CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1335/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente DI FLORIO VINCENZO, Relatore VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7623/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA 1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Guardia Lombardi - P.zza Municipio 83040 Guardia Lombardi AV
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 279/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez. 1 e pubblicata il 22/03/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 207.2023 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 559 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 291/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento in epigrafe coi quali era stata determinata – dal Comune di Guardia Lombardi -
l'IMU dell'anno 2018 e 2019 .
Con sentenza n. 279/2024 la CTP di Avellino rigettava il ricorso ed avverso tale pronuncia produceva appello l'Ricorrente_1 deducendo l'infondatezza della pretese tributarie. Assumeva che gli immobili di proprietà dell'istituto possedevano tutte le caratteristiche richieste dalla normativa di riferimento per godere dell'esenzione di legge - stabilita dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008 - in quanto aventi le caratteristiche oggettive di "alloggi sociali". In proposito depositava due relazioni tecniche effettuate sugli immobili Ricorrente_1, oggetto del presente giudizio, finalizzata al riscontro dei requisiti di “alloggi sociali” ex DM del
22 aprile 2008 e conseguente applicazione del regime di esenzione IMU in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità . Infine eccepiva la violazione/falsa applicazione dell'art. 1 comma 749 legge 27.12.2019 n. 190 laddove la sentenza appellata non aveva riconosciuto, per gli alloggi Ricorrente_1, la detrazione di imposta di € 200,00,
Il Comune di Guardia Lombardi si costituiva con memoria .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato: -che l'appello - tempestivo e a contraddittorio regolare - vada accolto nei termini seguenti;
- che la documentazione depositata dallo Ricorrente_1 il 22/12/2025, avente ad oggetto la natura morfologica e costruttiva degli alloggi sottoposti a tassazione , è da considerarsi sicuramente - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
36/2025 - ammissibile e utilizzabile, posto che il giudizio di primo grado è stato introdotto nel 2023, per cui trova applicabile il diritto vivente formatosi sull'originario testo, applicabile alla controversia, di cui all'art. 58 D.L.vo
546/1992, che ammette in appello la produzione di nuova documentazione;
- che quanto all'onere della prova ritiene la Corte -alla stregua della recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 6380/2024 e 10222/2025)- che questo è in capo allo Ricorrente_1 quanto alle caratteristiche dell'alloggio e che la vicinanza della prova che sposta l'onere a carico del Comune riguarda la eventuale contestazione della non assegnazione nell'ambito del servizio sociale
(assegnazione cui partecipa attivamente il Comune);
- che alla stregua di quanto innanzi, venendo alla disamina del compendio istruttorio utilizzabile, e preso atto che alcuna questione, tanto più specifica, è stata posta riguardo alla circostanza che tutti gli immobili in accertamento destinati ad abitazione siano regolarmente assegnati a locazione permanente e che nessuna eccezione è stata posta dal Comune sull'assenza da parte dei locatari nell'anno 2018 della loro qualità di assegnatari (ossia, eccezioni di decadenze ovvero di superamento del limiti regionali di reddito per essere assegnatari, con conversione degli assegnatari in locatori semplici) conformemente alla legislazione regionale, ritiene la Corte che lo Ricorrente_1 con la documentazione depositata il 16 settembre 2025 abbia dato prova che tutti gli immobili in rettifica sono alloggi sociali;
- che invero la detta documentazione depositata ha valore non di mera consulenza di parte ma, quanto agli allegati certificanti le caratteristiche e l'assegnazione, di vera e propria attestazione attesa la loro provenienza da funzionario di ACER, incaricato di pubblico servizio che li ha formati nell'esercizio delle sue funzioni, di cui la relazione denominata consulenziale non è altro che esplicazione estesa;
- che dalle attestazione risulta che tutti gli immobili in accertamento di rettifica
(come delibato dal Collegio) sono alloggi sociali e regolarmente assegnati in locazione permanente alle persone espressamente indicate (come altresì da ulteriore attestazione del Coordinatore del Dipartimento ACER di Avellino)
- che dunque l'appello va accolto e l'atto impugnato annullato;
- che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla
Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112
c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
- che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
- che la prova di alloggio sociale è stata offerta solo in appello e in limine litis, nonchè in ragione della natura degli Enti coinvolti e della concorrente funzione sociale specifica a loro affidata, sussistono le ragioni di legge per la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado;
PQM
Accoglie l'appello e compensa le spese .
Salerno 16/01/2026
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Massimo Buono
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente DI FLORIO VINCENZO, Relatore VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7623/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA 1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Guardia Lombardi - P.zza Municipio 83040 Guardia Lombardi AV
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 279/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez. 1 e pubblicata il 22/03/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 207.2023 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 559 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 291/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento in epigrafe coi quali era stata determinata – dal Comune di Guardia Lombardi -
l'IMU dell'anno 2018 e 2019 .
Con sentenza n. 279/2024 la CTP di Avellino rigettava il ricorso ed avverso tale pronuncia produceva appello l'Ricorrente_1 deducendo l'infondatezza della pretese tributarie. Assumeva che gli immobili di proprietà dell'istituto possedevano tutte le caratteristiche richieste dalla normativa di riferimento per godere dell'esenzione di legge - stabilita dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008 - in quanto aventi le caratteristiche oggettive di "alloggi sociali". In proposito depositava due relazioni tecniche effettuate sugli immobili Ricorrente_1, oggetto del presente giudizio, finalizzata al riscontro dei requisiti di “alloggi sociali” ex DM del
22 aprile 2008 e conseguente applicazione del regime di esenzione IMU in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità . Infine eccepiva la violazione/falsa applicazione dell'art. 1 comma 749 legge 27.12.2019 n. 190 laddove la sentenza appellata non aveva riconosciuto, per gli alloggi Ricorrente_1, la detrazione di imposta di € 200,00,
Il Comune di Guardia Lombardi si costituiva con memoria .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato: -che l'appello - tempestivo e a contraddittorio regolare - vada accolto nei termini seguenti;
- che la documentazione depositata dallo Ricorrente_1 il 22/12/2025, avente ad oggetto la natura morfologica e costruttiva degli alloggi sottoposti a tassazione , è da considerarsi sicuramente - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
36/2025 - ammissibile e utilizzabile, posto che il giudizio di primo grado è stato introdotto nel 2023, per cui trova applicabile il diritto vivente formatosi sull'originario testo, applicabile alla controversia, di cui all'art. 58 D.L.vo
546/1992, che ammette in appello la produzione di nuova documentazione;
- che quanto all'onere della prova ritiene la Corte -alla stregua della recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 6380/2024 e 10222/2025)- che questo è in capo allo Ricorrente_1 quanto alle caratteristiche dell'alloggio e che la vicinanza della prova che sposta l'onere a carico del Comune riguarda la eventuale contestazione della non assegnazione nell'ambito del servizio sociale
(assegnazione cui partecipa attivamente il Comune);
- che alla stregua di quanto innanzi, venendo alla disamina del compendio istruttorio utilizzabile, e preso atto che alcuna questione, tanto più specifica, è stata posta riguardo alla circostanza che tutti gli immobili in accertamento destinati ad abitazione siano regolarmente assegnati a locazione permanente e che nessuna eccezione è stata posta dal Comune sull'assenza da parte dei locatari nell'anno 2018 della loro qualità di assegnatari (ossia, eccezioni di decadenze ovvero di superamento del limiti regionali di reddito per essere assegnatari, con conversione degli assegnatari in locatori semplici) conformemente alla legislazione regionale, ritiene la Corte che lo Ricorrente_1 con la documentazione depositata il 16 settembre 2025 abbia dato prova che tutti gli immobili in rettifica sono alloggi sociali;
- che invero la detta documentazione depositata ha valore non di mera consulenza di parte ma, quanto agli allegati certificanti le caratteristiche e l'assegnazione, di vera e propria attestazione attesa la loro provenienza da funzionario di ACER, incaricato di pubblico servizio che li ha formati nell'esercizio delle sue funzioni, di cui la relazione denominata consulenziale non è altro che esplicazione estesa;
- che dalle attestazione risulta che tutti gli immobili in accertamento di rettifica
(come delibato dal Collegio) sono alloggi sociali e regolarmente assegnati in locazione permanente alle persone espressamente indicate (come altresì da ulteriore attestazione del Coordinatore del Dipartimento ACER di Avellino)
- che dunque l'appello va accolto e l'atto impugnato annullato;
- che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla
Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112
c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
- che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
- che la prova di alloggio sociale è stata offerta solo in appello e in limine litis, nonchè in ragione della natura degli Enti coinvolti e della concorrente funzione sociale specifica a loro affidata, sussistono le ragioni di legge per la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado;
PQM
Accoglie l'appello e compensa le spese .
Salerno 16/01/2026
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Massimo Buono