Cass. civ., sez. I, sentenza 03/12/2012, n. 21602
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Sentenza 3 dicembre 2012

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Posto che il socio illimitatamente responsabile di una società di persone ammessa alla procedura di concordato preventivo non è parte del relativo giudizio di omologazione, ne deriva l'inappellabilità, da parte sua, della sentenza ex art. 181 legge fall. (nel testo anteriore alla riforma, applicabile "ratione temporis") che, rigettando la domanda di ammissione al concordato, dichiari il fallimento della società e dei suoi soci, spettando allo stesso il generale rimedio previsto dall'art. 18 legge fall. (nel testo anteriore alla riforma), a ciò non ostando la possibile duplicazione di giudizi di impugnazione innanzi a giudici diversi, in quanto a tale eventualità può porsi riparo, ove ne ricorrano concretamente i presupposti, con la sospensione della opposizione in attesa della definizione dell'eventuale appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/12/2012, n. 21602
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21602
    Data del deposito : 3 dicembre 2012

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