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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3792 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Napoli
Ottava Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 1900/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 445/2021 pubblicata il 19.03.2021
TRA
(C.F. ), in persona del suo Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Cicenia in virtù di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione telematica della causa a ruolo e con lui elettivamente domiciliata in
Napoli alla Piazza Municipio n. 85 presso lo studio dell'avv. Enrico Angelone.
APPELLANTE
E nato a [...] il [...] (C.F. con domicilio Controparte_1 CodiceFiscale_1 eletto in Benevento al Viale Principe di Napoli n. 165 presso l'avv. Marcello Palladino da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica nel giudizio di appello.
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha appellato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Parte_1
Tribunale di Avellino ha accolto per quanto di ragione la domanda di arricchimento senza causa contro la stessa proposta ex art. 2041 c.c. dall'ing. condannandola al pagamento a tale Controparte_1 titolo della somma di € 61.401,41 ed al rimborso delle spese di lite avversarie.
pagina 1 di 2 L'ing. costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello avversario con vittoria CP_1 delle spese processuali.
Il Collegio, con provvedimento ritualmente comunicato in data 11.10.2024, ha disposto che l'udienza del 20.06.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, fosse sostituita dal deposito telematico, entro tale data, di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza comunicata il 23.06.2025 si è quindi dato atto del mancato deposito di dette note e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 127-ter co. 4 c.p.c. concedendo alle parti nuovo termine perentorio fino all'11.07.2025 per il deposito di note sostitutive dell'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni sottoposte al collegio.
Anche questo secondo termine è inutilmente spirato senza il deposito di note di parte per cui si è verificata la situazione contemplata dal quarto comma dell'art. 127-ter co. 4 c.p.c. il cui tenore è il seguente: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa altra udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Tale statuizione, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., deve essere emessa con sentenza senza che nulla occorra disporre quanto alle spese processuali le quali, ai sensi dell'art. 310 u.
c. c.p.c., restano a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede: letto l'art. 127-ter, comma 4, c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, il 15.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Alberto Canale Dr. Alessandro Cocchiara
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