CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSOMANDI LUCA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 909/2024 depositato il 22/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Catania - Via Cappucini N. 2 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia N. 141 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230023360988000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 22.3.2024 Nominativo_1 presentava ricorso avverso la cartella di pagamento n. 298 20230023360988000 notificata il 5.2.2024 via PEC con la quale, come indicato in ricorso, si richiedeva il pagamento dei diritti annuali Camera di Commercio per la società R.B. Mediaziione srl per l' anno 2019.
Ricorreva contro l' ADER e la Camera di Commercio.
Chiedeva che l'atto impugnato venisse annullato per “inesistenza della notifica, in quanto la PEC proviene da indirizzo non certificato e per difetto di legittimazione passiva, atteso che la società di cui sopra è stata cancellata nel febbraio del 2020.
L' ADER s.p.a. si costituiva in giudizio e chiedeva nel merito il rigetto del ricorso.
All'udienza in camera di consiglio del 19.12. 2025 il ricorso veniva posto in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte:
Deve premettersi che i motivi proposti non sono opponibili alla camera di commercio, perchè non vi è prova della regolare notifica ad essa.
Infatti, non risultano consultabili gli allegati relativi alle consegne delle notifiche alle resistenti, e non è neppure consultabile l' atto impugnato, in quanto i files caricati nel fascicolo informatizzato sono di formato non consultabile.
Ad ogni buon conto: lI motivo numero 1 è privo di fondamento.La ricorrente asserisce che la PEC con la quale è stato notificato l' atto, non risulta dall' elenco IPA delle pubbliche Amministrazioni.
La Corte ritiene di aderire al granitico orientamento della S.C. Cassazione( vedi sentenza n. 982/2023), secondo cui non rileva il vizio di notifica, se non si prova il pregiudizio subito.
Più nella specifico, argomenta la Corte, “Non è illegittima la notifica della cartella effettuata a mezzo PEC da un indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri, in quanto tale circostanza non vizia in radice il procedimento notificatorio, non inficiando la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall' indirizzo del mittente”.
Con riferimento alla censura di cui sopra va osservato che, ove ricorrente,il vizio non potrebbe comportare l'invalidità dell'atto notificato, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. sezioni unite n. 7665 del 18.4.2016; conformi Cass. sez. unite n. 23620 del 28.9.2018). E nessun dubbio può residuare nel caso che ci occupa in ordine alla conoscenza della cartella di pagamento impugnata che ha formato oggetto di analitiche contestazioni in ordine al suo contenuto.
Pure l' eccepita carenza di legittimazione passiva è doglianza infondata, perchè l' ADER ha dimostrato che la pretesa si riferisce all' anno 2019, in cui la società, poi cancellata nel 2020, era pienamente attiva.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente e vanno liquidate in favore della resistente nella misura di € 200,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese del 15 % ed accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Visto l'art. 91 c.p.c., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente nella misura di € 200,00, oltre rimborso forfettario spese del 15 % ed accessori di legge. Siracusa, 19.12.2025 Il presidente relatore
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSOMANDI LUCA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 909/2024 depositato il 22/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Catania - Via Cappucini N. 2 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia N. 141 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230023360988000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 22.3.2024 Nominativo_1 presentava ricorso avverso la cartella di pagamento n. 298 20230023360988000 notificata il 5.2.2024 via PEC con la quale, come indicato in ricorso, si richiedeva il pagamento dei diritti annuali Camera di Commercio per la società R.B. Mediaziione srl per l' anno 2019.
Ricorreva contro l' ADER e la Camera di Commercio.
Chiedeva che l'atto impugnato venisse annullato per “inesistenza della notifica, in quanto la PEC proviene da indirizzo non certificato e per difetto di legittimazione passiva, atteso che la società di cui sopra è stata cancellata nel febbraio del 2020.
L' ADER s.p.a. si costituiva in giudizio e chiedeva nel merito il rigetto del ricorso.
All'udienza in camera di consiglio del 19.12. 2025 il ricorso veniva posto in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte:
Deve premettersi che i motivi proposti non sono opponibili alla camera di commercio, perchè non vi è prova della regolare notifica ad essa.
Infatti, non risultano consultabili gli allegati relativi alle consegne delle notifiche alle resistenti, e non è neppure consultabile l' atto impugnato, in quanto i files caricati nel fascicolo informatizzato sono di formato non consultabile.
Ad ogni buon conto: lI motivo numero 1 è privo di fondamento.La ricorrente asserisce che la PEC con la quale è stato notificato l' atto, non risulta dall' elenco IPA delle pubbliche Amministrazioni.
La Corte ritiene di aderire al granitico orientamento della S.C. Cassazione( vedi sentenza n. 982/2023), secondo cui non rileva il vizio di notifica, se non si prova il pregiudizio subito.
Più nella specifico, argomenta la Corte, “Non è illegittima la notifica della cartella effettuata a mezzo PEC da un indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri, in quanto tale circostanza non vizia in radice il procedimento notificatorio, non inficiando la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall' indirizzo del mittente”.
Con riferimento alla censura di cui sopra va osservato che, ove ricorrente,il vizio non potrebbe comportare l'invalidità dell'atto notificato, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. sezioni unite n. 7665 del 18.4.2016; conformi Cass. sez. unite n. 23620 del 28.9.2018). E nessun dubbio può residuare nel caso che ci occupa in ordine alla conoscenza della cartella di pagamento impugnata che ha formato oggetto di analitiche contestazioni in ordine al suo contenuto.
Pure l' eccepita carenza di legittimazione passiva è doglianza infondata, perchè l' ADER ha dimostrato che la pretesa si riferisce all' anno 2019, in cui la società, poi cancellata nel 2020, era pienamente attiva.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente e vanno liquidate in favore della resistente nella misura di € 200,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese del 15 % ed accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Visto l'art. 91 c.p.c., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente nella misura di € 200,00, oltre rimborso forfettario spese del 15 % ed accessori di legge. Siracusa, 19.12.2025 Il presidente relatore