Versione
18 dicembre 1942
18 dicembre 1942
Art. 126.
L'editore e' obbligato:
1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudomina, se cio' e' previsto nel contratto, in conformita' dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;
2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.
L'editore e' obbligato:
1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudomina, se cio' e' previsto nel contratto, in conformita' dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;
2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.
Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. civ., sez. III, ordinanza 31/08/2023, n. 25513Provvedimento: […] Denunciava, quindi, la violazione, da parte della convenuta, del diritto morale d'autore ex artt. 20 e 126, n. 1), legge 633/1941 ed ex art. 2577, secondo comma, cod. civ., del diritto al nome, tutelato ex art. 6 cod. civ., oltre che la mancata ottemperanza all'obbligo di pubblicare la rettifica ex art. 8 della legge n. 47 del 1948. […]Leggi di più...
- diritto d'autore·
- diritto morale d'autore·
- errore di fatto revocatorio·
- rettifica articolo·
- lesione reputazione·
- art. 360 cod. proc. civ.·
- art. 395 cod. proc. civ.·
- libertà di stampa·
- diritto al nome·
- violazione diritto d'autore