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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/12/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1542/2020 R.G., avente ad oggetto: appalto - altre ipotesi ex art. 1655 e
SS. C.C.;
TRA
(P.I. P.IVA_1 in persona del suo Parte_1
con sede in Paola, via Bucolica n.3, rappresentata e difesa amministratore Parte_2
dall'avv. Nicola Gaetano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Paola (CS),
Corso Roma n.3, giusta procura alle liti posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
P.IVA_2 in persona del suo amministratore P.T. (C.F. n. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Efrem Greco ed elettivamente domiciliato sig. Controparte_2
presso lo studio del medesimo, sito in Paola (Cs), al Viale della Libertà n. 49, in virtù di delibera dell'Assemblea dei condomini del 20/08/2021 e giusta procura alle liti, posta a margine e su foglio separato della comparsa di risposta con domanda riconvenzionale;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.7.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 23.12.2020, 1 Parte_3
[...] in p.l.r.p.t., conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Paola, il inControparte_1 و
persona dell'Amministratore p.t., CP_2 deducendo che: in data 15.02.2016 l'impresa
Controparte_1 il CP_1attrice stipulava un contratto per lavori di ristrutturazione con il convenuto, previa determinazione dell'assemblea straordinaria dei condomini ed all'esito di gara d'appalto, aveva commissionato alla precitata impresa alcuni lavori di ristrutturazione al fabbricato sulle parti comuni, ed in particolare: "spicconatura e rifacimento dell'intonaco di tutta la superficie delle facciate del fabbricato e successiva pitturazione;
manutenzione dei corpi aggettanti (balconi e cornicioni) consistenti nella spicconatura, pulizia, trattamento di risanamento dei ferri di armatura, rifacimento intonaco, sottofondo, pavimentazione, nonché posa in opera di scossaline, tinteggiatura;
smantellamento e ricostruzione della pavimentazione in copertura previa posa della guaina impermeabilizzante e rifacimento del massetto in calcestruzzo"; dopo l'inizio delle lavorazioni, nonostante l'approvazione del relativo SAL da parte del Direttore dei Lavori nominato dal quest'ultimo si rendeva moroso per come risulta dalla comunicazione inviata a mezzo CP_1
Controparte_1 già a partire dall'anno 2016, per recuperare la somma complessiva di pec al و
€ 25.184,73, poi mai saldata;
tale richiesta rimaneva inevasa ed il CP_1 adduceva una serie di motivazioni pretestuose a sostegno del suo inadempimento, senza però alcuna prova concreta e motivazione del rifiuto al pagamento;
parte attrice, ai sensi dell'art. 11 del contratto e dell'art. 1460 cod. civ., provvedeva, alla sospensione dei lavori;
dopo circa due anni dalla richiesta di pagamento e dalla sospensione dei lavori, mai contestata dal CP_1 perveniva comunicazione dal nuovo
Amministratore che in particolare, per come pure risulta dalla comunicazione datata 5.02.2018, stante la morosità del CP_1 chiedeva di mantenere il cantiere e la messa in sicurezza dell'impalcatura sino alla fine del mese di febbraio del 2018, data in cui l'Assemblea avrebbe deciso se continuare i lavori con la preventiva riformulazione dei relativi bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal precedente Amministratore e mai portati all'attenzione dell'Assemblea per l'approvazione; nonostante il susseguirsi di riunioni e verbali condominiali, nessun pagamento veniva effettuato;
parte attrice, in attesa delle decisioni dell'Assemblea dei Condomini, manteneva l'impalcatura sino 14.01.2019, dove si invitava l' Parte_1 alla dismissione dell'impalcatura ed al rilascio della zona di cantiere, come poi effettivamente avvenne il 21.01.2019; parte attrice invitava nuovamente il CP_1 al pagamento delle somme dovute, ma anche tali richieste rimanevano senza esito;
in data 18.04.2019 il Controparte_1 conveniva in giudizio l' [...]
Parte_1 con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.; il CTU nominato, all'esito delle indagini peritali, confermava il buon diritto della ditta esecutrice dei lavori e quindi, la legittimità della sospensione dei lavori e le obbligazioni del CP_1 convenuto al pagamento delle somme richieste sin dall'anno 2016 e cioè euro 25.184,73 oltre accessori, riconoscendo una piccola responsabilità dell'impresa esecutrice per mancato posizionamento esatto di una grondaia, per un importo di euro 2.305,36; nonostante la relazione peritale confermasse la pretestuosità del ricorso avverso, il CP_1 non intendeva procedere ad alcun pagamento;
l'Amministratore del Condominio, oltre a richiedere all'Impresa resistente di mantenere il cantiere ed i ponteggi con una rideterminazione del prezzo richiesto, comunicava a quest'ultima che all'esito dell'approvazione del bilancio condominiale avrebbe indicato i condomini morosi per il legittimo recupero di quanto ancora dovuto alla stessa, fermo restando che in capo a due condomini si erano già perpetrate delle azioni volte al recupero del dovuto, come ad esempio il sig. Per_1
[...] ; come correttamente ha evidenziato la CTU è inutile invocare il mancato completamento di un'intera facciata del fabbricato se tali lavori non sono stati iniziati per effetto della sospensione degli stessi avvenuta in epoca anteriore, come ha confermato la CTU;
è incontestato che i lavori di una facciata condominiale non sono stati mai iniziati, né tantomeno contabilizzati nei SAL e quindi pagati all'impresa resistente;
allo stesso modo, nessuna interferenza ha la circostanza che un lato del lastrico solare non è stato oggetto di ristrutturazione, perché anche questo fatto è incontestato, così come è pacifico che tale lavorazione non è stata oggetto di contabilizzazione nei SAL e quindi non
è stata pagata, come ha confermato la CTU;
non è mai esistita alcuna contestazione tra le parti sui lavori eseguiti e sul relativo corrispettivo, per cui appare veramente pretestuoso l'inadempimento avverso poiché non esiste contestazione sul quantum dovuto alla ditta, né tantomeno sulle parti di lavorazioni non eseguite (e mai pretese e pagate a parte attrice); esiste un atto ricognitivo di debito datato 10.07.2020, sottoscritto dalla titolare della Ditta attrice, Dott.ssa unitamente Parte_2
all'amministratore di Condominio Dott. Francesco Sarpa, dove, verificata la contabilità dei lavori al
Condominio, emerge un credito all'impresa Pt_1 di euro 19.628,73 I.V.A. inclusa;
alla somma di cui sopra va aggiunto l'importo dovuto per l'impalcatura montata per la messa in sicurezza del cantiere, così come pure richiesto dall'Amministratore del Condominio, pari ad euro 500,00 mensili che per 37 mesi (1.01.2016 -29.01.2019) che comporta un diritto dell'impresa al pagamento dell'ulteriore somma di euro 18.500,00.
L'impresa attrice, pertanto, domandava condannarsi il in p.l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento della somma di euro 25.184,73 o quella maggiore o minore somma che riterrà dovuta, oltre interessi ex D L.vo n. 231/02, oltre il costo dell'impalcatura installata per il periodo di cui in narrativa pari ad euro 18.500,00 o quella maggiore o minore somma che riterrà dovuta, oltre interessi ex D.L.vo n. 231/02, sino al soddisfo, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta e domanda riconvenzionale, tempestivamente depositata in data
29.11.2021, si costituiva in giudizio il Controparte_1 in persona dell'amministratore p.t., il quale chiedeva rigettarsi integralmente la domanda attrice, poiché infondata, nel fatto e nel diritto;
accertarsi e dichiararsi che l'Impresa attrice era inadempiente al contratto di appalto, in ragione di quanto premesso, degli accertamenti condotti e per gli altri e diversi motivi emergenti in corso di causa;
condannare la medesima Impresa edile, per l'effetto ed in ragione della spiegata domanda riconvenzionale, al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento predetto e segnatamente: al danno derivante dal mancato completamento delle opere appaltate, con individuazione di tutti i costi necessari alla realizzazione delle opere non ancora eseguite;
al danno derivante dalle operazioni di ripristino degli ambienti danneggiati dai fenomeni infiltrativi;
di quelli registrati all'interno degli appartamenti posti all'ultimo piano del fabbricato;
a quello derivante dal pagamento della penale contrattualmente concordata;
danni tutti che, in parte, erano già stati determinati dal CTU e che, per atra parte, avrebbero dovuto essere determinati in corso di causa;
condannare, infine, l'impresa attrice al pagamento delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, assunta la prova orale, con note scritte, in sostituzione dell'udienza dell'8.07.2025, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice, in data 16.07.25, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ebbene, la domanda attorea si appalesa parzialmente fondata e, indi, meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.
E' pacifico ed incontestato che le parti in causa, in data 15.02.2016, abbiano stipulato un "contratto d'appalto per fornitura e messa in opera" con cui il CP_1 convenuto, approvato il computo metrico dei lavori da eseguire con verbale di assemblea straordinaria del 18.3.2014, previa assemblea condominiale ordinaria del 4.7.2014 volta alla valutazione dei preventivi di spesa, ha conferito incarico all'impresa attrice affidando in appalto alla medesima i lavori di ristrutturazione del CP_3 per come concordato e deciso nell'assemblea sopracitata di approvazione del computo metrico, oltre che di approvazione del preventivo proposto (cfr. comparsa di risposta con domanda riconvenzionale pag. 2). Il costo dei lavori appaltati a misura, complessivamente era di euro 126.396,16, IVA inclusa, come da prospetto di bilancio del 5.3.2015, ivi citato. In detto contratto, poi, le parti hanno ulteriormente precisato che il prezzo di euro 10.926,00, oltre IVA, compreso nell'importo suindicato, relativo ai lavori di rifacimento dei balconi, pur riguardando lavori privati, sarebbe stato corrisposto all'amministrazione come da riparto, precisando che i lavori non sarebbero stati eseguiti se la somma non fosse versata. All'art. 9 di detto contratto, le parti contraenti, inoltre, hanno concordato che i lavori di cui al contratto erano quelli analiticamente riportati nel preventivo approvato dall'assemblea condominiale, precisamente nelle assemblee del 18.3.2014 4.07.2014, allegato al contratto, soggetti a modifica in seguito al controllo della
-
nominata commissione sia per quanto concerneva il risanamento del ferro ammalorato, sia dell'intonaco e sia nella eventualità di scelta di materiali differenti da quelli proposti dall'impresa nominata. Con riguardo, poi, al prezzo dei lavori, pari ad euro 126.396,16 iva compresa, per come previsto all'art. 3 del medesimo negozio, le parti hanno pattuito, all'art. 10 del contratto, che sarebbe stato liquidato dal committente, previa verifica della regolare certificazione scritta da parte del D.L. secondo le seguenti modalità: - n. 1 rata di euro 26.396,16 compreso iva, al momento del definitivo montaggio dell'impalcatura ed installazione del cantiere edile;
- n. 6 di euro 16.000,00, compreso iva, rate successive versate a stato di avanzamento lavori;
- il saldo finale compreso iva, pari ad euro 10.000,00 da versare entro 15 giorni dalla stesura del verbale di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori da parte della D.L. previa presentazione della certificazione di avvenuto conferimento in discarica del materiale di risulta, prevedendo ulteriormente che, nell'ipotesi in cui dopo i citati 15 giorni di redazione e approvazione del verbale di ultimazione dei lavori di ristrutturazione e di regolare esecuzione, l'impresa non avesse ricevuto il saldo delle somme ad essa dovute, questa sarebbe stata legittimata ad intraprendere l'azione di recupero coattivo dei crediti vantati.
Anche l'avvenuto pagamento di parte del compenso pattuito non risulta contestato dalle parti, come
è parimenti pacifico che l'appalto non abbia trovato integrale esecuzione, essendo stati i lavori sospesi dall'impresa esecutrice.
A fronte della pretesa di parte attrice di vedersi corrispondere il saldo del corrispettivo dovuto per le opere poste in essere, il condominio ha resistito lamentando che le opere in questione erano state portate a termine solo parzialmente dall'impresa la quale illegittimamente aveva sospeso i lavori, abbandonando il cantiere senza completarle. Ha dedotto, inoltre, il CP_1 convenuto, che anche le lavorazioni poste in essere risultavano non eseguite a regola d'arte, presentando vizi e difetti, Il convenuto si duole poi del fatto che l'impresa ricorrente attrice abbia erroneamente contabilizzato gli importi già ricevuti, oggetto dei SAL emessi, come rilevato nella relazione tecnica di parte.
Come già osservato, non vi è dubbio che il contratto di appalto abbia avuto solo parziale esecuzione, circostanza, questa, di cui ciascuno dei costituiti attribuisce alla controparte la responsabilità.
Pertanto, deve darsi atto dell'inoperatività nel caso di specie della normativa speciale prevista in tema di appalto dagli artt. 1667 e ss c.c., stante il mancato completamento delle opere commissionate (circostanza pacifica ed incontestata, oltre che accertata dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di ATP, promosso dal Condominio e iscritto al n. 623/2019 r.g.).
Sul punto, la Suprema Corte ha sostenuto, infatti, che "Le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto (art. 1667, 1668 e 1669 c.c.) integrano, ma non escludono,
l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore di cui agli art. 1453 e 1455 c.c. sorge quando egli non esegue interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli art. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica;
pertanto, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera" (cfr., in tal senso, ex plurimis, cfr. Cass. civ. sez.
II del 9.08.1996 n. 7364; nonché, in senso conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. III del 13.04.2018 n.
9198, Cass. civ. sez. II del 27.03.2015 n. 6284, Cass. civ. sez. II del 22.03.2007 n. 6931 e Cass. civ.
sez. III del 6.04.2006 n. 8103).
Orbene, nel caso di specie, l'aspetto che maggiormente rileva in ordine alla vexata quaestio è la legittimità o meno della sospensione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice;
sospensione affatto contestata dalla medesima parte interessata, oltre che essere accertata dal CTU in sede di
ATP.
La giurisprudenza di merito, sul punto ha sostenuto che "In tema di appalto privato, il mancato pagamento degli importi dovuti alle scadenze pattuite da parte del committente giustifica la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore, in applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum di cui all'art. 1460 c.c." (cfr. Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 677/2024 del
22.04.2024).
La precitata disposizione codicistica letteralmente dispone: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria...".
A parere della Suprema Corte "Nel caso in cui venga opposta, nei contratti con prestazioni corrispettive, l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", occorre verificare, secondo il principio di buona fede e correttezza sancito dall'art. 1375 cod. civ., in senso oggettivo, se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte" (cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2720 del
4 febbraio 2009).
Orbene, con riferimento alla fattispecie per cui è causa, l'impresa edile cui sono stati commissionati i lavori di ristrutturazione del fabbricato imputabile al a fronte del mancato Controparte_1
pagamento di quanto ad essa dovuto in relazione ai vari stati di avanzamento dei lavori, in virtù dei principi generali di cui al citato art. 1460 c.c., ma in particolare in forza di quanto pattiziamente concordato dalle parti nello stipulato contratto di appalto (che la parte convenuta non contesta), ha omesso di proseguire nell'esecuzione dei lavori commissionati.
Le cadenze temporali di corresponsione di quanto dovuto, per come sopra citato, sono state dalle parti fissate e, ergo, regolamentate all'art. 10 di detto contratto;
sicchè, per come contrattualmente previsto all'art. 11, ult. cpv., è stato previsto che "La ditta appaltatrice potrà sospendere i lavori qualora il committente non abbia effettuato il versamento sul proprio conto entro il termine di 15 Part giorni dalla presentazione del certificato del da parte del D.L. approvato dall'assemblea dei condomini" (cfr. contratto di appalto allegato da parte attrice e all. 3 parte convenuta).
Giova all'uopo ricordare che, "difatti, il direttore dei lavori non va confuso con il direttore del cantiere, che è un fiduciario dell'appaltatore, a differenza del primo che è, invece, un mandatario del committente per il controllo della esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte, la corrispondenza dei materiali impiegati, nonché per la verifica della conformità al progetto delle opere realizzate, attività da attuarsi attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa. Il titolare o amministratore dell'impresa appaltatrice è, quindi, incompatibile a svolgere l'incarico di direttore dei lavori, atteso che quest'ultimo è un rappresentante del committente preposto a sorvegliare l'esatta esecuzione delle opere" (cfr. fra le altre Corte appello, sent. 20/01/2016, 20).
Nel contratto de quo le parti hanno, invero, espressamente convenuto, all'art. 17, che veniva nominato, per espresso deliberato del 18.03/04.07-2014 /22.02.2015 (per ratifica della precedente delibera a maggioranza dei condomini), Progettista (redattore SCIA), Direttore dei Lavori e
Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Controparte_4 il cui nominativo è "
chiaramente evincibile dai documenti agli atti di causa e, all'uopo, opportunamente attenzionati dal consulente d'ufficio in sede di ATP (il consulente, infatti, passa in rassegna e dà atto della documentazione inerente i lavori di ristrutturazione, all'uopo, allegandoli alla consulenza tecnica).
Stando così le cose, dunque, la sospensione dei lavori operata dall'impresa a fronte del mancato pagamento di parte convenuta, deve considerarsi legittima, posto che "In tema di appalto privato,
l'inadempimento da parte del committente relativo al mancato pagamento degli importi dovuti alle scadenze pattuite, giustifica la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore, dato che nell'appalto trovano applicazione i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, per cui, se il committente non paga il residuo corrispettivo, l'appaltatore può rifiutarsi di consegnargli la restante parte dell'opera, alla stregua del principio inadimplenti non est adimplendum, di cui all'art. 1460 c.c." (cfr. Cassazione civile, sez. II, 11/04/2013, n. 8906;
Tribunale L'Aquila, 03/11/2020, n. 496, Tribunale Trani, 20/03/2018, n.711). “Può, pertanto, ritenersi che, costituendo il pagamento della prestazione la principale obbligazione del rapporto contrattuale, l'inadempimento del convenuto, consistito nel mancato pagamento del corrispettivo alle scadenze pattuite, assuma i requisiti della gravità e della importanza che, tenuto altresì conto del comportamento delle parti e degli obblighi di buona fede sulle stesse gravanti nell'esecuzione del contratto, giustificano la risoluzione dello stesso." (cfr. Tribunale di Brindisi, sentenza n. 677/2024 Del 22-04-2024).
Detta sospensione, dunque, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, di quanto previsto dall'art. 1460 c.c., oltre che dall'art. 11 del contratto di appalto si appalesa legittima, considerato che ai vari stati di avanzamento lavori allegati in atti (cfr. all. 4 CTU), sebbene emessi dal D.L. incaricato dal CP_1 previa verifica nell'esecuzione dei vari lavori, e all'uopo ricevuti dal medesimo CP_1 come da timbro e data ivi apposti, non ha fatto seguito il
,
pagamento di quanto, nel sinallagma contrattuale, era dovuto all'impresa appaltatrice. Proprio in ragione di tanto, con missiva del 21.11.2016, consegnata al condominio committente in pari data, come da timbro apposto, l'impresa edile Pt_1 avanzava richiesta di pagamento delle somme mancanti, rappresentando che, sebbene i SAL contabilizzati dalla D.L. sino a quella data ammontavano ad euro 78.489,73 (compreso iva), le somme, invero, versate dal condominio erano invece pari a euro 65.900,00 (compreso iva). Aggiungeva che, era stato inoltre realizzato, ma non contabilizzato dalla D.L. l'intervento di sostituzione di una colonna montante dell'acqua potabile
(facciata sud) preventiva in euro 7.150,00, compreso iva e che in data 04/08/2016 veniva sollecitato al condominio, per la seconda volta, il pagamento inerente alla messa in sicurezza dei corpi aggettanti, nonché dell'intervento di messa in sicurezza effettuato per mezzo di impalcatura installata nel mese di gennaio 2015 e a quella data ancora in atto, il tutto per una spesa complessiva di euro 5.445,00. In ragione di tanto, invitava il CP_1 ai sensi dell'art. 1219 c.c., a "
provvedere al pagamento della somma complessiva di euro 25.184,73, entro 15 giorni dal ricevimento di detta missiva, avvertendo che in difetto l'impresa appaltatrice avrebbe richiesto all'amministrazione pro tempore la documentazione attestante le quote spettanti ai singoli condomini e non ancora versate, al fine di procedere alla riscossione coatta delle stesse;
ciò inottemperanza a quanto anche previsto all'articolo 18 del contratto di appalto.
La sospensione dei lavori era, dunque, legittima alla luce anche del contratto stipulato e di quanto susseguitosi nella vicenda in esame.
Peraltro, di tale avviso risulta essere anche il CTU all'uopo incaricato nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo intrapreso dallo stesso condominio committente.
Giova, all'uopo, ricordare che “la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito "ed è
-pur se "privo di ogni efficacia di prova priviligiata" in tale giudizio
"pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova e liberamente valutabile", potendone trarre il giudice - appunto - "elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo": "ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del 2015).
Innanzitutto, l'intestato Tribunale dà atto della condivisibilità di detta CTU espletata in sede di
ATP, in quanto congruamente motivata, basata su una compiuta disamina dei luoghi di causa e della documentazione in atti, esaustiva e scevra da vizi e/o errori, logici e metodologici, idonei a comprometterne l'attendibilità. In particolare, il CTU, preso atto che i lavori di ristrutturazione erano stati autorizzati dalla SCIA presentata in data 11.12.2015, rilevava che, nella specie, quelli in essa menzionati consistevano in: spicconatura e rifacimento dell'intonaco di tutta la superficie delle facciate del fabbricato e successiva pitturazione con tonalità tenue e conformi al paesaggio urbano circostante;
manutenzione dei corpi aggettanti (balconi e cornicioni) consistenti nella spicconatura, pulizia, trattamento di risanamento dei ferri di armatura, rifacimento intonaco, sottofondo, pavimentazioni, nonché posa in opera di scossaline, tinteggiatura;
smantellamento e ricostruzione della pavimentazione in copertura previa posa della guaina impermeabilizzante e rifacimento del massetto in calcestruzzo. Eseguito il sopralluogo sui luoghi di causa, il consulente, nel rispondere al primo quesito, ha constato che, con riferimento ai lavori di cui alla SCIA suddetta, alcune lavorazioni erano state completamente eseguite e altre no, avvalendosi, ai fini di un'esatta ricostruzione, delle foto allegate alla SCIA, che rappresentavano lo stato di fatto nel 2015, alle immagini sul portale google street maps (epoca risalente all'agosto del 2016) e alle foto effettuate alla data del sopralluogo (15.11.2019). Appariva, dunque, evidente al CTU che, con riguardo all'intervento di demolizione e rifacimento dell'intonaco, nonché di pitturazione (di cui al punto a) della relazione tecnica allegata alla SCIA), lo stesso si poteva considerare certamente realizzato in tutta la facciata posta ad ovest ed a sud (dalle foto si vede che i cornicioni erano stati risanati, intonacati e pitturati), mentre tale intervento non risultava eseguito sulla facciata ad est;
evidenziando, in particolare, che dalle immagini allegate nella relazione peritale e dal loro confronto era chiaro che i lavori alla data dell'agosto 2016 procedevano regolarmente. Il CTU, proseguendo poi nella verifica dei lavori di cui alla SCIA, rilevava che l'intervento di smantellamento e posa in opera di pavimentazione e dei sottofondi, di disfacimento dell'intonaco ammalorato, nonché del trattamento con antiossidanti dei ferri di armatura, rifacimento dell'intonaco e pitturazione dell'intero corpo aggettante e delle ringhiere (di cui al punto b) della relazione tecnica allegata alla SCIA) lo stesso si poteva considerare certamente realizzato per i balconi sulla facciata posta ad ovest relativamente ai piani primo, secondo, terzo, mentre tale intervento non risultava eseguito sulla facciata ad est e sul piano quarto;
in riferimento, invece, all'intervento di disfacimento dell'intonaco ammalorato nonché del trattamento con antiossidanti dei ferri di armatura, rifacimento dell'intonaco e pitturazione dell'intero corpo aggettante cornicioni, oltre che l'intervento di sostituzione di scossaline e discendenti (di cui al punto c) della relazione tecnica allegata alla SCIA) lo stesso si può considerare certamente realizzato per i cornicioni sulla facciata posta ad ovest e a sud e, con riguardo all'intervento relativo scossaline e discendenti, solo ai piani primo, secondo, terzo (facciata ovest e sud), con esclusione della facciata ad est e del piano quarto ("Nelle immagini si evidenzia che gli interventi di cui al punto c) e d) della relazione siano stati eseguiti coerentemente al contratto ad esclusione dell'unità posta al piano quarto ed indicata dalla freccia, dove non risulta eseguito il ripristino del balcone mediante il rifacimento dell'intonaco, la sostituzione della scossalina e la pitturazione della ringhiera”). In riferimento, poi, all'intervento di smantellamento e ricostruzione della pavimentazione in copertura previa posa della guaina impermeabilizzante e rifacimento del massetto in calcestruzzo (di cui al punto d) della relazione tecnica allegata alla SCIA) risultava eseguito solo per il lato posto ad ovest e, in particolare, il CTU constata che dalle verifiche eseguite in loco, dalla lettura della relazione a firma dell'Ing. Persona_2 la superficie effettivamente interessata da detto intervento risultava و
la porzione posta ad ovest per un complessivo di mq 98. Non risulta eseguito inoltre l'intervento di rifacimento del massetto delle pendenze così come previsto in SCIA, ma non nel contratto, e quello di tintura riflettente.
Il CTU ha concluso, dunque, affermando “che in riferimento al quesito uno, i lavori realizzati riguardano esclusivamente la facciata posta ad ovest e a sud, ad esclusione quindi di quella ad est relativamente agli interventi di spicconatura, rifacimento di intonaco, pitturazione, sostituzione scossaline e pluviali, risanamento di ferro di armatura sia per i cornicioni che per i corpi aggettanti (balconi). Per tali interventi, inoltre, si segnala che gli stessi non sono stati eseguiti al piano quarto così come su specificato, a questo livello non risultano eseguite la sostituzione delle scossaline, il rifacimento dell'intonaco, la pitturazione delle ringhiere e la sostituzione della pavimentazione (Tale condizione è imputabile alla circostanza per cui i Sig.ri Per_1 hanno diffidato l'impresa ad eseguire i lavori sulla loro proprietà). Per i lavori in copertura il rifacimento del sottofondo, massetto per le pendenze, non è stato eseguito così come la pittura riflettente. È stata eseguita sola la posa della guaina limitatamente al lato ovest per circa 98,00 mq, così come risulta dalla verifica effettuata dal CTP Ing. Persona_2 nel 2018. In riferimento sempre al livello di copertura, il sistema di convogliamento delle acque piovane (grondaie e pluviali) è stato realizzato solo limitatamente al lato sud-ovest e comunque presenta alcuni difetti di realizzazione.
Pertanto, si conclude che in copertura i lavori sono stati eseguiti parzialmente".
In risposta, poi, al secondo quesito, il CTU rileva: "In riferimento all'esecuzione a regola d'arte, si chiarisce che, per la sottoscritta in sede di sopralluogo, è stato possibile verificare la posa della sola guaina relativamente alla porzione eseguita e la posa delle grondaie e dei pluviali sulla facciata esposta ad ovest e a sud, in quanto altre lavorazioni eseguite e di preparazione propedeutiche quali la pulizia del fondo e la posa del primer, non risultano alla data del sopralluogo ispezionabili. ... L'impermeabilizzazione del lastrico solare, nel caso specifico è stato eseguito con la posa della guaina costituita da rotoli da applicare a cannello (a caldo) la cui composizione non è resa nota dalla relazione allegata alla scia che ha autorizzato i lavori e né dal computo metrico reperito ed inviato dall'Amministratore Condominiale pro tempore". Con riguardo al quesito n. 2, dunque, il CTU conclude: "che in riferimento alla posa della guaina sulla porzione di tetto eseguita, la stessa può essere considerata posata a regola d'arte in quanto non presenta segni visibili di alterazioni che possono provocare una non tenuta della guaina stessa. Le alterazioni dovute a punzonamento non possono, in assenza di adeguata comprova, essere ascrivibile in questa fase e con certezza all'impresa. In riferimento alla incompiutezza dell'intervento di ripristino della copertura nella sua totalità si conferma che lo stesso non è stato eseguito su tutta il lastrico solare. Dall'analisi effettuata e dalle verifiche sostenute, la lavorazione eseguita consistente nel sistema di convogliamento e smaltimento delle acque risulta deficitario in alcuni punti in copertura. Se da un lato vengono rispettati i parametri relativi al numero di pluviali, alla pendenza della grondaia, relativamente alle facciate interessate, dall'altro lo smaltimento delle acque nei vari livelli del lastrico solare, porzione (A), (B), (C) di cui alla figura 14 non è stato eseguito a regola d'arte. Infatti, in alcuni punti manca totalmente la grondaia e/o le scossaline, in altri, vedi figura 31 è incompleta".
Il CTU, inoltre, nel corso del suo accertamento, al fine di pervenire ad un esatto esame della fattispecie sottoposta al suo vaglio, disquisisce anche in ordine alla procrastinata sospensione del cantiere, chiarendo, innanzitutto, la disciplina applicabile al caso di specie, i poteri demandati al
D.L. ei casi in cui l'impresa sia legittimata alla sospensione. Precisato, infatti, come nel caso in esame trovi applicazione il DPR 380 del 2001 e s.m.i., anziché la legislazione nazionale in tema di appalti pubblici, precisa che "nella regolare esecuzione dei lavori e nella gestione dei cantieri un ruolo importante riveste il DL. Il direttore dei Lavori, infatti, anche in ambito tutelato dal DLGS
81/2008 può applicare la sospensione dei lavori qualora le circostanze e la verifica dei requisiti non sia conforme ai parametri elementari della sicurezza dei cantieri, o può sospendere i lavori per gravi inadempienze della ditta. Il direttore dei lavori è la figura professionale individuata dal committente (pubblico oprivato) che ha il compito principale di assistere e sorvegliare i lavori, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario... non essendo stato redatto nessun verbale di sospensione dei lavori a firma del DL, per stabilire se tale sospensione risulti legittima o meno,
a giudizio dello scrivente, si deve far riferimento esclusivamente al contratto di appalto per la fornitura e messa in opera accettato dalle parti Il contratto infatti sancisce gli accordi ed il
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regolare prosieguo dei lavori. Nel contratto d'appalto fornitura e messa in opera, l'art. 11 prevede che la ditta appaltatrice potrà sospendere i lavori qualora il committente non abbia effettuato il versamento sul proprio conto entro il termine di 15 giorni dalla presentazione del SAL da parte del
D.L. e approvato dall'assemblea dei condomini. Nello stabilire la legittimità della sospensione dei lavori attuata dall'impresa affidataria richiamiamo anche l'art. 10 che definisce lo scadenzario dei pagamenti e gli importi delle rate".
Così opinando, il CTU non ha fatto altro che conformarsi ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, dando prevalenza e rilevanza, comunque, a quanto dalle parti convenuto.
Il CTU afferma, dunque, “Dalla documentazione reperita e fornita, sono stati emessi dall' Pt_1
[...] n.3 SAL (allegato 4) a firma del D.L. SAL n.1 datato 05.07.2016 dell'importo di €
38.516,70; - SAL n.2 datato 03.08.2016 dell'importo di € 18.530,50; - SAL n.3 datato 19.09.2016 dell'importo di € 14.307,10; Dalla comunicazione dell'Amministratore Dott. Controparte_2 inoltrata all'impresa Pt_1 in data 05/02/2018, si evince che il nella Controparte_1
persona del precedente amministratore, aveva ricevuto diffida al pagamento della somma
Secondo quanto complessiva di € 25.184,73 da parte dell'impresa Parte_3
attestato dai SAL considerando la data di emissione, il pagamento non è stato eseguito nei termini prescritti da contratto ovvero 15 giorni. Dopo 60 giorni, infatti il CP_1 veniva diffidato al pagamento. Pertanto si conclude che la sospensione dei lavori è legittima ai sensi del contratto, ed in ogni caso, seppur rivalutato l'ammontare dei SAL, la stessa verifica effettuata in data
08.05.2018 dall'Ing. è avvenuta a due anni dalla diffida, e quindi Persona_2
successivamente. Per cui alla data della sospensione dei lavori, considerando la documentazione contabile attestata dal DL ed il mancato contradditorio nell'immediato, (avvenuto successivamente dopo due anni), la sospensione dei lavori può ritenersi legittima visto e considerato il contratto stipulato tra le parti. Nella regolare condotta di un cantiere, i SAL firmati dal DL sono in contraddittorio con l'impresa esecutrice ed il committente. Tale contraddittorio deve essere eseguito nel momento che i SAL vengono emessi, poiché gli stessi sono elaborati sulla base dei libretti di misura, e/o registri di contabilità tenuti. Nella sua funzione di tutela degli interessi è fondamentale che il direttore dei lavori raccolga non solo gli elementi necessari alle sue osservazioni e valutazioni di quanto richiesto ma indichi anche tutti i fatti e le circostanze che possano sostenere - con adeguate argomentazioni - quanto da lui riportato nella ricostruzione dei fatti stessi" (cfr. pagg. 40 - 41 - 42).
Con riguardo ai SAL, nelle note a piè di pagina, il consulente del Giudice ne dà una esaustiva definizione affermando che "Lo stato di avanzamento lavori è l'atto contabile funzionale al pagamento delle rate di acconto;
riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall'inizio dell'appalto fino al momento di emissione. Come ribadito anche dal nuovo decreto sulla direzione dei lavori - dm 49/2018 -, il direttore dei lavori ha il compito di effettuare controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa".
Dalle risultanze della CTU risulta, dunque, ictu oculi, che i SAL emessi, oltre che essere stati redatti, per come anche sopra disquisito, dal D.L. nominato dal CP_1 presupponevano la previa verifica delle opere eseguite in correlazione con la relativa spesa;
sicchè appare alquanto inverosimile che solo poi in data 8.5.2018, ossia dopo circa due anni dall'emissione del SAL, lo si ripete emessi in contraddittorio con le parti (committente e impresa esecutrice) il Condominio, per il tramite di proprio CTP, si sia avveduto di discrepanze nel computo.
Con riguardo, poi, ai lavori da eseguirsi sulle proprietà private, ossia sui balconi, per come contemplati nel contratto e nel computo metrico, il CTU conclude affermando "...dalla documentazione fornitami, non si riscontra inadempienza contrattuale da parte dell'impresa ad eseguire le lavorazioni sui balconi. È pur vero che le lavorazioni non ultimate, una volta demolita la pavimentazione e rimosso lo strato di guaina impermeabilizzante, diventano condizione di pericolo arrecando pregiudizio all'efficacia dell'intervento. Dal sopralluogo si è potuto riscontrare che la mancata ultimazione dei lavori, ha chiaramente danneggiato l'unità immobiliare posta al piano sottostante. C'è però da precisare che i danni lamentati fanno riferimento alla parte del lastrico solare in cui non sono stati eseguiti gli interventi, ovvero l'impresa per la motivazione di cui in precedenza detto, ha sospeso i lavori e quindi non ha completato e/o ultimato l'incarico affidatole. Bisogna dunque specificare che i danni sono conseguenti alla situazione di fatto e di criticità che hanno spinto i condomini ad intervenire presentando la SCIA e affidando i lavori di cui alla stessa. La situazione di criticità continua a mantenersi a tutt'oggi con un notevole peggioramento, che chiaramente comporta danni non solo alle unità immobiliari ma anche alle parti condominiali." In riferimento, poi, ai danni alle proprietà allocate all'ultimo piano (sig.ra CP_5 intervenuta nel giudizio di ATP, ma non nel presente giudizio, ad esclusione di Per_1 collocato al piano '
inferiore rispetto alla CP_5 e peraltro neppure intervenuto in giudizio), il CTU conclude "si dichiara che i difetti delle opere eseguite e lamentati dalla parte ricorrente, (ed in parte dai Sig.ri
Per_1 e interventrice, tenuto conto delle disposizioni contrattuali e delle regole dell'arte si riferiscono alla mancata posa delle grondaie relativamente alla porzione di lastrico solare eseguita cosi come precedentemente descritto. Non possono essere considerati difetti delle opere, le lavorazioni non realizzate in virtù della sospensione dei lavori". ... La causa degli inconvenienti è duplice, da un lato il mancato intervento di risanamento e la sostituzione della guaina esistente danneggiata sulla porzione di lastrico solare che non è stata oggetto di lavorazione, dall'altro l'acqua piovana, può penetrare anche attraverso l'intonaco o altre parti danneggiate dall'edificio ovvero dalla facciata orientata ad est le cui lavorazioni non sono state eseguite e/o completate. A queste, che ricordiamo non possono essere ascritte come difetti d'opera poiché sono lavorazioni non eseguite conseguenti alla sospensione dei lavori effettuata cosi come da contratto, limitatamente alle lavorazioni eseguite si può ascrivere la responsabilità di lavorazioni non completate quali la mancata posa della grondaia in luogo di quella rimossa e ai difetti d'opera prima esposti ed espressamente indicate nelle foto 30-31 a cui si rimanda per maggiori chiarimenti.
Infatti in corrispondenza a dove non è stata posata la grondaia e/o scossalina, si sono registrati fenomeni di infiltrazioni con rigonfiamento dell'intonaco Gli interventi occorrenti per
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l'eliminazione degli inconvenienti accertati si distinguono in due fasi:
- La prima fase prevede di intervenire in copertura e completare i lavori previsti in progetto;
- La seconda fase prevede l'intervento presso le unità abitative interessate dalle dirette infiltrazioni".
Il CTU, computati in euro 11.526,76 € i costi per il ripristino interno dell'unità abitativa della sig.ra
CP_5 non parte del presente giudizio, afferma “L'incidenza dei difetti d'opera individuati in و
precedenza, si possono riferire essenzialmente ai danni che gli stessi hanno provocato agli ambienti dell'unità immobiliare corrispondenti. Richiamando le figure 30-31 e 32, i danni possono essere quantificati come quota parte dei costi per il risanamento riferite a quelle porzioni, I
difetti d'opera, infatti, ricordiamo che consistono essenzialmente nel non aver completato il sistema CP di raccolta delle acque piovane nella porzione dove la è intervenuta. Ricordiamo però che i danni lamentati sono dovuti in misura maggiore all'intervento non eseguito in copertura, una quota parte all'intervento non eseguito in facciata e una quota parte ai difetti d'opera. " Per cui l'ammontare dei danni dovuti ai difetti d'opera è pari a 2.305,36 €”.
Pertanto, il CTU rileva: "nell'accertare se l'art. 11 potesse o meno essere applicato, la sottoscritta ha proceduto ad analizzare temporalmente gli eventi. Dalla documentazione in mio possesso, l'impresa ha emesso tre SAL (I SAL luglio 2016 dove venivano distinti i lavori condominiali da quelli privati, debitamente timbrato e firmato dal tecnico, II SAL agosto 2016 su cui appare timbro del tecnico, III SAL settembre 2016 firmati e timbrato dal condominio e firmato dal tecnico su cui non c'è il timbro). In data 05.02.2018 l'attuale amministratore, nella comunicazione urgente inviata all'impresa esecutrice, nella prime righe richiama il termine "diffida". Si noti che la comunicazione è del 2018 ben due anni dopo la data della sospensione dei lavori e che nella stessa si evince comunque, e ciò è innegabile, un credito all'impresa dovuto dal condominio tanto che l'amministratore riferisce che la proposta del condominio formulata all'impresa è quella di accettare l'accantonamento del fondo presso l'INPS e di dimezzare la richiesta del saldo. In data
28 maggio 2018, il Tecnico Ing. Persona_2 nominato nel frattempo direttore dei lavori, redige la perizia di stima della consistenza delle opere eseguite, nella quale si rivaluta il credito dell'impresa".
Ricevuta il CTU da parte dell'amministratore una ricostruzione dei bonifici eseguiti dal condominio, in considerazione di ciò, afferma “Da questa sommaria ricostruzione, antecedente la verifica del CTP Ing. Per_2, tra l'ultimo bonifico datato 23.02.2017 e il penultimo datato
18.10.2016 sono passati ben oltre i 15 giorni. Ed inoltre fino alla data dell'ultimo pagamento, che non copre il valore dei SAL presentati, nessuna contestazione da parte del CP_1 è stata fatta, presentata o palesata nei termini di legge, e sebbene non ci sia stata l'approvazione dell'assemblea condominiale i pagamenti sono comunque stati eseguiti. Se l'amministratore pro tempore ha inteso pagare tutti i SAL senza l'approvazione dell'assemblea condominiale, è un vizio procedurale di cui la sottoscritta non può tenerne conto una volta che si sono registrati i pagamenti. Pertanto, l'impresa ai sensi del contratto art. 11 a quella data e in quelle circostanze poteva sospendere i lavori secondo l'art. 11. Tale sospensione ricordiamo è avvenuta sicuramente dopo agosto 2016 ed è stata anche anticipata con la "diffida" del 21.11.2016 (dopo esattamente 38 giorni). Ricordiamo poi che l'importo dei SAL è stato contestato solo in data 05.02.2018.
L'eventuale credito che il CP_1 vanta, è un dato che si è evinto infatti solo a seguito della perizia del CTP nel 2018 e non alla data della sospensione dei lavori che ricordiamo è antecedente e con esattezza risale al 2016".
Il CTU conclude, sulla scorta delle osservazioni ricevute, che "I lavori realizzati previsti dalla SCIA
e dal Contratto di Appalto, riguardano esclusivamente la facciata posta ad ovest e a sud, ad esclusione quindi di quella ad est relativamente agli interventi di spicconatura, rifacimento di intonaco, pitturazione, sostituzione scossaline e pluviali, risanamento di ferro di armatura sia per i cornicioni che per i corpi aggettanti (balconi). Per tali ultimi interventi, inoltre, si segnala che gli stessi non sono stati eseguiti al piano quarto. A questo livello non risultano eseguite la sostituzione delle scossaline, il rifacimento dell'intonaco, la pitturazione delle ringhiere e la sostituzione della pavimentazione. Tale condizione è imputabile alla circostanza per cui i Sig.ri Per_1 hanno diffidato l'impresa ad eseguire i lavori sulla loro proprietà poiché non autorizzati e per cui si è aperto diverso contenzioso. Dalla documentazione fornitami e tenuto in considerazione le precedenti argomentazioni, non si riscontra inadempienza contrattuale da parte dell'impresa ad eseguire le lavorazioni sui balconi. Per i lavori in copertura relativamente all'impermeabilizzazione, il rifacimento del sottofondo, o meglio il massetto per le pendenze, non è stato eseguito così come la pittura riflettente. E' stata eseguita sola la posa della guaina limitatamente al lato ovest per circa 98,00 mq. Non è possibile verificare alla data del sopralluogo se la guaina sia stata posata su quella esistente in tutto o in parte rispetto la superficie contabilizzata. Ciò significherebbe, infatti, smantellare lo strato impermeabilizzate e verificare se la rimozione è stata fatta in tutta e/o in parte la superficie del lastrico solare. Pertanto, in riferimento a questo particolare intervento, si è verificato esclusivamente la posa della guaina. Tale lavorazione a giudizio dello scrivente può considerarsi eseguita a regola d'arte in quanto non presenta segni visibili di alterazioni che possono provocare una non tenuta della guaina stessa. A conferma di ciò nei vani sottostanti non si sono registrate infiltrazioni. Dall'analisi effettuata e dalle verifiche sostenute, la lavorazione eseguita consistente nel sistema di convogliamento e smaltimento delle acque risulta deficitario in alcuni punti in copertura e quindi non eseguito a regola d'arte. Se da un lato vengono rispettati i parametri relativi al numero di pluviali, alla pendenza della grondaia, relativamente alle facciate interessate, dall'altro lo smaltimento delle acque nei vari livelli del lastrico solare, porzione (A), (B), (C) non è stato garantito in alcuni punti manca totalmente la grondaia e/o le scossaline, in altri, è incompleta vedasi foto 27/28/29.
Per cui si conclude che: non risultano eseguite tutte le lavorazioni previste per la facciata ad est così come previste da SCIA e da Computo allegato al contratto di appalto. difetti delle opere
DEVONO riguardare esclusivamente le lavorazioni eseguite anche parzialmente. Tali difetti non possono essere considerati per lavorazioni non eseguite in conseguenza alla sospensione dei lavori applicata dall'impresa ai sensi dell'art 11. Pertanto, i difetti delle opere eseguite si considerano, a parere della scrivente, esclusivamente in riferimento al sistema di convogliamento non eseguito a regola d'arte e/o incompleto per la porzione (B) e (C) e alla mancata posa della guaina sulle stesse porzioni. Approfondire la “leggittimità" o "I'lleggitimità" della sospensione è una condizione a
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parere dello scrivente, necessaria per accertare che gli inconvenienti palesemente riscontrati nell'abitazione della Sig.ra CP_5 e di conseguenza dei Sig.ri Per_1 possano essere o meno ascrivibile ad una esecuzione dei lavori a regola d'arte o ad una inadempienza dell'Impresa esecutrice ed in questo caso verificare la motivazione di tale inadempienza o di contro una conseguenza di una condotta non regolare del condominio in riferimento al contratto d'appalto
Per gli interventi in copertura, e il completamento della lavorazione si rimanda al preventivo già effettuato dalla ditta, rivalutato in base agli aumenti del materiale e del costo della manodopera.
Per il costo degli interventi in copertura si rimanda al preventivo già effettuato dalla ditta, rivalutato in base agli aumenti del materiale e del costo della manodopera. Il costo del ripristino degli ambienti sulle unità immobiliari è quantificabile in 11.526,76 €. Mentre l'ammontare dei danni dovuti ai soli difetti d'opera è pari a 2.305,36 €”.
Ebbene, se da un lato quanto accertato dal CTU non fa altro che suffragare la tesi della legittima sospensione dei lavori da parte dell'impresa edile, stante i mancati pagamenti dei SAL entro i termini stabiliti, dall'altra, non può trascurarsi che alla data del 10.7.2020, le parti, ossia il
Condominio, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_2 e l'impresa edile, redigevano e sottoscrivevano il documento denominato "Contabilità Finale Lavori Controparte_7
[...] "; computo che, tuttavia, non contabilizzava l'ulteriore costo dell'impalcatura. Da tale documento, elencati i vari SAL, per come riscontrabili nella documentazione in atti e i vari bonifici eseguiti dal CP_1 convenuto, per come comunicati dallo stesso amministratore anche al CTU,
la somma che residua a favore dell'impresa edile, riconosciuta, dunque, dal condominio è pari ad euro 19.628,73. A tale somma occorre, tuttavia, sottrarre l'ammontare dei danni dovuti ai difetti dell'opera, accertati dal CTU e computati nella somma di euro 2.305,36. Si precisa, infatti, che la somma di euro 11.526,76, calcolata come costo per il rispristino delle unità immobiliari della sig.ra
CP_5 e Per_1 non possono essere considerati nell'odierna sede, atteso che detti condomini avrebbero dovuto autonomamente far valere le proprie pretese e, indi, chiedere il risarcimento dei danni all'interno delle loro unità immobiliari.
In ragione di tanto, alla luce del compendio probatorio in atti, considerata la CTU e le risultanze documentali allegate, non può che concludersi nell'affermare che l'impresa attrice accredita dal condominio la residua somma di euro 17.323,37 (19.628,73 - 2.305,36).
A suffragare l'esistenza del credito in favore dell'impresa, oltre che la non imputabilità alla medesima di alcun inadempimento di non scarsa rilevanza, concorre la condotta dello stesso
CP_1 tanto con la sottoscrizione del precitato conteggio, tanto con la stessa comunicazione
,
fatta al Comune di sostituzione del D.L. e sospensione dei lavori con riguardo alla SCIA
dell'11.12.2015, datata 6.7.2018, prot. n. 14322.
Per quanto concerne, poi, il costo dell'impalcatura di cui parte attrice chiede il pagamento, computato dall'impresa nella somma di euro 18.500,00, lo stesso trova riscontro probatorio sia nella prova orale, quanto nella documentazione allegata (cfr. n. pec condominio - ditta fnp di novello fabiola, allegata alla memoria n. 2 di parte attrice). In primis, lo stesso amministratore del Controparte_1 sig. Controparte 2 , rende una dichiarazione confessoria sul punto. L'interrogato, infatti, conferma che i ponteggi e l'impalcatura di cantiere, sull'immobile per cui è causa, era stata smontata in data 21.01.2019 e il mantenimento dei ponteggi era stato richiesto sino a tale data dall'Amministratore di Condominio per una questione di sicurezza, non ricordando, tuttavia, se il prezzo concordato fosse di euro 500,00. A sopperire a ciò, concorre, in ogni caso, la corrispondenza pec intercorsa tra la ditta edile, il difensore della stessa e l'amministratore di condomini (cfr. n. 3 pec condominio - ditta fnp di novello fabiola, allegata alla memoria n. 2 di parte attrice). Con tali comunicazioni pec, si notiziava l'amministratore del costo dell'impalcatura, che alla data del 15.10.2018 (data pec), veniva indicato in euro 16.500,00, computato dall'inizio dei lavori, ossia febbraio 2016, per euro 500,00 mensile.
In ogni caso, supporto probatorio sul punto offrono anche le dichiarazioni testimoniali chiare, precise, univoche e concordanti, rese dai testi di parte attrice, sig. e sig. Testimone_1
Testimone_2
Il primo, riferito di essere dipendente della ditta Pt_1, dichiara di aver lavorato presso il cantiere del Controparte_1 a Sant'Agata, a Paola e che era stata montata l'impalcatura sulle facciate che dovevano essere fatte. Afferma che una facciata non era stata fatta perché, a quanto ne sapeva,
c'erano stati problemi di pagamento. Il capo condomino aveva chiesto che il ponteggio sulla facciata non fatta rimanesse per questioni di sicurezza, visto che la facciata, ovvero i cornicioni, erano pericolanti. Dichiara che l'impalcatura era rimasta fino alla fine di gennaio del 2019 e il costo era di circa 500 euro al mese, forse anche qualcosa in più visto che andavano sempre a fare manutenzione, come ad esempio a sistemare la rete perimetrale e a cambiare le batterie dell'illuminazione, oltre che a verificare se era tutto a posto per il vento.
Il teste Tes_2, indifferente, precisa di essere stato nominato CTP dalla ditta e parte attrice nel corso del giudizio di ATP che aveva preceduto il presente giudizio, dichiarando di ricordare, parimenti, che i ponteggi e l'impalcatura di cantiere erano stati smontati il 21.1.2019, precisando di ricordare questa circostanza per via di una corrispondenza tra la ditta Pt_1 ed il Condominio. Dichiara di ricordare che in ragione dell'incarico di cui detto, aveva visionato la predetta corrispondenza e ricordava che il mantenimento dei ponteggi fino al 21.1.2019 era stato richiesto proprio dall'Amministratore di CP_1 In base alla sua personale e professionale esperienza, il teste dichiara di poter riferire che i costi medi di permanenza di un ponteggio delle medesime caratteristiche e dimensioni di quelle montate presso il fabbricato, oltre che per le attività di manutenzione periodica e sorveglianza offerti, era di € 500,00 mensili. Considerato, dunque, che da quanto dichiarato dai testi, l'impalcatura e i ponteggi erano stati installati nel febbraio 2016, data di stipula del contratto di appalto, e rimossi, su richiesta del CP_1 , per come evincibile dalle pec allegate (cfr. n. 3 pec CP_1 - ditta fnp di novello
,
Pt_2, allegata alla memoria n. 2 di parte attrice), in data 21.1.2019, ne consegue che il costo complessivo che il CP_1 è tenuto a corrispondere all'impresa è pari a 17.500, anziché,
18.500,00 per come computato da parte attrice.
Alla luce di quanto argomentato, la domanda attorea deve essere accolta nei limiti e termini sopracitati, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta, non potendosi, parlare nel caso di specie, di inadempimento dell'impresa edile al contratto di appalto, avendo la CTU espletata in sede di ATP rilevato dei difetti d'opera quantizzati, in relazione agli interventi necessari per porvi rimedio, in euro 2.305,36.
Concludendo, l' Parte_3 ha diritto ad ottenere dal condominio la somma di euro 17.323,37, per i lavori eseguiti e non pagati da detto condominio, oltre interessi legali, nonché la somma di euro 17.500,00 a titolo di costo dell'impalcatura.
La rideterminazione delle somme computate dall'attrice e, dunque, il parziale accoglimento della domanda spiegata, alla luce anche dei difetti d'opera riscontrati nei termini indicati, giustifica la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50%..
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1542.2020 r.g., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, condannando il Controparte_1 al pagamento, in favore della della somma di euro Parte_3
,
17.323,37, per i lavori eseguiti e non pagati da detto condominio, oltre interessi legali, nonché la somma di euro 17.500,00, quale costo per l'impalcatura installata da febbraio 2016
al 21.1.2019;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
3) AN parte convenuta al pagamento nei confronti dell'attore delle spese di lite che si liquidano, già compensate nella misura del 50%, in € 3.363,00 per compenso, € 545,00 per spese, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Paola, li 3.12.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1542/2020 R.G., avente ad oggetto: appalto - altre ipotesi ex art. 1655 e
SS. C.C.;
TRA
(P.I. P.IVA_1 in persona del suo Parte_1
con sede in Paola, via Bucolica n.3, rappresentata e difesa amministratore Parte_2
dall'avv. Nicola Gaetano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Paola (CS),
Corso Roma n.3, giusta procura alle liti posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
P.IVA_2 in persona del suo amministratore P.T. (C.F. n. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Efrem Greco ed elettivamente domiciliato sig. Controparte_2
presso lo studio del medesimo, sito in Paola (Cs), al Viale della Libertà n. 49, in virtù di delibera dell'Assemblea dei condomini del 20/08/2021 e giusta procura alle liti, posta a margine e su foglio separato della comparsa di risposta con domanda riconvenzionale;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.7.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 23.12.2020, 1 Parte_3
[...] in p.l.r.p.t., conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Paola, il inControparte_1 و
persona dell'Amministratore p.t., CP_2 deducendo che: in data 15.02.2016 l'impresa
Controparte_1 il CP_1attrice stipulava un contratto per lavori di ristrutturazione con il convenuto, previa determinazione dell'assemblea straordinaria dei condomini ed all'esito di gara d'appalto, aveva commissionato alla precitata impresa alcuni lavori di ristrutturazione al fabbricato sulle parti comuni, ed in particolare: "spicconatura e rifacimento dell'intonaco di tutta la superficie delle facciate del fabbricato e successiva pitturazione;
manutenzione dei corpi aggettanti (balconi e cornicioni) consistenti nella spicconatura, pulizia, trattamento di risanamento dei ferri di armatura, rifacimento intonaco, sottofondo, pavimentazione, nonché posa in opera di scossaline, tinteggiatura;
smantellamento e ricostruzione della pavimentazione in copertura previa posa della guaina impermeabilizzante e rifacimento del massetto in calcestruzzo"; dopo l'inizio delle lavorazioni, nonostante l'approvazione del relativo SAL da parte del Direttore dei Lavori nominato dal quest'ultimo si rendeva moroso per come risulta dalla comunicazione inviata a mezzo CP_1
Controparte_1 già a partire dall'anno 2016, per recuperare la somma complessiva di pec al و
€ 25.184,73, poi mai saldata;
tale richiesta rimaneva inevasa ed il CP_1 adduceva una serie di motivazioni pretestuose a sostegno del suo inadempimento, senza però alcuna prova concreta e motivazione del rifiuto al pagamento;
parte attrice, ai sensi dell'art. 11 del contratto e dell'art. 1460 cod. civ., provvedeva, alla sospensione dei lavori;
dopo circa due anni dalla richiesta di pagamento e dalla sospensione dei lavori, mai contestata dal CP_1 perveniva comunicazione dal nuovo
Amministratore che in particolare, per come pure risulta dalla comunicazione datata 5.02.2018, stante la morosità del CP_1 chiedeva di mantenere il cantiere e la messa in sicurezza dell'impalcatura sino alla fine del mese di febbraio del 2018, data in cui l'Assemblea avrebbe deciso se continuare i lavori con la preventiva riformulazione dei relativi bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal precedente Amministratore e mai portati all'attenzione dell'Assemblea per l'approvazione; nonostante il susseguirsi di riunioni e verbali condominiali, nessun pagamento veniva effettuato;
parte attrice, in attesa delle decisioni dell'Assemblea dei Condomini, manteneva l'impalcatura sino 14.01.2019, dove si invitava l' Parte_1 alla dismissione dell'impalcatura ed al rilascio della zona di cantiere, come poi effettivamente avvenne il 21.01.2019; parte attrice invitava nuovamente il CP_1 al pagamento delle somme dovute, ma anche tali richieste rimanevano senza esito;
in data 18.04.2019 il Controparte_1 conveniva in giudizio l' [...]
Parte_1 con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.; il CTU nominato, all'esito delle indagini peritali, confermava il buon diritto della ditta esecutrice dei lavori e quindi, la legittimità della sospensione dei lavori e le obbligazioni del CP_1 convenuto al pagamento delle somme richieste sin dall'anno 2016 e cioè euro 25.184,73 oltre accessori, riconoscendo una piccola responsabilità dell'impresa esecutrice per mancato posizionamento esatto di una grondaia, per un importo di euro 2.305,36; nonostante la relazione peritale confermasse la pretestuosità del ricorso avverso, il CP_1 non intendeva procedere ad alcun pagamento;
l'Amministratore del Condominio, oltre a richiedere all'Impresa resistente di mantenere il cantiere ed i ponteggi con una rideterminazione del prezzo richiesto, comunicava a quest'ultima che all'esito dell'approvazione del bilancio condominiale avrebbe indicato i condomini morosi per il legittimo recupero di quanto ancora dovuto alla stessa, fermo restando che in capo a due condomini si erano già perpetrate delle azioni volte al recupero del dovuto, come ad esempio il sig. Per_1
[...] ; come correttamente ha evidenziato la CTU è inutile invocare il mancato completamento di un'intera facciata del fabbricato se tali lavori non sono stati iniziati per effetto della sospensione degli stessi avvenuta in epoca anteriore, come ha confermato la CTU;
è incontestato che i lavori di una facciata condominiale non sono stati mai iniziati, né tantomeno contabilizzati nei SAL e quindi pagati all'impresa resistente;
allo stesso modo, nessuna interferenza ha la circostanza che un lato del lastrico solare non è stato oggetto di ristrutturazione, perché anche questo fatto è incontestato, così come è pacifico che tale lavorazione non è stata oggetto di contabilizzazione nei SAL e quindi non
è stata pagata, come ha confermato la CTU;
non è mai esistita alcuna contestazione tra le parti sui lavori eseguiti e sul relativo corrispettivo, per cui appare veramente pretestuoso l'inadempimento avverso poiché non esiste contestazione sul quantum dovuto alla ditta, né tantomeno sulle parti di lavorazioni non eseguite (e mai pretese e pagate a parte attrice); esiste un atto ricognitivo di debito datato 10.07.2020, sottoscritto dalla titolare della Ditta attrice, Dott.ssa unitamente Parte_2
all'amministratore di Condominio Dott. Francesco Sarpa, dove, verificata la contabilità dei lavori al
Condominio, emerge un credito all'impresa Pt_1 di euro 19.628,73 I.V.A. inclusa;
alla somma di cui sopra va aggiunto l'importo dovuto per l'impalcatura montata per la messa in sicurezza del cantiere, così come pure richiesto dall'Amministratore del Condominio, pari ad euro 500,00 mensili che per 37 mesi (1.01.2016 -29.01.2019) che comporta un diritto dell'impresa al pagamento dell'ulteriore somma di euro 18.500,00.
L'impresa attrice, pertanto, domandava condannarsi il in p.l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento della somma di euro 25.184,73 o quella maggiore o minore somma che riterrà dovuta, oltre interessi ex D L.vo n. 231/02, oltre il costo dell'impalcatura installata per il periodo di cui in narrativa pari ad euro 18.500,00 o quella maggiore o minore somma che riterrà dovuta, oltre interessi ex D.L.vo n. 231/02, sino al soddisfo, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta e domanda riconvenzionale, tempestivamente depositata in data
29.11.2021, si costituiva in giudizio il Controparte_1 in persona dell'amministratore p.t., il quale chiedeva rigettarsi integralmente la domanda attrice, poiché infondata, nel fatto e nel diritto;
accertarsi e dichiararsi che l'Impresa attrice era inadempiente al contratto di appalto, in ragione di quanto premesso, degli accertamenti condotti e per gli altri e diversi motivi emergenti in corso di causa;
condannare la medesima Impresa edile, per l'effetto ed in ragione della spiegata domanda riconvenzionale, al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento predetto e segnatamente: al danno derivante dal mancato completamento delle opere appaltate, con individuazione di tutti i costi necessari alla realizzazione delle opere non ancora eseguite;
al danno derivante dalle operazioni di ripristino degli ambienti danneggiati dai fenomeni infiltrativi;
di quelli registrati all'interno degli appartamenti posti all'ultimo piano del fabbricato;
a quello derivante dal pagamento della penale contrattualmente concordata;
danni tutti che, in parte, erano già stati determinati dal CTU e che, per atra parte, avrebbero dovuto essere determinati in corso di causa;
condannare, infine, l'impresa attrice al pagamento delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, assunta la prova orale, con note scritte, in sostituzione dell'udienza dell'8.07.2025, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice, in data 16.07.25, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ebbene, la domanda attorea si appalesa parzialmente fondata e, indi, meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.
E' pacifico ed incontestato che le parti in causa, in data 15.02.2016, abbiano stipulato un "contratto d'appalto per fornitura e messa in opera" con cui il CP_1 convenuto, approvato il computo metrico dei lavori da eseguire con verbale di assemblea straordinaria del 18.3.2014, previa assemblea condominiale ordinaria del 4.7.2014 volta alla valutazione dei preventivi di spesa, ha conferito incarico all'impresa attrice affidando in appalto alla medesima i lavori di ristrutturazione del CP_3 per come concordato e deciso nell'assemblea sopracitata di approvazione del computo metrico, oltre che di approvazione del preventivo proposto (cfr. comparsa di risposta con domanda riconvenzionale pag. 2). Il costo dei lavori appaltati a misura, complessivamente era di euro 126.396,16, IVA inclusa, come da prospetto di bilancio del 5.3.2015, ivi citato. In detto contratto, poi, le parti hanno ulteriormente precisato che il prezzo di euro 10.926,00, oltre IVA, compreso nell'importo suindicato, relativo ai lavori di rifacimento dei balconi, pur riguardando lavori privati, sarebbe stato corrisposto all'amministrazione come da riparto, precisando che i lavori non sarebbero stati eseguiti se la somma non fosse versata. All'art. 9 di detto contratto, le parti contraenti, inoltre, hanno concordato che i lavori di cui al contratto erano quelli analiticamente riportati nel preventivo approvato dall'assemblea condominiale, precisamente nelle assemblee del 18.3.2014 4.07.2014, allegato al contratto, soggetti a modifica in seguito al controllo della
-
nominata commissione sia per quanto concerneva il risanamento del ferro ammalorato, sia dell'intonaco e sia nella eventualità di scelta di materiali differenti da quelli proposti dall'impresa nominata. Con riguardo, poi, al prezzo dei lavori, pari ad euro 126.396,16 iva compresa, per come previsto all'art. 3 del medesimo negozio, le parti hanno pattuito, all'art. 10 del contratto, che sarebbe stato liquidato dal committente, previa verifica della regolare certificazione scritta da parte del D.L. secondo le seguenti modalità: - n. 1 rata di euro 26.396,16 compreso iva, al momento del definitivo montaggio dell'impalcatura ed installazione del cantiere edile;
- n. 6 di euro 16.000,00, compreso iva, rate successive versate a stato di avanzamento lavori;
- il saldo finale compreso iva, pari ad euro 10.000,00 da versare entro 15 giorni dalla stesura del verbale di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori da parte della D.L. previa presentazione della certificazione di avvenuto conferimento in discarica del materiale di risulta, prevedendo ulteriormente che, nell'ipotesi in cui dopo i citati 15 giorni di redazione e approvazione del verbale di ultimazione dei lavori di ristrutturazione e di regolare esecuzione, l'impresa non avesse ricevuto il saldo delle somme ad essa dovute, questa sarebbe stata legittimata ad intraprendere l'azione di recupero coattivo dei crediti vantati.
Anche l'avvenuto pagamento di parte del compenso pattuito non risulta contestato dalle parti, come
è parimenti pacifico che l'appalto non abbia trovato integrale esecuzione, essendo stati i lavori sospesi dall'impresa esecutrice.
A fronte della pretesa di parte attrice di vedersi corrispondere il saldo del corrispettivo dovuto per le opere poste in essere, il condominio ha resistito lamentando che le opere in questione erano state portate a termine solo parzialmente dall'impresa la quale illegittimamente aveva sospeso i lavori, abbandonando il cantiere senza completarle. Ha dedotto, inoltre, il CP_1 convenuto, che anche le lavorazioni poste in essere risultavano non eseguite a regola d'arte, presentando vizi e difetti, Il convenuto si duole poi del fatto che l'impresa ricorrente attrice abbia erroneamente contabilizzato gli importi già ricevuti, oggetto dei SAL emessi, come rilevato nella relazione tecnica di parte.
Come già osservato, non vi è dubbio che il contratto di appalto abbia avuto solo parziale esecuzione, circostanza, questa, di cui ciascuno dei costituiti attribuisce alla controparte la responsabilità.
Pertanto, deve darsi atto dell'inoperatività nel caso di specie della normativa speciale prevista in tema di appalto dagli artt. 1667 e ss c.c., stante il mancato completamento delle opere commissionate (circostanza pacifica ed incontestata, oltre che accertata dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di ATP, promosso dal Condominio e iscritto al n. 623/2019 r.g.).
Sul punto, la Suprema Corte ha sostenuto, infatti, che "Le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto (art. 1667, 1668 e 1669 c.c.) integrano, ma non escludono,
l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore di cui agli art. 1453 e 1455 c.c. sorge quando egli non esegue interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli art. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica;
pertanto, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera" (cfr., in tal senso, ex plurimis, cfr. Cass. civ. sez.
II del 9.08.1996 n. 7364; nonché, in senso conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. III del 13.04.2018 n.
9198, Cass. civ. sez. II del 27.03.2015 n. 6284, Cass. civ. sez. II del 22.03.2007 n. 6931 e Cass. civ.
sez. III del 6.04.2006 n. 8103).
Orbene, nel caso di specie, l'aspetto che maggiormente rileva in ordine alla vexata quaestio è la legittimità o meno della sospensione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice;
sospensione affatto contestata dalla medesima parte interessata, oltre che essere accertata dal CTU in sede di
ATP.
La giurisprudenza di merito, sul punto ha sostenuto che "In tema di appalto privato, il mancato pagamento degli importi dovuti alle scadenze pattuite da parte del committente giustifica la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore, in applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum di cui all'art. 1460 c.c." (cfr. Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 677/2024 del
22.04.2024).
La precitata disposizione codicistica letteralmente dispone: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria...".
A parere della Suprema Corte "Nel caso in cui venga opposta, nei contratti con prestazioni corrispettive, l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", occorre verificare, secondo il principio di buona fede e correttezza sancito dall'art. 1375 cod. civ., in senso oggettivo, se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte" (cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2720 del
4 febbraio 2009).
Orbene, con riferimento alla fattispecie per cui è causa, l'impresa edile cui sono stati commissionati i lavori di ristrutturazione del fabbricato imputabile al a fronte del mancato Controparte_1
pagamento di quanto ad essa dovuto in relazione ai vari stati di avanzamento dei lavori, in virtù dei principi generali di cui al citato art. 1460 c.c., ma in particolare in forza di quanto pattiziamente concordato dalle parti nello stipulato contratto di appalto (che la parte convenuta non contesta), ha omesso di proseguire nell'esecuzione dei lavori commissionati.
Le cadenze temporali di corresponsione di quanto dovuto, per come sopra citato, sono state dalle parti fissate e, ergo, regolamentate all'art. 10 di detto contratto;
sicchè, per come contrattualmente previsto all'art. 11, ult. cpv., è stato previsto che "La ditta appaltatrice potrà sospendere i lavori qualora il committente non abbia effettuato il versamento sul proprio conto entro il termine di 15 Part giorni dalla presentazione del certificato del da parte del D.L. approvato dall'assemblea dei condomini" (cfr. contratto di appalto allegato da parte attrice e all. 3 parte convenuta).
Giova all'uopo ricordare che, "difatti, il direttore dei lavori non va confuso con il direttore del cantiere, che è un fiduciario dell'appaltatore, a differenza del primo che è, invece, un mandatario del committente per il controllo della esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte, la corrispondenza dei materiali impiegati, nonché per la verifica della conformità al progetto delle opere realizzate, attività da attuarsi attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa. Il titolare o amministratore dell'impresa appaltatrice è, quindi, incompatibile a svolgere l'incarico di direttore dei lavori, atteso che quest'ultimo è un rappresentante del committente preposto a sorvegliare l'esatta esecuzione delle opere" (cfr. fra le altre Corte appello, sent. 20/01/2016, 20).
Nel contratto de quo le parti hanno, invero, espressamente convenuto, all'art. 17, che veniva nominato, per espresso deliberato del 18.03/04.07-2014 /22.02.2015 (per ratifica della precedente delibera a maggioranza dei condomini), Progettista (redattore SCIA), Direttore dei Lavori e
Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Controparte_4 il cui nominativo è "
chiaramente evincibile dai documenti agli atti di causa e, all'uopo, opportunamente attenzionati dal consulente d'ufficio in sede di ATP (il consulente, infatti, passa in rassegna e dà atto della documentazione inerente i lavori di ristrutturazione, all'uopo, allegandoli alla consulenza tecnica).
Stando così le cose, dunque, la sospensione dei lavori operata dall'impresa a fronte del mancato pagamento di parte convenuta, deve considerarsi legittima, posto che "In tema di appalto privato,
l'inadempimento da parte del committente relativo al mancato pagamento degli importi dovuti alle scadenze pattuite, giustifica la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore, dato che nell'appalto trovano applicazione i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, per cui, se il committente non paga il residuo corrispettivo, l'appaltatore può rifiutarsi di consegnargli la restante parte dell'opera, alla stregua del principio inadimplenti non est adimplendum, di cui all'art. 1460 c.c." (cfr. Cassazione civile, sez. II, 11/04/2013, n. 8906;
Tribunale L'Aquila, 03/11/2020, n. 496, Tribunale Trani, 20/03/2018, n.711). “Può, pertanto, ritenersi che, costituendo il pagamento della prestazione la principale obbligazione del rapporto contrattuale, l'inadempimento del convenuto, consistito nel mancato pagamento del corrispettivo alle scadenze pattuite, assuma i requisiti della gravità e della importanza che, tenuto altresì conto del comportamento delle parti e degli obblighi di buona fede sulle stesse gravanti nell'esecuzione del contratto, giustificano la risoluzione dello stesso." (cfr. Tribunale di Brindisi, sentenza n. 677/2024 Del 22-04-2024).
Detta sospensione, dunque, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, di quanto previsto dall'art. 1460 c.c., oltre che dall'art. 11 del contratto di appalto si appalesa legittima, considerato che ai vari stati di avanzamento lavori allegati in atti (cfr. all. 4 CTU), sebbene emessi dal D.L. incaricato dal CP_1 previa verifica nell'esecuzione dei vari lavori, e all'uopo ricevuti dal medesimo CP_1 come da timbro e data ivi apposti, non ha fatto seguito il
,
pagamento di quanto, nel sinallagma contrattuale, era dovuto all'impresa appaltatrice. Proprio in ragione di tanto, con missiva del 21.11.2016, consegnata al condominio committente in pari data, come da timbro apposto, l'impresa edile Pt_1 avanzava richiesta di pagamento delle somme mancanti, rappresentando che, sebbene i SAL contabilizzati dalla D.L. sino a quella data ammontavano ad euro 78.489,73 (compreso iva), le somme, invero, versate dal condominio erano invece pari a euro 65.900,00 (compreso iva). Aggiungeva che, era stato inoltre realizzato, ma non contabilizzato dalla D.L. l'intervento di sostituzione di una colonna montante dell'acqua potabile
(facciata sud) preventiva in euro 7.150,00, compreso iva e che in data 04/08/2016 veniva sollecitato al condominio, per la seconda volta, il pagamento inerente alla messa in sicurezza dei corpi aggettanti, nonché dell'intervento di messa in sicurezza effettuato per mezzo di impalcatura installata nel mese di gennaio 2015 e a quella data ancora in atto, il tutto per una spesa complessiva di euro 5.445,00. In ragione di tanto, invitava il CP_1 ai sensi dell'art. 1219 c.c., a "
provvedere al pagamento della somma complessiva di euro 25.184,73, entro 15 giorni dal ricevimento di detta missiva, avvertendo che in difetto l'impresa appaltatrice avrebbe richiesto all'amministrazione pro tempore la documentazione attestante le quote spettanti ai singoli condomini e non ancora versate, al fine di procedere alla riscossione coatta delle stesse;
ciò inottemperanza a quanto anche previsto all'articolo 18 del contratto di appalto.
La sospensione dei lavori era, dunque, legittima alla luce anche del contratto stipulato e di quanto susseguitosi nella vicenda in esame.
Peraltro, di tale avviso risulta essere anche il CTU all'uopo incaricato nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo intrapreso dallo stesso condominio committente.
Giova, all'uopo, ricordare che “la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito "ed è
-pur se "privo di ogni efficacia di prova priviligiata" in tale giudizio
"pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova e liberamente valutabile", potendone trarre il giudice - appunto - "elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo": "ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del 2015).
Innanzitutto, l'intestato Tribunale dà atto della condivisibilità di detta CTU espletata in sede di
ATP, in quanto congruamente motivata, basata su una compiuta disamina dei luoghi di causa e della documentazione in atti, esaustiva e scevra da vizi e/o errori, logici e metodologici, idonei a comprometterne l'attendibilità. In particolare, il CTU, preso atto che i lavori di ristrutturazione erano stati autorizzati dalla SCIA presentata in data 11.12.2015, rilevava che, nella specie, quelli in essa menzionati consistevano in: spicconatura e rifacimento dell'intonaco di tutta la superficie delle facciate del fabbricato e successiva pitturazione con tonalità tenue e conformi al paesaggio urbano circostante;
manutenzione dei corpi aggettanti (balconi e cornicioni) consistenti nella spicconatura, pulizia, trattamento di risanamento dei ferri di armatura, rifacimento intonaco, sottofondo, pavimentazioni, nonché posa in opera di scossaline, tinteggiatura;
smantellamento e ricostruzione della pavimentazione in copertura previa posa della guaina impermeabilizzante e rifacimento del massetto in calcestruzzo. Eseguito il sopralluogo sui luoghi di causa, il consulente, nel rispondere al primo quesito, ha constato che, con riferimento ai lavori di cui alla SCIA suddetta, alcune lavorazioni erano state completamente eseguite e altre no, avvalendosi, ai fini di un'esatta ricostruzione, delle foto allegate alla SCIA, che rappresentavano lo stato di fatto nel 2015, alle immagini sul portale google street maps (epoca risalente all'agosto del 2016) e alle foto effettuate alla data del sopralluogo (15.11.2019). Appariva, dunque, evidente al CTU che, con riguardo all'intervento di demolizione e rifacimento dell'intonaco, nonché di pitturazione (di cui al punto a) della relazione tecnica allegata alla SCIA), lo stesso si poteva considerare certamente realizzato in tutta la facciata posta ad ovest ed a sud (dalle foto si vede che i cornicioni erano stati risanati, intonacati e pitturati), mentre tale intervento non risultava eseguito sulla facciata ad est;
evidenziando, in particolare, che dalle immagini allegate nella relazione peritale e dal loro confronto era chiaro che i lavori alla data dell'agosto 2016 procedevano regolarmente. Il CTU, proseguendo poi nella verifica dei lavori di cui alla SCIA, rilevava che l'intervento di smantellamento e posa in opera di pavimentazione e dei sottofondi, di disfacimento dell'intonaco ammalorato, nonché del trattamento con antiossidanti dei ferri di armatura, rifacimento dell'intonaco e pitturazione dell'intero corpo aggettante e delle ringhiere (di cui al punto b) della relazione tecnica allegata alla SCIA) lo stesso si poteva considerare certamente realizzato per i balconi sulla facciata posta ad ovest relativamente ai piani primo, secondo, terzo, mentre tale intervento non risultava eseguito sulla facciata ad est e sul piano quarto;
in riferimento, invece, all'intervento di disfacimento dell'intonaco ammalorato nonché del trattamento con antiossidanti dei ferri di armatura, rifacimento dell'intonaco e pitturazione dell'intero corpo aggettante cornicioni, oltre che l'intervento di sostituzione di scossaline e discendenti (di cui al punto c) della relazione tecnica allegata alla SCIA) lo stesso si può considerare certamente realizzato per i cornicioni sulla facciata posta ad ovest e a sud e, con riguardo all'intervento relativo scossaline e discendenti, solo ai piani primo, secondo, terzo (facciata ovest e sud), con esclusione della facciata ad est e del piano quarto ("Nelle immagini si evidenzia che gli interventi di cui al punto c) e d) della relazione siano stati eseguiti coerentemente al contratto ad esclusione dell'unità posta al piano quarto ed indicata dalla freccia, dove non risulta eseguito il ripristino del balcone mediante il rifacimento dell'intonaco, la sostituzione della scossalina e la pitturazione della ringhiera”). In riferimento, poi, all'intervento di smantellamento e ricostruzione della pavimentazione in copertura previa posa della guaina impermeabilizzante e rifacimento del massetto in calcestruzzo (di cui al punto d) della relazione tecnica allegata alla SCIA) risultava eseguito solo per il lato posto ad ovest e, in particolare, il CTU constata che dalle verifiche eseguite in loco, dalla lettura della relazione a firma dell'Ing. Persona_2 la superficie effettivamente interessata da detto intervento risultava و
la porzione posta ad ovest per un complessivo di mq 98. Non risulta eseguito inoltre l'intervento di rifacimento del massetto delle pendenze così come previsto in SCIA, ma non nel contratto, e quello di tintura riflettente.
Il CTU ha concluso, dunque, affermando “che in riferimento al quesito uno, i lavori realizzati riguardano esclusivamente la facciata posta ad ovest e a sud, ad esclusione quindi di quella ad est relativamente agli interventi di spicconatura, rifacimento di intonaco, pitturazione, sostituzione scossaline e pluviali, risanamento di ferro di armatura sia per i cornicioni che per i corpi aggettanti (balconi). Per tali interventi, inoltre, si segnala che gli stessi non sono stati eseguiti al piano quarto così come su specificato, a questo livello non risultano eseguite la sostituzione delle scossaline, il rifacimento dell'intonaco, la pitturazione delle ringhiere e la sostituzione della pavimentazione (Tale condizione è imputabile alla circostanza per cui i Sig.ri Per_1 hanno diffidato l'impresa ad eseguire i lavori sulla loro proprietà). Per i lavori in copertura il rifacimento del sottofondo, massetto per le pendenze, non è stato eseguito così come la pittura riflettente. È stata eseguita sola la posa della guaina limitatamente al lato ovest per circa 98,00 mq, così come risulta dalla verifica effettuata dal CTP Ing. Persona_2 nel 2018. In riferimento sempre al livello di copertura, il sistema di convogliamento delle acque piovane (grondaie e pluviali) è stato realizzato solo limitatamente al lato sud-ovest e comunque presenta alcuni difetti di realizzazione.
Pertanto, si conclude che in copertura i lavori sono stati eseguiti parzialmente".
In risposta, poi, al secondo quesito, il CTU rileva: "In riferimento all'esecuzione a regola d'arte, si chiarisce che, per la sottoscritta in sede di sopralluogo, è stato possibile verificare la posa della sola guaina relativamente alla porzione eseguita e la posa delle grondaie e dei pluviali sulla facciata esposta ad ovest e a sud, in quanto altre lavorazioni eseguite e di preparazione propedeutiche quali la pulizia del fondo e la posa del primer, non risultano alla data del sopralluogo ispezionabili. ... L'impermeabilizzazione del lastrico solare, nel caso specifico è stato eseguito con la posa della guaina costituita da rotoli da applicare a cannello (a caldo) la cui composizione non è resa nota dalla relazione allegata alla scia che ha autorizzato i lavori e né dal computo metrico reperito ed inviato dall'Amministratore Condominiale pro tempore". Con riguardo al quesito n. 2, dunque, il CTU conclude: "che in riferimento alla posa della guaina sulla porzione di tetto eseguita, la stessa può essere considerata posata a regola d'arte in quanto non presenta segni visibili di alterazioni che possono provocare una non tenuta della guaina stessa. Le alterazioni dovute a punzonamento non possono, in assenza di adeguata comprova, essere ascrivibile in questa fase e con certezza all'impresa. In riferimento alla incompiutezza dell'intervento di ripristino della copertura nella sua totalità si conferma che lo stesso non è stato eseguito su tutta il lastrico solare. Dall'analisi effettuata e dalle verifiche sostenute, la lavorazione eseguita consistente nel sistema di convogliamento e smaltimento delle acque risulta deficitario in alcuni punti in copertura. Se da un lato vengono rispettati i parametri relativi al numero di pluviali, alla pendenza della grondaia, relativamente alle facciate interessate, dall'altro lo smaltimento delle acque nei vari livelli del lastrico solare, porzione (A), (B), (C) di cui alla figura 14 non è stato eseguito a regola d'arte. Infatti, in alcuni punti manca totalmente la grondaia e/o le scossaline, in altri, vedi figura 31 è incompleta".
Il CTU, inoltre, nel corso del suo accertamento, al fine di pervenire ad un esatto esame della fattispecie sottoposta al suo vaglio, disquisisce anche in ordine alla procrastinata sospensione del cantiere, chiarendo, innanzitutto, la disciplina applicabile al caso di specie, i poteri demandati al
D.L. ei casi in cui l'impresa sia legittimata alla sospensione. Precisato, infatti, come nel caso in esame trovi applicazione il DPR 380 del 2001 e s.m.i., anziché la legislazione nazionale in tema di appalti pubblici, precisa che "nella regolare esecuzione dei lavori e nella gestione dei cantieri un ruolo importante riveste il DL. Il direttore dei Lavori, infatti, anche in ambito tutelato dal DLGS
81/2008 può applicare la sospensione dei lavori qualora le circostanze e la verifica dei requisiti non sia conforme ai parametri elementari della sicurezza dei cantieri, o può sospendere i lavori per gravi inadempienze della ditta. Il direttore dei lavori è la figura professionale individuata dal committente (pubblico oprivato) che ha il compito principale di assistere e sorvegliare i lavori, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario... non essendo stato redatto nessun verbale di sospensione dei lavori a firma del DL, per stabilire se tale sospensione risulti legittima o meno,
a giudizio dello scrivente, si deve far riferimento esclusivamente al contratto di appalto per la fornitura e messa in opera accettato dalle parti Il contratto infatti sancisce gli accordi ed il
...
regolare prosieguo dei lavori. Nel contratto d'appalto fornitura e messa in opera, l'art. 11 prevede che la ditta appaltatrice potrà sospendere i lavori qualora il committente non abbia effettuato il versamento sul proprio conto entro il termine di 15 giorni dalla presentazione del SAL da parte del
D.L. e approvato dall'assemblea dei condomini. Nello stabilire la legittimità della sospensione dei lavori attuata dall'impresa affidataria richiamiamo anche l'art. 10 che definisce lo scadenzario dei pagamenti e gli importi delle rate".
Così opinando, il CTU non ha fatto altro che conformarsi ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, dando prevalenza e rilevanza, comunque, a quanto dalle parti convenuto.
Il CTU afferma, dunque, “Dalla documentazione reperita e fornita, sono stati emessi dall' Pt_1
[...] n.3 SAL (allegato 4) a firma del D.L. SAL n.1 datato 05.07.2016 dell'importo di €
38.516,70; - SAL n.2 datato 03.08.2016 dell'importo di € 18.530,50; - SAL n.3 datato 19.09.2016 dell'importo di € 14.307,10; Dalla comunicazione dell'Amministratore Dott. Controparte_2 inoltrata all'impresa Pt_1 in data 05/02/2018, si evince che il nella Controparte_1
persona del precedente amministratore, aveva ricevuto diffida al pagamento della somma
Secondo quanto complessiva di € 25.184,73 da parte dell'impresa Parte_3
attestato dai SAL considerando la data di emissione, il pagamento non è stato eseguito nei termini prescritti da contratto ovvero 15 giorni. Dopo 60 giorni, infatti il CP_1 veniva diffidato al pagamento. Pertanto si conclude che la sospensione dei lavori è legittima ai sensi del contratto, ed in ogni caso, seppur rivalutato l'ammontare dei SAL, la stessa verifica effettuata in data
08.05.2018 dall'Ing. è avvenuta a due anni dalla diffida, e quindi Persona_2
successivamente. Per cui alla data della sospensione dei lavori, considerando la documentazione contabile attestata dal DL ed il mancato contradditorio nell'immediato, (avvenuto successivamente dopo due anni), la sospensione dei lavori può ritenersi legittima visto e considerato il contratto stipulato tra le parti. Nella regolare condotta di un cantiere, i SAL firmati dal DL sono in contraddittorio con l'impresa esecutrice ed il committente. Tale contraddittorio deve essere eseguito nel momento che i SAL vengono emessi, poiché gli stessi sono elaborati sulla base dei libretti di misura, e/o registri di contabilità tenuti. Nella sua funzione di tutela degli interessi è fondamentale che il direttore dei lavori raccolga non solo gli elementi necessari alle sue osservazioni e valutazioni di quanto richiesto ma indichi anche tutti i fatti e le circostanze che possano sostenere - con adeguate argomentazioni - quanto da lui riportato nella ricostruzione dei fatti stessi" (cfr. pagg. 40 - 41 - 42).
Con riguardo ai SAL, nelle note a piè di pagina, il consulente del Giudice ne dà una esaustiva definizione affermando che "Lo stato di avanzamento lavori è l'atto contabile funzionale al pagamento delle rate di acconto;
riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall'inizio dell'appalto fino al momento di emissione. Come ribadito anche dal nuovo decreto sulla direzione dei lavori - dm 49/2018 -, il direttore dei lavori ha il compito di effettuare controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa".
Dalle risultanze della CTU risulta, dunque, ictu oculi, che i SAL emessi, oltre che essere stati redatti, per come anche sopra disquisito, dal D.L. nominato dal CP_1 presupponevano la previa verifica delle opere eseguite in correlazione con la relativa spesa;
sicchè appare alquanto inverosimile che solo poi in data 8.5.2018, ossia dopo circa due anni dall'emissione del SAL, lo si ripete emessi in contraddittorio con le parti (committente e impresa esecutrice) il Condominio, per il tramite di proprio CTP, si sia avveduto di discrepanze nel computo.
Con riguardo, poi, ai lavori da eseguirsi sulle proprietà private, ossia sui balconi, per come contemplati nel contratto e nel computo metrico, il CTU conclude affermando "...dalla documentazione fornitami, non si riscontra inadempienza contrattuale da parte dell'impresa ad eseguire le lavorazioni sui balconi. È pur vero che le lavorazioni non ultimate, una volta demolita la pavimentazione e rimosso lo strato di guaina impermeabilizzante, diventano condizione di pericolo arrecando pregiudizio all'efficacia dell'intervento. Dal sopralluogo si è potuto riscontrare che la mancata ultimazione dei lavori, ha chiaramente danneggiato l'unità immobiliare posta al piano sottostante. C'è però da precisare che i danni lamentati fanno riferimento alla parte del lastrico solare in cui non sono stati eseguiti gli interventi, ovvero l'impresa per la motivazione di cui in precedenza detto, ha sospeso i lavori e quindi non ha completato e/o ultimato l'incarico affidatole. Bisogna dunque specificare che i danni sono conseguenti alla situazione di fatto e di criticità che hanno spinto i condomini ad intervenire presentando la SCIA e affidando i lavori di cui alla stessa. La situazione di criticità continua a mantenersi a tutt'oggi con un notevole peggioramento, che chiaramente comporta danni non solo alle unità immobiliari ma anche alle parti condominiali." In riferimento, poi, ai danni alle proprietà allocate all'ultimo piano (sig.ra CP_5 intervenuta nel giudizio di ATP, ma non nel presente giudizio, ad esclusione di Per_1 collocato al piano '
inferiore rispetto alla CP_5 e peraltro neppure intervenuto in giudizio), il CTU conclude "si dichiara che i difetti delle opere eseguite e lamentati dalla parte ricorrente, (ed in parte dai Sig.ri
Per_1 e interventrice, tenuto conto delle disposizioni contrattuali e delle regole dell'arte si riferiscono alla mancata posa delle grondaie relativamente alla porzione di lastrico solare eseguita cosi come precedentemente descritto. Non possono essere considerati difetti delle opere, le lavorazioni non realizzate in virtù della sospensione dei lavori". ... La causa degli inconvenienti è duplice, da un lato il mancato intervento di risanamento e la sostituzione della guaina esistente danneggiata sulla porzione di lastrico solare che non è stata oggetto di lavorazione, dall'altro l'acqua piovana, può penetrare anche attraverso l'intonaco o altre parti danneggiate dall'edificio ovvero dalla facciata orientata ad est le cui lavorazioni non sono state eseguite e/o completate. A queste, che ricordiamo non possono essere ascritte come difetti d'opera poiché sono lavorazioni non eseguite conseguenti alla sospensione dei lavori effettuata cosi come da contratto, limitatamente alle lavorazioni eseguite si può ascrivere la responsabilità di lavorazioni non completate quali la mancata posa della grondaia in luogo di quella rimossa e ai difetti d'opera prima esposti ed espressamente indicate nelle foto 30-31 a cui si rimanda per maggiori chiarimenti.
Infatti in corrispondenza a dove non è stata posata la grondaia e/o scossalina, si sono registrati fenomeni di infiltrazioni con rigonfiamento dell'intonaco Gli interventi occorrenti per
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l'eliminazione degli inconvenienti accertati si distinguono in due fasi:
- La prima fase prevede di intervenire in copertura e completare i lavori previsti in progetto;
- La seconda fase prevede l'intervento presso le unità abitative interessate dalle dirette infiltrazioni".
Il CTU, computati in euro 11.526,76 € i costi per il ripristino interno dell'unità abitativa della sig.ra
CP_5 non parte del presente giudizio, afferma “L'incidenza dei difetti d'opera individuati in و
precedenza, si possono riferire essenzialmente ai danni che gli stessi hanno provocato agli ambienti dell'unità immobiliare corrispondenti. Richiamando le figure 30-31 e 32, i danni possono essere quantificati come quota parte dei costi per il risanamento riferite a quelle porzioni, I
difetti d'opera, infatti, ricordiamo che consistono essenzialmente nel non aver completato il sistema CP di raccolta delle acque piovane nella porzione dove la è intervenuta. Ricordiamo però che i danni lamentati sono dovuti in misura maggiore all'intervento non eseguito in copertura, una quota parte all'intervento non eseguito in facciata e una quota parte ai difetti d'opera. " Per cui l'ammontare dei danni dovuti ai difetti d'opera è pari a 2.305,36 €”.
Pertanto, il CTU rileva: "nell'accertare se l'art. 11 potesse o meno essere applicato, la sottoscritta ha proceduto ad analizzare temporalmente gli eventi. Dalla documentazione in mio possesso, l'impresa ha emesso tre SAL (I SAL luglio 2016 dove venivano distinti i lavori condominiali da quelli privati, debitamente timbrato e firmato dal tecnico, II SAL agosto 2016 su cui appare timbro del tecnico, III SAL settembre 2016 firmati e timbrato dal condominio e firmato dal tecnico su cui non c'è il timbro). In data 05.02.2018 l'attuale amministratore, nella comunicazione urgente inviata all'impresa esecutrice, nella prime righe richiama il termine "diffida". Si noti che la comunicazione è del 2018 ben due anni dopo la data della sospensione dei lavori e che nella stessa si evince comunque, e ciò è innegabile, un credito all'impresa dovuto dal condominio tanto che l'amministratore riferisce che la proposta del condominio formulata all'impresa è quella di accettare l'accantonamento del fondo presso l'INPS e di dimezzare la richiesta del saldo. In data
28 maggio 2018, il Tecnico Ing. Persona_2 nominato nel frattempo direttore dei lavori, redige la perizia di stima della consistenza delle opere eseguite, nella quale si rivaluta il credito dell'impresa".
Ricevuta il CTU da parte dell'amministratore una ricostruzione dei bonifici eseguiti dal condominio, in considerazione di ciò, afferma “Da questa sommaria ricostruzione, antecedente la verifica del CTP Ing. Per_2, tra l'ultimo bonifico datato 23.02.2017 e il penultimo datato
18.10.2016 sono passati ben oltre i 15 giorni. Ed inoltre fino alla data dell'ultimo pagamento, che non copre il valore dei SAL presentati, nessuna contestazione da parte del CP_1 è stata fatta, presentata o palesata nei termini di legge, e sebbene non ci sia stata l'approvazione dell'assemblea condominiale i pagamenti sono comunque stati eseguiti. Se l'amministratore pro tempore ha inteso pagare tutti i SAL senza l'approvazione dell'assemblea condominiale, è un vizio procedurale di cui la sottoscritta non può tenerne conto una volta che si sono registrati i pagamenti. Pertanto, l'impresa ai sensi del contratto art. 11 a quella data e in quelle circostanze poteva sospendere i lavori secondo l'art. 11. Tale sospensione ricordiamo è avvenuta sicuramente dopo agosto 2016 ed è stata anche anticipata con la "diffida" del 21.11.2016 (dopo esattamente 38 giorni). Ricordiamo poi che l'importo dei SAL è stato contestato solo in data 05.02.2018.
L'eventuale credito che il CP_1 vanta, è un dato che si è evinto infatti solo a seguito della perizia del CTP nel 2018 e non alla data della sospensione dei lavori che ricordiamo è antecedente e con esattezza risale al 2016".
Il CTU conclude, sulla scorta delle osservazioni ricevute, che "I lavori realizzati previsti dalla SCIA
e dal Contratto di Appalto, riguardano esclusivamente la facciata posta ad ovest e a sud, ad esclusione quindi di quella ad est relativamente agli interventi di spicconatura, rifacimento di intonaco, pitturazione, sostituzione scossaline e pluviali, risanamento di ferro di armatura sia per i cornicioni che per i corpi aggettanti (balconi). Per tali ultimi interventi, inoltre, si segnala che gli stessi non sono stati eseguiti al piano quarto. A questo livello non risultano eseguite la sostituzione delle scossaline, il rifacimento dell'intonaco, la pitturazione delle ringhiere e la sostituzione della pavimentazione. Tale condizione è imputabile alla circostanza per cui i Sig.ri Per_1 hanno diffidato l'impresa ad eseguire i lavori sulla loro proprietà poiché non autorizzati e per cui si è aperto diverso contenzioso. Dalla documentazione fornitami e tenuto in considerazione le precedenti argomentazioni, non si riscontra inadempienza contrattuale da parte dell'impresa ad eseguire le lavorazioni sui balconi. Per i lavori in copertura relativamente all'impermeabilizzazione, il rifacimento del sottofondo, o meglio il massetto per le pendenze, non è stato eseguito così come la pittura riflettente. E' stata eseguita sola la posa della guaina limitatamente al lato ovest per circa 98,00 mq. Non è possibile verificare alla data del sopralluogo se la guaina sia stata posata su quella esistente in tutto o in parte rispetto la superficie contabilizzata. Ciò significherebbe, infatti, smantellare lo strato impermeabilizzate e verificare se la rimozione è stata fatta in tutta e/o in parte la superficie del lastrico solare. Pertanto, in riferimento a questo particolare intervento, si è verificato esclusivamente la posa della guaina. Tale lavorazione a giudizio dello scrivente può considerarsi eseguita a regola d'arte in quanto non presenta segni visibili di alterazioni che possono provocare una non tenuta della guaina stessa. A conferma di ciò nei vani sottostanti non si sono registrate infiltrazioni. Dall'analisi effettuata e dalle verifiche sostenute, la lavorazione eseguita consistente nel sistema di convogliamento e smaltimento delle acque risulta deficitario in alcuni punti in copertura e quindi non eseguito a regola d'arte. Se da un lato vengono rispettati i parametri relativi al numero di pluviali, alla pendenza della grondaia, relativamente alle facciate interessate, dall'altro lo smaltimento delle acque nei vari livelli del lastrico solare, porzione (A), (B), (C) non è stato garantito in alcuni punti manca totalmente la grondaia e/o le scossaline, in altri, è incompleta vedasi foto 27/28/29.
Per cui si conclude che: non risultano eseguite tutte le lavorazioni previste per la facciata ad est così come previste da SCIA e da Computo allegato al contratto di appalto. difetti delle opere
DEVONO riguardare esclusivamente le lavorazioni eseguite anche parzialmente. Tali difetti non possono essere considerati per lavorazioni non eseguite in conseguenza alla sospensione dei lavori applicata dall'impresa ai sensi dell'art 11. Pertanto, i difetti delle opere eseguite si considerano, a parere della scrivente, esclusivamente in riferimento al sistema di convogliamento non eseguito a regola d'arte e/o incompleto per la porzione (B) e (C) e alla mancata posa della guaina sulle stesse porzioni. Approfondire la “leggittimità" o "I'lleggitimità" della sospensione è una condizione a
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parere dello scrivente, necessaria per accertare che gli inconvenienti palesemente riscontrati nell'abitazione della Sig.ra CP_5 e di conseguenza dei Sig.ri Per_1 possano essere o meno ascrivibile ad una esecuzione dei lavori a regola d'arte o ad una inadempienza dell'Impresa esecutrice ed in questo caso verificare la motivazione di tale inadempienza o di contro una conseguenza di una condotta non regolare del condominio in riferimento al contratto d'appalto
Per gli interventi in copertura, e il completamento della lavorazione si rimanda al preventivo già effettuato dalla ditta, rivalutato in base agli aumenti del materiale e del costo della manodopera.
Per il costo degli interventi in copertura si rimanda al preventivo già effettuato dalla ditta, rivalutato in base agli aumenti del materiale e del costo della manodopera. Il costo del ripristino degli ambienti sulle unità immobiliari è quantificabile in 11.526,76 €. Mentre l'ammontare dei danni dovuti ai soli difetti d'opera è pari a 2.305,36 €”.
Ebbene, se da un lato quanto accertato dal CTU non fa altro che suffragare la tesi della legittima sospensione dei lavori da parte dell'impresa edile, stante i mancati pagamenti dei SAL entro i termini stabiliti, dall'altra, non può trascurarsi che alla data del 10.7.2020, le parti, ossia il
Condominio, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_2 e l'impresa edile, redigevano e sottoscrivevano il documento denominato "Contabilità Finale Lavori Controparte_7
[...] "; computo che, tuttavia, non contabilizzava l'ulteriore costo dell'impalcatura. Da tale documento, elencati i vari SAL, per come riscontrabili nella documentazione in atti e i vari bonifici eseguiti dal CP_1 convenuto, per come comunicati dallo stesso amministratore anche al CTU,
la somma che residua a favore dell'impresa edile, riconosciuta, dunque, dal condominio è pari ad euro 19.628,73. A tale somma occorre, tuttavia, sottrarre l'ammontare dei danni dovuti ai difetti dell'opera, accertati dal CTU e computati nella somma di euro 2.305,36. Si precisa, infatti, che la somma di euro 11.526,76, calcolata come costo per il rispristino delle unità immobiliari della sig.ra
CP_5 e Per_1 non possono essere considerati nell'odierna sede, atteso che detti condomini avrebbero dovuto autonomamente far valere le proprie pretese e, indi, chiedere il risarcimento dei danni all'interno delle loro unità immobiliari.
In ragione di tanto, alla luce del compendio probatorio in atti, considerata la CTU e le risultanze documentali allegate, non può che concludersi nell'affermare che l'impresa attrice accredita dal condominio la residua somma di euro 17.323,37 (19.628,73 - 2.305,36).
A suffragare l'esistenza del credito in favore dell'impresa, oltre che la non imputabilità alla medesima di alcun inadempimento di non scarsa rilevanza, concorre la condotta dello stesso
CP_1 tanto con la sottoscrizione del precitato conteggio, tanto con la stessa comunicazione
,
fatta al Comune di sostituzione del D.L. e sospensione dei lavori con riguardo alla SCIA
dell'11.12.2015, datata 6.7.2018, prot. n. 14322.
Per quanto concerne, poi, il costo dell'impalcatura di cui parte attrice chiede il pagamento, computato dall'impresa nella somma di euro 18.500,00, lo stesso trova riscontro probatorio sia nella prova orale, quanto nella documentazione allegata (cfr. n. pec condominio - ditta fnp di novello fabiola, allegata alla memoria n. 2 di parte attrice). In primis, lo stesso amministratore del Controparte_1 sig. Controparte 2 , rende una dichiarazione confessoria sul punto. L'interrogato, infatti, conferma che i ponteggi e l'impalcatura di cantiere, sull'immobile per cui è causa, era stata smontata in data 21.01.2019 e il mantenimento dei ponteggi era stato richiesto sino a tale data dall'Amministratore di Condominio per una questione di sicurezza, non ricordando, tuttavia, se il prezzo concordato fosse di euro 500,00. A sopperire a ciò, concorre, in ogni caso, la corrispondenza pec intercorsa tra la ditta edile, il difensore della stessa e l'amministratore di condomini (cfr. n. 3 pec condominio - ditta fnp di novello fabiola, allegata alla memoria n. 2 di parte attrice). Con tali comunicazioni pec, si notiziava l'amministratore del costo dell'impalcatura, che alla data del 15.10.2018 (data pec), veniva indicato in euro 16.500,00, computato dall'inizio dei lavori, ossia febbraio 2016, per euro 500,00 mensile.
In ogni caso, supporto probatorio sul punto offrono anche le dichiarazioni testimoniali chiare, precise, univoche e concordanti, rese dai testi di parte attrice, sig. e sig. Testimone_1
Testimone_2
Il primo, riferito di essere dipendente della ditta Pt_1, dichiara di aver lavorato presso il cantiere del Controparte_1 a Sant'Agata, a Paola e che era stata montata l'impalcatura sulle facciate che dovevano essere fatte. Afferma che una facciata non era stata fatta perché, a quanto ne sapeva,
c'erano stati problemi di pagamento. Il capo condomino aveva chiesto che il ponteggio sulla facciata non fatta rimanesse per questioni di sicurezza, visto che la facciata, ovvero i cornicioni, erano pericolanti. Dichiara che l'impalcatura era rimasta fino alla fine di gennaio del 2019 e il costo era di circa 500 euro al mese, forse anche qualcosa in più visto che andavano sempre a fare manutenzione, come ad esempio a sistemare la rete perimetrale e a cambiare le batterie dell'illuminazione, oltre che a verificare se era tutto a posto per il vento.
Il teste Tes_2, indifferente, precisa di essere stato nominato CTP dalla ditta e parte attrice nel corso del giudizio di ATP che aveva preceduto il presente giudizio, dichiarando di ricordare, parimenti, che i ponteggi e l'impalcatura di cantiere erano stati smontati il 21.1.2019, precisando di ricordare questa circostanza per via di una corrispondenza tra la ditta Pt_1 ed il Condominio. Dichiara di ricordare che in ragione dell'incarico di cui detto, aveva visionato la predetta corrispondenza e ricordava che il mantenimento dei ponteggi fino al 21.1.2019 era stato richiesto proprio dall'Amministratore di CP_1 In base alla sua personale e professionale esperienza, il teste dichiara di poter riferire che i costi medi di permanenza di un ponteggio delle medesime caratteristiche e dimensioni di quelle montate presso il fabbricato, oltre che per le attività di manutenzione periodica e sorveglianza offerti, era di € 500,00 mensili. Considerato, dunque, che da quanto dichiarato dai testi, l'impalcatura e i ponteggi erano stati installati nel febbraio 2016, data di stipula del contratto di appalto, e rimossi, su richiesta del CP_1 , per come evincibile dalle pec allegate (cfr. n. 3 pec CP_1 - ditta fnp di novello
,
Pt_2, allegata alla memoria n. 2 di parte attrice), in data 21.1.2019, ne consegue che il costo complessivo che il CP_1 è tenuto a corrispondere all'impresa è pari a 17.500, anziché,
18.500,00 per come computato da parte attrice.
Alla luce di quanto argomentato, la domanda attorea deve essere accolta nei limiti e termini sopracitati, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta, non potendosi, parlare nel caso di specie, di inadempimento dell'impresa edile al contratto di appalto, avendo la CTU espletata in sede di ATP rilevato dei difetti d'opera quantizzati, in relazione agli interventi necessari per porvi rimedio, in euro 2.305,36.
Concludendo, l' Parte_3 ha diritto ad ottenere dal condominio la somma di euro 17.323,37, per i lavori eseguiti e non pagati da detto condominio, oltre interessi legali, nonché la somma di euro 17.500,00 a titolo di costo dell'impalcatura.
La rideterminazione delle somme computate dall'attrice e, dunque, il parziale accoglimento della domanda spiegata, alla luce anche dei difetti d'opera riscontrati nei termini indicati, giustifica la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50%..
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1542.2020 r.g., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, condannando il Controparte_1 al pagamento, in favore della della somma di euro Parte_3
,
17.323,37, per i lavori eseguiti e non pagati da detto condominio, oltre interessi legali, nonché la somma di euro 17.500,00, quale costo per l'impalcatura installata da febbraio 2016
al 21.1.2019;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
3) AN parte convenuta al pagamento nei confronti dell'attore delle spese di lite che si liquidano, già compensate nella misura del 50%, in € 3.363,00 per compenso, € 545,00 per spese, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Paola, li 3.12.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli