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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1448/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1448/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. LISO CELESTE e SERNIA SABINO e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Andria (BT) ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dai dott.ri LA GROTTERIA GIOVANNI BATTISTA e MORBIOLI NICOLETTA e domiciliato presso l' di Vicenza Controparte_2 resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 20/02/2025. Oggetto : retribuzione. motivazione Premesso che:
- il ricorrente rappresenta di aver prestato servizio quale docente precario in forza di 12 contratti individuali di lavoro a tempo determinato relativi all'annualità 2019/2020, per un totale di 225 giorni di lavoro effettivamente svolto, ed in forza di 3 contratti individuali di lavoro a tempo determinato relativi all'annualità 2020/2021 per un totale di 201
pagina 1 di 4 giorni di lavoro, senza percepire la retribuzione professionale docenti (€ 174,50 lordi mensili), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15/03/2001, che il corrisponde esclusivamente ai docenti di ruolo CP_3
e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Chiede pertanto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il pagamento di detta voce retributiva per i periodi di servizio in qualità di docente, e la conseguente condanna del convenuto al pagamento di quanto a tale titolo CP_1 dovuto (condanna generica), ritenendo che l'interpretazione del CCNL adottata dal che porta ad escludere la spettanza della retribuzione CP_3 professionale nei casi come quello in esame, contrasti con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, secondo cui
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
- il convenuto contesta quanto rappresentato in fatto CP_1 limitatamente all'a.s. 2020/21, sostenendo che i giorni di lavoro effettivo siano stati 198 e non 201, e deduce che l'importo previsto a titolo di retribuzione professionale indicato in ricorso è comunque al lordo in quanto soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali dovute ex lege. Sostiene inoltre il la legittimità dell'esclusione della citata retribuzione CP_1 dagli emolumenti spettanti ai docenti precari destinatari di supplenze temporanee non annuali, in tal senso disponendo il citato CCNL che richiama l'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, il quale, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto: “a. i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b. i docenti di religione cattolica;
c. i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche”, con ciò non prevedendo – e quindi escludendo dal novero dei beneficiari - la categoria del personale pagina 2 di 4 docente a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie. Chiede pertanto l'Amministrazione convenuta il rigetto del ricorso.
- in sede di udienza di discussione, parte ricorrente ha dichiarato di aderire alla quantificazione dei giorni effettuata dal .s. 2020/21. Controparte_4
Ritenuto che:
- il ricorso è fondato e le domande del ricorrente devono essere accolte. Sulla questione si è espressa la Suprema Corte con consolidato orientamento: si veda Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018 della Sez. L - (Rv. 650043 - 01), così massimata: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.”, e da ultimo con Ord. 6293/20. A detto principio ed alle pronunce della Corte di Cassazione che lo hanno sancito, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 c. 1 Disp. Att. c.p.c., lo scrivente intende conformarsi non sussistendo alcuna valida ragione per discostarsene, ed in particolare non avendo il resistente allegato CP_1 alcuna circostanza di fatto per la quale il servizio prestato in forza di incarichi temporanei di breve durata, ed in particolare quello prestato dal ricorrente, debba ritenersi oggettivamente diverso e qualitativamente inferiore – tanto da meritare un trattamento economico ridotto – rispetto a quello reso dai docenti di ruolo o sulla base di contratti di durata annuale.
- Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento al CP_1 ricorrente dell'importo spettante a titolo di retribuzione professionale docenti per un totale di 423 giorni, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo (art. 22, comma 36, L 724/94).
pagina 3 di 4 - Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1 della retribuzione professionale docenti per un totale di 423 giorni di lavoro svolti negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, CP_1 che si liquidano in euro 1.300,00, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari. Vicenza, 20/02/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1448/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. LISO CELESTE e SERNIA SABINO e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Andria (BT) ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dai dott.ri LA GROTTERIA GIOVANNI BATTISTA e MORBIOLI NICOLETTA e domiciliato presso l' di Vicenza Controparte_2 resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 20/02/2025. Oggetto : retribuzione. motivazione Premesso che:
- il ricorrente rappresenta di aver prestato servizio quale docente precario in forza di 12 contratti individuali di lavoro a tempo determinato relativi all'annualità 2019/2020, per un totale di 225 giorni di lavoro effettivamente svolto, ed in forza di 3 contratti individuali di lavoro a tempo determinato relativi all'annualità 2020/2021 per un totale di 201
pagina 1 di 4 giorni di lavoro, senza percepire la retribuzione professionale docenti (€ 174,50 lordi mensili), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15/03/2001, che il corrisponde esclusivamente ai docenti di ruolo CP_3
e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Chiede pertanto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il pagamento di detta voce retributiva per i periodi di servizio in qualità di docente, e la conseguente condanna del convenuto al pagamento di quanto a tale titolo CP_1 dovuto (condanna generica), ritenendo che l'interpretazione del CCNL adottata dal che porta ad escludere la spettanza della retribuzione CP_3 professionale nei casi come quello in esame, contrasti con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, secondo cui
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
- il convenuto contesta quanto rappresentato in fatto CP_1 limitatamente all'a.s. 2020/21, sostenendo che i giorni di lavoro effettivo siano stati 198 e non 201, e deduce che l'importo previsto a titolo di retribuzione professionale indicato in ricorso è comunque al lordo in quanto soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali dovute ex lege. Sostiene inoltre il la legittimità dell'esclusione della citata retribuzione CP_1 dagli emolumenti spettanti ai docenti precari destinatari di supplenze temporanee non annuali, in tal senso disponendo il citato CCNL che richiama l'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, il quale, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto: “a. i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b. i docenti di religione cattolica;
c. i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche”, con ciò non prevedendo – e quindi escludendo dal novero dei beneficiari - la categoria del personale pagina 2 di 4 docente a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie. Chiede pertanto l'Amministrazione convenuta il rigetto del ricorso.
- in sede di udienza di discussione, parte ricorrente ha dichiarato di aderire alla quantificazione dei giorni effettuata dal .s. 2020/21. Controparte_4
Ritenuto che:
- il ricorso è fondato e le domande del ricorrente devono essere accolte. Sulla questione si è espressa la Suprema Corte con consolidato orientamento: si veda Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018 della Sez. L - (Rv. 650043 - 01), così massimata: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.”, e da ultimo con Ord. 6293/20. A detto principio ed alle pronunce della Corte di Cassazione che lo hanno sancito, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 c. 1 Disp. Att. c.p.c., lo scrivente intende conformarsi non sussistendo alcuna valida ragione per discostarsene, ed in particolare non avendo il resistente allegato CP_1 alcuna circostanza di fatto per la quale il servizio prestato in forza di incarichi temporanei di breve durata, ed in particolare quello prestato dal ricorrente, debba ritenersi oggettivamente diverso e qualitativamente inferiore – tanto da meritare un trattamento economico ridotto – rispetto a quello reso dai docenti di ruolo o sulla base di contratti di durata annuale.
- Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento al CP_1 ricorrente dell'importo spettante a titolo di retribuzione professionale docenti per un totale di 423 giorni, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo (art. 22, comma 36, L 724/94).
pagina 3 di 4 - Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1 della retribuzione professionale docenti per un totale di 423 giorni di lavoro svolti negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, CP_1 che si liquidano in euro 1.300,00, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari. Vicenza, 20/02/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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