Art. 2.
La regione Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto mediante conferimento il cui ammontare complessivo non potra' superare l'apporto del tesoro dello Stato al medesimo fondo di dotazione.
Le somme occorrenti a tal fine saranno stanziate nel bilancio della Regione.
La regione Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto mediante conferimento il cui ammontare complessivo non potra' superare l'apporto del tesoro dello Stato al medesimo fondo di dotazione.
Le somme occorrenti a tal fine saranno stanziate nel bilancio della Regione.