Articolo 10 della Legge 23 giugno 1927, n. 1110
Articolo 9Articolo 11
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24 luglio 1927
Art. 10.

In quanto non e' diversamente disposto con la presente legge, sono applicabili alle funivie le norme che disciplinano le tramvie extra urbane e di cui al testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , e successive modificazioni.

Entrata in vigore il 24 luglio 1927
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