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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2035/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CAMELI MARIA TERESA, Presidente
RE SA, EL
PARZIALE ROBERTO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18442/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Anzio - .. 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso protocollocomuneanzio@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400007470000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso e vittoria di spese.
Resistente Agenzie delle entrate: rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Resistente Agenzia delle entrate riscossione: rigetto del ricorso e vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il preavviso di iscrizione di ipoteca n. 09776202400007470000, nonché avverso le cartelle esattoriali n. 09720140030689901000 (Comune di
Anzio), n. 09720140131564670000 (DP 3), n. 09720140261753249000 (DP 4), n. 09720140300476732000
(DP 4), n. 09720150087457581000 (regione), n. 09720170010912782000 (Dp 4), n.
09720210262141500000 (Comune di Anzio), n. 09720220008733156000 (DP 4) – alle quali fa riferimento il menzionato preavviso - assumendo l'illegittimità di quest'ultimo in quanto le cartelle in parola sono state oggetto di annullamento di diritto ai sensi e per gli effetti della L. 228/2012 art. 1, commi da 537 a 543 della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228. In particolare, la ricorrente ha precisato che In merito alle cartelle di pagamento nn. n. 09720140030689901000, n. 09720140131564670000, n. 09720140261753249000, n.
09720140300476732000, n. 09720150087457581000, nel 2016 provvide ad attivare la procedura di autotutela prevista ai sensi dell'art. 1, commi da 537 a 543 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, inviando raccomandata in data 15.03.2016 , entro i 60 giorni previsti per legge, ricevuta il 17.03.2016 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione Spa, nella quale veniva letteralmente specificato, come previsto dalla suddetta legge, che si trattava di somme per le quali si era verificata la prescrizione o la decadenza. Non ricevette risposta. Anche per le due restanti cartelle la ricorrente provvide ad attivare tempestivamente la procedura di autotutela prevista ai sensi dell'art. 1, commi da 537 a 543 della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, ancora senza ottenere risposta.
2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate Riscossione che, dopo aver rammentato i tratti della procedura prevista dalla legge 228/2012, ha precisato che per l'istanza del 17.3.2016 relativa alle cartelle nn. 09720140030689901000, n. 09720140131564670000, n. 09720140261753249000, n. 09720140300476732000,
09720150087457581000, l'ente impositore, Agenzia delle Entrate DP 3 di Roma inviava riscontro negativo all'accoglimento dell'istanza; per l'istanza del 25.5.2017 relativa alla cartella n 09720170010912782000,
AD ha comunicato alla contribuente il mancato accoglimento con comunicazione inviata a mezzo mail al suo difensore;
per l'istanza del 17.1.2023 relativa alla cartella n. 09720220008733156, ER in data
2.2.2023 ha provveduto alla trasmissione agli enti creditori, Roma Capitale come da ricevuta avvenuta consegna e Comune di Anzio come da ricevuta di avvenuta consegna ed entrambi gli Enti hanno fornito riscontro negativo all'annullamento dei carichi con comunicazione di Roma Capitale del 25.8.2023 e del
Comune di Anzio del 3.2.2023. 3. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio eccependo che, non avendo provveduto la ricorrente ad impugnare nei termini di legge la cartella di pagamento essa è divenuta definitivo, con l'effetto di non poter essere formulate avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 09776202400007470000, eccezioni attinenti alla cartella, fra cui la prescrizione. Ulteriori motivi di impugnazione avverso il medesimo avviso devono essere eccepiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
4. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate la quale ha svolto in primo luogo un'eccezione analoga a quella proposta dalla Regione Lazio, assumendo che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento notificate alla contribuente preclude la formulazione di eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte con quella impugnazione. Nel merito l'Ufficio ha aderito alla prospettazione dell'agente della riscossione osservando che, secondo quanto previsto dall'art.1, comma 538 della l. n. 228 del 2012, la dichiarazione da parte del contribuente idonea ad innescare il procedimento di esame della stessa e, in caso di mancata comunicazione della stessa al contribuente a norma del comma 539, l'annullamento delle partite di cui al comma 540, deve concernere, anche alternativamente tra loro, dandone documentazione, la prescrizione o decadenza del diritto di credito (lett. a), un intervenuto provvedimento di sgravio (lett. b), una intervenuta sospensione amministrativa o giudiziale (lett. c e d), un intervenuto pagamento antecedente la formazione del ruolo. Nel caso di specie dalle istanze presentate dalla parte non emergeva alcuna delle predette ipotesi con la conseguenza che l'Ufficio comunicava alla ricorrente la conferma del carico affidato (come da documento che si allega) essendo l'istanza priva dei requisiti richiesti dalla citata normativa avendo la parte nulla documentato.
5. La ricorrente ha depositato Memorie illustrative con le quali ha replicato a tutti i rilievi di parte avversa ed in particolare ha osservato che le comunicazioni prodotte da AD non provengono dagli enti creditori
(Agenzia delle Entrate, Roma Capitale, Comune di Anzio, Regione Lazio), ma dall'agente della riscossione stesso;
mentre la legge richiede espressamente che la comunicazione provenga dall'ente creditore, come chiaramente stabilito dal comma 539: "Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore...". Inoltre, non vi è alcuna prova documentale di comunicazioni inviate dagli enti creditori alla ricorrente entro il termine di 220 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
Come rappresentato dalla ricorrente, il solo tema legittimamente oggetto di esame è il perfezionamento o meno della procedura prevista dall'art. 1, commi da 537 a 543 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228. Poiché le parti resistenti non hanno eccepito l'inesistenza della richiesta presentata dalla odierna ricorrente o la sua tardività, l'esame si riduce alla verifica se l'ente impositore abbia o meno comunicato il proprio avviso in merito alla richiesta.
Orbene, dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione si evince quanto segue:
a) con missiva Protocollo N. 476680 \ 2023 Roma capitale comunicò alla sig.ra Ricorrente_1 di non aver accolto l'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate Riscossione, acquisita con protocollo n. QB/84887 / 2023;
b) con missiva indirizzata per conoscenza anche alla Ricorrente_1, il Comune di Anzio comunicò il rigetto dell'istanza proposta in relazione alla cartella di pagamento iscritta in danno del medesimo per Imu anno imposta 2014, per la cartella di pagamento n. 09720210262141500000 relativa al ruolo emesso dal Comune di Anzio;
c) con missiva del 9.8.2017 prot. N. 543725 l'Agenzia delle entrate riscossione comunicava alla FA che l'istanza prot. n. 2017-EQUISDR-3901573 del 09/06/2017 non era stata accolta;
d) con missiva del 23.8.2016 l'Agenzia delle entrate comunicò alla FA che l'istanza pervenuta il 14.4.2016 non era stata accolta.
Ciò premesso, questa Corte osserva che la ricorrente non ha sostenuto di non aver ricevuto alcuna comunicazione bensì che la documentazione prodotta dall'AdeR proverebbe che le comunicazioni sono state date da questa e non dagli enti impositori e che essa non fornisce prova del rispetto del termine di 220 giorni.
La prima deduzione è fondata solo in parte. Invero, quel che rileva non è il soggetto che fornisce la prova della comunicazione data dall'ente impositore bensì che quest'ultima sia stata data. Solo nel caso della missiva del 9.8.2017 non vi è certezza che l'ente impositore comunicò alla contribuente il mancato accoglimento dell'istanza. Per il resto, risultano documentate le comunicazioni del Comune di Anzio, di Roma
Capitale e dell'Agenzia delle entrate avente ad oggetto l'istanza presentata il 15.3.2016. Mentre nessuna produzione ha riguardato la Regione Lazio.
La circostanza che dalla documentazione non sia possibile ricavare l'osservanza del termine di 220 giorni non è decisiva. La Corte di cassazione, con sentenza n. 30841/2024, ha posto in evidenza come l'effetto di annullamento non può che dipendere dal contenuto delle istanze, ossia dalla concreta riconducibilità della fattispecie concreta, oggetto di richiesta di sospensione, ad una delle ipotesi di cui alle lettere a) - f) del comma 538; sicchè ben può essere presa in esame una comunicazione tardiva, con la quale si dia conto dell'assenza di una fattispecie previste dalla legge per l'estinzione del debito tributario. Cosa che si è verificata nel caso che occupa.
In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente alla cartella di pagamento n. 09720170010912782000 emessa su ruolo della Direzione Provinciale 4 dell'Agenzia delle entrate e limitatamente alla cartella
09720150087457581000 emessa su ruolo della Regione Lazio.
Il ricorso va rigettato nel resto.
2. Le spese di giudizio vanno compensate tra la ricorrente e la Regione Lazio, nonché, nella misura di un quarto, tra la ricorrente e l'Agenzia delle entrate. Tali spese vanno complessivamente liquidate in euro
4.000,00, oltre accessori come per legge, per cui 1.000 euro sono compensati e i restanti tremila sono a carico della ricorrente, condannata alla rifusione in favore dell'Agenzia delle entrate. La ricorrente va anche condannata al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Anzio e di Roma Capitale, liquidate per ciascuno di tali enti in euro 300,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente alla cartella di pagamento n. 09720170010912782000 emessa su ruolo della Direzione Provinciale 4 dell'Agenzia delle entrate e limitatamente alla cartella
09720150087457581000 emessa su ruolo della Regione Lazio. Condannna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Comune di Roma e del Comune di Anzio, liquidate per ciascuno di essi in euro trecento, oltre accessori se dovut. La condanna altresì alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in euro quattromila, oltre accessori come per legge, che compensa tra le parti nella misura di mille euro. Spese compensate anche tra la ricorrente la Regione Lazio.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CAMELI MARIA TERESA, Presidente
RE SA, EL
PARZIALE ROBERTO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18442/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Anzio - .. 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso protocollocomuneanzio@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400007470000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso e vittoria di spese.
Resistente Agenzie delle entrate: rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Resistente Agenzia delle entrate riscossione: rigetto del ricorso e vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il preavviso di iscrizione di ipoteca n. 09776202400007470000, nonché avverso le cartelle esattoriali n. 09720140030689901000 (Comune di
Anzio), n. 09720140131564670000 (DP 3), n. 09720140261753249000 (DP 4), n. 09720140300476732000
(DP 4), n. 09720150087457581000 (regione), n. 09720170010912782000 (Dp 4), n.
09720210262141500000 (Comune di Anzio), n. 09720220008733156000 (DP 4) – alle quali fa riferimento il menzionato preavviso - assumendo l'illegittimità di quest'ultimo in quanto le cartelle in parola sono state oggetto di annullamento di diritto ai sensi e per gli effetti della L. 228/2012 art. 1, commi da 537 a 543 della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228. In particolare, la ricorrente ha precisato che In merito alle cartelle di pagamento nn. n. 09720140030689901000, n. 09720140131564670000, n. 09720140261753249000, n.
09720140300476732000, n. 09720150087457581000, nel 2016 provvide ad attivare la procedura di autotutela prevista ai sensi dell'art. 1, commi da 537 a 543 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, inviando raccomandata in data 15.03.2016 , entro i 60 giorni previsti per legge, ricevuta il 17.03.2016 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione Spa, nella quale veniva letteralmente specificato, come previsto dalla suddetta legge, che si trattava di somme per le quali si era verificata la prescrizione o la decadenza. Non ricevette risposta. Anche per le due restanti cartelle la ricorrente provvide ad attivare tempestivamente la procedura di autotutela prevista ai sensi dell'art. 1, commi da 537 a 543 della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, ancora senza ottenere risposta.
2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate Riscossione che, dopo aver rammentato i tratti della procedura prevista dalla legge 228/2012, ha precisato che per l'istanza del 17.3.2016 relativa alle cartelle nn. 09720140030689901000, n. 09720140131564670000, n. 09720140261753249000, n. 09720140300476732000,
09720150087457581000, l'ente impositore, Agenzia delle Entrate DP 3 di Roma inviava riscontro negativo all'accoglimento dell'istanza; per l'istanza del 25.5.2017 relativa alla cartella n 09720170010912782000,
AD ha comunicato alla contribuente il mancato accoglimento con comunicazione inviata a mezzo mail al suo difensore;
per l'istanza del 17.1.2023 relativa alla cartella n. 09720220008733156, ER in data
2.2.2023 ha provveduto alla trasmissione agli enti creditori, Roma Capitale come da ricevuta avvenuta consegna e Comune di Anzio come da ricevuta di avvenuta consegna ed entrambi gli Enti hanno fornito riscontro negativo all'annullamento dei carichi con comunicazione di Roma Capitale del 25.8.2023 e del
Comune di Anzio del 3.2.2023. 3. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio eccependo che, non avendo provveduto la ricorrente ad impugnare nei termini di legge la cartella di pagamento essa è divenuta definitivo, con l'effetto di non poter essere formulate avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 09776202400007470000, eccezioni attinenti alla cartella, fra cui la prescrizione. Ulteriori motivi di impugnazione avverso il medesimo avviso devono essere eccepiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
4. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate la quale ha svolto in primo luogo un'eccezione analoga a quella proposta dalla Regione Lazio, assumendo che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento notificate alla contribuente preclude la formulazione di eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte con quella impugnazione. Nel merito l'Ufficio ha aderito alla prospettazione dell'agente della riscossione osservando che, secondo quanto previsto dall'art.1, comma 538 della l. n. 228 del 2012, la dichiarazione da parte del contribuente idonea ad innescare il procedimento di esame della stessa e, in caso di mancata comunicazione della stessa al contribuente a norma del comma 539, l'annullamento delle partite di cui al comma 540, deve concernere, anche alternativamente tra loro, dandone documentazione, la prescrizione o decadenza del diritto di credito (lett. a), un intervenuto provvedimento di sgravio (lett. b), una intervenuta sospensione amministrativa o giudiziale (lett. c e d), un intervenuto pagamento antecedente la formazione del ruolo. Nel caso di specie dalle istanze presentate dalla parte non emergeva alcuna delle predette ipotesi con la conseguenza che l'Ufficio comunicava alla ricorrente la conferma del carico affidato (come da documento che si allega) essendo l'istanza priva dei requisiti richiesti dalla citata normativa avendo la parte nulla documentato.
5. La ricorrente ha depositato Memorie illustrative con le quali ha replicato a tutti i rilievi di parte avversa ed in particolare ha osservato che le comunicazioni prodotte da AD non provengono dagli enti creditori
(Agenzia delle Entrate, Roma Capitale, Comune di Anzio, Regione Lazio), ma dall'agente della riscossione stesso;
mentre la legge richiede espressamente che la comunicazione provenga dall'ente creditore, come chiaramente stabilito dal comma 539: "Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore...". Inoltre, non vi è alcuna prova documentale di comunicazioni inviate dagli enti creditori alla ricorrente entro il termine di 220 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
Come rappresentato dalla ricorrente, il solo tema legittimamente oggetto di esame è il perfezionamento o meno della procedura prevista dall'art. 1, commi da 537 a 543 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228. Poiché le parti resistenti non hanno eccepito l'inesistenza della richiesta presentata dalla odierna ricorrente o la sua tardività, l'esame si riduce alla verifica se l'ente impositore abbia o meno comunicato il proprio avviso in merito alla richiesta.
Orbene, dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione si evince quanto segue:
a) con missiva Protocollo N. 476680 \ 2023 Roma capitale comunicò alla sig.ra Ricorrente_1 di non aver accolto l'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate Riscossione, acquisita con protocollo n. QB/84887 / 2023;
b) con missiva indirizzata per conoscenza anche alla Ricorrente_1, il Comune di Anzio comunicò il rigetto dell'istanza proposta in relazione alla cartella di pagamento iscritta in danno del medesimo per Imu anno imposta 2014, per la cartella di pagamento n. 09720210262141500000 relativa al ruolo emesso dal Comune di Anzio;
c) con missiva del 9.8.2017 prot. N. 543725 l'Agenzia delle entrate riscossione comunicava alla FA che l'istanza prot. n. 2017-EQUISDR-3901573 del 09/06/2017 non era stata accolta;
d) con missiva del 23.8.2016 l'Agenzia delle entrate comunicò alla FA che l'istanza pervenuta il 14.4.2016 non era stata accolta.
Ciò premesso, questa Corte osserva che la ricorrente non ha sostenuto di non aver ricevuto alcuna comunicazione bensì che la documentazione prodotta dall'AdeR proverebbe che le comunicazioni sono state date da questa e non dagli enti impositori e che essa non fornisce prova del rispetto del termine di 220 giorni.
La prima deduzione è fondata solo in parte. Invero, quel che rileva non è il soggetto che fornisce la prova della comunicazione data dall'ente impositore bensì che quest'ultima sia stata data. Solo nel caso della missiva del 9.8.2017 non vi è certezza che l'ente impositore comunicò alla contribuente il mancato accoglimento dell'istanza. Per il resto, risultano documentate le comunicazioni del Comune di Anzio, di Roma
Capitale e dell'Agenzia delle entrate avente ad oggetto l'istanza presentata il 15.3.2016. Mentre nessuna produzione ha riguardato la Regione Lazio.
La circostanza che dalla documentazione non sia possibile ricavare l'osservanza del termine di 220 giorni non è decisiva. La Corte di cassazione, con sentenza n. 30841/2024, ha posto in evidenza come l'effetto di annullamento non può che dipendere dal contenuto delle istanze, ossia dalla concreta riconducibilità della fattispecie concreta, oggetto di richiesta di sospensione, ad una delle ipotesi di cui alle lettere a) - f) del comma 538; sicchè ben può essere presa in esame una comunicazione tardiva, con la quale si dia conto dell'assenza di una fattispecie previste dalla legge per l'estinzione del debito tributario. Cosa che si è verificata nel caso che occupa.
In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente alla cartella di pagamento n. 09720170010912782000 emessa su ruolo della Direzione Provinciale 4 dell'Agenzia delle entrate e limitatamente alla cartella
09720150087457581000 emessa su ruolo della Regione Lazio.
Il ricorso va rigettato nel resto.
2. Le spese di giudizio vanno compensate tra la ricorrente e la Regione Lazio, nonché, nella misura di un quarto, tra la ricorrente e l'Agenzia delle entrate. Tali spese vanno complessivamente liquidate in euro
4.000,00, oltre accessori come per legge, per cui 1.000 euro sono compensati e i restanti tremila sono a carico della ricorrente, condannata alla rifusione in favore dell'Agenzia delle entrate. La ricorrente va anche condannata al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Anzio e di Roma Capitale, liquidate per ciascuno di tali enti in euro 300,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente alla cartella di pagamento n. 09720170010912782000 emessa su ruolo della Direzione Provinciale 4 dell'Agenzia delle entrate e limitatamente alla cartella
09720150087457581000 emessa su ruolo della Regione Lazio. Condannna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Comune di Roma e del Comune di Anzio, liquidate per ciascuno di essi in euro trecento, oltre accessori se dovut. La condanna altresì alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in euro quattromila, oltre accessori come per legge, che compensa tra le parti nella misura di mille euro. Spese compensate anche tra la ricorrente la Regione Lazio.