Articolo 2 della Legge 23 gennaio 1970, n. 8
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 febbraio 1970
Art. 2.
La regione Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto mediante conferimento il cui ammontare complessivo non potra' superare l'apporto del tesoro dello Stato al medesimo fondo di dotazione.
Le somme occorrenti a tal fine saranno stanziate nel bilancio della Regione.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1970