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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/04/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. Vincenza Barbalucca Presidente Est.
dott. Federica Girfatti Giudice
dott. Federica Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 5892 /2023
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Vertente tra
, nata ad [...] il [...] , rapp.tata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avv. Manzi Andrea ricorrente
E
c.f , nato ad [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rapp.to e difeso dall' avv. Panico Mauro resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da note telematiche ex art 127 ter cpc con scadenza al 31.03.2025
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE Con ricorso depositato in data 08.11.2023 la sig.ra chiedeva dichiararsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casamarciano (Na) in data 20/06/2009 con
, dalla cui unione nasceva la figlia , nata a [...].no il 4/03/2007. Controparte_1 Per_1
La ricorrente deduceva che tra le parti era intervenuta separazione giudiziale emessa con sentenza dal
Tribunale di Nola il 04/06/2013 e che da allora perdurava ininterrotto lo stato di separazione. A modifica di quanto statuito, stante il totale disinteresse del resistente, chiedeva disporsi affido esclusivo della minore con conferma del contributo per il mantenimento della stessa già disposto in
€ 200,00 con rivalutazione e determinazione di un assegno divorzile a suo favore nella misura di €
200,00.
All'udienza del 27/05/2024 compariva solo parte ricorrente che confermava la volontà di divorziare e si riportava agli atti.
Il Presidente relatore, ritenuto necessario integrare il contraddittorio, autorizzava la rinotifica la resistente ex art 143 cpc e rinviava all'udienza del 9/10/2024, di ufficio poi al 23/10/2024.
A detta udienza compariva personalmente il resistente sig. , il quale chiedeva Controparte_1
breve rinvio per munirsi di difensore.
Il Presidente relatore, dato atto che il ricorso veniva ritualmente notificato in data 11.6.2024, preso atto della richiesta del resistente sig. a cui non si opponeva parte ricorrente, rilevato che CP_1
devono ritenersi maturati i termini decadenziali di legge 473 bis 16 e 17 cpc, in riferimento alla costituzione di parte resistente, motivo per cui l'eventuale costituzione potrebbe essere prospettata solo come mera difesa, rinviava in prosieguo all'udienza del 12.2.2025 anche per l'audizione della minore.
In tale data veniva sentita la minore;
il Presidente Relatore, dato atto che le parti non avevano formulato richieste istruttorie, fissava il termine ex art 127 ter cpc con scadenza al 31.3.2025 da intendersi udienza figurata di precisazioni conclusioni.
Sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza;
ricorrono quindi le condizioni per pronunziare la richiesta cessazione degli effetti civili, essendo stato altresì prodotto in atti il titolo della richiesta e cioè sentenza n. 1680/2013 emessa dal Tribunale di Nola il 04/06/2013 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nola non risultante impugnata. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita da parte resistente la interruzione della separazione da tale data . Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Il Tribunale, preliminarmente, prende atto che nelle more della procedura la figlia è divenuta Per_1
maggiorenne; pertanto, alcuna statuizione in relazione al regime di affido, deve essere resa.
E' circostanza pacificamente ammessa dalle parti che la stessa non sia autonoma economicamente in quanto ancora studentessa.
Ebbene il Tribunale, stando anche alle richieste e alle dichiarazioni rese dalle parti, ritenuto che verosimilmente la situazione economica e patrimoniale delle parti in causa, non risulta aver avuto incisivi cambiamenti rispetto all'epoca delle statuizioni di separazione giudiziale, ritiene di confermare in € 200,00 il contributo al mantenimento per la prole.
Quanto agli ulteriori provvedimenti di carattere economico-patrimoniale, il Tribunale, premessi brevi cenni alla natura dell'assegno divorzile anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, osserva che nulla va determinato a titolo di assegno divorzile visto che tra l'altro la ricorrente in sede di separazione non aveva formulato espressa domanda di mantenimento.
In linea di diritto sul punto il Tribunale osserva per la determinazione di assegno divorzile sono necessari due presupposti fondamentali:
- a) la formulazione della domanda;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente.
In particolare, in sede divorzile l'assolvimento di detto onere probatorio implica la precisa aderenza ai criteri determinativi disposti dall'art. 5 l.898/70 così come modificato da l.74/87: questo secondo i principi generali per i quali chi vanta un diritto deve in primis formulare la relativa domanda, in secundis deve dimostrare di avere i requisiti sostanziali per fondare il diritto preteso.
Più precisamente l'assegno divorzile è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto all'assegno spettante al coniuge separato, per determinare il quale è sufficiente la prova della differenza di redditualità e/o forza economica, nonché del diverso tenore di vita rispetto all'epoca del menage;
pertanto in sede divorzile l' assegno della separazione può costituire un utile elemento di riferimento e non già il dato cui ancorare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di divorzio o parametrarne la determinazione (cfr. Cass. Civ.Sez. I 27.8.2004 n.17128).
In sede divorzile la parte richiedente deve dimostrare la situazione economica e patrimoniale propria e dell'altro coniuge, al fine di consentire la prospettazione del proprio stato di necessità-bisogno caratterizzato anche dalla forte differenza di introiti ed in ogni caso deve dimostrare non solo di non avere mezzi adeguati al proprio sostentamento ma anche di non poterseli procurare per ragioni oggettive. Secondo detto orientamento della Suprema Corte il nuovo parametro per il giudizio d'inadeguatezza dei redditi/impossibilità oggettiva di procurarseli è quello dell'indipendenza economica ed autosufficienza del richiedente, secondo indici specificamente elencati:
• il possesso di redditi di qualsiasi specie
• il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari
• la capacità e possibilità effettive di lavoro personale
• la disponibilità di una casa di abitazione
L'onere della prova della mancanza degli adeguati mezzi o dei motivi oggettivi per poterseli procurare graverà sulla parte richiedente l'assegno, che dovrà dimostrare la circostanza con
“tempestive, rituali e pertinenti” allegazioni e deduzioni.
Con la nota sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo il quale l'assegno di divorzio ha non solo natura assistenziale ma altresì compensativa e perequativa, teso a rafforzare la posizione dell'ex coniuge che ha dato un contributo non solo alla formazione del patrimonio familiare, ma altresì alla ricchezza dell'altro.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono nella durata del matrimonio, le potenzialità reddituali future e l'età dell'avente diritto.
Tale criterio composito si basa sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Invero secondo la Suprema Corte il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
Pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare.
Alla luce di questa sentenza, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti. In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare.
Nel caso di specie, la sig.ra non offre prova alcuna della situazione economica e patrimoniale Pt_1
propria e del coniuge, né tantomeno del ruolo che essa ha avuto nella conduzione del ménage familiare così come carente è la dimostrazione all'attualità della propria mancanza di mezzi adeguati.
Allo stato, sulla base di quanto dichiarato dalla parte in sede di prima comparizione, deve escludersi una forte differenza di introiti atteso che la ricorrente ha dichiarato di svolgere lavori saltuari come collaboratrice domestica mentre il resistente, come all'epoca della separazione, si dichiara inoccupato.
In più, la circostanza che all'epoca della separazione nel 2013, la non abbia formulato per sé Pt_1
domanda di mantenimento a carico del coniuge e che dalla sentenza di separazione sono trascorsi circa dieci anni durante i quali la signora è stata priva di contribuzione da parte del marito, anche per quanto attiene al mantenimento della prole, è sicuramente elemento indicatore di una, sia pure precaria, autonomia economica della stessa, presumibilmente già cementatasi durante i pochi anni di menage matrimoniale. Il che fa presupporre che la abbia svolto un qualsiasi lavoro anche Pt_1
irregolare per consentirle di vivere senza alcun contributo da parte del marito per un lasso di tempo così ampio. La richiesta della non appare improntata ad una effettiva necessità; anzi la Pt_1
circostanza che, nonostante l'assenza morale e contributiva da parte dell'ex coniuge, abbia cresciuto da sola la figlia, da poco maggiorenne, è da intendersi come elemento implicito della propria autosufficienza.
Ragioni queste per le quali il Tribunale rigetta la domanda di assegno divorzile.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi, in ragione delle complessive risultanze ed esiti processuali per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1 1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casamarciano il giorno
20/06/2009 dai signori , nata ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Av) il 10/12/1981 e c.f , nato ad [...] Controparte_1 C.F._2
(Av) il 15/10/1982 ( atto n. 6 P. II, s. A, anno 2009);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
3) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da Parte_1
4) determina in € 200,00 il contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne non Per_1
autonoma a carico di da corrispondere entro il 5 di ogni mese in contanti, Controparte_1
vaglia postale o bonifico, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Trib. Nola /Coa ;
5) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 04/04/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca