Articolo 126 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 102 terArticolo 85 bis
Versione
18 dicembre 1942
Art. 126.

L'editore e' obbligato:
1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudomina, se cio' e' previsto nel contratto, in conformita' dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;
2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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