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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16099 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
RG. N.64051/2022
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 6.10.2025, nella causa promossa da contro + , Parte_1 Parte_2 CP_1
letti gli atti del procedimento,
letto il verbale del 17.03.2025 con cui si disponeva il deposito di note in sostituzione della presenza in udienza ai sensi dell'art.127 ter, c.p.c.,
lette le note scritte depositate dalle parti;
lette le note conclusionali
IL GIUDICE
dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII^ Civile il Giudice, Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo, emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies., 4 comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 64051 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022,
1 RG. N.64051/2022
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promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Riccardo Cecchi
- parte attrice -
nei confronti di
in persona del Sindaco pro tempore, (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Sabato e Valerio P.IVA_1
AR
- parte convenuta (e chiamante in causa) –
e rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Marino CP_2
- terza chiamata in causa -
Oggetto: Responsabilità civile extracontrattuale
Conclusioni: come da note depositate telematicamente che qui si riportano: parte attrice: “per parte attrice - , il sottoscritto Avv. Riccardo Cecchi si Parte_1 riporta integralmente alle proprie memorie conclusive depositate impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto dalle controparti, ed Parte_2 CP_2
L'avv. Cecchi Riccardo chiedo l'accoglimento della propria domanda.”
parte convenuta: si riporta la frase delle conclusioni rimandando alle note di trattazione depositate: “L'Avv. Valerio AR per conto di conclude Parte_2 riportandosi integralmente alle note conclusive depositate ed alle conclusioni ivi ribadite, nonchè a tutti i propri precedenti atti e scritti difensivi, e contestando tutto quanto ex adverso dedotto dalle altre parti in causa.”. Si rinvia alle note depositate pe parte terza chiamata: “Lo scrivente difensore, con le presenti note di udienza, discute la causa e contesta le note conclusive delle controparti. In particolare, quanto a , al Parte_2 precipuo scopo di sfatare le “evidenze” della Stazione Appaltante e l'ipotesi indimostrata e sconfessata dalla documentazione in atti di una successiva “eventuale trasformazione” dell'anomalia in alta severità si ricorda che un semplice confronto della foto geolocalizzata dell'anomalia rilevata in
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data 20.07.2020, allegato 4 di questa difesa e l'allegato di parte attrice “ ” Parte_3 smentisce l'asserzione di parte L'anomalia segnalata e caricata sul Portale Parte_2 telematico di non ha subito alcun aggravamento e/o trasformazione nei quasi sei Parte_2 mesi in cui l'Ente non ha ritenuto di programmarla per l'intervento di manutenzione ordinaria andando ad aggiungersi alle 291 “Segnalazioni Programmabili” inopinatamente non programmate dall'Ente rilevate fino al giorno del sinistro di cui si discute ed è rimasta invariata. Si chiede che la causa venga decisa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, , con atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale, , in persona del Sindaco pro tempore, per ivi Parte_2 sentire dichiarare responsabile dell'evento avvenuto in il giorno Parte_2 Pt_2
12.12.2020, ore 17.30, e per l'effetto condannare al risarcimento dei danni tutti quantificati in € 15.403,52, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - in via principale e nel merito: a) accogliere integralmente la domanda di parte attrice e, quindi, accertare e dichiarare che il sinistro di cui è causa ebbe a verificarsi per fatto e colpa esclusiva della parte convenuta come sopra dedotto;
b) condannare, per l'effetto, la parte convenuta, al risarcimento in favore della parte attrice di tutti i danni subiti quali fisici, biologici, morali, patrimoniali e non patrimoniali, alla vita di relazione, alla veste estetica, esistenziali, alla vita privata, al rapporto familiare oltre che al risarcimento delle spese mediche sostenute e da sostenersi in futuro, mancato guadagno, in breve nessun danno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato, danni che si quantificano come sopra indicato o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta secondo giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento all'effettivo soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo essendo l'istante una abituale risparmiatrice che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della fase stragiudiziale - nella misura indicata in premessa - che del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15% (ex art. 2 D.M. 55/14, come previsto dalla Legge Forense n. 247 del 31-12-2012), Iva e Cpa, secondo la nota spese che verrà prodotta in giudizio”.
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A fondamento della domanda parte attrice assumeva che “in data 12.12.2020, alle ore
17:30 circa, si trovava a passeggiare, unitamente alla figlia ed un amico di questa, Persona_1
a lungo il marciapiede di Viale dei Colli Portuensi, quando, giunta Parte_4 Pt_2 all'altezza del numero civico 539, nel poggiare il piede destro in terra, inciampava su di un dislivello sotto elevato rispetto al piano stradale, costituito da uno scalino dissestato di cemento
e asfalto, mal messo, insidioso e non visibile”. Sottolineava che “il tratto di marciapiede in questione si trovava, inoltre, in un grave stato di abbandono e non curanza, a causa della non uniformità dell'intera pavimentazione stradale, tutte circostanze che rendevano impervio, pericoloso ed insidioso lo stato dei luoghi” e che “detto dislivello sotto elevato rispetto alla pavimentazione del marciapiede era impercettibile, non visibile con l'uso dell'ordinaria diligenza né risultava essere circoscritto o, quanto meno, segnalato con appositi cartelli”.
Sosteneva di aver riportato danni non patrimoniali scaturenti dal trauma subito all'arto superiore sinistro: esiti da “frattura scomposta del polso sinistro (frattura tipo Goyrand), frattura pluriframmentaria meta-epifisaria distale del radio, con interessamento articolare.
Lussazione del carpo. Frattura dello stiloide ulnare,” come diagnosticata al P.S. Azienda
Ospedaliera San Camillo-Forlanini, ove veniva effettuata manovra riduttiva e confezionato apparecchio gessato BAM”.
Per quanto attiene al profilo della responsabilità, parte attrice fondava la propria domanda sulla responsabilità ex art. 2051 c.c., sostenendo fosse addebitabile a
[...]
, la quale avrebbe “colposamente creato una situazione di pericolo per gli utenti Pt_2 omettendo si provvedere a predisporre le opportune cautele nonché a predisporre gli opportuni controlli
e la necessaria manutenzione della strada percorsa da un gran numero di utenti”, ovvero, in subordine, sulla base più generico principio del neminem laedere, sancito dall'art. 2043
c.c.
Lamentava di aver riportato lesioni a seguito della caduta, valutate da perizia di parte in 7% di IP, 60 giorni di inabilità assoluta e 30 giorni di inabilità relativa al 50% e 30 giorni al 25%.
Quantificava i danni in complessivi € 15.403,52.
Si costituiva in giudizio , contestando la domanda attorea e Parte_2 chiedendone il rigetto in quanto ritenuta non provata ed infondata in fatto ed in diritto, chiedendo altresì l'autorizzazione alla chiamata del terzo in forza CP_2
Con del contratto d'appalto in essere per cui la era tenuta alla Sorveglianza H24
(vigilanza continuativa) del manto relativo al tratto stradale teatro del lamentato
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sinistro (Viale dei Colli Portuensi, altezza civico 539) risultavano affidati da
[...]
, eccependo in primis la carenza di legittimazione, ed in via subordinata Pt_2 chiedendo di essere manlevata e/o rimborsata in caso di condanna.
La convenuta chiedeva accogliersi le seguenti testuali conclusioni: “In via preliminare: - autorizzare la chiamata in causa della in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, con sede in Via Francesco Tensi n. 116, Codice Fiscale Pt_2
e Partita IVA , e, quindi, ai sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c., P.IVA_2 P.IVA_3 fissare la nuova data dell'udienza per la prima comparizione delle parti allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.; - in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
- in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione passiva e/o comunque di titolarità passiva del rapporto controverso di con ogni conseguente declaratoria di Parte_2 legge;
nel merito: - in via principale, in ogni caso, dichiarare la domanda dell'attrice inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e, comunque, rigettarla in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di parte attrice, ridurre la domanda di parte attrice nella misura ritenuta di giustizia, anche tenendo in considerazione l'articolo 1227 c.c. in merito al concorso di colpa del danneggiato;
- sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di parte attrice nei confronti di dichiarare, per le Parte_2 ragioni esposte in narrativa, la obbligata a tenere indenne e manlevata CP_2 [...] da qualsivoglia somma la stessa fosse condannata a pagare a parte attrice, condannandola Pt_2 direttamente al pagamento a parte attrice di tali importi o in via subordinata a rimborsare e/o risarcire di tali importi;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso del Parte_2
15% spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Il giudice autorizzava la chiamata del terzo ed, avendo chiamato in Parte_2 causa, ex art. 269, 2° comma c.p.c., la l'udienza di prima comparizione CP_2 veniva rinviata al giorno 18.05.2023, per consentire la citazione in giudizio della predetta Società nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. Con atto di citazione per chiamata in causa, notificato telematicamente, citava la Parte_2 che si costituiva, contestando la domanda attorea e la chiamata, CP_2 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio e, concludendo con la richiesta di accoglimento delle seguenti
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conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Roma adito, contrariis rejectis, così giudicare: 1) in via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare il mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria, ex art. 3 comma 1° D.L. 2014/132, e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda proposta dall'attrice per carenza di detta condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale passiva in capo alla per i motivi esposti in CP_2 narrativa e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio, con condanna alle spese di lite a carico della convenuta 3) in ogni caso, rigettare la domanda di manleva avanzata Parte_2 dalla convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto, avendo la Parte_2 CP_2 adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali gravanti in capo alla stessa, come chiarito per tabulas in narrativa;
4) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante in capo a parte attrice, in ordine alla verificazione del fatto ed alla sussistenza del nesso causale fra questo e l'evento, ex art. 2697 c.c. e, per l'effetto, rigettare le domande attoree in quanto non provate;
5) in via subordinata, accertata e dichiarata
l'interruzione del nesso di causalità per il fatto della danneggiata stessa, che ha integrato un caso fortuito soggettivo, ex art. 2051 c.c., per i motivi esposti, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
6) in via gradata, accertata e dichiarata la sussistenza di un concorso della danneggiata nella causazione del danno, per l'effetto diminuire il quantum risarcitorio in ragione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227,
1° comma c.c. e, comunque, ridurre il quantum risarcitorio a quel che verrà provato in corso di causa, per i motivi esposti;
7) in via ulteriormente gradata, condannare solidalmente
[...]
e la l risarcimento del danno patito dall'attrice, condannando quest'ultima Pt_2 CP_2 in misura ridotta rispetto alla convenuta, in ragione di una minor gravità della propria colpa, in considerazione del proprio adempimento contrattuale, ex art. 2055, 2° comma c.c. Con vittoria di spese, nella misura prescritta dal D.M. n. 55/2014 (come aggiornato con il D.M. n. 147/2022), aumentate del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (ex art. 4, comma 1-bis)”.
Alla prima udienza del 18.05.2023 il giudice, ritenuta fondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, dichiarava l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita prima dell'introduzione del giudizio, ex art. 3 d.L. 132/2014, concedendo il termine di
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quindici giorni per introdurre il procedimento di negoziazione assistita, rinviando all'udienza del 16 ottobre 2023 ore 12,40 per il prosieguo. Successivamente venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc e ammesse le prove documentali ed orali.
All'udienza del 29.02.2024 si procedeva con l'interrogatorio formale dell'attrice e all'escussione dei suoi due testi, e All'esito, veniva Persona_1 Parte_4 disposta CTU medico legale e successivamente la causa, rinviata due volte per tentativo di conciliazione, rilevato che non le parti non raggiungevano un accordo, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 6 ottobre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c., udienza sostituita dal deposito di note ex art, 127 ter cpc, e decisa ai sensi del 4 comma dell'art. 281 sexies cpc. come di seguito.
All'esito dell'istruttoria questo giudice ritiene che la domanda dell'attrice risulti parzialmente fondata e possa trovare accoglimento, nei limiti che seguono.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta dalla convenuta , in virtù del contratto di Parte_2
appalto in essere con la con il quale il ha affidato la CP_2 CP_3
sorveglianza, anche H24 ed il monitoraggio delle strade tra cui quella interessata dal fatto oggetto della presente causa, sostenendo l' che, “ CP_4 [...]
,, contrariamente a quanto sostenuto da parte avversa, NON è il custode Pt_2
del tratto di strada oggetto del lamentato sinistro. Tale eccezione è di immediata percezione e, comunque, come vedremo qui appresso, risulta anche provato per tabulas (cfr. All.ti da 1 a 6), che alla data del lamentato sinistro – 12 dicembre
2020 - la sorveglianza, anche H24 (vigilanza continuativa), del manto relativo al tratto stradale teatro del lamentato sinistro (Viale dei Colli Portuensi, altezza civico 539) risultavano affidati da in appalto alla Parte_2 CP_5 evidente cioè che con l'affidamento dell'appalto in parola, ed in particolare con
l'affidamento del servizio di sorveglianza H24, l' abbia preso in CP_2
custodia ex art. 2051 c.c. l'area interessata, con conseguente difetto di legittimazione passiva e/o comunque di titolarità passiva del rapporto controverso di in favore dell'appaltatore.” Parte_2
Come ormai dovrebbe essere ben noto a data la giurisprudenza di Parte_2
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merito costante sul punto, tale eccezione, lungi dal riferirsi alla legitimatio ad causam, attiene in realtà alla titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio e, come tale, integra una questione di merito, unitamente al quale deve essere trattata. In proposito sarebbe sufficiente ricordare che la legitimatio ad causam, quale condizione dell'azione, consiste nella titolarità delle situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio così come prospettata dall'attore nella domanda, a prescindere dalla effettiva titolarità delle stesse, che è problema attinente al merito della controversia. Poiché, dunque, la legittimazione del convenuto a contraddire nel processo riposa sulla mera allegazione del suo essere soggetto passivo del rapporto controverso, una concreta e autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al predetto rapporto sostanziale
(cfr., ex multis, Cass., sez. III, n. 14468/2008). Una simile situazione non si rinviene nel caso di specie, in cui l'attrice ha convenuto l'ente locale indicandolo come il soggetto su cui incombe istituzionalmente il dovere di custodia e di gestione del sistema viario comunale.
In via preliminare ugualmente preliminare e per gli stessa ragione già esposta per
deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione Parte_2 passiva opposta dalla terza chiamata - legitimatio ad causam, CP_2
attiene alla titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio e, come tale, integra una questione di merito, unitamente al quale deve essere trattata – ed è chiaramente provato per tabulas che il giorno del fatto – 12.12.2020 - sulla strada, rectius marciapiede, la società chiamata aveva un potere di controllo CP_2 derivante da un contratto di appalto stipulato con con obbligo di Parte_2 sorveglianza e monitoraggio, di tal ché la chiamata in causa risulta del tutto legittima, essendo possibile solo a seguito di completa istruttoria stabilire l'an e l'eventuale responsabilità di una delle due o di entrambe.
Ciò non esclude chiaramente in primis il dovere di custodia e la relativa responsabilità dell'Ente comunale, Parte_2
In caso di appalto, la responsabilità dell'ente proprietario, presunta ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada pubblica, si trasferisce all'appaltatore soltanto se il bene sia
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completamente affidato alla custodia di quest'ultimo. Pertanto, se il bene continua ad essere destinato alla sua naturale funzione di pubblica utilità, come nel caso della strada che resta aperta al pubblico transito di persone e di veicoli
(proprio come nel caso di cui alla presente decisione), la custodia permane anche in capo all'ente proprietario, che è pertanto chiamato a rispondere, eventualmente insieme all'appaltatore, dei danni causati ai terzi (Cass., 20.9.2011, n. 19129; Cass.,
16.5.2008 n. 12425; Cass., 26.9.2006 n. 20825).
Passando all'esame del merito della controversia, si osserva che la regola di diritto applicabile al caso di specie debba essere individuata nella disciplina di cui all'art 2051
c.c., rinvenendosi una responsabilità della pubblica amministrazione nel caso di omessa o insufficiente custodia dei propri beni demaniali, tra cui le strade a libera percorrenza.
Infatti, come ribadito dalla Suprema Corte "L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile". (cfr. ex pluribus Cass. n.
21508/11).
L'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità per la cui sussistenza è necessario che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la
"res" in custodia ed il danno da essa arrecato. Tale nesso va escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia invece riferibile al caso fortuito, da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento sia ascrivibile esclusivamente alla condotta del danneggiato che intervenga ad interrompere il nesso causale tra "res" e danno. (cfr ex pluribus Cass. n. 5578/2003). “Tale caso fortuito peraltro ben può essere integrato dalla condotta dello stesso danneggiato idoneo ad interrompere il nesso eziologico con l'evento dannoso - laddove il suo comportamento non si sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni ad estensione collettiva” (Cass. n.4476/11).
Grava così in capo all'attore l'onere probatorio del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, ovvero del sinistro occorso, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità - cioè il caso
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fortuito - in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
(Cass.n.11016/11).
Occorre comunque sottolineare che - sebbene la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. abbia carattere oggettivo (o comunque di colpa presunta), essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia - tuttavia
"nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa essendo essa di per sé statica e inerte per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno" (Cass. n. 2660/13).
Ora, nel caso di specie, il sinistro è accaduto su un marciapiede, che va considerato alla strega di una strada, e pertanto si applica l'orientamento giurisprudenziale dianzi citato. Su marciapiede in questione erano presenti diverse buche (almeno due) n prossimità di un tombino. L'ubicazione della buca a causa della quale la parte attrice è caduta, non è stata dalla stessa esattamente indicata, la parte attrice nel proprio atto indica che il fatto è avvenuto all'altezza del civico 539, davanti al quale sia dalle immagini prodotte, sia da quanto apprezzabile dalle immagini di google maps, non risulta la presenza di buche, che invece si trovano appunto a poca distanza, all'altezza del civico 541. Tali buche – assenza di asfalto, - o come descritto dalla parte attrice:
“un dislivello, sotto elevato rispetto al piano stradale, costituito da uno scalino dissestato di cemento e asfalto” -sono comunque visibili sia nelle foto prodotte dalla parte attrice che in quelle prodotte e depositate dalla parte terza chiamata, e collimano tra loro, consentendo di superare la non precisa individuazione nell'atto di citazione.
La stessa parte terza chiamata, ha prodotto, con l'allegato 4 alla comparsa CP_2 di risposta, segnalazione di anomalia con ID 209669 del 20.07.2020, foto riproducenti lo stesso punto del marciapiede riprodotto dalle fotografie allegate all'atto di citazione attoreo. E' fuor di dubbio che quel tratto di marciapiede
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presentasse più di una buca – assenza di asfalto che creava un dislivello, oltre ad alcuni rappezzi.
I testimoni sono risultanti non proprio concordanti tra loro, in particolare rispetto alle loro reciproche posizioni durante la passeggiata sul marciapiede de quo, il teste ha prima dichiarato di camminare affiancato all'amica Parte_4 Per_1
(l'altra teste nonché figlia della parte attrice) per poi dire che non ricordava se
[...]
Per_ fosse affiancata, laddove la dichiarava di “essere volta a chiacchierare con l'amico che stava un po' più dietro, ero girata verso di lui a chiacchierare”, ma entrambi hanno dichiarano Per_ di aver visto la signora cadere, la “quando mi sono girata ho visto mia madre Pt_1 che cadeva”, “poi ci siamo resi conto, successivamente, che sotto lei c'era una buca coperta da una pozzanghera.”.
Il “l'ho vista inciampare, era una buca”. Pt_4
L'accesso al Pronto soccorso del Policlinico San Camillo subito dopo il fatto, con l'accertamento della frattura, e con la dichiarazione in ingresso di “caduta accidentale in strada”, collima e supporta la sostenuta versione di una caduta in strada.
Si può ritenere provata la caduta, in via dei Colli Portuensi, all'altezza del civico 541.
Anche l'intervento successivo della Polizia municipale dà atto della presenza di un avvallamento avanti al civico suddetto.
Le fotografie prodotte danno modo di apprezzare il tipo di insidia presente sulla strada, che, sebbene “non ritenuta pericolosa per i pedoni” dalla polizia municipale Contr né da società addetta alla Sorveglianza, che pur segnalandola, la valutava come anomalia di bassa severità (ovvero con richiesta di manutenzione ordinaria, è invece intervenuta in termini causali per determinare la caduta proprio di un pedone.
Al contempo va però analizzata anche la condotta della parte attrice, al fine di valutare un eventuale concorso di colpa nella causazione del fatto o l'integrazione totale del caso fortuito.
Nella richiamata giurisprudenza, infatti, la condotta dell'agente può arrivare ad integrare totalmente il caso fortuito quando “il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa essendo essa di per sé statica e inerte”, agire che chiaramente va valutato.
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Orbene, nel caso di specie, l'avvallamento rappresentato nelle fotografie non può dirsi certamente piccolo, anzi di avvallamenti, ovvero mancanze di porzioni di asfalto ce n'è più di una nel punto individuato dalle fotografie, e ciò porta a dover concludere che lo stesso fosse visibile ove la avesse portato un'attenzione più Pt_1 accurata nell'incedere, in particolare su di un marciapiede romano, le cui condizioni sono, essendo la parte di zona e abitando a di frequente non in condizioni Pt_2 ottimali.
Che la buca non fosse visibile non appare provato né è credibile, in quanto è la stessa parte attrice che a domanda risponde che “c'era visibilità a due metri, ci vedevo”, i due metri erano chiaramente sufficienti ad avvistare l'ammaloramento date le dimensioni, la stessa parte ammette “camminavo come se il marciapiede fosse lineare, non mi aspettavo una buca.”, nessun accenno, durante l'interrogatorio, alla presenza di acqua che avrebbe coperto la buca.
Che la buca fosse coperta d'acqua non appare quindi credibile.
La buca, sebbene fossero le 17,30 di dicembre, è da ritenersi visibile, come apprezzabile dalle fotografie e desumibile dalle dichiarazioni della Si deve Tes_1 inoltre rilevare che trattasi di una strada – Viale dei Colli portuensi - percorsa ogni giorno da molte persone, senz'altro illuminata a sufficienza, è visibile infatti la presenza di un grosso lampione al centro strada, proprio all'altezza del punto di marciapiede in questione (n. 541), né è stato addotto che il lampione fosse spento.
Il tratto di marciapiede era inoltre rettilineo, e non è stata indicata la presenza di altre persone che oscurassero o impedissero la vista della strada che stava percorrendo a piedi.
Dalle suddette considerazioni deve concludersi che sussista anche la responsabilità dell'attore - attrice - nel verificarsi dell'evento, responsabilità che concorre ai sensi dell'art. 1227 c.c. – ma non integra però del tutto il caso fortuito: in ogni caso si tratta di evento avvenuto nel tardo pomeriggio, non vi era luce solare ma solo quella del lampione, la visuale e visibilità non può ritenersi così ampia da poter censurare del tutto la condotta attorea.
Va quindi accertato il suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alle lesioni patite per un incuria e per la mancanza di manutenzione della strada, a maggiore ragione nel caso di specie, l' proprietario della strada CP_4
(marciapiede) in questione, pur avvertito dalla società , addetta alla CP_2
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sorveglianza H24 ed alla rilevazione delle anomalie (situazioni che richiedono l'intervento manutentivo), non è intervenuto né ha programmato nel breve periodo il necessario intervento di manutenzione del marciapiede. E' in atti infatti la segnalazione proveniente dalla datata 20 luglio 2020, ed il sinistro – fatto – CP_2
è avvenuto a distanza di ben 5 mesi.
Non va dunque esclusa completamente la responsabilità del custode1, in quanto l'Ente ha un obbligo di cura e controllo nella manutenzione delle strade, che devono essere quanto più possibile sicure e prive di insidie per gli utenti della strada, ancor più incisivo laddove passano “molti” pedoni, come sul Viale dei Colli Portuensi, pedoni ai quali va riconosciuto il giusto affidamento nella percorribilità e fruibilità delle strade del territorio comunale.
La convenuta non ha dato prova dell'imprevedibilità del pericolo, in Parte_2 quanto anzi, alla stessa ben noto, vista la segnalazione della avvenuto ben CP_2
5 mesi prima, infatti la sua difesa si è basata esclusivamente nel richiamare la sussistenza del caso fortuito costituito da una condotta imprudente dell'attrice e dalla richiesta di manleva nei confronti della società addetta alla sorveglianza.
Si può dunque concludere che l'omessa manutenzione da parte di in Parte_2 quanto custode e proprietaria del bene demaniale abbia determinato la sussistenza di un pericolo oggettivo per l'infortunato (Cass n.6306/13; n.2660/13), mentre, letti gli atti e valutate tutte le prove, questo giudice reputa che, sotto il profilo normativo dell'art. 2051 c.c. la condotta della parte attrice non abbia inciso in modo tale da interrompere completamente il nesso causale, ma si può dire abbia concorso nel causare il danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. (fatto colposo del creditore).
Per quanto sopra motivato la domanda attorea deve essere accolta pur riconoscendo all'attore un concorso di colpa ai sensi dell'art.1227 c.c..
Valutate le rispettive responsabilità si ritiene di poter porre a carico di parte attrice un
30% di responsabilità, mentre il restante 70% deve essere posto a carico della convenuta Se da un lato si pretende dall'utente della strada la Parte_2
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diligenza nel percorrerla, dall'altro non si può pretendere che cammini solo guardando costantemente per terra, tale è la ragione per cui gli può essere riconosciuto solo un concorso di colpa, nella misura del 30% e non può ritenersi integrato il caso fortuito.
L'affermazione della responsabilità concorsuale comporta la condanna di
[...]
al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, nei limiti del concorso di Pt_2 colpa riconosciuto che di seguito si liquidano.
Liquidazione del danno
Per il risarcimento del danno biologico, inteso come menomazione della complessiva integrità psico-fisica quale manifestazione quotidiana del bene salute che riguarda sia l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e le limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, si fa riferimento alle Tabelle del Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, rinviando al documento di approvazione delle stesse, rinvenibile sul sito web del Tribunale di Roma, per le motivazioni, ivi riportate, che ampiamente chiariscono le ragioni del discostamento dalle Tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano e giustificano la scelta di questo giudice di adottare tali criteri tabellari.
Ciò detto, per applicare tali criteri nel caso di specie, questo giudice fa riferimento alle conclusioni dal CTU dott.ssa che possono essere messe a Persona_2 fondamento della presente decisione, perché adeguatamente motivate, immuni da errori logico-giuridici e scientificamente corrette, in quanto l'ausiliario tecnico ha elaborato una valutazione completa e coerente, avendo accertato le lesioni causalmente connesse al sinistro e correttamente ricondotto gli effetti delle stesse alle varie componenti di danno biologico.
Il CTU ha concluso per il riconoscimento di esiti di natura permanente derivati da un
“Postumi di pluriframmentaria meta-epifisaria distale de radio con interessamento articolare e lussazione del carpo e frattura dello stiloide ulnare, trattata conservativamente, consistenti in dismorfismo del polso con riduzione funzionale”
“Tale lesione è compatibili con la dinamica descritta in atti e riferita in anamnesi ossia caduta a seguito di un insidia del marciapiede.”
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Ha inoltre riconosciuto:
- Invalidità permanente pari al 7% - della totale
- inabilità temporanea totale al 100% è da considerarsi pari a 30 (quaranta) giorni;
- inabilità temporanea parziale al 50% è da considerarsi pari a 30 (quaranta) giorni;
No spese mediche documentate, né future.
A fronte di ciò si liquida, in via meramente equitativa, al valore attuale e sulla base delle Tabelle anzi richiamate, tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (68 anni), dell'entità dei postumi permanenti e dell'inabilità temporanea,
l'importo di € 15.585,50 (di cui € 9.724,25 per i postumi permanenti ed €
5.861,25 per l'inabilità temporanea e assoluta).
Nel proprio atto introduttivo, parte attrice invoca altresì il ricorso alla personalizzazione, pur non allegando circostanze specifiche in ordine alla particolare sofferenza soggettiva idonea ad aggravare, in punto di liquidazione,
l'entità del risarcimento.
Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 901/2018) secondo cui «la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto
a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni». Sotto altro aspetto, si è chiarito che «non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione»
(Cass. 7513/2018).
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In altri termini, il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore potrà
(e dovrà) continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni.
Applicando tali principi al caso in esame, pur non avendo la dedotto Pt_1 circostanze ulteriori e idonee a configurare pregiudizi di carattere morale non aventi base medico-legale, mette conto evidenziare che il fatto integra pur sempre gli estremi del reato, ontologicamente considerato, di lesioni colpose;
per tale ragione, compete al danneggiato anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni tenendo conto, nel caso di specie, della non modesta rilevanza dei postumi e della necessità di sottoporsi a plurimi interventi ed esami e a lunghe terapie.
Pertanto, in base alle valutazioni sopra svolte il danno deve essere personalizzato e adeguato al caso specifico tenendo conto che le Tabelle di liquidazione del Tribunale di Roma prevedono, per un'IP del 7%, un aumento del 8,5% in un range che oscilla dal 2,03 % al 15%. Si reputa equo aumentare la somma complessiva liquidata del
8.5%, attestandosi nella parte intermedia del range in difetto di elementi ulteriori allegati dall'attore rispetto a quello, presuntivo, dedotto dalla dinamica dell'incidente e dei postumi.
Tenuto conto della pronuncia della Suprema Corte SS.UU. n. 26972 del 2008 ed al fine di garantire un risarcimento integrale e personalizzato del danno non patrimoniale nella sua accezione unitaria, comprensivo anche dei pregiudizi che integrano il danno morale - dovuto al danneggiato, ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185
c.p., integrando il fatto in esame un illecito penale e comunque una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti quale il diritto alla salute - inteso quale dolore, disagio, sofferenza e patimenti d'animo conseguenti alla malattia ed alla perdita dell'integrità fisica ed adeguato all'effettivo grado di afflittività del danno nel caso concreto quale può desumersi dalla natura e qualità delle lesioni, dall'età del danneggiato, della natura degli esiti permanenti, la loro durata nel tempo rispetto all'aspettativa di vita dell'attore, sorge la necessità di procedere alla personalizzazione
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del danno, aumentandolo nella misura ritenuta congrua al caso di specie, sulla base dei parametri delle Tabelle Romane del 2025, per un importo di € 1.324,76.
Totale
In totale per i titoli su indicati si liquidano € 16.910,26 di cui spettano alla parte attrice € 11.837,18, già rivalutato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali, in ragione della percentuale del 30% circa della responsabilità riconosciuta in capo ad essa.
Su tale somma spettano gli interessi per ritardato pagamento (c.d. lucro cessante), che vengono calcolati come di seguito indicato.
Lucro cessante
Occorre riconoscersi il c.d. Lucro cessante, come danno da ritardo, in conformità al consolidato orientamento assunto sul punto sulla scorta della nota pronuncia della
Corte di Cassazione S.U. con la sentenza n. 1712/95. Tale sentenza da un lato ha riconosciuto la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, ritenendo liquidabile tale danno mediante l'attribuzione di interessi la cui misura va tuttavia determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive relative al danno nel caso di specie, con un tasso non necessariamente coincidente con quello legale;
dall'altro, ha escluso che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
I parametri sono utilizzati per una liquidazione effettuata in via necessariamente equitativa.
Ha rilievo significativo la svalutazione monetaria medio tempore intercorsa nel periodo di tempo in considerazione. In tutte le operazioni di adeguamento del capitale si fa riferimento ai coefficienti del costo della vita (relativi ai periodi in questione) elaborati dall'ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai.
In applicazione di tali criteri, ed in via necessariamente equitativa ex art. 2056, co. 2°
c.c., si ritiene di determinare l'ulteriore somma dovuta a titolo di lucro cessante facendo riferimento - in assenza di elementi che consentano di ritenere nel caso di specie un investimento maggiormente remunerativo della somma - al tasso medio di
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redditività degli investimenti mobiliari a basso rischio (titoli di Stato, BOT, CCT ecc.) nel periodo in questione, ed applicando così un ulteriore 2,04%, calcolato dalla data dell'evento dannoso (12.12.2020) sino alla data della presente sentenza (cfr. Cass. S.U.
16-7-2008 n. 19499). Tale tasso deve essere calcolato non sulla somma capitale ai valori attuali bensì con riferimento al valore medio tra il capitale al valore attuale e la somma dovuta alla data dell'illecito – semisomma - provvedendo ad adeguare il valore del capitale utilizzando il coefficiente ISTAT relativo al periodo in questione
(1,186). La somma ottenuta dall'operazione come indicata, va sommata a quanto già individuato come danno risarcibile.
Indicazione calcoli:
Gli interessi vanno calcolati, quindi, devalutando la somma liquidata al valore attuale ed a titolo equitativo - ovvero € 11.837,18 – utilizzando gli indici Istat del mese/anno del fatto (12.12.2020) che corrisponde a 1,186 e applicando il tasso di Rendimento dei
Titoli di Stato pari a 2,04 % (sempre riferito al tasso rilevabile dalla Tabella dei
Rendimenti dei Titoli di Stato risultante incrocio tra 2020-2025 sulla semisomma ricavata tra quella attuale e quella opportunamente devalutata/365 e moltiplicato per i giorni intercorsi tra il fatto e la data della sentenza.
Totale dovuto ed interessi
Oltre agli interessi da lucro cessante calcolati come al punto precedente dal fatto alla sentenza, vanno poi riconosciuti gli interessi legati dal deposito della sentenza al pagamento.
Conclusioni domanda principale
in quanto responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. come motivato, va Parte_2 condannata al risarcimento dei danni quantificati in € 11.837,18, in ragione della quota di corresponsabilità riconosciuta a carico dell'attore, oltre interessi da lucro cessante ed agli interessi legali sulla somma risultante, dalla sentenza al saldo.
Sulla domanda di manleva
La domanda di manleva va respinta.
Si accerta che sussiste legittimazione passiva della in quanto vi era in essere CP_2 contratto d'appalto per la Sorveglianza H24 sul tratto di strada interessato
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dall'evento, al momento del fatto, ma va respinta la domanda della convenuta in quanto la parte terza chiamata ha ampiamente dimostrato di aver CP_2
“segnalato” lo stato del marciapiede in questione, e la c.d. “anomalia” a
[...]
e così facendo ha adempiuto al proprio obbligo contrattuale. Pt_2
Si è discusso, in proposito, nel procedimento in quanto nell'allegato 4 di parte terza chiamata, “segnalazione di anomalia ID 209669”, è riportato in effetti un numero civico diverso e distante rispetto al punto di interesse per la causa de quo, è indicato infatti
Viale dei Colli Portuensi n. 54 invece di 541, ed ove la segnalazione si fosse limitata a questo, anche con le foto del luogo prodotte, senz'altro la domanda di manleva sarebbe stata accolta, ma la terza chiamata ha ampiamente provato che, come peraltro noto alla convenuta, nella segnalazione di anomalia – già richiamata – che viene, a quanto si è appreso, caricata in Portale telematico della Stazione Appaltante a cui accedono entrambe le parti c.d. STAR (cfr. doc.
6. bis AVR - Descrizione
Piattaforma GIS c.d. STAR per la sorveglianza stradale di in sede di Parte_2 seconda memoria), è altresì indicato chiaramente con un link attivo, l'esatto punto su google maps, dove è presente quanto rappresentato, dove quindi si trova la buca o anomalia che dir si voglia (cfr. doc 4 comparsa AVR).
L'Ente comunale quindi, oltre alle fotografie sia del luogo a ripresa ravvicinata, ha la foto della mappa di contesto, la foto della mappa di dettaglio, le foto del dettaglio dell'anomalia e il link per comprendere chiaramente dove si trova, le segnalazioni sono infatti tutte georefenziate e geolocalizzate con coordinate GPS, come è stato dimostrato in udienza.
Ora questa segnalazione è stata fatta – inoltrata all'Ente, il 20 luglio 2020 alle ore
11,08, come si evince dal documento. avrebbe dovuto programmare Parte_2
l'intervento di manutenzione, indicato come evento “programmabile”. Ebbene a distanza di quasi 5 mesi, come predetto, l nulla aveva fatto né aveva CP_4 programmato di intervenire, né aveva dato incarico alla società di manutenzione.
Nulla è stato provato in proposito. si è incentrata solo sul fatto che la AVR non avesse segnalato Parte_2
l'intervento come urgente a severità alta, sostenendo inoltre che se valutato come ad alta severità sarebbe peraltro dovuta intervenire per lo meno delimitando il luogo ed Contr impedendone l'accesso. La si è difesa sostenendo che la scelta in sede di segnalazione all'Ente è tra la severità “alta”, che però prevede un intervento
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manutentivo immediato “pronto intervento”, “bassa” che identifica e localizza il luogo del necessario intervento ma lo ritiene programmabile, programmazione che deve avvenire a cura di lasciando intendere che la segnalazione di Parte_2 anomalie come quelle di cui ai fatti di causa, ove indicate come urgenti, data la numerosità delle stesse nel territorio comunale, ed in particolare sulla stessa Viale dei
Colli Portuensi, renderebbero di fatto impossibile l'intervento. L'AVR ha infatti dimostrato che, dall'inizio dell'appalto, in data 22.01.2019 fino alla data del sinistro, avvenuto il 12.12.2020 ha segnalato sulla sola Viale dei Colli Portuensi ben 501 Con Contr Segnalazioni Ponderate di Anomalia (c.d. ) (cfr. doc.
7 - Estrazione da
STAR su MAPPA di 501 Segnalazioni su Viale dei Colli Portuensi;
e doc. 8 CP_2
Estrazione da STAR di Elenco di 501 Segnalazioni.
Dalla disamina della predetta documentazione ha dedotto che delle 137 segnalazioni
c.d. Programmabili di bassa severità del 2019, la Stazione Appaltante (ovvero
[...]
) ha ritenuto di emettere un Ordine di Servizio solo su una di esse, la n. Pt_2
15645, che appunto risulta “eseguita” da parte della Ditta che si occupava della manutenzione e del pronto intervento;
• delle 156 segnalazioni c.d. Programmabili di bassa severità del 2020, la
Stazione Appaltante non ha ritenuto di emettere alcun Ordine di Servizio nei Contr confronti della diversa (dalla Ditta che si occupava della manutenzione e del pronto intervento.
Oggetto dell'Appalto, era, oltre al Servizio di Sorveglianza, anche il Monitoraggio finalizzato alla programmazione da parte dell'Ente proprietario della Manutenzione
TR (cfr. doc. 3 AVR, pag. 5 e 12).
Non risulta da quanto in atti che abbia programmato alcuna azione di Parte_2 manutenzione nonostante le numerose segnalazioni, men che meno nella via di cui si discute (Viale dei Colli Portuensi)
Se l'Ente, dunque, tempestivamente reso edotto che sulla Via dei Colli
Portuensi, vi erano, al momento del sinistro della ben 292 Pt_1
Contr segnalazioni c.d. Programmabili di bassa severità, da parte della e nessuna manutenzione ha programmato né ha dato ordine di intervento alla CP_ Contr
a ciò predisposta, come risulta dalla documentazione prodotta da ebbene solo ed esclusivamente il può essere ritenuto responsabile in CP_3
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quanto custode del tutto inadempiente ai propri obblighi di custodia e garanzia di sicurezza dei luoghi percorsi dagli utenti della strada di cui è proprietario.
Né inoltre appare avente pregio l'affermazione di quando sostiene che Parte_2
l'anomalia si sarebbe aggravata dal momento della segnalazione in luglio (2020) al momento del fatto (dicembre 2020), e che pertanto l'AVR non si sarebbe accorta e non avrebbe monitorato il peggioramento in termini di gravità dell'ammaloramento, quando appare del tutto evidente dal confronto delle fotografie prodotte dalla parte terza chiamata (riferite a luglio 2020) con quelle prodotte dalla parte attrice riferite al momento del fatto (dicembre 2020) che la situazione era “identica”, non si apprezza alcun peggioramento dello stato dei luoghi.
Alcuna responsabilità per inadempienza, dunque, agli obblighi contrattuali può essere addebitata alla . CP_2
Unico rilievo, semmai, di cui si terrà conto ai fini della liquidazione delle spese di lite, può essere fatto nei confronti dell'operato della , sulla valutazione della CP_2 severità o meno dell'anomalia, e pur comprendendo che probabilmente manchi nelle previsioni una via di mezzo, certamente la segnalazione come necessità di pronto intervento avrebbe allertato maggiormente Parte_2
Conclusioni
Alla parte attrice va riconosciuto il diritto ad ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa del sinistro de quo, così come quantificati, pari € 11.837,18, in ragione della percentuale di responsabilità riconosciuta, somma a cui andrà aggiunta quella risultante dal calcolo degli interessi da lucro cessante calcolati secondo i parametri indicati, dal fatto alla sentenza ed agli interessi legali sulla somma risultante, dalla sentenza al saldo.
Tali somme devono essere corrisposte da Parte_2
Viene rigettata la domanda di manleva proposta nei confronti di . CP_2
Le spese processuali tra attrice e convenuta, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, come equitativamente meglio ritenuto dal giudice anche in considerazione del grado di complessità della causa oltre che del valore.
Compensate al 50 % le spese tra e sulla base delle Parte_2 CP_2 considerazioni anzi fatte, ovvero che a fronte delle ragioni del rigetto della domanda
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di manleva si può tener conto del fatto che una segnalazione dell'anomalia come ad
“alta severità”, avrebbe probabilmente spinto a programmare un Parte_2 intervento manutentivo sul luogo del fatto, laddove l'indicazione come basa severità
– programmabile - ha favorito, in qualche modo, sebbene non giustificato, il procrastinarsi dell'intervento.
.
Le spese di CTU vengono liquidate in misura in € 650,00 oltre Iva e cassa, se dovute e sono poste definitivamente a carico della parte soccombente e dovranno essere restituire all'attrice ove da questo anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda degli attori così provvede:
a) condanna in persona del Sindaco pro-tempore a risarcire Parte_2 all'attrice , i danni di cui in motivazione, liquidati Parte_1 al valore attuale in complessivi € 11.837,18, oltre interessi da ritardato pagamento da liquidarsi secondo i parametri indicati in motivazione ed interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data della sentenza al saldo;
b) condanna in persona del Sindaco pro-tempore, a rifondere Parte_2 all'attrice le spese processuali, spese che liquida in € 264,00 per esborsi
(CU) ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge,
c) pone a carico di in persona del Sindaco pro-tempore, le spese Parte_2 di CTU liquidate in € 650,00 oltre oneri di legge se dovuti e a rifonderle a parte attrice ove anticipate;
d) condanna a pagare le spese processuali di , che Parte_2 CP_2 liquida in € 2.925,00 già detratta la parte compensata, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, considerando un aumento at per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (ex art. 4, comma 1-bis, DM 55/2014)”.
Sentenza esecutiva.
Sentenza a debito ex art. 59, lettera d, TUR.
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Così deciso in Roma 17.11.2025
La sentenza viene resa ai sensi dell'art. 281 sexies 4° comma, a seguito di udienza sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc.
IL GIUDICE dott.ssa Rossella Maria Cannizzo
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Quanto alla individuazione del ruolo, delle funzioni e dei compiti del in conformità a CP_3 quanto previsto dalla legislazione vigente, che lo stesso sia tenuto a gestire e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali di competenza, anche per quanto attiene gli aspetti connessi alla sicurezza stradale e, per quanto qui interessa, è tenuta ad esercitare i diritti e i poteri dell'ente proprietario, garantendo la sorveglianza sulla rete gestita e la relativa manutenzione.” (cfr. Cass. n. 22755 del 04/10/2013; n. 5445 del 14/03/2006).
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 6.10.2025, nella causa promossa da contro + , Parte_1 Parte_2 CP_1
letti gli atti del procedimento,
letto il verbale del 17.03.2025 con cui si disponeva il deposito di note in sostituzione della presenza in udienza ai sensi dell'art.127 ter, c.p.c.,
lette le note scritte depositate dalle parti;
lette le note conclusionali
IL GIUDICE
dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII^ Civile il Giudice, Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo, emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies., 4 comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 64051 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022,
1 RG. N.64051/2022
2
promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Riccardo Cecchi
- parte attrice -
nei confronti di
in persona del Sindaco pro tempore, (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Sabato e Valerio P.IVA_1
AR
- parte convenuta (e chiamante in causa) –
e rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Marino CP_2
- terza chiamata in causa -
Oggetto: Responsabilità civile extracontrattuale
Conclusioni: come da note depositate telematicamente che qui si riportano: parte attrice: “per parte attrice - , il sottoscritto Avv. Riccardo Cecchi si Parte_1 riporta integralmente alle proprie memorie conclusive depositate impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto dalle controparti, ed Parte_2 CP_2
L'avv. Cecchi Riccardo chiedo l'accoglimento della propria domanda.”
parte convenuta: si riporta la frase delle conclusioni rimandando alle note di trattazione depositate: “L'Avv. Valerio AR per conto di conclude Parte_2 riportandosi integralmente alle note conclusive depositate ed alle conclusioni ivi ribadite, nonchè a tutti i propri precedenti atti e scritti difensivi, e contestando tutto quanto ex adverso dedotto dalle altre parti in causa.”. Si rinvia alle note depositate pe parte terza chiamata: “Lo scrivente difensore, con le presenti note di udienza, discute la causa e contesta le note conclusive delle controparti. In particolare, quanto a , al Parte_2 precipuo scopo di sfatare le “evidenze” della Stazione Appaltante e l'ipotesi indimostrata e sconfessata dalla documentazione in atti di una successiva “eventuale trasformazione” dell'anomalia in alta severità si ricorda che un semplice confronto della foto geolocalizzata dell'anomalia rilevata in
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data 20.07.2020, allegato 4 di questa difesa e l'allegato di parte attrice “ ” Parte_3 smentisce l'asserzione di parte L'anomalia segnalata e caricata sul Portale Parte_2 telematico di non ha subito alcun aggravamento e/o trasformazione nei quasi sei Parte_2 mesi in cui l'Ente non ha ritenuto di programmarla per l'intervento di manutenzione ordinaria andando ad aggiungersi alle 291 “Segnalazioni Programmabili” inopinatamente non programmate dall'Ente rilevate fino al giorno del sinistro di cui si discute ed è rimasta invariata. Si chiede che la causa venga decisa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, , con atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale, , in persona del Sindaco pro tempore, per ivi Parte_2 sentire dichiarare responsabile dell'evento avvenuto in il giorno Parte_2 Pt_2
12.12.2020, ore 17.30, e per l'effetto condannare al risarcimento dei danni tutti quantificati in € 15.403,52, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - in via principale e nel merito: a) accogliere integralmente la domanda di parte attrice e, quindi, accertare e dichiarare che il sinistro di cui è causa ebbe a verificarsi per fatto e colpa esclusiva della parte convenuta come sopra dedotto;
b) condannare, per l'effetto, la parte convenuta, al risarcimento in favore della parte attrice di tutti i danni subiti quali fisici, biologici, morali, patrimoniali e non patrimoniali, alla vita di relazione, alla veste estetica, esistenziali, alla vita privata, al rapporto familiare oltre che al risarcimento delle spese mediche sostenute e da sostenersi in futuro, mancato guadagno, in breve nessun danno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato, danni che si quantificano come sopra indicato o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta secondo giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento all'effettivo soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo essendo l'istante una abituale risparmiatrice che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della fase stragiudiziale - nella misura indicata in premessa - che del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15% (ex art. 2 D.M. 55/14, come previsto dalla Legge Forense n. 247 del 31-12-2012), Iva e Cpa, secondo la nota spese che verrà prodotta in giudizio”.
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4
A fondamento della domanda parte attrice assumeva che “in data 12.12.2020, alle ore
17:30 circa, si trovava a passeggiare, unitamente alla figlia ed un amico di questa, Persona_1
a lungo il marciapiede di Viale dei Colli Portuensi, quando, giunta Parte_4 Pt_2 all'altezza del numero civico 539, nel poggiare il piede destro in terra, inciampava su di un dislivello sotto elevato rispetto al piano stradale, costituito da uno scalino dissestato di cemento
e asfalto, mal messo, insidioso e non visibile”. Sottolineava che “il tratto di marciapiede in questione si trovava, inoltre, in un grave stato di abbandono e non curanza, a causa della non uniformità dell'intera pavimentazione stradale, tutte circostanze che rendevano impervio, pericoloso ed insidioso lo stato dei luoghi” e che “detto dislivello sotto elevato rispetto alla pavimentazione del marciapiede era impercettibile, non visibile con l'uso dell'ordinaria diligenza né risultava essere circoscritto o, quanto meno, segnalato con appositi cartelli”.
Sosteneva di aver riportato danni non patrimoniali scaturenti dal trauma subito all'arto superiore sinistro: esiti da “frattura scomposta del polso sinistro (frattura tipo Goyrand), frattura pluriframmentaria meta-epifisaria distale del radio, con interessamento articolare.
Lussazione del carpo. Frattura dello stiloide ulnare,” come diagnosticata al P.S. Azienda
Ospedaliera San Camillo-Forlanini, ove veniva effettuata manovra riduttiva e confezionato apparecchio gessato BAM”.
Per quanto attiene al profilo della responsabilità, parte attrice fondava la propria domanda sulla responsabilità ex art. 2051 c.c., sostenendo fosse addebitabile a
[...]
, la quale avrebbe “colposamente creato una situazione di pericolo per gli utenti Pt_2 omettendo si provvedere a predisporre le opportune cautele nonché a predisporre gli opportuni controlli
e la necessaria manutenzione della strada percorsa da un gran numero di utenti”, ovvero, in subordine, sulla base più generico principio del neminem laedere, sancito dall'art. 2043
c.c.
Lamentava di aver riportato lesioni a seguito della caduta, valutate da perizia di parte in 7% di IP, 60 giorni di inabilità assoluta e 30 giorni di inabilità relativa al 50% e 30 giorni al 25%.
Quantificava i danni in complessivi € 15.403,52.
Si costituiva in giudizio , contestando la domanda attorea e Parte_2 chiedendone il rigetto in quanto ritenuta non provata ed infondata in fatto ed in diritto, chiedendo altresì l'autorizzazione alla chiamata del terzo in forza CP_2
Con del contratto d'appalto in essere per cui la era tenuta alla Sorveglianza H24
(vigilanza continuativa) del manto relativo al tratto stradale teatro del lamentato
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sinistro (Viale dei Colli Portuensi, altezza civico 539) risultavano affidati da
[...]
, eccependo in primis la carenza di legittimazione, ed in via subordinata Pt_2 chiedendo di essere manlevata e/o rimborsata in caso di condanna.
La convenuta chiedeva accogliersi le seguenti testuali conclusioni: “In via preliminare: - autorizzare la chiamata in causa della in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, con sede in Via Francesco Tensi n. 116, Codice Fiscale Pt_2
e Partita IVA , e, quindi, ai sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c., P.IVA_2 P.IVA_3 fissare la nuova data dell'udienza per la prima comparizione delle parti allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.; - in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
- in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione passiva e/o comunque di titolarità passiva del rapporto controverso di con ogni conseguente declaratoria di Parte_2 legge;
nel merito: - in via principale, in ogni caso, dichiarare la domanda dell'attrice inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e, comunque, rigettarla in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di parte attrice, ridurre la domanda di parte attrice nella misura ritenuta di giustizia, anche tenendo in considerazione l'articolo 1227 c.c. in merito al concorso di colpa del danneggiato;
- sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di parte attrice nei confronti di dichiarare, per le Parte_2 ragioni esposte in narrativa, la obbligata a tenere indenne e manlevata CP_2 [...] da qualsivoglia somma la stessa fosse condannata a pagare a parte attrice, condannandola Pt_2 direttamente al pagamento a parte attrice di tali importi o in via subordinata a rimborsare e/o risarcire di tali importi;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso del Parte_2
15% spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Il giudice autorizzava la chiamata del terzo ed, avendo chiamato in Parte_2 causa, ex art. 269, 2° comma c.p.c., la l'udienza di prima comparizione CP_2 veniva rinviata al giorno 18.05.2023, per consentire la citazione in giudizio della predetta Società nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. Con atto di citazione per chiamata in causa, notificato telematicamente, citava la Parte_2 che si costituiva, contestando la domanda attorea e la chiamata, CP_2 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio e, concludendo con la richiesta di accoglimento delle seguenti
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conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Roma adito, contrariis rejectis, così giudicare: 1) in via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare il mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria, ex art. 3 comma 1° D.L. 2014/132, e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda proposta dall'attrice per carenza di detta condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale passiva in capo alla per i motivi esposti in CP_2 narrativa e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio, con condanna alle spese di lite a carico della convenuta 3) in ogni caso, rigettare la domanda di manleva avanzata Parte_2 dalla convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto, avendo la Parte_2 CP_2 adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali gravanti in capo alla stessa, come chiarito per tabulas in narrativa;
4) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante in capo a parte attrice, in ordine alla verificazione del fatto ed alla sussistenza del nesso causale fra questo e l'evento, ex art. 2697 c.c. e, per l'effetto, rigettare le domande attoree in quanto non provate;
5) in via subordinata, accertata e dichiarata
l'interruzione del nesso di causalità per il fatto della danneggiata stessa, che ha integrato un caso fortuito soggettivo, ex art. 2051 c.c., per i motivi esposti, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
6) in via gradata, accertata e dichiarata la sussistenza di un concorso della danneggiata nella causazione del danno, per l'effetto diminuire il quantum risarcitorio in ragione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227,
1° comma c.c. e, comunque, ridurre il quantum risarcitorio a quel che verrà provato in corso di causa, per i motivi esposti;
7) in via ulteriormente gradata, condannare solidalmente
[...]
e la l risarcimento del danno patito dall'attrice, condannando quest'ultima Pt_2 CP_2 in misura ridotta rispetto alla convenuta, in ragione di una minor gravità della propria colpa, in considerazione del proprio adempimento contrattuale, ex art. 2055, 2° comma c.c. Con vittoria di spese, nella misura prescritta dal D.M. n. 55/2014 (come aggiornato con il D.M. n. 147/2022), aumentate del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (ex art. 4, comma 1-bis)”.
Alla prima udienza del 18.05.2023 il giudice, ritenuta fondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, dichiarava l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita prima dell'introduzione del giudizio, ex art. 3 d.L. 132/2014, concedendo il termine di
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quindici giorni per introdurre il procedimento di negoziazione assistita, rinviando all'udienza del 16 ottobre 2023 ore 12,40 per il prosieguo. Successivamente venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc e ammesse le prove documentali ed orali.
All'udienza del 29.02.2024 si procedeva con l'interrogatorio formale dell'attrice e all'escussione dei suoi due testi, e All'esito, veniva Persona_1 Parte_4 disposta CTU medico legale e successivamente la causa, rinviata due volte per tentativo di conciliazione, rilevato che non le parti non raggiungevano un accordo, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 6 ottobre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c., udienza sostituita dal deposito di note ex art, 127 ter cpc, e decisa ai sensi del 4 comma dell'art. 281 sexies cpc. come di seguito.
All'esito dell'istruttoria questo giudice ritiene che la domanda dell'attrice risulti parzialmente fondata e possa trovare accoglimento, nei limiti che seguono.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta dalla convenuta , in virtù del contratto di Parte_2
appalto in essere con la con il quale il ha affidato la CP_2 CP_3
sorveglianza, anche H24 ed il monitoraggio delle strade tra cui quella interessata dal fatto oggetto della presente causa, sostenendo l' che, “ CP_4 [...]
,, contrariamente a quanto sostenuto da parte avversa, NON è il custode Pt_2
del tratto di strada oggetto del lamentato sinistro. Tale eccezione è di immediata percezione e, comunque, come vedremo qui appresso, risulta anche provato per tabulas (cfr. All.ti da 1 a 6), che alla data del lamentato sinistro – 12 dicembre
2020 - la sorveglianza, anche H24 (vigilanza continuativa), del manto relativo al tratto stradale teatro del lamentato sinistro (Viale dei Colli Portuensi, altezza civico 539) risultavano affidati da in appalto alla Parte_2 CP_5 evidente cioè che con l'affidamento dell'appalto in parola, ed in particolare con
l'affidamento del servizio di sorveglianza H24, l' abbia preso in CP_2
custodia ex art. 2051 c.c. l'area interessata, con conseguente difetto di legittimazione passiva e/o comunque di titolarità passiva del rapporto controverso di in favore dell'appaltatore.” Parte_2
Come ormai dovrebbe essere ben noto a data la giurisprudenza di Parte_2
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merito costante sul punto, tale eccezione, lungi dal riferirsi alla legitimatio ad causam, attiene in realtà alla titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio e, come tale, integra una questione di merito, unitamente al quale deve essere trattata. In proposito sarebbe sufficiente ricordare che la legitimatio ad causam, quale condizione dell'azione, consiste nella titolarità delle situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio così come prospettata dall'attore nella domanda, a prescindere dalla effettiva titolarità delle stesse, che è problema attinente al merito della controversia. Poiché, dunque, la legittimazione del convenuto a contraddire nel processo riposa sulla mera allegazione del suo essere soggetto passivo del rapporto controverso, una concreta e autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al predetto rapporto sostanziale
(cfr., ex multis, Cass., sez. III, n. 14468/2008). Una simile situazione non si rinviene nel caso di specie, in cui l'attrice ha convenuto l'ente locale indicandolo come il soggetto su cui incombe istituzionalmente il dovere di custodia e di gestione del sistema viario comunale.
In via preliminare ugualmente preliminare e per gli stessa ragione già esposta per
deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione Parte_2 passiva opposta dalla terza chiamata - legitimatio ad causam, CP_2
attiene alla titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio e, come tale, integra una questione di merito, unitamente al quale deve essere trattata – ed è chiaramente provato per tabulas che il giorno del fatto – 12.12.2020 - sulla strada, rectius marciapiede, la società chiamata aveva un potere di controllo CP_2 derivante da un contratto di appalto stipulato con con obbligo di Parte_2 sorveglianza e monitoraggio, di tal ché la chiamata in causa risulta del tutto legittima, essendo possibile solo a seguito di completa istruttoria stabilire l'an e l'eventuale responsabilità di una delle due o di entrambe.
Ciò non esclude chiaramente in primis il dovere di custodia e la relativa responsabilità dell'Ente comunale, Parte_2
In caso di appalto, la responsabilità dell'ente proprietario, presunta ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada pubblica, si trasferisce all'appaltatore soltanto se il bene sia
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completamente affidato alla custodia di quest'ultimo. Pertanto, se il bene continua ad essere destinato alla sua naturale funzione di pubblica utilità, come nel caso della strada che resta aperta al pubblico transito di persone e di veicoli
(proprio come nel caso di cui alla presente decisione), la custodia permane anche in capo all'ente proprietario, che è pertanto chiamato a rispondere, eventualmente insieme all'appaltatore, dei danni causati ai terzi (Cass., 20.9.2011, n. 19129; Cass.,
16.5.2008 n. 12425; Cass., 26.9.2006 n. 20825).
Passando all'esame del merito della controversia, si osserva che la regola di diritto applicabile al caso di specie debba essere individuata nella disciplina di cui all'art 2051
c.c., rinvenendosi una responsabilità della pubblica amministrazione nel caso di omessa o insufficiente custodia dei propri beni demaniali, tra cui le strade a libera percorrenza.
Infatti, come ribadito dalla Suprema Corte "L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile". (cfr. ex pluribus Cass. n.
21508/11).
L'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità per la cui sussistenza è necessario che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la
"res" in custodia ed il danno da essa arrecato. Tale nesso va escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia invece riferibile al caso fortuito, da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento sia ascrivibile esclusivamente alla condotta del danneggiato che intervenga ad interrompere il nesso causale tra "res" e danno. (cfr ex pluribus Cass. n. 5578/2003). “Tale caso fortuito peraltro ben può essere integrato dalla condotta dello stesso danneggiato idoneo ad interrompere il nesso eziologico con l'evento dannoso - laddove il suo comportamento non si sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni ad estensione collettiva” (Cass. n.4476/11).
Grava così in capo all'attore l'onere probatorio del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, ovvero del sinistro occorso, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità - cioè il caso
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fortuito - in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
(Cass.n.11016/11).
Occorre comunque sottolineare che - sebbene la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. abbia carattere oggettivo (o comunque di colpa presunta), essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia - tuttavia
"nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa essendo essa di per sé statica e inerte per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno" (Cass. n. 2660/13).
Ora, nel caso di specie, il sinistro è accaduto su un marciapiede, che va considerato alla strega di una strada, e pertanto si applica l'orientamento giurisprudenziale dianzi citato. Su marciapiede in questione erano presenti diverse buche (almeno due) n prossimità di un tombino. L'ubicazione della buca a causa della quale la parte attrice è caduta, non è stata dalla stessa esattamente indicata, la parte attrice nel proprio atto indica che il fatto è avvenuto all'altezza del civico 539, davanti al quale sia dalle immagini prodotte, sia da quanto apprezzabile dalle immagini di google maps, non risulta la presenza di buche, che invece si trovano appunto a poca distanza, all'altezza del civico 541. Tali buche – assenza di asfalto, - o come descritto dalla parte attrice:
“un dislivello, sotto elevato rispetto al piano stradale, costituito da uno scalino dissestato di cemento e asfalto” -sono comunque visibili sia nelle foto prodotte dalla parte attrice che in quelle prodotte e depositate dalla parte terza chiamata, e collimano tra loro, consentendo di superare la non precisa individuazione nell'atto di citazione.
La stessa parte terza chiamata, ha prodotto, con l'allegato 4 alla comparsa CP_2 di risposta, segnalazione di anomalia con ID 209669 del 20.07.2020, foto riproducenti lo stesso punto del marciapiede riprodotto dalle fotografie allegate all'atto di citazione attoreo. E' fuor di dubbio che quel tratto di marciapiede
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presentasse più di una buca – assenza di asfalto che creava un dislivello, oltre ad alcuni rappezzi.
I testimoni sono risultanti non proprio concordanti tra loro, in particolare rispetto alle loro reciproche posizioni durante la passeggiata sul marciapiede de quo, il teste ha prima dichiarato di camminare affiancato all'amica Parte_4 Per_1
(l'altra teste nonché figlia della parte attrice) per poi dire che non ricordava se
[...]
Per_ fosse affiancata, laddove la dichiarava di “essere volta a chiacchierare con l'amico che stava un po' più dietro, ero girata verso di lui a chiacchierare”, ma entrambi hanno dichiarano Per_ di aver visto la signora cadere, la “quando mi sono girata ho visto mia madre Pt_1 che cadeva”, “poi ci siamo resi conto, successivamente, che sotto lei c'era una buca coperta da una pozzanghera.”.
Il “l'ho vista inciampare, era una buca”. Pt_4
L'accesso al Pronto soccorso del Policlinico San Camillo subito dopo il fatto, con l'accertamento della frattura, e con la dichiarazione in ingresso di “caduta accidentale in strada”, collima e supporta la sostenuta versione di una caduta in strada.
Si può ritenere provata la caduta, in via dei Colli Portuensi, all'altezza del civico 541.
Anche l'intervento successivo della Polizia municipale dà atto della presenza di un avvallamento avanti al civico suddetto.
Le fotografie prodotte danno modo di apprezzare il tipo di insidia presente sulla strada, che, sebbene “non ritenuta pericolosa per i pedoni” dalla polizia municipale Contr né da società addetta alla Sorveglianza, che pur segnalandola, la valutava come anomalia di bassa severità (ovvero con richiesta di manutenzione ordinaria, è invece intervenuta in termini causali per determinare la caduta proprio di un pedone.
Al contempo va però analizzata anche la condotta della parte attrice, al fine di valutare un eventuale concorso di colpa nella causazione del fatto o l'integrazione totale del caso fortuito.
Nella richiamata giurisprudenza, infatti, la condotta dell'agente può arrivare ad integrare totalmente il caso fortuito quando “il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa essendo essa di per sé statica e inerte”, agire che chiaramente va valutato.
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Orbene, nel caso di specie, l'avvallamento rappresentato nelle fotografie non può dirsi certamente piccolo, anzi di avvallamenti, ovvero mancanze di porzioni di asfalto ce n'è più di una nel punto individuato dalle fotografie, e ciò porta a dover concludere che lo stesso fosse visibile ove la avesse portato un'attenzione più Pt_1 accurata nell'incedere, in particolare su di un marciapiede romano, le cui condizioni sono, essendo la parte di zona e abitando a di frequente non in condizioni Pt_2 ottimali.
Che la buca non fosse visibile non appare provato né è credibile, in quanto è la stessa parte attrice che a domanda risponde che “c'era visibilità a due metri, ci vedevo”, i due metri erano chiaramente sufficienti ad avvistare l'ammaloramento date le dimensioni, la stessa parte ammette “camminavo come se il marciapiede fosse lineare, non mi aspettavo una buca.”, nessun accenno, durante l'interrogatorio, alla presenza di acqua che avrebbe coperto la buca.
Che la buca fosse coperta d'acqua non appare quindi credibile.
La buca, sebbene fossero le 17,30 di dicembre, è da ritenersi visibile, come apprezzabile dalle fotografie e desumibile dalle dichiarazioni della Si deve Tes_1 inoltre rilevare che trattasi di una strada – Viale dei Colli portuensi - percorsa ogni giorno da molte persone, senz'altro illuminata a sufficienza, è visibile infatti la presenza di un grosso lampione al centro strada, proprio all'altezza del punto di marciapiede in questione (n. 541), né è stato addotto che il lampione fosse spento.
Il tratto di marciapiede era inoltre rettilineo, e non è stata indicata la presenza di altre persone che oscurassero o impedissero la vista della strada che stava percorrendo a piedi.
Dalle suddette considerazioni deve concludersi che sussista anche la responsabilità dell'attore - attrice - nel verificarsi dell'evento, responsabilità che concorre ai sensi dell'art. 1227 c.c. – ma non integra però del tutto il caso fortuito: in ogni caso si tratta di evento avvenuto nel tardo pomeriggio, non vi era luce solare ma solo quella del lampione, la visuale e visibilità non può ritenersi così ampia da poter censurare del tutto la condotta attorea.
Va quindi accertato il suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alle lesioni patite per un incuria e per la mancanza di manutenzione della strada, a maggiore ragione nel caso di specie, l' proprietario della strada CP_4
(marciapiede) in questione, pur avvertito dalla società , addetta alla CP_2
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sorveglianza H24 ed alla rilevazione delle anomalie (situazioni che richiedono l'intervento manutentivo), non è intervenuto né ha programmato nel breve periodo il necessario intervento di manutenzione del marciapiede. E' in atti infatti la segnalazione proveniente dalla datata 20 luglio 2020, ed il sinistro – fatto – CP_2
è avvenuto a distanza di ben 5 mesi.
Non va dunque esclusa completamente la responsabilità del custode1, in quanto l'Ente ha un obbligo di cura e controllo nella manutenzione delle strade, che devono essere quanto più possibile sicure e prive di insidie per gli utenti della strada, ancor più incisivo laddove passano “molti” pedoni, come sul Viale dei Colli Portuensi, pedoni ai quali va riconosciuto il giusto affidamento nella percorribilità e fruibilità delle strade del territorio comunale.
La convenuta non ha dato prova dell'imprevedibilità del pericolo, in Parte_2 quanto anzi, alla stessa ben noto, vista la segnalazione della avvenuto ben CP_2
5 mesi prima, infatti la sua difesa si è basata esclusivamente nel richiamare la sussistenza del caso fortuito costituito da una condotta imprudente dell'attrice e dalla richiesta di manleva nei confronti della società addetta alla sorveglianza.
Si può dunque concludere che l'omessa manutenzione da parte di in Parte_2 quanto custode e proprietaria del bene demaniale abbia determinato la sussistenza di un pericolo oggettivo per l'infortunato (Cass n.6306/13; n.2660/13), mentre, letti gli atti e valutate tutte le prove, questo giudice reputa che, sotto il profilo normativo dell'art. 2051 c.c. la condotta della parte attrice non abbia inciso in modo tale da interrompere completamente il nesso causale, ma si può dire abbia concorso nel causare il danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. (fatto colposo del creditore).
Per quanto sopra motivato la domanda attorea deve essere accolta pur riconoscendo all'attore un concorso di colpa ai sensi dell'art.1227 c.c..
Valutate le rispettive responsabilità si ritiene di poter porre a carico di parte attrice un
30% di responsabilità, mentre il restante 70% deve essere posto a carico della convenuta Se da un lato si pretende dall'utente della strada la Parte_2
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diligenza nel percorrerla, dall'altro non si può pretendere che cammini solo guardando costantemente per terra, tale è la ragione per cui gli può essere riconosciuto solo un concorso di colpa, nella misura del 30% e non può ritenersi integrato il caso fortuito.
L'affermazione della responsabilità concorsuale comporta la condanna di
[...]
al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, nei limiti del concorso di Pt_2 colpa riconosciuto che di seguito si liquidano.
Liquidazione del danno
Per il risarcimento del danno biologico, inteso come menomazione della complessiva integrità psico-fisica quale manifestazione quotidiana del bene salute che riguarda sia l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e le limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, si fa riferimento alle Tabelle del Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, rinviando al documento di approvazione delle stesse, rinvenibile sul sito web del Tribunale di Roma, per le motivazioni, ivi riportate, che ampiamente chiariscono le ragioni del discostamento dalle Tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano e giustificano la scelta di questo giudice di adottare tali criteri tabellari.
Ciò detto, per applicare tali criteri nel caso di specie, questo giudice fa riferimento alle conclusioni dal CTU dott.ssa che possono essere messe a Persona_2 fondamento della presente decisione, perché adeguatamente motivate, immuni da errori logico-giuridici e scientificamente corrette, in quanto l'ausiliario tecnico ha elaborato una valutazione completa e coerente, avendo accertato le lesioni causalmente connesse al sinistro e correttamente ricondotto gli effetti delle stesse alle varie componenti di danno biologico.
Il CTU ha concluso per il riconoscimento di esiti di natura permanente derivati da un
“Postumi di pluriframmentaria meta-epifisaria distale de radio con interessamento articolare e lussazione del carpo e frattura dello stiloide ulnare, trattata conservativamente, consistenti in dismorfismo del polso con riduzione funzionale”
“Tale lesione è compatibili con la dinamica descritta in atti e riferita in anamnesi ossia caduta a seguito di un insidia del marciapiede.”
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Ha inoltre riconosciuto:
- Invalidità permanente pari al 7% - della totale
- inabilità temporanea totale al 100% è da considerarsi pari a 30 (quaranta) giorni;
- inabilità temporanea parziale al 50% è da considerarsi pari a 30 (quaranta) giorni;
No spese mediche documentate, né future.
A fronte di ciò si liquida, in via meramente equitativa, al valore attuale e sulla base delle Tabelle anzi richiamate, tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (68 anni), dell'entità dei postumi permanenti e dell'inabilità temporanea,
l'importo di € 15.585,50 (di cui € 9.724,25 per i postumi permanenti ed €
5.861,25 per l'inabilità temporanea e assoluta).
Nel proprio atto introduttivo, parte attrice invoca altresì il ricorso alla personalizzazione, pur non allegando circostanze specifiche in ordine alla particolare sofferenza soggettiva idonea ad aggravare, in punto di liquidazione,
l'entità del risarcimento.
Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 901/2018) secondo cui «la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto
a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni». Sotto altro aspetto, si è chiarito che «non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione»
(Cass. 7513/2018).
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In altri termini, il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore potrà
(e dovrà) continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni.
Applicando tali principi al caso in esame, pur non avendo la dedotto Pt_1 circostanze ulteriori e idonee a configurare pregiudizi di carattere morale non aventi base medico-legale, mette conto evidenziare che il fatto integra pur sempre gli estremi del reato, ontologicamente considerato, di lesioni colpose;
per tale ragione, compete al danneggiato anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni tenendo conto, nel caso di specie, della non modesta rilevanza dei postumi e della necessità di sottoporsi a plurimi interventi ed esami e a lunghe terapie.
Pertanto, in base alle valutazioni sopra svolte il danno deve essere personalizzato e adeguato al caso specifico tenendo conto che le Tabelle di liquidazione del Tribunale di Roma prevedono, per un'IP del 7%, un aumento del 8,5% in un range che oscilla dal 2,03 % al 15%. Si reputa equo aumentare la somma complessiva liquidata del
8.5%, attestandosi nella parte intermedia del range in difetto di elementi ulteriori allegati dall'attore rispetto a quello, presuntivo, dedotto dalla dinamica dell'incidente e dei postumi.
Tenuto conto della pronuncia della Suprema Corte SS.UU. n. 26972 del 2008 ed al fine di garantire un risarcimento integrale e personalizzato del danno non patrimoniale nella sua accezione unitaria, comprensivo anche dei pregiudizi che integrano il danno morale - dovuto al danneggiato, ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185
c.p., integrando il fatto in esame un illecito penale e comunque una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti quale il diritto alla salute - inteso quale dolore, disagio, sofferenza e patimenti d'animo conseguenti alla malattia ed alla perdita dell'integrità fisica ed adeguato all'effettivo grado di afflittività del danno nel caso concreto quale può desumersi dalla natura e qualità delle lesioni, dall'età del danneggiato, della natura degli esiti permanenti, la loro durata nel tempo rispetto all'aspettativa di vita dell'attore, sorge la necessità di procedere alla personalizzazione
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del danno, aumentandolo nella misura ritenuta congrua al caso di specie, sulla base dei parametri delle Tabelle Romane del 2025, per un importo di € 1.324,76.
Totale
In totale per i titoli su indicati si liquidano € 16.910,26 di cui spettano alla parte attrice € 11.837,18, già rivalutato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali, in ragione della percentuale del 30% circa della responsabilità riconosciuta in capo ad essa.
Su tale somma spettano gli interessi per ritardato pagamento (c.d. lucro cessante), che vengono calcolati come di seguito indicato.
Lucro cessante
Occorre riconoscersi il c.d. Lucro cessante, come danno da ritardo, in conformità al consolidato orientamento assunto sul punto sulla scorta della nota pronuncia della
Corte di Cassazione S.U. con la sentenza n. 1712/95. Tale sentenza da un lato ha riconosciuto la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, ritenendo liquidabile tale danno mediante l'attribuzione di interessi la cui misura va tuttavia determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive relative al danno nel caso di specie, con un tasso non necessariamente coincidente con quello legale;
dall'altro, ha escluso che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
I parametri sono utilizzati per una liquidazione effettuata in via necessariamente equitativa.
Ha rilievo significativo la svalutazione monetaria medio tempore intercorsa nel periodo di tempo in considerazione. In tutte le operazioni di adeguamento del capitale si fa riferimento ai coefficienti del costo della vita (relativi ai periodi in questione) elaborati dall'ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai.
In applicazione di tali criteri, ed in via necessariamente equitativa ex art. 2056, co. 2°
c.c., si ritiene di determinare l'ulteriore somma dovuta a titolo di lucro cessante facendo riferimento - in assenza di elementi che consentano di ritenere nel caso di specie un investimento maggiormente remunerativo della somma - al tasso medio di
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redditività degli investimenti mobiliari a basso rischio (titoli di Stato, BOT, CCT ecc.) nel periodo in questione, ed applicando così un ulteriore 2,04%, calcolato dalla data dell'evento dannoso (12.12.2020) sino alla data della presente sentenza (cfr. Cass. S.U.
16-7-2008 n. 19499). Tale tasso deve essere calcolato non sulla somma capitale ai valori attuali bensì con riferimento al valore medio tra il capitale al valore attuale e la somma dovuta alla data dell'illecito – semisomma - provvedendo ad adeguare il valore del capitale utilizzando il coefficiente ISTAT relativo al periodo in questione
(1,186). La somma ottenuta dall'operazione come indicata, va sommata a quanto già individuato come danno risarcibile.
Indicazione calcoli:
Gli interessi vanno calcolati, quindi, devalutando la somma liquidata al valore attuale ed a titolo equitativo - ovvero € 11.837,18 – utilizzando gli indici Istat del mese/anno del fatto (12.12.2020) che corrisponde a 1,186 e applicando il tasso di Rendimento dei
Titoli di Stato pari a 2,04 % (sempre riferito al tasso rilevabile dalla Tabella dei
Rendimenti dei Titoli di Stato risultante incrocio tra 2020-2025 sulla semisomma ricavata tra quella attuale e quella opportunamente devalutata/365 e moltiplicato per i giorni intercorsi tra il fatto e la data della sentenza.
Totale dovuto ed interessi
Oltre agli interessi da lucro cessante calcolati come al punto precedente dal fatto alla sentenza, vanno poi riconosciuti gli interessi legati dal deposito della sentenza al pagamento.
Conclusioni domanda principale
in quanto responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. come motivato, va Parte_2 condannata al risarcimento dei danni quantificati in € 11.837,18, in ragione della quota di corresponsabilità riconosciuta a carico dell'attore, oltre interessi da lucro cessante ed agli interessi legali sulla somma risultante, dalla sentenza al saldo.
Sulla domanda di manleva
La domanda di manleva va respinta.
Si accerta che sussiste legittimazione passiva della in quanto vi era in essere CP_2 contratto d'appalto per la Sorveglianza H24 sul tratto di strada interessato
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dall'evento, al momento del fatto, ma va respinta la domanda della convenuta in quanto la parte terza chiamata ha ampiamente dimostrato di aver CP_2
“segnalato” lo stato del marciapiede in questione, e la c.d. “anomalia” a
[...]
e così facendo ha adempiuto al proprio obbligo contrattuale. Pt_2
Si è discusso, in proposito, nel procedimento in quanto nell'allegato 4 di parte terza chiamata, “segnalazione di anomalia ID 209669”, è riportato in effetti un numero civico diverso e distante rispetto al punto di interesse per la causa de quo, è indicato infatti
Viale dei Colli Portuensi n. 54 invece di 541, ed ove la segnalazione si fosse limitata a questo, anche con le foto del luogo prodotte, senz'altro la domanda di manleva sarebbe stata accolta, ma la terza chiamata ha ampiamente provato che, come peraltro noto alla convenuta, nella segnalazione di anomalia – già richiamata – che viene, a quanto si è appreso, caricata in Portale telematico della Stazione Appaltante a cui accedono entrambe le parti c.d. STAR (cfr. doc.
6. bis AVR - Descrizione
Piattaforma GIS c.d. STAR per la sorveglianza stradale di in sede di Parte_2 seconda memoria), è altresì indicato chiaramente con un link attivo, l'esatto punto su google maps, dove è presente quanto rappresentato, dove quindi si trova la buca o anomalia che dir si voglia (cfr. doc 4 comparsa AVR).
L'Ente comunale quindi, oltre alle fotografie sia del luogo a ripresa ravvicinata, ha la foto della mappa di contesto, la foto della mappa di dettaglio, le foto del dettaglio dell'anomalia e il link per comprendere chiaramente dove si trova, le segnalazioni sono infatti tutte georefenziate e geolocalizzate con coordinate GPS, come è stato dimostrato in udienza.
Ora questa segnalazione è stata fatta – inoltrata all'Ente, il 20 luglio 2020 alle ore
11,08, come si evince dal documento. avrebbe dovuto programmare Parte_2
l'intervento di manutenzione, indicato come evento “programmabile”. Ebbene a distanza di quasi 5 mesi, come predetto, l nulla aveva fatto né aveva CP_4 programmato di intervenire, né aveva dato incarico alla società di manutenzione.
Nulla è stato provato in proposito. si è incentrata solo sul fatto che la AVR non avesse segnalato Parte_2
l'intervento come urgente a severità alta, sostenendo inoltre che se valutato come ad alta severità sarebbe peraltro dovuta intervenire per lo meno delimitando il luogo ed Contr impedendone l'accesso. La si è difesa sostenendo che la scelta in sede di segnalazione all'Ente è tra la severità “alta”, che però prevede un intervento
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manutentivo immediato “pronto intervento”, “bassa” che identifica e localizza il luogo del necessario intervento ma lo ritiene programmabile, programmazione che deve avvenire a cura di lasciando intendere che la segnalazione di Parte_2 anomalie come quelle di cui ai fatti di causa, ove indicate come urgenti, data la numerosità delle stesse nel territorio comunale, ed in particolare sulla stessa Viale dei
Colli Portuensi, renderebbero di fatto impossibile l'intervento. L'AVR ha infatti dimostrato che, dall'inizio dell'appalto, in data 22.01.2019 fino alla data del sinistro, avvenuto il 12.12.2020 ha segnalato sulla sola Viale dei Colli Portuensi ben 501 Con Contr Segnalazioni Ponderate di Anomalia (c.d. ) (cfr. doc.
7 - Estrazione da
STAR su MAPPA di 501 Segnalazioni su Viale dei Colli Portuensi;
e doc. 8 CP_2
Estrazione da STAR di Elenco di 501 Segnalazioni.
Dalla disamina della predetta documentazione ha dedotto che delle 137 segnalazioni
c.d. Programmabili di bassa severità del 2019, la Stazione Appaltante (ovvero
[...]
) ha ritenuto di emettere un Ordine di Servizio solo su una di esse, la n. Pt_2
15645, che appunto risulta “eseguita” da parte della Ditta che si occupava della manutenzione e del pronto intervento;
• delle 156 segnalazioni c.d. Programmabili di bassa severità del 2020, la
Stazione Appaltante non ha ritenuto di emettere alcun Ordine di Servizio nei Contr confronti della diversa (dalla Ditta che si occupava della manutenzione e del pronto intervento.
Oggetto dell'Appalto, era, oltre al Servizio di Sorveglianza, anche il Monitoraggio finalizzato alla programmazione da parte dell'Ente proprietario della Manutenzione
TR (cfr. doc. 3 AVR, pag. 5 e 12).
Non risulta da quanto in atti che abbia programmato alcuna azione di Parte_2 manutenzione nonostante le numerose segnalazioni, men che meno nella via di cui si discute (Viale dei Colli Portuensi)
Se l'Ente, dunque, tempestivamente reso edotto che sulla Via dei Colli
Portuensi, vi erano, al momento del sinistro della ben 292 Pt_1
Contr segnalazioni c.d. Programmabili di bassa severità, da parte della e nessuna manutenzione ha programmato né ha dato ordine di intervento alla CP_ Contr
a ciò predisposta, come risulta dalla documentazione prodotta da ebbene solo ed esclusivamente il può essere ritenuto responsabile in CP_3
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quanto custode del tutto inadempiente ai propri obblighi di custodia e garanzia di sicurezza dei luoghi percorsi dagli utenti della strada di cui è proprietario.
Né inoltre appare avente pregio l'affermazione di quando sostiene che Parte_2
l'anomalia si sarebbe aggravata dal momento della segnalazione in luglio (2020) al momento del fatto (dicembre 2020), e che pertanto l'AVR non si sarebbe accorta e non avrebbe monitorato il peggioramento in termini di gravità dell'ammaloramento, quando appare del tutto evidente dal confronto delle fotografie prodotte dalla parte terza chiamata (riferite a luglio 2020) con quelle prodotte dalla parte attrice riferite al momento del fatto (dicembre 2020) che la situazione era “identica”, non si apprezza alcun peggioramento dello stato dei luoghi.
Alcuna responsabilità per inadempienza, dunque, agli obblighi contrattuali può essere addebitata alla . CP_2
Unico rilievo, semmai, di cui si terrà conto ai fini della liquidazione delle spese di lite, può essere fatto nei confronti dell'operato della , sulla valutazione della CP_2 severità o meno dell'anomalia, e pur comprendendo che probabilmente manchi nelle previsioni una via di mezzo, certamente la segnalazione come necessità di pronto intervento avrebbe allertato maggiormente Parte_2
Conclusioni
Alla parte attrice va riconosciuto il diritto ad ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa del sinistro de quo, così come quantificati, pari € 11.837,18, in ragione della percentuale di responsabilità riconosciuta, somma a cui andrà aggiunta quella risultante dal calcolo degli interessi da lucro cessante calcolati secondo i parametri indicati, dal fatto alla sentenza ed agli interessi legali sulla somma risultante, dalla sentenza al saldo.
Tali somme devono essere corrisposte da Parte_2
Viene rigettata la domanda di manleva proposta nei confronti di . CP_2
Le spese processuali tra attrice e convenuta, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, come equitativamente meglio ritenuto dal giudice anche in considerazione del grado di complessità della causa oltre che del valore.
Compensate al 50 % le spese tra e sulla base delle Parte_2 CP_2 considerazioni anzi fatte, ovvero che a fronte delle ragioni del rigetto della domanda
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di manleva si può tener conto del fatto che una segnalazione dell'anomalia come ad
“alta severità”, avrebbe probabilmente spinto a programmare un Parte_2 intervento manutentivo sul luogo del fatto, laddove l'indicazione come basa severità
– programmabile - ha favorito, in qualche modo, sebbene non giustificato, il procrastinarsi dell'intervento.
.
Le spese di CTU vengono liquidate in misura in € 650,00 oltre Iva e cassa, se dovute e sono poste definitivamente a carico della parte soccombente e dovranno essere restituire all'attrice ove da questo anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda degli attori così provvede:
a) condanna in persona del Sindaco pro-tempore a risarcire Parte_2 all'attrice , i danni di cui in motivazione, liquidati Parte_1 al valore attuale in complessivi € 11.837,18, oltre interessi da ritardato pagamento da liquidarsi secondo i parametri indicati in motivazione ed interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data della sentenza al saldo;
b) condanna in persona del Sindaco pro-tempore, a rifondere Parte_2 all'attrice le spese processuali, spese che liquida in € 264,00 per esborsi
(CU) ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge,
c) pone a carico di in persona del Sindaco pro-tempore, le spese Parte_2 di CTU liquidate in € 650,00 oltre oneri di legge se dovuti e a rifonderle a parte attrice ove anticipate;
d) condanna a pagare le spese processuali di , che Parte_2 CP_2 liquida in € 2.925,00 già detratta la parte compensata, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, considerando un aumento at per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (ex art. 4, comma 1-bis, DM 55/2014)”.
Sentenza esecutiva.
Sentenza a debito ex art. 59, lettera d, TUR.
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Così deciso in Roma 17.11.2025
La sentenza viene resa ai sensi dell'art. 281 sexies 4° comma, a seguito di udienza sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc.
IL GIUDICE dott.ssa Rossella Maria Cannizzo
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Quanto alla individuazione del ruolo, delle funzioni e dei compiti del in conformità a CP_3 quanto previsto dalla legislazione vigente, che lo stesso sia tenuto a gestire e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali di competenza, anche per quanto attiene gli aspetti connessi alla sicurezza stradale e, per quanto qui interessa, è tenuta ad esercitare i diritti e i poteri dell'ente proprietario, garantendo la sorveglianza sulla rete gestita e la relativa manutenzione.” (cfr. Cass. n. 22755 del 04/10/2013; n. 5445 del 14/03/2006).