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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/06/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 137/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , elettivamente domiciliati
[...] Parte_5 Parte_6
in Cosenza, Via Galluppi n. 60, presso lo studio dell'Avv. Teresa M. Faillace che li rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e Carmela Filice - resistente
Oggetto: Cassa Integrazione Guadagni in deroga.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto al
pagamento, relativamente ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2012 dei
ratei CIG relativi all'autorizzazione resa dalla Regione Calabria con decreti 14025 e 14508
del 2012, e per l'effetto: - condannare l' al pagamento delle somme dovute e non CP_1
erogate per i suddetti mesi, come infra quantificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria
1 dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento dei singoli ratei e sino al
saldo, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa
e sarà ritenuta di giustizia, eventualmente da determinarsi con l'ausilio di CTU contabile;
-
condannare l' al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del CP_1
sottoscritto procuratore anticipatario…”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare il proposto ricorso in quanto
improcedibile/inammissibile/infondato; in via subordinata, accertare e dichiarare che ogni
eventuale pronuncia di condanna - anche solo parziale - debba essere posta in capo
esclusivamente alla stessa Regione Calabria, da ritenersi comunque tenuta a manlevare
l' , odierno concludente, da ogni e qualsiasi eventuale pronuncia in danno. Con CP_1
vittoria di spese e competenze di giudizio…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno agito in giudizio assumendo di essere stati dipendenti della Parte_7
che era stato predisposto un piano aziendale che prevedeva il ricorso alla Cassa
[...]
Integrazione Guadagni in deroga per salvaguardare i livelli occupazionali;
che, con accordo del 6.6.2012, la Regione Calabria aveva previsto la seconda proroga della CIG in deroga;
CP_ che il verbale di accordo prevedeva l'erogazione da parte dell' del trattamento, previa sottoscrizione da parte del lavoratore di dichiarazione di disponibilità; che, con decreto n.
CP_ 14025 del 5.10.2012, la Regione Calabria aveva autorizzato l' a procedere all'erogazione dell'indennità, provvedendo al pagamento diretto;
che, con successivo decreto n. 14058 del 12.10.2012, la Regione Calabria aveva aggiornato i costi dell'intervenuto, confermando nel resto il decreto;
che, a seguito di richiesta pervenuta dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Calabria rappresentava che per la era necessario un ulteriore periodo di verifiche e controlli prima della Pt_7 Parte_8
CP_ notifica all' dei decreti di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga con accantonamento delle somme necessarie;
che, nonostante il superamento delle criticità
2 rilevate, i ricorrenti avevano ricevuto le somme spettanti limitatamente al periodo maggio/settembre 2012; che avevano chiesto il pagamento di quanto spettante alla Regione
CP_ Calabria ed all' che la Regione Calabria aveva comunicato che la richiesta andava
CP_ CP_ proposta all' che doveva provvedere all'erogazione delle somma dovute;
che l'
aveva comunicato di inoltrare la richiesta al Ministero del Lavoro;
che, ancora in via successiva, la Regione Calabria aveva comunicato di restare in attesa del necessario riscontro ministeriale al fine di erogare le somme per CIG in deroga;
che i ricorrenti non avevano ricevuto quanto spettante, nonostante ulteriori e successive diffide e messe in mora;
che, per il titolo oggetto di giudizio, spettava la somma di €. 6.780,33 in favore di , di Parte_1
€. 6.744,07 in favore di di €. 4.619,86 in favore di di Parte_2 Parte_3
€. 4.679,59 in favore di , di €. 4.919,26 in favore di , di €. Parte_4 Parte_5
4.760,11 in favore di . Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha Parte_6
formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che non vi era la giurisdizione del Giudice Ordinario, trattandosi di controversia devoluta al Giudice Amministrativo sul rilievo per cui si configurava una posizione di interesse legittimo alla correttezza della procedura e non un diritto soggettivo;
che l'erogazione della prestazione avveniva nell'ambito delle risorse esistenti;
che i decreti
CP_ indicati dalla parte ricorrente non erano stati notificati all' che l' era indicato CP_1
come ente pagatore e che, in particolare, ricevuti i decreti di concessione dell'ammortizzatore in deroga, provvedeva al pagamento della prestazione nell'ambito delle risorse disponibili;
che la domanda era improponibile ed improcedibile per carenza della fase amministrativa;
che si era verificata la decadenza per il decorso del termine annuale;
che la domanda era infondata anche nel merito, attesa la mancata comunicazione dei decreti
CP_ autorizzativi e la conseguenziale impossibilità dell' di procedere al pagamento;
che le
CP_ somme indicate era errate;
che l' era privo di legittimazione passiva, spettante invece
3 alla Regione Calabria. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 23.6.2025 è stata rigettata l'istanza di chiamata in causa della Regione
Calabria.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 23.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ Le eccezioni di inammissibilità, improcedibilità e decadenza formulate dall' non sono fondate, non essendo contestato che vi è stata erogazione parziale della prestazione e che vi
è stato l'iter amministrativo indicato dai ricorrenti, con le diverse richieste amministrative restate senza esito.
CP_ La difesa dell' è incentrata interamente, di fatto, sulla mancata comunicazione dei decreti nn. 14025 e 14058 della Regione Calabria.
Anche le questioni di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva, infatti, debbono ritenersi conseguenti all'argomentazione relativa alla mancata comunicazione, atteso che l'esistenza dei decreti configura il diritto soggettivo dei ricorrenti (cfr. Cass. SS. UU.
8376/2006) e che, una volta, emanati i decreti, si configura la legittimazione passiva del solo
, quale ente pagatore. CP_1
CP_ Ciò posto, l'eccezione dell' sulla mancata comunicazione dei decreti deve dirsi superata dalla produzione in giudizio operata dalla parte ricorrente che, in disparte ulteriori
CP_ considerazioni, ha determinato la conoscenza dell'
Con ordinanza del 18.12.2024, in merito, è stato disposto rinvio al fine di assumere chiarimenti sulla questione indicata.
4 CP_ L' alla successiva udienza del 14.2.2025, ha chiesto rinvio per determinazioni senza dare ulteriore seguito alla sua istanza (non risultano depositate note scritte in sostituzione
CP_ dell'udienza del 23.5.2025), in modo tale che deve affermarsi che l' non ha contestato compiutamente la circostanza relativa alla concessione del beneficio da parte della Regione
Calabria ed al conseguente diritto alla prestazione dei ricorrenti.
La domanda deve accogliersi nei termini in cui è formulata, evidenziandosi che le contestazioni dell' sul quantum sono generiche e non tali da superare la CP_1
quantificazione operata dalla parte ricorrente, dovendosi dunque affermare il diritto dei ricorrenti all'erogazione della prestazione oggetto di giudizio, con conseguente condanna
CP_ dell' a corrispondere le somme di €. 6,780,33 in favore di , di €. 6.744,07 Parte_1
in favore di di €. 4.619,86 in favore di di €. 4.679,59 Parte_2 Parte_3
in favore di , di €. 4.919,26 in favore di , di €. 4.760,11 in Parte_4 Parte_5
favore di , oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria con Parte_6
decorrenza dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire la CIG in deroga per le mensilità chieste;
CP_ condanna l' a corrispondere la somma di €. 6.780,33 in favore di;
di €. Parte_1
6.744,07 in favore di di €. 4.619,86 in favore di di €. Parte_2 Parte_3
4.679,59 in favore di;
di €. 4.919,26 in favore di;
di €. 4.760,11 Parte_4 Parte_5
5 in favore di , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con Parte_6
decorrenza dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del procedimento,
che si liquidano in €. 43,00 per esborsi ed €. 4.650,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 13.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 137/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , elettivamente domiciliati
[...] Parte_5 Parte_6
in Cosenza, Via Galluppi n. 60, presso lo studio dell'Avv. Teresa M. Faillace che li rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e Carmela Filice - resistente
Oggetto: Cassa Integrazione Guadagni in deroga.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto al
pagamento, relativamente ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2012 dei
ratei CIG relativi all'autorizzazione resa dalla Regione Calabria con decreti 14025 e 14508
del 2012, e per l'effetto: - condannare l' al pagamento delle somme dovute e non CP_1
erogate per i suddetti mesi, come infra quantificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria
1 dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento dei singoli ratei e sino al
saldo, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa
e sarà ritenuta di giustizia, eventualmente da determinarsi con l'ausilio di CTU contabile;
-
condannare l' al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del CP_1
sottoscritto procuratore anticipatario…”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare il proposto ricorso in quanto
improcedibile/inammissibile/infondato; in via subordinata, accertare e dichiarare che ogni
eventuale pronuncia di condanna - anche solo parziale - debba essere posta in capo
esclusivamente alla stessa Regione Calabria, da ritenersi comunque tenuta a manlevare
l' , odierno concludente, da ogni e qualsiasi eventuale pronuncia in danno. Con CP_1
vittoria di spese e competenze di giudizio…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno agito in giudizio assumendo di essere stati dipendenti della Parte_7
che era stato predisposto un piano aziendale che prevedeva il ricorso alla Cassa
[...]
Integrazione Guadagni in deroga per salvaguardare i livelli occupazionali;
che, con accordo del 6.6.2012, la Regione Calabria aveva previsto la seconda proroga della CIG in deroga;
CP_ che il verbale di accordo prevedeva l'erogazione da parte dell' del trattamento, previa sottoscrizione da parte del lavoratore di dichiarazione di disponibilità; che, con decreto n.
CP_ 14025 del 5.10.2012, la Regione Calabria aveva autorizzato l' a procedere all'erogazione dell'indennità, provvedendo al pagamento diretto;
che, con successivo decreto n. 14058 del 12.10.2012, la Regione Calabria aveva aggiornato i costi dell'intervenuto, confermando nel resto il decreto;
che, a seguito di richiesta pervenuta dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Calabria rappresentava che per la era necessario un ulteriore periodo di verifiche e controlli prima della Pt_7 Parte_8
CP_ notifica all' dei decreti di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga con accantonamento delle somme necessarie;
che, nonostante il superamento delle criticità
2 rilevate, i ricorrenti avevano ricevuto le somme spettanti limitatamente al periodo maggio/settembre 2012; che avevano chiesto il pagamento di quanto spettante alla Regione
CP_ Calabria ed all' che la Regione Calabria aveva comunicato che la richiesta andava
CP_ CP_ proposta all' che doveva provvedere all'erogazione delle somma dovute;
che l'
aveva comunicato di inoltrare la richiesta al Ministero del Lavoro;
che, ancora in via successiva, la Regione Calabria aveva comunicato di restare in attesa del necessario riscontro ministeriale al fine di erogare le somme per CIG in deroga;
che i ricorrenti non avevano ricevuto quanto spettante, nonostante ulteriori e successive diffide e messe in mora;
che, per il titolo oggetto di giudizio, spettava la somma di €. 6.780,33 in favore di , di Parte_1
€. 6.744,07 in favore di di €. 4.619,86 in favore di di Parte_2 Parte_3
€. 4.679,59 in favore di , di €. 4.919,26 in favore di , di €. Parte_4 Parte_5
4.760,11 in favore di . Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha Parte_6
formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che non vi era la giurisdizione del Giudice Ordinario, trattandosi di controversia devoluta al Giudice Amministrativo sul rilievo per cui si configurava una posizione di interesse legittimo alla correttezza della procedura e non un diritto soggettivo;
che l'erogazione della prestazione avveniva nell'ambito delle risorse esistenti;
che i decreti
CP_ indicati dalla parte ricorrente non erano stati notificati all' che l' era indicato CP_1
come ente pagatore e che, in particolare, ricevuti i decreti di concessione dell'ammortizzatore in deroga, provvedeva al pagamento della prestazione nell'ambito delle risorse disponibili;
che la domanda era improponibile ed improcedibile per carenza della fase amministrativa;
che si era verificata la decadenza per il decorso del termine annuale;
che la domanda era infondata anche nel merito, attesa la mancata comunicazione dei decreti
CP_ autorizzativi e la conseguenziale impossibilità dell' di procedere al pagamento;
che le
CP_ somme indicate era errate;
che l' era privo di legittimazione passiva, spettante invece
3 alla Regione Calabria. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 23.6.2025 è stata rigettata l'istanza di chiamata in causa della Regione
Calabria.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 23.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ Le eccezioni di inammissibilità, improcedibilità e decadenza formulate dall' non sono fondate, non essendo contestato che vi è stata erogazione parziale della prestazione e che vi
è stato l'iter amministrativo indicato dai ricorrenti, con le diverse richieste amministrative restate senza esito.
CP_ La difesa dell' è incentrata interamente, di fatto, sulla mancata comunicazione dei decreti nn. 14025 e 14058 della Regione Calabria.
Anche le questioni di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva, infatti, debbono ritenersi conseguenti all'argomentazione relativa alla mancata comunicazione, atteso che l'esistenza dei decreti configura il diritto soggettivo dei ricorrenti (cfr. Cass. SS. UU.
8376/2006) e che, una volta, emanati i decreti, si configura la legittimazione passiva del solo
, quale ente pagatore. CP_1
CP_ Ciò posto, l'eccezione dell' sulla mancata comunicazione dei decreti deve dirsi superata dalla produzione in giudizio operata dalla parte ricorrente che, in disparte ulteriori
CP_ considerazioni, ha determinato la conoscenza dell'
Con ordinanza del 18.12.2024, in merito, è stato disposto rinvio al fine di assumere chiarimenti sulla questione indicata.
4 CP_ L' alla successiva udienza del 14.2.2025, ha chiesto rinvio per determinazioni senza dare ulteriore seguito alla sua istanza (non risultano depositate note scritte in sostituzione
CP_ dell'udienza del 23.5.2025), in modo tale che deve affermarsi che l' non ha contestato compiutamente la circostanza relativa alla concessione del beneficio da parte della Regione
Calabria ed al conseguente diritto alla prestazione dei ricorrenti.
La domanda deve accogliersi nei termini in cui è formulata, evidenziandosi che le contestazioni dell' sul quantum sono generiche e non tali da superare la CP_1
quantificazione operata dalla parte ricorrente, dovendosi dunque affermare il diritto dei ricorrenti all'erogazione della prestazione oggetto di giudizio, con conseguente condanna
CP_ dell' a corrispondere le somme di €. 6,780,33 in favore di , di €. 6.744,07 Parte_1
in favore di di €. 4.619,86 in favore di di €. 4.679,59 Parte_2 Parte_3
in favore di , di €. 4.919,26 in favore di , di €. 4.760,11 in Parte_4 Parte_5
favore di , oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria con Parte_6
decorrenza dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire la CIG in deroga per le mensilità chieste;
CP_ condanna l' a corrispondere la somma di €. 6.780,33 in favore di;
di €. Parte_1
6.744,07 in favore di di €. 4.619,86 in favore di di €. Parte_2 Parte_3
4.679,59 in favore di;
di €. 4.919,26 in favore di;
di €. 4.760,11 Parte_4 Parte_5
5 in favore di , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con Parte_6
decorrenza dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del procedimento,
che si liquidano in €. 43,00 per esborsi ed €. 4.650,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 13.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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