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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. Vincenza Barbalucca Presidente Est.
dott. ER Girfatti Giudice
dott. ER Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 3779 /2022
Avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
Vertente tra
, nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
11/01/1967, rapp.tato e difeso dagli avv.ti De Nicolais Flavio e Capuozzo Francesco ricorrente
E
c.f , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
09/04/1970 , rapp.ta e difesa dall' avv. Pascia' Achille resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note telematiche ex art 127 ter cpc con scadenza al 24.02.2025, le parti concludevano riportandosi agli atti introduttivi
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.06.2022 il sig. chiedeva dichiararsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto in San EP VI in data 27.08.2008 con la sig.ra
, dalla cui unione nasceva la figlia minore ER in data 30.05.2009, con Controparte_1
conferma delle statuizioni rese nel decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal
Tribunale di Nola in data 12.10.2011 precisando che da allora perdurava ininterrotto lo stato di separazione.
In data 29.11.2022 si costituiva la resistente che pur non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio formulava domanda riconvenzionale onde vedere revisionato il contributo al mantenimento posto a carico del ricorrente a favore della figlia da euro 300,00 ad euro 500,00, attese le aumentate esigenze della minore.
All'udienza presidenziale del 19.12.2022 comparivano entrambe le parti che si riportavano alle rispettive richieste e per il tramite dei rispettivi difensori chiedevano un rinvio per poter tentare una soluzione conciliativa.
A scioglimento della riserva assunta in data 27.02.2023, il GD , rilevato che sebbene entrambe le parti chiedevano statuirsi l'affido condiviso della minore ER tuttavia evidenziano una situazione di marcata difficoltà della minore ad incontrare il padre, rinviava all'udienza del 12.04.2023 per procedere all'audizione della minore ER e per deduzioni conclusioni.
In detta sede, il GD, dato atto di aver esperire infruttuosamente il tentativo di conciliazione, , adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 4 l.div ossia confermava l'affido condiviso della minore e il prefissato contributo al mantenimento per la stessa a carico del padre e nominava il Giudice
Istruttore per il prosieguo istruttorio.
In sede istruttoria si costituivano entrambe le parti;
concessi i termini di cui all'art 183 Vi comma cpc, il GI non ammetteva le richieste di ammissione dei mezzi istruttori e rinviava all'udienza cartolare del 24.02.2025 per precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio con termini di cui all'art. 190 c.p.c...
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza;
ricorrono quindi le condizioni per pronunziare il richiesto scioglimento del matrimonio, essendo stato altresì prodotto in atti il titolo della richiesta e cioè decreto di omologazione, emesso in data 12.10.2011, previa comparizioni delle parti dinanzi al GD dal Presidente del Tribunale il giorno 28.06.2011 risultato non impugnato. EL pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, stando alle risultanze istruttorie visto che non risulta l'interruzione dello stato di separazione dalle risultanze anagrafiche in atti. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 .
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì le parti espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza. Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge .
Quanto ai provvedimenti accessori, stando alle risultanze istruttorie in atti, il Tribunale ritiene di dover confermare il regime di affido condiviso della minore ER con collocazione presso la madre, come previsto nel decreto di omologazione ed espressamente richiesto dalle parti, con la previsione dell'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale tenuto conto che il vive Pt_1
fuori Italia. Non emergono infatti elementi che facciano ipotizzare un pregiudizio potenzialmente arrecato al minore da un affidamento condiviso, né sorgono dubbi in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro; ciò che emerge è sostanzialmente una rigidità emotiva ed organizzativa da parte del , probabilmente dovuta a Pt_1
componenti culturali e caratteriali, che, unitamente alla ritrosia della minore ad incontrare il padre, ha contribuito, nel corso degli anni, ad ingessare la comunicativa tra genitore e figlia.
La minore sentita in data 12.04.2023, pur avvertendo un sentimento abbandonico da parte del padre, ha la chiara percezione che questo non dipenda da mancanza di affetto e cura da parte del genitore quanto piuttosto dal “timore di impostare un rapporto con me, nel senso che non sapeva come rapportarsi a me, non conoscendo le mie abitudini”, si mostra propensa ad incontrare il padre, nutre la speranza di ricucire un rapporto ( ho visto mio padre poco prima di Natale e mi ha fatto piacere ricevere in regalo del denaro;
sono disponibile ad incontrare papà quando viene in Italia, in presenza di mamma, anche andando a mangiare una pizza).
Quanto al diritto di visita paterno, tenuto conto della lontananza geografica e rilevato che la modalità vigente del diritto di visita libero, come già concordato dalle parti in sede di separazione , in ragione delle paventate difficoltà da parte della minore a rapportarsi alla figura paterna , si è rivelato non adeguato a caratterizzare un equilibrato rapporto padre/figlia , si ritiene di confermare le modalità previste in fase presidenziale: almeno 10 gg consecutivi durante il periodo feriale estivo, facultata la minore a recarsi a Malta dal padre ( oneri di viaggio a carico del padre) , nonché 7 gg consecutivi durante il periodo natalizio , nonché 7 gg consecutivi durante il periodo pasquale facultata la minore a recarsi a Malta dal padre ( oneri di viaggio a carico del padre) ; dispone che il padre faccia una videochiamata o telefonata al giorno alla figlia in orario serale da concordare.
Tenuto conto anche gli oneri di spesa che il ricorrente deve affrontare per venire in Italia e svolgere il diritto di visita e rilevato che dalle risultanze in atti la situazione economica delle parti è rimasta invariata dal tempo della separazione ( il ricorrente continua a svolgere attività di operaio, con introito stipendiale annuo di euro 26.000,00 circa e la resistente attività di impiegata in negozio all'ingrosso di tessuti con stipendio di euro 1325,00, vive in casa popolare con canone di euro 90,00) e che, alla luce del principio di diritto ex art. 147 e 148 cc, ciascuna parte contribuisce al mantenimento della prole in proporzione delle rispettive sostanze, il Tribunale conferma la previsione dell'ord. presidenziale e determina pertanto in € 380,00 il contributo al mantenimento per la minore aggiornato all'attualità.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi, in ragione delle complessive risultanze ed esiti nonché del comportamento processuale di entrambe le parti, per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in San EP VI il giorno
27.08.2008 dai signori , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
OR EL NI (Bn) il 11/01/1967 e c.f Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...] ( atto n. 23, P I, anno 2008);
2) dispone affido condiviso con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale della minore
ER ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza della madre sig.ra e diritto di visita paterno almeno 10 gg consecutivi durante il periodo feriale Controparte_1
estivo, facultata la minore a recarsi a Malta dal padre ( oneri di viaggio a carico del padre) , nonché
7 gg consecutivi durante il periodo natalizio , nonché 7 gg consecutivi durante il periodo pasquale facultata la minore a recarsi a Malta dal padre ( oneri di viaggio a carico del padre) ; dispone che il padre faccia una videochiamata o telefonata al giorno alla figlia in orario serale da concordare;
3) determina in € 380,00 il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre Parte_1
da corrispondere alla sig.ra a mezzo contanti, vaglia postale o bonifico
[...] Controparte_1
bancario entro il giorno 5 di ogni mese, con soggezione alla rivalutazione Istat , oltre spese per svolgimento del diritto di visita e 50% delle spese straordinarie;
4) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
6) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 19/05/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca