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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 13/02/2026, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2534/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ASCHETTINO LUCIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12899/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250008841252000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2792/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorso si riporta agli atti del ricorso e chiede la condanna alle spese con attribuzione
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, alla Agenzia delle entrate IS e alla Regione Campania;
il ricorrente si costituiva in giudizio;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa sezione;
nel termine previsto dall'art. 23 del d.lvo 546/92 si costituiva l'Agenzia delle Entrate IS ma non si costituiva, sebbene ritualmente chiamata in giudizio, la Regione Campania;
il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato l'udienza per la sospensiva che si concludeva con il rigetto della istanza all'esito della quale si fissava l'odierna udienza per discutere il merito;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel merito del presente giudizio;
il Giudice, sentite le parti comparse, dopo la camera di consiglio adottava la presente decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso ha per oggetto Cartella di pagamento n. 07120250008841252000 notificata in data
28/04/2025, per l'omesso pagamento di euro 240,64 relativo alla Tassa Automobilistica anno 2019;
Il Ricorrente eccepisce la mancata conoscenza dell'atto propedeutico.
L'Agenzia delle Entrate eccepisce il proprio difetto di legittimazione affermando la ritualità e tempestività della notifica dell'atto impugnato.
La Regione Campania, come precisato non si costituisce in giudizio e in ragione di tale omessa costituzione, manca agli atti la prova di una tempestiva e rituale notifica dell'avviso di accertamento propedeutico all'atto impugnato.
Osserva dunque il Giudice che il ricorso è fondato.
Tanto premesso si osserva che la cartella impugnata è stata notificata ben oltre il termine triennale previsto dalla legge. Ne consegue la prescrizione della pretesa tributaria.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico della Regione Campania nulla potendosi rilevare nella condotta della Agenzia che ha ritualmente e tempestivamente notificato l'atto dopo l'iscrizione a ruolo da parte della Regione e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna la regione campania al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre oneri di legge e contributo unificato a favore del procuratore antistatario della parte ricorrente .
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ASCHETTINO LUCIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12899/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250008841252000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2792/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorso si riporta agli atti del ricorso e chiede la condanna alle spese con attribuzione
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, alla Agenzia delle entrate IS e alla Regione Campania;
il ricorrente si costituiva in giudizio;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa sezione;
nel termine previsto dall'art. 23 del d.lvo 546/92 si costituiva l'Agenzia delle Entrate IS ma non si costituiva, sebbene ritualmente chiamata in giudizio, la Regione Campania;
il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato l'udienza per la sospensiva che si concludeva con il rigetto della istanza all'esito della quale si fissava l'odierna udienza per discutere il merito;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel merito del presente giudizio;
il Giudice, sentite le parti comparse, dopo la camera di consiglio adottava la presente decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso ha per oggetto Cartella di pagamento n. 07120250008841252000 notificata in data
28/04/2025, per l'omesso pagamento di euro 240,64 relativo alla Tassa Automobilistica anno 2019;
Il Ricorrente eccepisce la mancata conoscenza dell'atto propedeutico.
L'Agenzia delle Entrate eccepisce il proprio difetto di legittimazione affermando la ritualità e tempestività della notifica dell'atto impugnato.
La Regione Campania, come precisato non si costituisce in giudizio e in ragione di tale omessa costituzione, manca agli atti la prova di una tempestiva e rituale notifica dell'avviso di accertamento propedeutico all'atto impugnato.
Osserva dunque il Giudice che il ricorso è fondato.
Tanto premesso si osserva che la cartella impugnata è stata notificata ben oltre il termine triennale previsto dalla legge. Ne consegue la prescrizione della pretesa tributaria.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico della Regione Campania nulla potendosi rilevare nella condotta della Agenzia che ha ritualmente e tempestivamente notificato l'atto dopo l'iscrizione a ruolo da parte della Regione e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna la regione campania al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre oneri di legge e contributo unificato a favore del procuratore antistatario della parte ricorrente .