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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/02/2024, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n.
LA CO R T E D'APP EL L O D I TO R IN O del
SEZI ONE II CI VI LE R.G. 1327/2021
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1327/2021 R.G. promossa da:
C.F. , P. IVA , con sede in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Genova, via SS. Giacomo e Filippo n. 7, in persona del procuratore speciale
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Marco Parte_2
Lopez de Gonzalo, del foro di Genova, PEC
e dall'avv. Maria Cleme Bartesaghi, del Email_1 foro di Genova, PEC elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Cleme Bartesaghi, in Genova, piazza Dante n. 6/4
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in MIo, via Savona n. 125, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giorgio Emanuele Degani, del foro di Bergamo, PEC presso il cui Email_3 studio è elettivamente domiciliata in MIo, piazza Duca d'Aosta n. 10
- APPELLATA -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 29 ottobre 2021, Parte_1
ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 30 settembre 2021 dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, pubblicata in pari data, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Condanna al pagamento in favore della ricorrente Parte_1 Controparte_1 di € 54.720,00, oltre interessi, dalla domanda al saldo.
[...]
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente Parte_1 che si liquidano in € 8.030,00 per compensi ed € 406,50 per esposti, oltre IVA, Controparte_1
CPA e rimborso forfettario, come per legge”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
Ai sensi del disposto dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e delle successive modifiche ed integrazioni, in specie operate dall'art. 221, quarto comma, del d.l. n.
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19, nella presente causa la sola prima udienza di trattazione si è svolta con le modalità della trattazione scritta.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“1) In via principale: in accoglimento del primo o del secondo o del terzo motivo di impugnazione, riformare il capo dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Torino recante condanna di
[...] al pagamento a favore di dell'importo di € 54.720,00 oltre a Parte_1 Controparte_1 interessi legali dalla domanda al saldo e spese di lite e quindi
1a) respingere integralmente la domanda di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
1b) condannare alla restituzione a di quanto essa avesse Controparte_1 Parte_1 eventualmente versato in esecuzione della decisione di primo grado.
2) In via subordinata, in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, riformare il capo dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di integrazione del contraddittorio proposta da Parte_1 con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e quindi
2a) disporre ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell CP_2
Uffici di MI 1 e MIo 2
[...]
2b) rimettere conseguentemente la causa in primo grado a norma dell'art. 354 c.p.c.. per veder pronunciare la condanna dell a manlevare e tenere indenne di Controparte_2 Parte_1
2 quanto essa fosse tenuta a pagare per l'accoglimento della domanda del ricorrente
3) In via ulteriormente subordinata, in accoglimento del quinto motivo di impugnazione, riformare il capo dell'impugnata ordinanza che ha ritenuto irrilevanti le questioni relative alla illegittimità dell'art. 14 T.U. Accise, e conseguentemente
3a) previo occorrendo rinvio alla Corte di Giustizia europea e/o alla Corte Costituzionale, dichiarare la illegittimità dell'art. 14 T.U. Accise per le ragioni illustrate da nel Parte_1 giudizio di primo grado, ovvero
3b) quanto meno, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della
Corte Costituzionale sulle questioni ad essa sottoposte dall'ordinanza arbitrale del 26 marzo 2021. 4) In ogni caso, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte Appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta:
- in via preliminare, rilevata l'assenza dei requisiti di cui all'art. 342, c.p.c., dichiarare
l'inammissibilità del gravame interposto dalla Società Parte_1
- in via principale, di rigettare integralmente tutte le domande e tutte le eccezioni di cui all'Appello interposto dalla e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza CP_3 Parte_1 emessa dal Tribunale di Torino;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, c.p.c.”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 14 gennaio 2021 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_1
avanti al Tribunale di Torino, allegando e sostenendo quanto segue:
- di avere stipulato, nel 2010, un contratto di somministrazione con
[...]
impresa fornitrice di energia elettrica;
Parte_1
- di aver regolarmente provveduto all'integrale pagamento degli importi periodicamente addebitati in bolletta da Parte_1
- che, in relazione al periodo di fornitura compreso fra il 1 gennaio 2011 e il 31
dicembre 2011, le ha addebitato in bolletta il Parte_1
pagamento dell'imposta addizionale provinciale all'accisa, di cui all'art. 6
3 comma 2 e 3 del d.l. n. 511/1988, per un complessivo ammontare di euro
54.720,00;
- che tale addebito è risultato privo di causa, in quanto tale addizionale provinciale, applicabile sui consumi di energia elettrica per qualsiasi uso effettuati in locali e luoghi diversi dalle private abitazioni, è da ritenersi un tributo illegittimo, alla luce del contrasto della norma istitutiva dell'addizionale provinciale con il diritto dell'Unione Europea, e in particolare con la direttiva n.
2008/118/CE del Consiglio, “relativa al regime generale delle accise”, così come interpretata dalla Corte di Giustizia nelle sentenze del 5 marzo 2015, nella causa
C-553/2013, e del 25 luglio 2018, nella causa C-103/2017: nessun importo poteva dunque essere preteso a tale titolo nei confronti del consumatore finale;
- che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, infatti, è stata poi soppressa dal legislatore, a partire dal 1° gennaio 2012, con il disposto di cui all'art. 18, comma 5, d.lgs. n. 68/2001 (dal 1° marzo 2012, per le Regioni a
Statuto speciale, ai sensi dell'art. 4, comma 10, d.l. n. 16/2012).
Sulla base di tali allegazioni, ha domandato di condannare Controparte_1
al rimborso delle somme così indebitamente versate, oltre Parte_1
interessi.
i è costituita in giudizio, non contestando le allegazioni in Parte_1
fatto di domandando peraltro ritenersi l'infondatezza delle Controparte_1
domande avversarie, per varie ragioni, sostenendo, in particolare: l'insussistenza di un'efficacia diretta orizzontale della direttiva n. 2008/118/CE e quindi la sua inapplicabilità al rapporto tra fornitore ed utente;
la qualificabilità di
[...]
uale mero collettore d'imposta, subito riversata allo Stato, e quindi Parte_1
il difetto di sua legittimazione passiva o quantomeno la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' l'illegittimità dell'art. 14, co. Controparte_2
2, d.lgs. n. 504/1995 (che imporrebbe, a suo avviso, per agire in regresso nei confronti dell' di esperire tre gradi di giudizio), da ritenersi direttamente Controparte_2
4 da parte del giudicante o previo, occorrendo, rinvio alla Corte di Giustizia europea e/o alla Corte Costituzionale.
Il Tribunale di Torino, con ordinanze del 12 maggio 2021 e del 14 luglio 2021, ha ritenuto insussistenti i presupposti per integrare il contraddittorio nei confronti dell' sia per ragioni di economia processuale, sia perché Controparte_2
l'eventuale domanda di pagamento/manleva nei confronti dell'Amministrazione statale ha natura tributaria e, dunque, non è proponibile dinanzi al giudice ordinario.
Indi, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, in accoglimento del presentato ricorso, ha condannato a restituire alla Parte_1 [...]
l'importo di euro 54.720,00, oltre interessi dalla pronuncia al saldo, CP_1
nonché a rifondere le spese del giudizio.
L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, articolando cinque motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Erronea interpretazione e applicazione delle norme e dei principi di diritto dell'Unione europea in tema di efficacia delle direttive” (primo e secondo motivo di gravame);
- “Erronea valutazione in merito alla sussistenza della legittimazione passiva di
; Parte_1
- “Erronea valutazione della domanda di manleva di nei Parte_1
confronti dell – Erronea valutazione in merito alla Controparte_2
necessità di integrazione del contraddittorio”;
- “Erronea interpretazione dell'art. 14 T.U. Accise – Omessa pronuncia di ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia europea e/o alla Corte Costituzionale
– Omessa pronuncia di ordinanza di sospensione del giudizio di primo grado”.
Parte Appellata ha domandato ritenersi l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del presentato gravame, condannando la controparte al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, c.p.c..
5 2. ASSERITA ERRONEA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI
PRINCIPI DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA IN TEMA DI EFFICACIA DELLE DIRETTIVE
- INFONDATEZZA
Con il primo motivo di impugnazione, ensura una ritenuta Parte_1
erronea interpretazione e applicazione delle norme e dei principi di diritto dell'Unione
Europea in tema di diretta efficacia delle direttive.
Sostiene l'Appellante che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere la direttiva 2008/118/CE direttamente applicabile nei rapporti tra privati, in tal modo superando il richiamo, formulato da al principio Parte_1
dell'inefficacia orizzontale delle direttive, consolidato nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, in base di al quale si ritiene che non avrebbe potuto nell'ambito del suo rapporto con Controparte_4 Parte_1
invocare la direttiva de quo per far valere l'illegittimità dell'addizionale e,
conseguentemente, chiedere la restituzione di quanto pagato a tale titolo.
Più specificamente, il primo giudice sarebbe incorso in una contraddizione laddove, dopo aver invero affermato, nello stesso senso sostenuto dall'Appellante,
l'inoperatività nei rapporti fra privati della disapplicazione della normativa nazionale contrastante con direttiva dell'Unione Europea, ha concluso che la questione dedotta in giudizio non concernesse l'efficacia orizzontale o verticale della direttiva
2008/118/CE, per l'Appellante invece punto focale del presente giudizio.
Parte Appellata argomenta, in senso contrario, che il Tribunale correttamente avrebbe disapplicato la normativa interna, in quanto contrastante con il diritto UE, e ciò in conformità al potere/dovere di “interpretazione conforme” del diritto interno rispetto al superiore diritto dell'Unione europea, così riconoscendo il venir meno della causa che giustificava il pagamento dell'addizionale sull'energia elettrica da parte del consumatore finale e di conseguenza il carattere indebito del pagamento da quest'ultimo effettuato. aggiunge altresì che, nel caso di specie, tra consumatore Controparte_1
finale e fornitore di energia elettrica non sussisterebbe un “rapporto orizzontale”, bensì
6 un “rapporto triangolare verticale con riflessi orizzontali negativi”, in quanto l'azione restitutoria civilistica sarebbe da ritenersi prodromica alla successiva fase,
pubblicistica/ tributaria, in cui il fornitore, in caso di condanna, è legittimato a rivolgersi avverso lo Stato per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in base a un provvedimento giudiziario di restituzione di imposte indebitamente pagate. A ritenere diversamente, secondo parte Appellata, escludendo l'efficacia verticale con riflessi orizzontali della direttiva in esame, verrebbe a determinarsi un'ingiustificata disparità di trattamento tra le parti, in quanto solo nel rapporto tra fornitore e Stato si potrebbe invocare l'inefficacia della direttiva e non in quello tra consumatore e fornitore.
Con il secondo motivo d'impugnazione, l'Appellante solleva la stessa censura sotto altro profilo, osservando, innanzitutto, che la rivalsa del fornitore nei confronti dell'utente non sarebbe una facoltà, ma un diritto, ed anzi che la riscossione dell'addizionale, nel momento in cui è stata posta in essere, sarebbe stata non solo legittima, ma doverosa. Inoltre, la Corte di Giustizia, unica in grado, attraverso una sua pronuncia, di espungere una norma dall'ordinamento nazionale italiano, non avrebbe mai affermato l'illegittimità dell'addizionale di cui all'art. 14 T.U. Accise, mentre le sentenze menzionate a fondamento dell'asserita illegittimità avrebbero invece avuto ad oggetto “imposte diverse, istituite da Stati diversi, in contesti diversi, con presupposti e finalità diversi”, e a questo si aggiunge che, a fronte della ridefinizione delle addizionali sui consumi di energia elettrica operata dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, recante attuazione della direttiva 2003/96/CE, ad avviso dell'Appellante, costituendo una componente dell'accisa armonizzata, tali addizionali non presupporrebbero alcun vaglio sulla loro finalità specifica.
nel domandare il rigetto anche di tale ragione di doglianza, Controparte_1
osserva, fra l'altro, che l'art. 56, comma 1 T.U. Accise rimetteva al fornitore la scelta di traslare o meno l'addizionale sul consumatore finale, prevedendo la facoltà-diritto (a suo avviso da intendersi quali sinonimi) di rivalsa.
7 Tali motivi di gravame, fra loro connessi e pertanto da trattare congiuntamente,
sono infondati e non possono trovare accoglimento.
Il Tribunale, richiamando consolidati principi interpretativi espressi dalla Corte di
Giustizia dell'Unione europea, nonché lo specifico insegnamento di plurime pronunce della Corte di Cassazione, ha in primo luogo ritenuto il contrasto della previsione delle addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2 del d.l. 28 ottobre 1988, n. 511, con la normativa comunitaria, in specie con il disposto dell'art. 1, par. 2, della direttiva n.
2008/118/CE, secondo il quale “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile,
calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
La sussistenza di tale contrasto va senz'altro confermata.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha espresso un costante indirizzo interpretativo (cfr. sentenza 27 febbraio 2014, causa C-82/12, Transportes Jordi
Besora, punto 22; sentenza 5 marzo 2015, C-553/13, punti 35- Organizzazione_1
36; sentenza 25 luglio 2018, C-103/17, , punti 35 ss.), in casi Controparte_5
certo riferibili a imposte diverse, istituite da Stati diversi, in contesti diversi, ma analoghi al presente (avendo a oggetto imposte applicate alla vendita di combustibili,
di prodotti energetici e di elettricità, per le quali la Corte UE ha stabilito che il contribuente può richiedere il rimborso di quanto pagato qualora la destinazione dei tributi non risponda a finalità specifiche) ma tutti decisi, ed è quanto qui rileva, fornendo un'omogenea interpretazione del predetto art. 1 della direttiva de quo e in specie della nozione di “finalità specifiche”.
La Corte dell'Unione europea ha individuato quali requisiti concorrenti, necessari affinché gli Stati membri possano istituire imposte indirette aggiuntive alle accise già armonizzate (come quella sul consumo di energia elettrica, ai sensi dell'art. 1 della direttiva 2003/96/CE), non solo “il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione
8 applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta”, ma soprattutto “l'esistenza di una o più finalità specifiche che l'imposizione indiretta dovrebbe soddisfare”, dovendosi ritenere sussistere una specifica finalità impositiva, ad esempio, se l'imposta aggiuntiva sia stata istituita "al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta” o a quello “di promuovere la coesione territoriale e sociale”, di modo che sussista “un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. Per contro, "un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato
membro non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese".
L'imposta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 28 novembre 1988, convertito dalla l. 27 gennaio 1989, n. 20, anche dopo la sua riformulazione operata dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, recante attuazione della direttiva 2003/96/CE, differentemente da quanto sostenuto dall'Appellante, è distinta e aggiuntiva rispetto all'accisa armonizzata sull'energia elettrica, tant'è che al comma 3 si prevede che venda liquidata e riscossa “con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica". Lo dimostra anche il fatto che il legislatore, proprio per eliminare le ragioni di contrasto con il diritto dell'Unione europea, ha poi abrogato tale addizionale all'accisa sull'energia elettrica, aumentando invece l'accisa erariale, così realizzando un effetto sì di “inasprimento” dell'accisa, ma non contrastante con il diritto dell'Unione, in quanto incidente solo sulla modulazione dell'aliquota. Non può pertanto ritenersi che la predetta addizionale fosse da ritenersi sottratta al vaglio in ordine all'esistenza o meno di “finalità specifiche” al cui soddisfacimento fosse diretta.
Vaglio al cui esito non può che concludersi in senso negativo, ovvero per l'inesistenza di finalità specifiche e quindi per il contrasto con la norma comunitaria.
9 È quanto la Corte di Cassazione ha già costantemente ritenuto, esprimendo il principio di diritto che “in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere a una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n.
511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime”
(così C. Cass, Sez. 5, sentenza n. 15198 del 4/06/2019, Rv. 654134 – 01; nello stesso senso, ex multis, C. Cass. Sez. 5, sentenza n. 27101 del 23/10/2019, Rv. 655544 – 01;
C. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 8399 del 25 marzo 2021).
Il Tribunale, poi, richiamando anche al riguardo plurime pronunce della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione, ha per un verso indicato il carattere self-executing dell'art. 1, par. 2 della direttiva n. 2008/118/CE, da cui la sua immediata applicabilità nell'ordinamento interno che impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni dell'ordinamento interno con essa in contrasto o incompatibili, per altro verso ha riconosciuto che tale efficacia diretta opera nel solo rapporto “verticale” tra Stato e privati, in questo caso nel rapporto tra lo Stato e il fornitore di energia elettrica, osservando tuttavia che la questione qui dedotta in giudizio “non è quella relativa all'efficacia verticale/orizzontale della Direttiva
2008/118/CE, perché le parti in causa non sono lo Stato e l'ente impositore;
ma è quella privatistica, tra il soggetto passivo dell'imposta/fornitore e l'utente/terzo che ha subito la rivalsa (consentita ma non imposta dal diritto interno)” e che “unica via praticabile per l'utente al fine di recuperare l'esborso indebito per accise, è la ripetizione di quanto pagato al fornitore. Ed infatti, a fronte dell'illegittimità della norma tributaria nazionale per contrasto con una direttiva europea”, “non era dovuto il pagamento delle addizionali de quibus;
quindi, era venuto meno anche il diritto (non
10 dovere) di rivalsa previsto in capo al concessionario nei confronti dell'utente finale, così che quanto riscosso da questi costituisce indebito”.
Le censure avanzate dall'Appellante non scalfiscono tale conclusione.
Già sarebbe possibile rilevare che la questione dell'efficacia orizzontale diretta del disposto self executing di una direttiva inerisce le direttive in ordine al cui adattamento all'ordinamento interno uno Stato membro dell'Unione Europea non abbia provveduto, o vi abbia provveduto trasponendole in modo non corretto o non adeguato.
Come anche notato dal Tribunale, nel nostro ordinamento, con il d.lgs. 29 marzo
2010 n. 48, si è provveduto ad “adeguare il sistema normativo dell'accisa alle disposizioni” della direttiva n. 2008/112/CE (e questo, può aggiungersi, in forza della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante “disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell alle Comunità europee - Legge comunitaria CP_1
2008”, con cui è stato delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione, fra l'altro, alla direttiva n.
2008/118/CE, compresa nell'elenco di cui all'Allegato B alla medesima legge, direttiva che imponeva agli Stati membri di dare alla stessa adattamento entro il 1 gennaio
2010) e, successivamente, si è altresì provveduto ad abrogare espressamente la previsione di tale addizionale provinciale (con il disposto di cui all'art. 2 comma 6 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, applicabile alle Regioni a statuto ordinario con decorrenza dal 1 gennaio 2012, e poi con il d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella l. 26 aprile 2012, n. 44, applicabile anche alle Regioni a statuto speciale, dal 1
aprile 2012).
Ove pure si volesse ritenere che, sul punto, vi sia stato un adattamento tardivo alla direttiva, facendolo corrispondere solo alla data di espressa abrogazione della previsione dell'addizionale provinciale, va tenuto presente che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di precisare che, nell'operare la dovuta interpretazione “adeguatrice” al diritto UE, il giudice interno può e deve ricorrere
11 anche a un'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione recepite in ritardo (cfr., ad es., sentenza 25 febbraio 1999, causa C-131/97, . Per_1
Anche a prescindere, poi, da tali disposizioni di adattamento, il disposto dell'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE costituisce senz'altro un precetto compiuto e non condizionato, come tale self executing, e se, per un verso, non vi è dubbio (in conformità a un indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea quantomeno dalla sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, che dalle Persona_2
direttive, di per sé, essendo fonti del diritto che prescrivono obblighi in capo agli Stati
membri e non ai singoli, pur quando contengono disposizioni self executing, non possono immediatamente discendere obblighi o diritti azionabili da privati nei confronti di altri privati e non possono quindi essere fatte valere in quanto tali, ovvero che alle stesse non possono essere attribuiti effetti diretti “orizzontali”, per altro verso
è principio altrettanto consolidato nella giurisprudenza UE che dalle direttive derivi comunque un effetto “oppositivo” (in dottrina per alcuni si tratterebbe di un'efficacia indiretta, per altri di un'efficacia diretta “oppositiva”), nel senso che producono, in capo ai giudici nazionali, un obbligo di interpretazione delle norme nazionali in conformità alle stesse e di disapplicazione di una normativa nazionale con esse in contrasto o con esse incompatibile (cfr., ad es., sentenza 19 gennaio 2010, nella causa
C-555/07, Kücükdeveci, in cui, in difformità non con le conclusioni ma con il percorso motivazionale sostenuto dall'Avvocato generale Bot, la Corte di Giustizia dell'Unione ruropea ha avuto modo di precisare che non si tratta in questi casi di un precluso
“effetto orizzontale”, poiché il fondamento dell'invocabilità della direttiva da parte del singolo è da individuarsi nella violazione di un obbligo commessa da parte dello Stato
e non in un comportamento del privato, e da questo consegue che, nell'applicare il diritto interno, il giudice nazionale deve in ogni caso procedere, per quanto più
possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima). In altri termini, l'effetto “oppositivo” consiste nell'esclusione di una norma nazionale che sia in violazione del diritto UE, il che prescinde dall'attribuzione diretta di una posizione giuridica individuale derivante
12 dalla norma europea: il singolo non risulta ovvero immediatamente destinatario di posizioni giuridiche favorevoli riconosciute nell'ordinamento dell'Unione, non fa valere una norma UE per azionare un diritto ivi riconosciuto, ma per richiedere e ottenere un controllo di legittimità di una norma di diritto interno.
Si parla al riguardo, oltre che di obbligo di interpretazione conforme, anche di un effetto c.d. “triangolare” dell'applicazione del diritto UE (menzionato nella giurisprudenza della Corte di giustizia sin dalla sentenza 22 giugno 1989, in causa C-
103/88, Fratelli Costanzo), a seguito del quale un soggetto privato si avvale appunto non della disposizione contenuta nel diritto UE in sé, ma della modifica della situazione normativa interna conseguente alla produzione di effetti oppositivi determinata dall'applicazione del diritto dell'Unione europea, come parametro di illegittimità del diritto nazionale incompatibile.
In questo senso il Tribunale ha correttamente ritenuto che, dalla disapplicazione della previsione dell'addizionale nel rapporto fra fornitore e amministrazione finanziaria, in quanto incompatibile con una norma self executing di una direttiva UE, di cui è stata esaminata l'efficacia “verticale”, discenda, secondo le regole civilistiche ordinarie del diritto italiano, l'indebito addebito dell'addizionale nelle bollette a carico dei consumatori finali, che dunque possono agire in ripetizione non già in correlazione a un'ipotizzata riconosciuta efficacia “orizzontale” della direttiva, ma in forza dell'art. 2033 c.c.. Ha ovvero ritenuto irrilevante la problematica relativa all'efficacia verticale/orizzontale della Direttiva 2008/118/CE, perché la questione dedotta in giudizio non attiene al rapporto fra Stato/ente impositore e soggetto passivo dell'imposta/fornitore, ma al rapporto tra il soggetto passivo dell'imposta/fornitore e l'utente/terzo, il quale chiede, in ambito meramente privatistico (unica via praticabile per recuperare l'esborso), la ripetizione di quanto pagato.
Il giudice di prime cure ha altresì notato, per inciso, che la rivalsa, del fornitore sull'utente, era consentita, ma non imposta dal diritto interno. Ed anche questo è corretto. Facoltà e diritto non sono sinonimi, ma il disposto dell'art. 56, comma 1 T.U. dava facoltà a di esercitare un diritto di rivalsa e così Per_3 Parte_1
13 riscuotere l'addizionale dall'utente finale, ma certo non lo imponeva, non era
“doveroso”, come sostenuto dall'Appellante: si è trattato di una scelta, per quanto certo comprensibile, di Parte_1
Da quanto sopra esposto deriva l'infondatezza anche del quinto motivo d'impugnazione avanzato da nella parte relativa a una Parte_1
ritenuta omessa pronuncia di ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia europea.
Per un verso, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea già risulta essersi chiaramente espressa in ordine all'interpretazione dell'art. 1, par. 2, della direttiva n.
2008/118/CE, per altro verso correttamente il Tribunale ha ritenuto non necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, essendo effettivo oggetto di causa solo una questione privatistica tra fornitore e utente finale.
3. ASSERITA INSUSSISTENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI Controparte_6
[...]
Con il terzo motivo d'impugnazione l'Appellante lamenta l'erronea valutazione in merito alla legittimazione passiva di Parte_1
Sostiene l'Appellante che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che il fornitore di energia elettrica agisce come “collettore d'imposta”, ossia riscuote per conto dell'Erario e ad esso immediatamente trasferisce le somme riscosse, senza nulla trattenere, ragione per la quale non potrebbe essere considerato un autonomo centro di interessi in relazione alla riscossione e all'eventuale restituzione dell'addizionale, in quanto il rapporto intercorrerebbe soltanto tra utente e Amministrazione Finanziaria, né sussisterebbe “alcun ostacolo logico-giuridico all'esercizio dell'azione di ripetizione dell'utente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria”.
Anche tale motivo d'impugnazione è infondato e non può trovare accoglimento.
Il soggetto passivo dell'addizionale d'imposta è, infatti, il fornitore e non l'utente finale.
Già si è detto che l'art. 56, comma 1 T.U. Accise prevedeva la mera facoltà per il fornitore di esercitare un diritto di rivalsa sull'utente finale, non altro.
14 Tale rivalsa è relativa non all'imposta in sé, ma a una somma equivalente quale componente del prezzo, dovendosi distinguere il “rapporto di imposta”, che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria, dal “rapporto di rivalsa”, che intercorre tra fornitore e consumatore finale: rapporti fra loro autonomi, ancorché collegati, l'uno avente rilievo sul paino tributario, l'altro sul piano civilistico (come precisato dalla
Suprema Corte, da ultimo, con la sentenza C. Cass., 21 luglio 2020, n. 15506, con la quale sono stati richiamati plurimi precedenti, fra cui, ad es., C. Cass., SS.UU.,
31/12/2018, n. 33687).
Ne consegue che il consumatore finale, cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore, solo nei confronti di questi può esercitare l'azione di ripetizione di indebito, salvo che dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione (da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore, ad esempio in caso di fallimento di questi, e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dal contrasto fra la direttiva 2008/118/CE e la norma istitutiva dell'addizionale), solo in tal caso potendo chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio di diritto dell'Unione europea di effettività della tutela.
Il diritto al rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta invece, altrimenti, al solo fornitore, che può esercitarlo, ex art. 14 T.U. Accise: o entro due anni dalla data del pagamento, nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale;
o entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme, nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa.
4. DOMANDA DI MANLEVA NEI CONFRONTI DELL' E Controparte_2
NECESSITÀ DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO – CP_6
Con il quarto motivo d'appello di gravame, lamenta che Parte_1
erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la necessità di integrazione del contradditorio, respingendo altresì la richiesta di autorizzazione a chiamare in causa l' Controparte_2
15 Il Tribunale ha rigettato tali domande osservando, sia in sentenza che con la precedente ordinanza del 14 luglio 2021, che “nel rapporto Fornitore/Stato, il giudice ordinario difetta di giurisdizione” (in prima battuta, con l'ordinanza del 12 maggio
2021, aveva anche menzionato ragioni di economia processuale).
L'Appellante contesta tali statuizioni, argomentando che l'integrazione del contraddittorio avrebbe comportato un rinvio solo di pochi mesi, evitando la necessità di un nuovo percorso contenzioso con l' nonché la sussistenza, Controparte_2
“sul piano sostanziale”, di “un unico rapporto trilaterale”, e sul “piano processuale”
l'inesistenza di alcuna “contestazione effettiva in merito all'an o al quantum della restituzione”, il che dovrebbe portare ad escludere la sussistenza della giurisdizione tributaria, non essendo necessario accertare la debenza e l'ammontare del tributo.
Anche tale motivo di gravame non può trovare accoglimento.
Già si è detto, conformemente a costante giurisprudenza della Suprema Corte, che il rapporto di imposta, tra fornitore ed amministrazione tributaria, e il rapporto di rivalsa,
tra fornitore e consumatore, per quanto fra loro collegati, sono autonomi e distinti;
ove poi l'amministrazione tributaria non avesse contestazioni in ordine alle richieste restitutorie dell'Appellante, non sussisterebbe contenzioso al riguardo, mentre in caso contrario la giurisdizione a decidere in ordine al rapporto fra Parte_1
e l' spetta al giudice tributario e non al giudice ordinario che, Controparte_2
difettando di giurisdizione al riguardo, non può che rigettare le presentate domande di integrazione del contraddittorio.
5. ASSERITA ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 14 T.U. ACCISE E OMESSA
PRONUNCIA DI ORDINANZA DI RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE O DI
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - INFONDATEZZA
Con un ultimo motivo d'appello, lamenta che il Tribunale Parte_1
non avrebbe preso in considerazione le questioni relative all'interpretazione ritenuta prevalente dell'art. 14 T.U. Accise e alla conseguente sostenuta illegittimità costituzionale, sotto diversi profili, di tale disposto normativo, che l'Appellante ritiene avrebbe dovuto essere considerato rilevante ai fini del decidere.
16 La doglianza non è condivisibile.
Il Tribunale, dopo aver menzionato che il disposto dell'art. 14 T.U. Accise (nella parte in cui prevede che “qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è
richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”)
“non necessariamente obbliga il fornitore ad esperire tre gradi di giudizio”
(interpretazione che, per mero inciso, anche questa Corte condivide), ha ritenuto il difetto di rilevanza delle questioni di costituzionalità proposte da Parte_1
o già sollevate in altri giudizi.
[...]
Il che è corretto. Va esclusa la sussistenza di un unico rapporto trilaterale. Pertanto, il disposto dell'art. 14 T.U. Accise, in tema di accertamento dei presupposti del rimborso da parte dell' in favore del fornitore, rilevante Controparte_2
nell'eventuale giudizio tributario, è invece del tutto estraneo al thema decidendum del presente giudizio.
6. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00, sia pur in prossimità al limite inferiore), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate,
le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 2.800,00
- per la fase introduttiva euro 1.800,00
- per la fase decisoria euro 3.500,00
17 Totale: euro 8.100,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Non sussistono invece i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., né in punto mala fede o colpa grave dell'Appellante, né in ordine alla prova di un maggior danno sofferto da parte Appellata.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, rigetta la presentata impugnazione e conferma l'impugnata ordinanza.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna l'Appellante, a Parte_1
rifondere a parte Appellata, le spese del presente grado, che si Controparte_1
liquidano in euro 8.100,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali,
C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 7 febbraio 2024.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n.
LA CO R T E D'APP EL L O D I TO R IN O del
SEZI ONE II CI VI LE R.G. 1327/2021
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1327/2021 R.G. promossa da:
C.F. , P. IVA , con sede in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Genova, via SS. Giacomo e Filippo n. 7, in persona del procuratore speciale
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Marco Parte_2
Lopez de Gonzalo, del foro di Genova, PEC
e dall'avv. Maria Cleme Bartesaghi, del Email_1 foro di Genova, PEC elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Cleme Bartesaghi, in Genova, piazza Dante n. 6/4
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in MIo, via Savona n. 125, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giorgio Emanuele Degani, del foro di Bergamo, PEC presso il cui Email_3 studio è elettivamente domiciliata in MIo, piazza Duca d'Aosta n. 10
- APPELLATA -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 29 ottobre 2021, Parte_1
ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 30 settembre 2021 dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, pubblicata in pari data, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Condanna al pagamento in favore della ricorrente Parte_1 Controparte_1 di € 54.720,00, oltre interessi, dalla domanda al saldo.
[...]
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente Parte_1 che si liquidano in € 8.030,00 per compensi ed € 406,50 per esposti, oltre IVA, Controparte_1
CPA e rimborso forfettario, come per legge”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
Ai sensi del disposto dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e delle successive modifiche ed integrazioni, in specie operate dall'art. 221, quarto comma, del d.l. n.
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19, nella presente causa la sola prima udienza di trattazione si è svolta con le modalità della trattazione scritta.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“1) In via principale: in accoglimento del primo o del secondo o del terzo motivo di impugnazione, riformare il capo dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Torino recante condanna di
[...] al pagamento a favore di dell'importo di € 54.720,00 oltre a Parte_1 Controparte_1 interessi legali dalla domanda al saldo e spese di lite e quindi
1a) respingere integralmente la domanda di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
1b) condannare alla restituzione a di quanto essa avesse Controparte_1 Parte_1 eventualmente versato in esecuzione della decisione di primo grado.
2) In via subordinata, in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, riformare il capo dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di integrazione del contraddittorio proposta da Parte_1 con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e quindi
2a) disporre ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell CP_2
Uffici di MI 1 e MIo 2
[...]
2b) rimettere conseguentemente la causa in primo grado a norma dell'art. 354 c.p.c.. per veder pronunciare la condanna dell a manlevare e tenere indenne di Controparte_2 Parte_1
2 quanto essa fosse tenuta a pagare per l'accoglimento della domanda del ricorrente
3) In via ulteriormente subordinata, in accoglimento del quinto motivo di impugnazione, riformare il capo dell'impugnata ordinanza che ha ritenuto irrilevanti le questioni relative alla illegittimità dell'art. 14 T.U. Accise, e conseguentemente
3a) previo occorrendo rinvio alla Corte di Giustizia europea e/o alla Corte Costituzionale, dichiarare la illegittimità dell'art. 14 T.U. Accise per le ragioni illustrate da nel Parte_1 giudizio di primo grado, ovvero
3b) quanto meno, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della
Corte Costituzionale sulle questioni ad essa sottoposte dall'ordinanza arbitrale del 26 marzo 2021. 4) In ogni caso, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte Appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta:
- in via preliminare, rilevata l'assenza dei requisiti di cui all'art. 342, c.p.c., dichiarare
l'inammissibilità del gravame interposto dalla Società Parte_1
- in via principale, di rigettare integralmente tutte le domande e tutte le eccezioni di cui all'Appello interposto dalla e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza CP_3 Parte_1 emessa dal Tribunale di Torino;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, c.p.c.”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 14 gennaio 2021 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_1
avanti al Tribunale di Torino, allegando e sostenendo quanto segue:
- di avere stipulato, nel 2010, un contratto di somministrazione con
[...]
impresa fornitrice di energia elettrica;
Parte_1
- di aver regolarmente provveduto all'integrale pagamento degli importi periodicamente addebitati in bolletta da Parte_1
- che, in relazione al periodo di fornitura compreso fra il 1 gennaio 2011 e il 31
dicembre 2011, le ha addebitato in bolletta il Parte_1
pagamento dell'imposta addizionale provinciale all'accisa, di cui all'art. 6
3 comma 2 e 3 del d.l. n. 511/1988, per un complessivo ammontare di euro
54.720,00;
- che tale addebito è risultato privo di causa, in quanto tale addizionale provinciale, applicabile sui consumi di energia elettrica per qualsiasi uso effettuati in locali e luoghi diversi dalle private abitazioni, è da ritenersi un tributo illegittimo, alla luce del contrasto della norma istitutiva dell'addizionale provinciale con il diritto dell'Unione Europea, e in particolare con la direttiva n.
2008/118/CE del Consiglio, “relativa al regime generale delle accise”, così come interpretata dalla Corte di Giustizia nelle sentenze del 5 marzo 2015, nella causa
C-553/2013, e del 25 luglio 2018, nella causa C-103/2017: nessun importo poteva dunque essere preteso a tale titolo nei confronti del consumatore finale;
- che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, infatti, è stata poi soppressa dal legislatore, a partire dal 1° gennaio 2012, con il disposto di cui all'art. 18, comma 5, d.lgs. n. 68/2001 (dal 1° marzo 2012, per le Regioni a
Statuto speciale, ai sensi dell'art. 4, comma 10, d.l. n. 16/2012).
Sulla base di tali allegazioni, ha domandato di condannare Controparte_1
al rimborso delle somme così indebitamente versate, oltre Parte_1
interessi.
i è costituita in giudizio, non contestando le allegazioni in Parte_1
fatto di domandando peraltro ritenersi l'infondatezza delle Controparte_1
domande avversarie, per varie ragioni, sostenendo, in particolare: l'insussistenza di un'efficacia diretta orizzontale della direttiva n. 2008/118/CE e quindi la sua inapplicabilità al rapporto tra fornitore ed utente;
la qualificabilità di
[...]
uale mero collettore d'imposta, subito riversata allo Stato, e quindi Parte_1
il difetto di sua legittimazione passiva o quantomeno la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' l'illegittimità dell'art. 14, co. Controparte_2
2, d.lgs. n. 504/1995 (che imporrebbe, a suo avviso, per agire in regresso nei confronti dell' di esperire tre gradi di giudizio), da ritenersi direttamente Controparte_2
4 da parte del giudicante o previo, occorrendo, rinvio alla Corte di Giustizia europea e/o alla Corte Costituzionale.
Il Tribunale di Torino, con ordinanze del 12 maggio 2021 e del 14 luglio 2021, ha ritenuto insussistenti i presupposti per integrare il contraddittorio nei confronti dell' sia per ragioni di economia processuale, sia perché Controparte_2
l'eventuale domanda di pagamento/manleva nei confronti dell'Amministrazione statale ha natura tributaria e, dunque, non è proponibile dinanzi al giudice ordinario.
Indi, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, in accoglimento del presentato ricorso, ha condannato a restituire alla Parte_1 [...]
l'importo di euro 54.720,00, oltre interessi dalla pronuncia al saldo, CP_1
nonché a rifondere le spese del giudizio.
L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, articolando cinque motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Erronea interpretazione e applicazione delle norme e dei principi di diritto dell'Unione europea in tema di efficacia delle direttive” (primo e secondo motivo di gravame);
- “Erronea valutazione in merito alla sussistenza della legittimazione passiva di
; Parte_1
- “Erronea valutazione della domanda di manleva di nei Parte_1
confronti dell – Erronea valutazione in merito alla Controparte_2
necessità di integrazione del contraddittorio”;
- “Erronea interpretazione dell'art. 14 T.U. Accise – Omessa pronuncia di ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia europea e/o alla Corte Costituzionale
– Omessa pronuncia di ordinanza di sospensione del giudizio di primo grado”.
Parte Appellata ha domandato ritenersi l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del presentato gravame, condannando la controparte al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, c.p.c..
5 2. ASSERITA ERRONEA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI
PRINCIPI DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA IN TEMA DI EFFICACIA DELLE DIRETTIVE
- INFONDATEZZA
Con il primo motivo di impugnazione, ensura una ritenuta Parte_1
erronea interpretazione e applicazione delle norme e dei principi di diritto dell'Unione
Europea in tema di diretta efficacia delle direttive.
Sostiene l'Appellante che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere la direttiva 2008/118/CE direttamente applicabile nei rapporti tra privati, in tal modo superando il richiamo, formulato da al principio Parte_1
dell'inefficacia orizzontale delle direttive, consolidato nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, in base di al quale si ritiene che non avrebbe potuto nell'ambito del suo rapporto con Controparte_4 Parte_1
invocare la direttiva de quo per far valere l'illegittimità dell'addizionale e,
conseguentemente, chiedere la restituzione di quanto pagato a tale titolo.
Più specificamente, il primo giudice sarebbe incorso in una contraddizione laddove, dopo aver invero affermato, nello stesso senso sostenuto dall'Appellante,
l'inoperatività nei rapporti fra privati della disapplicazione della normativa nazionale contrastante con direttiva dell'Unione Europea, ha concluso che la questione dedotta in giudizio non concernesse l'efficacia orizzontale o verticale della direttiva
2008/118/CE, per l'Appellante invece punto focale del presente giudizio.
Parte Appellata argomenta, in senso contrario, che il Tribunale correttamente avrebbe disapplicato la normativa interna, in quanto contrastante con il diritto UE, e ciò in conformità al potere/dovere di “interpretazione conforme” del diritto interno rispetto al superiore diritto dell'Unione europea, così riconoscendo il venir meno della causa che giustificava il pagamento dell'addizionale sull'energia elettrica da parte del consumatore finale e di conseguenza il carattere indebito del pagamento da quest'ultimo effettuato. aggiunge altresì che, nel caso di specie, tra consumatore Controparte_1
finale e fornitore di energia elettrica non sussisterebbe un “rapporto orizzontale”, bensì
6 un “rapporto triangolare verticale con riflessi orizzontali negativi”, in quanto l'azione restitutoria civilistica sarebbe da ritenersi prodromica alla successiva fase,
pubblicistica/ tributaria, in cui il fornitore, in caso di condanna, è legittimato a rivolgersi avverso lo Stato per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in base a un provvedimento giudiziario di restituzione di imposte indebitamente pagate. A ritenere diversamente, secondo parte Appellata, escludendo l'efficacia verticale con riflessi orizzontali della direttiva in esame, verrebbe a determinarsi un'ingiustificata disparità di trattamento tra le parti, in quanto solo nel rapporto tra fornitore e Stato si potrebbe invocare l'inefficacia della direttiva e non in quello tra consumatore e fornitore.
Con il secondo motivo d'impugnazione, l'Appellante solleva la stessa censura sotto altro profilo, osservando, innanzitutto, che la rivalsa del fornitore nei confronti dell'utente non sarebbe una facoltà, ma un diritto, ed anzi che la riscossione dell'addizionale, nel momento in cui è stata posta in essere, sarebbe stata non solo legittima, ma doverosa. Inoltre, la Corte di Giustizia, unica in grado, attraverso una sua pronuncia, di espungere una norma dall'ordinamento nazionale italiano, non avrebbe mai affermato l'illegittimità dell'addizionale di cui all'art. 14 T.U. Accise, mentre le sentenze menzionate a fondamento dell'asserita illegittimità avrebbero invece avuto ad oggetto “imposte diverse, istituite da Stati diversi, in contesti diversi, con presupposti e finalità diversi”, e a questo si aggiunge che, a fronte della ridefinizione delle addizionali sui consumi di energia elettrica operata dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, recante attuazione della direttiva 2003/96/CE, ad avviso dell'Appellante, costituendo una componente dell'accisa armonizzata, tali addizionali non presupporrebbero alcun vaglio sulla loro finalità specifica.
nel domandare il rigetto anche di tale ragione di doglianza, Controparte_1
osserva, fra l'altro, che l'art. 56, comma 1 T.U. Accise rimetteva al fornitore la scelta di traslare o meno l'addizionale sul consumatore finale, prevedendo la facoltà-diritto (a suo avviso da intendersi quali sinonimi) di rivalsa.
7 Tali motivi di gravame, fra loro connessi e pertanto da trattare congiuntamente,
sono infondati e non possono trovare accoglimento.
Il Tribunale, richiamando consolidati principi interpretativi espressi dalla Corte di
Giustizia dell'Unione europea, nonché lo specifico insegnamento di plurime pronunce della Corte di Cassazione, ha in primo luogo ritenuto il contrasto della previsione delle addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2 del d.l. 28 ottobre 1988, n. 511, con la normativa comunitaria, in specie con il disposto dell'art. 1, par. 2, della direttiva n.
2008/118/CE, secondo il quale “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile,
calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
La sussistenza di tale contrasto va senz'altro confermata.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha espresso un costante indirizzo interpretativo (cfr. sentenza 27 febbraio 2014, causa C-82/12, Transportes Jordi
Besora, punto 22; sentenza 5 marzo 2015, C-553/13, punti 35- Organizzazione_1
36; sentenza 25 luglio 2018, C-103/17, , punti 35 ss.), in casi Controparte_5
certo riferibili a imposte diverse, istituite da Stati diversi, in contesti diversi, ma analoghi al presente (avendo a oggetto imposte applicate alla vendita di combustibili,
di prodotti energetici e di elettricità, per le quali la Corte UE ha stabilito che il contribuente può richiedere il rimborso di quanto pagato qualora la destinazione dei tributi non risponda a finalità specifiche) ma tutti decisi, ed è quanto qui rileva, fornendo un'omogenea interpretazione del predetto art. 1 della direttiva de quo e in specie della nozione di “finalità specifiche”.
La Corte dell'Unione europea ha individuato quali requisiti concorrenti, necessari affinché gli Stati membri possano istituire imposte indirette aggiuntive alle accise già armonizzate (come quella sul consumo di energia elettrica, ai sensi dell'art. 1 della direttiva 2003/96/CE), non solo “il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione
8 applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta”, ma soprattutto “l'esistenza di una o più finalità specifiche che l'imposizione indiretta dovrebbe soddisfare”, dovendosi ritenere sussistere una specifica finalità impositiva, ad esempio, se l'imposta aggiuntiva sia stata istituita "al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta” o a quello “di promuovere la coesione territoriale e sociale”, di modo che sussista “un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. Per contro, "un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato
membro non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese".
L'imposta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 28 novembre 1988, convertito dalla l. 27 gennaio 1989, n. 20, anche dopo la sua riformulazione operata dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, recante attuazione della direttiva 2003/96/CE, differentemente da quanto sostenuto dall'Appellante, è distinta e aggiuntiva rispetto all'accisa armonizzata sull'energia elettrica, tant'è che al comma 3 si prevede che venda liquidata e riscossa “con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica". Lo dimostra anche il fatto che il legislatore, proprio per eliminare le ragioni di contrasto con il diritto dell'Unione europea, ha poi abrogato tale addizionale all'accisa sull'energia elettrica, aumentando invece l'accisa erariale, così realizzando un effetto sì di “inasprimento” dell'accisa, ma non contrastante con il diritto dell'Unione, in quanto incidente solo sulla modulazione dell'aliquota. Non può pertanto ritenersi che la predetta addizionale fosse da ritenersi sottratta al vaglio in ordine all'esistenza o meno di “finalità specifiche” al cui soddisfacimento fosse diretta.
Vaglio al cui esito non può che concludersi in senso negativo, ovvero per l'inesistenza di finalità specifiche e quindi per il contrasto con la norma comunitaria.
9 È quanto la Corte di Cassazione ha già costantemente ritenuto, esprimendo il principio di diritto che “in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere a una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n.
511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime”
(così C. Cass, Sez. 5, sentenza n. 15198 del 4/06/2019, Rv. 654134 – 01; nello stesso senso, ex multis, C. Cass. Sez. 5, sentenza n. 27101 del 23/10/2019, Rv. 655544 – 01;
C. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 8399 del 25 marzo 2021).
Il Tribunale, poi, richiamando anche al riguardo plurime pronunce della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione, ha per un verso indicato il carattere self-executing dell'art. 1, par. 2 della direttiva n. 2008/118/CE, da cui la sua immediata applicabilità nell'ordinamento interno che impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni dell'ordinamento interno con essa in contrasto o incompatibili, per altro verso ha riconosciuto che tale efficacia diretta opera nel solo rapporto “verticale” tra Stato e privati, in questo caso nel rapporto tra lo Stato e il fornitore di energia elettrica, osservando tuttavia che la questione qui dedotta in giudizio “non è quella relativa all'efficacia verticale/orizzontale della Direttiva
2008/118/CE, perché le parti in causa non sono lo Stato e l'ente impositore;
ma è quella privatistica, tra il soggetto passivo dell'imposta/fornitore e l'utente/terzo che ha subito la rivalsa (consentita ma non imposta dal diritto interno)” e che “unica via praticabile per l'utente al fine di recuperare l'esborso indebito per accise, è la ripetizione di quanto pagato al fornitore. Ed infatti, a fronte dell'illegittimità della norma tributaria nazionale per contrasto con una direttiva europea”, “non era dovuto il pagamento delle addizionali de quibus;
quindi, era venuto meno anche il diritto (non
10 dovere) di rivalsa previsto in capo al concessionario nei confronti dell'utente finale, così che quanto riscosso da questi costituisce indebito”.
Le censure avanzate dall'Appellante non scalfiscono tale conclusione.
Già sarebbe possibile rilevare che la questione dell'efficacia orizzontale diretta del disposto self executing di una direttiva inerisce le direttive in ordine al cui adattamento all'ordinamento interno uno Stato membro dell'Unione Europea non abbia provveduto, o vi abbia provveduto trasponendole in modo non corretto o non adeguato.
Come anche notato dal Tribunale, nel nostro ordinamento, con il d.lgs. 29 marzo
2010 n. 48, si è provveduto ad “adeguare il sistema normativo dell'accisa alle disposizioni” della direttiva n. 2008/112/CE (e questo, può aggiungersi, in forza della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante “disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell alle Comunità europee - Legge comunitaria CP_1
2008”, con cui è stato delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione, fra l'altro, alla direttiva n.
2008/118/CE, compresa nell'elenco di cui all'Allegato B alla medesima legge, direttiva che imponeva agli Stati membri di dare alla stessa adattamento entro il 1 gennaio
2010) e, successivamente, si è altresì provveduto ad abrogare espressamente la previsione di tale addizionale provinciale (con il disposto di cui all'art. 2 comma 6 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, applicabile alle Regioni a statuto ordinario con decorrenza dal 1 gennaio 2012, e poi con il d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella l. 26 aprile 2012, n. 44, applicabile anche alle Regioni a statuto speciale, dal 1
aprile 2012).
Ove pure si volesse ritenere che, sul punto, vi sia stato un adattamento tardivo alla direttiva, facendolo corrispondere solo alla data di espressa abrogazione della previsione dell'addizionale provinciale, va tenuto presente che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di precisare che, nell'operare la dovuta interpretazione “adeguatrice” al diritto UE, il giudice interno può e deve ricorrere
11 anche a un'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione recepite in ritardo (cfr., ad es., sentenza 25 febbraio 1999, causa C-131/97, . Per_1
Anche a prescindere, poi, da tali disposizioni di adattamento, il disposto dell'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE costituisce senz'altro un precetto compiuto e non condizionato, come tale self executing, e se, per un verso, non vi è dubbio (in conformità a un indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea quantomeno dalla sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, che dalle Persona_2
direttive, di per sé, essendo fonti del diritto che prescrivono obblighi in capo agli Stati
membri e non ai singoli, pur quando contengono disposizioni self executing, non possono immediatamente discendere obblighi o diritti azionabili da privati nei confronti di altri privati e non possono quindi essere fatte valere in quanto tali, ovvero che alle stesse non possono essere attribuiti effetti diretti “orizzontali”, per altro verso
è principio altrettanto consolidato nella giurisprudenza UE che dalle direttive derivi comunque un effetto “oppositivo” (in dottrina per alcuni si tratterebbe di un'efficacia indiretta, per altri di un'efficacia diretta “oppositiva”), nel senso che producono, in capo ai giudici nazionali, un obbligo di interpretazione delle norme nazionali in conformità alle stesse e di disapplicazione di una normativa nazionale con esse in contrasto o con esse incompatibile (cfr., ad es., sentenza 19 gennaio 2010, nella causa
C-555/07, Kücükdeveci, in cui, in difformità non con le conclusioni ma con il percorso motivazionale sostenuto dall'Avvocato generale Bot, la Corte di Giustizia dell'Unione ruropea ha avuto modo di precisare che non si tratta in questi casi di un precluso
“effetto orizzontale”, poiché il fondamento dell'invocabilità della direttiva da parte del singolo è da individuarsi nella violazione di un obbligo commessa da parte dello Stato
e non in un comportamento del privato, e da questo consegue che, nell'applicare il diritto interno, il giudice nazionale deve in ogni caso procedere, per quanto più
possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima). In altri termini, l'effetto “oppositivo” consiste nell'esclusione di una norma nazionale che sia in violazione del diritto UE, il che prescinde dall'attribuzione diretta di una posizione giuridica individuale derivante
12 dalla norma europea: il singolo non risulta ovvero immediatamente destinatario di posizioni giuridiche favorevoli riconosciute nell'ordinamento dell'Unione, non fa valere una norma UE per azionare un diritto ivi riconosciuto, ma per richiedere e ottenere un controllo di legittimità di una norma di diritto interno.
Si parla al riguardo, oltre che di obbligo di interpretazione conforme, anche di un effetto c.d. “triangolare” dell'applicazione del diritto UE (menzionato nella giurisprudenza della Corte di giustizia sin dalla sentenza 22 giugno 1989, in causa C-
103/88, Fratelli Costanzo), a seguito del quale un soggetto privato si avvale appunto non della disposizione contenuta nel diritto UE in sé, ma della modifica della situazione normativa interna conseguente alla produzione di effetti oppositivi determinata dall'applicazione del diritto dell'Unione europea, come parametro di illegittimità del diritto nazionale incompatibile.
In questo senso il Tribunale ha correttamente ritenuto che, dalla disapplicazione della previsione dell'addizionale nel rapporto fra fornitore e amministrazione finanziaria, in quanto incompatibile con una norma self executing di una direttiva UE, di cui è stata esaminata l'efficacia “verticale”, discenda, secondo le regole civilistiche ordinarie del diritto italiano, l'indebito addebito dell'addizionale nelle bollette a carico dei consumatori finali, che dunque possono agire in ripetizione non già in correlazione a un'ipotizzata riconosciuta efficacia “orizzontale” della direttiva, ma in forza dell'art. 2033 c.c.. Ha ovvero ritenuto irrilevante la problematica relativa all'efficacia verticale/orizzontale della Direttiva 2008/118/CE, perché la questione dedotta in giudizio non attiene al rapporto fra Stato/ente impositore e soggetto passivo dell'imposta/fornitore, ma al rapporto tra il soggetto passivo dell'imposta/fornitore e l'utente/terzo, il quale chiede, in ambito meramente privatistico (unica via praticabile per recuperare l'esborso), la ripetizione di quanto pagato.
Il giudice di prime cure ha altresì notato, per inciso, che la rivalsa, del fornitore sull'utente, era consentita, ma non imposta dal diritto interno. Ed anche questo è corretto. Facoltà e diritto non sono sinonimi, ma il disposto dell'art. 56, comma 1 T.U. dava facoltà a di esercitare un diritto di rivalsa e così Per_3 Parte_1
13 riscuotere l'addizionale dall'utente finale, ma certo non lo imponeva, non era
“doveroso”, come sostenuto dall'Appellante: si è trattato di una scelta, per quanto certo comprensibile, di Parte_1
Da quanto sopra esposto deriva l'infondatezza anche del quinto motivo d'impugnazione avanzato da nella parte relativa a una Parte_1
ritenuta omessa pronuncia di ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia europea.
Per un verso, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea già risulta essersi chiaramente espressa in ordine all'interpretazione dell'art. 1, par. 2, della direttiva n.
2008/118/CE, per altro verso correttamente il Tribunale ha ritenuto non necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, essendo effettivo oggetto di causa solo una questione privatistica tra fornitore e utente finale.
3. ASSERITA INSUSSISTENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI Controparte_6
[...]
Con il terzo motivo d'impugnazione l'Appellante lamenta l'erronea valutazione in merito alla legittimazione passiva di Parte_1
Sostiene l'Appellante che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che il fornitore di energia elettrica agisce come “collettore d'imposta”, ossia riscuote per conto dell'Erario e ad esso immediatamente trasferisce le somme riscosse, senza nulla trattenere, ragione per la quale non potrebbe essere considerato un autonomo centro di interessi in relazione alla riscossione e all'eventuale restituzione dell'addizionale, in quanto il rapporto intercorrerebbe soltanto tra utente e Amministrazione Finanziaria, né sussisterebbe “alcun ostacolo logico-giuridico all'esercizio dell'azione di ripetizione dell'utente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria”.
Anche tale motivo d'impugnazione è infondato e non può trovare accoglimento.
Il soggetto passivo dell'addizionale d'imposta è, infatti, il fornitore e non l'utente finale.
Già si è detto che l'art. 56, comma 1 T.U. Accise prevedeva la mera facoltà per il fornitore di esercitare un diritto di rivalsa sull'utente finale, non altro.
14 Tale rivalsa è relativa non all'imposta in sé, ma a una somma equivalente quale componente del prezzo, dovendosi distinguere il “rapporto di imposta”, che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria, dal “rapporto di rivalsa”, che intercorre tra fornitore e consumatore finale: rapporti fra loro autonomi, ancorché collegati, l'uno avente rilievo sul paino tributario, l'altro sul piano civilistico (come precisato dalla
Suprema Corte, da ultimo, con la sentenza C. Cass., 21 luglio 2020, n. 15506, con la quale sono stati richiamati plurimi precedenti, fra cui, ad es., C. Cass., SS.UU.,
31/12/2018, n. 33687).
Ne consegue che il consumatore finale, cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore, solo nei confronti di questi può esercitare l'azione di ripetizione di indebito, salvo che dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione (da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore, ad esempio in caso di fallimento di questi, e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dal contrasto fra la direttiva 2008/118/CE e la norma istitutiva dell'addizionale), solo in tal caso potendo chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio di diritto dell'Unione europea di effettività della tutela.
Il diritto al rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta invece, altrimenti, al solo fornitore, che può esercitarlo, ex art. 14 T.U. Accise: o entro due anni dalla data del pagamento, nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale;
o entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme, nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa.
4. DOMANDA DI MANLEVA NEI CONFRONTI DELL' E Controparte_2
NECESSITÀ DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO – CP_6
Con il quarto motivo d'appello di gravame, lamenta che Parte_1
erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la necessità di integrazione del contradditorio, respingendo altresì la richiesta di autorizzazione a chiamare in causa l' Controparte_2
15 Il Tribunale ha rigettato tali domande osservando, sia in sentenza che con la precedente ordinanza del 14 luglio 2021, che “nel rapporto Fornitore/Stato, il giudice ordinario difetta di giurisdizione” (in prima battuta, con l'ordinanza del 12 maggio
2021, aveva anche menzionato ragioni di economia processuale).
L'Appellante contesta tali statuizioni, argomentando che l'integrazione del contraddittorio avrebbe comportato un rinvio solo di pochi mesi, evitando la necessità di un nuovo percorso contenzioso con l' nonché la sussistenza, Controparte_2
“sul piano sostanziale”, di “un unico rapporto trilaterale”, e sul “piano processuale”
l'inesistenza di alcuna “contestazione effettiva in merito all'an o al quantum della restituzione”, il che dovrebbe portare ad escludere la sussistenza della giurisdizione tributaria, non essendo necessario accertare la debenza e l'ammontare del tributo.
Anche tale motivo di gravame non può trovare accoglimento.
Già si è detto, conformemente a costante giurisprudenza della Suprema Corte, che il rapporto di imposta, tra fornitore ed amministrazione tributaria, e il rapporto di rivalsa,
tra fornitore e consumatore, per quanto fra loro collegati, sono autonomi e distinti;
ove poi l'amministrazione tributaria non avesse contestazioni in ordine alle richieste restitutorie dell'Appellante, non sussisterebbe contenzioso al riguardo, mentre in caso contrario la giurisdizione a decidere in ordine al rapporto fra Parte_1
e l' spetta al giudice tributario e non al giudice ordinario che, Controparte_2
difettando di giurisdizione al riguardo, non può che rigettare le presentate domande di integrazione del contraddittorio.
5. ASSERITA ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 14 T.U. ACCISE E OMESSA
PRONUNCIA DI ORDINANZA DI RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE O DI
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - INFONDATEZZA
Con un ultimo motivo d'appello, lamenta che il Tribunale Parte_1
non avrebbe preso in considerazione le questioni relative all'interpretazione ritenuta prevalente dell'art. 14 T.U. Accise e alla conseguente sostenuta illegittimità costituzionale, sotto diversi profili, di tale disposto normativo, che l'Appellante ritiene avrebbe dovuto essere considerato rilevante ai fini del decidere.
16 La doglianza non è condivisibile.
Il Tribunale, dopo aver menzionato che il disposto dell'art. 14 T.U. Accise (nella parte in cui prevede che “qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è
richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”)
“non necessariamente obbliga il fornitore ad esperire tre gradi di giudizio”
(interpretazione che, per mero inciso, anche questa Corte condivide), ha ritenuto il difetto di rilevanza delle questioni di costituzionalità proposte da Parte_1
o già sollevate in altri giudizi.
[...]
Il che è corretto. Va esclusa la sussistenza di un unico rapporto trilaterale. Pertanto, il disposto dell'art. 14 T.U. Accise, in tema di accertamento dei presupposti del rimborso da parte dell' in favore del fornitore, rilevante Controparte_2
nell'eventuale giudizio tributario, è invece del tutto estraneo al thema decidendum del presente giudizio.
6. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00, sia pur in prossimità al limite inferiore), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate,
le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 2.800,00
- per la fase introduttiva euro 1.800,00
- per la fase decisoria euro 3.500,00
17 Totale: euro 8.100,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Non sussistono invece i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., né in punto mala fede o colpa grave dell'Appellante, né in ordine alla prova di un maggior danno sofferto da parte Appellata.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, rigetta la presentata impugnazione e conferma l'impugnata ordinanza.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna l'Appellante, a Parte_1
rifondere a parte Appellata, le spese del presente grado, che si Controparte_1
liquidano in euro 8.100,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali,
C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 7 febbraio 2024.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
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