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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 200/2019
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 200/2019 rg promosso da:
semplificata p.i. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. e per c.f. , entrambi rappresentati e Parte_2 C.F._1
difesi dall'Avv. Alessia Tupini;
tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio della stessa in Roma
alla Via Varrone n.9…………………………………………………..…………….……Attori opponenti contro
p.i. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Veronica Avella del foro di Cassino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Cassino, Piazza San Giovanni 18……………………………………………………. Convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 23 ottobre
2024 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato la società attrice ha esposto che con decreto ingiuntivo n. 1262/2018, emesso su istanza della società del 27 novembre 2018 Controparte_1
e notificato il 12 dicembre 2018 nonché il 13 dicembre 2019, è stato ingiunto nei suoi confronti e nei pagina 1 di 6 riguardi del socio l'obbligo di corrispondere alla predetta società la Parte_2 CP_1
somma di € 8.540,00, oltre agli interessi richiesti e alle spese della fase monitoria, quantificate in €
540,00 per onorari e € 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA e ulteriori eventuali oneri. La Parte_1
ha riferito che la controversia ha avuto origine dalla richiesta di pagamento avanzata dalla
[...]
opposta sul fondamento di un contratto stipulato mediante scrittura privata datata 2 settembre 2016:
l'opponente, nello specifico, ha esposto che in virtù di tale accordo, essa si impegnava a corrispondere un importo pari al 10% dei contributi che avrebbe ottenuto dalla Regione Lazio nell'ambito del
Programma di Sviluppo Rurale e contestualmente, la società assumeva l'onere di curare la CP_1
presentazione della relativa domanda. La soc. ha altresì riferito che, nel corso Parte_1
del rapporto contrattuale, la soc. le ha trasmesso diverse comunicazioni, tra cui una richiesta, CP_1
in data 30 settembre 2016, volta a ottenere il mandato richiesto dalla Camera di Commercio per l'apertura del fascicolo aziendale, mentre in precedenza, il 19 settembre 2016, aveva segnalato i terreni da includere nella domanda di contributo, e il 12 settembre 2016 aveva inoltrato all' Parte_3
la documentazione relativa ai contratti di affitto: dal canto suo,
[...] Parte_1
ha esposto che essa in data 18 marzo 2016, aveva inviato a copia dei documenti necessari per CP_1
la richiesta della tessera sanitaria e, successivamente, il 13 settembre, una e-mail contenente il preventivo, tuttavia, la Regione Lazio, con provvedimento dell'11 agosto 2017, ha ritenuto la domanda non ammissibile. A seguito di tale valutazione, in data 27 ottobre 2017, la società Parte_1
ha presentato osservazioni in merito alla decisione di inammissibilità, determinando una
[...]
richiesta di ulteriore documentazione da parte dell'ente regionale. Successivamente, il 16 marzo 2018,
la stessa ha inoltrato una comunicazione a con cui sollecitava la Parte_1 CP_1
trasmissione della contabilità e della documentazione relativa all'anno 2017, nonché di quella riferita al
2018 fino a quella data, precisando l'intenzione di ritirare i documenti direttamente presso la sede di il giorno 26 marzo e diffidando quest'ultima da ulteriori ritardi. Tale richiesta è stata ribadita CP_1
in data 19 ottobre 2018.
pagina 2 di 6 Il 23 novembre 2018, su istanza della parte ingiunta, il dott. agronomo ha trasmesso Parte_4
una relazione tecnica evidenziando alcune criticità riscontrate nella gestione della procedura di avvio dell'attività aziendale e della domanda di contributo PSR. Sul fondamento di tali presupposti la società
attrice ha dedotto che la pretesa creditoria avanzata da non può ritenersi fondata, atteso che CP_1
la prestazione di consulenza offerta si è rivelata carente e pregiudizievole per la società assistita e ha così concluso: “in via preliminare: Revocare, dichiarare illegittimo o comunque dichiarare nullo il
Decreto Ingiuntivo n. 1262/2018, N.4935/2018 R.G., emesso ad istanza della soc. Imprendo
dall'intestato Tribunale (…), in data 30.11.2018, e notificato in data 12.12.2018, siccome errato,
ingiusto ed illegittimo, accertata e dichiarata la carenza dei presupposti previsti per la sua emissione,
essendo la richiesta di pagamento erronea ed infondata in fatto ed in diritto, opponendosi sin d'ora
alla richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà; in via principale e nel merito: accogliere
la presente opposizione per i motivi suesposti e, per l'effetto, revocare, dichiarare illegittimo e/o
dichiarare nullo e privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo n. n. 1262/2018, N.4935/2018 R.G., emesso
ad istanza della soc. Imprendo dall'intestato Tribunale (…) , in data 30.11.2018, e notificato in data
12.12.2018 e 13.12.2018, siccome errato, ingiusto ed illegittimo, accertata e dichiarata la carenza dei
presupposti previsti per la sua emissione , essendo la richiesta di pagamento erronea ed infondata in
fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale : Voglia, inoltre, l'Ill.mo Giudice accertare e riconoscere, in
accoglimento della domanda riconvenzionale, i danni arrecati alla Riserva delle Lumache che vengono
così quantificati: - quanto ad €.
1.500 per l'esborso per gli atti notarili per la creazione della società;
Si è costituita la soc. che ha contestato le avverse domande e ha così concluso: CP_1
“…previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, (chiede)
l'integrale rigetto dell'avverso atto di opposizione, con conseguente conferma del d.i. 1262/18 e, per
l'effetto, condannare semplificata (c.f. e p. iva ) e Controparte_2 P.IVA_1
(c.f. ) in solido fra loro e/o, comunque, ciascuno per Parte_2 C.F._2
quanto di rispettiva competenza, al pagamento della complessiva somma di € 8.540,00 (€ 7.000,00,
pagina 3 di 6 oltre iva 22%). In via gradata, previo accertamento delle somme concretamente dovute alla
[...]
a titolo di compenso dovuto in forza della scrittura privata Controparte_1
sottoscritta in data 2.9.2016, condannare (c.f. e p. Controparte_3
iva ) e (c.f. ) in solido fra loro e/o, P.IVA_1 Parte_2 C.F._2
comunque, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al pagamento della complessiva somma di €
8.540,00 (€ 7.000,00, oltre iva 22%) e/o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni
caso, con condanna degli opponenti alla rifusione delle spese della doppia fase del giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice ha dichiarato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie, all'esito del quale ha ammesso la documentazione depositata dalle parti e la prova per interrogatorio formale articolata dalla parte opponente nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c..
Dopo lo svolgimento dell'interrogatorio formale della parte opposta il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione.
All'udienza del 23 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice la domanda di parte opponente merita il rigetto.
Dalla disamina della scrittura privata intercorsa tra le parti in causa, non disconosciuta, emerge senza ombra di dubbio che la dichiaratasi richiedente ha incaricato la Imprendo di Parte_1
istruire la pratica per la richiesta di agevolazione di cui al Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2014 – 2020”: la ha fornito piena dimostrazione della fondatezza della propria CP_1
pretesa azionata con il decreto ingiuntivo. Dagli atti risulta, infatti, una scrittura privata sottoscritta dalle parti, in cui l' opponente si è impegnata a corrispondere "un compenso pari al 10%
dell'intervento ammesso a contributo, contemporaneamente all'incasso della prima rata del contributo
stesso e comunque non oltre tre mesi dalla data di emissione del decreto di concessione”. A conferma di ciò, la ha depositato il provvedimento di concessione degli aiuti emesso dalla Regione CP_1
Lazio in data 9 dicembre 2018, attestante la concessione di un contributo pari a € 70.000,00 a favore pagina 4 di 6 della dimostrando così di aver adempiuto all'incarico affidatole. In particolare, Parte_1
nel suddetto provvedimento si legge che “L'aiuto sarà corrisposto obbligatoriamente in due rate, di
cui la prima rappresenta il 70% e la seconda il restante 30% dell'importo del premio. Il pagamento
della prima rata è subordinato alla presentazione della documentazione ritenuta valida per la
dimostrazione dell'avvio delle attività previste per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale,
come meglio specificato al punto 2 del precedente paragrafo”. Su questo punto, gli stessi opponenti hanno confermato di aver ricevuto nel mese di settembre 2018 un pagamento di € 45.000,00 dalla
Regione Lazio. Risultano provati sia la fonte del credito azionato sia il termine di scadenza (ovvero l'incasso della prima rata del premio), a seguito del quale la parte opposta ha emesso la fattura azionata in sede monitoria. All'opposto, gli opponenti non hanno fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento della somma di € 4.500,00 in favore della Tale circostanza è stata contestata anche in CP_1
sede di interrogatorio deferito al legale rappresentante della e non sono emersi elementi CP_1
nuovi rispetto all'ordinanza con cui fu concessa la provvisoria esecutività.
Infondata risulta, inoltre, la domanda formulata in via riconvenzionale: dagli atti non emerge alcuna prova di un'ingerenza da parte della nelle modalità di costituzione della società, nei CP_1
relativi costi e neppure nella tempistica prospettata. Quanto ai ritardi e ai disguidi lamentati nell'erogazione del contributo regionale e all'entità dell'investimento aziendale, dall'analisi degli atti emerge che il computo metrico relativo e la relazione di fattibilità sono stati predisposti dall'architetto che è stato direttamente incaricato dall'opponente per il computo metrico e per lo Controparte_4
studio di fattibilità dell' impianto di elicicoltura . peraltro, non sono stati neanche specificati e provati i danni lamentati. Circa le lamentele dell'opponente in merito alla natura della scrittura privata in questione esse risultano prive di fondamento: a tale scrittura deve essere attribuito il valore di contratto a prestazioni corrispettive, in quanto prevede un'obbligazione di risultato: l'istruzione della pratica per la richiesta di agevolazione nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo
2014-2022 con esito positivo a prescindere dalle considerazioni dell'agronomo che alla fine Pt_4
pagina 5 di 6 si sono rivelate non pertinenti visto il raggiungimento del risultato da parte della Imprendo. In
conseguenza di ciò, sorge in capo alle opponenti l'obbligo di corrispondere il compenso pattuito.
Le altre questioni devono essere assorbite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M55/2014 e al valore dichiarato.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando
RIGETTA
l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1262/2018.
Rigetta la domanda riconvenzionale.
Condanna la semplificata al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore di che si liquidano nella misura di € Controparte_1
5.077,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. come per legge, oltre alle spese del procedimento monitorio.
Cassino, 13 febbraio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 200/2019 rg promosso da:
semplificata p.i. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. e per c.f. , entrambi rappresentati e Parte_2 C.F._1
difesi dall'Avv. Alessia Tupini;
tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio della stessa in Roma
alla Via Varrone n.9…………………………………………………..…………….……Attori opponenti contro
p.i. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Veronica Avella del foro di Cassino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Cassino, Piazza San Giovanni 18……………………………………………………. Convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 23 ottobre
2024 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato la società attrice ha esposto che con decreto ingiuntivo n. 1262/2018, emesso su istanza della società del 27 novembre 2018 Controparte_1
e notificato il 12 dicembre 2018 nonché il 13 dicembre 2019, è stato ingiunto nei suoi confronti e nei pagina 1 di 6 riguardi del socio l'obbligo di corrispondere alla predetta società la Parte_2 CP_1
somma di € 8.540,00, oltre agli interessi richiesti e alle spese della fase monitoria, quantificate in €
540,00 per onorari e € 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA e ulteriori eventuali oneri. La Parte_1
ha riferito che la controversia ha avuto origine dalla richiesta di pagamento avanzata dalla
[...]
opposta sul fondamento di un contratto stipulato mediante scrittura privata datata 2 settembre 2016:
l'opponente, nello specifico, ha esposto che in virtù di tale accordo, essa si impegnava a corrispondere un importo pari al 10% dei contributi che avrebbe ottenuto dalla Regione Lazio nell'ambito del
Programma di Sviluppo Rurale e contestualmente, la società assumeva l'onere di curare la CP_1
presentazione della relativa domanda. La soc. ha altresì riferito che, nel corso Parte_1
del rapporto contrattuale, la soc. le ha trasmesso diverse comunicazioni, tra cui una richiesta, CP_1
in data 30 settembre 2016, volta a ottenere il mandato richiesto dalla Camera di Commercio per l'apertura del fascicolo aziendale, mentre in precedenza, il 19 settembre 2016, aveva segnalato i terreni da includere nella domanda di contributo, e il 12 settembre 2016 aveva inoltrato all' Parte_3
la documentazione relativa ai contratti di affitto: dal canto suo,
[...] Parte_1
ha esposto che essa in data 18 marzo 2016, aveva inviato a copia dei documenti necessari per CP_1
la richiesta della tessera sanitaria e, successivamente, il 13 settembre, una e-mail contenente il preventivo, tuttavia, la Regione Lazio, con provvedimento dell'11 agosto 2017, ha ritenuto la domanda non ammissibile. A seguito di tale valutazione, in data 27 ottobre 2017, la società Parte_1
ha presentato osservazioni in merito alla decisione di inammissibilità, determinando una
[...]
richiesta di ulteriore documentazione da parte dell'ente regionale. Successivamente, il 16 marzo 2018,
la stessa ha inoltrato una comunicazione a con cui sollecitava la Parte_1 CP_1
trasmissione della contabilità e della documentazione relativa all'anno 2017, nonché di quella riferita al
2018 fino a quella data, precisando l'intenzione di ritirare i documenti direttamente presso la sede di il giorno 26 marzo e diffidando quest'ultima da ulteriori ritardi. Tale richiesta è stata ribadita CP_1
in data 19 ottobre 2018.
pagina 2 di 6 Il 23 novembre 2018, su istanza della parte ingiunta, il dott. agronomo ha trasmesso Parte_4
una relazione tecnica evidenziando alcune criticità riscontrate nella gestione della procedura di avvio dell'attività aziendale e della domanda di contributo PSR. Sul fondamento di tali presupposti la società
attrice ha dedotto che la pretesa creditoria avanzata da non può ritenersi fondata, atteso che CP_1
la prestazione di consulenza offerta si è rivelata carente e pregiudizievole per la società assistita e ha così concluso: “in via preliminare: Revocare, dichiarare illegittimo o comunque dichiarare nullo il
Decreto Ingiuntivo n. 1262/2018, N.4935/2018 R.G., emesso ad istanza della soc. Imprendo
dall'intestato Tribunale (…), in data 30.11.2018, e notificato in data 12.12.2018, siccome errato,
ingiusto ed illegittimo, accertata e dichiarata la carenza dei presupposti previsti per la sua emissione,
essendo la richiesta di pagamento erronea ed infondata in fatto ed in diritto, opponendosi sin d'ora
alla richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà; in via principale e nel merito: accogliere
la presente opposizione per i motivi suesposti e, per l'effetto, revocare, dichiarare illegittimo e/o
dichiarare nullo e privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo n. n. 1262/2018, N.4935/2018 R.G., emesso
ad istanza della soc. Imprendo dall'intestato Tribunale (…) , in data 30.11.2018, e notificato in data
12.12.2018 e 13.12.2018, siccome errato, ingiusto ed illegittimo, accertata e dichiarata la carenza dei
presupposti previsti per la sua emissione , essendo la richiesta di pagamento erronea ed infondata in
fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale : Voglia, inoltre, l'Ill.mo Giudice accertare e riconoscere, in
accoglimento della domanda riconvenzionale, i danni arrecati alla Riserva delle Lumache che vengono
così quantificati: - quanto ad €.
1.500 per l'esborso per gli atti notarili per la creazione della società;
Si è costituita la soc. che ha contestato le avverse domande e ha così concluso: CP_1
“…previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, (chiede)
l'integrale rigetto dell'avverso atto di opposizione, con conseguente conferma del d.i. 1262/18 e, per
l'effetto, condannare semplificata (c.f. e p. iva ) e Controparte_2 P.IVA_1
(c.f. ) in solido fra loro e/o, comunque, ciascuno per Parte_2 C.F._2
quanto di rispettiva competenza, al pagamento della complessiva somma di € 8.540,00 (€ 7.000,00,
pagina 3 di 6 oltre iva 22%). In via gradata, previo accertamento delle somme concretamente dovute alla
[...]
a titolo di compenso dovuto in forza della scrittura privata Controparte_1
sottoscritta in data 2.9.2016, condannare (c.f. e p. Controparte_3
iva ) e (c.f. ) in solido fra loro e/o, P.IVA_1 Parte_2 C.F._2
comunque, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al pagamento della complessiva somma di €
8.540,00 (€ 7.000,00, oltre iva 22%) e/o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni
caso, con condanna degli opponenti alla rifusione delle spese della doppia fase del giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice ha dichiarato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie, all'esito del quale ha ammesso la documentazione depositata dalle parti e la prova per interrogatorio formale articolata dalla parte opponente nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c..
Dopo lo svolgimento dell'interrogatorio formale della parte opposta il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione.
All'udienza del 23 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice la domanda di parte opponente merita il rigetto.
Dalla disamina della scrittura privata intercorsa tra le parti in causa, non disconosciuta, emerge senza ombra di dubbio che la dichiaratasi richiedente ha incaricato la Imprendo di Parte_1
istruire la pratica per la richiesta di agevolazione di cui al Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2014 – 2020”: la ha fornito piena dimostrazione della fondatezza della propria CP_1
pretesa azionata con il decreto ingiuntivo. Dagli atti risulta, infatti, una scrittura privata sottoscritta dalle parti, in cui l' opponente si è impegnata a corrispondere "un compenso pari al 10%
dell'intervento ammesso a contributo, contemporaneamente all'incasso della prima rata del contributo
stesso e comunque non oltre tre mesi dalla data di emissione del decreto di concessione”. A conferma di ciò, la ha depositato il provvedimento di concessione degli aiuti emesso dalla Regione CP_1
Lazio in data 9 dicembre 2018, attestante la concessione di un contributo pari a € 70.000,00 a favore pagina 4 di 6 della dimostrando così di aver adempiuto all'incarico affidatole. In particolare, Parte_1
nel suddetto provvedimento si legge che “L'aiuto sarà corrisposto obbligatoriamente in due rate, di
cui la prima rappresenta il 70% e la seconda il restante 30% dell'importo del premio. Il pagamento
della prima rata è subordinato alla presentazione della documentazione ritenuta valida per la
dimostrazione dell'avvio delle attività previste per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale,
come meglio specificato al punto 2 del precedente paragrafo”. Su questo punto, gli stessi opponenti hanno confermato di aver ricevuto nel mese di settembre 2018 un pagamento di € 45.000,00 dalla
Regione Lazio. Risultano provati sia la fonte del credito azionato sia il termine di scadenza (ovvero l'incasso della prima rata del premio), a seguito del quale la parte opposta ha emesso la fattura azionata in sede monitoria. All'opposto, gli opponenti non hanno fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento della somma di € 4.500,00 in favore della Tale circostanza è stata contestata anche in CP_1
sede di interrogatorio deferito al legale rappresentante della e non sono emersi elementi CP_1
nuovi rispetto all'ordinanza con cui fu concessa la provvisoria esecutività.
Infondata risulta, inoltre, la domanda formulata in via riconvenzionale: dagli atti non emerge alcuna prova di un'ingerenza da parte della nelle modalità di costituzione della società, nei CP_1
relativi costi e neppure nella tempistica prospettata. Quanto ai ritardi e ai disguidi lamentati nell'erogazione del contributo regionale e all'entità dell'investimento aziendale, dall'analisi degli atti emerge che il computo metrico relativo e la relazione di fattibilità sono stati predisposti dall'architetto che è stato direttamente incaricato dall'opponente per il computo metrico e per lo Controparte_4
studio di fattibilità dell' impianto di elicicoltura . peraltro, non sono stati neanche specificati e provati i danni lamentati. Circa le lamentele dell'opponente in merito alla natura della scrittura privata in questione esse risultano prive di fondamento: a tale scrittura deve essere attribuito il valore di contratto a prestazioni corrispettive, in quanto prevede un'obbligazione di risultato: l'istruzione della pratica per la richiesta di agevolazione nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo
2014-2022 con esito positivo a prescindere dalle considerazioni dell'agronomo che alla fine Pt_4
pagina 5 di 6 si sono rivelate non pertinenti visto il raggiungimento del risultato da parte della Imprendo. In
conseguenza di ciò, sorge in capo alle opponenti l'obbligo di corrispondere il compenso pattuito.
Le altre questioni devono essere assorbite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M55/2014 e al valore dichiarato.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando
RIGETTA
l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1262/2018.
Rigetta la domanda riconvenzionale.
Condanna la semplificata al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore di che si liquidano nella misura di € Controparte_1
5.077,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. come per legge, oltre alle spese del procedimento monitorio.
Cassino, 13 febbraio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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