Ordinanza collegiale 14 maggio 2021
Ordinanza collegiale 11 maggio 2022
Decreto decisorio 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 14/05/2021, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/05/2021
N. 02192/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2192 del 2009, proposto da LA ER, OV AN, IA SA AN, OB AN, AL AN, UI AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Carlotto e Gianluca Scalco, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Matteo Giacomazzi in Venezia-Mestre, corso del Popolo, 8;
contro
ANAS - Azienda Nazionale Autonoma delle Strade s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
condanna dell' ANAS s.p.a. alla restituzione degli immobili di proprietà delle ricorrenti ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni patiti dalle stesse, in seguito all'occupazione illegittima dei suoli e per l'avvenuta irreversibile trasformazione dei terreni situati in Montecchio Maggiore (VI), catastalmente identificati al foglio n. 26, mappali n. 493 - 494, interessati da una procedura di espropriazione promossa dalla stessa ANAS s.p.a. al fine di realizzare la variante di Montecchio Maggiore della strada statale n. 246 "di Recoaro".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ANAS - Azienda Nazionale Autonoma delle Strade s.p.a.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 11 maggio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Rilevato che alla luce della documentazione in atti e della memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato è necessario disporre la chiamata in causa a cura della parte ricorrente anche del Comune di Montecchio Maggiore (VI);
Ritenuto, per quanto sopra, di onerare la parte ricorrente di procedere alla notificazione del ricorso, congiuntamente a copia della presente ordinanza, al Comune di Montecchio Maggiore (VI) nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, oltre che del deposito della prova del perfezionamento della relative operazioni notificatorie nell’ulteriore termine perentorio di giorni quindici;
- di disporre che ANAS s.p.a. e il Comune di Montecchio Maggiore (VI), provvedano, mediante una puntuale relazione e documenti da depositare entro giorni novanta, a dar conto sia dei mappali effettivamente occupati per la realizzazione dell’opera oggetto di causa, sia dell’iter relativo alla procedura di espropriazione anche con riguardo, in particolare, agli eventuali atti successivi all’introduzione del presente giudizio;
- che, conseguentemente, occorre disporre la trasmissione della presente ordinanza al Presidente del T.a.r. perché proceda a fissare nuova udienza successivamente alla scadenza dei suddetti termini.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), così statuisce:
1) dispone che parte ricorrente provveda ad integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di Montecchio Maggiore (VI) nel termine e con le modalità di cui in motivazione;
2) dispone la misura istruttoria di cui in motivazione da eseguirsi nel termine e con le modalità ivi indicati.
3) manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti e al Comune di Montecchio Maggiore (VI);
4) trasmette la presente ordinanza al Presidente del T.a.r. perché proceda a fissare nuova udienza successivamente alla scadenza dei suddetti termini;
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO