importi ricevuti dalla e da non vi è prova degli Per_3 Persona_1 esborsi effettuati dal sig. n quanto è stato ammesso dall'opponente che si è trattato Pt_1 di versamenti di danaro in contanti e nessuna ricevuta con quietanza di pagamento è stata prodotta in giudizio, pertanto tali somme non possono essere detratte dal credito ingiunto. Né le dichiarazioni rese dai testimoni possono sopperire alle carenze documentali. Invero, il testimone sentito all'udienza del 20.11.2024, affermava che Testimone_1
“ricordo che il sig. è venuto da me a Monza una sola volta e mi ha consegnato in contanti 700 Pt_1 euro, non ricordo la data”, aggiungendo che “nulla so circa i rapporti di credito/debito tra le parti, posso solo riferire che quanto ricevuto dal signor era relativo alla spedizioni di effetti personali Pt_1
pagina 5 di 8 della signora in Perù; ricordo che la signora si trovava già in Perù”. Il testimone ha reso CP_1 dichiarazioni genuine e per nulla contraddittorie in quanto ricordava chiaramente di avere di ottenuto la consegna del danaro relativamente a spedizioni di effetti personali dell'odierna opposta da effettuare all'estero. Invece nulla riferisce in merito al pagamento di euro 550 che il sig. afferma di avere dato in contanti al SI. nel mese di novembre. Tali Pt_1 Per_1 dazioni venivano effettuate brevi manu, come espressamente affermato dall'opponente, e pertanto si considerano priva di qualsivoglia prova documentale, stante l'assenza di una quietanza di pagamento e, pertanto non possono essere detratte dal maggior credito, essendo dubbia in tal caso anche l'imputazione del pagamento al debito restitutorio in quanto il testimone ha fatto riferimento ad una “spedizione di effetti personali” per cui si deve escludere che i versamenti fossero stati eseguiti a parziale estinzione del debito restitutorio del prestito. Quanto, invece, alle somme ricevute dalla sig.ra è emerso dall'istruttoria orale e Per_2 documentale (doc. n. 4 e All. Q fascicolo opponente) che nel periodo ricompreso fra il 2020 ed il 2023 versava, mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra Pt_1 [...]
l'importo di € 4.375,00 in tranches mensili dell'importo talvolta di € 255,00, talaltra di € Per_2
405,00 somme che, come dichiarato in sede di esame testimoniale dalla venivano Per_2 trasferite alla che si trovava in Perù, tramite l'agenzia di trasferimento fondi che si CP_1 trovava nei pressi dell'abitazione della teste. Inoltre, nel messaggio di testo inoltrato da tramite “Whats up” all'opponente in data 11.1.2023 ( doc. 3 fascicolo opponente) CP_1 emerge che l'opposta forniva al le coordinate bancarie della per farsi Pt_1 Per_2 trasmettere l'importo di € 250,00 indicato anche nel testo della comunicazione mail del 26.1.2024 (doc. n. 5 fascicolo opponente) in cui, a fronte della richiesta avanzata al Pt_1 della dell'importo di € 500,00 a titolo di restituzione del debito ( nella mail inviata CP_1 dalla la stessa usa l'espressione in spagnolo “ de lo que me debes” che significa “di CP_1 quello che mi devi”) da trasmettere mediante bonifico alla ispondeva Persona_3 Pt_1 che “da più di un anno ti do circa € 250 al mese, di più non posso e non mi sono dimenticato”. Il contenuto della mail è chiaramente da intendere, da un lato come richiesta di pagamento di una piccola parte del credito restitutorio e dall'altra di adempimento a tale obbligo mediante versamenti mensili che è stato accertato, venivano eseguiti tramite bonifico alla che li Per_2 inoltrava a sua volta alla a titolo di restituzione del debito. Tale comunicazione del CP_1
26.1.2024 (doc. 5 fascicolo opponente) rappresenta un ulteriore riscontro probatorio della imputazione al debito restitutorio dei pagamenti eseguiti dal ediante bonifico sul Pt_1 conto corrente della sig. come dimostrato dalle contabili ( doc. n. 4 e lett. Q fascicolo Per_2 opponente). Alla luce di tali argomentazioni emerge che il in adempimento del Pt_1 proprio obbligo restitutorio versava alla , tramite la sig. l'importo CP_1 Per_2 complessivo di € 4.375,00 da imputare alla restituzione del debito contratto per effetto del prestito ricevuto di € 73.000,00. Tali pagamenti effettuati a titolo restitutorio, a favore di soggetti terzi indicati dalla SI.ra si ritiene che siano assimilabili all'istituto dell'indicazione di pagamento ex CP_1 art. 1188 c.c. e, pertanto, intesi dalle parti quali forma di adempimento dell'obbligo restitutorio. L'art. 1188 c.c. (“destinatario del pagamento”) prevede che il pagamento vada fatto al creditore, al suo rappresentante, a persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo (comma 1) e che “il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato” (comma 2 dell'art. 1188 c.c.). Nel
pagina 6 di 8 caso in esame, l'istruttoria orale ha confermato che la dazione di denaro è avvenuta nei confronti di un soggetto terzo – la rispetto al creditore, da questi indicato Per_2 espressamente al Non avendo la negato di avere indicato al ad Pt_1 CP_1 Pt_1 eseguire il pagamento a lei spettante, mediante l'esecuzione di bonifici sul conto corrente dell'amica e non avendo parte opposta negato di avere ricevuto le somme versate Per_2 dall'opponete alla e non avendo negato di averle ricevute a titolo di restituzione del Per_2 prestito, si deve ritenere che l'importo di € 4.375,00 debba essere detratto dal maggior credito restitutorio vantato dalla , parzialmente estinto. CP_1
Sul punto, le dichiarazioni rese dall'opposta in udienza in sede di interpello sono state documentalmente smentite dalle indicazioni fornite dalla stessa SI.ra tramite mail CP_1
e messaggi “whatsapp” presenti in atti. Sul punto, parte opposta non ha offerto una plausibile ricostruzione alternativa dei fatti, litandosi ad affermare “non è vero” rispetto a tali circostanze e contestare genericamente i docc. numeri 4 e 5 di parte opponente. Infine, il sig. fferma di aver versato alla SI.ra la somma pari ad Pt_1 Persona_3 euro 500,00 in parziale acconto di quanto da lui dovuto a titolo del debito riconosciuto e, inoltre, di aver versato ulteriori euro 1.000,00 sempre nei confronti della SI.ra a Per_3 parziale saldo del debito vantato dall'opposta. In relazione a queste circostanze, veniva sentita la SI.ra in qualità di testimone all'udienza del 16.01.2025, ove nulla riferiva in Per_3 merito a tali dazioni e affermava “di aver prestato, senza pretendere la restituzione e senza ricevere nulla, la somma di euro 500# alla signora nel 2023 quando doveva partire per il Perù. Per me CP_1 era una donazione”. Sul punto, la documentazione in atti non consente di ritenere che sia stata provata tale dazione, stante il fatto che la mail allegata da parte opponente (doc. 5) fornisce la prova dell'indicazione di pagamento effettuata dalla creditrice, ma nulla prova circa l'effettiva dazione di tali somme da parte del SI. alla ne consegue che tali Pt_1 Per_3 importi non possono essere detratti dal maggior credito non essendovi prova né del loro esborso da parte del é dell'imputazione di pagamento al debito restitutorio. Pt_1
Quanto alle spese minuziosamente elencate nei fogli Excel ( docc. nn. 2 a), 2 b) e 2 c) si deve escludere che possano essere decurtate dal maggior credito in quanto si tratta di importi unilateralmente indicati dal e relativamente ai quali non risulta essere stato Pt_1 raggiunto un accordo con la relativo alla imputazione dell'obbligo restitutorio del CP_1 prestito al pagamento di spese personali della opposta. L'atto di riconoscimento di debito in cui si richiama il foglio Excel con l'elenco delle spese avrebbe dovuto essere sottoscritto anche dalla che avrebbe dovuto riconoscere di avere imputato le somme ricevute per CP_1 spese a titolo personale all'adempimento dell'obbligo restitutorio del Ma manca la Pt_1 sottoscrizione della alla dichiarazione di riconoscimento del debito del e CP_1 Pt_1 conseguentemente manca la prova dell'accordo, né tale prova può desumersi, come prospettato dall'opponente nell'invio del foglio excel con le spese mediante messaggio “whats up” sul cellulare dell'opponente, in quanto la ricezione del messaggio non equivale a manifestazione di consenso in ordine alla parziale estinzione del debito. Inoltre deve osservarsi che con riferimento a tali spese personali che parte opponente afferma essere state sostenute per la gestione e il mantenimento degli animali di affezione, nonché per i viaggi, nazionali ed internazionali della , per le ricariche telefoniche e per le tasse CP_1 che, secondo la prospettazione dell'opponente dovrebbero essere detratte dal credito restitutorio azionato dall'opposta, si deve ritenere che oltre ad essere spese avvenute in costanza del rapporto di convivenza tra le parti, non ne è stato documentato l'esborso pagina 7 di 8 essendosi parte opponente limitata a produrre “files” unilateralmente predisposti dal contenenti conteggi non supportati dalla documentazione contabile relativa agli Pt_1 esborsi. Mancando la prova dei pagamenti e mancando la dimostrazione dell'accordo intercorso tra le parti in merito ad una estinzione parziale del debito restitutorio mediante il pagamento di spese personali della si deve ritenere che il credito azionato non possa CP_1 essere ridotto ad € 26.194,69 come richiesto dall'opponente, ma può essere ridotto soltanto della somma di € 4.375,00 accertata come eseguita a parziale estinzione del debito restitutorio. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione e domanda, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso. Il decreto ingiuntivo emesso per il maggiore importo di € 73.000,00 deve, pertanto, essere revocato e l'opponente va condannato al pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di euro 68.625,00 oltre agli interessi legali dalla domanda
[...] giudiziale – deposito del ricorso in data 23.11.2023- al saldo effettivo. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto e dell'attività effettivamente svolta, conformemente alla nota spese depositata da parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 1607/2024 del Parte_1
30.01.2024 emesso dal Tribunale di Milano in favore di così Controparte_1 provvede: a. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1607/2024 del 30.01.2024 e condanna
[...]
l pagamento in favore di della somma di Pt_1 Controparte_1 euro 68.625,00 oltre agli interessi legali dal 23.11.2023 al saldo effettivo;
b. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese processuali che liquida nella somma complessiva di € 10.701,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Giorgia Carbone
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