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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/07/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1848/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di conSIlio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1848/2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Piersanti, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Vulpiani, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI: all'udienza del 21/05/2025 – sostituita da “note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.” - i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'
“istanza congiunta di mutamento del rito” sottoscritta in data 13/05/2025 e depositata in data 20/05/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/08/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Sant'Egidio alla Vibrata in data
25/06/1995 con e che dal matrimonio erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(il 23/06/2009) e (il 13/04/2006) - ha chiesto: dichiarare la separazione Per_2
personale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sé; Per_1
regolamentare i tempi di permanenza presso il padre come da ricorso;
assegnare la casa coniugale al marito;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 400,00
a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 200,00 per ciascun figlio, comma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di
Teramo del 05/12/2018.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
-che il rapporto coniugale era stato irrimediabilmente compromesso dalla dipendenza del marito dall'alcool e dalla ludopatia da cui era affetto, che determinavano nel coniuge comportamenti connotati da violenza e scatti d'ira nei suoi confronti;
-che il marito era venuto meno agli obblighi di contribuzione morale e materiale nei confronti della famiglia, mentre spendeva ingenti somme per l'acquisto di bevande alcooliche e per il gioco d'azzardo; -che, per tali ragioni, era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale portando con sé la figlia minorenne , comunicandolo al marito. Per_1
Con comparsa in data 03/12/2024 si è costituito in giudizio il resistente, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione personale di coniugi, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale operata dalla ricorrente ed ha chiesto: assegnare la casa coniugale alla moglie;
disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1
presso il genitore valutato più idoneo all'esito di una CTU e/o audizione della minore;
regolamentare i tempi di permanenza della figlia presso il genitore non collocatario come da comparsa;
porre a proprio carico l'assegno mensile pari ad
¼ del proprio stipendio mensile a titolo di mantenimento della prole a partire dal momento in cui riuscirà a reperire un'occupazione; porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di
Teramo del 05/12/2018, sempre con decorrenza dall'inizio di un'attività lavorativa;
porre a carico della moglie il versamento di un assegno alimentare mensile di € 400,00 in proprio favore;
porre la percezione esclusiva in proprio favore dell'assegno universale INPS;
disporre la destinazione in proprio favore del 50% dei risparmi familiari accantonati durante il matrimonio;
condannare la moglie al risarcimento del danno nei suoi confronti a causa del suo allontanamento dalla casa familiare.
A sostegno della domanda il resistente ha dedotto che:
-non aveva mai avuto comportamenti violenti nei confronti della moglie ed aveva sempre contribuito alle necessità morali e materiali della famiglia;
- aveva sopportato ripetuti tradimenti da parte della moglie, che lo avevano portato in uno stato di frustrazione e depressione, ma non aveva mai avuto problemi di alcoolismo;
-pur avendo avuto problematiche legate alla ludopatia, queste erano state superate dopo un periodo di riabilitazione;
-attualmente era disoccupato, aveva difficoltà a reperire una nuova occupazione a causa della sua invalidità (50%) e le sue condizioni economiche erano critiche, anche perché i risparmi familiari erano gestiti in via esclusiva dalla moglie.
Alla prima udienza di comparizione in data 08/01/2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non volersi riconciliare e successivamente, in data 20/05/2025 i rispettivi Procuratori hanno depositato “Istanza congiunta di mutamento del rito”, sottoscritta in data 13/05/2025, dando atto del raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni di separazione.
All'udienza del 21/05/2025, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., il Coordinatore della Sezione Civile ha rimesso la causa alla decisione del Collegio sull'accordo delle parti.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle pattuite dalle parti nell' “Istanza congiunta di mutamento del rito” sottoscritta in data 13/05/2025 e depositata in data 20/05/2025 (in base alle quali, per quanto di interesse, si prevede: l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
che il padre potrà vedere i figli liberamente;
che il padre verserà l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole, in ragione di € 100,00 per ciascun figlio a partire dal mese di maggio 2025 e fino al mese di maggio 2026; che le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento dei figli saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018, con decorrenza dal mese di maggio 2025; che l'assegno universale INPS verrà percepito in via esclusiva dalla moglie;
che la casa coniugale verrà assegnata al marito), apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni dai medesimi pattuite nell' “Istanza congiunta di
[...]
mutamento del rito” sottoscritta in data 13/05/2025 e depositata in data
20/05/2025, ossia:
a) i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, la casa coniugale resta al marito;
b) l'affido dei figli rimarrà condiviso, con collocazione degli stessi presso la madre, ove trasferiranno la loro residenza, con facoltà per il padre di vederli e sentirli quando vuole, senza impedimento della frequentazione delle rispettive residenze nel rispetto delle regole del vivere civile;
c) la decorrenza dell'assegno di mantenimento per i figli che il SI.
[...]
deve corrispondere è fissata al maggio 2025 nella misura CP_1 di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) fino al maggio 2026, con accredito delle suddette somme a far data dal 20 di ogni mese e non oltre fine mese sul conto corrente intestato alla SInora IBAN Parte_1
[...];
d) l'assegno unico continuerà ad essere percepito per intero dalla SI.ra
; Parte_1
e) a partire dal giugno 2026 l'assegno di mantenimento sarà di € 350,00 (€
200,00 per la minore e € 150,00 per ), oltre Per_1 Per_2
rivalutazione;
f) i coniugi contribuiranno al 50% ciascuno alle spese straordinarie a partire dal maggio 2025;
g) restano a carico della SI.ra le spese sostenute sino all'aprile Pt_1
2025;
h) restano a carico del SI. le utenze del telefono cellulari dei CP_1
figli, nonché i servizi televisivi, nonché pagamenti di tutte le utenze allo stesso intestate, nonché le imposte TARI, agenzia della riscossione, etc., allo stesso spettanti;
i) le due bollette della luce, relative all'abitazione del , emesse CP_1
successivamente al deposito del ricorso per separazione giudiziale ed intestate alla SInora verranno rimborsate ratealmente Parte_1
dal alla (a tal fine procederà al rimborso rateale nel CP_1 Pt_1
caso queste sia state già pagate o, diversamente, la ne chiederà Pt_1
la rateizzazione al gestore ed il provvederà a rimborsarle CP_1
tempestivamente);
j) dichiarazione di autosufficienza economica dei coniugi e di rinuncia a pretendere alcunchè l'uno dall'altro, stante la disciplina di tutte quelle questioni economiche insorte, come effettuata in modo completo e definitivo;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico.
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di conSIlio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1848/2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Piersanti, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Vulpiani, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI: all'udienza del 21/05/2025 – sostituita da “note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.” - i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'
“istanza congiunta di mutamento del rito” sottoscritta in data 13/05/2025 e depositata in data 20/05/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/08/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Sant'Egidio alla Vibrata in data
25/06/1995 con e che dal matrimonio erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(il 23/06/2009) e (il 13/04/2006) - ha chiesto: dichiarare la separazione Per_2
personale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sé; Per_1
regolamentare i tempi di permanenza presso il padre come da ricorso;
assegnare la casa coniugale al marito;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 400,00
a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 200,00 per ciascun figlio, comma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di
Teramo del 05/12/2018.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
-che il rapporto coniugale era stato irrimediabilmente compromesso dalla dipendenza del marito dall'alcool e dalla ludopatia da cui era affetto, che determinavano nel coniuge comportamenti connotati da violenza e scatti d'ira nei suoi confronti;
-che il marito era venuto meno agli obblighi di contribuzione morale e materiale nei confronti della famiglia, mentre spendeva ingenti somme per l'acquisto di bevande alcooliche e per il gioco d'azzardo; -che, per tali ragioni, era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale portando con sé la figlia minorenne , comunicandolo al marito. Per_1
Con comparsa in data 03/12/2024 si è costituito in giudizio il resistente, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione personale di coniugi, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale operata dalla ricorrente ed ha chiesto: assegnare la casa coniugale alla moglie;
disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1
presso il genitore valutato più idoneo all'esito di una CTU e/o audizione della minore;
regolamentare i tempi di permanenza della figlia presso il genitore non collocatario come da comparsa;
porre a proprio carico l'assegno mensile pari ad
¼ del proprio stipendio mensile a titolo di mantenimento della prole a partire dal momento in cui riuscirà a reperire un'occupazione; porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di
Teramo del 05/12/2018, sempre con decorrenza dall'inizio di un'attività lavorativa;
porre a carico della moglie il versamento di un assegno alimentare mensile di € 400,00 in proprio favore;
porre la percezione esclusiva in proprio favore dell'assegno universale INPS;
disporre la destinazione in proprio favore del 50% dei risparmi familiari accantonati durante il matrimonio;
condannare la moglie al risarcimento del danno nei suoi confronti a causa del suo allontanamento dalla casa familiare.
A sostegno della domanda il resistente ha dedotto che:
-non aveva mai avuto comportamenti violenti nei confronti della moglie ed aveva sempre contribuito alle necessità morali e materiali della famiglia;
- aveva sopportato ripetuti tradimenti da parte della moglie, che lo avevano portato in uno stato di frustrazione e depressione, ma non aveva mai avuto problemi di alcoolismo;
-pur avendo avuto problematiche legate alla ludopatia, queste erano state superate dopo un periodo di riabilitazione;
-attualmente era disoccupato, aveva difficoltà a reperire una nuova occupazione a causa della sua invalidità (50%) e le sue condizioni economiche erano critiche, anche perché i risparmi familiari erano gestiti in via esclusiva dalla moglie.
Alla prima udienza di comparizione in data 08/01/2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non volersi riconciliare e successivamente, in data 20/05/2025 i rispettivi Procuratori hanno depositato “Istanza congiunta di mutamento del rito”, sottoscritta in data 13/05/2025, dando atto del raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni di separazione.
All'udienza del 21/05/2025, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., il Coordinatore della Sezione Civile ha rimesso la causa alla decisione del Collegio sull'accordo delle parti.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle pattuite dalle parti nell' “Istanza congiunta di mutamento del rito” sottoscritta in data 13/05/2025 e depositata in data 20/05/2025 (in base alle quali, per quanto di interesse, si prevede: l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
che il padre potrà vedere i figli liberamente;
che il padre verserà l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole, in ragione di € 100,00 per ciascun figlio a partire dal mese di maggio 2025 e fino al mese di maggio 2026; che le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento dei figli saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018, con decorrenza dal mese di maggio 2025; che l'assegno universale INPS verrà percepito in via esclusiva dalla moglie;
che la casa coniugale verrà assegnata al marito), apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni dai medesimi pattuite nell' “Istanza congiunta di
[...]
mutamento del rito” sottoscritta in data 13/05/2025 e depositata in data
20/05/2025, ossia:
a) i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, la casa coniugale resta al marito;
b) l'affido dei figli rimarrà condiviso, con collocazione degli stessi presso la madre, ove trasferiranno la loro residenza, con facoltà per il padre di vederli e sentirli quando vuole, senza impedimento della frequentazione delle rispettive residenze nel rispetto delle regole del vivere civile;
c) la decorrenza dell'assegno di mantenimento per i figli che il SI.
[...]
deve corrispondere è fissata al maggio 2025 nella misura CP_1 di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) fino al maggio 2026, con accredito delle suddette somme a far data dal 20 di ogni mese e non oltre fine mese sul conto corrente intestato alla SInora IBAN Parte_1
[...];
d) l'assegno unico continuerà ad essere percepito per intero dalla SI.ra
; Parte_1
e) a partire dal giugno 2026 l'assegno di mantenimento sarà di € 350,00 (€
200,00 per la minore e € 150,00 per ), oltre Per_1 Per_2
rivalutazione;
f) i coniugi contribuiranno al 50% ciascuno alle spese straordinarie a partire dal maggio 2025;
g) restano a carico della SI.ra le spese sostenute sino all'aprile Pt_1
2025;
h) restano a carico del SI. le utenze del telefono cellulari dei CP_1
figli, nonché i servizi televisivi, nonché pagamenti di tutte le utenze allo stesso intestate, nonché le imposte TARI, agenzia della riscossione, etc., allo stesso spettanti;
i) le due bollette della luce, relative all'abitazione del , emesse CP_1
successivamente al deposito del ricorso per separazione giudiziale ed intestate alla SInora verranno rimborsate ratealmente Parte_1
dal alla (a tal fine procederà al rimborso rateale nel CP_1 Pt_1
caso queste sia state già pagate o, diversamente, la ne chiederà Pt_1
la rateizzazione al gestore ed il provvederà a rimborsarle CP_1
tempestivamente);
j) dichiarazione di autosufficienza economica dei coniugi e di rinuncia a pretendere alcunchè l'uno dall'altro, stante la disciplina di tutte quelle questioni economiche insorte, come effettuata in modo completo e definitivo;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico.
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani