Ordinanza cautelare 11 febbraio 2021
Sentenza 7 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 07/12/2021, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/12/2021
N. 01470/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00028/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Ceoletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento
del decreto-OMISSIS-con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari;
della nomina -OMISSIS-;
dell’istruttoria formale -OMISSIS-ed in particolare della memoria finale;
del verbale-OMISSIS-;
di ogni ulteriore atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 – tenutasi in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, militare in forza -OMISSIS-, in epigrafe descritto, con il quale gli è stata irrogata la sanzione della perdita del grado per rimozione. Tale sanzione disciplinare veniva comminata per la grave condotta di cui l’interessato si sarebbe macchiato quattordici anni prima. Questi, il -OMISSIS-, recatosi - fuori dal servizio - in una discoteca, avrebbe ferito un altro avventore del locale, colpendolo al volto con un bicchiere. Per tale fatto, conseguenza di un diverbio occasionato da futili motivi, veniva tratto a giudizio avanti al -OMISSIS-che, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, riconoscendone la piena colpevolezza per il delitto di lesioni personali aggravate -OMISSIS-). Lo stesso -OMISSIS- mandava assolto l’interessato, perché il fatto non sussiste, dall’ulteriore capo d’imputazione contestatogli, riguardante le asserite condotte simulatorie che, secondo l’impostazione accusatoria, sarebbero state messe in atto dal reo al fine di discolparsi (donde l’addebito, infine caduto, della simulazione di reato e della calunnia).
Con sentenza -OMISSIS-dichiarava, infine, il non doversi procedere nei confronti dell’interessato, per intervenuta prescrizione del reato, confermandone peraltro la responsabilità ai soli fini delle statuizioni civili pronunciate a favore della persona offesa.
2. Appreso della decisione della -OMISSIS-, l’Amministrazione avviava nei confronti del ricorrente l’inchiesta formale ai sensi dell’art. 1376 del d. lgs. n. 66/2010, provvedendo a notificare il-OMISSIS-la contestazione dell’addebito, con la quale veniva evidenziato come la condotta, oggetto dell’imputazione penale, si sarebbe posta in contraddizione con i “ principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare ”, con i “ doveri attinenti al grado rivestito ” e con “ quelli di correttezza ed esemplarità del proprio status, arrecando grave nocumento al prestigio dell’Istituzione ”.
All’esito del procedimento disciplinare, esaminati gli scritti e le difese, nella seduta del-OMISSIS-riteneva il ricorrente non meritevole di conservare il grado. Sulla base di tale conclusione, il Ministero disponeva la “ perdita del grado per rimozione per motivi disciplinare ”, ritenendo che la condotta post in essere dal graduato fosse “ contrastante con le peculiarità dello status rivestivo e lesiva dei principi di moralità e rettitudine che devono sempre caratterizzare il comportamento di un militare, specie se appartenente -OMISSIS- dei -OMISSIS-binier i”, nonché “ irrimediabilmente pregiudizievole per la relazione fiduciaria che deve necessariamente permanere tra Amministrazione e dipendente ”.
3. Avverso tale provvedimento sanzionatorio, che ha determinato la cessazione dal servizio del ricorrente, sono stati formulati in questa sede i seguenti motivi di impugnazione:
- (1) Vizi del provvedimento -OMISSIS-che dispone l’inchiesta formale. Violazione dell’art.1376 c.o.m. ed eccesso di potere . Il ricorrente ritiene che l’assegnazione del termine di giorni cinquanta per la conclusione dell’inchiesta disciplinare, indicato nel provvedimento del -OMISSIS-che ha disposto l’apertura dell’inchiesta formale, sia troppo breve e quindi incongruo in relazione alla particolare complessità della vicenda, oggetto di un lungo procedimento penale concluso con una decisione assolutoria;
- (2) Vizi dell’inchiesta, violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento del potere sanzionatorio. Violazione dell’art. 1376 c.o.m., violazione del diritto alla difesa . -OMISSIS-, quale figura priva di funzioni decisorie, non avrebbe potuto svolgere attività istruttoria ed esercitare poteri regolazione del procedimento appartenenti alla competenza esclusiva della -OMISSIS-;
- (3) Vizi della fase avanti la commissione. Violazione di legge con riferimento all’art.1384 c.o.m . Alla -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 1384 del d. lgs. n. 66 del 2010, avrebbero dovuto prendere parte, quali componenti, un -OMISSIS- superiore e due -OMISSIS- -OMISSIS-. Nel caso di specie, in luogo di uno dei due -OMISSIS- sarebbe stato invece presente un -OMISSIS-, cosa che avrebbe viziato il procedimento;
- (4) Vizi della fase decisionale: eccesso di potere per difetto dei presupposti per l’emissione della sanzione irrogata, mancato accertamento dei fatti e della responsabilità disciplinare nel corso dell’istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità . L’Amministrazione non avrebbe svolto alcun autonomo accertamento dei fatti, limitandosi a recepire acriticamente gli atti del procedimento penale, senza neppure tener conto del lunghissimo tempo trascorso dalla condotta censurata e il favorevole andamento (specie negli ultimi anni) del servizio prestato dal ricorrente;
- (5) Vizi della fase decisionale: violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione in merito alla sproporzione di sanzione irrogata . La sanzione applicata apparirebbe manifestamente sproporzionata rispetto alla effettiva consistenza disciplinare del fatto, risultando peraltro mancante di una adeguata base motivazionale, come sembrerebbe confermato dall’utilizzo di locuzioni, sostanzialmente di stile, che non danno conto dell’evoluzione del rapporto di servizio, delle valutazioni ampiamente positive maturate negli ultimi anni, del progressivo diradarsi dei rilievi disciplinari e, nel complesso, di un quadro di costante miglioramento delle attitudini e delle prestazioni rese dal ricorrente.
4. Costituitasi in giudizio, la difesa erariale ha richiamato i pregiudizi penali e disciplinari che, numerosi, avrebbero connotato la carriera del carabiniere, ritenendoli sufficienti per sorreggere, nella specie e nell’entità, la sanzione irrogata. Nella propria relazione, inoltre, l’Amministrazione ha ulteriormente chiarito le ragioni poste alla base del provvedimento, evidenziando non vi sarebbe stato neppure lo spazio per graduare il trattamento sanzionatorio, una volta che fosse stato accertato il venir meno del vincolo fiduciario che deve necessariamente sussistere tra il militare e il corpo di appartenenza.
5. All’esito della camera di consiglio del 10 febbraio 2021, veniva accolta la domanda cautelare con ordinanza n.-OMISSIS-. Infine, chiamata all’udienza pubblica del 14 aprile 2021, la causa era assegnata alla decisione.
6. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo, nonché al quarto e al quinto motivo di impugnazione, questi ultimi da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi.
7. Vanno invece disattesi - e immediatamente scrutinati poiché attinenti ai vizi che avrebbero afflitto il procedimento, anteponendosi ai lavori della commissione e alla determinazione disciplinare - i primi due profili di censura.
7.1 Con il primo motivo, il ricorrente contesta l’eccessiva brevità del termine di cinquanta giorni, stabilito per la durata dell’inchiesta formale, ritenendo che la complessità della vicenda da esaminare, anche alla luce del giudicato assolutorio, avrebbe richiesto di dilatare, piuttosto che comprimere, i tempi del procedimento.
L’assunto non può essere condiviso. Deve essere infatti rammentato che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la pronuncia della -OMISSIS-, oltre ad aver preso atto dell’intervenuta prescrizione del reato, così da dover dichiarare il non doversi procedere nei confronti dell’imputato, ha tuttavia provveduto ad accertare e confermare la responsabilità di quest’ultimo in relazione ai fatti addebitati, ancorché ai soli fini delle statuizioni civili disposte a favore della persona offesa. Nel caso esaminato, dunque, la decisione della -OMISSIS-, benché in carenza di un formale giudicato di condanna, delinea un’ampia disamina meritale della condotta e della responsabilità dell’interessato, disamina che, una volta confluita nel procedimento disciplinare, rende superfluo ogni ulteriore approfondimento in ordine alla dinamica dei fatti e giustifica, considerata la inequivoca (e a ben vedere non efficacemente contestata) definizione della vicenda, la previsione, peraltro non vincolante, di un termine inferiore a quello massimo previsto (270 giorni) per lo svolgimento e la conclusione dell’inchiesta formale.
7.2 Tramite la seconda censura, il ricorrente sostiene che l’-OMISSIS- investito del ruolo di -OMISSIS- non avrebbe potuto svolgere attività istruttoria, regolare il procedimento e redigere la propria relazione finale, trattandosi di una figura non disciplinata (e non altrimenti prevista) dalle disposizioni del codice dell’ordinamento militare.
Anche tale rilievo non è fondato. Come ha già avuto modo di precisare la giurisprudenza, “ poiché spetta per legge all'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale valutare, in base alle risultanze della stessa, se all'incolpato possa essere inflitta (per quanto qui interessa) la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione e, di conseguenza, ordinarne il deferimento a una -OMISSIS- (art. 1377, comma 2, lett. a), nel procedimento disciplinare di stato, come regolato dal Codice, il ruolo e i compiti dell'-OMISSIS- -OMISSIS- sono assimilabili a quelli propri del responsabile del procedimento amministrativo, essendo egli responsabile della fase procedimentale dell'inchiesta formale ” (Cons. St., Sez. II, 28 settembre 2021, n. 6527). -OMISSIS- esercita dunque i compiti stabiliti dall’art. 6, della legge n. 241 del 1990, mediante un’attività di regolazione e garanzia, coessenziale alla responsabilità procedimento, senza che ciò possa in alcun modo compromettere il successivo esercizio dei poteri decisori strettamente riservati alla -OMISSIS-.
8. Con il terzo motivo, si contesta la presenza, in violazione dell’art. 1384 del d. lgs. n. 66 del 2010, di un -OMISSIS- (che sarebbe stato promosso al grado a pochi giorni dalla seduta), in luogo di un capitano, all’interno della -OMISSIS-, la quale, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere composta da un -OMISSIS- superiore (nel caso esaminato, un tenente colonnello) e da due -OMISSIS- -OMISSIS-.
La censura è fondata.
L’art. 1384 del d. lgs. n. 66 del 2010, stabilisce che “ la -OMISSIS- per -OMISSIS-i compone di un -OMISSIS- superiore -OMISSIS- ”.
In forza di tale inequivoca disposizione, “ la composizione della -OMISSIS- è stabilita dal legislatore in modo non derogabile, di modo che ogni valutazione in ordine alla migliore e più opportuna ed efficace composizione della medesima è stata già effettuata dalla legge, non residuando all'amministrazione alcun margine di discrezionalità, se non nei limitati termini in cui la legge stessa la conceda.
Ed infatti, laddove il legislatore ha inteso concedere all'amministrazione una potestà (pur limitata) di scelta nella individuazione del graduato da inserire in -OMISSIS- lo ha espressamente previsto, ricorrendo ad indicazioni diverse e "più generali", senza prescrivere la titolarità di un grado specifico (attualmente si vedano, in tal senso, gli artt. 1382/1384 del Codice militare attualmente vigente) ” (così Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2018, n. 624).
Emerge perciò un vizio insanabile di costituzione della -OMISSIS-, tale da inficiare tutti i successivi atti del procedimento ivi compresa la rimozione del ricorrente dal grado per motivi disciplinari, disposta su conforme parere di tale organo.
Detto vizio non appare superato dal rilievo, esposto dall’Amministrazione nella propria relazione, secondo cui la commissione sarebbe stata ritualmente nominata con la presenza di due -OMISSIS-, sicché il successivo avanzamento al grado di -OMISSIS-, notificato a uno dei due ufficiali pochi giorni prima della seduta, non avrebbe influito sulla corretta costituzione dell’organo. Deve essere considerato, in merito, che la -OMISSIS- ha pur sempre operato in una composizione irregolare che ben avrebbe potuto essere rettificata prima dell’avvio dei lavori, mediante la sostituzione dell’-OMISSIS- avanzato di grado, così da ripristinare l’equilibrio gerarchico istituito tra i suoi componenti: equilibrio che, a ben vedere, l’art. 1384 presidia in termini rigidi, con il fine di garantire l’indipendenza interna al collegio e quindi l’imparzialità dei componenti della commissione, con la conseguenza che, ove, come nel caso di specie, la composizione risulti difforme dal modello legale (perché impropriamente costituita da tre componenti posti fra loro in linea gerarchica e non da un presidente – unico sovraordinato - e due ufficiali parigrado), l’organo non può validamente funzionare e quindi determinarsi sulla sanzione applicabile all’incolpato.
9. Possono essere infine esaminati congiuntamente il quarto e il quinto motivo di ricorso, entrambi attinenti, pur con diverse declinazioni, alla denunciata sproporzione che sussisterebbe tra l’addebito e la sanzione applicata, sproporzione acuita, essenzialmente, dalla mancata considerazione delle recenti valutazioni favorevoli che, ai fini della conservazione del rapporto di servizio, avrebbero dovuto prevalere sul mero accertamento della gravità della condotta, quest’ultima verificatasi in epoca assai risalente.
Anche tale assunto merita adesione.
Tra le circostanze delle quali l'Amministrazione deve tenere in conto, nell’ambito del procedimento disciplinare, vi sono infatti la personalità del reo, il recupero morale del medesimo e il tempo effettivamente trascorso dalla commissione dell'illecito, “ in quanto, se è vero che tale procedimento non può essere attivato prima della conclusione di quello penale, il lungo tempo trascorso determina in ogni caso il venire meno o l'attenuazione dell'interesse sociale — e di quello dell'Amministrazione datrice di lavoro — alla sanzione, incidendo sulla proporzione tra fatto contestato e misura della stessa ” (così T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 28 giugno 2012, n.1151).
Nel caso di specie, la motivazione pressoché stereotipata, che accompagna sia il parere della -OMISSIS- sia il conforme provvedimento sanzionatorio, dimostra di non tenere in adeguato conto i precedenti di servizio maturati successivamente alla commissione del fatto e, ancor più, quell’insieme di fattori, umani e professionali, che avrebbero dovuto illuminare la personalità dell’incolpato, così da cogliere i segnali di una possibile resipiscenza (come testimoniato dal progressivo diradarsi dei rilievi disciplinari e dal sempre migliore andamento del servizio attestato dalle periodiche valutazioni dei superiori) o piuttosto dell’irrimediabile venir meno del vincolo fiduciario che deve comunque legare il militare all’arma di appartenenza, vincolo che, nel suo costante rafforzamento, non è però mai stato posto in dubbio nel lungo lasso di tempo che separa la condotta dal suo solo recentissimo scrutinio.
Né si ravvisa, come inclina a ritenere l’Amministrazione nella relazione depositata in causa, una sorta di progressione cronologica dei rilievi disciplinari, di cui il comportamento da ultimo sanzionato parrebbe costituire storicamente il culmine, oltre il quale non sarebbe stato più possibile conservare il rapporto lavorativo, progressione che, come traspare dalla scheda sanzioni (doc. 8 della difesa erariale), è contraddetta dall’evidente diradamento delle mancanze disciplinari in corrispondenza dell’avanzare dell’anzianità di servizio, cosa che suggerirebbe semmai di ricondurre l’episodio sanzionato, pur grave e meritevole di biasimo, agli esordi della carriera -OMISSIS- e ai difficili trascorsi familiari dell’interessato (questi ultimi anch’essi non valutati in sede disciplinare).
10. Per quanto precede, il ricorso deve essere dunque in parte accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, eccezion fatta per il provvedimento di nomina dell’-OMISSIS- istruttore del -OMISSIS-dell’istruttoria formale da quest’ultimo compiuta.
11. Le spese vanno compensate, considerata la particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il -OMISSIS- Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.