Art. 10.
In quanto non e' diversamente disposto con la presente legge, sono applicabili alle funivie le norme che disciplinano le tramvie extra urbane e di cui al testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , e successive modificazioni.
In quanto non e' diversamente disposto con la presente legge, sono applicabili alle funivie le norme che disciplinano le tramvie extra urbane e di cui al testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , e successive modificazioni.