Parere definitivo 15 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/08/2025, n. 6843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6843 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06843/2025REG.PROV.COLL.
N. 01377/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1377 del 2023, proposto da LL BO, RI SA NA e IZ NA, rappresentati e difesi dall’Avvocato Alfredo Zaza d’Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Francesco Cardarelli in Roma, via G.P. Da Palestrina, n. 47
contro
Comune di TE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Sergio Di Zitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza n. 546 del 23 giugno 2022 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di LA, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti, aventi causa da OM NA, contro i provvedimenti, concernenti il diniego di condono edilizio opposto dal Comune di TE a una sua istanza, proposta ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, convertito in l. n. 326 del 2003, relativa alla realizzazione di un garage in muratura con doccia esterna, in sostituzione di precedente tettoia destinata a copertura di un posto-auto.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di TE;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per gli odierni appellanti, LL BO, RI SA NA e IZ NA, l’Avvocato Filippo Lattanzi su delega dell’Avvocato Alfredo Zaza d’Ausilio e per l’odierno appellato, il Comune di TE, l’Avvocato Sergio Di Zitti;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con rituale ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di LA (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), OM NA, dante causa degli odierni appellanti, ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti, concernenti il diniego di condono edilizio opposto dal Comune di TE a una sua istanza, proposta ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, convertito in l. n. 326 del 2003, relativa alla realizzazione di un garage in muratura con doccia esterna, in sostituzione di precedente tettoia destinata a copertura di un posto-auto.
1.1. Il provvedimento impugnato si fondava sulla considerazione per la quale, come da comunicazione ex art. 10- bis della l. n. 241 del 1990, in base a sopralluogo della Polizia Locale l’opera risultava realizzata dopo il 31 marzo 2003, termine ultimo fissato ex lege per beneficiare del condono di cui alla l. n. 326 del 2003.
1.2. Il ricorrente, ricostruendo la fase istruttoria e richiamando la documentazione da lui presentata, unitamente alle memorie partecipative, ha lamentato, in sintesi, violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto il Comune aveva dimostrato:
a) di non aver considerato che, come rappresentato nella memoria partecipativa del 12 luglio 2010, alcune fotografie allegate al rapporto del comando di Polizia Locale non rappresentavano l’opera oggetto del procedimento di condono, ma altra parte dell’abitazione, già condonata con il permesso di costruire in sanatoria n. 5073 dell’11 aprile 2006, per la quale, al momento del sopralluogo, erano in corso lavori di manutenzione;
b) di non aver considerato la motivata richiesta di una “ verifica in contraddittorio ” dell’effettivo dello stato dei luoghi;
c) di non aver considerato che la data “ capodanno 2003 ” indicata in un atto di notorietà reso da un soggetto terzo e allagato nel procedimento, non corrispondeva al 31 dicembre 2003, bensì al 1 gennaio 2003.
1.3. Inoltre, la dichiarazione di cui al verbale della Polizia Locale del 2004 non poteva attestare fatti del 2003 e si esprimeva in termini ipotetici e non sulla base di elementi certi, univoci e incontestabili.
1.4. Risultava, in secondo luogo, che l’amministrazione aveva preso in considerazione solo una memoria partecipativa, del 3 agosto 2010, e non altre precedenti che chiarivano l’effettiva situazione dei luoghi.
1.5. Successivamente, con atto depositato il 30 giugno 2016, i sig.ri LL BO, SA NA e IZ NA si sono costituiti formalmente in giudizio quali eredi dell’originario ricorrente, OM NA, deceduto il 3 ottobre 2014.
1.6. In prossimità della trattazione di merito, questi ultimi hanno depositato una memoria illustrativa in cui hanno ribadito le tesi di cui al ricorso introduttivo.
1.7. Nel primo grado del giudizio non si è costituito, peraltro, il Comune intimato in resistenza.
1.8. Alla camera di consiglio del 31 maggio 2022 per lo smaltimento delle cause pendenti il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. All’esito del giudizio, con la sentenza n. 546 del 23 giugno 2022, il Tribunale ha respinto il ricorso.
2.1. Il primo giudice, in sintesi, ha ritenuto:
a) che la valutazione in ordine alla recentissima costruzione dell’opera, da parte degli agenti di Polizia Locale, fosse corretta, non essendo essi incorsi in alcun errore nell’individuazione dell’opera abusiva, e che non fosse smentita dalla sibillina dichiarazione contenuta nell’atto di notorietà;
b) che non vi fosse alcun obbligo, per il Comune, di eseguire una verifica in contraddittorio sul posto e che, comunque, l’esame delle memorie partecipative, non richiamate nel provvedimento, non avrebbe apportato alcun ulteriore e diverso elemento di valutazione rispetto a quelli esaminati, e disattesi, dal provvedimento di diniego in ordine alla realizzazione delle opere.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli interessati, lamentandone l’erroneità per i due motivi di censura che saranno di seguito esaminati, e ne hanno chiesto la riforma.
3.1. Si è costituito l’appellato Comune di TE, con la memoria depositata il 3 luglio 2025, per chiedere la reiezione dell’appello.
3.2. Nell’udienza pubblica dell’8 luglio 2025 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, hanno trattenuto la causa in decisione.
4. L’appello è infondato.
5. Con il primo motivo (pp. 7-8 del ricorso), anzitutto, gli appellanti deducono che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto legittimo il diniego di condono, fondato invece su elementi che non sarebbero idonei a far ritenere che la costruzione sarebbe successiva alla data del 31 marzo 2003.
5.1. Negli atti richiamati dal provvedimento impugnato, più in particolare, gli agenti di Polizia Locale:
- addirittura riferirebbero la “ recentissima realizzazione ” anche alla preesistente costruzione in muratura di ml 4,60 x 4 adibita a dispensa con attiguo piccolo portico e forno, oggetto di (precedente) istanza di condono edilizio definita con il permesso di costruire n. 5073 dell’11 aprile 2006;
- non riferirebbero fatti da loro accertati direttamente, ma esclusivamente loro supposizioni, basate su giudizi personali (appaiono – possono) i quali ex art. 2700 c.c. non hanno fede previlegiata.
5.2. Ne conseguirebbe che nella specie, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, giammai detti atti di Polizia Locale possono obiettivamente assurgere a legittimi elementi di dubbio.
5.3. Inoltre, dovendo considerarsi che il Comune di TE (come risulta dagli atti istruttori – si veda nota n. 25523 del 7 maggio 2009), confondendo il giorno di “ capodanno 2003 ” (indicante il 1° gennaio 2003) con la data del 31 dicembre 2003, ha ritenuto inficiante l’istanza di condono la circostanza che nell’atto sostitutivo di notorietà a firma di IO EG, prodotto il 17 aprile 2009, si affermi l’esistenza del garage oggetto di condono alla data del “ capodanno 2003 ”, non sembrano sussistere obiettivi elementi per porre in discussione la dichiarazione di atto notorio prodotta dal compianto OM NA a corredo dell’istanza di condono, ove la realizzazione dell’abuso è stata affermata antecedente al 31 marzo 2003.
5.4. Il motivo è tuttavia privo di fondamento perché, come ha rilevato sul punto la sentenza impugnata che va immune da censura, il provvedimento impugnato descrive a sufficienza le rilevanze riscontrate nel sopralluogo di cui al rapporto di Polizia Locale del 14 maggio 2004, in cui è richiamata la sussistenza di una preesistente costruzione in muratura, di mq. 4,60 x 4,00, adibita a dispensa e forno, già oggetto di sanatoria all’epoca ancora non definita.
5.5. Tale opera risulterà poi oggetto del permesso in sanatoria del 2006 rilasciato, appunto, per un manufatto esterno al corpo di fabbrica al piano terra con un vano utile con attiguo piccolo portico e forno.
5.6. Nel medesimo provvedimento impugnato, come ha ancora condivisibilmente osservato la sentenza impugnata, risulta però anche descritto un altro manufatto, sempre in muratura, di m. 3,00 x 5,20 e di altezza di m. 2,80, privo di porte e finestre, intonacato, pavimentato con battuto di cemento, adibito a garage, oltre a tetto, al di sopra dei due manufatti, in latero-cemento a due falde sovrastato da tegole, tanto da portare l’altezza dei manufatti a m. 3,50 dal p.c. all’apice del tetto.
5.7. Anche questo Collegio ritiene quindi evidente, al pari del primo giudice, che il verbale ha correttamente individuato e richiamato la sussistenza di due distinti manufatti, di cui uno oggetto di precedente richiesta di sanatoria – poi concessa – e uno no.
5.8. Quest’ultimo era considerato nel caso di specie di “ recentissima realizzazione ”, comunque successiva al 31 marzo 2003, e pertanto era disposto il diniego della ulteriore sanatoria richiesta, per la ragione in questione.
5.9. Non si ritiene, quindi, che il Comune abbia confuso i manufatti, riferendosi a quello in precedenza realizzato, non rilevando le fotografie depositate perché faceva fede il verbale in questione e la relativa descrizione nella motivazione del provvedimento impugnato.
6. La valutazione degli agenti in ordine allo specifico manufatto e alla sua “ recentissima realizzazione ”, quando pure non assistita in sé da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c., come assumono gli appellanti, non risulta essere scalfita dagli elementi da loro addotti in quanto, escluso, per quanto detto, che gli agenti abbiano confuso i due manufatti e siano incorsi in errore circa la collocazione temporale delle opere, la costruzione del manufatto in data anteriore al 31 marzo 2003 non può certo essere smentita, in assenza di ulteriori e più convincenti elementi, dalla dichiarazione di atto notorio di un terzo, che in modo non del tutto chiaro, e obiettivamente ambiguo, ha affermato che le opere esistessero alla data del “ capodanno 2003 ”, al di là del significato letterale che voglia attribuirsi a tale insolita e sibillina dichiarazione.
6.1. Resta il fatto, come pure ha ben rilevato il primo giudice, che tale dichiarazione non è di per sé sufficiente a confutare quanto indicato nel verbale sulla recentissima realizzazione al maggio 2004, ben potendo gli appellanti fornire altri atti ed elementi di prova, oggettivi e anche solo indiziari, a sostegno della loro tesi, quali aerofotogrammetria, fatture di lavori eseguiti e quant’altro.
6.2. Nel caso di specie tutto ciò manca, sicché anche in questa sede non si ritiene di poter accogliere le doglianze degli appellanti, in assenza di elementi inconfutabili circa la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto.
6.3. Ben noto è, del resto, che per consolidata giurisprudenza in materia di condono edilizio, anche in presenza di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata, come nella specie, dall’interessato, l’amministrazione può legittimamente respingere la domanda di condono ove non riscontri elementi dai quali risulti univocamente l’ultimazione dell’edificio entro la data prescritta dalla legge, atteso che la semplice produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può in alcun modo assurgere al rango di prova, seppur presuntiva, sull’epoca dell’abuso (Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2024, n. 4878).
6.4. Il motivo, pertanto, va respinto.
7. Con il secondo motivo (pp. 9-10 del ricorso), ancora, gli appellanti deducono che, in ogni caso, non sembra meritare condivisione l’affermazione del Tribunale, secondo cui il Comune di TE, non aveva alcun obbligo di svolgere « una verifica in contraddittorio con gli interessati » sulla data di effettiva realizzazione dell’abuso oggetto di condono, nonostante il convincimento del Comune (abuso successivo al 31 marzo 2003), fosse stato decisamente contestato nelle memorie partecipative prodotte dall’interessato in data 12 luglio 2010 e 17 maggio 2010, nelle quali (tra l’altro) veniva richiesto un sopralluogo in contraddittorio per chiarire gli esatti termini della questione.
7.1. Anche questo motivo, tuttavia, è infondato.
7.2. Posto, infatti, che non sussisteva nessun obbligo, per il Comune, di eseguire una verifica in contraddittorio in loco , nemmeno in questa sede giudiziale gli appellanti hanno chiarito quali ulteriori, e diversi, elementi di contributo conoscitivo e/o valutativo la verifica sul posto o l’esame esplicito delle richiamate memorie partecipative avrebbero arrecato all’istruttoria da parte dell’autorità procedente, sicché il motivo pecca di astrattezza e si rivela meramente formalistico.
7.3. La sentenza impugnata, senza che sul punto vi sia stata specifica contestazione degli appellanti, ha rilevato infatti che le memorie si limitavano a evidenziare le dichiarazioni di atto notorio, l’interpretazione della espressione “ capodanno 2003 ” e il valore suppositivo delle conclusioni di cui al richiamato verbale del 2004, senza aggiungere alcun elemento oggettivo e inconfutabile nel senso sopra evidenziato, fermo restando che il verbale suddetto del 14 maggio 2004 non si esprimeva in termini probabilistici, ma era perentorio nell’affermare che « le opere appaiono di recentissima realizzazione », a più di un anno dalla scadenza del termine del 31 marzo 2003, attestando, quindi, non fatti anteriori, bensì fatti coevi al maggio 2004 (la “ recentissima realizzazione ”).
7.4. Così pure la memoria partecipativa del 2010 non aggiungeva alcun elemento oggettivo, limitandosi a richiamare una confusione tra immobili che, per quanto sopra evidenziato, non è riscontrabile da parte della Polizia Locale.
7.5. Anche questo motivo, dunque, va respinto.
8. In conclusione, per le esposte ragioni, l’appello, infondato, va respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
9. Le spese del presente grado del giudizio, attesa la peculiarità della vicenda e la costituzione, solo in data 3 luglio 2025, dell’amministrazione comunale, possono essere interamente compensate tra le parti.
9.1. Rimane definitivamente a carico degli appellanti per la soccombenza il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da LL BO, RI SA NA e IZ NA, lo respinge.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di LL BO, RI SA NA e IZ NA il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO