Articolo 2 della Legge 14 giugno 1973, n. 365
Articolo 1
Versione
24 luglio 1973
Art. 2.
Alla maggiore spesa annua di lire 15 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 luglio 1973