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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/06/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILAVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
Dott.ssa ANNA MARIA RASCHELLÁ CONSIGLIERE
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 763/2019 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025 con provvedimento comunicato alle parti il 17.02.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
(P.I. in persona del suo amministratore legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore (P.I. ) in persona della Dott.ssa Parte_2 P.IVA_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Francesco Torchia giusta procura in calce Parte_3 all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
(P.I. in persona in persona del suo amministratore pro tempore CP_1 P.IVA_3 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Greco giusta procura in calce alla comparsa di CP_2 costituzione in appello
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante ed accogliere i motivi esposti con il presente gravame, da ritenersi per ripetuti e trascritti e, per l'effetto, dichiarare nulla, annullare e/o riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 455/2019, depositata in data 04/03/2019 resa dal Tribunale di Cosenza e, per l'effetto, decidere nel merito la presente controversia, accogliendo integralmente la domanda così come avanzata in primo grado;
Per parte appellata … “Voglia, l'On. Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza e deduzione 1. Rigettare, in ogni caso l'appello proposto da Con Parte_4 vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di primo grado, da liquidare come da nota spese, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%”
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Cosenza la per ivi sentire accertare e dichiarare la Controparte_3 presenza di gravi vizi del fabbricato per difetto di costruzione e per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c., nonché la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in Euro 13.000,00, ossia nella spesa da sostenere per il ripristino dell'immobile, come da CTP allegata agli atti, ovvero nella misura maggiore e minore che sarà accertata in corso di causa.
Con comparsa di costituzione depositata in data 31.07.2017 si è costituita in giudizio la società
[...]
la quale preliminarmente ha eccepito la prescrizione e la decadenza dell'azione Controparte_4 giudiziaria per decorso del termine decennale per la garanzia dei vizi di cui all'art. 1669 c.c., nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto.
Senza alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04 marzo 2019.
Alla suddetta udienza, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
Con sentenza n. 455/2019 resa il 04.03.2019 il Tribunale di Cosenza ha così provveduto: “accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dell'azione; condanna la parte attrice, in persona dell'amministratore p.t. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.738 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a., c.p.a. come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale”.
In estrema sintesi, il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda di parte attrice accogliendo al contrario l'eccezione preliminare di prescrizione della garanzia decennale avanzata dalla società convenuta ritenendo prescritta la domanda in quanto, dalla documentazione versata in atti è emerso che l'edificio è stato ultimato il 22.03.2004 come da certificato di collaudo, depositato unitamente alle memorie 183 VI c.p.c; la prima contestazione è stata notificata da parte attrice con Raccomandata A/R in data 08.04.2016, mentre l'atto di citazione è stato notificato in data 06.04.2017 dunque ben oltre il termine decennale di cui all'art.1669 c.c.
Ha infine condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte convenuta.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, il ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo Raccomandata A/R in data 05.04.2019.
Con comparsa depositata in data 02.07.2019 si è costituita in giudizio la , la quale, Controparte_5 ha chiesto il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
A seguito della soppressione della III Sezione Civile con decreto di riassegnazione del 29.10.2024, la causa è stata assegnata alla II Sezione Civile e rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.02.2025.
L'udienza del 12 febbraio 2025 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 14 febbraio 2025 comunicato in data 17.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellante e parte appellata hanno depositato la comparsa conclusionale.
2.1. Con il primo motivo di appello, l'appellante, censura la sentenza per “Violazione e falsa applicazione dell'art. 132, co.2, n.4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio
- Motivazione apparente della sentenza di primo grado”.
Ritiene che il giudice di primo grado, nel basare la sua decisione ha trascurato di esaminare e vagliare le deduzioni dell'odierna appellante, dichiarando erroneamente nell'impugnata sentenza che solo parte convenuta ha depositato le note conclusive.
L'error in procedendo in cui è incorso il Giudice monocratico ha sicuramente inciso sulla validità e legittimità del relativo provvedimento, frutto innegabilmente di una sommaria e superficiale disamina della fattispecie concreta, concretizzandosi, in una sentenza da ritenersi assolutamente viziata e manchevole di ogni considerazione logico-giuridica in punto di fatto e di diritto.
Il motivo per come formulato è inammissibile. La mancata considerazione delle allegazioni di una delle parti, infatti, non determina automaticamente la nullità del provvedimento essendo necessario a tal fine l'ulteriore elemento costituito dalla rilevanza di quella omessa considerazione ai fini della decisione assunta. Nel caso in esame le note conclusive effettivamente depositate dalla parte oggi appellante erano meramente illustrative delle argomentazioni difensive svolte dalla parte e riguardanti l'individuazione di un diverso dies a quo per la decorrenza delle prescrizione e la possibilità di esaminare la domanda sotto il diverso inquadramento giuridico dell'art. 2043 c.c.
Entrambi gli argomenti risultano già compiutamente spesi nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
n. 1: essi sono stati rispettivamente (i) implicitamente disattesi avendo il giudice ritenuto rilevante il diverso termine indicato dal convenuto ( ii) espressamente rigettati avendo la sentenza motivato in ordine alla infondatezza della domanda anche sotto il diverso profilo dell'art. 2043 c.c.
Di qui l'irrilevanza del dedotto error in procedendo e l'inammissibilità del relativo motivo di impugnazione.
2.2. Con il secondo motivo, l'appellante contesta la sentenza per “omessa valutazione delle istanze istruttorie”.
Asserisce come il giudice di primo grado a scioglimento della riserva per l'eventuale assunzione dei mezzi istruttori, in data 11.12.2018 ha emesso ordinanza in cui ingiustificatamente nulla ha disposto in ordine alle richieste istruttorie, con ciò venendo meno, ancora una volta, al suo obbligo motivazionale e alla sua funzione giudicante.
Se è vero che incombe su chi solleva l'eccezione il relativo onere probatorio, incombe anche su chi la subisce il dovere di provarne l'infondatezza, cosa che non è stata possibile nel caso di specie, in quanto la fase istruttoria è stata totalmente ed immotivatamente disattesa.
Anche detto motivo è infondato e ai limiti della inammissibilità. Anche in questo caso, infatti,
l'appellante non spiega in che modo il dedotto errore procedurale abbia inciso sulla decisione finale: le istanze istruttorie svolte riguardavano, in realtà, tutte la natura e la quantificazione dei danni.
Avendo il Tribunale escluso in radice il diritto ad esperire l'azione risarcitoria per decorrenza del termine di prescrizione, le dette istanze istruttorie restano assolutamente irrilevanti e sono state, pertanto, correttamente disattese dal Tribunale.
2.3. Con l'ultimo motivo l'appellante censura la sentenza per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 2043 c.c. Errata individuazione del dies a quo per il decorso della prescrizione”.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado ha erroneamente rigettato la domanda proposta dall'appellante, accogliendo al contrario, l'eccezione di prescrizione della garanzia decennale avanzata dalla Società individuando erroneamente il termine di decorrenza della CP_1 prescrizione.
Ritiene, che con l'espressione “compimento dell'opera”, non può, infatti, rifarsi esaustivamente al mero accatastamento e/o al semplice collaudo, posto che, trattandosi di appartamenti per civile abitazione, questi necessitano, inevitabilmente, del relativo certificato di agibilità e della conseguente consegna.
Non sarebbe altrimenti possibile, se fosse vero il contrario, “scoprire” un vizio e denunciarlo se materialmente l'interessato non versa nelle condizioni di apprezzare, con un determinato grado di conoscenza, la presenza di tali irregolarità.
Ne deriva che, per compimento dell'opera, deve intendersi la conclusione dei lavori commissionati, necessari per realizzare la costruzione nel suo complesso completo di tutti i suoi elementi fondamentali (compreso il certificato di agibilità), nonché la consegna dell'opera stessa.
Inoltre, ritiene che nell'accogliere l'eccezione di prescrizione, il giudice di prime cure ha affermato altresì che oltre al termine decennale di prescrizione attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'appaltatore, l'art. 1669 c.c., prescrive due ulteriori termini, uno di decadenza per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla scoperta dei vizi o difetti e l'altro di prescrizione, per l'esercizio dell'azione di responsabilità, di un anno dalla denunzia;
detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente non può essere fatta valere.
L'interdipendenza a cui fa riferimento, è riferibile ai due termini annuali di prescrizione e decadenza che, sono stati rispettati in quanto la denuncia è avvenuta in data 08.04.2016, mentre l'atto di citazione
è del 06.04.2017, ragion per cui la responsabilità nei confronti del costruttore è stata regolarmente e legittimamente esperita.
A ciò si aggiunge inoltre, che il giudice, nonostante abbia correttamente ritenuto, in subordine, applicabile la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., ha ritenuto prescritto anche la suddetta azione.
Anche tale conclusione è errata, poiché nell'ipotesi di applicabilità della disciplina ex art. 2043 c.c. non può certamente condividersi l'assunto secondo cui il termine di decorrenza vada individuato a partire dalla data di ultimazione dei lavori, posto che, in tema di risarcimento del danno extracontrattuale, per costante indirizzo giurisprudenziale, il dies a quo sorge non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito, “bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile”
Nel caso di specie, infatti, se pur paradossalmente voglia riconoscersi quale data di ultimazione dei lavori quella corrispondente al collaudo (22/03/2004), con conseguente esclusione della disciplina speciale, facendo applicazione della norma generale di cui all'art. 2043 c.c., non si può certo affermare che il dies a quo rimanga sempre lo stesso.
Questo, perché l'evento dannoso è divenuto percepibile soltanto nel 2016, anno in cui è stata notificata tempestivamente alla la denuncia dei lamentati vizi;
ciò posto, considerato che CP_1 già nel 2016 è stata inoltrata alla società costruttrice denuncia per vizi e che, nell'anno 2017, l'odierno appellante ha evocato in giudizio la convenuta per l'accertamento della relativa responsabilità, la spiegata azione di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. non può di certo ritenersi prescritta.
Il motivo è infondato e deve essere disatteso per le ragioni di seguito enunciate.
Con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. la nozione proposta di compimento proposta dall'appellante ovvero consegna degli immobili ai singoli occupanti e/o rilascio della certificazione di abitabilità non trovano alcun aggancio né nella lettera della norma che parla appunto di compimento dell'opera né con la ratio della stessa che risiede in un aggravamento della responsabilità extracontrattuale dell'appaltare che viene ai vizi che entro dieci anni dal compimento dell'opera abbiano comportato la rovina parziale o totale dell'opera e ad altri gravi difetti di cui egli risponde, peraltro, solo per effetto del nesso di causalità. Una simile estensione non può, evidentemente, essere oggetto di una interpretazione analogica del dettato della norma che non troverebbe nessuna giustificazione posto che lo scopo perseguito dalla stessa si ribadisce è imporre una sorta di garanzia per la corretta esecuzione dell'opera nei confronti di tutti i fruitori della stessa esonerandoli dagli oneri probatori ordinari della responsabilità ex art. 2043 c.c. ed è quindi ragionevole e plausibile che essa sia ancorata al dato cronologico della definitiva uscita della cosa dalla sfera giuridica e fattuale dell'opera che si determina con il compimento della stessa e con il suo collaudo.
Quanto invece alla domanda di risarcimento generale ex art. 2043 c.c. il motivo di censura fondato sulla erronea individuazione del termine di decorrenza che, secondo l'appellante, va individuato nel momento in cui il danno diventa percepibile, pur corretto nella sua astratta prospettazione perché conforme al dettato dell'art. 2935 c.c., è infondato nel merito poiché negli atti processuali manca completamente il dato temporale relativo alla insorgenza dei vizi e alla loro percezione da parte del soggetto legittimato ad esercitare l'azione. Tale carenza non può essere supplita dalla relazione di consulenza di parte anch'essa assolutamente silente rispetto al momento di insorgenza dei vizi, né attraverso la prova testimoniale originariamente articolata che consisteva in realtà nella conferma delle circostanze riportate nella perizia di parte da parte del perito che l'aveva redatta.
In realtà tale difetto di allegazione è conseguenza di un più generale vizio di indeterminatezza della domanda che la parte convenuta aveva tempestivamente eccepito e che il Tribunale avrebbe dovuto emendare attraverso lo strumento dell'art. 164 c.p.c., onde nello specifico è impossibile ancorare la prescrizione ad un elemento diverso dalla presunta condotta illecita perché manca il dato cronologico del momento della conoscenza del fatto. Per mera completezza deve ulteriormente osservarsi che ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 2043 c.c. sarebbe stato comunque necessario fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e cioè condotta, elemento soggettivo, danno e nesso causale e che di detti elementi, ancora una volta, si deve registrare la mancata allegazione prima ancora della mancanza di prova. L'appello è pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal d.m. n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento ( da € 5201 ad € 26.000 ) individuato in ragione dell'importo richiesto.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 455 del 2019 e nei confronti di
[...] CP_1 così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in €
5809 oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15% e distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 13 giugno 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILAVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
Dott.ssa ANNA MARIA RASCHELLÁ CONSIGLIERE
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 763/2019 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025 con provvedimento comunicato alle parti il 17.02.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
(P.I. in persona del suo amministratore legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore (P.I. ) in persona della Dott.ssa Parte_2 P.IVA_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Francesco Torchia giusta procura in calce Parte_3 all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
(P.I. in persona in persona del suo amministratore pro tempore CP_1 P.IVA_3 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Greco giusta procura in calce alla comparsa di CP_2 costituzione in appello
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante ed accogliere i motivi esposti con il presente gravame, da ritenersi per ripetuti e trascritti e, per l'effetto, dichiarare nulla, annullare e/o riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 455/2019, depositata in data 04/03/2019 resa dal Tribunale di Cosenza e, per l'effetto, decidere nel merito la presente controversia, accogliendo integralmente la domanda così come avanzata in primo grado;
Per parte appellata … “Voglia, l'On. Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza e deduzione 1. Rigettare, in ogni caso l'appello proposto da Con Parte_4 vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di primo grado, da liquidare come da nota spese, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%”
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Cosenza la per ivi sentire accertare e dichiarare la Controparte_3 presenza di gravi vizi del fabbricato per difetto di costruzione e per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c., nonché la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in Euro 13.000,00, ossia nella spesa da sostenere per il ripristino dell'immobile, come da CTP allegata agli atti, ovvero nella misura maggiore e minore che sarà accertata in corso di causa.
Con comparsa di costituzione depositata in data 31.07.2017 si è costituita in giudizio la società
[...]
la quale preliminarmente ha eccepito la prescrizione e la decadenza dell'azione Controparte_4 giudiziaria per decorso del termine decennale per la garanzia dei vizi di cui all'art. 1669 c.c., nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto.
Senza alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04 marzo 2019.
Alla suddetta udienza, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
Con sentenza n. 455/2019 resa il 04.03.2019 il Tribunale di Cosenza ha così provveduto: “accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dell'azione; condanna la parte attrice, in persona dell'amministratore p.t. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.738 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a., c.p.a. come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale”.
In estrema sintesi, il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda di parte attrice accogliendo al contrario l'eccezione preliminare di prescrizione della garanzia decennale avanzata dalla società convenuta ritenendo prescritta la domanda in quanto, dalla documentazione versata in atti è emerso che l'edificio è stato ultimato il 22.03.2004 come da certificato di collaudo, depositato unitamente alle memorie 183 VI c.p.c; la prima contestazione è stata notificata da parte attrice con Raccomandata A/R in data 08.04.2016, mentre l'atto di citazione è stato notificato in data 06.04.2017 dunque ben oltre il termine decennale di cui all'art.1669 c.c.
Ha infine condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte convenuta.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, il ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo Raccomandata A/R in data 05.04.2019.
Con comparsa depositata in data 02.07.2019 si è costituita in giudizio la , la quale, Controparte_5 ha chiesto il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
A seguito della soppressione della III Sezione Civile con decreto di riassegnazione del 29.10.2024, la causa è stata assegnata alla II Sezione Civile e rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.02.2025.
L'udienza del 12 febbraio 2025 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 14 febbraio 2025 comunicato in data 17.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellante e parte appellata hanno depositato la comparsa conclusionale.
2.1. Con il primo motivo di appello, l'appellante, censura la sentenza per “Violazione e falsa applicazione dell'art. 132, co.2, n.4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio
- Motivazione apparente della sentenza di primo grado”.
Ritiene che il giudice di primo grado, nel basare la sua decisione ha trascurato di esaminare e vagliare le deduzioni dell'odierna appellante, dichiarando erroneamente nell'impugnata sentenza che solo parte convenuta ha depositato le note conclusive.
L'error in procedendo in cui è incorso il Giudice monocratico ha sicuramente inciso sulla validità e legittimità del relativo provvedimento, frutto innegabilmente di una sommaria e superficiale disamina della fattispecie concreta, concretizzandosi, in una sentenza da ritenersi assolutamente viziata e manchevole di ogni considerazione logico-giuridica in punto di fatto e di diritto.
Il motivo per come formulato è inammissibile. La mancata considerazione delle allegazioni di una delle parti, infatti, non determina automaticamente la nullità del provvedimento essendo necessario a tal fine l'ulteriore elemento costituito dalla rilevanza di quella omessa considerazione ai fini della decisione assunta. Nel caso in esame le note conclusive effettivamente depositate dalla parte oggi appellante erano meramente illustrative delle argomentazioni difensive svolte dalla parte e riguardanti l'individuazione di un diverso dies a quo per la decorrenza delle prescrizione e la possibilità di esaminare la domanda sotto il diverso inquadramento giuridico dell'art. 2043 c.c.
Entrambi gli argomenti risultano già compiutamente spesi nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
n. 1: essi sono stati rispettivamente (i) implicitamente disattesi avendo il giudice ritenuto rilevante il diverso termine indicato dal convenuto ( ii) espressamente rigettati avendo la sentenza motivato in ordine alla infondatezza della domanda anche sotto il diverso profilo dell'art. 2043 c.c.
Di qui l'irrilevanza del dedotto error in procedendo e l'inammissibilità del relativo motivo di impugnazione.
2.2. Con il secondo motivo, l'appellante contesta la sentenza per “omessa valutazione delle istanze istruttorie”.
Asserisce come il giudice di primo grado a scioglimento della riserva per l'eventuale assunzione dei mezzi istruttori, in data 11.12.2018 ha emesso ordinanza in cui ingiustificatamente nulla ha disposto in ordine alle richieste istruttorie, con ciò venendo meno, ancora una volta, al suo obbligo motivazionale e alla sua funzione giudicante.
Se è vero che incombe su chi solleva l'eccezione il relativo onere probatorio, incombe anche su chi la subisce il dovere di provarne l'infondatezza, cosa che non è stata possibile nel caso di specie, in quanto la fase istruttoria è stata totalmente ed immotivatamente disattesa.
Anche detto motivo è infondato e ai limiti della inammissibilità. Anche in questo caso, infatti,
l'appellante non spiega in che modo il dedotto errore procedurale abbia inciso sulla decisione finale: le istanze istruttorie svolte riguardavano, in realtà, tutte la natura e la quantificazione dei danni.
Avendo il Tribunale escluso in radice il diritto ad esperire l'azione risarcitoria per decorrenza del termine di prescrizione, le dette istanze istruttorie restano assolutamente irrilevanti e sono state, pertanto, correttamente disattese dal Tribunale.
2.3. Con l'ultimo motivo l'appellante censura la sentenza per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 2043 c.c. Errata individuazione del dies a quo per il decorso della prescrizione”.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado ha erroneamente rigettato la domanda proposta dall'appellante, accogliendo al contrario, l'eccezione di prescrizione della garanzia decennale avanzata dalla Società individuando erroneamente il termine di decorrenza della CP_1 prescrizione.
Ritiene, che con l'espressione “compimento dell'opera”, non può, infatti, rifarsi esaustivamente al mero accatastamento e/o al semplice collaudo, posto che, trattandosi di appartamenti per civile abitazione, questi necessitano, inevitabilmente, del relativo certificato di agibilità e della conseguente consegna.
Non sarebbe altrimenti possibile, se fosse vero il contrario, “scoprire” un vizio e denunciarlo se materialmente l'interessato non versa nelle condizioni di apprezzare, con un determinato grado di conoscenza, la presenza di tali irregolarità.
Ne deriva che, per compimento dell'opera, deve intendersi la conclusione dei lavori commissionati, necessari per realizzare la costruzione nel suo complesso completo di tutti i suoi elementi fondamentali (compreso il certificato di agibilità), nonché la consegna dell'opera stessa.
Inoltre, ritiene che nell'accogliere l'eccezione di prescrizione, il giudice di prime cure ha affermato altresì che oltre al termine decennale di prescrizione attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'appaltatore, l'art. 1669 c.c., prescrive due ulteriori termini, uno di decadenza per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla scoperta dei vizi o difetti e l'altro di prescrizione, per l'esercizio dell'azione di responsabilità, di un anno dalla denunzia;
detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente non può essere fatta valere.
L'interdipendenza a cui fa riferimento, è riferibile ai due termini annuali di prescrizione e decadenza che, sono stati rispettati in quanto la denuncia è avvenuta in data 08.04.2016, mentre l'atto di citazione
è del 06.04.2017, ragion per cui la responsabilità nei confronti del costruttore è stata regolarmente e legittimamente esperita.
A ciò si aggiunge inoltre, che il giudice, nonostante abbia correttamente ritenuto, in subordine, applicabile la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., ha ritenuto prescritto anche la suddetta azione.
Anche tale conclusione è errata, poiché nell'ipotesi di applicabilità della disciplina ex art. 2043 c.c. non può certamente condividersi l'assunto secondo cui il termine di decorrenza vada individuato a partire dalla data di ultimazione dei lavori, posto che, in tema di risarcimento del danno extracontrattuale, per costante indirizzo giurisprudenziale, il dies a quo sorge non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito, “bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile”
Nel caso di specie, infatti, se pur paradossalmente voglia riconoscersi quale data di ultimazione dei lavori quella corrispondente al collaudo (22/03/2004), con conseguente esclusione della disciplina speciale, facendo applicazione della norma generale di cui all'art. 2043 c.c., non si può certo affermare che il dies a quo rimanga sempre lo stesso.
Questo, perché l'evento dannoso è divenuto percepibile soltanto nel 2016, anno in cui è stata notificata tempestivamente alla la denuncia dei lamentati vizi;
ciò posto, considerato che CP_1 già nel 2016 è stata inoltrata alla società costruttrice denuncia per vizi e che, nell'anno 2017, l'odierno appellante ha evocato in giudizio la convenuta per l'accertamento della relativa responsabilità, la spiegata azione di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. non può di certo ritenersi prescritta.
Il motivo è infondato e deve essere disatteso per le ragioni di seguito enunciate.
Con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. la nozione proposta di compimento proposta dall'appellante ovvero consegna degli immobili ai singoli occupanti e/o rilascio della certificazione di abitabilità non trovano alcun aggancio né nella lettera della norma che parla appunto di compimento dell'opera né con la ratio della stessa che risiede in un aggravamento della responsabilità extracontrattuale dell'appaltare che viene ai vizi che entro dieci anni dal compimento dell'opera abbiano comportato la rovina parziale o totale dell'opera e ad altri gravi difetti di cui egli risponde, peraltro, solo per effetto del nesso di causalità. Una simile estensione non può, evidentemente, essere oggetto di una interpretazione analogica del dettato della norma che non troverebbe nessuna giustificazione posto che lo scopo perseguito dalla stessa si ribadisce è imporre una sorta di garanzia per la corretta esecuzione dell'opera nei confronti di tutti i fruitori della stessa esonerandoli dagli oneri probatori ordinari della responsabilità ex art. 2043 c.c. ed è quindi ragionevole e plausibile che essa sia ancorata al dato cronologico della definitiva uscita della cosa dalla sfera giuridica e fattuale dell'opera che si determina con il compimento della stessa e con il suo collaudo.
Quanto invece alla domanda di risarcimento generale ex art. 2043 c.c. il motivo di censura fondato sulla erronea individuazione del termine di decorrenza che, secondo l'appellante, va individuato nel momento in cui il danno diventa percepibile, pur corretto nella sua astratta prospettazione perché conforme al dettato dell'art. 2935 c.c., è infondato nel merito poiché negli atti processuali manca completamente il dato temporale relativo alla insorgenza dei vizi e alla loro percezione da parte del soggetto legittimato ad esercitare l'azione. Tale carenza non può essere supplita dalla relazione di consulenza di parte anch'essa assolutamente silente rispetto al momento di insorgenza dei vizi, né attraverso la prova testimoniale originariamente articolata che consisteva in realtà nella conferma delle circostanze riportate nella perizia di parte da parte del perito che l'aveva redatta.
In realtà tale difetto di allegazione è conseguenza di un più generale vizio di indeterminatezza della domanda che la parte convenuta aveva tempestivamente eccepito e che il Tribunale avrebbe dovuto emendare attraverso lo strumento dell'art. 164 c.p.c., onde nello specifico è impossibile ancorare la prescrizione ad un elemento diverso dalla presunta condotta illecita perché manca il dato cronologico del momento della conoscenza del fatto. Per mera completezza deve ulteriormente osservarsi che ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 2043 c.c. sarebbe stato comunque necessario fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e cioè condotta, elemento soggettivo, danno e nesso causale e che di detti elementi, ancora una volta, si deve registrare la mancata allegazione prima ancora della mancanza di prova. L'appello è pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal d.m. n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento ( da € 5201 ad € 26.000 ) individuato in ragione dell'importo richiesto.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 455 del 2019 e nei confronti di
[...] CP_1 così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in €
5809 oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15% e distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 13 giugno 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero