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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14018/2024 + 14022/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14018/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del curatore E_ P.IVA_1 speciale avv. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 Parte_2
ATTORE contro
SUPERCONDOMINIO IL QUADRIFOGLIO 3 (C.F. ), in persona P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe GIRGENTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Largo Richini 2/A
CONVENUTO
a cui è stata riunita causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14022/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del curatore E_ P.IVA_1 speciale avv. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 Parte_2
ATTORE contro
SUPERCONDOMINIO IL QUADRIFOGLIO 3 (C.F. ), in persona P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe GIRGENTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Largo Richini 2/A
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
Preliminarmente si richiede la sospensione della fase esecutiva in attesa dell'esito del presente giudizio di merito;
pagina 1 di 7 Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del “Supercondominio Il Quadrifoglio 3” nonché la carenza di legittimazione passiva della per i motivi E_ esposti negli atti di opposizione all'atto esecutivo e di opposizione alla esecuzione;
Per l'effetto e per i suindicati motivi accertare e dichiarare che l'atto di precetto notificato dal Supercondominio Il Quadrifoglio 3 alla è giuridicamente inesistente e E_ quindi affetto da nullità insanabile;
Condannare il Quadrifoglio 3” al pagamento, in solido con il suo difensore legale Controparte_1 avvocato Giuseppe Girgenti del Foro di Milano, delle spese legali di entrambi i giudizi di opposizione riuniti (615 c.p.c. e 617c.p.c) in favore del Curatore Speciale e difensore legale Avvocato Parte_2 quale procuratore antistatario;
Condannare il Supercondominio Il Quadrifoglio 3 al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., da quantificare secondo equità, in favore della per l'evidente colpa E_ grave e mala fede nella quale è incorso a seguito della temerarietà della presente lite intrapresa.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, per le ragioni sin qui esposte e per quant'altro a dirsi e dedursi nel corso del presente giudizio, così giudicare:
In via preliminare accertare e dichiarare
- l'irritualità della memoria avversaria del 17 luglio 2024, per l'effetto espungendola dal presente giudizio;
- la carenza di autorizzazione ad agire in capo al curatore speciale, dichiarando per l'effetto inammissibile le opposizioni di cui si tratta;
- la legittimazione passiva di e la legittimazione attiva dell'esponente rispetto al credito di E_ cui si tratta e alla relativa esecuzione forzata;
Nel merito
Rigettare tutte le domande avversarie, siccome inammissibili, infondate e indimostrate, per l'effetto assolvendone l'esponente e quindi
- confermare come validi ed efficaci in ogni loro parte il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 3162/2024 del 4 marzo 2024 - R.G. n. 4510/2024 - Repert. n. 2202/2024 del 4 marzo 2024), il pedissequo atto di precetto e ogni atto esecutivo inerente, confermando per l'effetto il diritto di parte opposta a procedere a esecuzione forzata nei confronti di E_ corrente in via Rogoredo, 103, Milano, C.F. con notifica dei relativi atti al curatore P.IVA_1 speciale pro tempore;
- in subordine, per il denegato caso di accoglimento delle domande avversarie, assegnare all'odierno opposto termine per la sanatoria e/o la ripetizione di eventuali atti che dovessero essere ritenuti nulli e/o inesistenti;
- confermare in ogni caso, occorrendo, che corrente in via E_
Rogoredo, 103, Milano, C.F. , in persona del curatore speciale pro tempore, avv. P.IVA_1 Pt_2
è tenuta nei confronti del Supercondominio Il Quadrifoglio 3, in persona dell'Amministratore
[...] pro tempore Rag. , corrente in Peschiera Borromeo (MI), via Fratelli Cervi, 14 / 16, Controparte_2
C.F. , al pagamento della complessiva somma – allo stato – di Euro 17.584,39 (s.e. & o.), P.IVA_2
pagina 2 di 7 ovvero della diversa e anche maggiore somma che risulterà dovuta dalla compienda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto e sino al soddisfo.
In via istruttoria
Istruttoria occorrendo riservata.
Nelle spese
Spese e compensi del presente giudizio e del procedimento monitorio interamente rifusi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. in persona del curatore speciale avv. , ha E_ Parte_2 proposto una prima opposizione avverso l'atto di precetto a lei notificato da Supercondominio Il
Quadrifoglio 3, con cui le è stato intimato il pagamento di € 15.932,84, in virtù del decreto ingiuntivo n. 3162/2024 emesso dal Tribunale di Milano (giudizio avente r.g. 14018/2024).
A fondamento dell'opposizione ha dedotto: 1) l'illegittimità del decreto ingiuntivo non sussistendo le condizioni per l'emissione dello stesso, sulla base della carente documentazione depositata in fase monitoria dal Supercondominio;
2) carenza di legittimazione passiva da parte di E_
, in persona del curatore speciale;
3) nullità dell'atto di precetto notificato al curatore speciale,
[...]
che non è il legale rappresentante della società, ma svolge attività difensiva solo nell'ambito dei giudizi di cognizione e non nei giudizi esecutivi.
In particolare, con riferimento al primo motivo, ha eccepito che, in sede monitoria, il Controparte_1 non avrebbe documentato la titolarità dell'unità immobiliare in capo alla società attrice, lo stato occupativo e avrebbe prodotto a sostegno della pretesa creditoria ingiunta documenti di formazione unilaterale, non attestati di conformità.
Ha, in via preliminare, chiesto sospendersi la fase esecutiva introdotta sulla base del precetto notificato e eccepito la carenza di legittimazione attiva del Supercondominio Il Quadrifoglio 3 e la carenza di legittimazione passiva di mentre nel merito chiesto dichiararsi la E_ nullità dell'atto di precetto per i motivi di opposizione dedotti. Ha, infine, domandato la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. della controparte.
Si è costituito il Supercondominio Il Quadrifoglio 3, eccependo il difetto di autorizzazione a stare in giudizio del curatore speciale e, con riferimento alle eccezioni di carenza di legittimazione e agli ulteriori motivi dedotti, ha chiesto rigettarsi l'opposizione e condannarsi l'opposto ex art. 96 c.p.c.
2. L'opponente ha instaurato una seconda opposizione avverso il medesimo precetto notificato dal
Supercondominio Il Quadrifoglio 3, basata sulle medesime doglianze (giudizio avente r.g.
14022/2024).
pagina 3 di 7 3. In sede di verifiche preliminari, il Giudice assegnatario di ambedue le opposizioni ha assegnato termine alle parti, nell'ambito del giudizio avente r.g. 14022/2024, per depositare note autorizzate in ordine alla necessità di riunire i giudizi ai sensi dell'art. 273, co. I, c.p.c., stante l'identità soggettiva ed oggettiva.
4. Con decreto del 17.7.2024 è stata disposta la riunione del giudizio avente r.g. 14022/2024 a quello avente r.g. 14018/2024, stante l'adesione delle parti alla questione sottoposta dal Giudice.
5. All'esito della prima udienza, celebrata in data 29.10.2024, l'istanza di sospensione della fase esecutiva, riqualificata in istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, è stata rigettata ed è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione con termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
6. Ritiene il Tribunale che entrambe le opposizioni non siano meritevoli di accoglimento per le ragioni che di eseguito si espongono.
Si procede ad esaminare congiuntamente i motivi dedotti in entrambi i giudizi, stante l'assoluta coincidenza e sovrapponibilità delle allegazioni e difese.
6.1. Preliminarmente, l'eccezione di difetto di autorizzazione ad agire in capo al curatore speciale della società attrice, sollevata da , va disattesa. Controparte_1
Il curatore speciale della società è stato nominato su ricorso del Supercondominio opposto al fine di procedere alla notifica dell'ingiunzione per gli oneri condominiali richiesta in sede monitoria, come dimostrato dalla circostanza che allo stesso è stato poi notificato il decreto ingiuntivo emesso. Tuttavia, dal momento che la nomina del curatore si è resa necessaria in assenza di un legale rappresentante, questi deve ritenersi autorizzato ad opporsi alla notifica dell'atto di precetto basato sul decreto ingiuntivo sino a quando la situazione che ha reso necessaria la nomina non sia venuta meno (cfr. sul punto Cass. n. 30253/2017 secondo cui “il curatore speciale, nominato a norma dell'art. 78 c.p.c., resta in carica finché non venga meno la situazione contingente che ne abbia reso necessaria la nomina, con la conseguenza che, non esaurendosi i relativi poteri con la pronunzia della sentenza conclusiva del grado del giudizio nel corso del quale la nomina è avvenuta, lo stesso è abilitato non solo a proporre impugnazione contro detta decisione, ma anche a resistere all'impugnazione “ex adverso” proposta”).
6.2. Vanno parimenti disattese le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva, sollevate dall'opponente, atteso che nel decreto ingiuntivo azionato risulta chiaramente indicata la qualità di creditore del Supercondominio Il Quadrifoglio 3 e di debitore della società E_
e, quindi, l'atto di precetto notificato è conforme al tenore letterale del titolo esecutivo
[...]
pagina 4 di 7 emesso.
Ne discende che la contestazione in ordine alla legittimazione attiva e passiva attiene a fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo e costituiva doglianza da svolgersi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
6.3. Con riferimento al primo motivo di opposizione - sopra indicato al 1) -, occorre rilevare che costituisce orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, cui questo Tribunale ritiene di dare seguito che - “dinanzi ad un titolo esecutivo giudiziale … per scolastica nozione (per tutte e tra le più recenti, vedansi Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850, ovvero Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505, oppure
Cass. 4 agosto 2011, n. 16998) non è consentito al giudice dell'opposizione avverso il precetto su di quello fondato entrare nel merito di valutazioni da contestare in sede di impugnazione del titolo”
(Cass. 1183/2012) poiché “il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne
l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione.” (Cass. 3667/2013) sicché “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.” (Cass. 3277/2015).
Ne discende che con l'opposizione ad esecuzione ex art. 615 c.p.c. la pretesa esecutiva può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento oppure di pretese ragioni di ingiustizia della decisione.
Difatti, al giudice dell'opposizione all'esecuzione è precluso ogni controllo intrinseco sul titolo, diretto pagina 5 di 7 cioè ad invalidarne – in tutto o in parte - l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio all'esito o nel cui corso è stato pronunciato il provvedimento-titolo esecutivo.
Nel caso di specie, le doglianze inerenti all'illegittima emissione del decreto ingiuntivo - e, in specie, sotto il profilo della carenza ed irregolarità della documentazione depositata in sede monitoria, della mancata prova della titolarità o della verifica dello stato occupativo - mirano a contestare il contenuto intrinseco del titolo ed andavano dedotte esclusivamente dinanzi al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, come effettivamente avvenuto.
6.4. Con riferimento al secondo ed al terzo motivo - indicati sopra ai numeri 2) e 3) - , che possono esaminarsi congiuntamente, occorre rilevare che l'atto di precetto è stato rivolto correttamente alla società debitrice e notificato al curatore speciale, atteso che, con il provvedimento di nomina, il curatore diviene un rappresentante processuale legale dell'ente e resta in carica sino a quando perduri il presupposto sulla base del quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., presupposto che, nel caso di specie, era l'assenza di un rappresentante della società (cfr. provvedimento di nomina allegato all'atto di citazione). La circostanza che l'atto di precetto sia stato notificato al curatore non comporta che lo stesso divenga debitore del bensì che lo stesso possa ricevere gli atti e Parte_3
rappresentare la stessa fino a quando non subentri colui a cui spetta la rappresentanza.
Quanto, infine, alla nullità dell'atto di precetto, ci si limita ad osservare che il precetto costituisce un'intimazione di pagamento stragiudiziale, propedeutica all'instaurazione dell'esecuzione (che non risulta essere ancora iniziata), del credito consacrato in un titolo esecutivo. Nel caso di specie, l'atto di precetto è stato validamente notificato alla società in persona del curatore speciale, sulla base di un decreto ingiuntivo validamente emesso, come statuito dal Tribunale di Milano con la sentenza n.
384/2025, versata in atti, con cui è stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
E_
6.5. Pertanto, sulla base delle esposte considerazioni, le opposizioni proposte nei giudizi riuniti aventi
R.g. n. 14018/2024 e 14022/2024 vanno rigettate.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico della parte opponente unitariamente per i due giudizi, tenuto conto della identità soggettiva ed oggettiva e delle identiche difese svolte (con medesimi atti introduttivi depositati in entrambe le cause da entrambe le parti), avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento per le quattro fasi, in complessivi € 5.077,00, per compensi, oltre
15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
pagina 6 di 7 8. Si ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 96
c.p.c. formulata dal convenuto, attesa la peculiarità della situazione in cui versa parte Controparte_1
attrice opponente rappresentata dal curatore speciale nominato dal Tribunale, che si difende in proprio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause riunite, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le opposizioni proposte nei giudizi riuniti aventi r.g. 14088/2024 e 14022/2024;
- condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano unitariamente per i giudizi riuniti in € 5.077,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 4.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14018/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del curatore E_ P.IVA_1 speciale avv. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 Parte_2
ATTORE contro
SUPERCONDOMINIO IL QUADRIFOGLIO 3 (C.F. ), in persona P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe GIRGENTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Largo Richini 2/A
CONVENUTO
a cui è stata riunita causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14022/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del curatore E_ P.IVA_1 speciale avv. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 Parte_2
ATTORE contro
SUPERCONDOMINIO IL QUADRIFOGLIO 3 (C.F. ), in persona P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe GIRGENTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Largo Richini 2/A
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
Preliminarmente si richiede la sospensione della fase esecutiva in attesa dell'esito del presente giudizio di merito;
pagina 1 di 7 Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del “Supercondominio Il Quadrifoglio 3” nonché la carenza di legittimazione passiva della per i motivi E_ esposti negli atti di opposizione all'atto esecutivo e di opposizione alla esecuzione;
Per l'effetto e per i suindicati motivi accertare e dichiarare che l'atto di precetto notificato dal Supercondominio Il Quadrifoglio 3 alla è giuridicamente inesistente e E_ quindi affetto da nullità insanabile;
Condannare il Quadrifoglio 3” al pagamento, in solido con il suo difensore legale Controparte_1 avvocato Giuseppe Girgenti del Foro di Milano, delle spese legali di entrambi i giudizi di opposizione riuniti (615 c.p.c. e 617c.p.c) in favore del Curatore Speciale e difensore legale Avvocato Parte_2 quale procuratore antistatario;
Condannare il Supercondominio Il Quadrifoglio 3 al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., da quantificare secondo equità, in favore della per l'evidente colpa E_ grave e mala fede nella quale è incorso a seguito della temerarietà della presente lite intrapresa.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, per le ragioni sin qui esposte e per quant'altro a dirsi e dedursi nel corso del presente giudizio, così giudicare:
In via preliminare accertare e dichiarare
- l'irritualità della memoria avversaria del 17 luglio 2024, per l'effetto espungendola dal presente giudizio;
- la carenza di autorizzazione ad agire in capo al curatore speciale, dichiarando per l'effetto inammissibile le opposizioni di cui si tratta;
- la legittimazione passiva di e la legittimazione attiva dell'esponente rispetto al credito di E_ cui si tratta e alla relativa esecuzione forzata;
Nel merito
Rigettare tutte le domande avversarie, siccome inammissibili, infondate e indimostrate, per l'effetto assolvendone l'esponente e quindi
- confermare come validi ed efficaci in ogni loro parte il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 3162/2024 del 4 marzo 2024 - R.G. n. 4510/2024 - Repert. n. 2202/2024 del 4 marzo 2024), il pedissequo atto di precetto e ogni atto esecutivo inerente, confermando per l'effetto il diritto di parte opposta a procedere a esecuzione forzata nei confronti di E_ corrente in via Rogoredo, 103, Milano, C.F. con notifica dei relativi atti al curatore P.IVA_1 speciale pro tempore;
- in subordine, per il denegato caso di accoglimento delle domande avversarie, assegnare all'odierno opposto termine per la sanatoria e/o la ripetizione di eventuali atti che dovessero essere ritenuti nulli e/o inesistenti;
- confermare in ogni caso, occorrendo, che corrente in via E_
Rogoredo, 103, Milano, C.F. , in persona del curatore speciale pro tempore, avv. P.IVA_1 Pt_2
è tenuta nei confronti del Supercondominio Il Quadrifoglio 3, in persona dell'Amministratore
[...] pro tempore Rag. , corrente in Peschiera Borromeo (MI), via Fratelli Cervi, 14 / 16, Controparte_2
C.F. , al pagamento della complessiva somma – allo stato – di Euro 17.584,39 (s.e. & o.), P.IVA_2
pagina 2 di 7 ovvero della diversa e anche maggiore somma che risulterà dovuta dalla compienda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto e sino al soddisfo.
In via istruttoria
Istruttoria occorrendo riservata.
Nelle spese
Spese e compensi del presente giudizio e del procedimento monitorio interamente rifusi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. in persona del curatore speciale avv. , ha E_ Parte_2 proposto una prima opposizione avverso l'atto di precetto a lei notificato da Supercondominio Il
Quadrifoglio 3, con cui le è stato intimato il pagamento di € 15.932,84, in virtù del decreto ingiuntivo n. 3162/2024 emesso dal Tribunale di Milano (giudizio avente r.g. 14018/2024).
A fondamento dell'opposizione ha dedotto: 1) l'illegittimità del decreto ingiuntivo non sussistendo le condizioni per l'emissione dello stesso, sulla base della carente documentazione depositata in fase monitoria dal Supercondominio;
2) carenza di legittimazione passiva da parte di E_
, in persona del curatore speciale;
3) nullità dell'atto di precetto notificato al curatore speciale,
[...]
che non è il legale rappresentante della società, ma svolge attività difensiva solo nell'ambito dei giudizi di cognizione e non nei giudizi esecutivi.
In particolare, con riferimento al primo motivo, ha eccepito che, in sede monitoria, il Controparte_1 non avrebbe documentato la titolarità dell'unità immobiliare in capo alla società attrice, lo stato occupativo e avrebbe prodotto a sostegno della pretesa creditoria ingiunta documenti di formazione unilaterale, non attestati di conformità.
Ha, in via preliminare, chiesto sospendersi la fase esecutiva introdotta sulla base del precetto notificato e eccepito la carenza di legittimazione attiva del Supercondominio Il Quadrifoglio 3 e la carenza di legittimazione passiva di mentre nel merito chiesto dichiararsi la E_ nullità dell'atto di precetto per i motivi di opposizione dedotti. Ha, infine, domandato la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. della controparte.
Si è costituito il Supercondominio Il Quadrifoglio 3, eccependo il difetto di autorizzazione a stare in giudizio del curatore speciale e, con riferimento alle eccezioni di carenza di legittimazione e agli ulteriori motivi dedotti, ha chiesto rigettarsi l'opposizione e condannarsi l'opposto ex art. 96 c.p.c.
2. L'opponente ha instaurato una seconda opposizione avverso il medesimo precetto notificato dal
Supercondominio Il Quadrifoglio 3, basata sulle medesime doglianze (giudizio avente r.g.
14022/2024).
pagina 3 di 7 3. In sede di verifiche preliminari, il Giudice assegnatario di ambedue le opposizioni ha assegnato termine alle parti, nell'ambito del giudizio avente r.g. 14022/2024, per depositare note autorizzate in ordine alla necessità di riunire i giudizi ai sensi dell'art. 273, co. I, c.p.c., stante l'identità soggettiva ed oggettiva.
4. Con decreto del 17.7.2024 è stata disposta la riunione del giudizio avente r.g. 14022/2024 a quello avente r.g. 14018/2024, stante l'adesione delle parti alla questione sottoposta dal Giudice.
5. All'esito della prima udienza, celebrata in data 29.10.2024, l'istanza di sospensione della fase esecutiva, riqualificata in istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, è stata rigettata ed è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione con termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
6. Ritiene il Tribunale che entrambe le opposizioni non siano meritevoli di accoglimento per le ragioni che di eseguito si espongono.
Si procede ad esaminare congiuntamente i motivi dedotti in entrambi i giudizi, stante l'assoluta coincidenza e sovrapponibilità delle allegazioni e difese.
6.1. Preliminarmente, l'eccezione di difetto di autorizzazione ad agire in capo al curatore speciale della società attrice, sollevata da , va disattesa. Controparte_1
Il curatore speciale della società è stato nominato su ricorso del Supercondominio opposto al fine di procedere alla notifica dell'ingiunzione per gli oneri condominiali richiesta in sede monitoria, come dimostrato dalla circostanza che allo stesso è stato poi notificato il decreto ingiuntivo emesso. Tuttavia, dal momento che la nomina del curatore si è resa necessaria in assenza di un legale rappresentante, questi deve ritenersi autorizzato ad opporsi alla notifica dell'atto di precetto basato sul decreto ingiuntivo sino a quando la situazione che ha reso necessaria la nomina non sia venuta meno (cfr. sul punto Cass. n. 30253/2017 secondo cui “il curatore speciale, nominato a norma dell'art. 78 c.p.c., resta in carica finché non venga meno la situazione contingente che ne abbia reso necessaria la nomina, con la conseguenza che, non esaurendosi i relativi poteri con la pronunzia della sentenza conclusiva del grado del giudizio nel corso del quale la nomina è avvenuta, lo stesso è abilitato non solo a proporre impugnazione contro detta decisione, ma anche a resistere all'impugnazione “ex adverso” proposta”).
6.2. Vanno parimenti disattese le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva, sollevate dall'opponente, atteso che nel decreto ingiuntivo azionato risulta chiaramente indicata la qualità di creditore del Supercondominio Il Quadrifoglio 3 e di debitore della società E_
e, quindi, l'atto di precetto notificato è conforme al tenore letterale del titolo esecutivo
[...]
pagina 4 di 7 emesso.
Ne discende che la contestazione in ordine alla legittimazione attiva e passiva attiene a fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo e costituiva doglianza da svolgersi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
6.3. Con riferimento al primo motivo di opposizione - sopra indicato al 1) -, occorre rilevare che costituisce orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, cui questo Tribunale ritiene di dare seguito che - “dinanzi ad un titolo esecutivo giudiziale … per scolastica nozione (per tutte e tra le più recenti, vedansi Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850, ovvero Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505, oppure
Cass. 4 agosto 2011, n. 16998) non è consentito al giudice dell'opposizione avverso il precetto su di quello fondato entrare nel merito di valutazioni da contestare in sede di impugnazione del titolo”
(Cass. 1183/2012) poiché “il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne
l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione.” (Cass. 3667/2013) sicché “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.” (Cass. 3277/2015).
Ne discende che con l'opposizione ad esecuzione ex art. 615 c.p.c. la pretesa esecutiva può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento oppure di pretese ragioni di ingiustizia della decisione.
Difatti, al giudice dell'opposizione all'esecuzione è precluso ogni controllo intrinseco sul titolo, diretto pagina 5 di 7 cioè ad invalidarne – in tutto o in parte - l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio all'esito o nel cui corso è stato pronunciato il provvedimento-titolo esecutivo.
Nel caso di specie, le doglianze inerenti all'illegittima emissione del decreto ingiuntivo - e, in specie, sotto il profilo della carenza ed irregolarità della documentazione depositata in sede monitoria, della mancata prova della titolarità o della verifica dello stato occupativo - mirano a contestare il contenuto intrinseco del titolo ed andavano dedotte esclusivamente dinanzi al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, come effettivamente avvenuto.
6.4. Con riferimento al secondo ed al terzo motivo - indicati sopra ai numeri 2) e 3) - , che possono esaminarsi congiuntamente, occorre rilevare che l'atto di precetto è stato rivolto correttamente alla società debitrice e notificato al curatore speciale, atteso che, con il provvedimento di nomina, il curatore diviene un rappresentante processuale legale dell'ente e resta in carica sino a quando perduri il presupposto sulla base del quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., presupposto che, nel caso di specie, era l'assenza di un rappresentante della società (cfr. provvedimento di nomina allegato all'atto di citazione). La circostanza che l'atto di precetto sia stato notificato al curatore non comporta che lo stesso divenga debitore del bensì che lo stesso possa ricevere gli atti e Parte_3
rappresentare la stessa fino a quando non subentri colui a cui spetta la rappresentanza.
Quanto, infine, alla nullità dell'atto di precetto, ci si limita ad osservare che il precetto costituisce un'intimazione di pagamento stragiudiziale, propedeutica all'instaurazione dell'esecuzione (che non risulta essere ancora iniziata), del credito consacrato in un titolo esecutivo. Nel caso di specie, l'atto di precetto è stato validamente notificato alla società in persona del curatore speciale, sulla base di un decreto ingiuntivo validamente emesso, come statuito dal Tribunale di Milano con la sentenza n.
384/2025, versata in atti, con cui è stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
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6.5. Pertanto, sulla base delle esposte considerazioni, le opposizioni proposte nei giudizi riuniti aventi
R.g. n. 14018/2024 e 14022/2024 vanno rigettate.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico della parte opponente unitariamente per i due giudizi, tenuto conto della identità soggettiva ed oggettiva e delle identiche difese svolte (con medesimi atti introduttivi depositati in entrambe le cause da entrambe le parti), avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento per le quattro fasi, in complessivi € 5.077,00, per compensi, oltre
15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
pagina 6 di 7 8. Si ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 96
c.p.c. formulata dal convenuto, attesa la peculiarità della situazione in cui versa parte Controparte_1
attrice opponente rappresentata dal curatore speciale nominato dal Tribunale, che si difende in proprio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause riunite, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le opposizioni proposte nei giudizi riuniti aventi r.g. 14088/2024 e 14022/2024;
- condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano unitariamente per i giudizi riuniti in € 5.077,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 4.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
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