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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia, Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Efisia Gaviano Consigliere rel.
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa M. Concetta Miranda Consigliere Onorario
Dott. Antonio Virgili Consigliere Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1275 del R.G. V.G. dell'anno 2023 avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 51/23 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, dichiarativa della decadenza dalla responsabilità genitoriale di relativamente alla figlia minore ON
nata a [...] il [...] nonché dello stato di adottabilità di quest'ultima; Persona_1
TRA nata a [...] il [...] ( c.f. ), elettivamente ON C.F._1 domiciliata in Afragola ( NA ) alla via G. La Pira n.26 presso lo studio dell'avv.to Maria Romanucci
( cf ), che la rappresenta e la difende come da procura in atti. C.F._2
Fax 0818527731; pec: Email_1
appellante
CONTRO
Avv. (c.f. , costituita quale tutore provvisorio della CP_2 C.F._3 minore nata a [...] il [...] come da decreto di nomina emesso dal T.M. Persona_1
Napoli il 3.3.2022, con studio in Napoli I^ Traversa Privata, via E. Nicolardi n.97, Parco Il Verde,
Lotto n. 21. fax 081-5732361, pec - Email_2
Tutore
NONCHÉ
e CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
Appellati contumaci
//
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d'APPELLO di Napoli
Interventore ex lege
E
(c.f. ) e ( cf Controparte_7 C.F._4 Controparte_8 C.F._5
, entrambi elettivamente domiciliati in Afragola, alla Via A. Cerbone n. 10, presso lo studio
[...] dell'avv. Raffaella Cerbone (c.f. ) come da procura in atti. CodiceFiscale_6
Per le comunicazioni: fax: 081.1972.3998, pec: Email_3
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Caivano alla via Persona_2 C.F._7
Milano, 24, presso lo studio dell'avv. Mariacristina Allegretto (cf. ) che lo C.F._8 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di intervento.
Per le comunicazioni:tel./fax.081.8513340; pec: Email_4
INTERVENTORI ex art. 105 c.p.c. CONCLUSIONI
L'appellante ha chiesto l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza di primo grado per la parte in cui aveva disposto la decadenza della dalla responsabilità genitoriale e la CP dichiarazione dello stato di adottabilità della figlia PE1
Gli interventori hanno concluso come in atti.
Il tutore ha concluso per l'inammissibilità degli interventi dei sigg.ri e , nonché per CP_7 CP_8 il rigetto del proposto gravame con conseguente conferma della sentenza emessa dal TM di Napoli.
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Ritiene questa Corte di dove anzitutto rilevare che il Tribunale per i Minorenni di Napoli con la sentenza n. 51/23 depositata il 2.5.23 ha dichiarato e decaduti CP_3 Controparte_9 dall'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alla figlia minore nata Persona_1
a Napoli il 12.9.2019; ha rigettato l'istanza di affidamento formulata da Controparte_4
e ed ha dichiarato altresì lo stato di adottabilità della predetta minore, CP_5 CP_6 sospendendo gli incontri ed ogni altra modalità di comunicazione tra la minore, il padre, la madre e gli altri familiari.
Tanto premesso, nel riportarsi per la storia del fatto a quanto diffusamente esposto nella sentenza di primo grado, va ricordato che il primo giudice a sostegno della propria decisione ha argomentato che dalle evidenze probatorie acquisite, dapprima nel corso della procedura ex articolo 330 c.c. ed in seguito di quella volta alla dichiarazione dello stato di adottabilità della minore, era emersa l'assoluta ed irreversibile inadeguatezza di e di a prendersi cura della figlia CP_3 ON
. Ciò in quanto i predetti genitori non erano riusciti in alcun modo a risolvere le Persona_1 criticità evidenziate, in tempi adeguati alle pressanti esigenze della minore.
In particolare, quanto al il Tribunale ha evidenziato che il predetto era stato accusato dalla CP_3 di condotte violente e minatorie nei suoi confronti;
che stava scontando una condanna CP alla pena complessiva di anni 15 di reclusione e che attualmente si trovava in affidamento in prova terapeutico ex articolo 94 dpr 309/90; il predetto inoltre -a causa delle continue problematiche di salute- non aveva svolto il percorso di verifica e rafforzamento delle competenze del ruolo genitoriale.
Per quanto riguarda , madre non solo della piccola ma anche dei tre minori ON PE1
nato il [...], nata il [...] e nato il [...], tutti nati dal PE PE4 PE5 matrimonio della stessa con dal quale era separata già da 4 anni, il primo giudice ha CP0 evidenziato che la predetta non era stata in grado di elaborare e realizzare una progettualità di vita autonoma da condividere con la prole, e ciò nonostante i tentativi posti in essere dai professionisti incaricati del caso che avevano invano tentato di far comprendere alla donna la gravità della situazione in cui aveva coinvolto i figli minori ed in specie PE1
La aveva difatti rivelato una personalità immatura e bisognevole dell'altro, che la CP conduceva immancabilmente a non saper gestire la propria vita in autonomia, necessitando sempre di una figura di riferimento maschile, anche se eventualmente pregiudizievole per sé e per i minori.
In ragione di quanto sopra il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale della piccola sottolineando che la predetta era collocata in casa famiglia dal gennaio PE1
2021 e che da tale epoca le capacità genitoriali non avevano subito alcuna evoluzione in senso positivo, a riprova del fatto che i tempi di recupero del padre e della madre si palesavano lunghi e complessi e non compatibili con le esigenze della figlia.
Il Tribunale ha poi aggiunto che alla condotta chiaramente abbandonica dei genitori doveva aggiungersi la circostanza che non erano stati rinvenuti parenti entro il quarto grado che avessero avuto con la minore rapporti significativi ed in grado di prendersi cura della predetta.
Avverso la sentenza in esame ha proposto appello ed a fondamento dello ON stesso ha lamentato, come si vedrà meglio in seguito: l'assenza di istruttoria, l'errata valutazione dei mezzi di prova ed il difetto di motivazione ed ha poi concluso chiedendo l'accoglimento del gravame, la revoca della sentenza di primo grado ed il rientro della figlia presso l'abitazione materna, PE1 oltre all'audizione della minore nella misura ritenuta più opportuna.
Si è costituito il tutore, il quale ha confutato le argomentazioni poste dalla a fondamento CP del proposto gravame e ne ha posto in evidenza l'infondatezza. Quanto sopra, sottolineando in particolare che nel corso del primo grado di giudizio era stata espletata una significativa attività istruttoria rilevabile dalla corposa documentazione allegata al relativo fascicolo, dalla quale era emerso che la dichiarazione dello stato di abbandono e di adottabilità della minore Persona_1 si era resa necessaria. Inoltre, il primo giudice aveva compiutamente esaminato gli elementi acquisiti e la sentenza reclamata risultava ampiamente ed esaustivamente motivata.
Il predetto ha quindi concluso per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza emessa dal
Tribunale per i Minorenni.
Tanto rilevato, si deve a questo punto evidenziare che padre della minore, a CP_3 seguito della regolare notifica della sentenza impugnata e del proposto gravame non si è costituito per cui se ne deve dichiarare la contumacia, con la conseguenza che la sentenza in esame è divenuta definitiva nei suoi confronti.
Allo stesso modo non si sono costituiti e Controparte_4 CP_6 CP_5 rispettivamente nonni paterni e zia paterna della minore che - stante la regolarità delle notifiche PE1 loro effettuate - vanno dichiarati contumaci. Quanto sopra determina che è divenuta definitiva la sentenza di primo grado anche con riferimento al rigetto della istanza di affidamento della minore formulata dai predetti.
Si deve ora evidenziare che nel presente giudizio è intervenuto attuale Persona_2 compagno della il quale nella propria comparsa ha evidenziato: che intendeva ripristinare CP quel legame che aveva inizialmente instaurato con la minore che il suo legame con la PE1 compagna si era ancor di più rafforzato a seguito della incresciosa vicenda di cui si tratta;
che avevano recentemente locato un appartamento più ampio sempre in Caivano, proprio perché fiduciosi nell'accoglimento della domanda della reclamante.
Tanto rilevato, il predetto ha concluso chiedendo:
- in via preliminare, la sospensione dell'impugnata sentenza n. 53/2023 in quanto destituita di ogni fondamento nonché iniqua nei confronti della minore, perché improvvisamente privata delle figure a sé familiari;
- in via principale, l'accoglimento del reclamo oggetto del presente giudizio nonché del proprio atto di intervento nello stesso.
Si sono costituiti quali interventori anche e genitori di Controparte_7 Controparte_8
i quali nella loro comparsa hanno rilevato che intendevano confermare il Persona_2 sostegno dato sino a quel momento alla da estendersi anche alla gestione della piccola CP che speravano potesse rientrare quanto prima nella sua famiglia di origine;
quanto sopra con il PE1 supporto da loro offerto sia nei percorsi eventualmente previsti in favore della sia quale CP rete familiare a supporto di quest'ultima nella gestione della figlia.
I predetti hanno quindi concluso: in via immediata per la sospensione della temporanea esecutività della sentenza n. 53/2023 emessa dal Tribunale per i Minorenni ed in via principale per l'accoglimento dell'appello spiegato da con reintegra della sua piena ON responsabilità genitoriale.
Premesso quanto sopra ritiene questa Corte di dover anzitutto prendere in esame gli interventi di e Persona_2 Controparte_7 Controparte_8
Va quindi rilevato che i predetti, non costituiti in primo grado, hanno spiegato in questa sede un intervento “adesivo” ex art. 105 c.3 c.p.c. in favore della posizione della della quale CP hanno inteso sostenere le ragioni.
Ciò posto si deve tuttavia considerare che l'art. 344 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404
c.p.c., ove è stabilito che: “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è
l'effetto di dolo o collusione a loro danno”.
Orbene, è evidente che gli interventi in esame non rientrano in alcuna delle ipotesi previste dalla suddetta norma e del resto la Suprema Corte ha chiaramente e condivisibilmente affermato sull'argomento che: “L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo
404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse” ( cfr. Cass.ord. n.32887/22).
Sulla scorta di quanto evidenziato gli interventi in esame devono essere pertanto dichiarati inammissibili.
Tanto rilevato si riportano qui di seguito le doglianze sulle quali è fondato il gravame proposto dalla precisando che si ritiene opportuno esaminare le stesse congiuntamente, in quanto tra CP loro connesse:
1)Assenza di istruttoria
L'appellante ha anzitutto lamentato che la pronuncia di cui si tratta era stata adottata senza una adeguata ed approfondita istruttoria. Le relazioni allegate - che invero non lanciavano alcun serio allarme che potesse giustificare la intervenuta decadenza - restituivano il consolidamento delle posizioni inizialmente adottate, nonchè un oggetto di indagine estraneo alla procedura, non essendo stata esaminata in maniera ampia e circostanziata la relazione tra la ricorrente e tutti i figli.
La era stata lasciata da sola a metabolizzare anche i fatti più recenti, ovvero CP
l'allontanamento dai figli nonché la gestione della piccola in un ambiente istituzionalmente PE1 comunque estraneo, ed anche l'opportunità di seguire un corso di formazione le era stata prospettata senza alcuna preventiva preparazione o coinvolgimento.
Per una giovane donna che era passata da un nucleo familiare, difficile e segnato, ad un altro che si era sfaldato nel giro di qualche anno, provare a ricostruire la propria vita e quella dei suoi quattro figli in condizioni di totale incertezza anche economica, non poteva non apparire complicato;
per contro, sapere di avere accanto un nuovo compagno e la sua famiglia rappresentava una certezza, un sicuro punto di appoggio e di riferimento per la vita futura.
Il Tribunale aveva tuttavia interpretato questo atteggiamento in maniera negativa, sulla scorta di un evento raccontato come violento dai minori ma mai approfondito, nonchè di alcune espressioni PE di una bambina di tre anni. PE1 Inoltre, da nessuna relazione era emersa la dedotta lungaggine o l'impossibilità di recupero da parte della CP
2) Errata valutazione dei mezzi di prova
Parte Nella relazione dell' non si ravvisava in capo alla una incapacità o impossibilità a CP prendersi cura della bambina, piuttosto una personalità da rifinire. L'accudimento verso la figlia veniva dichiarato senza alcuna ritrosia dalla comunità ospitante PE1
I mezzi di prova utilizzati per motivare la sentenza erano le dichiarazioni della Sig.ra che CP negava atteggiamenti violenti da parte del il quale avrebbe voluto essere ascoltato ma, il CP_7
Tribunale aveva rimandato la richiesta alla udienza collegiale, allorquando però le parti erano state invitate a rassegnare le conclusioni.
Il Tribunale si era contraddetto in quanto pur deducendo che l'adottabilità veniva dichiarata solo quando “la famiglia non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie (..). Le gravi carenze morali e materiali integranti lo stato di abbandono, non devono dipendere da causa di forza maggiore transitorie (..)” aveva previsto, in forza di nessun indice empirico, senza il conforto di alcuna previsione da parte degli esperti. che il recupero sarebbe stato troppo lungo ed aveva deciso per la declaratoria di decadenza e la adottabilità in contrasto con l'interesse prioritario del bambino di vivere con la famiglia di origine.
Le richiamate relazioni non evidenziavano manchevolezze o incapacità, anzi quella della comunità ospitante la minore rendeva un profilo totalmente positivo.
3)Difetto motivazione
Parte Il Tribunale, sottovalutando le conclusioni della relazione dell' ignorando quanto dichiarato dalla comunità ospitante, ad unico sostegno della disposta decadenza invocava le lungaggini dei tempi di recupero dei genitori considerati non conciliabili con gli interessi della minore.
A questo punto però occorre evidenziare che nessuno degli esperti coinvolti nei prescritti percorsi parlava di tempi di recupero o più precisamente di tempi lunghi, pertanto non si comprendeva perché il Tribunale avesse deciso in tal senso, né aveva motivato il perché della previsione;
la mancanza di motivazione, viziando la sentenza, militava in favore della richiesta riforma.
Orbene, ritiene questa Corte che al fine di esaminare compiutamente le argomentazioni che precedono e la fondatezza delle stesse, si debba anzitutto ricordare che la vicenda in esame ha avuto inizio con un intervento della Croce Rossa di Casavatore presso l'abitazione di , su richiesta ON di quest'ultima, per una problematica di salute dei tre figli minori: (16.11.2010) e Persona_6
(27.2.2014), nati dal rapporto di coniugio della predetta con , nonché Persona_7 CP0 della piccola che presentavano irritazioni cutanee probabilmente dovute a scabbia, Persona_1 sospetti poi rivelatisi infondati. Sanificato l'ambiente e prestate le cure mediche necessarie, la Croce
Rossa aveva effettuato la dovuta segnalazione ai SS di Casavatore. Dalla relazione redatta dai suddetti
Servizi il 21.1.21 emergeva che, a seguito della visita domiciliare effettuata in data 22.12.20 presso l'abitazione della era stato riscontrato il grave degrado in cui viveva la predetta insieme CP ai figli, in quanto la casa era sporca, molto disordinata, trascurata e fredda. La predetta si presentava depressa, smagrita, molto pallida in volto e spesso di notte faceva uso di ossigeno in quanto non respirava bene. Soffriva di una importante anemia che le riduceva l'ossigeno nel sangue. Era separata da circa quattro anni e l'anno precedente aveva perso la madre;
era avvilita e sola. I fratelli della predetta, sentiti dai Servizi, avevano riferito che aveva un problema di incapacità nella gestione CP familiare ed economica.
Sulla scorta di quanto sopra, i due minori erano stati collocati presso il padre, ove già si trovava PE
PE
, il loro fratello più grande, mentre la stessa in data 11.01.2021 aveva chiesto ai SS CP di essere collocata in una idonea struttura unitamente alla piccola PE1
In data 21.01.2021 i SS di Casavatore avevano quindi segnalato all'A.G. il collocamento ex art. 403
c.c. della piccola , unitamente alla mamma, presso la comunità “La Strada e la Persona_1
Stella” in Gragnano (Napoli). Con il tempo, le condizioni di salute della madre erano via via migliorate e la stessa si era integrata nella struttura, stabilendo buone relazioni con le altre ospiti. La predetta poco dopo il suo ingresso presso la Comunità era riuscita a chiudere la sua storia con il
, padre di che la minacciava continuamente, ponendo quindi fine al loro rapporto CP_3 PE1
“malato”. Dal mese di marzo del 2021, la predetta aveva già intrapreso una relazione assidua con tale
. La era molto presa da tale nuova situazione ed aveva iniziato a Persona_8 Pt_2 frequentare il predetto anche esternamente alla struttura;
si era inoltre integrata nella famiglia del alla quale si appoggiava ed affidava. Per quanto riguardava la piccola che CP_7 PE1 inizialmente appariva spaesata, silenziosa e deperita, una volta inserita nella struttura si era ambientata ed era rientrata nel normale sviluppo psicofisico;
appariva inoltre molto legata alla madre, con un legame quasi simbiotico.
Dalla relazione redatta dai Servizi del Comune di Casavatore in data 24.5.21 emergeva tra l'altro che insieme alla responsabile della comunità era stata prevista l'iscrizione di ad un percorso CP formativo nell'ambito del progetto Itia e ciò al fine di lavorare sul suo percorso di autonomia. Inoltre la comunità stava cercando di responsabilizzare maggiormente la predetta nella cura di che la PE1 stessa tendenzialmente delegava. La in ogni caso, sembrava più che altro proiettata alla CP definizione di una vita di coppia con il e quindi a costruire una relazione stabile con il CP_7 predetto. Si precisava nella relazione che tali problematiche erano state condivise con la CP con l'obiettivo di mostrarle una alternativa che si basasse sul riprendere la sua vita in autonomia.
Instaurato apposito procedimento su ricorso del PMM, la aveva dichiarato la propria CP disponibilità ai percorsi di verifica e rafforzamento delle competenze del ruolo genitoriale ( cfr il verbale di udienza del 21.6.21 ).
Orbene, dal verbale di equipe del 12.11.21 emerge tra l'altro che la aveva sostanzialmente CP delegato la sua genitorialità alla famiglia del compagno Era tuttavia necessario Persona_2 comprendere come funzionasse in maniera autonoma, indipendentemente quindi dall'aiuto CP dagli altri, per cui doveva essere messa in condizione di provarci da sola. Allo stato la predetta non aveva cercato di lavorare alla sua autonomia e questo danneggiava anche la figlia che PE1 percepiva gli stati d'animo della madre e ne era dipendente.
Dal successivo verbale di equipe del 18.1.22 risulta che la aveva riferito di essere andata CP
a trovare i suoi figli , e tre volte consecutive ed aveva parlato con dovizia PE PE4 PE5 di particolari di quanto era accaduto nel tempo passato insieme ai predetti, mentre era emerso che in realtà si era incontrata con i suddetti figli una sola volta e quindi non aveva riferito il vero.
La Comunità in data 31.1.2022 ( cfr la relazione in atti ) aveva riferito tra l'altro che appariva CP molto presa dalla relazione con il e nonostante gli innumerevoli tentativi/inviti dell'équipe CP_7 psicoeducativa a procedere gradualmente ed a concentrarsi principalmente sul suo progetto di autonomia come donna e come mamma, la sembrava determinata nel portare avanti la CP sua idea raccontando in modo superficiale, senza porsi troppi interrogativi, di voler vivere con e con i suoi quattro figli ( i minori e ) appena uscita dalla comunità. Dai PE9 PE PE1 numerosi incontri con i Servizi che si erano susseguiti, era emersa un'immaturità di ed una poca CP consapevolezza delle criticità comparse;
la donna infatti appariva negante e faticava a mettersi in discussione e/o a portare avanti in modo strutturato il suo pensiero.
Ancora, dalla relazione redatta in data 2.2.2022 dall' relativa al percorso di Parte_3 verifica e rafforzamento della genitorialità della si evince che la predetta parlava con CP molto dolore della morte della madre che la aiutava e la sosteneva ed era con lei tutti i giorni per darle una mano con i figli. Dai racconti della stessa si evinceva una condizione di dipendenza affettiva che si palesava anche a tutt'oggi nella sua attuale relazione sentimentale.
La piuttosto che fare un progetto personale di recupero della genitorialità e pensare di CP costruire una sua autonomia economica, abitativa e fondamentalmente psicologica, si era invece completamente calata nella sua attuale relazione di coppia, ipotizzando di trasferirsi a casa del compagno.
Ebbene, nella valutazione della genitorialità, tale era l'aspetto più preoccupante anche per la differenza di trattamento tra la piccola della quale la madre riconosceva il bisogno affettivo e PE1 gli altri tre figli. Tale aspetto era preoccupante in quanto la sostanziale assenza di interesse verso gli altri figli poteva essere addebitato anche una ad una forma di trascuratezza e disinteresse complessivo.
Vi è poi la relazione redatta dai Servizi Sociali il 3.2.2022, dalla quale emerge che si era iniziato a lavorare sull'autonomia della avendole fornito tutte le indicazioni necessarie ed avendola CP supportata relativamente alla cura di ed alla relazione con gli altri figli. Ebbene, nonostante le PE1 indicazioni fornite alla predetta dai vari professionisti ed il tempo trascorso, era emerso in realtà che la aveva un'evidente difficoltà nella gestione delle cose in autonomia. CP
Quest'ultima era stata inserita in un corso di formazione, tuttavia aveva iniziato ad assentarsi dallo stesso pur dicendo in comunità di esserci andata, a mostrare disinteresse e poca partecipazione alla vita comunitaria, e solo poche volte era riuscita a vedere i figli avuti dal adducendo scuse varie. PE
Presso la struttura la predetta aveva riferito che il suo progetto di vita era quello di prendere in affitto una casa e riprendersi tutti i figli, cosa che diceva anche ai bambini;
erano emerse tuttavia delle incongruenze tra quello che faceva ed il suo progetto, ed il suo interesse era in realtà quello di affidarsi alla famiglia del compagno e trasferirsi presso di loro con la bambina.
Hanno inoltre sottolineato i Servizi che nei mesi di lavoro da parte degli operatori che si erano susseguiti erano emerse le difficoltà genitoriali della la sua propensione ad essere CP accudita e la necessità di avere un compagno al quale appoggiarsi. La predetta in sostanza cercava in ogni contesto di essere accolta e di diventare “dipendente” mettendo così sé stessa al centro del percorso di cura e non la figlia. Spesso diceva bugie per stare con il compagno e attendeva dai Servizi una sorta di “ramanzina” che ascoltava impassibile;
sembrava non comprendere fino in fondo cosa potesse accadere. Il suo modo di essere e la sua apparente non comprensione persistevano comunque, pur essendo state con lei condivise tutte le problematiche in questione.
Va a questo punto ricordato che dalla nota redatta dai SS il 19.4.22 emerge che la era CP stata dimessa dalla comunità in quanto era presente ivi da più di un anno e non era riuscita a mantenere il suo rapporto con i figli nati dal matrimonio con il ed affidati a quest'ultimo, nè a recuperare PE una buona genitorialità verso avendo invece dato priorità ad una nuova relazione nella quale PE1 aveva investito completamente.
Si evidenzia nella suddetta nota che la predetta, seppure di recente aveva trovato lavoro e lo stava mantenendo, non rinunciava a vedersi con il fidanzato per due ore circa ogni sabato, lasciando PE1 in comunità e mettendo sempre prima i suoi bisogni rispetto a quelli della figlia. Inoltre, da febbraio a Pasqua non era mai andata a trovare i figli affidati all'ex coniuge, pur avendo l'equipe espresso con chiarezza quanto fosse doveroso occuparsi e prendersi cura anche dei predetti. La dimissione della dalla comunità rappresentava un segnale evidente per la costruzione di una autonomia CP personale della donna, che avrebbe dovuto comunque fare visita a ed ai tre figli presso l'ex PE1 coniuge.
A seguito delle dimissioni materne la piccola era stata trasferita presso un'altra struttura ove si PE1 era serenamente ambientata, non potendo rimanere in quella precedente trattandosi di una comunità
“madre-bambino”.
A quanto sopra deve aggiungersi la relazione socio - ambientale redatta dai Servizi dopo alcuni mesi di convivenza tra la ed il e nella stessa, così come già evidenziato nella CP CP_7 precedente indagine del 09.02.2023, si concludeva che sicuramente la doveva essere CP sostenuta al fine di comprendere appieno il ruolo genitoriale e le responsabilità che ne conseguivano.
Vi è poi la relazione psicologica relativa alla redatta in data 8.3.2023 dall' CP Parte_3
( dott.ssa ), all'esito dei colloqui e dei test espletati ha trovato ancora conferma la
[...] PE10 circostanza che la ha una personalità immatura e dipendente dall'altro ( cfr sul punto CP anche la relazione a firma della dott.ssa dell'ASL di Napoli-Arzano). PE11
Ciò posto in ordine agli elementi salienti acquisiti nel corso del primo grado di giudizio, si deve a questo punto rilevare che questa Corte ha ritenuto di espletare una ctu finalizzata a verificare la capacità genitoriale della e la recuperabilità o meno delle carenze eventualmente CP riscontrate, nonché le tempistiche di tale recupero e la compatibilità delle stesse con le esigenze della minore. Orbene, il tecnico di ufficio nel proprio elaborato ha rilevato che dagli atti e dalla documentazione acquisita, nonché dai colloqui con la era emersa sicuramente una storia di crescita e di CP vita segnata da una forte difficoltà all'acquisizione di una vera e propria struttura di personalità adulta e matura. La predetta appariva alla costante ricerca di una sua collocazione affettiva ed emotiva all'interno di un sistema di appartenenza. Aveva ritrovato quanto sopra nel e nella famiglia di PE origine del predetto, tuttavia la chiusura del matrimonio l'aveva portata ad intensificare il rapporto di dipendenza con il suo unico punto di riferimento, la madre, dalla quale veniva protetta, accudita, consolata ed aiutata nella gestione della propria vita e dei suoi figli. La aveva sempre CP evidenziato quanto la madre le era stata di supporto, ma anche come ella stessa non era stata capace di differenziarsi dalla figura materna e di sviluppare un io adulto e maturo.
La conoscenza con il aveva rappresentato ancora una volta un tentativo da parte della CP_3 di riprodurre un contesto familiare tradizionale, dove il era l'uomo lavoratore e lei CP CP_3 la donna casalinga, che restava quindi in uno stato di dipendenza passiva. Il crollo psicologico della predetta era avvenuto quando era morta la madre per cui aveva perso quello che per lei era la via maestra, la persona che le indicava la strada da percorrere e che la guidava sostenendola in ogni senso, nelle faccende domestiche e nell'accudimento dei figli. Privata da tali risorse la si era CP sentita totalmente persa e disorientata.
Giunta in casa famiglia si era ritrovata in una condizione di accudimento e di protezione, tuttavia quando le era stato chiesto di tenere un atteggiamento responsabile era venuta meno, manifestando una piena immaturità ed irresponsabilità, non era riuscita a cogliere l'opportunità di lavorare su se stessa per migliorare e recuperare le proprie capacità di autonomia individuale.
Nella conoscenza del e della famiglia del predetto aveva ritrovato la possibilità di dare CP_7 nuovamente vita ad una dimensione affettiva ed emotiva, della quale aveva sempre avuto bisogno, perdendo di vista una sua dimensione genitoriale.
Il consulente tecnico ha inoltre rilevato che in tutta la narrazione della si evinceva la CP scarsa consapevolezza da parte della predetta delle conseguenze delle proprie azioni, non avendo la stessa compreso appieno quale era stato il suo contributo che aveva determinato l'allontanamento dalla piccola Si notava da parte della madre una leggerezza e superficialità nel compiere PE1 comportamenti inadeguati, quale il mancato rispetto delle regole e la focalizzazione soprattutto sui propri bisogni e sulla soddisfazione degli stessi, senza valutare le conseguenze che questo poteva avere sugli altri. In sostanza, la si presentava bisognosa di punti di riferimento, dipendente dall'altro e non CP capace di avere una propria autonomia individuale emotiva ed affettiva;
non appariva capace di prendersi cura di sè stessa in primis, per cui era mancante anche della capacità di un vero e sano processo di cura nei confronti degli altri. Aveva sempre avuto bisogno di un punto di appoggio e di sostegno nel corso della sua vita, nella ricerca costante di una propria stabilità emozionale ed affettiva.
Era inoltre evidente la tendenza alla procrastinazione, che la metteva in atto senza nessuna CP vera e propria concretizzazione. Dall'uscita della casa famiglia la predetta aveva manifestato solo la volontà di una progettazione migliorativa di se stessa, ma i fatti evidenziavano una condizione di indecisione e di passività comportamentale, in attesa di aiuto esterno. Non si era assistito ad un processo di emancipazione, di autonomia e di acquisizione di controllo sulla propria vita, che l'avrebbero portata ad assumere un ruolo attivo e responsabile nell'elaborazione dei processi decisionali.
Per quanto poi concerneva possibili progetti di self-empowerment e di abilità genitoriali della il ctu ha rilevato che la stessa non aveva mai manifestato esigenze personali di CP intraprendere percorsi individuali, orientando sempre la ricerca di soluzione all'esterno da sé stessa e senza mettere mai in discussione le proprie caratteristiche personologiche e comportamentali.
Un percorso personale di crescita individuale, psicologica ed emotiva rappresenterebbe quindi allo stato attuale un progetto a lungo termine che andrebbe in contrasto con le esigenze della minore
La minore aveva difatti necessità di stabilità affettiva ed emotiva, di accudimento e cura PE1 adeguati alla sua età cronologica, tali da permetterle una adeguata crescita psicofisica ed un sano sviluppo emozionale futuro.
Orbene, alla luce degli elementi acquisiti rileva questa Corte in ordine alla condotta abbandonica e capacità genitoriale della CP
che - diversamente da quanto evidenziato dall'appellante - nel corso del primo grado di giudizio dopo un periodo iniziale focalizzato sulla salute della e finalizzato alla sua ripresa fisica, la CP predetta non è mai stata lasciata a sé stessa ma è stata seguita, indirizzata, compulsata e supportata Parte dai vari professionisti dei SS, della Comunità e dell' intervenuti nel tempo, affinchè potesse superare la sua attitudine e propensione ad appoggiarsi agli altri e riuscisse ad autodeterminarsi ed a trovare in sé la forza e la conseguente autonomia per poter concretizzare ed esprimere la sua genitorialità. A tal fine si è anche lavorato perché la predetta potesse orientarsi lavorativamente, raggiungendo attraverso la formazione ove era stata inserita un obiettivo da cui trarre maggiore sicurezza ed acquisire fiducia nelle proprie capacità. A fronte di quanto sopra è emerso tuttavia in modo univoco che nei due anni e mezzo circa di “lavoro” sulla quest'ultima più che dedicarsi alla sua crescita personale come madre, ha CP costantemente concentrato la propria attenzione sul suo legame con il esteso alla famiglia di CP_7 quest'ultimo, vedendo nello stesso la soluzione delle sue problematiche, l'appoggio per sé, per la figlia ed eventualmente per gli altri figli avuti con il . PE1 PE
E' opportuno chiarire che la vita sentimentale della non rileva in questa sede in quanto CP tale, ma nella misura in cui - vissuta con le modalità e finalità sopraindicate – esprime la incapacità della predetta di “coltivare” la propria capacità genitoriale.
La attribuisce difatti alla sua vita sentimentale un ruolo prioritario anche rispetto alla sua CP posizione di genitore e ciò l'ha indotta: -a rifiutare qualsiasi possibilità di coltivare la sua capacità nello svolgere il ruolo di madre;
a porre in secondo piano le esigenze della figlia lasciandola PE1 in comunità mentre lei usciva con il - a trascurare gli altri figli quando, invece di andare a CP_7 fare loro visita si interessava ad altro, per poi asserire falsamente di essere andata dai predetti;
- a trascurare, limitandosi a negarli, alcuni significativi segnali di allarme circa eventuali comportamenti violenti del A tal proposito è opportuno ricordare che la piccola sin dal suo CP_7 PE1 collocamento in struttura aveva reiteratamente riferito che picchia, fa i guai, PE9 PE9 PE9 ha rotto il bagno” manifestando, altresì, evidente timore dinanzi alle figure maschili con la barba ( PE1 come il ). Inoltre dalla relazione del 21.10.2022 della dott.ssa educatrice domiciliare CP_7 dei minori si evince che i predetti avevano riferito che, essendosi recati nel mese di agosto in PE visita dalla mamma per alcuni giorni avevano assistito, durante un'uscita serale, alla lite violenta tra la stessa ed il il quale, in evidente stato di ubriachezza, inveiva e picchiava la CP_7 CP minacciando i minori stessi che avevano avvertito il padre al quale “non raccontarono nulla dell'accaduto ma inventarono una scusa poiché pressati dalla madre”.
Tanto rilevato si deve a questo punto sottolineare che il perdurare invariato negli anni di tale modus vivendi da parte della senza che la stessa cogliesse alcuno spunto utile ad un suo percorso CP di crescita, è stato correttamente interpretato dal giudice di prime come una impossibilità di recupero della capacità genitoriale da parte della predetta, in tempi utili per la crescita della minore.
A quanto sin qui esposto devono aggiungersi le risultanze della ctu sopra riportate, dalle quali sono emersi con chiarezza:
-la forte difficoltà della ad acquisire una vera e propria struttura di personalità adulta e CP matura;
- la sua piena immaturità ed irresponsabilità che non le ha fatto cogliere l'opportunità di lavorare su sé stessa per migliorare e recuperare le proprie capacità di autonomia individuale;
- la scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni;
- il suo essere bisognosa di punti di riferimento, dipendente dall'altro e non capace di avere una propria autonomia individuale emotiva ed affettiva;
- la sua incapacità rispetto ad un vero e sano processo di cura nei confronti degli altri;
- la evidente tendenza alla procrastinazione;
- la circostanza che un percorso personale di crescita individuale, psicologica ed emotiva rappresenterebbe un progetto a lungo termine che andrebbe in contrasto con le esigenze della minore
PE1
Ciò posto si deve pertanto ritenere che la abbia senz'altro posto in essere nei confronti CP della figlia una condotta abbandonica reiterata nel tempo, a causa della sua personalità e dei PE1 comportamenti sin qui evidenziati tali da creare un significativo pregiudizio ai danni della predetta.
Quanto sopra è indicativo di una incapacità genitoriale che per i motivi già esposti non risulta recuperabile entro tempi compatibili con le necessità della minore essendosi la madre PE1 dimostrata negli anni priva di un atteggiamento che -rispetto alla sua genitorialità- potesse ritenersi costruttivo, coerente, costante, collaborativo e responsabile.
Quanto sopra trova sostanzialmente la propria causa in una situazione psicologica della appellante che si è dimostrata non transitoria, tale da rendere la ancorché ispirata da sentimenti di CP amore sincero e profondo, comunque inidonea ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso la figlia, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo ( cfr sull'argomento: Cass. n. 27999/24).
Per completezza si evidenzia che non può trovare spazio in questa sede la ctu espletata nel corso del giudizio di divorzio pendente dinanzi al Tribunale ordinario tra la ed il in quanto CP PE depositata oltre la scadenza del previsto termine per note e, quindi, tardivamente ed in violazione del contraddittorio.
A ciò deve aggiungersi che in ogni caso dalla relazione in questione non sarebbero emersi elementi significativi ai fini che ci occupano, in quanto nella stessa sono stati presi in esame aspetti legati più alla affettività della che alla capacità genitoriale di quest'ultima, nella specie CP sostanzialmente valutata sotto l'aspetto della “progettualità”, ben diversa ( stante l'affidamento dei minori al padre ) da quella che avrebbe dovuto riguardare la figlia PE PE1
In ordine poi alla individuazione di parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con la minore ed abbiano manifestato la propria PE1 disponibilità a prendersene cura, si deve ricordare - quanto ai parenti dal lato paterno, nella specie i nonni e e la zia - che i predetti non si sono Controparte_4 CP_6 CP_5 costituiti in questa sede, per cui la sentenza di primo grado che ha rigettato l'istanza di affidamento della minore formulata dai predetti è divenuta definitiva.
Per quanto poi concerne i parenti dal lato materno va rilevato che, come si evince dalla relazione dei
Servizi Sociali del Comune di Casavatore del 10.5.2022, nel corso del primo grado di giudizio era stata effettuata una accurata verifica in ordine alle eventuali disponibilità da parte dei predetti ed a seguito della stessa nessun familiare aveva dato la propria disponibilità ad occuparsi della piccola
PE1
Tanto rilevato, l'appello proposto da deve essere rigettato, con conseguente ON1 conferma della sentenza di primo grado.
In ordine alle spese di lite ritiene questa Corte che, in ragione della materia trattata e dell'esito complessivo del presente giudizio, sussistano i presupposti per compensare le stesse per intero tra le parti, con riserva di provvedere con separati decreti alla liquidazione delle competenze in favore delle parti ammesse al gratuito patrocinio.
Nulla va disposto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/12 trattandosi di causa esente dal contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Napoli - Sezione Persona, Famiglia e Minori - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 51/2023 emessa dal Tribunale ON per i Minorenni di Napoli, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) compensa le spese di lite, con riserva di provvedere con separati decreti alla liquidazione delle competenze in favore delle parti ammesse al gratuito patrocinio .
Napoli, cc dell'11.7.2025
Il cons. estensore Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano ) (dott.Antonio Di Marco)
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia, Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Efisia Gaviano Consigliere rel.
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa M. Concetta Miranda Consigliere Onorario
Dott. Antonio Virgili Consigliere Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1275 del R.G. V.G. dell'anno 2023 avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 51/23 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, dichiarativa della decadenza dalla responsabilità genitoriale di relativamente alla figlia minore ON
nata a [...] il [...] nonché dello stato di adottabilità di quest'ultima; Persona_1
TRA nata a [...] il [...] ( c.f. ), elettivamente ON C.F._1 domiciliata in Afragola ( NA ) alla via G. La Pira n.26 presso lo studio dell'avv.to Maria Romanucci
( cf ), che la rappresenta e la difende come da procura in atti. C.F._2
Fax 0818527731; pec: Email_1
appellante
CONTRO
Avv. (c.f. , costituita quale tutore provvisorio della CP_2 C.F._3 minore nata a [...] il [...] come da decreto di nomina emesso dal T.M. Persona_1
Napoli il 3.3.2022, con studio in Napoli I^ Traversa Privata, via E. Nicolardi n.97, Parco Il Verde,
Lotto n. 21. fax 081-5732361, pec - Email_2
Tutore
NONCHÉ
e CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
Appellati contumaci
//
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d'APPELLO di Napoli
Interventore ex lege
E
(c.f. ) e ( cf Controparte_7 C.F._4 Controparte_8 C.F._5
, entrambi elettivamente domiciliati in Afragola, alla Via A. Cerbone n. 10, presso lo studio
[...] dell'avv. Raffaella Cerbone (c.f. ) come da procura in atti. CodiceFiscale_6
Per le comunicazioni: fax: 081.1972.3998, pec: Email_3
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Caivano alla via Persona_2 C.F._7
Milano, 24, presso lo studio dell'avv. Mariacristina Allegretto (cf. ) che lo C.F._8 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di intervento.
Per le comunicazioni:tel./fax.081.8513340; pec: Email_4
INTERVENTORI ex art. 105 c.p.c. CONCLUSIONI
L'appellante ha chiesto l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza di primo grado per la parte in cui aveva disposto la decadenza della dalla responsabilità genitoriale e la CP dichiarazione dello stato di adottabilità della figlia PE1
Gli interventori hanno concluso come in atti.
Il tutore ha concluso per l'inammissibilità degli interventi dei sigg.ri e , nonché per CP_7 CP_8 il rigetto del proposto gravame con conseguente conferma della sentenza emessa dal TM di Napoli.
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Ritiene questa Corte di dove anzitutto rilevare che il Tribunale per i Minorenni di Napoli con la sentenza n. 51/23 depositata il 2.5.23 ha dichiarato e decaduti CP_3 Controparte_9 dall'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alla figlia minore nata Persona_1
a Napoli il 12.9.2019; ha rigettato l'istanza di affidamento formulata da Controparte_4
e ed ha dichiarato altresì lo stato di adottabilità della predetta minore, CP_5 CP_6 sospendendo gli incontri ed ogni altra modalità di comunicazione tra la minore, il padre, la madre e gli altri familiari.
Tanto premesso, nel riportarsi per la storia del fatto a quanto diffusamente esposto nella sentenza di primo grado, va ricordato che il primo giudice a sostegno della propria decisione ha argomentato che dalle evidenze probatorie acquisite, dapprima nel corso della procedura ex articolo 330 c.c. ed in seguito di quella volta alla dichiarazione dello stato di adottabilità della minore, era emersa l'assoluta ed irreversibile inadeguatezza di e di a prendersi cura della figlia CP_3 ON
. Ciò in quanto i predetti genitori non erano riusciti in alcun modo a risolvere le Persona_1 criticità evidenziate, in tempi adeguati alle pressanti esigenze della minore.
In particolare, quanto al il Tribunale ha evidenziato che il predetto era stato accusato dalla CP_3 di condotte violente e minatorie nei suoi confronti;
che stava scontando una condanna CP alla pena complessiva di anni 15 di reclusione e che attualmente si trovava in affidamento in prova terapeutico ex articolo 94 dpr 309/90; il predetto inoltre -a causa delle continue problematiche di salute- non aveva svolto il percorso di verifica e rafforzamento delle competenze del ruolo genitoriale.
Per quanto riguarda , madre non solo della piccola ma anche dei tre minori ON PE1
nato il [...], nata il [...] e nato il [...], tutti nati dal PE PE4 PE5 matrimonio della stessa con dal quale era separata già da 4 anni, il primo giudice ha CP0 evidenziato che la predetta non era stata in grado di elaborare e realizzare una progettualità di vita autonoma da condividere con la prole, e ciò nonostante i tentativi posti in essere dai professionisti incaricati del caso che avevano invano tentato di far comprendere alla donna la gravità della situazione in cui aveva coinvolto i figli minori ed in specie PE1
La aveva difatti rivelato una personalità immatura e bisognevole dell'altro, che la CP conduceva immancabilmente a non saper gestire la propria vita in autonomia, necessitando sempre di una figura di riferimento maschile, anche se eventualmente pregiudizievole per sé e per i minori.
In ragione di quanto sopra il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale della piccola sottolineando che la predetta era collocata in casa famiglia dal gennaio PE1
2021 e che da tale epoca le capacità genitoriali non avevano subito alcuna evoluzione in senso positivo, a riprova del fatto che i tempi di recupero del padre e della madre si palesavano lunghi e complessi e non compatibili con le esigenze della figlia.
Il Tribunale ha poi aggiunto che alla condotta chiaramente abbandonica dei genitori doveva aggiungersi la circostanza che non erano stati rinvenuti parenti entro il quarto grado che avessero avuto con la minore rapporti significativi ed in grado di prendersi cura della predetta.
Avverso la sentenza in esame ha proposto appello ed a fondamento dello ON stesso ha lamentato, come si vedrà meglio in seguito: l'assenza di istruttoria, l'errata valutazione dei mezzi di prova ed il difetto di motivazione ed ha poi concluso chiedendo l'accoglimento del gravame, la revoca della sentenza di primo grado ed il rientro della figlia presso l'abitazione materna, PE1 oltre all'audizione della minore nella misura ritenuta più opportuna.
Si è costituito il tutore, il quale ha confutato le argomentazioni poste dalla a fondamento CP del proposto gravame e ne ha posto in evidenza l'infondatezza. Quanto sopra, sottolineando in particolare che nel corso del primo grado di giudizio era stata espletata una significativa attività istruttoria rilevabile dalla corposa documentazione allegata al relativo fascicolo, dalla quale era emerso che la dichiarazione dello stato di abbandono e di adottabilità della minore Persona_1 si era resa necessaria. Inoltre, il primo giudice aveva compiutamente esaminato gli elementi acquisiti e la sentenza reclamata risultava ampiamente ed esaustivamente motivata.
Il predetto ha quindi concluso per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza emessa dal
Tribunale per i Minorenni.
Tanto rilevato, si deve a questo punto evidenziare che padre della minore, a CP_3 seguito della regolare notifica della sentenza impugnata e del proposto gravame non si è costituito per cui se ne deve dichiarare la contumacia, con la conseguenza che la sentenza in esame è divenuta definitiva nei suoi confronti.
Allo stesso modo non si sono costituiti e Controparte_4 CP_6 CP_5 rispettivamente nonni paterni e zia paterna della minore che - stante la regolarità delle notifiche PE1 loro effettuate - vanno dichiarati contumaci. Quanto sopra determina che è divenuta definitiva la sentenza di primo grado anche con riferimento al rigetto della istanza di affidamento della minore formulata dai predetti.
Si deve ora evidenziare che nel presente giudizio è intervenuto attuale Persona_2 compagno della il quale nella propria comparsa ha evidenziato: che intendeva ripristinare CP quel legame che aveva inizialmente instaurato con la minore che il suo legame con la PE1 compagna si era ancor di più rafforzato a seguito della incresciosa vicenda di cui si tratta;
che avevano recentemente locato un appartamento più ampio sempre in Caivano, proprio perché fiduciosi nell'accoglimento della domanda della reclamante.
Tanto rilevato, il predetto ha concluso chiedendo:
- in via preliminare, la sospensione dell'impugnata sentenza n. 53/2023 in quanto destituita di ogni fondamento nonché iniqua nei confronti della minore, perché improvvisamente privata delle figure a sé familiari;
- in via principale, l'accoglimento del reclamo oggetto del presente giudizio nonché del proprio atto di intervento nello stesso.
Si sono costituiti quali interventori anche e genitori di Controparte_7 Controparte_8
i quali nella loro comparsa hanno rilevato che intendevano confermare il Persona_2 sostegno dato sino a quel momento alla da estendersi anche alla gestione della piccola CP che speravano potesse rientrare quanto prima nella sua famiglia di origine;
quanto sopra con il PE1 supporto da loro offerto sia nei percorsi eventualmente previsti in favore della sia quale CP rete familiare a supporto di quest'ultima nella gestione della figlia.
I predetti hanno quindi concluso: in via immediata per la sospensione della temporanea esecutività della sentenza n. 53/2023 emessa dal Tribunale per i Minorenni ed in via principale per l'accoglimento dell'appello spiegato da con reintegra della sua piena ON responsabilità genitoriale.
Premesso quanto sopra ritiene questa Corte di dover anzitutto prendere in esame gli interventi di e Persona_2 Controparte_7 Controparte_8
Va quindi rilevato che i predetti, non costituiti in primo grado, hanno spiegato in questa sede un intervento “adesivo” ex art. 105 c.3 c.p.c. in favore della posizione della della quale CP hanno inteso sostenere le ragioni.
Ciò posto si deve tuttavia considerare che l'art. 344 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404
c.p.c., ove è stabilito che: “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è
l'effetto di dolo o collusione a loro danno”.
Orbene, è evidente che gli interventi in esame non rientrano in alcuna delle ipotesi previste dalla suddetta norma e del resto la Suprema Corte ha chiaramente e condivisibilmente affermato sull'argomento che: “L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo
404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse” ( cfr. Cass.ord. n.32887/22).
Sulla scorta di quanto evidenziato gli interventi in esame devono essere pertanto dichiarati inammissibili.
Tanto rilevato si riportano qui di seguito le doglianze sulle quali è fondato il gravame proposto dalla precisando che si ritiene opportuno esaminare le stesse congiuntamente, in quanto tra CP loro connesse:
1)Assenza di istruttoria
L'appellante ha anzitutto lamentato che la pronuncia di cui si tratta era stata adottata senza una adeguata ed approfondita istruttoria. Le relazioni allegate - che invero non lanciavano alcun serio allarme che potesse giustificare la intervenuta decadenza - restituivano il consolidamento delle posizioni inizialmente adottate, nonchè un oggetto di indagine estraneo alla procedura, non essendo stata esaminata in maniera ampia e circostanziata la relazione tra la ricorrente e tutti i figli.
La era stata lasciata da sola a metabolizzare anche i fatti più recenti, ovvero CP
l'allontanamento dai figli nonché la gestione della piccola in un ambiente istituzionalmente PE1 comunque estraneo, ed anche l'opportunità di seguire un corso di formazione le era stata prospettata senza alcuna preventiva preparazione o coinvolgimento.
Per una giovane donna che era passata da un nucleo familiare, difficile e segnato, ad un altro che si era sfaldato nel giro di qualche anno, provare a ricostruire la propria vita e quella dei suoi quattro figli in condizioni di totale incertezza anche economica, non poteva non apparire complicato;
per contro, sapere di avere accanto un nuovo compagno e la sua famiglia rappresentava una certezza, un sicuro punto di appoggio e di riferimento per la vita futura.
Il Tribunale aveva tuttavia interpretato questo atteggiamento in maniera negativa, sulla scorta di un evento raccontato come violento dai minori ma mai approfondito, nonchè di alcune espressioni PE di una bambina di tre anni. PE1 Inoltre, da nessuna relazione era emersa la dedotta lungaggine o l'impossibilità di recupero da parte della CP
2) Errata valutazione dei mezzi di prova
Parte Nella relazione dell' non si ravvisava in capo alla una incapacità o impossibilità a CP prendersi cura della bambina, piuttosto una personalità da rifinire. L'accudimento verso la figlia veniva dichiarato senza alcuna ritrosia dalla comunità ospitante PE1
I mezzi di prova utilizzati per motivare la sentenza erano le dichiarazioni della Sig.ra che CP negava atteggiamenti violenti da parte del il quale avrebbe voluto essere ascoltato ma, il CP_7
Tribunale aveva rimandato la richiesta alla udienza collegiale, allorquando però le parti erano state invitate a rassegnare le conclusioni.
Il Tribunale si era contraddetto in quanto pur deducendo che l'adottabilità veniva dichiarata solo quando “la famiglia non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie (..). Le gravi carenze morali e materiali integranti lo stato di abbandono, non devono dipendere da causa di forza maggiore transitorie (..)” aveva previsto, in forza di nessun indice empirico, senza il conforto di alcuna previsione da parte degli esperti. che il recupero sarebbe stato troppo lungo ed aveva deciso per la declaratoria di decadenza e la adottabilità in contrasto con l'interesse prioritario del bambino di vivere con la famiglia di origine.
Le richiamate relazioni non evidenziavano manchevolezze o incapacità, anzi quella della comunità ospitante la minore rendeva un profilo totalmente positivo.
3)Difetto motivazione
Parte Il Tribunale, sottovalutando le conclusioni della relazione dell' ignorando quanto dichiarato dalla comunità ospitante, ad unico sostegno della disposta decadenza invocava le lungaggini dei tempi di recupero dei genitori considerati non conciliabili con gli interessi della minore.
A questo punto però occorre evidenziare che nessuno degli esperti coinvolti nei prescritti percorsi parlava di tempi di recupero o più precisamente di tempi lunghi, pertanto non si comprendeva perché il Tribunale avesse deciso in tal senso, né aveva motivato il perché della previsione;
la mancanza di motivazione, viziando la sentenza, militava in favore della richiesta riforma.
Orbene, ritiene questa Corte che al fine di esaminare compiutamente le argomentazioni che precedono e la fondatezza delle stesse, si debba anzitutto ricordare che la vicenda in esame ha avuto inizio con un intervento della Croce Rossa di Casavatore presso l'abitazione di , su richiesta ON di quest'ultima, per una problematica di salute dei tre figli minori: (16.11.2010) e Persona_6
(27.2.2014), nati dal rapporto di coniugio della predetta con , nonché Persona_7 CP0 della piccola che presentavano irritazioni cutanee probabilmente dovute a scabbia, Persona_1 sospetti poi rivelatisi infondati. Sanificato l'ambiente e prestate le cure mediche necessarie, la Croce
Rossa aveva effettuato la dovuta segnalazione ai SS di Casavatore. Dalla relazione redatta dai suddetti
Servizi il 21.1.21 emergeva che, a seguito della visita domiciliare effettuata in data 22.12.20 presso l'abitazione della era stato riscontrato il grave degrado in cui viveva la predetta insieme CP ai figli, in quanto la casa era sporca, molto disordinata, trascurata e fredda. La predetta si presentava depressa, smagrita, molto pallida in volto e spesso di notte faceva uso di ossigeno in quanto non respirava bene. Soffriva di una importante anemia che le riduceva l'ossigeno nel sangue. Era separata da circa quattro anni e l'anno precedente aveva perso la madre;
era avvilita e sola. I fratelli della predetta, sentiti dai Servizi, avevano riferito che aveva un problema di incapacità nella gestione CP familiare ed economica.
Sulla scorta di quanto sopra, i due minori erano stati collocati presso il padre, ove già si trovava PE
PE
, il loro fratello più grande, mentre la stessa in data 11.01.2021 aveva chiesto ai SS CP di essere collocata in una idonea struttura unitamente alla piccola PE1
In data 21.01.2021 i SS di Casavatore avevano quindi segnalato all'A.G. il collocamento ex art. 403
c.c. della piccola , unitamente alla mamma, presso la comunità “La Strada e la Persona_1
Stella” in Gragnano (Napoli). Con il tempo, le condizioni di salute della madre erano via via migliorate e la stessa si era integrata nella struttura, stabilendo buone relazioni con le altre ospiti. La predetta poco dopo il suo ingresso presso la Comunità era riuscita a chiudere la sua storia con il
, padre di che la minacciava continuamente, ponendo quindi fine al loro rapporto CP_3 PE1
“malato”. Dal mese di marzo del 2021, la predetta aveva già intrapreso una relazione assidua con tale
. La era molto presa da tale nuova situazione ed aveva iniziato a Persona_8 Pt_2 frequentare il predetto anche esternamente alla struttura;
si era inoltre integrata nella famiglia del alla quale si appoggiava ed affidava. Per quanto riguardava la piccola che CP_7 PE1 inizialmente appariva spaesata, silenziosa e deperita, una volta inserita nella struttura si era ambientata ed era rientrata nel normale sviluppo psicofisico;
appariva inoltre molto legata alla madre, con un legame quasi simbiotico.
Dalla relazione redatta dai Servizi del Comune di Casavatore in data 24.5.21 emergeva tra l'altro che insieme alla responsabile della comunità era stata prevista l'iscrizione di ad un percorso CP formativo nell'ambito del progetto Itia e ciò al fine di lavorare sul suo percorso di autonomia. Inoltre la comunità stava cercando di responsabilizzare maggiormente la predetta nella cura di che la PE1 stessa tendenzialmente delegava. La in ogni caso, sembrava più che altro proiettata alla CP definizione di una vita di coppia con il e quindi a costruire una relazione stabile con il CP_7 predetto. Si precisava nella relazione che tali problematiche erano state condivise con la CP con l'obiettivo di mostrarle una alternativa che si basasse sul riprendere la sua vita in autonomia.
Instaurato apposito procedimento su ricorso del PMM, la aveva dichiarato la propria CP disponibilità ai percorsi di verifica e rafforzamento delle competenze del ruolo genitoriale ( cfr il verbale di udienza del 21.6.21 ).
Orbene, dal verbale di equipe del 12.11.21 emerge tra l'altro che la aveva sostanzialmente CP delegato la sua genitorialità alla famiglia del compagno Era tuttavia necessario Persona_2 comprendere come funzionasse in maniera autonoma, indipendentemente quindi dall'aiuto CP dagli altri, per cui doveva essere messa in condizione di provarci da sola. Allo stato la predetta non aveva cercato di lavorare alla sua autonomia e questo danneggiava anche la figlia che PE1 percepiva gli stati d'animo della madre e ne era dipendente.
Dal successivo verbale di equipe del 18.1.22 risulta che la aveva riferito di essere andata CP
a trovare i suoi figli , e tre volte consecutive ed aveva parlato con dovizia PE PE4 PE5 di particolari di quanto era accaduto nel tempo passato insieme ai predetti, mentre era emerso che in realtà si era incontrata con i suddetti figli una sola volta e quindi non aveva riferito il vero.
La Comunità in data 31.1.2022 ( cfr la relazione in atti ) aveva riferito tra l'altro che appariva CP molto presa dalla relazione con il e nonostante gli innumerevoli tentativi/inviti dell'équipe CP_7 psicoeducativa a procedere gradualmente ed a concentrarsi principalmente sul suo progetto di autonomia come donna e come mamma, la sembrava determinata nel portare avanti la CP sua idea raccontando in modo superficiale, senza porsi troppi interrogativi, di voler vivere con e con i suoi quattro figli ( i minori e ) appena uscita dalla comunità. Dai PE9 PE PE1 numerosi incontri con i Servizi che si erano susseguiti, era emersa un'immaturità di ed una poca CP consapevolezza delle criticità comparse;
la donna infatti appariva negante e faticava a mettersi in discussione e/o a portare avanti in modo strutturato il suo pensiero.
Ancora, dalla relazione redatta in data 2.2.2022 dall' relativa al percorso di Parte_3 verifica e rafforzamento della genitorialità della si evince che la predetta parlava con CP molto dolore della morte della madre che la aiutava e la sosteneva ed era con lei tutti i giorni per darle una mano con i figli. Dai racconti della stessa si evinceva una condizione di dipendenza affettiva che si palesava anche a tutt'oggi nella sua attuale relazione sentimentale.
La piuttosto che fare un progetto personale di recupero della genitorialità e pensare di CP costruire una sua autonomia economica, abitativa e fondamentalmente psicologica, si era invece completamente calata nella sua attuale relazione di coppia, ipotizzando di trasferirsi a casa del compagno.
Ebbene, nella valutazione della genitorialità, tale era l'aspetto più preoccupante anche per la differenza di trattamento tra la piccola della quale la madre riconosceva il bisogno affettivo e PE1 gli altri tre figli. Tale aspetto era preoccupante in quanto la sostanziale assenza di interesse verso gli altri figli poteva essere addebitato anche una ad una forma di trascuratezza e disinteresse complessivo.
Vi è poi la relazione redatta dai Servizi Sociali il 3.2.2022, dalla quale emerge che si era iniziato a lavorare sull'autonomia della avendole fornito tutte le indicazioni necessarie ed avendola CP supportata relativamente alla cura di ed alla relazione con gli altri figli. Ebbene, nonostante le PE1 indicazioni fornite alla predetta dai vari professionisti ed il tempo trascorso, era emerso in realtà che la aveva un'evidente difficoltà nella gestione delle cose in autonomia. CP
Quest'ultima era stata inserita in un corso di formazione, tuttavia aveva iniziato ad assentarsi dallo stesso pur dicendo in comunità di esserci andata, a mostrare disinteresse e poca partecipazione alla vita comunitaria, e solo poche volte era riuscita a vedere i figli avuti dal adducendo scuse varie. PE
Presso la struttura la predetta aveva riferito che il suo progetto di vita era quello di prendere in affitto una casa e riprendersi tutti i figli, cosa che diceva anche ai bambini;
erano emerse tuttavia delle incongruenze tra quello che faceva ed il suo progetto, ed il suo interesse era in realtà quello di affidarsi alla famiglia del compagno e trasferirsi presso di loro con la bambina.
Hanno inoltre sottolineato i Servizi che nei mesi di lavoro da parte degli operatori che si erano susseguiti erano emerse le difficoltà genitoriali della la sua propensione ad essere CP accudita e la necessità di avere un compagno al quale appoggiarsi. La predetta in sostanza cercava in ogni contesto di essere accolta e di diventare “dipendente” mettendo così sé stessa al centro del percorso di cura e non la figlia. Spesso diceva bugie per stare con il compagno e attendeva dai Servizi una sorta di “ramanzina” che ascoltava impassibile;
sembrava non comprendere fino in fondo cosa potesse accadere. Il suo modo di essere e la sua apparente non comprensione persistevano comunque, pur essendo state con lei condivise tutte le problematiche in questione.
Va a questo punto ricordato che dalla nota redatta dai SS il 19.4.22 emerge che la era CP stata dimessa dalla comunità in quanto era presente ivi da più di un anno e non era riuscita a mantenere il suo rapporto con i figli nati dal matrimonio con il ed affidati a quest'ultimo, nè a recuperare PE una buona genitorialità verso avendo invece dato priorità ad una nuova relazione nella quale PE1 aveva investito completamente.
Si evidenzia nella suddetta nota che la predetta, seppure di recente aveva trovato lavoro e lo stava mantenendo, non rinunciava a vedersi con il fidanzato per due ore circa ogni sabato, lasciando PE1 in comunità e mettendo sempre prima i suoi bisogni rispetto a quelli della figlia. Inoltre, da febbraio a Pasqua non era mai andata a trovare i figli affidati all'ex coniuge, pur avendo l'equipe espresso con chiarezza quanto fosse doveroso occuparsi e prendersi cura anche dei predetti. La dimissione della dalla comunità rappresentava un segnale evidente per la costruzione di una autonomia CP personale della donna, che avrebbe dovuto comunque fare visita a ed ai tre figli presso l'ex PE1 coniuge.
A seguito delle dimissioni materne la piccola era stata trasferita presso un'altra struttura ove si PE1 era serenamente ambientata, non potendo rimanere in quella precedente trattandosi di una comunità
“madre-bambino”.
A quanto sopra deve aggiungersi la relazione socio - ambientale redatta dai Servizi dopo alcuni mesi di convivenza tra la ed il e nella stessa, così come già evidenziato nella CP CP_7 precedente indagine del 09.02.2023, si concludeva che sicuramente la doveva essere CP sostenuta al fine di comprendere appieno il ruolo genitoriale e le responsabilità che ne conseguivano.
Vi è poi la relazione psicologica relativa alla redatta in data 8.3.2023 dall' CP Parte_3
( dott.ssa ), all'esito dei colloqui e dei test espletati ha trovato ancora conferma la
[...] PE10 circostanza che la ha una personalità immatura e dipendente dall'altro ( cfr sul punto CP anche la relazione a firma della dott.ssa dell'ASL di Napoli-Arzano). PE11
Ciò posto in ordine agli elementi salienti acquisiti nel corso del primo grado di giudizio, si deve a questo punto rilevare che questa Corte ha ritenuto di espletare una ctu finalizzata a verificare la capacità genitoriale della e la recuperabilità o meno delle carenze eventualmente CP riscontrate, nonché le tempistiche di tale recupero e la compatibilità delle stesse con le esigenze della minore. Orbene, il tecnico di ufficio nel proprio elaborato ha rilevato che dagli atti e dalla documentazione acquisita, nonché dai colloqui con la era emersa sicuramente una storia di crescita e di CP vita segnata da una forte difficoltà all'acquisizione di una vera e propria struttura di personalità adulta e matura. La predetta appariva alla costante ricerca di una sua collocazione affettiva ed emotiva all'interno di un sistema di appartenenza. Aveva ritrovato quanto sopra nel e nella famiglia di PE origine del predetto, tuttavia la chiusura del matrimonio l'aveva portata ad intensificare il rapporto di dipendenza con il suo unico punto di riferimento, la madre, dalla quale veniva protetta, accudita, consolata ed aiutata nella gestione della propria vita e dei suoi figli. La aveva sempre CP evidenziato quanto la madre le era stata di supporto, ma anche come ella stessa non era stata capace di differenziarsi dalla figura materna e di sviluppare un io adulto e maturo.
La conoscenza con il aveva rappresentato ancora una volta un tentativo da parte della CP_3 di riprodurre un contesto familiare tradizionale, dove il era l'uomo lavoratore e lei CP CP_3 la donna casalinga, che restava quindi in uno stato di dipendenza passiva. Il crollo psicologico della predetta era avvenuto quando era morta la madre per cui aveva perso quello che per lei era la via maestra, la persona che le indicava la strada da percorrere e che la guidava sostenendola in ogni senso, nelle faccende domestiche e nell'accudimento dei figli. Privata da tali risorse la si era CP sentita totalmente persa e disorientata.
Giunta in casa famiglia si era ritrovata in una condizione di accudimento e di protezione, tuttavia quando le era stato chiesto di tenere un atteggiamento responsabile era venuta meno, manifestando una piena immaturità ed irresponsabilità, non era riuscita a cogliere l'opportunità di lavorare su se stessa per migliorare e recuperare le proprie capacità di autonomia individuale.
Nella conoscenza del e della famiglia del predetto aveva ritrovato la possibilità di dare CP_7 nuovamente vita ad una dimensione affettiva ed emotiva, della quale aveva sempre avuto bisogno, perdendo di vista una sua dimensione genitoriale.
Il consulente tecnico ha inoltre rilevato che in tutta la narrazione della si evinceva la CP scarsa consapevolezza da parte della predetta delle conseguenze delle proprie azioni, non avendo la stessa compreso appieno quale era stato il suo contributo che aveva determinato l'allontanamento dalla piccola Si notava da parte della madre una leggerezza e superficialità nel compiere PE1 comportamenti inadeguati, quale il mancato rispetto delle regole e la focalizzazione soprattutto sui propri bisogni e sulla soddisfazione degli stessi, senza valutare le conseguenze che questo poteva avere sugli altri. In sostanza, la si presentava bisognosa di punti di riferimento, dipendente dall'altro e non CP capace di avere una propria autonomia individuale emotiva ed affettiva;
non appariva capace di prendersi cura di sè stessa in primis, per cui era mancante anche della capacità di un vero e sano processo di cura nei confronti degli altri. Aveva sempre avuto bisogno di un punto di appoggio e di sostegno nel corso della sua vita, nella ricerca costante di una propria stabilità emozionale ed affettiva.
Era inoltre evidente la tendenza alla procrastinazione, che la metteva in atto senza nessuna CP vera e propria concretizzazione. Dall'uscita della casa famiglia la predetta aveva manifestato solo la volontà di una progettazione migliorativa di se stessa, ma i fatti evidenziavano una condizione di indecisione e di passività comportamentale, in attesa di aiuto esterno. Non si era assistito ad un processo di emancipazione, di autonomia e di acquisizione di controllo sulla propria vita, che l'avrebbero portata ad assumere un ruolo attivo e responsabile nell'elaborazione dei processi decisionali.
Per quanto poi concerneva possibili progetti di self-empowerment e di abilità genitoriali della il ctu ha rilevato che la stessa non aveva mai manifestato esigenze personali di CP intraprendere percorsi individuali, orientando sempre la ricerca di soluzione all'esterno da sé stessa e senza mettere mai in discussione le proprie caratteristiche personologiche e comportamentali.
Un percorso personale di crescita individuale, psicologica ed emotiva rappresenterebbe quindi allo stato attuale un progetto a lungo termine che andrebbe in contrasto con le esigenze della minore
La minore aveva difatti necessità di stabilità affettiva ed emotiva, di accudimento e cura PE1 adeguati alla sua età cronologica, tali da permetterle una adeguata crescita psicofisica ed un sano sviluppo emozionale futuro.
Orbene, alla luce degli elementi acquisiti rileva questa Corte in ordine alla condotta abbandonica e capacità genitoriale della CP
che - diversamente da quanto evidenziato dall'appellante - nel corso del primo grado di giudizio dopo un periodo iniziale focalizzato sulla salute della e finalizzato alla sua ripresa fisica, la CP predetta non è mai stata lasciata a sé stessa ma è stata seguita, indirizzata, compulsata e supportata Parte dai vari professionisti dei SS, della Comunità e dell' intervenuti nel tempo, affinchè potesse superare la sua attitudine e propensione ad appoggiarsi agli altri e riuscisse ad autodeterminarsi ed a trovare in sé la forza e la conseguente autonomia per poter concretizzare ed esprimere la sua genitorialità. A tal fine si è anche lavorato perché la predetta potesse orientarsi lavorativamente, raggiungendo attraverso la formazione ove era stata inserita un obiettivo da cui trarre maggiore sicurezza ed acquisire fiducia nelle proprie capacità. A fronte di quanto sopra è emerso tuttavia in modo univoco che nei due anni e mezzo circa di “lavoro” sulla quest'ultima più che dedicarsi alla sua crescita personale come madre, ha CP costantemente concentrato la propria attenzione sul suo legame con il esteso alla famiglia di CP_7 quest'ultimo, vedendo nello stesso la soluzione delle sue problematiche, l'appoggio per sé, per la figlia ed eventualmente per gli altri figli avuti con il . PE1 PE
E' opportuno chiarire che la vita sentimentale della non rileva in questa sede in quanto CP tale, ma nella misura in cui - vissuta con le modalità e finalità sopraindicate – esprime la incapacità della predetta di “coltivare” la propria capacità genitoriale.
La attribuisce difatti alla sua vita sentimentale un ruolo prioritario anche rispetto alla sua CP posizione di genitore e ciò l'ha indotta: -a rifiutare qualsiasi possibilità di coltivare la sua capacità nello svolgere il ruolo di madre;
a porre in secondo piano le esigenze della figlia lasciandola PE1 in comunità mentre lei usciva con il - a trascurare gli altri figli quando, invece di andare a CP_7 fare loro visita si interessava ad altro, per poi asserire falsamente di essere andata dai predetti;
- a trascurare, limitandosi a negarli, alcuni significativi segnali di allarme circa eventuali comportamenti violenti del A tal proposito è opportuno ricordare che la piccola sin dal suo CP_7 PE1 collocamento in struttura aveva reiteratamente riferito che picchia, fa i guai, PE9 PE9 PE9 ha rotto il bagno” manifestando, altresì, evidente timore dinanzi alle figure maschili con la barba ( PE1 come il ). Inoltre dalla relazione del 21.10.2022 della dott.ssa educatrice domiciliare CP_7 dei minori si evince che i predetti avevano riferito che, essendosi recati nel mese di agosto in PE visita dalla mamma per alcuni giorni avevano assistito, durante un'uscita serale, alla lite violenta tra la stessa ed il il quale, in evidente stato di ubriachezza, inveiva e picchiava la CP_7 CP minacciando i minori stessi che avevano avvertito il padre al quale “non raccontarono nulla dell'accaduto ma inventarono una scusa poiché pressati dalla madre”.
Tanto rilevato si deve a questo punto sottolineare che il perdurare invariato negli anni di tale modus vivendi da parte della senza che la stessa cogliesse alcuno spunto utile ad un suo percorso CP di crescita, è stato correttamente interpretato dal giudice di prime come una impossibilità di recupero della capacità genitoriale da parte della predetta, in tempi utili per la crescita della minore.
A quanto sin qui esposto devono aggiungersi le risultanze della ctu sopra riportate, dalle quali sono emersi con chiarezza:
-la forte difficoltà della ad acquisire una vera e propria struttura di personalità adulta e CP matura;
- la sua piena immaturità ed irresponsabilità che non le ha fatto cogliere l'opportunità di lavorare su sé stessa per migliorare e recuperare le proprie capacità di autonomia individuale;
- la scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni;
- il suo essere bisognosa di punti di riferimento, dipendente dall'altro e non capace di avere una propria autonomia individuale emotiva ed affettiva;
- la sua incapacità rispetto ad un vero e sano processo di cura nei confronti degli altri;
- la evidente tendenza alla procrastinazione;
- la circostanza che un percorso personale di crescita individuale, psicologica ed emotiva rappresenterebbe un progetto a lungo termine che andrebbe in contrasto con le esigenze della minore
PE1
Ciò posto si deve pertanto ritenere che la abbia senz'altro posto in essere nei confronti CP della figlia una condotta abbandonica reiterata nel tempo, a causa della sua personalità e dei PE1 comportamenti sin qui evidenziati tali da creare un significativo pregiudizio ai danni della predetta.
Quanto sopra è indicativo di una incapacità genitoriale che per i motivi già esposti non risulta recuperabile entro tempi compatibili con le necessità della minore essendosi la madre PE1 dimostrata negli anni priva di un atteggiamento che -rispetto alla sua genitorialità- potesse ritenersi costruttivo, coerente, costante, collaborativo e responsabile.
Quanto sopra trova sostanzialmente la propria causa in una situazione psicologica della appellante che si è dimostrata non transitoria, tale da rendere la ancorché ispirata da sentimenti di CP amore sincero e profondo, comunque inidonea ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso la figlia, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo ( cfr sull'argomento: Cass. n. 27999/24).
Per completezza si evidenzia che non può trovare spazio in questa sede la ctu espletata nel corso del giudizio di divorzio pendente dinanzi al Tribunale ordinario tra la ed il in quanto CP PE depositata oltre la scadenza del previsto termine per note e, quindi, tardivamente ed in violazione del contraddittorio.
A ciò deve aggiungersi che in ogni caso dalla relazione in questione non sarebbero emersi elementi significativi ai fini che ci occupano, in quanto nella stessa sono stati presi in esame aspetti legati più alla affettività della che alla capacità genitoriale di quest'ultima, nella specie CP sostanzialmente valutata sotto l'aspetto della “progettualità”, ben diversa ( stante l'affidamento dei minori al padre ) da quella che avrebbe dovuto riguardare la figlia PE PE1
In ordine poi alla individuazione di parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con la minore ed abbiano manifestato la propria PE1 disponibilità a prendersene cura, si deve ricordare - quanto ai parenti dal lato paterno, nella specie i nonni e e la zia - che i predetti non si sono Controparte_4 CP_6 CP_5 costituiti in questa sede, per cui la sentenza di primo grado che ha rigettato l'istanza di affidamento della minore formulata dai predetti è divenuta definitiva.
Per quanto poi concerne i parenti dal lato materno va rilevato che, come si evince dalla relazione dei
Servizi Sociali del Comune di Casavatore del 10.5.2022, nel corso del primo grado di giudizio era stata effettuata una accurata verifica in ordine alle eventuali disponibilità da parte dei predetti ed a seguito della stessa nessun familiare aveva dato la propria disponibilità ad occuparsi della piccola
PE1
Tanto rilevato, l'appello proposto da deve essere rigettato, con conseguente ON1 conferma della sentenza di primo grado.
In ordine alle spese di lite ritiene questa Corte che, in ragione della materia trattata e dell'esito complessivo del presente giudizio, sussistano i presupposti per compensare le stesse per intero tra le parti, con riserva di provvedere con separati decreti alla liquidazione delle competenze in favore delle parti ammesse al gratuito patrocinio.
Nulla va disposto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/12 trattandosi di causa esente dal contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Napoli - Sezione Persona, Famiglia e Minori - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 51/2023 emessa dal Tribunale ON per i Minorenni di Napoli, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) compensa le spese di lite, con riserva di provvedere con separati decreti alla liquidazione delle competenze in favore delle parti ammesse al gratuito patrocinio .
Napoli, cc dell'11.7.2025
Il cons. estensore Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano ) (dott.Antonio Di Marco)