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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 12/09/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro 970/2020 in materia di lesione personale
TRA
C.F. C.F. 1
,nata a [...] il Parte_1
Parte_2 nato a Gela il 27.6.1963 (C.F. 28/02/2001 e
) rappresentati e difesi dall' Avv. VENTURA MARIA ELENA C.F. 2
parte attrice
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, con sede in CP_1 Piazza S. Francesco n. CP_1
1, C.F.: P.IVA_1
parte convenuta e contro in persona del rappresentante legale pro tempore, Corso Caltaqua, Controparte_2
Vittorio Emanuele, 61 - 93100 CP_2
-- Cod. Fisc. - P.I.V.A. e R. I. P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. ZODA PIERLUIGI
Terzo chiamato in causa
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in intestazione hanno convenuto in giudizio il in persona del 1.r.p.t al fine di sentirlo dichiarare responsabile del sinistro stradale CP_1
verificatosi in data 30.11.2017 verso le ore 08.00 con contestuale richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dall'accaduto.
Viene riferito che nelle suddette circostanze di tempo l'attrice Parte_1 si trovava alla guida del ciclomotore Piaggio Liberty tg. DN95684 di proprietà del proprio padre odierno attore e che nell'impegnare la rotatoria di via Crispi - viaParte_2
TE cadeva a terra a causa di una buca piena d'acqua insistente sulla propria direttrice di marcia. Viene documentato l'intervento della Polizia Municipale per i rilievi necessari oltre che le cure mediche prestate all'attrice presso il locale Pronto soccorso dell'ospedale di CP_1
In conseguenza dell'occorso il ciclomotore riportava danni anch'essi documentati in allegato alla citazione.
Gli attori documentano altresì di aver effettuato richiesta risarcitoria al CP_1 rimasta senza esito.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo viene avanzata richiesta risarcitoria per complessivi
€. 8.470,43 a titolo di danni non patrimoniali e patrimoniali o la diversa accertanda somma a seguito dell'istruttoria del procedimento. Si è costituito il CP_1 eccependo il difetto di legittimazione passiva atteso che dai rilievi operati dalla Polizia Municipale emerge che la buca causativa della caduta era colma d'acqua (con conseguente cedimento de manto stradale) per una perdita della conduttura idrica la cui gestione è affidata alla società Acque di Caltanissetta - Caltaqua.
Viene altresì eccepita l'improcedibilità dell'azione giudiziale per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei confronti del CP_1
Nel merito viene contestata la dinamica degli eventi ritenendosi che la buca era perfettamente visibile ed evitabile e che l'evento è da considerarsi addebitabile al comportamento incauto dell'attrice con conseguente integrazione del caso fortuito quale elemento liberatorio della responsabilità ex art. 2051 c.c. a favore del CP_1 convenuto.
Viene altresì contestato il quantum risarcitorio ritenuto eccessivo e non giustificato.
In seno al conclusum della comparsa viene preliminarmente avanzata richiesta di chiamata in causa nei confronti della società Acque di CP_2 con conseguente estromissione del CP_1
[...] stante il difetto di legittimazione passiva. Nel merito si insta per il rigetto delle domande attesa l'infondatezza e la genericità delle stesse.
Stante la costituzione nei termini è stata autorizzata la chiama in causa del terzo costituitosi con comparsa di costituzione depositata agli atti del fascicolo telematico in data 05.3.2021 in seno alla quale viene eccepita l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
viene eccepita la mancata qualificazione della domanda operata da parte attrice con conseguente vulnus del diritto di difesa delle controparti.
CP_1Quanto alla chiamata in causa operata dal se ne contesta il fondamento atteso che la responsabilità dell'evento resta radicata in capo all'Ente comunale in quanto proprietario e custode della strada. In merito al fatto occorso la società terza chiamata non ha mai ricevuto, prima dell'incidente, alcuna richiesta di intervento in merio alla lamentata perdita idrica, onere inequivocabilmente ricadente sul proprietario della strada. Quanto al merito della domanda di parte attrice se ne contesta la dinamica, l'assenza di qualsivoglia responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o art.2043 c.c. in capo alla terza chiamata con conseguente addebito dell'evento al caso fortuito integrato dalla condotta del danneggiato.
All'udienza del 16.3.2021, nel pieno e rituale contraddittorio, le parti hanno reiterato le rispettive domande ed eccezioni. Con provvedimento reso in calce al verbale, stante l'oggetto del contendere, veniva assegnato termine a parte attrice per l'avvio del procedimento di negoziazione assistita e la causa rinviata alla successiva udienza 29.6.2021 per la verifica della condizione di procedibilità.
A tale ultima udienza le parti convenute eccepivano sia la tardività dell'avvio della negoziazione sia il suo mancato esperimento nei confronti della terza chiamata. A scioglimento della riserva assunta questo decidente, melius re perpensa, ha ritenuto di rigettare le eccezioni di tardività attesa anche la natura del giudizio vertente in materia di insidia stradale¹
Il prosieguo del giudizio ha visto la concessione dei termini ex art. 183 6 comma c.p.c. e l'ammissione dei mezzi istruttori ritenuti rilevanti ai fini della decisione (nello specifico è stato
CP_1 e di cui ammesso il solo interrogatorio formale degli attori così come richiesto dal si dirà nel prosieguo).
All'udienza all'uopo fissata per l'assunzione del mezzo istruttorio, non sono comparsi gli attori per rendere l'interrogatorio formale. I convenuti hanno quindi istato affinché venisse dichiarato il non reso interpello e chiesto rinvio per precisazione delle conclusioni stante l'assenza di ulteriori mezzi istruttori ammessi.
All'udienza del 14.11.2024 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni e la causa assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Sono state prodotte le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
*********
Come emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di
Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per
1 A tal fine si riporta un passo dell'ordinanza resa in data 05.7.2021 a tenure della quale "Ritenuto inoltre che il mancato esperimento della negoziazione nei confronti dell'ulteriore convenuto costituito in Giudizio ( [...]
CP_2 ) può anch'esso ritenersi superato dal fatto che l'odierno giudizio (avente ad oggetto insidia stradale) è pacificamente sottratto alla disciplina della negoziazione. Ed infatti, il caso dei danni "da buca" non può essere fatto rientrare nella materia della negoziazione assistita obbligatoria "di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti" atteso che occorre uno specifico nesso causale tra il fatto della circolazione stradale ed il danno, nel senso che il primo elemento deve essere causa efficiente del secondo e non costituirne, invece, semplice occasione (come accade invece nel caso delle buche, dove il danno è conseguenza dell'omessa manutenzione delle strade e solo occasionalmente connesso alla circolazione stradale .- v. Cass. 14564/2002). l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11). Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., e cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896). E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Orbene, proprio in virtù di tali ultime considerazioni, sulla scorta del materiale fotografico prodotto agli atti di causa e in mancanza di altro materiale probatorio che possa chiarire nel dettaglio la dinamica della caduta, questo decidente ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni per poter ritenere provato l'an dell'evento dannoso.
Occorre in primis affrontare la questione del non reso interrogatorio formale degli attori così come deferito dal convenuto CP_1
Al riguardo deve rilevarsi che, nel caso di specie, gli attori non si sono presentati in udienza per rispondere sulle circostanze loro deferite. Parte attrice ha espressamente chiesto che l'Ente comunale venisse dichiarato decaduto dal mezzo istruttorio per non aver effettuato la notifica dell'ordinanza che ammetteva l'interpello.
Sul punto giova ricordare che l'art. 292 c.p.c. dispone che l'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa. Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.
Tale obbligo di notificazione sussiste solo se il contumace sia stato chiamato a prestare interrogatorio o a rendere il giuramento, e non nei casi in cui l'interrogatorio ed il giuramento siano stati deferiti alle altre parti costituite (come nel caso di specie gli attori).
Quanto agli effetti del non reso interrogatorio si dica che l'art. 232 c.p.c. statuisce che "Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova [115, 116 c.p.c.], può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Abbandonata da tempo la tesi che la mancata presentazione o il rifiuto costituiscano ficta confessio la norma va interpretata, secondo la tesi dominante, nel senso di attribuire al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, allo stesso tempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (Cass. civ. n. 9436/2018, Cass. civ. n. 19833/2014; ancor più di recente Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 2364/2025 del 14-04-2025;
Se così è, il comportamento omissivo degli attori ben può essere valutato alla luce del materiale fotografico ritraente la conformazione dell'asfalto sul luogo della caduta. Dalle uniche due foto prodotte è dato evincersi che la deformazione dell'asfalto lungo la direttrice di marcia del ciclomotore era ben visibile e localizzata nella parte centrale della corsia percorsa;
altrettanto visibile e percepibile è l'acqua che impregna sia la buca che l'asfalto; se ne deve dedurre che le condizioni di viabilità al momento della caduta erano evidenti e manifeste all'attrice
Parte_1 la quale avrebbe ben potuto deviare la traiettoria del ciclomotore spostandosi sulla destra della corsia in quel momento percorsa evitando così di transitare sulla striscia di asfalto danneggiato e impregnato d'acqua. Inoltre, la stessa conformazione della buca denota che la situazione di pericolo era esistente da tempo in quanto la screpolatura dell'asfalto non avrebbe potuto crearsi nell'arco di poche ore con la conseguenza che il potenziale pericolo doveva essere ben noto agli utenti della strada che si trovavano a transitare all'interno della rotatoria.
Per le superiori ragioni deve ritenersi che il nesso causale tra evento e danno sia stato interrotto dal comportamento di guida incauto dell'attrice con conseguente integrazione del caso fortuito quale esimente di responsabilità nei confronti del CP_1
Quanto al regolamento delle spese per la terza chiamata se ne deve addebitare il pagamento agli attori soccombenti. Appare invero opportuno non discostarsi dalla prevalente giurisprudenza del
Supremo Collegio laddove con decisione recente² viene affermato il principio secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto
-
deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa".
Controparte_2Ed invero la tesi difensiva della terza chiamata che ha richiesto la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva (ritenendosi l'evento caduta collegato al dovere di custodia dell'ente proprietario della strada e per aver omesso di comunicare al gestore idrico l'anomalia dovuta alla perdita di liquidi), non può ritenersi condivisibile.
E' opinione di questo giudice unico ritenere che anche sulla convenuta Caltaqua, grava il potere di custodia in ordine all'intera rete idrica e fognaria, e quindi è obbligata ad effettuare un costante monitoraggio delle condizioni degli impianti dovendo predisporre tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari. Ciò significa che non possa costituire esimente di responsabilità della terza chiamata la circostanza di non aver avuto comunicazione alcuna da parte del CP_1 in merito alla perdita idrica esistente sulla rotatoria Via Crispi - via TE;
la terza chiamata nello svolgimento dei propri obblighi contrattuali si avvale di specifico personale quotidianamente circolante per le vie cittadine al fine di predisporre controlli delle reti e interventi riparativi. Ciò comporta che l'intervento del personale manutentivo delle condotte idriche e fognarie non può essere condizionato unicamente dalla previa comunicazione del proprietario delle strade.
A norma dell'art. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza sicché vanno poste a carico degli attori in solido e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
PQM
Il tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, così decide:
rigetta la domanda di parte attrice;
condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente giudizio, a favore della convenuta e della terza chiamata nella misura di €. 2.600,00 ciascuno oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge oltre spese vive per C.U. e notifica atti documentati.
Così deciso in Gela 12.9.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Ordinanza n. 6144 del 07.3.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro 970/2020 in materia di lesione personale
TRA
C.F. C.F. 1
,nata a [...] il Parte_1
Parte_2 nato a Gela il 27.6.1963 (C.F. 28/02/2001 e
) rappresentati e difesi dall' Avv. VENTURA MARIA ELENA C.F. 2
parte attrice
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, con sede in CP_1 Piazza S. Francesco n. CP_1
1, C.F.: P.IVA_1
parte convenuta e contro in persona del rappresentante legale pro tempore, Corso Caltaqua, Controparte_2
Vittorio Emanuele, 61 - 93100 CP_2
-- Cod. Fisc. - P.I.V.A. e R. I. P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. ZODA PIERLUIGI
Terzo chiamato in causa
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in intestazione hanno convenuto in giudizio il in persona del 1.r.p.t al fine di sentirlo dichiarare responsabile del sinistro stradale CP_1
verificatosi in data 30.11.2017 verso le ore 08.00 con contestuale richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dall'accaduto.
Viene riferito che nelle suddette circostanze di tempo l'attrice Parte_1 si trovava alla guida del ciclomotore Piaggio Liberty tg. DN95684 di proprietà del proprio padre odierno attore e che nell'impegnare la rotatoria di via Crispi - viaParte_2
TE cadeva a terra a causa di una buca piena d'acqua insistente sulla propria direttrice di marcia. Viene documentato l'intervento della Polizia Municipale per i rilievi necessari oltre che le cure mediche prestate all'attrice presso il locale Pronto soccorso dell'ospedale di CP_1
In conseguenza dell'occorso il ciclomotore riportava danni anch'essi documentati in allegato alla citazione.
Gli attori documentano altresì di aver effettuato richiesta risarcitoria al CP_1 rimasta senza esito.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo viene avanzata richiesta risarcitoria per complessivi
€. 8.470,43 a titolo di danni non patrimoniali e patrimoniali o la diversa accertanda somma a seguito dell'istruttoria del procedimento. Si è costituito il CP_1 eccependo il difetto di legittimazione passiva atteso che dai rilievi operati dalla Polizia Municipale emerge che la buca causativa della caduta era colma d'acqua (con conseguente cedimento de manto stradale) per una perdita della conduttura idrica la cui gestione è affidata alla società Acque di Caltanissetta - Caltaqua.
Viene altresì eccepita l'improcedibilità dell'azione giudiziale per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei confronti del CP_1
Nel merito viene contestata la dinamica degli eventi ritenendosi che la buca era perfettamente visibile ed evitabile e che l'evento è da considerarsi addebitabile al comportamento incauto dell'attrice con conseguente integrazione del caso fortuito quale elemento liberatorio della responsabilità ex art. 2051 c.c. a favore del CP_1 convenuto.
Viene altresì contestato il quantum risarcitorio ritenuto eccessivo e non giustificato.
In seno al conclusum della comparsa viene preliminarmente avanzata richiesta di chiamata in causa nei confronti della società Acque di CP_2 con conseguente estromissione del CP_1
[...] stante il difetto di legittimazione passiva. Nel merito si insta per il rigetto delle domande attesa l'infondatezza e la genericità delle stesse.
Stante la costituzione nei termini è stata autorizzata la chiama in causa del terzo costituitosi con comparsa di costituzione depositata agli atti del fascicolo telematico in data 05.3.2021 in seno alla quale viene eccepita l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
viene eccepita la mancata qualificazione della domanda operata da parte attrice con conseguente vulnus del diritto di difesa delle controparti.
CP_1Quanto alla chiamata in causa operata dal se ne contesta il fondamento atteso che la responsabilità dell'evento resta radicata in capo all'Ente comunale in quanto proprietario e custode della strada. In merito al fatto occorso la società terza chiamata non ha mai ricevuto, prima dell'incidente, alcuna richiesta di intervento in merio alla lamentata perdita idrica, onere inequivocabilmente ricadente sul proprietario della strada. Quanto al merito della domanda di parte attrice se ne contesta la dinamica, l'assenza di qualsivoglia responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o art.2043 c.c. in capo alla terza chiamata con conseguente addebito dell'evento al caso fortuito integrato dalla condotta del danneggiato.
All'udienza del 16.3.2021, nel pieno e rituale contraddittorio, le parti hanno reiterato le rispettive domande ed eccezioni. Con provvedimento reso in calce al verbale, stante l'oggetto del contendere, veniva assegnato termine a parte attrice per l'avvio del procedimento di negoziazione assistita e la causa rinviata alla successiva udienza 29.6.2021 per la verifica della condizione di procedibilità.
A tale ultima udienza le parti convenute eccepivano sia la tardività dell'avvio della negoziazione sia il suo mancato esperimento nei confronti della terza chiamata. A scioglimento della riserva assunta questo decidente, melius re perpensa, ha ritenuto di rigettare le eccezioni di tardività attesa anche la natura del giudizio vertente in materia di insidia stradale¹
Il prosieguo del giudizio ha visto la concessione dei termini ex art. 183 6 comma c.p.c. e l'ammissione dei mezzi istruttori ritenuti rilevanti ai fini della decisione (nello specifico è stato
CP_1 e di cui ammesso il solo interrogatorio formale degli attori così come richiesto dal si dirà nel prosieguo).
All'udienza all'uopo fissata per l'assunzione del mezzo istruttorio, non sono comparsi gli attori per rendere l'interrogatorio formale. I convenuti hanno quindi istato affinché venisse dichiarato il non reso interpello e chiesto rinvio per precisazione delle conclusioni stante l'assenza di ulteriori mezzi istruttori ammessi.
All'udienza del 14.11.2024 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni e la causa assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Sono state prodotte le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
*********
Come emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di
Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per
1 A tal fine si riporta un passo dell'ordinanza resa in data 05.7.2021 a tenure della quale "Ritenuto inoltre che il mancato esperimento della negoziazione nei confronti dell'ulteriore convenuto costituito in Giudizio ( [...]
CP_2 ) può anch'esso ritenersi superato dal fatto che l'odierno giudizio (avente ad oggetto insidia stradale) è pacificamente sottratto alla disciplina della negoziazione. Ed infatti, il caso dei danni "da buca" non può essere fatto rientrare nella materia della negoziazione assistita obbligatoria "di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti" atteso che occorre uno specifico nesso causale tra il fatto della circolazione stradale ed il danno, nel senso che il primo elemento deve essere causa efficiente del secondo e non costituirne, invece, semplice occasione (come accade invece nel caso delle buche, dove il danno è conseguenza dell'omessa manutenzione delle strade e solo occasionalmente connesso alla circolazione stradale .- v. Cass. 14564/2002). l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11). Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., e cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896). E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Orbene, proprio in virtù di tali ultime considerazioni, sulla scorta del materiale fotografico prodotto agli atti di causa e in mancanza di altro materiale probatorio che possa chiarire nel dettaglio la dinamica della caduta, questo decidente ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni per poter ritenere provato l'an dell'evento dannoso.
Occorre in primis affrontare la questione del non reso interrogatorio formale degli attori così come deferito dal convenuto CP_1
Al riguardo deve rilevarsi che, nel caso di specie, gli attori non si sono presentati in udienza per rispondere sulle circostanze loro deferite. Parte attrice ha espressamente chiesto che l'Ente comunale venisse dichiarato decaduto dal mezzo istruttorio per non aver effettuato la notifica dell'ordinanza che ammetteva l'interpello.
Sul punto giova ricordare che l'art. 292 c.p.c. dispone che l'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa. Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.
Tale obbligo di notificazione sussiste solo se il contumace sia stato chiamato a prestare interrogatorio o a rendere il giuramento, e non nei casi in cui l'interrogatorio ed il giuramento siano stati deferiti alle altre parti costituite (come nel caso di specie gli attori).
Quanto agli effetti del non reso interrogatorio si dica che l'art. 232 c.p.c. statuisce che "Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova [115, 116 c.p.c.], può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Abbandonata da tempo la tesi che la mancata presentazione o il rifiuto costituiscano ficta confessio la norma va interpretata, secondo la tesi dominante, nel senso di attribuire al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, allo stesso tempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (Cass. civ. n. 9436/2018, Cass. civ. n. 19833/2014; ancor più di recente Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 2364/2025 del 14-04-2025;
Se così è, il comportamento omissivo degli attori ben può essere valutato alla luce del materiale fotografico ritraente la conformazione dell'asfalto sul luogo della caduta. Dalle uniche due foto prodotte è dato evincersi che la deformazione dell'asfalto lungo la direttrice di marcia del ciclomotore era ben visibile e localizzata nella parte centrale della corsia percorsa;
altrettanto visibile e percepibile è l'acqua che impregna sia la buca che l'asfalto; se ne deve dedurre che le condizioni di viabilità al momento della caduta erano evidenti e manifeste all'attrice
Parte_1 la quale avrebbe ben potuto deviare la traiettoria del ciclomotore spostandosi sulla destra della corsia in quel momento percorsa evitando così di transitare sulla striscia di asfalto danneggiato e impregnato d'acqua. Inoltre, la stessa conformazione della buca denota che la situazione di pericolo era esistente da tempo in quanto la screpolatura dell'asfalto non avrebbe potuto crearsi nell'arco di poche ore con la conseguenza che il potenziale pericolo doveva essere ben noto agli utenti della strada che si trovavano a transitare all'interno della rotatoria.
Per le superiori ragioni deve ritenersi che il nesso causale tra evento e danno sia stato interrotto dal comportamento di guida incauto dell'attrice con conseguente integrazione del caso fortuito quale esimente di responsabilità nei confronti del CP_1
Quanto al regolamento delle spese per la terza chiamata se ne deve addebitare il pagamento agli attori soccombenti. Appare invero opportuno non discostarsi dalla prevalente giurisprudenza del
Supremo Collegio laddove con decisione recente² viene affermato il principio secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto
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deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa".
Controparte_2Ed invero la tesi difensiva della terza chiamata che ha richiesto la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva (ritenendosi l'evento caduta collegato al dovere di custodia dell'ente proprietario della strada e per aver omesso di comunicare al gestore idrico l'anomalia dovuta alla perdita di liquidi), non può ritenersi condivisibile.
E' opinione di questo giudice unico ritenere che anche sulla convenuta Caltaqua, grava il potere di custodia in ordine all'intera rete idrica e fognaria, e quindi è obbligata ad effettuare un costante monitoraggio delle condizioni degli impianti dovendo predisporre tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari. Ciò significa che non possa costituire esimente di responsabilità della terza chiamata la circostanza di non aver avuto comunicazione alcuna da parte del CP_1 in merito alla perdita idrica esistente sulla rotatoria Via Crispi - via TE;
la terza chiamata nello svolgimento dei propri obblighi contrattuali si avvale di specifico personale quotidianamente circolante per le vie cittadine al fine di predisporre controlli delle reti e interventi riparativi. Ciò comporta che l'intervento del personale manutentivo delle condotte idriche e fognarie non può essere condizionato unicamente dalla previa comunicazione del proprietario delle strade.
A norma dell'art. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza sicché vanno poste a carico degli attori in solido e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
PQM
Il tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, così decide:
rigetta la domanda di parte attrice;
condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente giudizio, a favore della convenuta e della terza chiamata nella misura di €. 2.600,00 ciascuno oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge oltre spese vive per C.U. e notifica atti documentati.
Così deciso in Gela 12.9.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Ordinanza n. 6144 del 07.3.2024