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8 novembre 1970
8 novembre 1970
Art. 53. (Servizio di guardia infermieristica)
Per le esigenze del servizio di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e di pena, indicati nella tabella E allegata alla presente legge, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di almeno tre infermieri muniti del certificato di abilitazione, in modo da garantire nelle ventiquattro ore un servizio continuativo.
L'infermiere addetto al servizio di guardia deve prestare la propria opera secondo il turno predisposto dal direttore dell'istituto e non puo' essere utilizzato per due turni di guardia consecutivi.
Egli e' tenuto alla osservanza delle vigenti disposizioni in materia sanitaria, a disimpegnare le mansioni previste dalle vigenti disposizioni relative al servizio infermieristico negli istituti di prevenzione e di pena, ad osservare le prescrizioni impartite dall'autorita' amministrativa dirigente l'istituto concernenti la organizzazione del servizio infermieristico stesso, nonche' le relative modalita' di svolgimento non riflettenti questioni di carattere tecnico. Per le questioni di carattere tecnico e' tenuto a osservare le prescrizioni impartite dal personale medico.
Agli infermieri di cui al presente articolo spetta un compenso orario, con esclusione di ogni altra indennita' o gratificazione, e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la sanita' e per il tesoro, tenute presenti le indicazioni delle organizzazioni sindacali.
Per le esigenze del servizio di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e di pena, indicati nella tabella E allegata alla presente legge, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di almeno tre infermieri muniti del certificato di abilitazione, in modo da garantire nelle ventiquattro ore un servizio continuativo.
L'infermiere addetto al servizio di guardia deve prestare la propria opera secondo il turno predisposto dal direttore dell'istituto e non puo' essere utilizzato per due turni di guardia consecutivi.
Egli e' tenuto alla osservanza delle vigenti disposizioni in materia sanitaria, a disimpegnare le mansioni previste dalle vigenti disposizioni relative al servizio infermieristico negli istituti di prevenzione e di pena, ad osservare le prescrizioni impartite dall'autorita' amministrativa dirigente l'istituto concernenti la organizzazione del servizio infermieristico stesso, nonche' le relative modalita' di svolgimento non riflettenti questioni di carattere tecnico. Per le questioni di carattere tecnico e' tenuto a osservare le prescrizioni impartite dal personale medico.
Agli infermieri di cui al presente articolo spetta un compenso orario, con esclusione di ogni altra indennita' o gratificazione, e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la sanita' e per il tesoro, tenute presenti le indicazioni delle organizzazioni sindacali.
Commentari • 4
- 1. Corte Costituzionale: Sentenza n. 76 anno 2015 (fonte: cortecostituzionale.it, Corte CostituzionaleAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 12.06819
Corte Costituzionale - Sentenze della Consulta: Rapporto di lavoro - Personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria - Previsione della spettanza al personale predetto di un compenso orario, con esclusione di ogni altra indennità o gratificazione, e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), sollevata, in ...
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Giurisprudenza • 61
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 25/01/2023, n. 203Provvedimento: […] 1 la rideterminazione biennale del proprio compenso ai sensi dell'art. 53 legge n. 740/1970 a seguito del trasferimento del proprio rapporto lavorativo alle dipendenze della Parte_2 , […] Tuttavia, la determinazione del compenso spettante all'odierna appellante – e non la rivalutazione dello stesso – non avrebbe dovuto formare oggetto di una procedura contrattuale o negoziale, essendo diversamente disciplinata dal solo art. 53 della legge n. 740 del 1970, che, come sopra riportato, […] D'altro canto, la Parte_2 non ha mai messo in dubbio - né risulta che ciò sia stato affermato dal primo giudice - la perdurante vigenza dell'art. 53 legge n. 740 del 1970. 6. […]Leggi di più...
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