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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 20/11/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3626/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Casale Monferrato (AL) rappresentato e difeso dall'Avv. Coccarello Simona del Foro di Alessandria
E
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15/07/1959 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Coccarello Simona del Foro di Alessandria
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._3 residente in [...]
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_3 C.F._4
l'08/08/1997 e ivi residente pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni della separazione tra e Parte_1
. Parte_2
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Camagna Monferrato (AL) il
30/04/1983; dalla loro unione sono nati i figli , e oggi tutti maggiorenni Per_1 CP_1 Pt_3 ed economicamente autosufficienti.
Con decreto del 04/11/2009 il Tribunale di Casale Monferrato pronunciava la separazione personale dei coniugi disponendo, in base alle condizioni conformi presentate dai coniugi, che il marito versasse alla moglie in favore dei figli e la cifra di euro 200,00 CP_1 Pt_3 ciascuno oltre 50% spese extra e in favore della moglie la cifra di euro 200,00 mensili.
Nel 2014 il Tribunale di Vercelli ordinava all' di versare direttamente alla sig.ra CP_2 Pt_2 la somma mensile di euro 400,00 detraendola dalla pensione del sig. , per contributo al Pt_1 mantenimento della stessa e della figlia minore al tempo convivente con la madre. Con Pt_3 successivo provvedimento del 2015 il mantenimento per la sig.ra è stato ridotto a euro Pt_2
100,00 mensili.
I figli e sono oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
CP_1 Pt_3 pertanto, le parti hanno raggiunto un accordo al fine di richiedere la modifica delle suddette condizioni di separazione, chiedendo la revoca del mantenimento per i figli e la riduzione di quello per la moglie.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa del 04/11/2009 del
Tribunale di Casale Monferrato, così come modificato con provvedimento del Tribunale di
Vercelli del 04/05/2015, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
pagina 2 di 3 1. DISPONE la revoca del contributo al mantenimento a carico di della figlia Parte_1
, nata a [...] il [...], avendo raggiunto Parte_3 autosufficienza economica e maggiore età, con variazione dei presupposti stabiliti in sede di separazione, con effetto a partire dalla data della domanda;
2. DISPONE la revoca del contributo al mantenimento a carico di del figlio Parte_1
, nato a [...] il [...], avendo raggiunto da tempo CP_1 autosufficienza economica, con variazione dei presupposti stabiliti in sede di separazione, con effetto a partire dalla data della domanda;
3. MODIFICA il decreto assunto nel procedimento ex art. 156 cpc con la revoca del versamento da parte di in favore della moglie del contributo Parte_1 Parte_2 al mantenimento dei figli nata a [...] il [...] e Parte_3
nato a [...] il [...], con effetto a partire dalla data della CP_1 domanda;
4. ORDINA al terzo di adeguare il versamento diretto ex 156 e 316bis cc stabilito con CP_2 ordinanza 15/9/2014 proc. RG 1479/2014 Trib. Vercelli, revocando le somme a favore dei figli a carico di quale contributo al loro mantenimento e mantenendo a Parte_1 carico di il solo importo del mantenimento a favore della moglie Parte_1 Pt_2 nella misura di € 100,00 oltre rivalutazione se applicata, con effetto a partire dalla
[...] data della domanda;
5. CONFERMA tutte le altre condizioni stabilite di separazione RG 1239/2008, decreto omologa del 04/11/2009 e nella successiva modifica ex art. 710 - decreto del 04/05/2015 del Tribunale di Vercelli.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3626/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Casale Monferrato (AL) rappresentato e difeso dall'Avv. Coccarello Simona del Foro di Alessandria
E
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15/07/1959 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Coccarello Simona del Foro di Alessandria
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._3 residente in [...]
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_3 C.F._4
l'08/08/1997 e ivi residente pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni della separazione tra e Parte_1
. Parte_2
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Camagna Monferrato (AL) il
30/04/1983; dalla loro unione sono nati i figli , e oggi tutti maggiorenni Per_1 CP_1 Pt_3 ed economicamente autosufficienti.
Con decreto del 04/11/2009 il Tribunale di Casale Monferrato pronunciava la separazione personale dei coniugi disponendo, in base alle condizioni conformi presentate dai coniugi, che il marito versasse alla moglie in favore dei figli e la cifra di euro 200,00 CP_1 Pt_3 ciascuno oltre 50% spese extra e in favore della moglie la cifra di euro 200,00 mensili.
Nel 2014 il Tribunale di Vercelli ordinava all' di versare direttamente alla sig.ra CP_2 Pt_2 la somma mensile di euro 400,00 detraendola dalla pensione del sig. , per contributo al Pt_1 mantenimento della stessa e della figlia minore al tempo convivente con la madre. Con Pt_3 successivo provvedimento del 2015 il mantenimento per la sig.ra è stato ridotto a euro Pt_2
100,00 mensili.
I figli e sono oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
CP_1 Pt_3 pertanto, le parti hanno raggiunto un accordo al fine di richiedere la modifica delle suddette condizioni di separazione, chiedendo la revoca del mantenimento per i figli e la riduzione di quello per la moglie.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa del 04/11/2009 del
Tribunale di Casale Monferrato, così come modificato con provvedimento del Tribunale di
Vercelli del 04/05/2015, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
pagina 2 di 3 1. DISPONE la revoca del contributo al mantenimento a carico di della figlia Parte_1
, nata a [...] il [...], avendo raggiunto Parte_3 autosufficienza economica e maggiore età, con variazione dei presupposti stabiliti in sede di separazione, con effetto a partire dalla data della domanda;
2. DISPONE la revoca del contributo al mantenimento a carico di del figlio Parte_1
, nato a [...] il [...], avendo raggiunto da tempo CP_1 autosufficienza economica, con variazione dei presupposti stabiliti in sede di separazione, con effetto a partire dalla data della domanda;
3. MODIFICA il decreto assunto nel procedimento ex art. 156 cpc con la revoca del versamento da parte di in favore della moglie del contributo Parte_1 Parte_2 al mantenimento dei figli nata a [...] il [...] e Parte_3
nato a [...] il [...], con effetto a partire dalla data della CP_1 domanda;
4. ORDINA al terzo di adeguare il versamento diretto ex 156 e 316bis cc stabilito con CP_2 ordinanza 15/9/2014 proc. RG 1479/2014 Trib. Vercelli, revocando le somme a favore dei figli a carico di quale contributo al loro mantenimento e mantenendo a Parte_1 carico di il solo importo del mantenimento a favore della moglie Parte_1 Pt_2 nella misura di € 100,00 oltre rivalutazione se applicata, con effetto a partire dalla
[...] data della domanda;
5. CONFERMA tutte le altre condizioni stabilite di separazione RG 1239/2008, decreto omologa del 04/11/2009 e nella successiva modifica ex art. 710 - decreto del 04/05/2015 del Tribunale di Vercelli.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3