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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice Dott. Stefano Aldo Tiberti, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da C.F. Parte_1
); P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; ritenuto che i profili dedotti da parte ricorrente non giustifichino la concessione della clausola di provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c.;
INGIUNGE A
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di euro 15.614,54;
2. gli interessi al tasso di mora di cui al d.lgs. 231/2002, come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 906,00 per compensi e in Euro
145,50 per esborsi (incluse spese generali), oltre I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in difetto, il ricorrente avrà diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Deciso nella data di marcatura temporale apposta con il deposito telematico.
Il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice Dott. Stefano Aldo Tiberti, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da C.F. Parte_1
); P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; ritenuto che i profili dedotti da parte ricorrente non giustifichino la concessione della clausola di provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c.;
INGIUNGE A
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di euro 15.614,54;
2. gli interessi al tasso di mora di cui al d.lgs. 231/2002, come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 906,00 per compensi e in Euro
145,50 per esborsi (incluse spese generali), oltre I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in difetto, il ricorrente avrà diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Deciso nella data di marcatura temporale apposta con il deposito telematico.
Il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti