Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/05/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 321 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi IG. - CF - nato a [...] A Parte_1 C.F._1
MAIDA (CZ) in data 10/04/1963, elettivamente domiciliato, agli effetti del presente atto, presso lo Studio
Legale dell'Avv. CURRADO NICOLA - CF - che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta C.F._2 procura rilasciata in calce al ricorso e IG.ra - CF - nata a SAN Parte_2 C.F._3
PIETRO A MAIDA (CZ) ed in data 03/09/1968, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. PROCOPIO ANTONIO
- CF - elettivamente domiciliata presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in C.F._4 calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede
Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 2 e 3 maggio 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 15/04/2025 - che i ricorrenti: a) Matrimonio: hanno contratto matrimonio con rito
Concordatario, in data 21.10.1984, nel Comune di San Pietro a Maida (CZ), con atto Iscritto/Trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Pietro a Maida al n. 32, anno 1984, parte 2, serie A;
i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della Comunione Legale dei beni
b) Figli (maggiori d'età, economicamente autosufficienti, entrambi coniugati)
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...], residente a [...]
n.
7 - CF - coniugato;
C.F._5
- , nata a [...], il [...], residente a [...]a Maida in vico Controparte_1
Speranza n. 9 – CF - coniugata. C.F._6
Entrambi i figli sono coniugati, dispongono di un'abitazione ove risiedono unitamente ai rispettivi nuclei familiari e sono economicamente indipendenti.
c) Casa coniugale
La famiglia ha fissato la casa coniugale in San Pietro a Maida in Vico Speranza n.7, nell'immobile di proprietà del IG. e dei suoi germani IG.ri , e (proprietari per un Parte_3 Parte_4 Persona_1 Per_2 quarto ciascuno).
d) Situazione reddituale/patrimoniale del coniuge e disponibilità reddituali e Parte_1 patrimoniali dell'ultimo triennio.
Il IG. è pensionato per invalidità parziale. Negli anni 2023 e 2024 ha percepito e percepisce un Parte_1 assegno ordinario di invalidità, con entrate mensili pari a € 576,45 circa.
Ha avuto le seguenti disponibilità reddituali nell'ultimo triennio:
- per l'anno 2021: reddito da pensione per l'importo annuo complessivo di € 6741,00;
- per l'anno 2022: reddito da pensione e da lavoro per l'importo annuo complessivo di € € 20.537,00;
- per l'anno 2023: reddito da pensione per l'importo annuo complessivo di € 7494,00.
È proprietario dei seguenti beni immobili:
- 50% appartamento in San Pietro a Maida, Via Travone n. 7, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
San Pietro a Maida al Foglio 13 Particella 152, sub 3 e sub 4; (il restante 50% è di proprietà della IG.ra
), ove ha la propria residenza il figlio del ricorrente, , che vi abita con la sua Parte_2 Parte_3 famiglia;
- 25% appartamento in San Pietro a Maida, Vico Speranza n. 7.
e) Situazione reddituale/patrimoniale del coniuge e disponibilità reddituali Parte_2
e patrimoniali dell'ultimo triennio.
La IG.ra , essendo invalida civile al 100%, percepisce la pensione di invalidità civile. Parte_2
Ha – pertanto - avuto le seguenti disponibilità reddituali nell'ultimo triennio:
- per l'anno 2021: reddito da pensione di invalidità civile per l'importo annuo complessivo di € 6.555,03;
- per l'anno 2022: reddito da pensione di invalidità civile per l'importo annuo complessivo di € 3949,12;
- per l'anno 2023: reddito da pensione di invalidità civile per l'importo annuo complessivo di € 4245,54.
È proprietaria dei seguenti beni immobili:
- 50% appartamento in San Pietro a Maida, Via Travone n. 7, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
San Pietro a Maida al Foglio 13 Particella 152, sub 3 e sub 4; (il restante 50% è di proprietà del IG. PT
), ove ha la propria residenza il figlio dei ricorrenti – - che vi abita con la sua famiglia;
[...] Parte_3
E' proprietaria delle seguenti autovetture: Citroen C3 targata CH552FJ e Fiat Punto targata BJ581XX che – purtuttavia - sono state demolite, giusta certificazione allegata al presente atto.
f) Motivi della separazione 3
La vita matrimoniale si è rivelata da molto tempo intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza. Per tale ragione i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente ed hanno raggiunto un accordo alle seguenti e concordate condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto in data 21 Parte_1 Parte_2 ottobre 1984, nel Comune di San Pietro a Maida -CZ-, con atto Iscritto/Trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Pietro a Maida al n. 32, anno 1984, parte II, serie A).
3. Assegnare la casa familiare sita in San Pietro a Maida (CZ) vico Speranza n. 7, al coniuge , con Parte_1 ogni arredo e pertinenza ivi esistente alla data del presente atto.
4. Porre a carico del coniuge un assegno di mantenimento in favore di , Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 200,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: maggio 2025).
5. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza che definisce il presente giudizio, limitatamente alla condizione sopra contrassegnata con il numero 2., al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di S. Pietro a Maida, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo;
in atti).
Tutto ciò premesso, gli istanti – in rito – dichiaravano altresì di non volersi riconciliare e chiedevano di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e che il Tribunale adito volesse pronunciare sentenza di separazione personale, alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 321 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi IG. - CF Parte_1
- rappresentato e difeso dall'Avv. CURRADO NICOLA - CF - e IG.ra C.F._1 C.F._2
- CF - a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. PROCOPIO Parte_2 C.F._3
ANTONIO - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, il Presidente C.F._4 del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 15 aprile 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 6 maggio 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le parti stesse a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando separatamente in cancelleria, rispettivamente in data 2 e 3 maggio 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto 4
insostenibile; 2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della famiglia;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione, con parere favorevole reso in data 18 aprile 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto - risalente ormai nel tempo ed allo stato da reputarsi non redimibile - ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse della famiglia e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono comunque giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 321 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi IG. - CF - nato a [...] A MAIDA (CZ) in data 10/04/1963, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. CURRADO NICOLA - CF - che C.F._2 lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e IG.ra Parte_2
- CF - nata in SAN PIETRO A MAIDA (CZ) ed in data 03/09/1968, a sua volta rappresentata C.F._3
e difesa dall'avv. PROCOPIO ANTONIO - CF - elettivamente domiciliata presso il di lui C.F._4
Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, IG.ra - CF Parte_1
- nato a [...] A MAIDA (CZ), in data 10/04/1963, rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1 5
CURRADO NICOLA - CF - e IG.ra - CF – nata C.F._2 Parte_2 C.F._3
a SAN PIETRO A MAIDA (CZ), in data 03/09/1968, a sua volta rappresentata a difesa dall'avv. PROCOPIO
ANTONIO - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, alle seguenti e C.F._4 concordate condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Assegna la casa familiare sita in San Pietro a Maida (CZ) vico Speranza n. 7, al coniuge IG. , Parte_1 con ogni arredo e pertinenza ivi esistente alla data del ricorso.
3. Pone a carico del coniuge IG un assegno di mantenimento in favore d , Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 200,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: maggio 2025);
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di S. Pietro a Maida (CZ) – atto n. 32, parte II, serie A, anno 1984 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conIGlio del 6 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)