Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 62
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza della notifica PEC da indirizzo non certificato

    La Corte ritiene che un vizio di notifica non sia opponibile se non viene provato un pregiudizio subito dal contribuente. La notifica a mezzo PEC da un indirizzo non inserito nei pubblici registri non vizia di per sé il procedimento notificatorio, né inficia la presunzione di riferibilità della notifica al mittente. L'irritualità della notifica non comporta nullità se la consegna telematica ha prodotto la conoscenza dell'atto.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva per cancellazione società

    L'ADER ha dimostrato che la pretesa si riferisce all'anno 2019, periodo in cui la società era pienamente attiva, nonostante la successiva cancellazione nel 2020.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 62
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 62
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo