Art. 53. (Servizio di guardia infermieristica)
Per le esigenze del servizio di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e di pena, indicati nella tabella E allegata alla presente legge, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di almeno tre infermieri muniti del certificato di abilitazione, in modo da garantire nelle ventiquattro ore un servizio continuativo.
L'infermiere addetto al servizio di guardia deve prestare la propria opera secondo il turno predisposto dal direttore dell'istituto e non puo' essere utilizzato per due turni di guardia consecutivi.
Egli e' tenuto alla osservanza delle vigenti disposizioni in materia sanitaria, a disimpegnare le mansioni previste dalle vigenti disposizioni relative al servizio infermieristico negli istituti di prevenzione e di pena, ad osservare le prescrizioni impartite dall'autorita' amministrativa dirigente l'istituto concernenti la organizzazione del servizio infermieristico stesso, nonche' le relative modalita' di svolgimento non riflettenti questioni di carattere tecnico. Per le questioni di carattere tecnico e' tenuto a osservare le prescrizioni impartite dal personale medico.
Agli infermieri di cui al presente articolo spetta un compenso orario, con esclusione di ogni altra indennita' o gratificazione, e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la sanita' e per il tesoro, tenute presenti le indicazioni delle organizzazioni sindacali.
Per le esigenze del servizio di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e di pena, indicati nella tabella E allegata alla presente legge, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di almeno tre infermieri muniti del certificato di abilitazione, in modo da garantire nelle ventiquattro ore un servizio continuativo.
L'infermiere addetto al servizio di guardia deve prestare la propria opera secondo il turno predisposto dal direttore dell'istituto e non puo' essere utilizzato per due turni di guardia consecutivi.
Egli e' tenuto alla osservanza delle vigenti disposizioni in materia sanitaria, a disimpegnare le mansioni previste dalle vigenti disposizioni relative al servizio infermieristico negli istituti di prevenzione e di pena, ad osservare le prescrizioni impartite dall'autorita' amministrativa dirigente l'istituto concernenti la organizzazione del servizio infermieristico stesso, nonche' le relative modalita' di svolgimento non riflettenti questioni di carattere tecnico. Per le questioni di carattere tecnico e' tenuto a osservare le prescrizioni impartite dal personale medico.
Agli infermieri di cui al presente articolo spetta un compenso orario, con esclusione di ogni altra indennita' o gratificazione, e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la sanita' e per il tesoro, tenute presenti le indicazioni delle organizzazioni sindacali.