Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 2035
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Procedura autotutela L. 228/2012

    La Corte ha ritenuto che la procedura di autotutela fosse stata avviata correttamente e che, sebbene alcune comunicazioni fossero state fornite dall'agente della riscossione, altre comunicazioni da parte degli enti creditori (Comune di Anzio, Roma Capitale, Agenzia delle Entrate) sono risultate documentate. La mancata comunicazione della Regione Lazio è stata rilevata. La tardività della comunicazione non è stata considerata decisiva.

  • Rigettato
    Mancata impugnazione delle cartelle esattoriali

    La Corte ha rigettato questa parte del ricorso, accogliendo invece la procedura di autotutela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 2035
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2035
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo