Articolo 3 della Legge 16 maggio 1956, n. 488
Articolo 2
Versione
24 giugno 1956
Art. 3.
Alla spesa di lire 1.000.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, per ciascuno degli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 si provvedera' rispettivamente a carico degli stanziamenti dei capitoli numeri 663 e 532 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i cennati esercizi finanziari.
A quella di lire 1.500.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1956-57 si provvedera' a carico dello stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro, per detto, esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 giugno 1956