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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/11/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile
composta dai magistrati dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel. dott. Michele Campanale Consigliere dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 390/2023 R.G. promossa avverso la sentenza del Tribunale n. 1197/2023 pubblicata in data 23 maggio 2023 da
(già Parte_1 [...]
, rappr. e dif. da Avv. Vito Rizzi Parte_2
APPELLANTE contro
in qualità dell'omonima azienda agricola, rappr. e dif. da Avv.i CP_1
NG LL e ON TA
APPELLATI
nonché
rappr. e dif. da // NTroparte_2
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 352 c.p.c. coincidenti con quelle formulate rispettivamente in atto di appello e in comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato titolare dell'omonima CP_1 azienda agricola sita in Ginosa, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto la NT società [d'ora innanzi solo per brevità] e Parte_1 premetteva che: ∙ nel corso nel 2015 aveva stipulato con la convenuta un contratto di fornitura di energia elettrica per esigenze irrigue-colturali del suo fondo;
∙ in data 18 aprile 2016, nel corso di una verifica sul punto di prelievo effettuata dalla fornitrice il tecnico, come annotato sul relativo verbale, ma riscontrava: “presa Enel manomessa mediante lo sguainamento del cavo ed il collegamento di n. 4 cavi unipolari da 10 mm con morsetti non enel: Si precisa che al momento di verifica l'anergia prelevata dall'utente era regolarmente misurata, infatti la derivazione abusiva risulta tagliata, isolata con nastro nero e non ci sono apparecchiature elettrice collegate su di essa”; ∙ la società fornitrice, in ragione della manomissione, aveva contestato al deducente il prelievo irregolare di energia nel periodo ricompreso tra il 20 marzo 2015 ed il 17 aprile
2016 e gli aveva addebitato una fattura di euro 11.174,59, contrastata dall'esponente con raccomandata del 25 ottobre 2016, e successivamente gli aveva inviato alcuni preavvisi di sospensione della fornitura sino all'interruzione del servizio in data 26 gennaio 2017; ∙ il deducente aveva a quel punto promosso ricorso ex art. 700 c.p.c. ottenendo un ordine di riattivazione della fornitura;
∙ l'arbitraria assenza di energia aveva medio tempore causato il deterioramento della coltivazione di cavolfiori e compromesso la vendita del prodotto alla che aveva chiesto NTroparte_4 in restituzione l'assegno di euro 20.000,00 consegnato in pagamento del prezzo di NT acquisto, costituente il mancato guadagno causato dall'illegittima condotta di;
tanto esposto, chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore della somma di euro 20.000,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno, con vittoria delle spese di lite.
(già si costituiva in giudizio e in via preliminare CP_3 Parte_2 chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di già NTroparte_2 [...]
posto che era stato un tecnico di detta società ad effettuare la NTroparte_5 verifica all'origine della controversia e ad inviare sia alla deducente sia al una CP_1 raccomandata con cui comunicava di aver proceduto, a seguito di quanto accertato in occasione della verifica, alla ricostruzione dei consumi di energia elettrica, pag. 2/12 limitatamente al periodo dal 20 marzo 2015 (data di attivazione della fornitura) al 17 aprile 2016 (giorno che precedeva la verifica), effettuata in base alla potenza tecnicamente prelevabile in ragione della sezione del cavo abusivo, come da Istruzioni operative n. 53/2012 di precisando che analoga NTroparte_5 raccomandata era stata inviata a precedente intestatario della fornitura Parte_3 nel periodo dal 15 luglio 2013 al 19 marzo 2015 ed inoltre che da NTroparte_5 era stata presentata denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
[...]
Taranto per denunciare il prelievo fraudolento di energia elettrica ed era stata inviata anche una comunicazione all' per l'evasione delle accise maturate NTroparte_6 sul quantitativo di energia prelevata abusivamente;
evidenziava che, sulla base dei consumi ricostruiti da la deducente aveva emesso la fattura n. NTroparte_5
73503169001523A del 23 settembre 102016 di importo pari ad euro 11.174,59; nel merito contestava il fondamento della pretesa di cui chiedeva il rigetto e in subordine, per il caso di suo accoglimento, chiedeva di accertare la responsabilità della terza chiamata e condannarla al risarcimento dei danni in favore dell'attore o comunque a tenere essa esponente indenne da quanto dovuto in conseguenza dei fatti di causa;
in via riconvenzionale, invocava la condanna del al pagamento in proprio favore CP_1 dell'importo fatturato di euro 11.174,59; sosteneva che la pacifica manomissione del punto di prelievo aveva giustificato il distacco della fornitura di energia elettrica a mente di quanto prescritto dalle condizioni generali di contratto all'art. 18 e che il danno lamentato non era comprovato e sarebbe stato evitato dall'attore se si fosse diligentemente procurato un gruppo elettrogeno. NT Fissata udienza ex art. 269 c.p.c., chiamava in causa che NTroparte_5 si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda avanzata dal e CP_1 ne chiedeva il rigetto, con condanna di quest'ultimo alla rifusione in suo favore delle spese di lite.
All'esito dell'istruttoria orale e documentale espletata, il Tribunale adito, con sentenza n. 1197/2023 pubblicata in data 23 maggio 2023, condannava Parte_1
a pagare in favore di quale titolare dell'omonima
[...] CP_1 azienda agricola, la somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
rigettava le domande avanzate da pag. 3/12 condannava tale ultima società alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore della controparte mentre dichiarava compensate le spese di lite tra ed Parte_1 NTroparte_2
In sintesi il giudice a quo rilevava che, pur avendo i verificatori riscontrato tracce inequivocabili di un pregresso allaccio abusivo, al momento dell'accertamento, non preannunciato, non era in atto alcuna illecita derivazione e non vi erano apparecchiature ad essa collegate e valutava che tale circostanza, unitamente al fatto che la media dei consumi registrati e fatturati presso l'azienda agricola nel periodo antecedente rispetto alla verifica effettuata in data 18 aprile 2016 coincideva con quelli del periodo successivo al ripristino della presa danneggiata;
CP_5 concludeva che difettavano univoci riscontri per imputare al la manomissione CP_1 dell'impianto, che quindi non poteva che essere stata realizzata dal precedente intestatario della fornitura, e quindi al di fuori della sfera di controllo dell'attore, e quindi per addebitargli consumi non registrati, elaborati secondo un'arbitraria ricostruzione presuntiva disancorata da dati e riscontri oggettivi atteso che il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”, come da
Istruzioni operative n. 53/2012 di era un criterio unilaterale e NTroparte_5 ipotetico che non si attagliava al caso di specie poiché presupponeva una condotta frodatoria dell'utente; valutava poi che le osservazioni scritte inviate dal avrebbero dovuto indurre la CP_1 società fornitrice a non sospendere la erogazione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 16.6 delle condizioni generali di contratto e in ogni caso in osservanza della regola di condotta fissata dall'art. 1365 c.c.; riteneva non fosse conferente il richiamo dell'art. 18 della condizioni generali di contratto in quanto la sospensione della fornitura, disposta dopo nove mesi dalla verifica, a seguito del mancato pagamento della bolletta attinente ai consumi ricostruiti, postulava un inadempimento contrattuale del cliente rimasto indimostrato con la NT conseguenza che non poteva ritenersi legittima la pretesa di di subordinare la riattivazione dell'utenza al saldo integrale della fattura;
quanto ai danni provocati dalla illegittima sospensione della fornitura, riteneva che risultasse provata la perdita del raccolto ed il fallimento della transazione commerciale pag. 4/12 con l' sulla base delle dichiarazioni rese dai testi NTroparte_7
e i quali avevano riferito della vendita alla ridetta società del prodotto Tes_1 Tes_2 in pianta e della restituzione all'acquirente dell'assegno bancario di euro 20.000,00, emesso il 25 gennaio 2017, a causa dell'improvviso deterioramento dei cavoli dovuto al distacco della fornitura elettrica ed alla mancata irrigazione, circostanze riscontrate dal
Dott. nelle perizia allegata dal;
escludeva che si potesse ravvisare il Persona_1 CP_1
NT concorso di colpa del che era stato prospettato da , secondo cui l'attore CP_1 avrebbe dovuto dotarsi di un gruppo elettrogeno, atteso che la convenuta non aveva fornito alcun elemento di prova sui tempi e sulle concrete modalità tecniche di impiego dell'apparecchiatura a servizio dell'impianto irriguo aziendale;
NT giudicava, infine, irrilevante ai fini di causa la documentazione prodotta da riguardante la intestazione, in tesi, della fornitura elettrica a tale poiché Parte_4 successiva all'evento dannoso;
rigettava poi la domanda di pagamento della fattura in quanto correlata a consumi non addebitabili all'utente; NT rigettava anche le domande di rivolte alla terza chiamata sia per il fatto che l'azione esercitata dal trovava il suo fondamento nel contratto di fornitura di CP_1
NT energia elettrica intercorso tra il e , sia per la mancata enunciazione della CP_1 causa petendi sottesa alla domanda di manleva nella vicenda che aveva originato la indebita fatturazione;
NT disciplinava le spese di lite in base al principio di soccombenza tra il e e ne CP_1
NT disponeva la compensazione tra e terza chiamata. NT
ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più avanti ed ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda risarcitoria avanzata da e, in accoglimento della propria domanda CP_1 riconvenzionale, la condanna dell'appellato al pagamento in proprio favore della fattura di euro 11.174,59, oltre interessi dal dovuto al saldo;
ha poi chiesto la condanna del alla restituzione della somma di euro 20.000,00 versata in attuazione della CP_1 sentenza impugnata;
il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Si è costituito contestando il fondamento dell'impugnazione e CP_1 chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e condanna pag. 5/12 dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di cui all'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
[... In via preliminare si osserva che l'atto di appello non risulta notificato ad già ma ciò è irrilevante poiché, venendo Parte_5 NTroparte_5 in rilievo cause scindibili, deve ritenersi che la mancata notifica alla ridetta società sia il NT frutto di una specifica scelta di che evidentemente non ha inteso dolersi delle statuizioni del giudice a quo in ordine alle conclusioni dalla stessa formulate nei confronti della terza chiamata. NT Tanto precisato e passando all'esame delle ragioni dell'impugnazione, ha formulato un unico articolato motivo di appello contenente plurime doglianze alla sentenza impugnata riassumibili come segue: ha lamentato che il sia stato ritenuto dal primo giudice estraneo al prelievo CP_1 fraudolento di energia elettrica sul rilievo che il verificatore di NTroparte_2 soggetto gestore della rete di distribuzione di energia elettrica, pur avendo riscontrato all'atto dell'intervento ispettivo tracce inequivocabili di un pregresso allaccio abusivo, non avesse trovato apparecchiature collegate alla rete elettrica;
dopo aver rimarcato che quanto accertato risultava da verbale predisposto e sottoscritto dal e dopo aver evidenziato, altresì, che - all'esito della verifica - era stata CP_1 presentata denuncia penale di abusivo prelievo di energia elettrica, ha sostenuto l'irrilevanza del fatto che al momento della verifica non vi fossero illecite derivazioni operative e non vi fossero apparecchiature collegate atteso che tali circostanze, a differenza di quanto ritenuto in prime cure, non escludevano affatto un pregresso prelievo irregolare di energia elettrica da parte dello stesso e comunque non CP_1 escludevano la situazione di illegalità accertata, data la presenza di un artificio idoneo a consentire in qualunque momento il prelievo abusivo ed illegittimo di energia elettrica, situazione questa oggettivamente esistente e verificata alla presenza dell'utente senza che questi sollevasse alcuna obiezione;
pag. 6/12 ha anche segnalato l'irrilevanza dell'autore della manomissione, il o il precedente CP_1 intestatario dell'utenza, atteso che l'odierno appellato, nella veste di custode degli impianti di adduzione di energia elettrica a servizio della sua utenza, avrebbe dovuto verificare che la presa elettrica fosse integra e non fosse stata oggetto di manomissione da parte di terzi;
ha aggiunto che il non aveva, peraltro, fornito alcuna prova né del fatto che la CP_1 manomissione fosse imputabile a terzi soggetti, né che l'addebito fosse frutto di una ricostruzione errata da parte della società erogatrice del servizio e sproporzionata al reale fabbisogno della propria azienda agricola;
ha poi affermato che la ricostruzione dei consumi non può effettuarsi sulla base dei consumi storici dell'utente poiché, in presenza di prelievo irregolare e non di un guasto o di un malfunzionamento del contatore, le bollette dei mesi o degli anni precedenti sono del tutto inattendibili a causa dell'allaccio abusivo ed ha ribadito che, in caso di prelievi irregolari, il criterio di ricostruzione dei consumi, non potendo aver luogo sulla base della media di quelli pregressi, deve essere quello della potenza tecnicamente prelevabile secondo quanto previsto dalle disposizioni regolanti la materia, come ritenuto in pronunzie del Tribunale di Taranto che ha allegato;
quanto alla pretesa risarcitoria, ha richiamato l'art. 18 delle condizioni generali di contratto regolanti il rapporto oggetto di causa, secondo cui “Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali, il Fornitore può: a) sospendere la fornitura di energia elettrica al
Cliente che viola una delle disposizioni degli artt. 1, 6, 10, 11, 14, 15.2 … omissis …; c) in caso di prelievo fraudolento, … omissis ... e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per i prelievi effettuati in frode: sospendere la fornitura, con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica. … omissis …”, e ne ha tratto la conseguenza che la controparte non poteva pretendere il risarcimento dei presunti danni provocati dalla sospensione della fornitura in quanto legittimamente eseguita a fronte della condotta illecita e comunque del suo inadempimento contrattuale;
in subordine, ha riproposto l'argomento della inimputabilità dei danni alla deducente posto che la sospensione della fornitura non era stata né improvvisa né imprevista, atteso che al erano stati inviati due preavvisi di distacco, l'uno in data 28 ottobre CP_1
2016 e l'altro in data 13 dicembre 2016, mentre la interruzione era stata eseguita il 4 pag. 7/12 febbraio 2017 ( e non in data 26 gennaio 2017) e, pertanto, egli aveva avuto tutto il tempo, a far data dal primo preavviso, di ricorrere a mezzi alternativi essendo in atto una coltura di cavoli, per esempio avrebbe potuto avvalersi di un gruppo elettrogeno che garantisse il funzionamento del sistema irriguo;
ha anzi sottolineato che il era stato quanto meno incauto, in pendenza di procedura CP_1 di sospensione dell'energia elettrica a far data dal 28 ottobre 2016, ad impegnarsi con l'acquirente dei a portare a termine la maturazione del prodotto pur sapendo Parte_6 che di lì a poco, in caso di persistente morosità, l'erogazione di energia elettrica sarebbe cessata, come avvenuto il 4 febbraio 2017; ha, in ogni caso, contestato che vi fosse la prova del fallimento della transazione commerciale con la ditta acquirente, come ritenuto dal giudice a quo, atteso che il teste sentito all'udienza del 13 aprile 2021, non aveva fatto alcun Testimone_3 riferimento ad una transazione commerciale intervenuta, in tesi, con Testimone_4 quale titolare dell'impresa acquirente dei prodotti orticoli, in virtù del quale sarebbe stato consegnato l'assegno di euro 20.000,00, e che lo stesso teste peraltro non Tes_2 propriamente indifferente all'esito della controversia, sentito in data 8 giugno 2021, non aveva confermato la stipula del contratto di acquisto dei prodotti ortofrutticoli avendo in quell'occasione dichiarato: “Non ricordo di aver ricevuto la fattura”, sicché non poteva considerarsi provato il contratto di vendita dei costituente l'antecedente Parte_6 logico della emissione dell'assegno di euro 20.000,00, che ben poteva riferirsi ad altra e diversa ragione di credito;
infine, ha sostenuto che, anche a dare per vero il contratto e la restituzione dell'assegno,
l'importo di euro 20.000,00 non costituiva il ricavo di impresa poiché tale somma non scontava i costi di produzione (acqua, energia elettrica, prodotti fertilizzanti, concimi e manodopera e consimili), e pertanto il guadagno andava ridotto al più al 20/30%.
Le censure esposte, esaminabili congiuntamente in quanto connesse, sono condivisibili nei termini che si passano ad esporre.
Colgono nel segno le doglianze svolte dall'impugnante in ordine all'assenza, ritenuta dal primo giudice, di ricadute sul della situazione constatata in sede di intervento CP_1 ispettivo di personale di in data 18 aprile 2016. Premesso che NTroparte_5 la ridetta situazione è pacifica poiché il sottoscrisse il verbale di intervento, deve CP_1
pag. 8/12 dunque partirsi da quanto risulta dal ridetto rapporto. Vi si legge: “In sede di verifica si riscontra presa manomessa mediante lo sguainamento del cavo ed il collegamento CP_5 di n. 4 cavi unipolari da 10 mm con morsetti non Si precisa che al momento di CP_5 verifica l'energia prelevata dall'utente era regolarmente misurata, infatti la derivazione abusiva risulta tagliata, isolata con nastro nero e non ci sono apparecchiature elettriche collegate su di essa. Parte della presa manomessa è stata rimossa e repertata in busta sigillata n° 005273”.
Ora, anche a prescindere dall'autore della manomissione ed anche a ritenere che essa fosse riconducibile al precedente titolare dell'utenza e non invece al , circostanza CP_1 che peraltro non è stata provata e a ben vedere neppure allegata da quest'ultimo, la condizione di palese irregolarità dell'impianto riscontrata dall'ispettore di
[...] era all'evidenza presente anche quando l'utenza era già intestata a NTroparte_5
e lo rimase per più di un anno se è vero che egli ne era divenuto titolare CP_1 nel marzo 2015 e che la visita ispettiva ebbe luogo in data 17 aprile 2016. Ne consegue che l'odierno appellato, nel non breve periodo intercorso tra l'avvio della sua utenza e la visita ispettiva, tollerò una situazione di chiara irregolarità dell'impianto e non prese nessuna iniziativa volto a farla emergere e/o a sanarla. Né può sottacersi che di tale manomissione il non ha saputo dare alcuna spiegazione né ha dimostrato di CP_1 esserne estraneo né ancora ha giustificato la sua inerzia a fronte - si ripete - di una condizione dell'impianto che certamente non poteva sfuggire ad un utente di media diligenza. Una siffatta condotta ha quanto meno rallentato la individuazione del responsabile della modificazione dell'impianto chiaramente volto al prelievo abusivo di energia elettrica. Ed infatti solo all'esito della verifica ispettiva del 18 aprile 2016
[...] ha potuto procedere alla denuncia penale del prelievo fraudolento NTroparte_5 di energia elettrica e ad inviare una comunicazione all'Agenza delle Dogane per l'evasione delle accise maturate sul quantitativo di energia prelevata illecitamente.
La circostanza che al momento della verifica, pur effettuata a sorpresa, la derivazione abusiva risultasse tagliata ed isolata e che non vi fossero apparecchiature elettriche collegate ad essa, non consente di ritenere il titolare – a quel tempo - dell'utenza fosse estraneo alla condizione irregolare riscontrata e, per conseguenza, deve escludersi anche l'attendibilità dei consumi registrati nel periodo oggetto di contestazione (dal 20 marzo pag. 9/12 2015 al 17 aprile 2016). La corrispondenza dei detti consumi a quelli successivi alla rimozione, inoltre, di per sé non permette di considerare sostanzialmente irrilevante il risultato della verifica - si ripete: in alcun modo spiegata dal - tanto più che in atti CP_1 vi sono bollette successive al ripristino della situazione di regolarità relative ad un periodo circoscritto (dal maggio all'ottobre 2016) e quindi non molto significativo, senza contare che non può darsi per scontata, per così dire, la 'genuinità' di tali consumi poiché successivi alla verifica ed alla consapevolezza da parte dell'utente dei suoi esiti.
Ne deriva che, dunque, nella ricostruzione dei consumi va adottato il criterio applicato NT da e poi da , previsto dalla istruzione operativa n. 53 del CP_5 NTroparte_5
23 agosto 2012 prodotta in prime cure, secondo cui, in particolare: “La potenza
'tecnicamente prelevabile' è la potenza prelevabile dalla rete in regime continuativo in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione mon misuraa a causa della manomissione ed in particolare: omissis … ● per le forniture BT (Bassa Tensione) con allaccio diretto o bypass del misuratore, è la potenza prelevabile in regime continuativo dalla connessione abusiva utilizzata per il prelievo. La determinazione della potenza prelevabile dalla connessione è effettuata considerando la portata termica della sezione ottenuta come minimo tra la sezione della conduttura elettrica alimentante la presa e la sezione della conduttura elettrica con la quale è stato realizzato l'allaccio o il bypass”.
Il criterio è stato ritenuto ragionevole e legittimo dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. ord. 27 febbraio 2025, n. 5219). D'altra parte l'appellato non ha dimostrato gli effettivi consumi nel periodo oggetto di contestazione.
Ne deriva che va condannato al pagamento della fattura n. CP_1
73503169001523A del 23 settembre 2016 di importo pari ad euro 11.174,59, oltre interessi previsti dalle condizioni generali di contratto (art.
7.1 lett. a) dalla scadenza (13 ottobre 2016) al saldo.
Quanto agli effetti della sospensione della fornitura di energia elettrica, posta in essere NT da a seguito del mancato pagamento della anzidetta fattura nonostante i ripetuti solleciti, si rileva che la fornitrice ha esercitato una facoltà riconosciutale dalle condizioni generali di contratto a fronte dell'inadempimento dell'utente e non può essere chiamata a rispondere del mancato guadagno derivante dalla vendita a terzi di piantati sui suoi terreni prima della raccolta, pregiudicata dalla mancata Parte_6
pag. 10/12 irrigazione resa impossibile dalla sospensione della fornitura di energia elettrica, e questo nonostante l'ottenimento di ordine di riattivazione impartito ante causam ex art. 700 c.p.c. dal locale tribunale (provvedimento che - detto per incidens - non condiziona il giudizio di merito).
Ad ogni buon conto si osserva che la voce di danno lamentata, per come prospettata, NT non può considerarsi addebitabile a atteso che, come riferito dallo stesso teste legale rappresentante della società acquirente dei la vendita Testimone_4 Parte_6 del prodotto fu effettuata il 25 gennaio 2017, quando il già conosceva gli esiti CP_1 della verifica ispettiva dell'aprile 2016 e già aveva ricevuto sia la comunicazione della ricostruzione dei consumi, sia la fattura di cui si è detto in precedenza con scadenza 13 ottobre 2016, sia ancora i solleciti di pagamento del 28 ottobre 2016 e del 13 dicembre
2016, sicché egli assunse il rischio di procedere alla coltura di prodotti orticoli richiedenti irrigazione, e che sarebbero stati pregiudicati dalla mancanza di acqua, e poi alla loro vendita.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione o argomentazione esposta dalle parti,
l'appello va accolto e, per l'effetto, deve essere, per un verso, rigettata la domanda risarcitoria proposta da e, per altro verso, deve essere accolta la CP_1
NT domanda di di condanna della controparte al pagamento della fattura n.
73503169001523A del 23 settembre 2016, oltre gli interessi previsti dalle condizioni generali di contratto al punto 7.1 lett. a).
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 nonché tenuto conto delle attività effettivamente espletate e relativa complessità delle questioni rilevanti in causa.
Infine, va condannato alla restituzione della somma di euro 20.000,00, CP_1 versata in esecuzione della sentenza impugnata, circostanza non contestata dall'appellato, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dal versamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
pag. 11/12 sentenza del Tribunale di Taranto n. 1197/2023 pubblicata in data 23 maggio 2023, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto: rigetta la domanda proposta da quale titolare dell'omonima azienda
CP_1 agricola;
condanna a pagare in favore di la
CP_1 Parte_1 somma di euro 11.174,59, oltre interessi come da contratto dal 13 ottobre 2016 al saldo;
condanna alla rifusione in favore di
CP_1 Parte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado in euro 125,00 per anticipazioni ed in euro 2.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e, quanto al secondo grado, in euro 382,50 per anticipazioni ed in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
condanna, infine, alla restituzione in favore di
CP_1 Parte_1 della somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, co.
[...]
1, c.c. dal versamento al saldo.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile
composta dai magistrati dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel. dott. Michele Campanale Consigliere dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 390/2023 R.G. promossa avverso la sentenza del Tribunale n. 1197/2023 pubblicata in data 23 maggio 2023 da
(già Parte_1 [...]
, rappr. e dif. da Avv. Vito Rizzi Parte_2
APPELLANTE contro
in qualità dell'omonima azienda agricola, rappr. e dif. da Avv.i CP_1
NG LL e ON TA
APPELLATI
nonché
rappr. e dif. da // NTroparte_2
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 352 c.p.c. coincidenti con quelle formulate rispettivamente in atto di appello e in comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato titolare dell'omonima CP_1 azienda agricola sita in Ginosa, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto la NT società [d'ora innanzi solo per brevità] e Parte_1 premetteva che: ∙ nel corso nel 2015 aveva stipulato con la convenuta un contratto di fornitura di energia elettrica per esigenze irrigue-colturali del suo fondo;
∙ in data 18 aprile 2016, nel corso di una verifica sul punto di prelievo effettuata dalla fornitrice il tecnico, come annotato sul relativo verbale, ma riscontrava: “presa Enel manomessa mediante lo sguainamento del cavo ed il collegamento di n. 4 cavi unipolari da 10 mm con morsetti non enel: Si precisa che al momento di verifica l'anergia prelevata dall'utente era regolarmente misurata, infatti la derivazione abusiva risulta tagliata, isolata con nastro nero e non ci sono apparecchiature elettrice collegate su di essa”; ∙ la società fornitrice, in ragione della manomissione, aveva contestato al deducente il prelievo irregolare di energia nel periodo ricompreso tra il 20 marzo 2015 ed il 17 aprile
2016 e gli aveva addebitato una fattura di euro 11.174,59, contrastata dall'esponente con raccomandata del 25 ottobre 2016, e successivamente gli aveva inviato alcuni preavvisi di sospensione della fornitura sino all'interruzione del servizio in data 26 gennaio 2017; ∙ il deducente aveva a quel punto promosso ricorso ex art. 700 c.p.c. ottenendo un ordine di riattivazione della fornitura;
∙ l'arbitraria assenza di energia aveva medio tempore causato il deterioramento della coltivazione di cavolfiori e compromesso la vendita del prodotto alla che aveva chiesto NTroparte_4 in restituzione l'assegno di euro 20.000,00 consegnato in pagamento del prezzo di NT acquisto, costituente il mancato guadagno causato dall'illegittima condotta di;
tanto esposto, chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore della somma di euro 20.000,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno, con vittoria delle spese di lite.
(già si costituiva in giudizio e in via preliminare CP_3 Parte_2 chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di già NTroparte_2 [...]
posto che era stato un tecnico di detta società ad effettuare la NTroparte_5 verifica all'origine della controversia e ad inviare sia alla deducente sia al una CP_1 raccomandata con cui comunicava di aver proceduto, a seguito di quanto accertato in occasione della verifica, alla ricostruzione dei consumi di energia elettrica, pag. 2/12 limitatamente al periodo dal 20 marzo 2015 (data di attivazione della fornitura) al 17 aprile 2016 (giorno che precedeva la verifica), effettuata in base alla potenza tecnicamente prelevabile in ragione della sezione del cavo abusivo, come da Istruzioni operative n. 53/2012 di precisando che analoga NTroparte_5 raccomandata era stata inviata a precedente intestatario della fornitura Parte_3 nel periodo dal 15 luglio 2013 al 19 marzo 2015 ed inoltre che da NTroparte_5 era stata presentata denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
[...]
Taranto per denunciare il prelievo fraudolento di energia elettrica ed era stata inviata anche una comunicazione all' per l'evasione delle accise maturate NTroparte_6 sul quantitativo di energia prelevata abusivamente;
evidenziava che, sulla base dei consumi ricostruiti da la deducente aveva emesso la fattura n. NTroparte_5
73503169001523A del 23 settembre 102016 di importo pari ad euro 11.174,59; nel merito contestava il fondamento della pretesa di cui chiedeva il rigetto e in subordine, per il caso di suo accoglimento, chiedeva di accertare la responsabilità della terza chiamata e condannarla al risarcimento dei danni in favore dell'attore o comunque a tenere essa esponente indenne da quanto dovuto in conseguenza dei fatti di causa;
in via riconvenzionale, invocava la condanna del al pagamento in proprio favore CP_1 dell'importo fatturato di euro 11.174,59; sosteneva che la pacifica manomissione del punto di prelievo aveva giustificato il distacco della fornitura di energia elettrica a mente di quanto prescritto dalle condizioni generali di contratto all'art. 18 e che il danno lamentato non era comprovato e sarebbe stato evitato dall'attore se si fosse diligentemente procurato un gruppo elettrogeno. NT Fissata udienza ex art. 269 c.p.c., chiamava in causa che NTroparte_5 si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda avanzata dal e CP_1 ne chiedeva il rigetto, con condanna di quest'ultimo alla rifusione in suo favore delle spese di lite.
All'esito dell'istruttoria orale e documentale espletata, il Tribunale adito, con sentenza n. 1197/2023 pubblicata in data 23 maggio 2023, condannava Parte_1
a pagare in favore di quale titolare dell'omonima
[...] CP_1 azienda agricola, la somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
rigettava le domande avanzate da pag. 3/12 condannava tale ultima società alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore della controparte mentre dichiarava compensate le spese di lite tra ed Parte_1 NTroparte_2
In sintesi il giudice a quo rilevava che, pur avendo i verificatori riscontrato tracce inequivocabili di un pregresso allaccio abusivo, al momento dell'accertamento, non preannunciato, non era in atto alcuna illecita derivazione e non vi erano apparecchiature ad essa collegate e valutava che tale circostanza, unitamente al fatto che la media dei consumi registrati e fatturati presso l'azienda agricola nel periodo antecedente rispetto alla verifica effettuata in data 18 aprile 2016 coincideva con quelli del periodo successivo al ripristino della presa danneggiata;
CP_5 concludeva che difettavano univoci riscontri per imputare al la manomissione CP_1 dell'impianto, che quindi non poteva che essere stata realizzata dal precedente intestatario della fornitura, e quindi al di fuori della sfera di controllo dell'attore, e quindi per addebitargli consumi non registrati, elaborati secondo un'arbitraria ricostruzione presuntiva disancorata da dati e riscontri oggettivi atteso che il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”, come da
Istruzioni operative n. 53/2012 di era un criterio unilaterale e NTroparte_5 ipotetico che non si attagliava al caso di specie poiché presupponeva una condotta frodatoria dell'utente; valutava poi che le osservazioni scritte inviate dal avrebbero dovuto indurre la CP_1 società fornitrice a non sospendere la erogazione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 16.6 delle condizioni generali di contratto e in ogni caso in osservanza della regola di condotta fissata dall'art. 1365 c.c.; riteneva non fosse conferente il richiamo dell'art. 18 della condizioni generali di contratto in quanto la sospensione della fornitura, disposta dopo nove mesi dalla verifica, a seguito del mancato pagamento della bolletta attinente ai consumi ricostruiti, postulava un inadempimento contrattuale del cliente rimasto indimostrato con la NT conseguenza che non poteva ritenersi legittima la pretesa di di subordinare la riattivazione dell'utenza al saldo integrale della fattura;
quanto ai danni provocati dalla illegittima sospensione della fornitura, riteneva che risultasse provata la perdita del raccolto ed il fallimento della transazione commerciale pag. 4/12 con l' sulla base delle dichiarazioni rese dai testi NTroparte_7
e i quali avevano riferito della vendita alla ridetta società del prodotto Tes_1 Tes_2 in pianta e della restituzione all'acquirente dell'assegno bancario di euro 20.000,00, emesso il 25 gennaio 2017, a causa dell'improvviso deterioramento dei cavoli dovuto al distacco della fornitura elettrica ed alla mancata irrigazione, circostanze riscontrate dal
Dott. nelle perizia allegata dal;
escludeva che si potesse ravvisare il Persona_1 CP_1
NT concorso di colpa del che era stato prospettato da , secondo cui l'attore CP_1 avrebbe dovuto dotarsi di un gruppo elettrogeno, atteso che la convenuta non aveva fornito alcun elemento di prova sui tempi e sulle concrete modalità tecniche di impiego dell'apparecchiatura a servizio dell'impianto irriguo aziendale;
NT giudicava, infine, irrilevante ai fini di causa la documentazione prodotta da riguardante la intestazione, in tesi, della fornitura elettrica a tale poiché Parte_4 successiva all'evento dannoso;
rigettava poi la domanda di pagamento della fattura in quanto correlata a consumi non addebitabili all'utente; NT rigettava anche le domande di rivolte alla terza chiamata sia per il fatto che l'azione esercitata dal trovava il suo fondamento nel contratto di fornitura di CP_1
NT energia elettrica intercorso tra il e , sia per la mancata enunciazione della CP_1 causa petendi sottesa alla domanda di manleva nella vicenda che aveva originato la indebita fatturazione;
NT disciplinava le spese di lite in base al principio di soccombenza tra il e e ne CP_1
NT disponeva la compensazione tra e terza chiamata. NT
ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più avanti ed ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda risarcitoria avanzata da e, in accoglimento della propria domanda CP_1 riconvenzionale, la condanna dell'appellato al pagamento in proprio favore della fattura di euro 11.174,59, oltre interessi dal dovuto al saldo;
ha poi chiesto la condanna del alla restituzione della somma di euro 20.000,00 versata in attuazione della CP_1 sentenza impugnata;
il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Si è costituito contestando il fondamento dell'impugnazione e CP_1 chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e condanna pag. 5/12 dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di cui all'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
[... In via preliminare si osserva che l'atto di appello non risulta notificato ad già ma ciò è irrilevante poiché, venendo Parte_5 NTroparte_5 in rilievo cause scindibili, deve ritenersi che la mancata notifica alla ridetta società sia il NT frutto di una specifica scelta di che evidentemente non ha inteso dolersi delle statuizioni del giudice a quo in ordine alle conclusioni dalla stessa formulate nei confronti della terza chiamata. NT Tanto precisato e passando all'esame delle ragioni dell'impugnazione, ha formulato un unico articolato motivo di appello contenente plurime doglianze alla sentenza impugnata riassumibili come segue: ha lamentato che il sia stato ritenuto dal primo giudice estraneo al prelievo CP_1 fraudolento di energia elettrica sul rilievo che il verificatore di NTroparte_2 soggetto gestore della rete di distribuzione di energia elettrica, pur avendo riscontrato all'atto dell'intervento ispettivo tracce inequivocabili di un pregresso allaccio abusivo, non avesse trovato apparecchiature collegate alla rete elettrica;
dopo aver rimarcato che quanto accertato risultava da verbale predisposto e sottoscritto dal e dopo aver evidenziato, altresì, che - all'esito della verifica - era stata CP_1 presentata denuncia penale di abusivo prelievo di energia elettrica, ha sostenuto l'irrilevanza del fatto che al momento della verifica non vi fossero illecite derivazioni operative e non vi fossero apparecchiature collegate atteso che tali circostanze, a differenza di quanto ritenuto in prime cure, non escludevano affatto un pregresso prelievo irregolare di energia elettrica da parte dello stesso e comunque non CP_1 escludevano la situazione di illegalità accertata, data la presenza di un artificio idoneo a consentire in qualunque momento il prelievo abusivo ed illegittimo di energia elettrica, situazione questa oggettivamente esistente e verificata alla presenza dell'utente senza che questi sollevasse alcuna obiezione;
pag. 6/12 ha anche segnalato l'irrilevanza dell'autore della manomissione, il o il precedente CP_1 intestatario dell'utenza, atteso che l'odierno appellato, nella veste di custode degli impianti di adduzione di energia elettrica a servizio della sua utenza, avrebbe dovuto verificare che la presa elettrica fosse integra e non fosse stata oggetto di manomissione da parte di terzi;
ha aggiunto che il non aveva, peraltro, fornito alcuna prova né del fatto che la CP_1 manomissione fosse imputabile a terzi soggetti, né che l'addebito fosse frutto di una ricostruzione errata da parte della società erogatrice del servizio e sproporzionata al reale fabbisogno della propria azienda agricola;
ha poi affermato che la ricostruzione dei consumi non può effettuarsi sulla base dei consumi storici dell'utente poiché, in presenza di prelievo irregolare e non di un guasto o di un malfunzionamento del contatore, le bollette dei mesi o degli anni precedenti sono del tutto inattendibili a causa dell'allaccio abusivo ed ha ribadito che, in caso di prelievi irregolari, il criterio di ricostruzione dei consumi, non potendo aver luogo sulla base della media di quelli pregressi, deve essere quello della potenza tecnicamente prelevabile secondo quanto previsto dalle disposizioni regolanti la materia, come ritenuto in pronunzie del Tribunale di Taranto che ha allegato;
quanto alla pretesa risarcitoria, ha richiamato l'art. 18 delle condizioni generali di contratto regolanti il rapporto oggetto di causa, secondo cui “Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali, il Fornitore può: a) sospendere la fornitura di energia elettrica al
Cliente che viola una delle disposizioni degli artt. 1, 6, 10, 11, 14, 15.2 … omissis …; c) in caso di prelievo fraudolento, … omissis ... e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per i prelievi effettuati in frode: sospendere la fornitura, con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica. … omissis …”, e ne ha tratto la conseguenza che la controparte non poteva pretendere il risarcimento dei presunti danni provocati dalla sospensione della fornitura in quanto legittimamente eseguita a fronte della condotta illecita e comunque del suo inadempimento contrattuale;
in subordine, ha riproposto l'argomento della inimputabilità dei danni alla deducente posto che la sospensione della fornitura non era stata né improvvisa né imprevista, atteso che al erano stati inviati due preavvisi di distacco, l'uno in data 28 ottobre CP_1
2016 e l'altro in data 13 dicembre 2016, mentre la interruzione era stata eseguita il 4 pag. 7/12 febbraio 2017 ( e non in data 26 gennaio 2017) e, pertanto, egli aveva avuto tutto il tempo, a far data dal primo preavviso, di ricorrere a mezzi alternativi essendo in atto una coltura di cavoli, per esempio avrebbe potuto avvalersi di un gruppo elettrogeno che garantisse il funzionamento del sistema irriguo;
ha anzi sottolineato che il era stato quanto meno incauto, in pendenza di procedura CP_1 di sospensione dell'energia elettrica a far data dal 28 ottobre 2016, ad impegnarsi con l'acquirente dei a portare a termine la maturazione del prodotto pur sapendo Parte_6 che di lì a poco, in caso di persistente morosità, l'erogazione di energia elettrica sarebbe cessata, come avvenuto il 4 febbraio 2017; ha, in ogni caso, contestato che vi fosse la prova del fallimento della transazione commerciale con la ditta acquirente, come ritenuto dal giudice a quo, atteso che il teste sentito all'udienza del 13 aprile 2021, non aveva fatto alcun Testimone_3 riferimento ad una transazione commerciale intervenuta, in tesi, con Testimone_4 quale titolare dell'impresa acquirente dei prodotti orticoli, in virtù del quale sarebbe stato consegnato l'assegno di euro 20.000,00, e che lo stesso teste peraltro non Tes_2 propriamente indifferente all'esito della controversia, sentito in data 8 giugno 2021, non aveva confermato la stipula del contratto di acquisto dei prodotti ortofrutticoli avendo in quell'occasione dichiarato: “Non ricordo di aver ricevuto la fattura”, sicché non poteva considerarsi provato il contratto di vendita dei costituente l'antecedente Parte_6 logico della emissione dell'assegno di euro 20.000,00, che ben poteva riferirsi ad altra e diversa ragione di credito;
infine, ha sostenuto che, anche a dare per vero il contratto e la restituzione dell'assegno,
l'importo di euro 20.000,00 non costituiva il ricavo di impresa poiché tale somma non scontava i costi di produzione (acqua, energia elettrica, prodotti fertilizzanti, concimi e manodopera e consimili), e pertanto il guadagno andava ridotto al più al 20/30%.
Le censure esposte, esaminabili congiuntamente in quanto connesse, sono condivisibili nei termini che si passano ad esporre.
Colgono nel segno le doglianze svolte dall'impugnante in ordine all'assenza, ritenuta dal primo giudice, di ricadute sul della situazione constatata in sede di intervento CP_1 ispettivo di personale di in data 18 aprile 2016. Premesso che NTroparte_5 la ridetta situazione è pacifica poiché il sottoscrisse il verbale di intervento, deve CP_1
pag. 8/12 dunque partirsi da quanto risulta dal ridetto rapporto. Vi si legge: “In sede di verifica si riscontra presa manomessa mediante lo sguainamento del cavo ed il collegamento CP_5 di n. 4 cavi unipolari da 10 mm con morsetti non Si precisa che al momento di CP_5 verifica l'energia prelevata dall'utente era regolarmente misurata, infatti la derivazione abusiva risulta tagliata, isolata con nastro nero e non ci sono apparecchiature elettriche collegate su di essa. Parte della presa manomessa è stata rimossa e repertata in busta sigillata n° 005273”.
Ora, anche a prescindere dall'autore della manomissione ed anche a ritenere che essa fosse riconducibile al precedente titolare dell'utenza e non invece al , circostanza CP_1 che peraltro non è stata provata e a ben vedere neppure allegata da quest'ultimo, la condizione di palese irregolarità dell'impianto riscontrata dall'ispettore di
[...] era all'evidenza presente anche quando l'utenza era già intestata a NTroparte_5
e lo rimase per più di un anno se è vero che egli ne era divenuto titolare CP_1 nel marzo 2015 e che la visita ispettiva ebbe luogo in data 17 aprile 2016. Ne consegue che l'odierno appellato, nel non breve periodo intercorso tra l'avvio della sua utenza e la visita ispettiva, tollerò una situazione di chiara irregolarità dell'impianto e non prese nessuna iniziativa volto a farla emergere e/o a sanarla. Né può sottacersi che di tale manomissione il non ha saputo dare alcuna spiegazione né ha dimostrato di CP_1 esserne estraneo né ancora ha giustificato la sua inerzia a fronte - si ripete - di una condizione dell'impianto che certamente non poteva sfuggire ad un utente di media diligenza. Una siffatta condotta ha quanto meno rallentato la individuazione del responsabile della modificazione dell'impianto chiaramente volto al prelievo abusivo di energia elettrica. Ed infatti solo all'esito della verifica ispettiva del 18 aprile 2016
[...] ha potuto procedere alla denuncia penale del prelievo fraudolento NTroparte_5 di energia elettrica e ad inviare una comunicazione all'Agenza delle Dogane per l'evasione delle accise maturate sul quantitativo di energia prelevata illecitamente.
La circostanza che al momento della verifica, pur effettuata a sorpresa, la derivazione abusiva risultasse tagliata ed isolata e che non vi fossero apparecchiature elettriche collegate ad essa, non consente di ritenere il titolare – a quel tempo - dell'utenza fosse estraneo alla condizione irregolare riscontrata e, per conseguenza, deve escludersi anche l'attendibilità dei consumi registrati nel periodo oggetto di contestazione (dal 20 marzo pag. 9/12 2015 al 17 aprile 2016). La corrispondenza dei detti consumi a quelli successivi alla rimozione, inoltre, di per sé non permette di considerare sostanzialmente irrilevante il risultato della verifica - si ripete: in alcun modo spiegata dal - tanto più che in atti CP_1 vi sono bollette successive al ripristino della situazione di regolarità relative ad un periodo circoscritto (dal maggio all'ottobre 2016) e quindi non molto significativo, senza contare che non può darsi per scontata, per così dire, la 'genuinità' di tali consumi poiché successivi alla verifica ed alla consapevolezza da parte dell'utente dei suoi esiti.
Ne deriva che, dunque, nella ricostruzione dei consumi va adottato il criterio applicato NT da e poi da , previsto dalla istruzione operativa n. 53 del CP_5 NTroparte_5
23 agosto 2012 prodotta in prime cure, secondo cui, in particolare: “La potenza
'tecnicamente prelevabile' è la potenza prelevabile dalla rete in regime continuativo in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione mon misuraa a causa della manomissione ed in particolare: omissis … ● per le forniture BT (Bassa Tensione) con allaccio diretto o bypass del misuratore, è la potenza prelevabile in regime continuativo dalla connessione abusiva utilizzata per il prelievo. La determinazione della potenza prelevabile dalla connessione è effettuata considerando la portata termica della sezione ottenuta come minimo tra la sezione della conduttura elettrica alimentante la presa e la sezione della conduttura elettrica con la quale è stato realizzato l'allaccio o il bypass”.
Il criterio è stato ritenuto ragionevole e legittimo dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. ord. 27 febbraio 2025, n. 5219). D'altra parte l'appellato non ha dimostrato gli effettivi consumi nel periodo oggetto di contestazione.
Ne deriva che va condannato al pagamento della fattura n. CP_1
73503169001523A del 23 settembre 2016 di importo pari ad euro 11.174,59, oltre interessi previsti dalle condizioni generali di contratto (art.
7.1 lett. a) dalla scadenza (13 ottobre 2016) al saldo.
Quanto agli effetti della sospensione della fornitura di energia elettrica, posta in essere NT da a seguito del mancato pagamento della anzidetta fattura nonostante i ripetuti solleciti, si rileva che la fornitrice ha esercitato una facoltà riconosciutale dalle condizioni generali di contratto a fronte dell'inadempimento dell'utente e non può essere chiamata a rispondere del mancato guadagno derivante dalla vendita a terzi di piantati sui suoi terreni prima della raccolta, pregiudicata dalla mancata Parte_6
pag. 10/12 irrigazione resa impossibile dalla sospensione della fornitura di energia elettrica, e questo nonostante l'ottenimento di ordine di riattivazione impartito ante causam ex art. 700 c.p.c. dal locale tribunale (provvedimento che - detto per incidens - non condiziona il giudizio di merito).
Ad ogni buon conto si osserva che la voce di danno lamentata, per come prospettata, NT non può considerarsi addebitabile a atteso che, come riferito dallo stesso teste legale rappresentante della società acquirente dei la vendita Testimone_4 Parte_6 del prodotto fu effettuata il 25 gennaio 2017, quando il già conosceva gli esiti CP_1 della verifica ispettiva dell'aprile 2016 e già aveva ricevuto sia la comunicazione della ricostruzione dei consumi, sia la fattura di cui si è detto in precedenza con scadenza 13 ottobre 2016, sia ancora i solleciti di pagamento del 28 ottobre 2016 e del 13 dicembre
2016, sicché egli assunse il rischio di procedere alla coltura di prodotti orticoli richiedenti irrigazione, e che sarebbero stati pregiudicati dalla mancanza di acqua, e poi alla loro vendita.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione o argomentazione esposta dalle parti,
l'appello va accolto e, per l'effetto, deve essere, per un verso, rigettata la domanda risarcitoria proposta da e, per altro verso, deve essere accolta la CP_1
NT domanda di di condanna della controparte al pagamento della fattura n.
73503169001523A del 23 settembre 2016, oltre gli interessi previsti dalle condizioni generali di contratto al punto 7.1 lett. a).
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 nonché tenuto conto delle attività effettivamente espletate e relativa complessità delle questioni rilevanti in causa.
Infine, va condannato alla restituzione della somma di euro 20.000,00, CP_1 versata in esecuzione della sentenza impugnata, circostanza non contestata dall'appellato, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dal versamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
pag. 11/12 sentenza del Tribunale di Taranto n. 1197/2023 pubblicata in data 23 maggio 2023, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto: rigetta la domanda proposta da quale titolare dell'omonima azienda
CP_1 agricola;
condanna a pagare in favore di la
CP_1 Parte_1 somma di euro 11.174,59, oltre interessi come da contratto dal 13 ottobre 2016 al saldo;
condanna alla rifusione in favore di
CP_1 Parte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado in euro 125,00 per anticipazioni ed in euro 2.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e, quanto al secondo grado, in euro 382,50 per anticipazioni ed in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
condanna, infine, alla restituzione in favore di
CP_1 Parte_1 della somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, co.
[...]
1, c.c. dal versamento al saldo.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
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