Ordinanza cautelare 22 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 22/06/2022, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/06/2022
N. 00637/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 637 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Ufficio Motorizzazione Civile di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annachiara Putorti', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della nota della Commissione Medica Locale dell’A.S.L. di Taranto prot. n. -OMISSIS-, notificata in data 29.04.2022, con viene comunicato alla ricorrente che “questa CML è pervenuta alla seguente valutazione medico legale: Idonea alla patente di ctg. B con validità fino al 31/03/2023. Cod. 62; Cod. 68”;
- della valutazione medica cui la Commissione Medica Locale dell’A.S.L. di Taranto è pervenuta in esito alla visita medica cui è stata sottoposta la ricorrente in data 15.03.2022 e richiamata nella predetta nota della Commissione Medica Locale dell’A.S.L. Taranto prot. n.-OMISSIS- del
19.04.2022, ancorché non notificata e/o comunicata alla ricorrente;
- in ogni caso, della relazione medica della Commissione Medica Locale di Taranto emessa all’esito della visita medica sostenuta dalla ricorrente in data 15.03.2022 i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. n. -OMISSIS- di cui all’art. 331 co. 1, D.P.R. n. 495/1992, e art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 02 dicembre 2019, codice identificativo unico “-OMISSIS-” come da “ricevuta della trasmissione della relazione medica ai fini del rilascio della patente di guida (art. 331 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)”, ancorché non notificata e/o comunicata alla ricorrente;
- della “ricevuta della trasmissione della relazione medica ai fini del rilascio della patente di guida (art. 331 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)” di cui all’art. 2 del D.M. 02 dicembre 2019, del
28.03.2022, consegnata a mani alla ricorrente in data 05.05.2022, recante il giudizio di idoneità alla guida con validità della patente sino al 31.03.2023 in luogo dell’ordinario termine decennale previsto ex art. 126, co. 2 del D. Lgs n. 285/1992, nonché recante le prescrizioni di cui ai
“codici unionali armonizzati”, Cod. 62 e Cod. 68;
nonché ove necessario e per quanto di interesse:
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 13.01.2022 dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Taranto;
- della nota prot. n. -OMISSIS- dell’01.10.2021 della Commissione Medica Ospedaliera di Taranto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Ufficio Motorizzazione Civile di Taranto e Azienda Sanitaria Locale Taranto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to M. Vozza, avv.to dello Stato R. Corciulo, avv.to L. Mercurio in sostituzione dell'avv.to A. Putortì;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dai presupposti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”, in quanto:
sotto il primo profilo, l’impugnato giudizio medico (vincolante) di natura tecnico-discrezionale, espresso dalla Commissione Medica Locale dell’A.S.L. di Taranto, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto nei limiti in cui siano riscontrabili, elementi di irragionevolezza, manifesta erroneità, illogicità e travisamento dei fatti (cfr.: T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 18/05/2020, n. 117), non ravvisabili nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, appare legittimamente espresso nella specie (dalla Commissione predetta) anche in via prudenziale, avuto riguardo alla patologia psichica lamentata dalla stessa ricorrente all’Amministrazione datrice di lavoro, a cagione della quale la stessa è stata dichiarata non idonea “al servizio incondizionato nel Corpo della Polizia Penitenziaria” ma, allo stesso tempo, idonea per il transito nei “ruoli civili della medesima Amministrazione o in altre Amministrazioni dello Stato”;
in ordine alla limitazione territoriale disposta genericamente con il Codice n.62 dalla Commissione Medica Locale intimata, da un lato l’impugnato giudizio valutativo (pur se vincolante) risulta espresso solo ai fini medico - legali, con conseguente necessità che il successivo (emanando) provvedimento esplicito della Motorizzazione Civile concluda il relativo procedimento anche in ordine alla suddetta specificazione che, comunque, può intendersi consentire (almeno) la circolazione nell’ambito territoriale comunale di residenza;
sotto il secondo profilo, il pregiudizio prospettato dalla ricorrente, consistente nella mera limitazione temporanea della facoltà di spostamento in automobile, appare - allo stato - recessivo a fronte della necessità di garantire la preminente sicurezza pubblica della circolazione stradale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare formulata da parte ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO