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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/12/2024, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 908/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, trasformata in consensuale a seguito dell'accordo congiunto depositato dalle parti all'udienza cartolare del 04/12/2024, nel proc. n. 908 /2024 R.G., promosso, con ricorso proposto, da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
FORMIA (LT) via F. Lavagna n. 169, presso lo studio dell'Avv. TOCCO ANNA LAURA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
PIEDIMONTE MATESE via G. G. D'Amore n. 22, presso lo studio degli Avv.ti GRILLO CARLO
e GRILLO LUIGI che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 04/12/2024. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/04/2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in data 16/09/1995 con , deduceva che: dalla loro unione Controparte_1
nascevano i figli (il 17/10/1998) e (il 03/07/2003); in data 19/11/2018 Per_1 Per_2
il Tribunale di Cassino omologava la separazione consensuale tra i coniugi. Chiedeva: disporsi che il padre provvedesse al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell'indipendenza economica nella misura di € 500,00 mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta si associava alla domanda di divorzio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge. In particolare, chiedeva: di riconoscere un assegno divorzile alla resistente nella misura di € 500,00 oltre rivalutazione ISTAT;
di porre a carico del sig. n assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 500,00 Pt_1
ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo e chiedevano, previa trasformazione del giudizio da divorzio giudiziale in congiunto, l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui all'accordo conciliativo depositato per l'udienza cartolare del 04/12/2024.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale pronunciata dal
Tribunale di Cassino in data 19/11/2018);
- al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
- il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
Quanto alle questioni economiche, le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e possono pertanto essere recepite (collocamento dei figli maggiorenni presso la madre, contributo al mantenimento in favore dei figli a carico del padre nella misura di € 400,00 ciascuno, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, assegno divorzile in favore della sig.ra a carico del Sig. ari ad € 300,00 oltre rivalutazione ISTAT;
Controparte_1 Pt_1
conferma della concessione in comodato d'uso gratuito del locale a piano terra della ex casa coniugale, adibito a studio veterinario, e concessione del 50% degli introiti derivanti dal GSE per l'impianto collocato sulla ex casa coniugale).
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n.
162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 16/09/1995 in
SACCO (SA) tra e come in epigrafe Parte_1 Controparte_1
generalizzati, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di SACCO (SA) al n. 2, parte
II, serie A, Uff. 1 dell'anno 1995 alle condizioni tutte di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 26/11/2024 ed allegato alle note scritte depositate per l'udienza del 04/12/2024, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SACCO (SA), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 04/12/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, trasformata in consensuale a seguito dell'accordo congiunto depositato dalle parti all'udienza cartolare del 04/12/2024, nel proc. n. 908 /2024 R.G., promosso, con ricorso proposto, da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
FORMIA (LT) via F. Lavagna n. 169, presso lo studio dell'Avv. TOCCO ANNA LAURA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
PIEDIMONTE MATESE via G. G. D'Amore n. 22, presso lo studio degli Avv.ti GRILLO CARLO
e GRILLO LUIGI che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 04/12/2024. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/04/2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in data 16/09/1995 con , deduceva che: dalla loro unione Controparte_1
nascevano i figli (il 17/10/1998) e (il 03/07/2003); in data 19/11/2018 Per_1 Per_2
il Tribunale di Cassino omologava la separazione consensuale tra i coniugi. Chiedeva: disporsi che il padre provvedesse al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell'indipendenza economica nella misura di € 500,00 mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta si associava alla domanda di divorzio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge. In particolare, chiedeva: di riconoscere un assegno divorzile alla resistente nella misura di € 500,00 oltre rivalutazione ISTAT;
di porre a carico del sig. n assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 500,00 Pt_1
ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo e chiedevano, previa trasformazione del giudizio da divorzio giudiziale in congiunto, l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui all'accordo conciliativo depositato per l'udienza cartolare del 04/12/2024.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale pronunciata dal
Tribunale di Cassino in data 19/11/2018);
- al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
- il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
Quanto alle questioni economiche, le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e possono pertanto essere recepite (collocamento dei figli maggiorenni presso la madre, contributo al mantenimento in favore dei figli a carico del padre nella misura di € 400,00 ciascuno, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, assegno divorzile in favore della sig.ra a carico del Sig. ari ad € 300,00 oltre rivalutazione ISTAT;
Controparte_1 Pt_1
conferma della concessione in comodato d'uso gratuito del locale a piano terra della ex casa coniugale, adibito a studio veterinario, e concessione del 50% degli introiti derivanti dal GSE per l'impianto collocato sulla ex casa coniugale).
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n.
162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 16/09/1995 in
SACCO (SA) tra e come in epigrafe Parte_1 Controparte_1
generalizzati, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di SACCO (SA) al n. 2, parte
II, serie A, Uff. 1 dell'anno 1995 alle condizioni tutte di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 26/11/2024 ed allegato alle note scritte depositate per l'udienza del 04/12/2024, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SACCO (SA), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 04/12/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari