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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/07/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 232/2025
(continua da verbale udienza 03/07/2025)
Il Giudice dott.ssa Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VERCELLI
GIUDICE del LAVORO
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Giovanni Angelo ( , Davide Manzo Email_1
( , e presso lo studio di quest'ultimo in Vercelli, Corso Fiume n. 85, Email_2 elettivamente domiciliata giusta procura allegata al ricorso
-ricorrente-
CONTRO
MIM– Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Piemonte – A.T. di Vercelli (c.f in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1 sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal Dott. Umberto Pelassa, Dirigente pro-tempore dell e dalla Dott.ssa Controparte_1
Maria Annunziata Del Vento, legalmente domiciliati presso l Controparte_1
in Piazza Roma n. 17
[...]
1 Resistente
Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
Causa discussa e decisa all'odierna udienza sulle conclusioni precisate nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 27/03/2025 la ricorrente, docente presso il Ministero resistente in virtù di contratti a tempo determinato, lamenta la mancata corresponsione della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali solo per i docenti assunti con contratti a tempo indeterminato.
A sostegno della domanda la ricorrente deduce:
- di aver prestato servizio quale docente nell'a.s. 2024/2025 in virtù di contratto a tempo determinato sino al 31.8.2025;
-di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”);
-che tale indennità va riconosciuta anche al personale a tempo determinato in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevedono lo stesso diritto-dovere alla formazione sia nei confronti del personale docente a tempo determinato che del personale docente a tempo indeterminato;
-che l'art. 1 della Legge n. 107/2015, riconoscendo l'indennità di € 500,00 annui al solo personale assunto a tempo indeterminato, integra una discriminazione vietata dalla clausola
4 dell'accordo quadro del 18.3.99 e con l'obbligo di parità di trattamento di lavoratori comparabili sancita dagli artt. 20 e 21 della CDFUE.
La ricorrente chiede, pertanto, l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno
2 scolastico indicato così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente la condanna del Ministero alla corresponsione dell'importo nominale di
€ 500,00 per ciascun anno di servizio, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è regolarmente costituito in giudizio non contestando l'attività di docenza svolta dalla ricorrente, né la comparabilità dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto a quella svolta dal personale di ruolo sotto il profilo delle mansioni espletate o delle competenze professionali, né l'obbligo formativo continuativo anche da parte del personale precario.
In particolare, il Ministero resistente ha chiesto il rigetto della domanda rilevando, altresì, che la ricorrente è attualmente in servizio.
La causa, di natura documentale è stata discussa e decisa all'odierna udienza prendendo atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
§§§
Ve detto che a seguito dell'entrata in vigore della L. 79 del 5.6.2025, legge di conversione del DL 45/2025, è stato riconosciuto il diritto al Bonus Carta Docente ai docenti assunti con contratto sino al 31.8.2025 (con apertura della piattaforma il 25 giugno ed obbligo di spesa entro il 31.8.2025).
Correttamente pertanto all'odierna udienza le parti hanno richiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere.
In punto spese, va evidenziato che sino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione sopra indicata il diritto al bonus non era riconosciuto dal legislatore e pertanto il ricorso depositato in data 26.3.2025 dalla ricorrente era l'unico rimedio per ottenere quanto poi normativamente riconosciuto.
Le spese sono quindi poste a carico del Ministero resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
DICHIARA cessata la materia del contendere.
3 CONDANNA il Ministero resistente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in €
750,00 per compenso, oltre € 21,50 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione ai difensori antistatari.
Vercelli, 3/07/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia BAICI
4
(continua da verbale udienza 03/07/2025)
Il Giudice dott.ssa Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VERCELLI
GIUDICE del LAVORO
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Giovanni Angelo ( , Davide Manzo Email_1
( , e presso lo studio di quest'ultimo in Vercelli, Corso Fiume n. 85, Email_2 elettivamente domiciliata giusta procura allegata al ricorso
-ricorrente-
CONTRO
MIM– Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Piemonte – A.T. di Vercelli (c.f in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1 sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal Dott. Umberto Pelassa, Dirigente pro-tempore dell e dalla Dott.ssa Controparte_1
Maria Annunziata Del Vento, legalmente domiciliati presso l Controparte_1
in Piazza Roma n. 17
[...]
1 Resistente
Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
Causa discussa e decisa all'odierna udienza sulle conclusioni precisate nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 27/03/2025 la ricorrente, docente presso il Ministero resistente in virtù di contratti a tempo determinato, lamenta la mancata corresponsione della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali solo per i docenti assunti con contratti a tempo indeterminato.
A sostegno della domanda la ricorrente deduce:
- di aver prestato servizio quale docente nell'a.s. 2024/2025 in virtù di contratto a tempo determinato sino al 31.8.2025;
-di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”);
-che tale indennità va riconosciuta anche al personale a tempo determinato in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevedono lo stesso diritto-dovere alla formazione sia nei confronti del personale docente a tempo determinato che del personale docente a tempo indeterminato;
-che l'art. 1 della Legge n. 107/2015, riconoscendo l'indennità di € 500,00 annui al solo personale assunto a tempo indeterminato, integra una discriminazione vietata dalla clausola
4 dell'accordo quadro del 18.3.99 e con l'obbligo di parità di trattamento di lavoratori comparabili sancita dagli artt. 20 e 21 della CDFUE.
La ricorrente chiede, pertanto, l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno
2 scolastico indicato così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente la condanna del Ministero alla corresponsione dell'importo nominale di
€ 500,00 per ciascun anno di servizio, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è regolarmente costituito in giudizio non contestando l'attività di docenza svolta dalla ricorrente, né la comparabilità dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto a quella svolta dal personale di ruolo sotto il profilo delle mansioni espletate o delle competenze professionali, né l'obbligo formativo continuativo anche da parte del personale precario.
In particolare, il Ministero resistente ha chiesto il rigetto della domanda rilevando, altresì, che la ricorrente è attualmente in servizio.
La causa, di natura documentale è stata discussa e decisa all'odierna udienza prendendo atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
§§§
Ve detto che a seguito dell'entrata in vigore della L. 79 del 5.6.2025, legge di conversione del DL 45/2025, è stato riconosciuto il diritto al Bonus Carta Docente ai docenti assunti con contratto sino al 31.8.2025 (con apertura della piattaforma il 25 giugno ed obbligo di spesa entro il 31.8.2025).
Correttamente pertanto all'odierna udienza le parti hanno richiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere.
In punto spese, va evidenziato che sino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione sopra indicata il diritto al bonus non era riconosciuto dal legislatore e pertanto il ricorso depositato in data 26.3.2025 dalla ricorrente era l'unico rimedio per ottenere quanto poi normativamente riconosciuto.
Le spese sono quindi poste a carico del Ministero resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
DICHIARA cessata la materia del contendere.
3 CONDANNA il Ministero resistente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in €
750,00 per compenso, oltre € 21,50 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione ai difensori antistatari.
Vercelli, 3/07/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia BAICI
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